Cassazione Civile, sez. I, 18-06-2009 n. 14214
Pres. LUCCIOLI Maria Gabriella - Est. PANZANI Luciano - P.M. ABBRITTI Pietro - B.A.A. c. BE.Vi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Be.Vi. adiva il Tribunale di Bologna per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con B.A.A., da cui si era separato legalmente il (OMISSIS). La convenuta non si opponeva alla pronuncia del divorzio, ma chiedeva in via riconvenzionale la condanna del Be. alla corresponsione di assegno divorzile a far tempo dalla domanda.
Il Tribunale di Bologna con sentenza parziale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile. Con ordinanza 18.7.1992 il G.I. determinava in via provvisoria l'assegno divorzile in Euro 400,00 mensili. Con successiva ordinanza 12.3.2003 il G.I. rigettava l'istanza del Be. di riduzione dell'assegno divorzile.
Con sentenza 21.7.2004 il Tribunale condannava il Be. al pagamento dell'assegno nella misura di Euro 300,00 mensili.
Proponeva appello la B. dolendosi dell'entità dell'assegno, a suo dire inferiore a quanto sarebbe stato doveroso riconoscere tenuto conto dei redditi del Be. e delle condizioni dell'appellante, che per età e condizioni fisiche non poteva trovare occupazione confacente. Lamentava inoltre che il Tribunale avesse fatto decorrere l'assegno dalla data della pronuncia anzichè da quella della domanda e si doleva che avesse interamente compensato le spese, nonostante la soccombenza del Be..
La Corte di appello di Bologna con sentenza 3 agosto 2005 accoglieva l'appello relativamente al solo motivo relativo alle spese, che compensava per la metà e determinava per il resto in Euro 1.650,00.
Osservava la Corte che il Be. aveva visto peggiorare le proprie condizioni economiche, essendo passato da un reddito annuo di un certo rilievo percepito negli anni 1997-2000, ad uno più modesto registrato nel 2005, pari ad un reddito mensile, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, di Euro 1.600,00 cui occorreva aggiungere la proprietà di un appartamentino abitato da lui e dalla seconda moglie. La B. aveva un reddito dichiarato decisamente inferiore, ma era titolare di una ditta per traduzioni, sì che;
considerata l'intelligenza e le conoscenze linguistiche, doveva ritenersi che fosse in grado di procurarsi un'adeguata occupazione, nonostante l'età. La determinazione dell'assegno doveva essere fatta tenendo conto in via principale delle condizioni economiche dei coniugi al momento della valutazione, sì che doveva essere confermata la liquidazione fatta dal Tribunale.
Quanto alla decorrenza dell'assegno, poteva tenersi ferma la decorrenza dalla data della pronuncia che lo liquidava perchè nella specie la B. aveva continuato a godere per un lungo periodo del maggior importo liquidato durante la fase istruttoria, mentre non doveva tenersi conto del principio per cui il coniuge più debole non doveva essere penalizzato dal tempo necessario per far valere il suo diritto, posto che tale principio si applicava per la determinazione del solo assegno di mantenimento in sede di separazione, mentre per l'assegno di divorzio la decorrenza era stabilita dalla legge. La decorrenza dalla data della pronuncia, anzichè dalla data della sentenza di divorzio, costitutiva dello status, si giustificava alla luce della giurisprudenza dì questa Corte che aveva riconosciuto tale decorrenza nei casi in cui le condizioni per l'attribuzione fossero maturate in un momento successivo.
Quanto alle spese, la parziale soccombenza del Be. nel corso del giudizio di primo grado, giustificava la compensazione nella misura della metà, mentre per la restante metà esse dovevano essere determinate nella misura già indicata.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione la B. articolando quattro motivi. Resiste con controricorso il Be.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nonchè difetto di motivazione. Nel valutare lo status economico dei coniugi la Corte di appello avrebbe apoditticamente qualificato come "appartamentino" l'alloggio di proprietà del Be. ed avrebbe errato nel calcolare il reddito mensile del controricorrente, sottraendo dal reddito lordo risultante dal CUD 2005 l'imposta lorda, senza considerare che tale imposta sarebbe stata inferiore perchè il Be. poteva dedurre dal reddito l'assegno corrisposto alla ricorrente. Nel calcolo del reddito lordo non era stato tenuto conto del reddito da fabbricati.
