GLI EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA DI PRELAZIONE STATUTARIA NELLA CESSIONE
DI QUOTE DI S.R.L.

Autore: dott. Sandro Censi

 

1. Introduzione

La cessione di quote di una società a responsabilità limitata in violazione della clausola statutaria di prelazione è un'ipotesi di contenzioso societario frequente nella pratica forense. Il professionista che si trova a gestire tale vicenda, sia dal lato del socio pretermesso, sia dal lato della società, sia dal lato del terzo acquirente, deve confrontarsi con un panorama normativo spesso lacunoso e con una giurisprudenza che, pur avendo raggiunto posizioni di sostanziale stabilità su alcuni punti fondamentali, continua a presentare aree di incertezza su profili decisivi: la natura della sanzione, l’ampiezza della legittimazione ad agire, l’onere probatorio nel giudizio risarcitorio, la posizione processuale del terzo acquirente.

Il presente contributo si propone di offrire una mappa ragionata di tali questioni, costruita a partire dalla giurisprudenza più recente e dalla lettura sistematica dei precedenti della Corte di Cassazione che nel corso dell’ultimo decennio hanno progressivamente delineato i contorni dell’istituto. Posto che l’obiettivo non è una trattazione esaustiva della teoria della prelazione societaria [1], si seguirà un approccio deliberatamente casistico.

2. Natura della clausola: convenzionale, non legale. Le conseguenze sul piano dei rimedi

Il punto di partenza di ogni analisi in materia è la qualificazione della clausola statutaria di prelazione come prelazione convenzionale e non legale. La distinzione non è meramente tassonomica: da essa dipende, in modo diretto, l’intero arsenale di rimedi a disposizione del socio pretermesso.

La tesi della natura legale, sostenuta da una parte della dottrina sulla base del rilievo che la prelazione sarebbe “consentita” dall’art. 2355-bis c.c., è stata definitivamente respinta dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha chiarito, con orientamento ormai consolidato [2], che il mero fatto che il legislatore consenta l’inserimento della clausola nell’atto costitutivo non ne muta la natura: essa rimane espressione dell’autonomia contrattuale dei soci ex art. 1322 c.c., e come tale produce, di per sé, effetti soltanto tra le parti dell’accordo.

Tale qualificazione ha una conseguenza pratica di primaria importanza: il diritto di riscatto, quel rimedio che consente al titolare della prelazione di sottrarre il bene al terzo acquirente, sostituendosi a lui nell’acquisto, non è disponibile per il socio pretermesso di una prelazione convenzionale. Il riscatto, come evidenziato dalla Cassazione [3], “non costituisce rimedio generale in caso di violazione di obbligazioni contrattuali, bensì una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge nel conformare i diritti spettanti ai titolari di diritti di prelazione che essa stessa prevede” e il richiamo all’art. 732 c.c., che il retratto lo prevede espressamente per la comunione ereditaria, non è suscettibile di applicazione analogica in ambito societario.

L’inserimento della clausola nello statuto sociale, tuttavia, non è privo di conseguenze. La giurisprudenza ha riconosciuto che la statutarizzazione del patto di prelazione gli attribuisce una doppia anima: quella parasociale, che opera tra i soci sul piano obbligatorio, e quella organizzativa, che opera nei confronti della società sul piano dell’efficacia reale. È da questa seconda dimensione che discendono, come si vedrà, le tutele più significative: in primo luogo, il potere della società di negare al terzo cessionario l’esercizio dei diritti sociali [4].

3. Le conseguenze della violazione: nullità, annullabilità o inefficacia?

Stabilita la natura convenzionale della clausola, occorre affrontare il profilo che maggiormente rileva per il contenzioso: quale è la sorte del contratto di cessione stipulato in violazione della prelazione statutaria? Il dibattito ha visto storicamente contrapporsi tre tesi principali – nullità, inefficacia relativa e inefficacia assoluta – con esiti applicativi radicalmente diversi.

3.1. Il definitivo tramonto della tesi della nullità

La tesi più risalente affermava la nullità del trasferimento effettuato in violazione della clausola di prelazione statutaria, argomentando che la clausola, in quanto consentita dall’art. 2355 c.c., avrebbe natura legale e quindi forza di norma imperativa la cui violazione determinerebbe nullità ex art. 1418 c.c.

