Il Patto di famiglia.
Prime riflessioni

 

Con il Patto di famiglia il legislatore ha inteso conciliare il diritto dei legittimari con l'esigenza dell'imprenditore che intende garantire alla propria azienda (o alla propria partecipazione societaria) una successione non aleatoria a favore di uno o piu dei propri discendenti.
Piu in particolare la ratio del provvedimento (vedi in calce il testo) deve essere rinvenuta nell'esigenza di superare in relazione alla successione di impresa la rigidita del divieto dei patti successori che contrasta non solo con il fondamentale diritto all'esercizio dell'autonomia privata, ma altresi e soprattutto con la necessita di garantire la dinamicita degli istituti collegati all'attivita d'impresa.
Il legislatore ha dunque perseguito l'obiettivo di garantire il passaggio generazionale di azienda evitando che la sua stabilita potesse essere intaccata dall'esperimento di azioni di riduzione, dall'assoggettabilita a collazione e tutelando al contempo le ragioni economiche dei legittimari attraverso la liquidazione dei loro diritti di legittima.


Natura giuridica

Il Patto di famiglia costituisce un nuovo negozio giuridico distinto dalla donazione e dal testamento con una sua autonoma disciplina ovvero un contenitore nel quale sono contenuti piu atti al pari del cd contratto di matrimonio.
La lettera della norma non e decisiva perche utilizza il termine generico di contratto e parla di trasferimento.
Elementi rilevanti alla soluzione del quesito sono l'assenza di ogni riferimento ad un corrispettivo della cessione e il disposto dell'articolo 768 quater che sottrae alla collazione e all'azione di riduzione l'oggetto del patto di famiglia.
Da tale ultimo elemento emerge chiaramente la volonta del legislatore di qualificare la fattispecie in oggetto come una donazione.
Inoltre il patto di famiglia, estromettendo i beni oggetto del patto dalla futura successione e destinandoli a formare una massa a se stante rispetto all'asse ereditario si pone come istituto alternativo al testamento affine alla divisio inter liberos.

Patto di famiglia: una donazione con qualche eccezione

Nella fattispecie in esame i legittimari non assegnatari, in vita del donante, rinunziano prestando il loro assenso all'operazione, sia nel caso in cui accettino, sia nel caso in cui rifiutino la liquidazione.
Tuttavia tale rinunzia all'azione di riduzione oltre ad essere tacita e anche parziale perche limitata ai soli beni oggetto del patto, che non necessariamente esauriscono l'asse ereditario.
Di conseguenza, alla effettiva apertura della successione del donante, i legittimari potranno avvalersi del rimedio di cui agli art 563 e ss cc con la sola limitazione rappresentata dalla non riducibilita dei beni oggetto del patto ex art 768 quater ultimo comma c.c.
Il testo di riforma sarebbe piu completo se prevedesse l'inserimento dell'inciso "fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e ss" anche nell'articolo 557 secondo comma c.c.
L'articolo 768 quater deroga all'articolo 737 c.c. prevedendo una dispensa ex lege da collazione dell'oggetto della donazione derivante dal patto di famiglia.
L'articolo 768 quater inoltre stabilisce l'obbligo, per i legittimari del donante, ossia per il coniuge e i suoi discendenti, di partecipare al patto di famiglia.
Tale patto, qualora venga concluso in assenza anche di uno solo dei soggetti che sarebbero legittimari, se si aprisse la successione il giorno della stipula, si deve ritenere nullo per violazione di norma imperativa in quanto sottratta alla disponibilita delle parti (cd nullita virtuale).
Accolta la matrice donativa del patto di famiglia l'obbligo di liquidare i legittimari non assegnatari puo essere qualificato come un onere a carico del donatario in termini di donazione modale.
L'onere viene adempiuto dal donatario contestualmente alla conclusione del contratto situazione giustificata dalla presenza in atto degli stessi beneficiari del modo.

