REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
COND VILLAGGIO ROSA LIDO MARINI UGENTO, in persona del suo Amm.re pro-tempore Sig. ANTONIO NOCE elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati CONTE Anna Laura, CLEMENTE LEO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALL ERT DI COSTA CLAUDIO, in persona del curatore pro tempore Rag. FERRARA ANTONIO elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARZO Riccardo giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 412/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 11/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/10/04 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato FILIERI Massimo, con delega degli Avvocati CONTE Annalaura e LEO Clementina, difensori del ricorrente che hanno chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MARZO Riccardo, difensore della resistente che ha chinato rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 14.9.1999 il Fallimento della E.R.T. di Claudio Costa proponeva gravame presso la Corte di Appello di Lecce avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 23.10.1998 che aveva rigettato per intervenuta prescrizione la domanda introdotta dal Costa nei confronti del Condominio Villaggio Rosa di Lido Marini per il pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione e di rimborso di spese anticipate dall'attore quale amministratore del suddetto Condominio per gli anni 1986-1990, ed aveva altresì respinto per mancanza di prove la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni cagionati dal Costa per "mala gestio".
Si costituiva in giudizio il Condominio Villaggio Rosa chiedendo il rigetto dell'appello.
Con sentenza dell'11.7.2001 la Corte di Appello di Lecce condannava il Condominio Villaggio Rosa al pagamento in favore dell'appellante della somma di lire 103.833.220 con gli interessi legali dal 12.7.1995.
Il giudice di Appello non condivideva l'assunto del primo giudice, che aveva ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2948 n. 4 c.c. sulla base della considerazione che le somme richieste dovevano essere pagate periodicamente ad anno; in proposito rilevava che la disposizione ora richiamata non riguardava sicuramente il rimborso del denaro proprio anticipato dall'amministratore per incapienza di cassa per far fronte a spese di natura condominiale; la Corte territoriale escludeva del pari l'operatività dell'art. 2948 n. 4 c.c. al credito relativo alla retribuzione, difettando il requisito della periodicità dell'obbligazione, atteso che l'incarico dell'amministratore di condominio ha durata legale predeterminata con l'obbligo di rendiconto alla fine di ciascun anno, cosicchè l'unicità annuale dell'incarico dispiega i suoi effetti anche sulla retribuzione che si consuma con il singolo incarico.
Il Giudice di Appello riteneva poi provato l'ammontare dei crediti pretesi dal fallimento con riguardo sia alla retribuzione che ai rimborsi, considerato relativamente a questi ultimi sia che l'appellato non aveva mai contestato che la copiosa documentazione prodotta "ex adverso" riguardasse somme impiegate in favore del Condominio sia che le spese erogate, in parte anticipate ed in parte già deliberate, dovessero essere ritenute utili quando non addirittura necessarie.
Per la cassazione di tale sentenza il Condominio Villaggio Rosa ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi; il Fallimento E.R.T. di Claudio Costa non ha svolto attività difensiva scritta in questa sede, considerato che è stato soltanto depositato un atto denominato "atto di Costituzione tardiva" del 18.2.2002 non notificato al ricorrente; l'avvocato Riccardo Marzo nella qualità di difensore del Fallimento E.R.T. di Claudio Costa ha peraltro partecipato alla discussione orale.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il Costa, che aveva introdotto il giudizio di primo grado con atto di citazione notificato il 12.7.1995 (mentre la Curatela del Fallimento E.R.T. di Claudio Costa si era costituita nel giudizio di primo grado in data 21.4.1997), era già stato dichiarato fallito fin dall'anno 1991, cosicchè al momento della proposizione della domanda formulata dinanzi al Tribunale di Lecce egli era privo della capacità d'agire, con conseguente insanabilità "ex tunc" di tale vizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La censura è infondata.