Tale orientamento è stato definitivamente abbandonato dalla giurisprudenza [5]. In primo luogo, secondo i Giudici, la nullità può essere comminata solo per violazione di norme imperative e la clausola statutaria di prelazione, come detto, ha natura convenzionale e non legale, quindi la sua violazione non integra violazione di norma imperativa. In secondo luogo, ed è un argomento di notevole rilevanza pratica, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, il che produrrebbe effetti irragionevoli, consentendo anche alla parte che non ha subito alcun pregiudizio dalla cessione (ad esempio, un socio che non aveva interesse ad esercitare la prelazione) di impugnarla. Infine l’impossibilità di convalidare l’atto nullo impedirebbe la cessione anche quando tutti i prelazionari rinuncino espressamente all’acquisto, risultato palesemente contrario agli interessi di tutte le parti.

3.2. L’inefficacia: la tesi prevalente e le sue varianti

La soluzione accolta in modo ormai pressoché uniforme da dottrina [6] e giurisprudenza [7] è quella dell’inefficacia del trasferimento. Il dibattito residuo riguarda l’ampiezza soggettiva di tale inefficacia: se relativa (opponibile solo alla società) o assoluta (opponibile sia alla società sia ai soci pretermessi).

La tesi dell’inefficacia relativa, sostenuta da parte della dottrina sulla base della funzione organizzativa della clausola, produrrebbe il peculiare effetto di uno “sdoppiamento”: la cessione sarebbe valida inter partes (cedente e cessionario), ma inefficace nei confronti della società, la quale continuerebbe a considerare socio il cedente. Questo esito è stato tuttavia criticato per le distorsioni che produce nel funzionamento sociale: il cedente eserciterebbe i diritti amministrativi, mentre il cessionario beneficerebbe indirettamente dei risultati economici, con una scissione tra potere decisionale e titolarità patrimoniale che rischia di alterare il governo dell’impresa.

La tesi prevalente in giurisprudenza, confermata di recente dall’ordinanza del Tribunale di Bologna dell’1 aprile 2025 [8], è quella dell’inefficacia assoluta: il trasferimento è inopponibile non solo alla società ma anche ai soci pretermessi. La clausola statutaria, in quanto regola organizzativa pubblicizzata mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, è opponibile a chiunque voglia entrare a far parte del gruppo societario che non abbia rispettato il meccanismo di accesso che i soci si sono dati. Il mancato prodursi dell’effetto traslativo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella vita sociale assicura, secondo questo orientamento, coerenza sistematica e adeguata tutela.

4. L’inefficacia nei confronti della società: il potere di negare la qualità di socio al terzo cessionario

La conseguenza più immediata e operativamente rilevante dell’inefficacia del trasferimento è il potere, rectius, il dovere della società, di non riconoscere al terzo cessionario la qualità di socio, con conseguente preclusione dell’esercizio di tutti i diritti corporativi: diritto di voto, diritto di intervento in assemblea, diritto agli utili, diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c.

Il principio è stato chiaramente enunciato dal Tribunale di Roma con la sentenza del 17 maggio 2021 [9]. Secondo i Giudici capitolini la violazione della clausola di prelazione determina “l’inefficacia rispetto alla società dell’atto di trasferimento eseguito in violazione della clausola stessa“, con conseguente difetto di legittimazione del terzo acquirente all’esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 c.c. Il tribunale romano ha così confermato che la società, quale soggetto nei cui confronti la clausola produce efficacia reale, è pienamente legittimata a opporre al cessionario l’inefficacia del trasferimento e a negargli l’esercizio dei diritti sociali.

Nella medesima prospettiva si collocano i precedenti del Tribunale di Milano [10] secondo cui “il trasferimento delle azioni compiuto in violazione della clausola di prelazione statutaria deve ritenersi inefficace nei confronti della società, che può dunque con il proprio organo amministrativo legittimamente rifiutare l’iscrizione del socio acquirente nel libro soci”.

Nel regime attuale, in cui l’iscrizione nel libro soci delle s.r.l. è stata soppressa dall’art. 16, comma 12-quater, del D.L. n. 185/2008 convertito in L. n. 2/2009, il meccanismo pubblicitario del trasferimento opera attraverso il deposito dell’atto autentico presso il Registro delle Imprese ex art. 2470 c.c. La giurisprudenza ha tuttavia chiarito [11] che l’iscrizione nel Registro delle Imprese non determina automaticamente l’efficacia del trasferimento nei confronti della società qualora lo statuto preveda una clausola limitativa della circolazione. Ed invero la pubblicità tramite il Registro non ha carattere sanante e non può surrogare il mancato rispetto del meccanismo procedimentale della prelazione.

