LE NUOVE REGOLE DETTATE DAL D.M. 07/08/2023 N. 110 PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI

 

Nella G.U. n. 187 dell’11/08/2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro della Giustizia 07/08/2023 n. 110 contenente il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 46 delle disp. att. c.p.c. (nel prosieguo: Regolamento). Tale decreto si applicherà ai procedimenti introdotti dopo il 01/09/2023.

Il Regolamento si applica -per le cause di valore inferiore ad euro 500.000,00- ai seguenti atti: citazione e ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive, controricorsi e atti di intervento nonché, ove i criteri siano compatibili, agli altri atti del processo.

Il difensore ed il P.M. dovranno attenersi, per la redazione degli atti processuali, alla seguente articolazione:

A) INTESTAZIONE

dovrà contenere l'indicazione dell'Ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;

B) INDICAZIONE DELLE PARTI

complete del codice fiscale;

C) PAROLE CHIAVE

nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;

D) IMPUGNAZIONI

si dovranno indicare: estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell’Autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;

E) FATTI E MOTIVI DI DIRITTO

dovranno essere specificamente e distintamente indicati in parti dell’atto separate e rubricate, i fatti e i motivi in diritto, nonché, quanto alle IMPUGNAZIONI, dovranno essere individuati i capi della decisione impugnati e l’esposizione dei motivi;

F) DOCUMENTI OFFERTI IN COMUNICAZIONE

dovranno essere indicati nella parte in fatto, in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;

G) MOTIVI DI DIRITTO, ESPOSIZIONE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI, PRELIMINARI E DI MERITO

dovranno essere indicate le norme di Legge ed i precedenti giurisprudenziali rilevanti;

H) CONCLUSIONI

dovranno essere indicati, in maniera distinta, ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

I) INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA ED INDICE DEI DOCUMENTI PRODOTTI

dovranno avere la medesima numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale.

Dovranno altresì indicarsi:

L) VALORE DELLA CONTROVERSIA

M) EVENTUALE RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE NONCHE’

N) PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO.

 

Vengono stabiliti i seguenti limiti dimensionali, in tre tipologie, fatte salve le esclusioni e le deroghe di cui appresso:

A) atto di citazione e ricorso, comparsa di risposta e memoria difensiva, atti di intervento e chiamata di terzi, comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione: limite di 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'art. 6, il quale dispone l’utilizzo di caratteri di tipo corrente preferibilmente con dimensioni di 12 punti, interlinea di 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri. Le note sono consentite esclusivamente per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinari.

B) memorie, repliche e tutti gli altri atti del giudizio: limite di 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'art. 6 (vedi supra sub A).

C) note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127ter c.p.c.: 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'art. 6 (vedi supra sub A).

Dai limiti dimensionali sono esclusi:

- intestazione

- indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;

- indicazione delle parti

- ogni indicazione richiesta dalla legge;

- parole chiave che individuano l'oggetto del giudizio;

- estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;

- conclusioni

- indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti

- valore della controversia

- richiesta di distrazione delle spese;

- provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

- l’indice e la sintesi dell'atto;

- le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;

- la data e il luogo, nonché le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;

- le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;

- i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

 

I limiti dimensionali possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore deve esporre sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti ed inserisce, dopo l'intestazione, un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, ed una breve sintesi del contenuto dell'atto.

La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti dimensionali.

I caratteri di “tipo corrente” sono tutti quelli che per la loro conformazione non affaticano la vista quali, in via esemplificativa: Times New Roman, Verdana, Arial, Garamond.

I CRITERI DI REDAZIONE PER I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Il Giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2 e 6, in quanto compatibili. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del Giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.

I provvedimenti del Giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.

Il mancato rispetto del Regolamento non comporta invalidità dell’atto; ma viene valutato dal Giudice ai fini della decisione sulle spese del processo (art. 46 comma 4° disp. att. c.p.c.).

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