Le novità al processo esecutivo recate dalla
riforma delle esecuzioni mobiliari

 

Prima dell'entrata in vigore della riforma del processo civile, avviata con il decreto legge n. 35/2005 convertito in legge n. 80/2005 (cd. decreto competitività), il legislatore ha apportato alcune ulteriori modifiche alla materia delle esecuzioni mobiliari attraverso la legge 24 febbraio 2006, n. 52 .

Il nuovo corpo normativo, fatta eccezione per alcune parti gia efficaci, e entrato in vigore il primo marzo 2006, dopo una serie di rinvii giustificati dalla volontà di dare modo agli operatori del diritto di approfondire ed applicare adeguatamente le novità introdotte.

Le modifiche apportate con la legge 24 febbraio 2006 n. 52 , riguardanti il processo esecutivo mobiliare, mirano a rafforzare la posizione del creditore, consentendogli un più ampio recupero del suo credito, nonché una più sollecita definizione della procedura. In proposito, significativa e la previsione contenuta nel nuovo testo dell'art. 517 c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento, deve preferire i beni di più facile e pronta liquidazione, senza dover più tener conto delle indicazioni date dal debitore: il legislatore rinuncia al bilanciamento tra gli interessi dei soggetti coinvolti che caratterizzava la precedente normativa, privilegiando l'interesse del creditore. Inoltre, ai sensi dell'art. 492, quarto comma, l'ufficiale giudiziario invita il debitore a dichiarare se esistano altri beni da sottoporre a pignoramento, non soltanto qualora quelli gia pignorati appaiano insufficienti per la soddisfazione dei crediti per i quali si procede, ma anche qualora la liquidazione di quei beni possa presumersi di lunga durata.

E' accordata una speciale tutela al creditore quando nel patrimonio dell'esecutato vi siano crediti o beni in possesso di terzi. Il legislatore, pur precisando che l'estensione del pignoramento su questi beni non e automatica ma consegue al compimento delle formalità previste per l'esecuzione presso terzi, fa in modo che il creditore non se li veda sottratti nel tempo necessario per compiere le predette formalità. A tal fine, prevede che il debitore resti vincolato e istituito custode di questi beni sin dal momento in cui ne dichiara l'esistenza all'ufficiale giudiziario, qualora il terzo, prima che gli sia notificato l'atto contenente l'ingiunzione a non disporre del bene e a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., li restituisca al debitore o paghi il credito.

Si e ampliata la categoria dei beni pignorabili: e stato abrogato l'art. 514 c.p.c. relativo alle categorie di beni non assoggettabili alla procedura esecutiva in ragione della loro destinazione. La ratio della norma era quella di conservare al debitore esecutato un nucleo minimo di beni necessari per il mantenimento e l'alloggio della sua famiglia, nonché quelli di prevalente valore affettivo e gli strumenti dell'attività lavorativa, fonti del suo reddito. La modifica conferma la volontà di rafforzare la tutela del creditore, ma, quanto alla categoria dei beni e degli strumenti indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere, e stata introdotto il principio della pignorabilità relativa e residuale, nei limiti del quinto del valore ed in mancanza di altri beni pignorabili. Il limite del quinto vale soltanto per le persone fisiche e non per le società, e non si applica neanche quando vi sia una prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro (art. 515 u.c.).

Rilevante e, inoltre, l'ampliamento dei poteri dell'ufficiale giudiziario nella ricerca dei beni da sottoporre ad esecuzione (art. 492, penultimo comma). Accanto alla possibilità, di recente introdotta con il D.L. 35/05 convertito in L. 80/05, di utilizzare i dati risultanti dall'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione (ora non più richiesta), con la riforma in esame si consente anche di ispezionare le scritture contabili del debitore nel caso in cui egli sia un imprenditore commerciale. L'ispezione avviene a richiesta e spese del creditore, avvalendosi dell'opera di un professionista (commercialista, notaio od avvocato).

Relativamente alla fase di valutazione dei beni da pignorare, per evitare di mettere in moto il dispendioso meccanismo giudiziario senza evidente utilità per il creditore, si e stabilito che nel procedere alla stima dei beni deve aversi riguardo non tanto al loro valore effettivo quanto al possibile valore di realizzo (art. 518 c.1, art. 517), e che, nel caso in cui il primo incanto vada deserto, la riduzione del prezzo base dell'asta successiva non possa essere maggiore di un quinto (art. 538). Di nuova introduzione e la fissazione di un limite massimo di valore dei beni assoggettabili alla procedura, limite che corrisponde a quello dei crediti per i quali si procede, aumentato fino alla meta.