Sul piano processuale, il profilo più delicato riguarda la legittimazione ad eccepire l’inefficacia. L’orientamento prevalente ritiene che tale legittimazione spetti sia alla società, attraverso i propri organi amministrativi, sia ai soci pretermessi. Il Tribunale di Bologna, nella citata ordinanza dell’1 aprile 2025, ha implicitamente confermato questa impostazione, avendo ritenuto in un primo momento sussistente il fumus boni iuris della domanda cautelare proposta dal socio pretermesso diretta a far dichiarare l’inefficacia e l’inopponibilità della cessione. Solo per ragioni estranee al merito della controversia, e cioè l’intervenuto sequestro preventivo in sede penale sulle quote, il Tribunale ha poi revocato il decreto.

Quanto agli obblighi dell’organo amministrativo, va sottolineato che la società non ha soltanto la facoltà di non riconoscere il terzo cessionario: secondo l’orientamento più rigoroso [12], l’organo amministrativo è tenuto a non dare corso alle richieste del terzo acquirente di essere ammesso all’esercizio dei diritti sociali. Un eventuale comportamento contrario, segnatamente, l’ammissione in assemblea del terzo cessionario o il pagamento di dividendi nei suoi confronti, potrebbe configurare una responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci pretermessi, ai sensi dell’art. 2476 c.c.

5. La tutela del socio pretermesso: il diritto al risarcimento del danno e i suoi limiti probatori

Accertata l’inefficacia del trasferimento, il socio pretermesso dispone, nei confronti del socio cedente inadempiente, di una tutela risarcitoria di natura contrattuale, fondata sull’inadempimento dell’obbligo derivante dal patto di prelazione inserito nello statuto. Tale tutela è unanimemente riconosciuta dalla giurisprudenza [13] come il rimedio ordinario e generale a disposizione del socio pretermesso, in assenza di espressa previsione statutaria del diritto di riscatto.

Il punto critico risiede, indubbiamente, nell’assolvimento dell’onere probatorio. La Cassazione ha ripetutamente chiarito [14] che il danno non può ritenersi in re ipsa: la mera violazione della clausola di prelazione non è sufficiente a fondare il diritto al risarcimento. Il socio pretermesso deve allegare e provare che dalla violazione è derivata una lesione del suo interesse ad acquistare le quote cedute a terzi.

La giurisprudenza [15] ha precisato che l’interesse tutelato dalla prelazione statutaria non è il mero rispetto formale del meccanismo procedurale, bensì l’interesse sostanziale del socio ad acquistare le quote cedute. Il socio pretermesso deve dunque dimostrare: (a) di avere avuto effettiva intenzione di acquistare le quote alle condizioni pattuite; (b) di avere avuto la disponibilità economica per farlo; (c) il danno patrimoniale conseguente alla mancata acquisizione (che potrà consistere nella perdita degli utili che avrebbe percepito sulla quota aggiuntiva, ovvero nel mancato conseguimento di una posizione di controllo o di diritti corporativi più rilevanti).

La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non esonera il socio pretermesso dall’onere di provare l’esistenza del danno. Essa è ammissibile solo in presenza di una congrua allegazione del pregiudizio specifico, quando la precisa quantificazione risulti impossibile o notevolmente difficile. La prova dell’esistenza è comunque ineludibile.

6. La posizione del terzo acquirente: responsabilità e rimedi

La posizione del terzo acquirente è quella che presenta i profili di maggiore complessità sistematica. Da un lato, il terzo è parte di un contratto, quello di acquisto dal socio cedente, che tra le parti è valido ed efficace; come visto la violazione della clausola di prelazione non determina la nullità, né l’annullabilità del contratto di cessione nel rapporto tra cedente e cessionario. Dall’altro, il terzo acquirente è esposto all’inopponibilità dell’acquisto nei confronti della società e dei soci pretermessi, con la conseguenza di non poter esercitare i diritti sociali. La sua posizione è quindi quella di chi ha pagato un corrispettivo per qualcosa che non può utilizzare. Da qui la rilevanza pratica di esaminare sia i rimedi che gli competono verso il cedente sia, simmetricamente, i limiti che la sua stessa condotta può imporre a tali rimedi.

