LA PRESTAZIONE OCCASIONALE DOPO IL JOBS ACT (CENNI SU DEFINIZIONE, LIMITI, FUNZIONAMENTO, ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI)

 

Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 81/2015 (cosiddetto Jobs Act) sono state abolite sia le collaborazioni occasionali sia i contratti a progetto, salvo per i call center, che le prestazioni occasionali, con le caratteristiche di durata non superiore ai 30 giorni e compenso non superiore ai 5.000,00 euro.

Per cui il lavoro occasionale autonomo dopo il Jobs Act viene non solo confermato ma anche esteso. Infatti, per tali prestazioni di lavoro autonomo occasionale, caratterizzate dalla mancanza di abitualità/continuità e di coordinamento da parte del committente con ritenuta d’acconto al 20% ed obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS se il reddito supera i 5000 euro l’anno, è stata ampliata, prevedendo che in presenza di prestazioni d’opera di impresa e professionali, è possibile per le aziende e professionisti continuare ad applicare il lavoro autonomo occasionale con ritenuta del 20%.

La prestazione occasionale è il tipico strumento che viene utilizzato dai soggetto che vogliono intraprendere attività professionali in modo saltuario e sporadico, e che per tale ragione sono esonerati dall’apertura di una partita Iva. Si tratta di attività minimali e residuali, con le quali un soggetto può raggiungere piccoli guadagni, senza avviare una vera e propria attività professionale.

Attenzione: la prestazione occasionale non costituisce l’alternativa alla partita Iva, ovvero la soluzione per fare attività professionali, senza dover pensare ai noiosi adempimenti fiscali.

 

Vantaggi

Le attività di lavoro autonomo eseguite in maniera del tutto  sporadica  ed  occasionale  rappresentano un mezzo che permette di effettuare, accanto alla propria attività lavorativa abituale (lavoro dipendente, autonomo o di impresa), un’attività professionale saltuaria, senza particolari obblighi fiscali.

 

Definizione della prestazione occasionale

Si può definire come prestazione di lavoro autonomo occasionale  qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualitàprofessionalità, continuità e coordinazione.

Dopo l’approvazione ed entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 l’unico quadro normativo che da un punto di vista civilistico disciplina le attività svolte in maniera occasionale è quella di cui all’art. 2222 del codice civile e seguenti (riguardante il contratto d’opera).

Per cui, considerando il contenuto dell’art. 2222 c.c., si può definire lavoratore che effettua  una prestazione occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Requisiti della prestazione occasionale

La prestazione  di lavoro autonomo per rientrare tra quelle di tipo occasionale richiede il rispetti alcuni limiti  legati alla modalità di svolgimento della prestazione che di seguito si elencano:

  • Mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo – La definizione di abitualità, non essendo stata chiaramente definita dal Ministero, può essere identificata come un’attività duratura nel tempo, che possa fare presumere non ad una attività sporadica, ma prolungata nel tempo. In ogni caso, occorre fare una valutazione ad hoc caso per caso;
  • Mancanza di coordinamento della prestazione – Affinché vi sia coordinamento occorre che l’attività sia svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo del committente.

Qualora la prestazione occasionale perda e/o risultino assenti i suoi requisiti, troveranno applicazione le discipline riguardanti o il lavoro dipendente, qualora sia presente l’elemento della coordinazione, oppure il lavoro autonomo (con partita Iva), per più prestazioni autonome abituali.

 

Ricevuta da rilasciare

Il contribuente che effettua la prestazione occasionale è tenuto a rilasciare al soggetto committente della prestazione, una ricevuta di pagamento, nella quale è tenuto ad indicare i seguenti dati obbligatori:

  • Dati del prestatore occasionale: ovvero, i dati del professionista che ha svolto la prestazione occasionale: Nome e cognome, indirizzo, telefono e numero Partita IVA.
  • Dati Committente prestazione occasionale: ossia, i dati della persona fisica con Partita IVA o soggetto giuridico come aziende, imprese ecc, che ha commissionato la collaborazione;
  • Numero Nota e data: indicare se si tratta della prima, seconda o terza ricevuta di pagamento prestazione occasionale e la data;
  • Specifica dicitura prestazione occasionale: somma non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972 trattandosi di prestazioni occasionali;
  • Compenso: indicare il compenso lordo, ovvero, la somma ricevuta per la prestazione occasionale, 20% ritenuta d’acconto da calcolare sulla base imponibile e compenso netto, e se il prestatore occasionale è iscritto alla gestione separata, va indicato anche il 4% da calcolare sempre sulla base imponibile per il contributo INPS;
  • Marca da bollo da 2 euro su ricevute: obbligatoria su tutte le ricevute di pagamento che superano le 77,47 euro;
  • Data e firma: di chi emette la ricevuta prestazione occasionale.

Il professionista che riceve il compenso per la prestazione occasionale con ritenuta d’acconto, ai fini di calcolo della somma nella dichiarazione dei redditi, riceverà entro il 28 febbraio di ciascun anno, il nuovo modello Cu, Certificazione redditi per gli autonomi.

La ritenuta d’acconto del 20% deve essere applicata a riduzione del compenso lordo dovuto per la prestazione e costituisce un acconto sulle imposte che il committente è tenuto a trattenere e versare mediante F24.

La ricevuta ha la funzione di certificare al committente l’avvenuto pagamento della prestazione richiesta, e allo stesso tempo rappresenta strumento utile al contribuente per rendicontare i propri compensi percepiti, per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi.

 

Disciplina fiscale delle prestazioni occasionali

Il TUIR (DPR 917/86) con l’articolo 67 comma 1, lettera l) fa rientrare il reddito derivante da prestazioni occasionali rientra nella categoria dei “redditi diversi

I redditi da lavoro autonomo (anche quelli derivanti da attività occasionali), si determinano, secondo quanto disciplinato dall’articolo 71, comma 2, del DPR n. 917/86, e quindi dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Da un punto di vista dichiarativo, i redditi derivanti da prestazioni occasionali devono essere indicati nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche. Sia che si presenti il 730 piuttosto che il modello Redditi, quindi, è opportuno indicare nell’apposito quadro l’importo del reddito lordo percepito e dell’eventuale ritenuta d’acconto subita. In questo modo il reddito percepito sconterà la tassazione Irpef, facendo cumulo con gli altri redditi imponibili percepiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, etc).

 

Esonero dalla dichiarazione dei redditi

Per questa tipologia di attività è prevista la possibilità di essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che hanno percepito soltanto redditi da prestazione occasionale sotto i €. 4.800 lordi. In questo caso, il reddito può non essere indicato in dichiarazione, fino al raggiungimento di questa soglia, vi è una specifica detrazione che abbatte totalmente l’imposta dovuta.

 

Prestazione occasionale: la previdenza

L’articolo 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, a decorrere dal 1 gennaio 2004 stabilisce che i soggetti esercenti attività di prestazione occasionale, se il reddito lordo annuo derivante da detta attività è superiore a €. 5.000 sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e al versamento di contributi previdenziali dovuti.

 

Soglia di esenzione

I contributi devono essere versati solamente sulla quota di reddito eccedente la soglia dei €. 5.000. In pratica tale soglia funge da franchigia per i contributi previdenziali (attenzione, questa soglia non ha niente a che vedere con quanto abbiamo detto ai fini fiscali!).

L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è a carico del datore di lavoro e nasce nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi, pertanto, i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a €. 5.000 nell’anno solare non sono obbligati né all’iscrizione alla Gestione Separata né al versamento di contributi previdenziali.

 

Comunicazione al committente

Per i soggetti che superano la soglia di esenzione, l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, che supera la soglia annua di €. 5.000, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai propri committenti il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti.

Nella ricevuta il lavoratore si vedrà applicare la ritenuta previdenziale pari ad 1/3 del contributo dovuto, in quanto i restanti 2/3 di contributo sono direttamente a carico del datore di lavoro.

 

Dal sito: www.studiocerbone.com – Maggio 2017