Il nuovo scenario risarcitorio delineato dalle Sezioni Unite

 
(commento dell'Avv. Giustina Angelillo alla sentenza Cass. S.U. 11/11/08 n. 26972)
 

Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla configurabilità di autonoma categoria di c.d. "danno esistenziale", hanno delineato nuovi e interessanti scenari nel risarcimento del danno non patrimoniale, in ambito di responsabilità extracontrattuale e contrattuale.

Le Sezioni Unite della Corte, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale per il duplice orientamento, favorevole e contrario, formatosi in relazione all'autonoma configurabilità della categoria del c.d. "danno esistenziale", si sono pronunciate sui quesiti indicati nell'ordinanza di rimessione e sul ricorso in cassazione contro la sentenza del Corte d'Appello di Venezia, che, tra i vari motivi, aveva rigettato il gravame, sul presupposto che la domanda di risarcimento del c.d. "danno esistenziale" dovesse ritenersi domanda nuova e come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c.

Sulla base del quadro normativo esaustivamente delineato ed interpretato nella sentenza, le S.S. U.U hanno negato l'autonoma configurabilità di autonoma categoria o sotto categoria di "danno esistenziale", cassando la sentenza di secondo grado con rimessione alla Corte D'Appello di Venezia, in diversa composizione. Si è ritenuto infatti, con riferimento allo specifico caso sottoposto all'esame delle SSUU, che la domanda risarcitoria del c.d. danno esistenziale - al di là dell'improprio nomen iuris utilizzato - non costituisca domanda nuova, bensì descrizione del danno non patrimoniale già richiesto, con la conseguenza che il giudice in sede di gravame potrà valutare il pregiudizio esistenziale dedotto, anche con presunzioni, e procedere alla personalizzazione del risarcimento (nella specie danno biologico), che non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare.

In risposta ai quesiti oggetto della domanda di rimessione, le Sezioni Unite hanno delineato nella medesima sentenza il completo quadro normativo, costituzionalmente orientato, della risarcibilità dei danni non patrimoniali.

Innanzitutto si è definito il danno non patrimoniale, menzionato dalla rubrica e dal testo dell'art. 2059 c.c., come "il danno determinato dalla lesione di interessi della persona non connotati da rilevanza economica", con la precisazione che l'art. 2059 c.c. è una mera norma di rinvio a leggi che determinano i casi di risarcibilità dei danno non patrimoniale, il cui risarcimento effettivo tuttavia postula la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito previsti dall'art. 2043 c.c. (o da altre norme quali quelle che predono la responsabilità oggettiva).

Le Sezioni Unite, condividendo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. già emersa nelle precedenti pronunce (Cass. nn. 8827-8828/2003),ne completano il quadro, confermando la tipicità dei casi di risarcimento dei danni non patrimoniali se sussiste a) espressa previsione di legge b) configurabilità di fattispecie reato c) lesione di diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione.

In particolare, in virtu' della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, viene ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione di diritto inviolabile della persona (c.d."danno biologico" riconducibile all'art. 32 Cost.), il danno da lesione dei diritti inviolabili della famiglia (art. 2, 29 e 30 Cost.), il danno da lesione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome , alla riservatezza (art. 2 e 3 Cost.- sent. 25157/2008).

In virtu' della suddetta interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., la responsabilità acquiliana torna alla bipolarità prevista e dal codice vigente, tra danno patrimoniale risarcibile ex art. 2043 c.c. e danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c., differenziandosi le due ipotesi risarcitorie in punto all'evento dannoso, ovvero nella individuazione dell'evento dannoso, atipico nel primo caso, tipico nel secondo come sopra esposto.

In definitiva mentre il risarcimento del danno patrimoniale consegue alla lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, il danno patrimoniale è risarcibile solo in seguito ad evento lesivo verificatosi in ipotesi tipiche. La selezione dell'interesse meritevole di tutela sotto il profilo del danno non patrimoniale avviene a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del Giudice laddove si ravvisa la lesione di diritto inviolabile costituzionalmente garantito.

Ne consegue che nel caso in cui si configuri un'astratta ipotesi di reato sarà risarcibile il danno non patrimoniale nella sua ampia accezione, mentre deve superarsi la tradizionale figura del c.d. "danno morale" che non costituisce un'autonoma categoria di danno ma descrive, tra i possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva del soggetto leso, rilevante non ai fini dell'esistenza del danno ma ai fini della sua quantificazione del risarcimento (sotto il profilo dell'intensità e della durata).

E così pure nell'ambito delle ipotesi di risarcimento conseguenti alla lesione del diritto inviolabile della persona non esistono sotto categorie intese come autonome poste di risarcimento, bensì diversi nomi attribuiti a meri fini descrittivi del diritto inviolabile leso ("danno biologico" nel caso di lesione del diritto alla salute, "danno da perdita del rapporto parentale" nel caso di lesione dei diritti di famiglia sanciti dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.).

In tale ambito risarcitorio così delineato anche il c.d. "danno esistenziale" non costituisce autonoma categoria di danno, ma confluisce nel danno non patrimoniale consistendo in un "pregiudizio esistenziale" risarcibile solo in caso di espressa previsione legislativa, in seguito a configurabilità di reato e in presenza di lesione dei diritto inviolabili costituzionalmente garantiti. In mancanza di tali presupposti non c'è risarcimento perchè non c'è diritto leso, non essendo riconosciuto nella nostro ordinamento un generico "diritto alla felicità".

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. fa sì che la lesione di un diritto costituzionale inviolabile comporta l'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale anche in materia di responsabilità contrattuale, senza necessità di cumulare le azioni. E' proprio l'art. 1174 c.c. infatti che conferisce rilevanza agli interessi non patrimoniali in ambito contrattuale precisando che la prestazione oggetto del contratto deve esser suscettibile di valutazione economica e corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore. Basti pensare ai contratti di protezione in ambito sanitario o scolastico, alla responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria. L'accertamento degli interessi non patrimoniali che il contratto tende a realizzare in talune ipotesi è espressamente previsto dalla legge, come nel rapporto di lavoro ove assumono rilevo contrattuale interessi non suscettivi di valutazione economica come l'integrità fisica e la personalità morale ex art. 2087 c.c., oppure il contratto di trasporto ove la tutela dell'integrità fisica rientra tra le obbligazioni del vettore (art. 1681 c.c.). Anche le norme che regolano la responsabilità contrattuale devono esser interpretate in senso costituzionalmente orientato, come l'art. 1218 c.c. e l'art. 1223 c.c. e l'art. 1229 c.c. dovranno riferirsi anche ai danni non patrimoniali.

da: "Il Quotidiano Giuridico" - 22/12/2008