1. Nozione ed
ambito applicativo
2. La forma, il corrispettivo,
lestinzione del rapporto
3. Le tutele del lavoratore a progetto.
4. Sanzioni
1. Nozione ed ambito applicativo
Le disposizioni sul lavoro a
progetto rappresentano una delle novità più
significative del decreto
di riforma del mercato del lavoro [ 1 ]
considerata lespansione che ha avuto questa
tipologia contrattuale nel nostro Paese.
Il crescente e diffuso interesse
nei confronti del contratto di collaborazione è
stato senza alcun dubbio determinato dalle
profonde trasformazioni che il mercato del lavoro
sta attraversando in questi ultimi anni.
Laffermarsi di nuovi processi produttivi ha
indotto le aziende a decentrare o esternalizzare
una parte consistente della loro produzione,
determinando lemersione di nuove figure
professionali caratterizzate da ampi margini di
autonomia gestionale ed organizzativa.
Larea contrattuale di
maggiore incidenza della tendenza espansiva del
diritto del lavoro è indubbiamente rappresentata
dalle collaborazioni coordinate e continuative
rese senza vincolo di subordinazione. Di tali
tipologie contrattuali si trova menzione
nellart. 409 c.p.c., che, a seguito della
riforma del processo del lavoro avvenuta nel 1973
estende lapplicazione delle norme del
processo del lavoro
..ad un
insieme eterogeneo di rapporti di lavoro
autonomo [ 2 ].
Il punto di partenza per
comprendere la nuova disciplina delle
collaborazioni a progetto è costituito dal
Libro Bianco sul mercato del lavoro in
Italia, in cui vengono illustrati gli
obiettivi poi recepiti dal Governo nella riforma,
in materia di occupazione e mercato del lavoro [
3 ].
In particolare, per quanto
attiene alle collaborazioni coordinate e
continuative, vengono espresse in modo esplicito
perplessità sulle proposte della precedente
legislatura, orientate a qualificare tali
rapporti come un tertium genus tra lavoro
subordinato e lavoro autonomo.
La finalità dellintervento
di riforma è molto chiara: porre fine al ricorso
a queste forme atipiche e non regolate di lavoro
quale espediente per mascherare rapporti di
lavoro subordinati.
Dal punto di vista delle imprese
infatti, la collaborazione ha rappresentato un
rimedio per avvalersi di manodopera senza passare
per le ordinarie assunzioni e con un fortissimo
risparmio in termini retributivi, contributivi e
normativi.
Attraverso i rapporti di
collaborazione, infatti, il datore di lavoro
risparmia più della metà dei contributi
previdenziali considerato che laliquota
INPS per questa tipologia di rapporto si aggira
intorno al 13% contro quella del 33% dei
lavoratori subordinati.
La disciplina del lavoro a
progetto è contenuta negli artt. 61-69 del D.lgs. 10 settembre
2003, n.276, ed in una circolare esplicativa
emanata recentemente dal Ministero
del Lavoro (n.1 /04) che ha fornito una serie
di chiarimenti su definizione, campo di
applicazione, corrispettivo della prestazione,
tutele e regime transitorio.
Lart 61 del Dlgs. 276/03
definisce le nuove collaborazioni come quelle
riconducibili ad uno o più progetti specifici o
programmi o fasi di esso, determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel
rispetto del coordinamento con
lorganizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per
lesecuzione dellattività lavorativa.
Requisiti qualificanti della fattispecie dunque
sono rappresentati dallautonomia del
collaboratore nello svolgimento della sua
attività lavorativa, dalla necessaria
coordinazione con il committente e
dallirrilevanza del tempo impiegato per
lesecuzione della prestazione [ 4 ].
Il progetto viene definito nella
recente circolare emanata dal Ministero del
Lavoro, come unattività produttiva ben
identificabile che può essere connessa sia
allattività principale che a quella
accessoria dellimpresa; il programma di
lavoro o la fase di esso si caratterizzano,
invece, per la produzione di un risultato
solo parziale destinato ad essere integrato, in
vista di un risultato finale, da altre
lavorazioni e risultati parziali [ 5 ].