Patto di famiglia e divieto di patti successori

Il provvedimento in commento ha premesso al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile l'inciso "fatto salvo quanto disposto dagli articolo 768 bis e seguenti".
Da cio emerge la convinzione del legislatore che la disciplina disposta dagli articoli 768 bis e 768 octies contenga un patto successorio eccezionalmente ammesso in forza per l'appunto dell'inciso di cui all'articolo 458 c.c.
In primo luogo ricorre un patto successorio dispositivo in base al quale il donatario, all'atto della stipulazione soddisfa le ragioni di legittimario dei non assegnatari( =disponenti che alienano al donatario la porzione di legittima sul bene oggetto del patto di famiglia)versando una somma corrispondente al valore della legittima contestualmente calcolata fingendo che la successione del donante si fosse teste aperta.
In secondo ricorre un patto successorio rinunziativo quando i non assegnatari rinunciano alla liquidazione(=diritti di legittima che gli possono spettare sulla successione del genitore non ancora aperta).

Causa

Tale contratto e caratterizzato da una causa mista o complessa ove accanto alla causa di liberalita che contraddistingue il trasferimento e presente una causa solutoria che concerne la liquidazione dei diritti di legittima spettanti ai legittimari non assegnatari salvo loro rinuncia.
Nel caso in cui sia l'assegnatario di azienda a procedere alla liquidazione dei diritti degli altri partecipanti al contratto l'atto potrebbe configurarsi come una donazione modale in cui pero il modus e imposto direttamente dalla legge.
Viceversa nel caso in cui sia l'imprenditore a procedere alla liquidazione a favore degli altri legittimari e necessario operare una distinzione.
Nel caso in cui egli agisca in adempimento di un obbligo previsto dalla legge a venire in rilievo sarebbe la causa solutoria.
Mentre nel caso in cui egli agisca spontaneamente per puro spirito di liberalita a venire in rilievo sarebbe il carattere donativo dell'atto.

Il trasferente deve essere l'imprenditore?

Il fatto che l'articolo 768 bis c.c. -intitolato "nozione"- qualifichi imprenditore il trasferente dell'azienda e solo questo puo suscitare il dubbio che lo stesso sia una condizione di applicabilita della disciplina.
In realta emerge da subito l'uso improprio del termine imprenditore come emergente dalle disposizioni di cui all'art 768 quater (che qualifica imprenditore tout court il partecipante al patto di famiglia) e 768 sexies (ove e la morte del solo imprenditore che viene disciplinata).
Dunque si puo concludere per il carattere atecnico con cui viene assunto dal legislatore il termine imprenditore.
Ne deriva giocoforza l'applicabilita della novella anche alle ipotesi in cui il trasferente possegga l'azienda ma non sia qualificabile come imprenditore.

Il negozio di trasferimento

L'articolo 768 bis c.c. non qualifica la natura del trasferimento.
Trattasi certamente di negozio a titolo gratuito.
Il patto in oggetto dunque non solo dovra rispettare le regole tipologiche della societa ma anche le singole discipline adottate volta per volta dalle societa nell'ambito della loro autonomia normativa.
C'e da chiedersi se nel caso concreto possano trovare applicazione le regole che disciplinano la cessione per atto tra vivi ovvero quelle dettate per il trasferimento mortis causa.
Cio rileva dal momento che tra le due fattispecie variano le regole, i limiti e le condizioni previste.
Il patto di famiglia, pur costituendo deroga ai patti successori, ha effetti che per la societa e gli altri soci hanno valenza immediata restando il profilo successorio limitato e solo a particolari effetti ai partecipanti.
Ne deriva che dovranno essere rispettate anche le eventuali norme statutarie che disciplinano il trasferimento per atto tra vivi.

Gli assegnatari: ascendenti e discendenti

Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari presupponendo quell'anche la partecipazione di chi tale qualita non abbia quale appunto il discendente nipote (= possibile assegnatario del bene).
Del pari gli ascendenti se e vero che non devono intervenire all'atto possono comunque parteciparvi.
In tal modo essi potranno da subito rinunziare ai diritti di legittima loro eventualmente spettanti in futuro in modo da evitare una possibile eventuale futura ipotesi di impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 768 sexies secondo comma del codice civile.