Invero secondo il consolidato orientamento di questa corte, al quale si ritiene di dover pienamente aderire, la perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è consentito eccepirla, con la conseguenza che, se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per proprio conto, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione nè il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità processuale (vedi "ex multis" Cass. 5.7.2000 n. 8975; Cass. 26.4.2001 n. 6085; Cass. 27.2.2003 n. 2965).
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. e 1134 - 1720 e 2041 c.c., assume che la sentenza impugnata, travisando la domanda proposta dal Costa con riferimento all'art. 1720 c.c. relativa alla restituzione delle somme di denaro anticipate nell'interesse del Condominio, operando un inammissibile mutamento della domanda, ha fatto riferimento all'azione di ingiustificato arricchimento, caratterizzata da una diversa "causa petendi" e da differenti oneri probatori.
La censura è infondata.
Il Giudice di Appello ha espressamente richiamato l'art. 1720 primo comma c.c. con riferimento alla domanda del Costa relativa alla restituzione delle somme anticipate quale amministratore nell'interesse del Condominio Villaggio Rosa, conformemente del resto all'orientamento pacifico di questa Corte che ricollega appunto al mandato il rapporto instaurato tra l'amministratore ed il Condominio o i singoli condomini, con il conseguente riconoscimento del diritto dell'amministratore cessato dall'incarico di proporre l'azione per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del Condominio nel corso della sua gestione (Cass. 27.9.1996 n. 8530;
Cass. 12.2.1997 n. 1286).
Pertanto la tesi del ricorrente non può essere suffragata, alla luce di quanto ora esposto dal semplice richiamo all'espressione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il Costa aveva richiesto la "restituzione delle somme necessarie a reintegrare il suo patrimonio così depauperato", non essendo certo sufficiente l'utilizzazione di quest'ultimo termine per ritenere che il Giudice di Appello abbia inteso evocare gli elementi costitutivi dell'azione generale di arricchimento (ovvero l'arricchimento di una persona quale conseguenza diretta dell'impoverimento di un altro soggetto e l'assenza di giusta causa) e farne applicazione nella fattispecie, non essendovi alcuna traccia in proposito nella sentenza impugnata.
Con il terzo motivo (articolato nei numeri 3 e 3 bis) il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. nonchè omessa, perplessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per avere escluso l'applicazione nella specie della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c..
In proposito il ricorrente si richiama all'obbligo annuale dell'amministratore di presentazione all'assemblea dei condomini di un rendiconto nel quale debbono essere inserite anche le eventuali somme di denaro anticipate dall'amministratore medesimo nell'interesse del Condominio, cosicchè i relativi crediti si trasformano in obblighi per i condomini da adempiersi ad anno o in termini più brevi.
Analogamente anche il credito relativo al compenso dell'amministratore, assume il ricorrente, si ricollega ad una "causa debendi" continuativa, in quanto correlata al mandato ad amministrare ed alle prestazioni periodiche o di durata ad esso connesse, non incidendo sulla natura di tale credito la durata del rapporto, annuale o pluriennale che sia.
Il ricorrente inoltre rileva che nella fattispecie dagli atti di causa era emerso che, dopo l'assemblea dell'estate del 1997 non era intervenuta alcuna delibera assembleare di conferma del Costa nella carica di amministratore, cosicchè non era possibile individuare una serie di rapporti annuali, ma un unico rapporto di gestione protrattosi oltre la prima scadenza fino alla effettiva cessazione;
pertanto doveva ritenersi che tutti i crediti relativi alle obbligazioni nascenti da tale rapporto erano maturati periodicamente ad anno, con conseguente applicazione ad essi della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c..
La censura è infondata.
Sotto un primo profilo deve escludersi che il credito preteso dal Costa per somme di denaro anticipate nell'interesse del Condominio possa essere assoggettato alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., dovendosi ricondurre la relativa "causa petendi", come si è già esposto, nell'art. 1720 primo comma c.c. con conseguente applicazione della prescrizione decennale, non trattandosi evidentemente di una obbligazione periodica; nè può giungersi a conclusioni diverse per il fatto che tale credito generalmente sia portato a conoscenza dei condomini in sede di presentazione del rendiconto, posto che una simile circostanza non attiene alla natura dell'obbligazione, ma soltanto alle modalità di accertamento e di liquidazione del credito stesso, come correttamente sostenuto dal Giudice di Appello.