Nellambito del progetto o
del programma la definizione delle modalità e
dei tempi di lavoro deve essere rimessa al
collaboratore il quale, operando allinterno
del ciclo produttivo del committente, dovrà
necessariamente coordinare la propria prestazione
con le esigenze dellorganizzazione del
committente.
Dallattuale disciplina
delle collaborazioni a progetto restano escluse:
le pubbliche amministrazioni in
quanto ciò è espressamente previsto
dallart.1, comma 2, del decreto di riforma
del mercato del lavoro [ 6 ];
le prestazioni occasionali, intendendosi per
tali, i rapporti di durata complessiva non
superiore a 30 giorni nel corso dellanno
solare con lo stesso committente, salvo che il
compenso complessivamente percepito nel medesimo
anno solare sia superiore a Euro 5.000;
le professioni intellettuali per lesercizio
delle quali è necessaria liscrizione ad
appositi albi professionali;
i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa resi ed utilizzati in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali ed
agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal
CONI;
i componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle Società, i partecipanti a
collegi e commissioni, nonché coloro che
percepiscono la pensione di vecchiaia.
Il passaggio dalle co.co.co. al
lavoro a progetto avverrà comunque non prima di
un anno dallentrata in vigore del decreto.
Le collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente, che
non possono essere ricondotte ad un progetto o a
una fase di esso, mantengono efficacia fino alla
loro scadenza e, in ogni caso non oltre un anno
dallentrata in vigore del provvedimento. Va
inoltre sottolineata la possibilità concessa
alla contrattazione collettiva di derogare alla
nuova disciplina con eventuali accordi sindacali
stipulati in sede aziendale dai sindacati
comparativamente più rappresentativi sul piano
nazionale, accordi che potranno infatti stabilire
termini diversi di efficacia per le
collaborazioni coordinate e continuative, anche
superiori ad un anno.
2. La forma, il corrispettivo,
lestinzione del rapporto.
Il contratto è stipulato in
forma scritta e deve contenere, ai fini della
prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata,
determinata o determinabile, della prestazione di
lavoro;
b) indicazione del progetto o
programma di lavoro, o fasi di esso, individuato
nel suo contenuto caratterizzante, che viene
dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri
per la sua determinazione, nonché i tempi e le
modalità di pagamento e la disciplina dei
rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del
lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione
lavorativa, che in ogni caso non possono essere
tali da pregiudicarne lautonomia nella
esecuzione dellobbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la
tutela della salute e sicurezza del collaboratore
a progetto, fermo restando quanto disposto
dallarticolo 66, comma 4.
Sebbene la forma scritta sia
richiesta ad probationem, sembra assumere valore
decisivo rispetto allindividuazione del
progetto, del programma o della fase di esso in
quanto, come ha rilevato opportunamente il
Ministero del Lavoro nella recente circolare
interpretativa, in assenza di forma scritta non
sarà agevole per le parti contrattuali
dimostrare la riconducibilità della prestazione
lavorativa ad un progetto o fase di esso.
E prevista inoltre la
possibilità del rinnovo della collaborazione sia
per un progetto analogo che per uno avente
contenuto del tutto diverso.
Il corrispettivo deve essere
proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi
normalmente corrisposti per analoghe prestazioni
di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del
rapporto.
La risoluzione del contratto è
ovviamente connessa alla realizzazione del
progetto o del programma o della fase di esso che
ne costituisce loggetto.
Le parti possono però recedere
prima della scadenza del termine per giusta causa
o secondo diverse causali o modalità stabilite
nel contratto individuale compreso il preavviso.
3. Le tutele del lavoratore a
progetto.
Nel libro Bianco era stata
espressa chiaramente la volontà di estendere al
collaboratore alcune delle tutele minime previste
per il lavoratore subordinato.
Non vi sono novità in merito
alle tutele assistenziali e previdenziali
stabilite dalle norme vigenti a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi, ovvero:
iscrizione alla Gestione separata
[ 7 ];
indennità di maternità [ 8 ];
indennità di malattia in caso di ricovero
ospedaliero [ 9 ];
assegno per il nucleo familiare.