Limiti di compatibilita con l'impresa familiare e con le differenti tipologie societarie

La qualifica di donazione assegnata al patto di famiglia esclude che in capo ai partecipanti all'impresa familiare sorga il diritto di prelazione sull'azienda trasferita il quale spetta solo a fronte di contratti a titolo oneroso.
Il riferimento alla disciplina dell'impresa familiare puo essere interpretato nel senso che quanto attribuito ai legittimari non deve costituire corrispettivo dell'attivita da loro svolta e non deve integrare una partecipazione agli utili dell'impresa o agli incrementi dell'azienda proporzionale alla quantita e qualita del lavoro prestato.
Per quanto concerne le societa di persone il patto di famiglia prospettato potra trovare attuazione solo qualora sia stato preventivamente acquisito il consenso unanime dei soci o della maggioranza degli stessi nel caso previsto dall'articolo 2322 oppure vi sia nei patti sociali una clausola di libera trasferibilita tra vivi della quota.
Nelle societa di capitali il trasferimento di una partecipazione sociale non costituisce modifica dell'atto costitutivo e quindi la partecipazione e liberamente trasferibile in assenza di un espressa previsione statutaria.
Qualora tuttavia i patti sociali di una srl o l'atto costitutivo di una spa prevedano limiti alla trasferibilita oppure una clausola di gradimento la conclusione del patto di famiglia deve essere sottoposta al rispetto di detti limiti e (nel caso ricorra una clausola di gradimento) nella preventiva acquisizione del placet degli organi sociali.
Nel caso in cui oggetto di cessione siano partecipazioni azionarie e necessario stabilire se rientri nell'ambito del patto di famiglia la cessione anche di un esigua partecipazione.
Del pari e necessario precisare quali sono le tipologie di societa le cui partecipazioni possono essere oggetto di cessione.
In entrambi i casi il criterio da utilizzare e quello che fa riferimento alla cessione di quelle partecipazioni in societa che consentano al cessionario di continuare ad esercitare nell'azienda quel potere gestionale gia presente in capo al cedente o, comunque, di influire sulle scelte gestionali della societa.

Forma del patto

Il patto di famiglia deve essere stipulato nella forma dell'atto pubblico a pena di nullita.
Senonche l'articolo 768 ter nel prescrivere per il contenuto in esame la forma dell'atto pubblico non richiede la presenza dei testimoni. Si deve prendere atto della scelta del legislatore che piu che imporre una regola di
rigore in realta riduce le cautele formali che sarebbero state ritenute altrimenti applicabili avendo il presente negozio , almeno da parte del trasferente, di regola, carattere donativo.
E' quanto meno opportuno includere nella legge notarile (in caso di modifica) questo negozio tra quelli per i quali vi e obbligo di assistenza di testimoni.

Assegnazioni a favore dei legittimari non assegnatari

Il secondo comma prevede l'obbligo a carico dell'assegnatario dell'azienda (o di partecipazioni azionarie) di liquidare i diritti di legittima spettanti agli altri legittimari non assegnatari, calcolati, deve presumersi, sul valore netto dell'azienda o delle partecipazioni societarie.
Il terzo comma prevede che i beni assegnati con lo stesso contratto (o con contratto successivo collegato) siano imputati alle quote di legittima degli assegnatari.
Dubbi sussistono in merito a chi sia il soggetto che effettui tali assegnazioni se il solo imprenditore o anche l'assegnatario di azienda.
A deporre in quest'ultimo senso e un passo della relazione alla proposta di legge ove si equiparano le assegnazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 734 bis (ora commi 2 e 3 del'articolo 768 quater), considerate entrambe atti di liquidazione della quota di legittima, come tali aventi le medesime finalita.
E' opportuno chiedersi nel caso si sia in presenza di una divisio inter liberos da parte dell'imprenditore-donante se occorra comunque che il donatario di azienda liquidi i diritti di legittima spettanti agli altri legittimari.
Facendo ricorso all'esigenza di garantire il passaggio generazionale dell'azienda nel contempo tacitando i diritti di legittima spettanti agli altri legittimari si giunge ancora una volta alla soluzione del quesito.
Nel caso in cui l'imprenditore-donante con un fascio di donazioni tacitasse i diritti di legittima di tutti diventerebbe inutile un ulteriore attribuzione da parte dell'assegnatario dell'azienda.

