L'INTERRUZIONE DELLE DECADENZE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

 

 

L'art 5 co. VI del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 prescrive che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo".
Alla luce della disposizione testè citata, la "notifica" della domanda di mediazione alla parte convenuta produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce, altresì, la decadenza per una sola volta.
In materia di impugnazione di delibera assembleare, che deve essere proposta, giova ricordarlo, entro 30 giorni che decorrono dalla data della deliberazione per i condomini dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, la comunicazione della domanda di mediazione (e non il semplice deposito presso la segreteria dell'Organismo di mediazione)  sospende il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione della delibera annullabile.  
L'art. 5 co. VI del D.Lgs n. 28/2010 sancisce che, se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale debba  essere proposta "... entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 [verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione] presso la segreteria dell'organismo".
In tale fattispecie, quindi, una  volta svolto l'incontro di mediazione, se il tentativo fallisce la domanda giudiziale di impugnazione della delibera deve essere proposta, in forza dell'art 5 co. VI° citato, entro il medesimo termine di decadenza (trenta giorni), che cominciano a decorrere dal deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo (cioè dal giorno della redazione del verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione, in quanto il deposito presso la segreteria avviene contestualmente alla redazione del verbale).
 
L'art 5 VI co.del decreto  citato assume rilevanza anche in diverse fattispecie, siano esse di mediazione obbligatoria ovvero di mediazione facoltativa.
Si pensi ai casi nei quali vi sia la necessità di interrompere i termini per l'acquisto della proprietà per usucapione ovvero nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Mentre nel primo caso, come è noto, per costante giurisprudenza  una diffida stragiudiziale non è di per sè atto idoneo ad interrompere i termini per l'acquisto per usucapione, la domanda di mediazione avente ad oggetto una rivendica della proprietà del bene, che si pone, tra l'altro, anche come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, riteniamo proprio in virtù dell'art. 5 co. VI ("dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale...") che sia di per sè atto idoneo ad interrompere i termini per l'acquisto per usucapione.
Anche nella fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo, in molti casi potrebbe risultare utile, oltre che conveniente (si pensi al caso in cui si voglia chiedere una riduzione degli importi richiesti ovvero -sostanzialmente- chiedere una rateizzazione) proporre domanda di mediazione, riservandosi all'esito del primo incontro, qualora il tentativo fallisse,  di proporre domanda giudiziale. Infatti, anche in questo caso, la comunicazione della domanda di mediazione al creditore procedente produrrà sulla prescrizione e sulla decadeza gli stessi effetti della domanda giudiziale e, pertanto, non verrà pregiudicato il diritto di agire in giudizio opponendosi al provvedimento monitorio.