Ancora la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che la B. potesse ricavare un reddito dall'attività di traduttrice avendo costituito un'impresa individuale con tale oggetto. Si trattava infatti di un'attività di modestissime dimensioni, svolta approfittando dell'ospitalità di un'amica, con a disposizione soltanto un tavolo ed una macchina da scrivere, da cui la donna aveva ricavato un reddito minimo. Il ragionamento seguito dalla Corte d'appello era stato pertanto del tutto astratto e non aveva tenuto conto delle dichiarazioni fiscali della ricorrente, mai contestate nella loro veridicità. La B. era addirittura costretta a contare sull'ospitalità di terzi ed era prossima a non avere più un posto dove abitare.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce ulteriormente violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e difetto di motivazione.
Lamenta che la Corte d'appello nel determinare l'entità dell'assegno abbia tenuto conto soltanto del reddito da lavoro dipendente percepito dal Be. nel (OMISSIS) e non abbia considerato le condizioni dei coniugi (la B. è ammalata ed è priva di abitazione) e l'apporto alla conduzione familiare a suo tempo dato dalla donna, posto che il Be. si era appropriato dei beni in comunione e dei risparmi, oltre che la durata del matrimonio (venti anni).
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10, e art. 5, comma 6, nonchè difetto di motivazione.
La Corte avrebbe errato nel ritenere che l'analisi comparativa dei redditi dei coniugi dovesse essere circoscritta alla situazione attuale degli stessi. Occorreva invece far riferimento al momento della domanda o al momento della pronuncia di divorzio, posto che nel (OMISSIS) il Be. aveva una capacità economico-patrimoniale molto elevata. Non si giustificava il calcolo della decorrenza dell'assegno dalla data della pronuncia perchè la B. aveva goduto in precedenza un assegno più elevato, posto che il periodo di godimento di tale maggior assegno non era stato lungo e perchè doveva presumersi che quanto percepito fosse stato impiegato per esigenze alimentari sì che non vi era alcun obbligo di restituzione.
Una decisione non poteva essere condizionata da elementari calcoli aritmetici. Nè era vero che il principio per cui il tempo necessario per il giudizio non può andare a danno del beneficiato non si applicasse anche al giudizio di divorzio.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, e D.M. 8 aprile 2004, n. 127, con riferimento alla liquidazione dei diritti (Tabella B) del giudizio di primo grado nonchè difetto di motivazione. Nel liquidare le spese del giudizio di primo grado la Corte di appello non avrebbe tenuto conto dell'attività svolta, risultante dagli atti del processo e dalla nota spese in atti, e non avrebbe applicato la tariffa forense.
2. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi non sono fondati.
Va premesso che sono inammissibili le doglianze con cui la ricorrente ripropone la propria valutazione in fatto del materiale probatorio contestando il giudizio che ne ha dato la Corte di appello (così ad esempio per quanto concerne la stima del reddito che la B. poteva trarre dall'attività di traduttrice).
Va poi rilevato che, come prevede la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e come è stato ribadito da questa Corte con costante orientamento, l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, mentre la liquidazione in concreto dell'assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (Cass. 27.9.2002, n. 14004; Cass. 4.9.2004, n. 17895; Cass. 11.3.2006, n. 5378).
Nel caso in esame correttamente la Corte di appello ha tenuto conto del vincolo derivante dal reddito del Be., valutato alla data della pronuncia. Occorre infatti considerare che tale reddito impediva di riconoscere alla B. somme maggiori, quand'anche in astratto l'ammontare dell'assegno per assicurare alla stessa lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio potesse essere superiore, posto che l'assegno non può incidere sul reddito dell'onerato in misura tale da impedire a quest'ultimo di far fronte alle esigenze di vita di carattere primario. Nè risulta corrispondere a verità che la Corte d'appello non abbia considerato la disponibilità in capo al Be. di un appartamento di proprietà, posto che l'ha espressamente menzionato, nè la ricorrente ha dedotto di aver eccepito nel corso del giudizio di merito che il reddito netto dell'ex marito sarebbe stato superiore in quanto l'ammontare dell'assegno divorzile avrebbe costituito un onere deducibile dalle imposte, sì che non può essere presa in considerazione, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la censura dedotta sotto tale profilo.