Eccezioni al principio di assegnazione a favore dei legittimari non assegnatari

La legge prevede come ipotesi normale la liquidazione a favore dei non assegnatari di una somma di danaro corrispondente al valore delle loro quote di legittima il tutto necessariamente e obbligatoriamente rapportato a quanto oggetto del patto. Salva la facolta per i contraenti di concordare che il pagamento avvenga anche in natura. Il carattere di assolutezza e imperativita di tale previsione corrispondente al valore della loro legittima rapportata alla valutazione di quanto oggetto di trasferimento e pero solo apparente.
Da un lato e prevista la rinunzia totale o parziale da parte dei non assegnatari di quanto ad essi astrattamente dovuto.
Dall'altro i partecipanti al patto possono concordare a favore dei non assegnatari somme di danaro o beni di ammontare maggiore rispetto a quanto corrisponda al risultato matematico legislativamente previsto.
A conferma di cio si puo invocare l'articolo 768, terzo comma, il quale nel prescrivere che quanto attribuito ai non assegnatari sia imputabile alla legittima sembra delineare una fattispecie che puo realizzarsi proprio sul presupposto che quanto dato ai non assegnatari del bene impresa possa non corrispondere esattamente al risultato del calcolo automatico.
Se infatti la sola possibilita concessa ai sottoscrittori del patto consistesse in un pagamento corrispondente alla quota di riserva, essendo questa liquidata in sede di patto in corrispondenza del bene impresa assegnato, il sistema risulterebbe chiuso, senza alcun rilievo di quanto oggetto del patto sugli altri beni.
La previsione di un rilievo da per scontata la fattispecie in discussione vale a dire l'attribuzione piu di quanto possa risultare dal calcolo che la legge impone come obbligatorio.

I partecipanti al patto

Ci si puo chiedere se al negozio possa attribuirsi natura personalissima necessitante in quanto tale la presenza personale delle parti.
Non c'e dubbio che ad intervenire nel patto potra essere il solo trasferente potendosi solo discutere circa l'ammissibilita del semplice nuncius.
Quanto ai partecipanti non e a priori da escludere che uno dei partecipanti al patto non intervenga personalmente salvo il rispetto delle regole generali in materia di rappresentanza volontaria e legale.

Contenuto del patto

Resta da chiedersi quale sia il contenuto precettivo della norma che impone un dovere di liquidazione.
La ratio e senza dubbio costituita dall'esigenza di una valutazione concordata e quindi definitiva del bene oggetto del trasferimento.
Si dovra avere cura nella stesura del patto, qualora la somma concordata a favore dei non assegnatari non coincida con la loro legittima sia per difetto che per eccesso di evidenziare tutto cio.
In caso contrario si dovra presumere che quanto liquidato corrisponda alla legittima finendo per rendere vincolante tale valutazione per i legittimari (tali divenuti successivamente al patto) con il diritto di essere liquidati in relazione a tale valore con il solo riconoscimento degli interessi legali.

