IL CONTRATTO DI CREAZIONE SITO WEB E DI HOSTING

 

 

Il contratto di creazione sito web è uno dei più utilizzati da aziende come le web agency. Con tale contratto, l'azienda si impegna a creare un sito web in favore del cliente.

Trattasi di un contratto atipico, ossia non direttamente disciplinato dal Codice civile, sempre più diffuso nella prassi del commercio, soprattutto da aziende che operano professionalmente (come le web agency) ed anche da freelance come singoli web designer. In molti casi, l'attenzione data alla redazione del contratto è molto bassa: non è raro leggere contratti che sono il frutto di più o meno frettolosi copia e incolla di altri contratti.

Nella redazione del contratto, bisognerà preliminarmente valutare e regolamentare le reciproche obbligazioni assunte da entrambe le parti. E' ben noto, infatti, che il sito web è una creazione complessa, che può involvere (come normalmente succede) competenze diverse. Come accade spesso nell'ambito dei lavori intellettuali e creativi, inoltre, pochi percepiscono gli sforzi e la competenza necessari per la creazione di un buon sito web in grado di attirare il maggior numero di visitatori possibile. E' quindi opportuno essere chiari nella redazione delle clausole contrattuali affinché  si riduca il rischio di contestazioni (ad esempio, per evitare di pagare il prezzo pattuito per la realizzazione del sito web). Le particolari criticità giuridiche connesse alla redazione di un contratto di creazione di sito web possono essere proficuamente affrontate solo da professionisti specializzati. Clausole contrattuali non chiare o troppo vessatorie possono cagionare danni enormi sia all'azienda committente che a quella realizzatrice del sito web (ad esempio, mancati pagamenti, interruzioni nella fornitura di eventuali servizi aggiuntivi, cause giudiziarie, ecc.), per cui diventa necessario bilanciare correttamente le esigenze di chi crea il sito web e di ne richiede la realizzazione. Il contratto, infatti, deve tutelare entrambe le parti: sia il cliente che l'azienda non dovranno avere brutte sorprese (a volte frutto di semplici incomprensioni, che possono compromettere il loro rapporto e sfociare nel rifiuto di corrispondere il pagamento od, addirittura, in procedimenti giudiziari).

 

Sito web: contenuti e proprietà intellettuale

 

Nella redazione del contratto di creazione sito web è importante regolare "chi farà cosa" e lasciare i minori dubbi interpretativi possibili. Basti pensare alla fornitura dei contenuti del sito web: la creazione dei contenuti non è compito agevole e può richiedere competenze diverse. Innanzi tutto, l'azienda committente del sito web ha sicuramente le necessarie cognizioni per creare i migliori contenuti dal punto di vista "tecnico", anche se essi dovrebbero essere espressi con le particolarità della comunicazione del web.
Chiaramente, la redazione dei contenuti porta con sé la relativa responsabilità, poiché non bisogna dimenticare che i contenuti sul web sono generalmente pubblici e generalmente l'obiettivo perseguito con la realizzazione di un sito web è quello di aumentare il proprio business: per farlo, è necessario avere il maggior numero di visitatori possibile.

 

Hosting ed altri servizi aggiuntivi

 

Molto spesso, alla creazione del sito web si accompagna l'hosting del sito realizzato. In termini molto semplici, mediante il contratto di hosting web un soggetto acquisisce dello spazio su uno o più server di titolarità di un hosting provider. Oltre all'hosting, è prassi comune che siano previsti altri servizi aggiuntivi (ad es., email, PEC, newsletter, ecc.) che dunque dovranno essere previsti e regolamentati nel contratto onde evitare, o quanto meno ridurre al minimo, eventuali contestazioni.

 

Il contratto di hosting web e le clausole contrattuali

 

Il contratto di hosting web è un contratto atipico, che consiste in una fornitura di servizi web effettuata da un soggetto, detto hosting provider (questi può essere definito, utilizzando la terminologia della legislazione di derivazione comunitaria, un prestatore di servizi della società dell'informazione: tale terminologia ricorre, fra l'altro, nel decreto legislativo 70/2003, di cui diremo al paragrafo seguente).
Più specificatamente, con il contratto di hosting web un soggetto mette a disposizione di un altro soggetto dello spazio su uno o più computer per ospitare pagine web. In altri termini, il provider offre al proprio cliente la possibilità di memorizzare dei dati sui propri computer nonché l'accesso alle proprie infrastrutture di rete sia per consentire al cliente di effettuare l'upload dei contenuti o la modifica di quelli già memorizzati sia per consentire a terzi di accedere alle pagine web. Molti provider offrono servizi accessori, come la possibilità di utilizzare CMS proprietari (Content Management System o sistema di gestione dei contenuti: piattaforme web che permettono di gestire i contenuti da mettere a disposizione sul web). Anche i servizi accessori devono, chiaramente, essere ben regolamentati dal punto di vista contrattuale. Le problematiche giuridiche coinvolte sono numerose: spaziano dalle questioni su privacy e sicurezza a quelle inerenti la banda e la qualità del servizio, ma bisogna stare ben attenti nel predisporre le clausole contrattuali, perché un contratto troppo vessatorio di fatto non tutela gli interessi di nessuno e di alcune di esse potrebbe, in ipotesi, chiedersi addirittura la declaratoria di nullità da parte del Giudice competente. Inoltre, clausole predisposte nei confronti di persone giuridiche o professionisti possono essere nulle se applicate verso soggetti che sono consumatori: in tali casi, infatti, si applica la disciplina prevista dal Codice del consumo (D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 e successive modifiche).

 

La responsabilità dei fornitori di servizi di hosting

 

Uno dei punti che fa maggiormente discutere in merito al contratto di hosting è relativo al regime di responsabilità ed all'individuazione del responsabile per eventuali danni che dovessero realizzarsi (ad esempio, perché i server ospitano materiale illegale o diffamatorio). L'azienda che opera come hosting provider si trova spesso tra l'incudine e il martello: cosa deve fare dinanzi a contenuti potenzialmente illeciti? Del resto, il cliente ha diritto di fruire dei servizi per cui ha pagato, ma lo stesso cliente non può neanche effettuare illeciti e, dunque, danneggiare l'azienda che fornisce il servizio, che, a sua volta, non può neanche essere un moderno "censore telematico". Vediamo cosa dice la legge.

L'art. 16 del D.Lgs. n. 70/2003 disciplina la responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni. Ai sensi di tale articolo:
Comma 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a.        non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;

b.        non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso".

Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

Comma 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Bisogna poi considerare il successivo art. 17, che espressamente afferma la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza in capo all'hosting provider:

... il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Tuttavia, l'hosting provider deve comunque:

a.        informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;

b.        fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

Quando l'hosting provider si espone a responsabilità civile per il contenuto ospitato sui propri server?

Ciò avviene se, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

 

La redazione di un contratto di sito web e/o di hosting non è agevole: le problematiche da prendere in esame sono molteplici, ma, come è noto, un contratto ben scritto può evitare l'instaurazione di lunghi e costosi procedimenti giudiziari, o, comunque, ridurre la c.d. alea del giudizio.