Correttamente poi la Corte d'appello ha considerato la situazione in atto alla data della pronuncia per la liquidazione dell'assegno posto che la possibilità stessa di modifica dell'ammontare in ragione del mutamento delle condizioni economiche dei coniugi indica che occorre far riferimento al momento della pronuncia.
3. Il terzo motivo di ricorso non è fondato. La Corte di appello ha fatto decorrere l'assegno divorzile non dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, avente carattere costitutivo, come prevede la legge, nè dalla data della domanda, come pure consente il legislatore, ma da una data successiva, vale a dire dalla data della stessa sentenza che ha provveduto sulla domanda di assegno divorzile. In proposito questa Corte ha ancora recentemente affermato che in tema di determinazione dell'assegno divorzile, ove il giudice di merito non ne fissi la decorrenza dalla data della domanda, avvalendosi della facoltà sancita dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 10, esso spetta dalla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva (Cass. 21.2.2008, n. 4424; Cass. 6.3.2003, n. 3351).
Nelle ipotesi, tuttavia, in cui le condizioni per l'attribuzione dell'assegno siano maturate in un momento successivo al passaggio in giudicato della statuizione attributiva del nuovo status, la decorrenza di esso non può che essere fissata da tale momento, a condizione che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione al riguardo (Cass. 6.3.2003, n. 3351).
Alla ratio di tale principio può essere riportato il caso in esame, in cui la decisione della Corte di merito è stata mossa dalla considerazione che il trattamento sino ad allora complessivamente goduto dalla B. non era stato deteriore.
Nella specie la Corte d'appello ha ritenuto che non dovesse farsi decorrere l'assegno da una data anteriore a quella della pronuncia perchè la B. aveva beneficiato nel corso dell'istruttoria del giudizio di un assegno provvisorio determinato in misura superiore a quanto da essa riconosciuto. Ed infatti risulta dalla sentenza impugnata che il divorzio fu pronunciato con sentenza non definitiva del 9.5.2001 e che in quel momento la B. beneficiava di un assegno provvisorio determinato dal Presidente del Tribunale pari a L. 400.000 (Euro 206,58). Con ordinanza 18.7.2002 il G.I. elevò l'assegno ad Euro 400,00 e tale ammontare rimase immutato sino alla pronuncia della sentenza del Tribunale del 21.7.2004, che determinava l'assegno in Euro 300,00. Risulta evidente, confrontando le somme percepite e quelle che la B. avrebbe potuto percepire se l'assegno definitivo fosse stato fatto decorrere dalla data della pronuncia del divorzio, che in tale seconda ipotesi essa non avrebbe goduto di un trattamento più favorevole.
Tale circostanza equivale a rilevare che le esigenze assistenziali cui l'assegno di divorzio è preordinato avevano trovato soddisfazione nel corso del giudizio nel modo ora detto, sì che non vi era motivo per riconoscere una decorrenza diversa da quella della sentenza impugnata.
La Corte d'appello ha quindi motivato adeguatamente, in conformità all'orientamento espresso da questa Corte, le ragioni che l'hanno spinta a far decorrere l'assegno da una data diversa da quella altrimenti prevista dalla legge.
4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
La ricorrente si duole che i diritti di procuratore relativi alle spese del giudizio di primo grado, riconosciute in suo favore dalla Corte di appello in misura della metà, siano stati quantificati in ammontare inferiore a quanto previsto dalla tariffa forense. Essa però, oltre ad affermare di aver presentato regolare nota spese senza contestare espressamente la contraria affermazione contenuta nella sentenza impugnata, non ha indicato in ricorso le singole voci per le quali la Corte di merito avrebbe liquidato i diritti in misura inferiore a quella prevista dalla tariffa professionale, limitandosi a riportare un totale complessivo.
La censura è pertanto generica e non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso.
5. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia ed alle condizioni delle parti, per dichiarare compensate tra le parti stesse le spese del grado nella misura della metà. Per la restante metà esse seguono la soccombenza, metà liquidata in Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite per la metà;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese per la restante metà, che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge;
Visto il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5;
si dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.