Ipotesi particolari di assegnazione

La nuova normativa non disciplina l'ipotesi frequente del genitore che attribuisce ad alcuni figli il bene impresa e trasferisce ad altri i beni personali.
In questo caso si puo ipotizzare la donazione da parte della madre a tutti i figli di beni personali cui fa seguito il patto di famiglia avente ad oggetto il trasferimento del bene impresa con cui l'assegnatario dello stesso liquida gli altri legittimari con quanto da lui precedentemente ricevuto dal genitore.
Tale ricostruzione incontra pero delle possibili controindicazioni fiscali trattandosi di doppio trasferimento.
A cio si aggiunga il generale problema della qualificazione del pagamento in natura da parte dell'assegnatario a favore degli altri legittimari potendo lo stesso essere qualificabile quale trasferimento oneroso.
Resta da considerare l'ipotesi del pagamento successivo o del debito fatto da terzo nella specie coincidente con il trasferente.
A questo proposito il patto in quanto tale non puo avere ad oggetto beni d'impresa diversi dalle partecipazioni e/o dall'azienda.
Per chiarire si ipotizzi un patto di famiglia in cui l'assegnatario concordi con gli altri legittimari il pagamento di quanto dovuto mediante il trasferimento di un bene dallo stesso precedentemente ricevuto in donazione dall'imprenditore.
Il valore del bene cosi dato in pagamento resta definito nel valore del patto senza poter subire modificazioni con il passare del tempo come pure nessuna modifica puo subire il valore del bene impresa rispetto a quanto convenuto nel patto.
Tuttavia quid iuris in relazione al valore del bene oggetto di donazione precedentemente dall'imprenditore a favore dell'assegnatario del bene impresa ?
Tale risultato stabilizzante non potra valere per quanto non strettamente inerente al patto.
Ne deriva che la deroga alle norme successorie, anche quelle valutative, e rilevante per quanto riguarda l'imprenditore solo per i beni impresa non coinvolgendo altri beni.

Contratto successivo

La previsione di un contratto successivo al patto(pur se necessariamente collegato al primo) avente per oggetto l'assegnazione di beni ai legittimari non beneficiati del bene impresa presuppone che quest'ultimo abbia un contenuto diverso dall'assegnazione e quindi natura non satisfattiva.
In altri termini il patto predetermina in modo vincolante il valore del bene impresa trasferito lasciando ad un accordo successivo avente la forma di datio in solutum la liquidazione delle spettanze degli altri non assegnatari.
Il successivo contratto deve rivestire la stessa forma del patto essendo integrativo di questo al pari di quanto accade per i patti modificativi ex art 768 septies c.c.
In tale ipotesi non si verifica alcun patto successorio dispositivo :I legittimari non assegnatari ricevendo la liquidazione alienano una porzione della quota di riserva su un bene gia uscito dalla massa ereditaria.
Il legislatore con l'introduzione del contratto successivo al patto viene a disciplinare un'ipotesi di collegamento negoziale volontario, non necessario e unilaterale.
Resta da osservare che la norma impone la partecipazione di tutti ma anche solo degli originari partecipanti al patto o loro sostituti(=legittimari nel frattempo subentrati) lasciando scoperta l'ipotesi di mutamenti soggettivi (nascita di altri figli).
Eventuali legittimari successivi troveranno tutela in base alle regole, di per se stesse eccezionali, previste nell'articolo 768 sexies. Ne deriva in caso di mancato intervento di un chiamato il possibile subentro di altro successibile presupponendo un legame diretto tra quest'ultimo e il de cuius.

I sostituiti

Nel caso di morte di un legittimario figlio al contratto dovra partecipare il di lui figlio successore e cosi sostituto del padre. Mentre nel caso di decesso del coniuge l'uso del termine sostituto induce a ritenere che i successori dello stato in quanto tali non abbiano titolo per partecipare al contratto.