L'intervento di uno stimatore esperto in funzione ausiliaria viene correlato non più soltanto alla richiesta dell'ufficiale giudiziario ma anche all'iniziativa del creditore, che può attivarsi sia contestualmente alla ricerca dei beni presso la casa del debitore, alla quale può partecipare previa richiesta (art. 165 d. att.), sia nel momento successivo in cui viene a conoscenza del relativo processo verbale. Viene inoltre modernizzata la forma degli strumenti ricognitivi dei beni, ammettendosi la rappresentazione fotografica o altro mezzo di ripresa audiovisiva (art. 518). E' consentito differire le operazioni di stima fino ad un termine massimo di trenta giorni.

Per l'intera durata del processo esecutivo e richiesta la collaborazione del debitore, quale specificazione processuale del dovere di correttezza, di cui all'art. 1175 cod. civ., che deve informare il rapporto tra debitore e creditore. La collaborazione del debitore trova espressione nel dovere di dichiarare se esistono altri beni cui estendere il pignoramento e nel dovere di custodirli, qualora ne venga nominato custode. Entrambe le fattispecie possono comportare per il debitore una responsabilità penale, come previsto dall'art. 388 cod. pen. La sanzione gia prevista per la violazione degli obblighi di custodia e stata estesa anche alla falsa od omessa dichiarazione da parte del debitore, o del suo rappresentante, dell'esistenza di altri beni da assoggettare alla procedura.

Per quanto attiene alle modalità di custodia dei beni pignorati, il legislatore conferma la regola dell'affidamento al cancelliere del Tribunale dei beni soggetti a facile dispersione, quali il denaro, gli oggetti preziosi ed i titoli di credito, mentre consente al creditore di intervenire nella scelta delle forme di custodia dei beni diversi da quelli sopra elencati (art. 520). Quando il processo si avvia alla fase conclusiva con il deposito dell'istanza di vendita, ai fini di una miglior organizzazione e conservazione dei beni, e disposto il trasferimento della custodia in capo agli istituti che possono eseguire la vendita all'incanto ex art. 534 (art. 521).

Gli ultimi articoli della legge si occupano del procedimento di espropriazione presso terzi e delle opposizioni. Con riferimento alla prima questione, vengono snellite le incombenze che gravano sul terzo, esonerandolo dall'obbligo di comparire in udienza per dichiarare i crediti o le cose di cui sia in possesso, quando non si tratti di crediti relativamente impignorabili derivanti dal rapporto di lavoro. Il terzo possessore o terzo debitore può limitarsi ad effettuare la comunicazione a mezzo di raccomandata indirizzata al creditore procedente.

Alcune novità sono previste, infine, nell'ambito delle opposizioni al processo esecutivo con le quali si instaurano ordinari procedimenti di cognizione per valutare la legittimità dell'esecuzione o degli atti esecutivi contestata dall'opponente. L'opposizione presentata dopo il pignoramento va proposta con ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, il quale fissa l'udienza per la comparizione delle parti. Dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, quest'udienza si svolgerà secondo le regole dei procedimenti in Camera di consiglio, e non in base all'art. 183 c.p.c. come si era originariamente stabilito (art. 185 d. att.). Se il giudice adito non e competente a conoscere della controversia sottoposta al suo esame, rimette le parti dinnanzi al giudice competente. Nel diverso caso in cui della controversia dovrebbe essere investito l'ufficio giudiziario al quale egli appartiene, si e voluta sottolineare la netta distinzione tra la funzione del giudice dell'esecuzione e quella del giudice di merito. Infatti, se fino ad oggi era lo stesso giudice dell'esecuzione che, in quanto competente, doveva provvedere all'istruzione della causa, ora questi dovrà fissare un termine, nel rispetto di quelli previsti dalla legge in ragione della materia e del rito, per la regolare instaurazione del processo di cognizione. Sara, dunque, necessario un ulteriore impulso della parte interessata per ottenere l'iscrizione a ruolo della causa e la designazione del giudice istruttore. Il giudizio sull'opposizione si chiude con sentenza non impugnabile. Il legislatore ha equiparato la disciplina dell'opposizione all'esecuzione a quanto gia previsto dall'art. 618 per l'opposizione agli atti esecutivi, mentre prima della riforma si riteneva in modo unanime che la sentenza di cui all'art. 616 fosse soggetta ai normali mezzi di impugnazione.

L'ultima innovazione di rilievo riguarda la possibilità che il giudice, su richiesta dell'opponente, dichiari l'estinzione del pignoramento dopo aver accolto l'istanza di sospensione e previa eventuale imposizione di cauzione. Vengono fatti salvi gli atti compiuti e la possibilità per altri interessati di fare opposizione. La novella e dettata da motivi di economia processuale, volendosi stabilizzare gli effetti dell'ordinanza di sospensione senza dover necessariamente instaurare un giudizio di merito sull'opposizione.

Autrice: Dott.ssa Gaia Boschetti - tratto dal sito www.dottrinaediritto.ipsoa.it