Lart.66 del Dlgs. 276/03
prevede in aggiunta ulteriori diritti per il
collaboratore a progetto con riferimento a
gravidanza, malattia e infortunio i quali
comportano la sospensione del rapporto
contrattuale, senza erogazione del corrispettivo.
In caso di malattia e infortunio,
la sospensione del rapporto non comporta una
proroga della durata del contratto, che si
estingue alla scadenza. Il committente può
comunque recedere dal contratto se la sospensione
si protrae per un periodo superiore a un sesto
della durata stabilita, quando essa sia
determinata, ovvero superiore a trenta giorni per
i contratti di durata determinabile.
In caso di gravidanza, la durata
del rapporto è prorogata per un periodo di 180
giorni, salva la più favorevole disposizione del
contratto individuale.
Il collaboratore ha diritto di
essere riconosciuto autore dellinvenzione
fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro [
10 ]; può inoltre svolgere la sua attività in
favore di più committenti, salvo, ovviamente,
che una delle prestazioni sia in concorrenza con
le altre. A tal fine lart. 64 del decreto
stabilisce il divieto per il collaboratore di
diffondere notizie e apprezzamenti riguardanti
sia i programmi che lorganizzazione e di
compiere atti in pregiudizio dellattività
del committente stesso.
Lultimo comma
dellart. 66 infine richiama alcune
disposizioni applicabili anche ai lavoratori a
progetto tra le quali si citano le disposizioni
sul processo del lavoro [ 11 ], la normativa di
tutela e sostegno della maternità [ 12 ], le
norme sulla sicurezza ed igiene sul lavoro quando
la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di
lavoro del committente [ 13 ], nonché le norme
di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
Tutti i diritti derivanti dalle
disposizioni in esame possono essere oggetto di
rinunzie e transazioni tra le parti in sede di
certificazioni del rapporto di lavoro secondo lo
schema dellart. 2113 c.c.
4. Sanzioni.
La disciplina delle
collaborazioni a progetto si conclude con
lart.69 relativo al Divieto di
rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa atipici e conversione del
contratto, che prevede la conversione in
rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, ab initio, per tutti quei rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa che
siano stati instaurati senza
lindividuazione specifica di un progetto,
programma di lavoro o fase di esso.
Il comma 2 del predetto articolo,
nel caso in cui successivamente il giudice
accerti che la fattispecie al suo esame abbia in
realtà configurato un rapporto di lavoro
subordinato, prevede la sanzione della
trasformazione del rapporto fittiziamente
instauratosi tra le parti in quello di fatto
realizzatosi.
Il controllo del giudice sarà
limitato esclusivamente, in conformità ai
principi generali dellordinamento,
all accertamento della esistenza del
progetto, programma di lavoro o fase di esso e
non potrà essere esteso fino al punto di
sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano
al committente.
Con la riforma del lavoro a
progetto il legislatore delegato ha fatto una
precisa scelta, riconducendo le collaborazioni
coordinate e continuative nellalveo del
lavoro autonomo; è stata una scelta importante,
condivisibile o meno, che ha superato un
dibattito giurisprudenziale che si svolgeva ormai
da molti anni.
Si è conferito in questo modo
riconoscimento giuridico ad una figura
contrattuale sempre più diffusa nel nostro
paese, dandone una definizione, delimitandone il
campo di applicazione e approntando tutta una
serie di tutele minime per il lavoratore a
progetto.
A seguito dellentrata in
vigore del decreto, dunque, i datori di lavoro si
troveranno di fronte ad un bivio: convertire le
collaborazioni fittizie in rapporti di lavoro
dipendente oppure far sopravvivere le
collaborazioni autentiche, a patto di
adeguare il rapporto di lavoro alle nuove regole
contrattuali.
Sarà opportuno, in ogni caso,
attendere il primo periodo di applicazione della
nuova disciplina per verificare concretamente se
le nuove norme riusciranno ad evitare il c.d. uso
- abuso di questa forma contrattuale in funzione
elusiva o frodatoria della legislazione posta a
tutela del lavoro subordinato.
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