Collazione e riduzione

L'ultimo comma dell'articolo 768 quater fa riferimento a tutto quanto richiesto dai contraenti senza distinguere tra assegnazioni o meno del bene impresa.
Il terzo comma dell'articolo 768 quater in tema di imputazione ex se la legge considera solo gli assegnatari dei beni diversi dall'impresa. Quanto all'imputazione ex se di quanto ricevuto dall'assegnatario del bene impresa la legge nulla dice nel suddetto comma.
Forse che l'assegnatario del bene dovra imputare ex se quanto ricevuto quantificabile nella differenza del valore attribuito al bene impresa rispetto al valore di quanto da lui liquidato agli altri legittimari?
Non esistono motivi per escludere tale possibilita con la sola precisazione che il bene impresa andra pure esso imputato al valore determinato nel patto.
A differenza della disciplina dell'imputazione ex se testualmente espressa solo in relazione ai non assegnatari l'esclusione dalla collazione e dall'azione di riduzione si riferisce a tutti i partecipanti del patto e in relazione a tutto quanto in esso convenuto e affermato senza eccezioni.
L'intangibilita di quanto ricevuto dai partecipanti al patto deve essere valutato in relazione alla disciplina dettata dall'articolo 768 sexies.
L'azione proposta dal legittimario non partecipante al patto non puo qualificarsi tecnicamente di riduzione ma gli effetti ne sono simili.
La legge e chiara nella quantificazione di quanto spettante al legittimario escluso.
Meno chiaro e invece individuare la posizione dei soggetti passivi.
In caso di liquidazione cd minima si procedera ad un ricalcalo delle somme dovute sulla base dei criteri applicabili in relazione alla nuova situazione.
Anche nel caso di liquidazioni generosa si puo ragionevolmente sostenere che fermo il quanto dovuto, l'onere debba gravare in proporzione a tutti i beneficiari.
Inspiegabile e il motivo di prevedere quale reazione ad un inadempimento l'utilizzo di uno strumento previsto per i vizi del consenso e dei limiti ad un anno per l'esercizio dell'azione. Si potrebbe ipotizzare che l'inciso "inosservanza delle disposizioni" non coincida con l'inadempimento delle obbligazioni (quale per es il mancato pagamento del dovuto) ma con il mancato funzionamento del sistema dovuto a vizi funzionali del patto(quale per es imprecisione dell'aspetto valutativo).
Quanto alla determinazione del dies a quo del termine di un anno per la proposizione dell'impugnativa del patto e possibile prospettare due soluzioni:
1) decorrenza dalla stipula del patto o del contratto successivo;
2) decorrenza dal giorno in cui e cessata la violenza o e stato scoperto l'errore o il dolo ex art. 1442 c.c.

Legittimari sopravvenuti

E' in facolta dei legittimari sopravvenuti chiedere ai beneficiari del patto una somma commisurata al valore della quota di legittima solo qualora all'apertura della successione non vi siano nell'asse ereditario altri beni sui quali soddisfarsi.
Il patto di famiglia non e revocabile per sopravvenienza di figli.
Si ha un caso di obbligazione solidale : i legittimari non partecipanti al patto possono pretendere il pagamento della loro quota di riserva, aumentata degli interessi, anche dai legittimari ai quali non e stata assegnata l'azienda gia soddisfatti.
Al momento di apertura della successione possono essere effettuati due diversi calcoli della legittima.
Oltre a quello tradizionale cioe il computo in base al valore dei beni compresi nell'asse ereditario all'epoca dell'aperta successione l'inconsistenza dell'asse ereditario puo imporre il calcolo del valore della legittima alla data di conclusione del patto di famiglia tenendo conto del patrimonio esistente a tale epoca.
La mancata liquidazione dei diritti dei legittimari sopravvenuti costituisce motivo speciale di impugnazione che va ad aggiungersi alla disciplina generale contenuta nell'articolo 768 quinquies che a sua volta richiama gli art 1427 c.c.

Analisi della fattispecie: ipotesi e soluzioni

Il legislatore prende in considerazione due periodi:
1) il momento di stipula del patto di famiglia;
2) il momento di apertura della successione.

