LA PRESCRIZIONE NELLA RESPONSABILITA’ MEDICA
La prescrizione nella responsabilità medica è di:
- 5 anni in caso di rapporti extracontrattuali (con aumento in caso di reato);
- 10 anni per i rapporti contrattuali.
Stabilire quale termine di prescrizione sia applicabile al singolo caso di errore medico dipende da molteplici fattori, che saranno analizzati in dettaglio nel presente articolo, precisando sin da ora che anche per casi accaduti oltre 10 anni or sono non necessariamente il diritto è da intendersi prescritto, dovendosi opportunamente verificare eventuali atti interruttivi, il momento di decorrenza iniziale ed altre variabili incidenti sul decorso del termine prescrizionale.
1. Premessa
La prescrizione nella responsabilità medica, rappresenta una realtà variegata, dipendente da molteplici circostanze.
Stabilire, infatti, entro quanto tempo si potrà agire in sede civile per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno dipenderà, a tacer d’altro, dalle seguenti variabili:
– NATURA DEL RAPPORTO (contrattuale 10 anni – extracontrattuale 5 anni).
– MOMENTO DI VERIFICAZIONE DEL FATTO (se prima o dopo il 01 aprile 2017, data di entrata in vigore della L. 24/2017 – c.d. “Gelli-Bianco”).
– SOGGETTO CHE AGISCE IN GIUDIZIO (paziente, parente, erede ecc…).
– SOGGETTO CONTRO CUI SI AGISCE (medico libero professionista, medico dipendente, ospedale ecc..).
– OGGETTO DEL RAPPORTO INTERCORSO (se attinente alla gravidanza o a casi diversi).
– QUALIFICAZIONE DEL FATTO COME REATO.
Qui di seguito si riportano, schematicamente, le varie ipotesi verificabili, suddividendo la trattazione in due macro-aree rappresentate dal periodo ante-riforma e quello post-riforma “Gelli-Bianco”.
2. Per i casi avvenuti fino al 31 Marzo 2017 (ante-riforma “Gelli-Bianco”).
Medico libero professionista 10 anni
Medico dipendente (pubblico o privato) 10 anni
Medico di base 10 anni
Ospedale pubblico 10 anni
Ospedale privato 10 anni
– Questi termini si applicano se ad agire è il paziente o, in caso di suo decesso, i suoi eredi per il ristoro del danno patito DAL PAZIENTE STESSO (danno biologico, danno morale, ecc…).
– Se il risarcimento è richiesto IN PROPRIO dai parenti del paziente per ottenere il risarcimento del danno DA ESSI PATITO per la morte o per la grave invalidità del proprio congiunto (perdita o grave lesione del rapporto parentale, danno patrimoniale), la prescrizione, sia nei confronti del medico che dell’ospedale, è 5 ANNI.
– PER I CASI ATTINENTI AL PARTO, o più in generale alla gravidanza (nascita malformata, mancata interruzione della gravidanza, morte perinatale, ecc…), si ritorna al termine ordinario di prescrizione, il quale resta DECENNALE non solo per la paziente (madre) ma anche per il padre ed ovviamente per il nato, qualora sopravvissuto.
3. Per i casi avvenuti dal 01 Aprile 2017 in poi (post-riforma “Gelli-Bianco”).
Medico libero professionista 10 anni
Medico dipendente (pubblico o privato) 5 anni
Medico di base 5 anni
Ospedale pubblico 10 anni
Ospedale privato 10 anni
Si notino le differenze dei termini di prescrizione previsti per il medico dipendente, pubblico o privato, che passano da 10 anni a 5 anni.
– Questi termini si applicano se ad agire è il paziente o, in caso di suo decesso, i suoi eredi per il ristoro del danno patito DAL PAZIENTE STESSO (danno biologico, danno morale ecc…).
– Se il risarcimento è richiesto IN PROPRIO dai parenti del paziente per ottenere il risarcimento del danno DA ESSI PATITO per la morte o per la grave invalidità del proprio congiunto, (perdita o grave lesione del rapporto parentale, danno patrimoniale), la prescrizione:
– in caso di azione contro il medico dipendente, pubblico o privato, è 5 anni;
– in caso di azione contro il medico libero professionista è 5 anni;
– in caso di azione contro l’ospedale, è opportuna una specificazione:
a) come visto, per i casi avvenuti prima della entrata in vigore della riforma (01 Aprile 2017) è pacificamente applicabile il termine di prescrizione QUINQUENNALE, non avendo, i parenti, instaurato alcun rapporto contrattuale con la struttura, rapporto limitato solo al paziente (ad eccezione dei casi di parto).
b) Per i casi avvenuti dopo il 01 Aprile 2017, la legge prevede, SENZA INDICARE ECCEZIONI, che la struttura sanitaria risponde ex artt. 1218 e 1228 c.c., quindi contrattualmente, per cui, attesa l’assenza di eccezioni, la prescrizione sarebbe da intendersi decennale nei confronti di tutti, non solo per il paziente ma anche per l’azione esperita iure proprio dai parenti.
Sul punto, comunque, ancora non si è pronunciata la Corte di Cassazione per una interpretazione chiarificatrice sebbene, alcuni suoi autorevolissimi esponenti, si siano già espressi in tal senso in diversi approfondimenti sul tema.