6.1 La responsabilità del terzo acquirente verso il socio pretermesso

La giurisprudenza ha ammesso una responsabilità extracontrattuale del terzo acquirente nei confronti del socio pretermesso, fondata sulla lesione aquiliana del diritto potestativo del prelazionario [16]. Il presupposto fondante è la conoscibilità della clausola: inserita nello statuto e iscritta nel Registro delle Imprese, essa è per definizione accessibile a chiunque intenda acquisire una partecipazione in quella società. Ne consegue che il terzo, al momento dell’acquisto, non può invocare la propria ignoranza del vincolo.

La responsabilità del terzo verso il socio pretermesso non è tuttavia automatica: richiede la prova che il terzo fosse a conoscenza non solo della clausola in astratto, ma anche dello specifico intento elusivo del cedente [17]. Nella prospettiva difensiva del terzo, sarà quindi essenziale distinguere tra la mera conoscibilità astratta della clausola, che è ineludibile in ragione della pubblicità nel Registro delle Imprese, e la conoscenza effettiva dell’intenzione elusiva del cedente, che è il vero discrimine della responsabilità solidale.

6.2 I rimedi del terzo verso il cedente e il problema del concorso di colpa

Più articolato, e meritevole di una riflessione critica che la dottrina ha sinora trascurato, è il tema dei rimedi di cui dispone il terzo acquirente nei confronti del cedente inadempiente. Il contratto di cessione è valido inter partes, ma il cessionario non può ottenere il risultato economico perseguito e cioè l’acquisizione della qualità di socio e l’esercizio dei diritti corporativi. In via di principio, il cedente che abbia trasferito una quota senza rispettare la procedura di prelazione ha reso una prestazione affetta da un vizio di efficacia che egli solo poteva e doveva evitare. L’azione risarcitoria del cessionario verso il cedente è pertanto astrattamente fondata.

Tuttavia tale azione è strutturalmente esposta a una significativa riduzione del quantum risarcibile per effetto del concorso di colpa del cessionario stesso, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.. Il ragionamento si articola in tre passaggi logici che possiamo così sintetizzare.

Il primo passaggio riguarda la conoscibilità dello statuto. La clausola di prelazione è un atto pubblico depositato nel Registro delle Imprese, consultabile gratuitamente da chiunque. La stessa giurisprudenza che fonda la responsabilità aquiliana del terzo verso il socio pretermesso lo fa valorizzando la conoscibilità della clausola come elemento che esclude la buona fede dell’acquirente [18]. Questo argomento, elaborato a sfavore del terzo nel rapporto con il socio pretermesso, si ribalta simmetricamente quando il terzo agisce verso il cedente: se la clausola era conoscibile e il cessionario non l’ha verificata, egli ha omesso una cautela elementare che l’ordinamento mette a sua disposizione senza costi né difficoltà.

Il secondo passaggio riguarda il livello di diligenza esigibile. L’art. 1176, comma 2, c.c. prevede che nell’esercizio di un’attività professionale la diligenza si valuti con riguardo alla natura di tale attività. Un imprenditore, o un soggetto assistito da consulenti legali, che acquisti una partecipazione societaria pone in essere un’operazione che rientra nella sua sfera professionale. La lettura dello statuto prima dell’acquisto non è un onere straordinario, è la più elementare due diligence. L’omissione di tale verifica configura, in questo contesto, non già colpa lieve bensì colpa grave, la quale ha concorso causalmente a determinare il danno. Se il cessionario avesse letto lo statuto, avrebbe potuto, e dovuto, esigere dal cedente il rispetto della procedura di prelazione come condizione dell’acquisto, ovvero rinunciare all’operazione.

Il terzo passaggio attiene alle conseguenze processuali. L’art. 1227, comma 1, c.c. prevede che, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento sia diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze derivate. La Cassazione [19] ha precisato che, a differenza del secondo comma (che disciplina il mancato evitamento dell’aggravamento del danno ed è eccezione in senso stretto), il concorso causale di cui al primo comma è rilevabile d’ufficio dal giudice, purché gli elementi di fatto siano emersi dagli atti. Ne consegue che il cedente convenuto dal cessionario per risarcimento del danno dovrà allegare e documentare la mancata verifica dello statuto da parte del cessionario, e il giudice sarà tenuto a valutarne l’incidenza causale sul danno lamentato.

