Ritardo nel compimento del collaudo dell'opera pubblica: diritto dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo

(commento a sentenza Cassazione civile, sez. I°, 16/05/08 n. 12451 )
 

In tema di appalto di opere pubbliche, la rata di saldo è dovuta (se e) dopo che i lavori siano stati ultimati e l'intera opera sia stata realizzata e collaudata positivamente, ovvero, nell'ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato ed approvato, dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 5, 4° co., l. 10.12.1981, n. 741, dal momento che l'inutile decorso di tale termine, senza che l'amministrazione abbia fornito la prova che la relativa omissione o il relativo ritardo siano dipesi da fatto imputabile all'impresa, determina, per ciò solo, l'insorgere del diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo.

 

La X s.p.a. conveniva in giudizio il Comune di Y, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 49.000.000, a titolo sia di compenso residuo dovutole per la realizzazione di rete fognaria di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 18.8.1983, sia di compenso per la esecuzione di lavori extracontrattuali relativi all'allacciamento delle nuove opere con la rete fognaria preesistente.

Si costituiva in giudizio l'ente convenuto, chiedendo il rigetto della domanda per mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori e perché mai era intervenuta la richiesta di collaudo.

Il giudice, decidendo in primo grado, respingeva la domanda.

Interposto appello, la Corte respingeva il gravame e confermava l'impugnata sentenza. Affermava il giudice di secondo grado che, mancando il certificato di collaudo, l'ente pubblico non poteva prendere definitivamente in consegna il bene, né provvedere al pagamento del saldo.

La società soccombente ricorreva per cassazione, censurando il fatto che la Corte territoriale avesse posto a carico di essa impresa le conseguenze del mancato collaudo. Ciò quando, invece, era preciso e specifico obbligo del Comune collaudare l'opera entro il termine previsto dalla legge.

La S.C. accoglie il ricorso e cassa la impugnata sentenza.

Premette la Corte che, in tema di appalti di opere pubbliche - mentre tutte le rate che comportano pagamenti in acconto presuppongono che l'opera sia ancora in corso e devono essere versate per il solo fatto che l'ammontare dei lavori abbia raggiunto l'importo contrattualmente previsto - la rata di saldo è dovuta se e dopo che i lavori stessi siano ultimati e l'intera opera sia stata realizzata e collaudata positivamente.

Tuttavia - prosegue la S.C. - salvo che il ritardo sia dovuto a fatto dell'imprenditore, il saldo è automaticamente dovuto anche nel caso in cui il collaudo non sia effettuato e approvato nel termine di otto mesi dalla data di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 5, l. 10.12.1981, n. 741(termine che si compone di mesi sei per la effettuazione del collaudo e di mesi due per l'approvazione del relativo certificato). In detto senso - conclude la Corte di legittimità - deve, infatti, ritenersi che la citata norma miri ad indurre la amministrazione committente a svolgere i suoi compiti istituzionali in tempi relativamente brevi ed inderogabili, ponendo a suo carico esclusivo la eventuale inerzia.

La S.C., con la sentenza n. 12451/08 , esplicita le conseguenze del mancato rispetto del termine di cui all'art. 5 legge n. 741/81, chiarendo che -in caso di sua violazione- la pubblica amministrazione non può trincerarsi dietro la mancata effettuazione del collaudo per rifiutare il pagamento del saldo dell'opera.

Nei medesimi termini si esprimevano già Cass., 16.11.2007, n. 23746 (ove si precisa pure che, dalla scadenza del citato termine, inizia anche a correre la prescrizione del credito dell'appaltatore); Cass., 29.7.2004, n. 14460 e Cass., 8.8.1996, n. 7987 (in Riv. giur. edil ., 1997, I, 2, 39).

Più favorevole alla pubblica amministrazione è l'indirizzo seguito da Cass., 16.3.2007, n. 6303, per la quale - fermo restando il diritto al pagamento del saldo in caso di inerzia del committente - riserva al giudice la determinazione del periodo ragionevolmente necessario per l'esecuzione del collaudo e l'emissione del titolo di pagamento a saldo.

Precisa, infine, Cass., 10.11.2001, n. 13963, che il menzionato art. 5 si applica solo ai lavori ultimati successivamente alla entrata in vigore della relativa legge.

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Autore: Giuseppe Gennari - da: Obbligazioni e Contratti, 11 / 2008, p. 939