Scopo del legislatore e di attuare una anticipata successione che sia il piu possibile stabile nel tempo e a tal fine vengono presi in considerazione:
1) il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove al momento di stipula del patto di famiglia si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore legittimati ad intervenire
al patto di famiglia;
2) il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto legittimati a richiedere il pagamento della somma di cui all'articolo 768 quater, secondo comma, maggiorata degli interessi legali e, in difetto, ad impugnare l'atto.

Il legislatore ha limitato la possibilita di rimettere in discussione il patto oltre che in caso di
errore, violenza e dolo alle seguenti condizioni:
1) si puo solo chiedere il pagamento di una somma di danaro oltre agli interessi legali
2) tale somma puo essere richiesta solo dal coniuge e dagli altri legittimari che non hanno partecipato al contratto;
3) solo in caso di inosservanza di tale obbligo i suddetti legittimari possono impugnare il patto.

Ipotesi 1
Rinunzia all'eredita da parte del figlio dell'imprenditore ( partecipante al patto ma non assegnatario dell'azienda) senza discendenti.
In tale ipotesi il patto rimane inalterato in ogni sua parte non occorrendo procedere ad aggiustamenti a favore degli altri legittimari che, a seguito della rinunzia, vedono accrescersi le loro quote.
La liquidazione dei diritti di legittima ( ivi comprese le eventuali rinunce) a favore dei partecipanti al patto si atteggia come un patto successorio volto a definire da subito i futuri assetti successori tra i contraenti. Fatto salvo naturalmente il diritto di impugnare l'atto da parte dei partecipanti al patto in caso di errore, violenza o dolo.
Diversamente opinando si dovrebbe spiegare quale tipo di azione possano in concreto esercitare i legittimari partecipanti al contratto in caso di lesione ex post della loro quota di legittima.
Per concludere che, in mancanza di un apposita tutela giudiziaria (azione di riduzione e collazione, diritto di credito previsto dall'articolo in commento nonche diritto di impugnare il contratto ex articolo 768 sexies), non si vede di quale diritto sarebbero titolari i legittimari lesi ex post partecipanti al contratto.

Ipotesi 2
Rinunzia all'eredita da parte del figlio( partecipante al patto ma non assegnatario dell'azienda) con subentro per rappresentazione dei suoi discendenti.

In tal caso il problema e stabilire a chi vada richiesta la somma in questione.
Nel caso in esame i discendenti del figlio rinunziante, subentrati nei diritti di legittima del loro genitore, potranno richiedere la stessa somma percepita dal loro genitore ( oltre gli interessi legali nel frattempo maturati)solamente a quest'ultimo venendo a compiere in tal modo un atto di accettazione tacita di eredita.
Se il genitore avesse rinunziato alla quota di legittima spettategli in sede di patto di famiglia i suoi discendenti avrebbero potuto allora chiedere la somma all'assegnatario di azienda.
Se la rinunzia e avvenuta in parte potranno chiedere la somma percepita dal loro genitore a quest'ultimo e la differenza all'assegnatario dell'azienda.
La rinunzia alla quota di legittima in sede di patto di famiglia non preclude ai discendenti per rappresentazione la possibilita di fare valere il diritto di credito in questione essendo qualificati terzi
con conseguente applicabilita dell'articolo 1372, secondo comma, del codice civile.
L'attribuzione a favore del legittimario, in sede di patto di famiglia, non necessita per il suo consolidarsi che questi accetti l'eredita.
La mancata accettazione dell'eredita cosi come la rinunzia rileva nel caso di subentro di altri
legittimari ma non determina di per se stessa la perdita dell'attribuzione.
Il legislatore si accontenta della sola qualita di legittimario sia al momento della conclusione del patto di famiglia (configurandosi l'attribuzione come donazione in conto di legittima che, salvo l'esperimento dell'azione di riduzione, si consolida in capo al donatario a prescindere dall'accettazione dell'eredita) sia nel momento di apertura della successione (dando per presupposta la volonta di accettare l'eredita operando la delazione ereditaria a favore del legittimario). La qualita di legittimario deve sussistere al momento dell'attribuzione patrimoniale.