Va tuttavia precisato il limite sistematico di questa impostazione poiché il concorso di colpa del cessionario riduce il risarcimento, ma non lo azzera. L’inadempimento primario rimane quello del cedente, il quale ha violato un obbligo su di lui personalmente gravante posto che spettava a lui, non al cessionario, attivare la procedura di denuntiatio. Il cessionario che abbia omesso di leggere lo statuto ha sì contribuito causalmente al proprio danno, ma non lo ha determinato in via esclusiva. In termini pratici, il risultato più probabile di un giudizio correttamente impostato è una riduzione proporzionale del risarcimento dovuto al cessionario, la cui entità dipenderà dalla gravità della sua negligenza e dal profilo soggettivo concreto (maggiore per l’imprenditore assistito da legali, minore per il privato non professionale che si sia affidato alle assicurazioni del cedente).

Rimane ferma, in ogni caso, la possibilità per il cessionario di agire per la restituzione del corrispettivo sulla base dell’inadempimento del cedente, qualora intenda sciogliersi dal contratto. Tale azione non è soggetta alle stesse limitazioni dell’azione risarcitoria, in quanto la restituzione del prezzo pagato consegue alla risoluzione del contratto per inadempimento, e il concorso di colpa del cessionario non incide, almeno direttamente, sul diritto alla restituzione della prestazione già eseguita, ma semmai sui danni ulteriori.

7. Prospettive: i limiti dell’attuale assetto e le clausole rafforzative

L’analisi della giurisprudenza recente evidenzia con chiarezza i limiti strutturali del sistema di tutele attualmente riconosciute al socio pretermesso nel caso di violazione della clausola di prelazione statutaria. Il rimedio dell’inefficacia del trasferimento, per quanto efficace sul piano della protezione della società e degli assetti societari, non garantisce al socio pretermesso l’acquisizione della partecipazione ceduta in violazione del suo diritto. E il rimedio risarcitorio, pur astrattamente idoneo a ristorare il danno patrimoniale, si scontra nella pratica con oneri probatori assai gravosi.

La giurisprudenza più avveduta ha intravisto la soluzione nel riconoscimento della piena autonomia statutaria delle parti di rafforzare convenzionalmente la tutela del prelazionario, introducendo nello statuto clausole che producano effetti equivalenti al diritto di riscatto: clausole di opzione di acquisto (call) a favore dei soci pretermessi sulle quote cedute in violazione della prelazione; clausole che configurino tale acquisto come giusta causa di esclusione del terzo nuovo socio ai sensi dell’art. 2473-bis c.c.; previsioni di esclusione abbinate a meccanismi di valorizzazione “punitiva” della partecipazione.

Il Tribunale di Milano ha espressamente affermato [20] che “all’efficacia erga omnes della clausola di prelazione non si accompagna il diritto di riscatto, se non espressamente previsto dallo statuto”. Ciò implica, simmetricamente, che tale diritto possa essere statutariamente previsto con piena efficacia. La Commissione Studi del Consiglio Notarile di Milano ha convalidato questa impostazione con la Massima n. 99 del 18 maggio 2007.

Sul piano del contenzioso, che è il piano privilegiato da questo contributo, la considerazione rilevante è che la qualità della clausola di prelazione contenuta nello statuto determina in modo diretto l’ampiezza dei rimedi disponibili. Una clausola che non preveda espressamente il diritto di riscatto limita il socio pretermesso alla tutela risarcitoria e all’inefficacia del trasferimento. Una clausola che preveda meccanismi di tutela reale, nei limiti consentiti dall’autonomia statutaria, amplia significativamente lo spettro difensivo.


[1]Per una trattazione sistematica della clausola di prelazione statutaria si veda D. Foresta, La prelazione societaria, in I Contratti, 2019, n. 6, 709 ss.; E.E. Bonavera, L’efficacia reale della clausola di prelazione, in Le Società, 2022, n. 3, 329 ss.

[2]Cass. 2 dicembre 2015, n. 24559, in Giur. it., 2016, 1922; Cass. 3 giugno 2014, n. 12370, in Le Società, 2015, 543; Cass. 8 aprile 2015, n. 7003, in Fisco, 2015, 1697

[3]Cass. 3 giugno 2014, n. 12370, cit.; nello stesso senso, più di recente, Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 22 gennaio 2025.