Riguardo poi al credito vantato dal Costa quale compenso per la sua attività di amministratore, occorre fare riferimento alla durata legale annuale di tale incarico secondo quanto previsto dall'art. 1129 secondo comma c.c., che pone quindi un limite temporale inderogabile, a prescindere dalla possibilità di rinnovo dell'incarico medesimo o dalla proroga dei poteri dell'amministratore fino alla nomina di altro soggetto in sua sostituzione.
Sulla base di tali premesse è pienamente condivisibile l'assunto della sentenza impugnata secondo cui la durata annuale dell'incarico spiega l'obbligo dell'amministratore di rendiconto alla fine di ciascun anno (art. 1130 ultimo comma c.c.), allorchè il rapporto invero cessa "ex lege", e soprattutto incide sulla natura dell'obbligo di corrispondere la retribuzione, difettando il requisito necessario della periodicità per l'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c.; a tale ultimo riguardo è infatti evidente che la cessazione legale dell'incarico di amministratore determina la necessità di corrispondere a quest'ultimo la retribuzione, cosicchè il relativo obbligo deve essere adempiuto non già periodicamente ma al compimento della prestazione posta a carico dell amministratore ovvero al decorso annuale dell'incarico.
Infine deve rilevarsi l'inammissibilità di quella parte della censura che prospetta nella fattispecie un solo rapporto di gestione protrattosi oltre la prima scadenza fino alla effettiva cessazione, trattandosi di questione implicante un accertamento di fatto non trattato nella sentenza impugnata, e pertanto nuova.
Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 1130 secondo comma - 1134 - 1206 - 1460 - 2697 - 2702 c.c. - 115 e 116 c.p.c., assume che nel merito il credito preteso dalla controparte non era stato comunque provato, atteso che il Costa non aveva proceduto all'obbligo di presentazione annuale del rendiconto; il ricorrente sostiene inoltre che la documentazione prodotta dal Costa a sostegno del proprio credito era generica e non analitica, che comunque i condomini intervenuti alle assemblee convocate dal Costa negli anni 1986 e 1987 avevano contestato specificatamente la riferibilità delle spese agli interessi del condominio, e che comunque dall'estate 1989, allorchè i condomini non riconobbero il Costa come amministratore, doveva escludersi che le spese da questi anticipate fossero conformi agli interessi comuni.
Il Condominio ricorrente nega infine che esistesse un onere a suo carico di contestare specificatamente le singole voci di spesa indicate dal Costa in assenza di un rendiconto da parte di quest'ultimo.
La censura è infondata.
Il Giudice di Appello con un accertamento di fatto sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici ha rilevato che il Costa aveva prodotto una copiosa documentazione analiticamente indicata e contestata solo genericamente dalla controparte, che in particolare non aveva negato che le pezze giustificative si riferissero a somme impiegate nell'interesse del Condominio, osservando soltanto che le spese non sarebbero state autorizzate o confermate dall'assemblea; in proposito la sentenza impugnata ha peraltro osservato, senza specifica censura sul punto, che in realtà si trattava di spese in parte già deliberate ed in parte anticipate in quanto inerenti a rapporti obbligatori di durata intercorrenti tra il Condominio e terzi, quindi oggettivamente utili o addirittura necessarie.
In definitiva pertanto il ricorrente si limita inammissibilmente a prospettare una diversa valutazione in ordine alla efficacia della prova del credito preteso dalla controparte deducendo altresì elementi di fatto non trattati nella sentenza impugnata, cosicchè tale ultima parte della censura presenta un ulteriore profilo di inammissibilità.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 100, 00 per spese e di Euro 2.500, 00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2005