Scioglimento

Il negozio diretto a sciogliere o modificare il patto di famiglia rientra nella stessa definizione contenuta nell'articolo 1321 c.c. ove il contratto e definito come l'accordo di due o piu parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
La singolarita della norma risiede nel facolta riconosciuta ai contraenti del patto di sciogliere o di modificare lo stesso contratto sia con un nuovo negozio diverso dal precedente sia mediante recesso.
Si puo affermare che il negozio al quale si riferisce l'articolo 768 septies n 1 c.c. deve essere qualificato come mutuo dissenso art 1372 c.c.anche quando ha ad oggetto lo scioglimento di un contratto i cui effetti si sono interamente prodotti.
Questa norma sembrerebbe legittimare gli atti di mutuo dissenso dei contratti di donazione aventi immediati effetti traslativi.
Con il mutuo dissenso del patto l'azienda o le partecipazioni sociali trasferite ritornano nel patrimonio del disponente,ripristinando la situazione precedente.
Il mutuo dissenso dovra essere concludo da tutti coloro che hanno preso parte al patto di famiglia e, di conseguenza, i non assegnatari saranno tenuti a restituire quanto ricevuto a titolo di liquidazione.
La facolta riconosciuta ai contraenti di sciogliere o modificare il patto di famiglia mediante recesso e difficilmente attuabile scontrandosi con il disposto dell'articolo 1373 del codice civile.
Il recesso risulta inapplicabile a quei contratti con effetti reali immediati quale il patto di famiglia.
L'inciso e salvo in ogni caso il patto contrario contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 1373 del codice civile non viene interpretato nel senso che una diversa convenzione intervenuta tra le parti
sia idonea a munire il recesso di efficacia retroattiva in presenza di un contratto ad effetti reali gia prodotti.
Non e chiaro se in caso di recesso la dichiarazione certificata dal notaio sia una dichiarazione autenticata o a fortori ricevuta dal notaio o si tratti di un vero e proprio certificato nel qual caso la dichiarazione di recesso deve essere da lui ricevuta o presso di lui depositata ex art 67 L.N.

Controversie

Negli atti notarili sara bene prevedere la devoluzione delle controversie a tali organismi di conciliazione sorti in seno al Notariato attesa la delicatezza della materia e la sua estrema complessita.

Altri spunti

Quid iuris del padre di famiglia che distribuisca i suoi beni in vita ai figli in modo da rispettare i diritti di riserva di tutti qualora uno dei figli premuoia al padre rimanendo erede la moglie.
Al momento della successione del donante i suoi eredi potranno agire contro la moglie del fratello
In quanto il fratello premorto non sarebbe il legittimario del padre.
Oltre al caso di sottoscrizione del patto da parte di un coniuge dopo divorziato (che fine fanno i beni allo stesso assegnati? Restano definitivamente allo stesso attribuiti?) nel caso di nuovo coniuge nell'azione dallo stesso proposta ai sensi dell'articolo 768 sexies che riduzione subira il precedente coniuge ?

* * * * *

Testo definitivamente approvato dal Senato in data 31/01/06:

 
Art. 1

1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: .


Art. 2

1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 e aggiunto il seguente capo:


DEL PATTO DI FAMIGLIA


Art. 768-bis. - (Nozione).
E patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piu discendenti.

Art. 768-ter. - (Forma).
A pena di nullita il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

Art. 768-quater. - (Partecipazione). 
Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.
Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione puo essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purche vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
Quanto ricevuto dai contraenti non e soggetto a collazione o a riduzione.

Art. 768-quinquies. - (Vizi del consenso).
Il patto puo essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
L'azione si prescrive nel termine di un anno.

Art. 768-sexies. - (Rapporti con i terzi). 
All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.

Art. 768-septies. - (Scioglimento). 
Il contratto puo essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Art. 768-octies. - (Controversie). 
Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5>.


tratto dal sito: www.dirittonotarile.it