[4]Cass. 2 dicembre 2015, n. 24559 “La clausola statutaria di prelazione, ancorché inserita nello statuto sociale, conserva natura convenzionale e non legale. La violazione non determina il diritto di riscatto in capo al socio pretermesso, salvo espressa previsione statutaria. L’inserimento nello statuto attribuisce alla clausola efficacia reale nei confronti della società, con conseguente inopponibilità del trasferimento effettuato in violazione della clausola stessa

[5]Cass. 2 dicembre 2015, n. 24559, cit.; Trib. Napoli, ord. 3 dicembre 2013, in Società, 2015, 50.

[6]Per tutti, V. Meli, La clausola di prelazione negli statuti delle società per azioni, Napoli, 1991; C. Angelici, La circolazione della partecipazione azionaria, in Trattato delle società per azioni, dir. da Colombo-Portale, II, Torino, 1991, 194 ss.

[7]Cass. 2 dicembre 2015, n. 24559, cit.; Cass. 3 giugno 2014, n. 12370, cit.; Trib. Roma, Sez. spec. Impresa, 17 maggio 2021; Trib. Bologna, Sez. spec. Impresa, 1° aprile 2025.

[8]Il Tribunale di Bologna, pur revocando il decreto inaudita altera parte per fatti sopravvenuti di natura penale, ha ribadito in punto di diritto che “la violazione da parte del socio della clausola statutaria che contempli il diritto di prelazione degli altri soci per le ipotesi di cessione, totale o parziale, della quota, non comporta la nullità del trasferimento avvenuto in violazione di tale patto e nemmeno il diritto del socio pretermesso di riscattare presso il cessionario la quota oggetto di trasferimento e come tale violazione generi, invece, l’inefficacia della cessione”.

[9]Trib. Roma, Sez. spec. Impresa, 17 maggio 2021, in Le Società, 2022, n. 3, 329, con nota di E.E. Bonavera, L’efficacia reale della clausola di prelazione.

[10]Trib. Milano, ord. 28 giugno 2011, in Le Società, 2011, 1266; Trib. Milano, ord. 17 dicembre 2012, in One Legale.

[11]Trib. Milano, ord. 28 giugno 2011, cit.; G. Marasà, Soppressione del libro dei soci nella s.r.l. e sue conseguenze, in Riv. dir. civ., 2009, II, 659.

[12]M. Leocata, Violazione della clausola statutaria di prelazione: effetti e legittimazione ad agire, in Società, 2003, 606; Trib. Napoli 17 marzo 2004, ord., in Foro it., 2004, I, 2547.

[13]Cass. 2 dicembre 2015, n. 24559, cit.; Cass. 3 giugno 2014, n. 12370, cit.; Cass. 8 aprile 2015, n. 7003, cit.

[14]Cass. 8 aprile 2015, n. 7003, cit.; Cass. 3 giugno 2014, n. 12370, cit.

[15]Cass. 8 aprile 2015, n. 7003: “il socio che invoca il risarcimento deve anche allegare e provare che dalla violazione è derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle azioni trasferite a terzi, perché l’interesse del socio pretermesso non consiste nel mero rispetto del procedimento di cessione”.

[16]Cass. 16 dicembre 2010, n. 25468, in Rep. Foro it., 2010, voce Contratto in genere, n. 1086 “l’acquirente di una quota di partecipazione è responsabile in solido con il socio inadempiente in quanto la conoscibilità della clausola di prelazione dimostra la consapevolezza del fine elusivo”.

[17]Cass. 16 dicembre 2010, n. 25468, cit. La conoscenza effettiva si desume nella prassi dalla partecipazione alle trattative, dalla contestualità dell’acquisto rispetto a negoziazioni interrotte con il prelazionario, ovvero dalla consapevolezza di star acquistando in spregio a un diritto altrui.

[18]Cass. 16 dicembre 2010, n. 25468, cit.: la conoscibilità della clausola dimostra la consapevolezza del fine elusivo.

[19]Cass. 12 luglio 2010, n. 12714, in Rep. Foro it., 2010: nel caso di concorso causale il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente.

[20]Trib. Milano, 26 febbraio 2015, in Società, 2015, 1006, confermato da Cass. 3 giugno 2014, n. 12370.

Autore: dott. Sandro Censi

Tratto da news@eclegal.it– 5-6 maggio 2026