Il contratto di Agenzia:
2. la risoluzione


La risoluzione ed il recesso sono due tra le più importanti modalità di cessazione dei rapporti contrattuali. Ho ritenuto quindi opportuno analizzarle in dettaglio, evidenziandone le particolarità e caratteristiche, nella loro regolamentazione così come effettuata nell'ambito della disciplina dei principali tra i contratti commerciali esaminati in quest'opera.

Pur dovendo effettuare un necessario rinvio alle singole schede contrattuali per l'esame delle caratteristiche specifiche dei vari contratti esaminati, è tuttavia possibile cercare di delineare un quadro complessivo al fine di esaminare in concreto le finalità e le caratteristiche pratiche connesse all'utilizzo della risoluzione e del recesso per far venir meno gli effetti di rapporti contrattuali (mi riferirò in particolare alla disciplina prevista per i contratti bilaterali in quanto più vicina al tema oggetto del presente lavoro, senza soffermarmi, se non in sintesi, sui contratti plurilaterali con comunione di scopo ex art. 1420 c.c.).

In primo luogo va detto che il recesso, al contrario della risoluzione, non trova una sua disciplina specifica nelle norme sul contratto in genere, ma è regolato nella quasi totalità dei contratti tipici. In termini generali si parla di recesso nell'art. 1373 c.c., in ordine agli effetti del contratto, tra le cause di scioglimento previste dalla legge, dove si precisa che qualora sia attribuita ad una delle parti la facoltà di recedere, questa potrà essere esercitata fino a che il contratto (a prestazioni istantanee) non abbia avuto un principio di esecuzione. Fa eccezione al predetto principio di carattere generale l'ipotesi in cui il contratto sia a esecuzione continuata o periodica, dove il recesso può essere esercitato in qualunque momento ed è però privo di efficacia, come d'altronde la risoluzione (art. 1458 c.c.),  per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Ancora, in termini di efficacia del recesso, l'art. 1373 c.c. prevede l'ipotesi che a fronte del diritto di recesso riconosciuto ad una delle parti sia previsto un corrispettivo, e subordina l'efficacia dell'atto unilaterale di recesso all'avvenuta prestazione del corrispettivo (salvo che le parti si siano accordate diversamente).

Altra differenza di carattere generale è costituita dall'efficacia, retroattiva (Cass. 11/03/03 n. 3555) nei casi di risoluzione (salva l'ipotesi dei contratti ad esecuzione continuata o periodica) e sempre ex nunc per quanto attiene all'atto di recesso.

Inoltre la risoluzione, eccettuati i casi di risoluzione di diritto per l'operatività di una clausola risolutiva espressa o in caso di inadempimento con l'utilizzo dello schema della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. (Cass. 28/06/01 n. 8844), presuppone comunque l'intervento di una pronuncia di carattere costitutivo da parte dell'autorità giudiziaria, mentre gli effetti del recesso conseguono alla dichiarazione di volontà della sola parte recedente.

Esaminate queste caratteristiche di carattere generale passo all'analisi delle varie forme di risoluzione e recesso riscontrabili nella disciplina di parte generale e nella regolamentazione dei singoli tipi contrattuali.

 

La risoluzione è prevista nella disciplina generale del contratto quale modalità di cessazione degli effetti dello stesso e si può suddividere in tre ipotesi principali a seconda delle motivazioni sulle quali la stessa si basa.

La prima e di gran lunga la più frequente nella prassi contrattuale è costituita dalla risoluzione per inadempimento, prevista dagli artt. 1453 e ss. c.c., con ulteriori tre sotto categorie (dotate di peculiari caratteristiche): la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), il termine essenziale (art. 1457 c.c.) e la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.).

Altre ipotesi di risoluzione sono quelle contemplate nella disciplina generale dell'impossibilità sopravvenuta di cui agli artt. da 1463 a 1466 c.c. e dell'eccessiva onerosità sopravvenuta (artt. 1467 - 1469 c.c.).

Infine, sempre in termini di normativa generale, va menzionata la cosiddetta eccezione di inadempimento e la possibilità riconosciuta a ciascuna delle parti, nei contratti a prestazioni corrispettive, di sospendere l'esecuzione della propria prestazione qualora si verifichino mutamenti sostanziali nelle condizioni patrimoniali dell'altra parte.

Senza alcuna pretesa di completezza, esaminerò singolarmente ciascuna ipotesi cercando di evidenziarne le caratteristiche e le differenti modalità operative dal punto di vista pratico.