4. Se il fatto è qualificabile come reato?
In ogni caso, quindi indipendentemente dal momento di verificazione degli eventi, se il fatto è astrattamente qualificabile come reato (es. in caso di decesso, potendosi delineare i connotati del reato di omicidio colposo, o in caso di grave invalidità, potendosi qualificare penalmente come lesioni personali), qualora la prescrizione civile sia più breve di quella penale, si applicherà, anche nel giudizio civile, la più lunga prescrizione prevista per il reato. (art. 2947 comma 3 c.c.)
Ad esempio, il medico ospedaliero che dovesse, oggi, cagionare con condotta gravemente colposa la morte del paziente, disapplicando ingiustificatamente le linee guida universalmente applicate per casi consimili, risponderebbe civilmente per responsabilità extracontrattuale, quindi normalmente con prescrizione di cinque anni.
Siccome, però, la sua condotta potrebbe astrattamente qualificarsi come reato di omicidio colposo (si badi anche se non c’è stata una condanna penale), si applicherà la più lunga prescrizione prevista per tale reato.
5. Da quando parte il termine di prescrizione?
Normalmente il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento del fatto.
Vi sono però dei casi in cui vi è un significativo lasso temporale che separa l’insorgenza del danno dalla sua percezione, ed in particolare dalla sua percezione come danno ingiusto, cioè derivante dalla condotta illecita altrui.
Spesso, infatti, le conseguenze dannose sono “LUNGOLATENTI”, cioè si manifestano solo a distanza di tempo dalla condotta illecita che li ha originati.
Caso emblematico è quello delle trasfusioni di sangue infetto in cui, sebbene la inoculazione del virus avvenga al momento della trasfusione, i suoi effetti si manifestano in epoca notevolmente successiva (a volte anche anni).
Stesso effetto potrebbe aversi nel caso di dimenticanza di garze all’interno dell’addome in occasione di interventi chirurgici.
Le ipotesi possono essere molteplici.
In tali casi il paziente:
– non percepisce immediatamente i sintomi;
– allorquando essi esordiranno non sarà immediatamente in grado di collegare il suo malessere ad un evento magari avvenuto molto tempo prima, e quindi di avvedersi di aver subito un danno derivante dall’altrui condotta illecita.
In assenza di tali elementi mai potrebbe agire in giudizio, quindi mai potrebbe decorrere il termine prescrizionale.
La legge è infatti chiara sul punto ove afferma che “La prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 c.c.), ed è ovvio che nessun diritto potrà azionarsi se non si ha percezione di aver subito un pregiudizio, ignorandone al contempo la derivazione causale.
In tali casi, l’unanime giurisprudenza, anche sovranazionale, costantemente afferma che il termine di prescrizione decorre non dal momento in cui il terzo determina la lesione dell’altrui diritto (inoculazione del virus, dimenticanza delle garze) né dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno (sintomi, malessere), MA DAL MOMENTO IN CUI LA MALATTIA VIENE PERCEPITA O PUÒ ESSERE PERCEPITA QUALE DANNO INGIUSTO CONSEGUENTE AL COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO DI UN TERZO, USANDO L’ORDINARIA DILIGENZA.
In altri termini è essenziale che il danneggiato possa capire di aver subito un danno a causa di una condotta illecita altrui e che sia in grado di risalire all’autore della stessa.
Solo da tale momento partirà il decorso della prescrizione.
Quindi, anche per fatti accaduti molto tempo fa, non è detto che tutto sia perduto.
6. La prescrizione può essere interrotta.
Prima della scadenza del termine di prescrizione è possibile compiere determinate attività che hanno l’effetto di interromperne il decorso, impedendo l’estinzione del diritto.
Tali atti possono essere, a mero titolo esemplificativo:
– una richiesta di risarcimento inviata al responsabile tramite raccomandata o p.e.c. (costituzione in mora);
– una domanda di mediazione;
– una costituzione di parte civile nel giudizio penale;
– l’atto con cui il responsabile riconosce di aver causato il danno.
In tali casi, dal compimento dei predetti atti, si annulla il periodo precedente e partirà da zero un nuovo termine di prescrizione (quindi si avranno di nuovo 5 o 10 anni per agire), e ciò potrà avvenire anche in più occasioni, con ripartenza, ogni volta, di nuovi termini prescrizionali.
Ne deriva che anche per casi avvenuti più di dieci anni fa, qualora sia stato compiuto un atto interruttivo (si ripete basta anche una semplice raccomandata), sarebbe ancora possibile agire in giudizio purché non risulti maturato il nuovo termine prescrizionale ripartito dal compimento del predetto atto.
Nessun problema nel caso in cui il processo, qualora già instaurato nei termini, si protragga per diversi anni, giacché anche la introduzione del giudizio comporta la interruzione del termine di prescrizione, il quale riprenderà il suo corso solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
La prescrizione nella responsabilità medica, quindi, non decorre durante il processo, restando interrotta per tutto il suo svolgimento, riattivandosi al momento della sua definitiva conclusione.
Inoltre, ottenuta la sentenza passata in giudicato, la prescrizione del diritto (in tal caso ai fini di una esecuzione) sarà sempre di 10 anni, anche se prima del giudizio era minore.
7. Conclusioni
Tirando le fila del discorso, si noterà la moltitudine di casi potenzialmente verificabili, ciascuno destinatario di una specifica e distinta disciplina.
Essenziale è pertanto conoscere le varie sfumature che, nella realtà, ogni caso potrà presentare al fine di qualificare correttamente la fattispecie e successivamente convogliarla nei giusti sentieri processuali.
2 novembre 2024