Intestazione fiduciaria di azioni e prescrizione

 
(commento a sentenza Cassazione Civile, Sez. I°, 25/06/2008 n. 17334 )

 

L'interposizione reale, caratterizzante la fattispecie de qua, comportando la proprietà in capo al fiduciario, e conseguentemente la validità ed efficacia inter partes del trasferimento a terzi delle azioni fiduciariamente intestate, renderebbe infondata la domanda di un soggetto diretta ad ottenere il trasferimento di beni da molti anni usciti defitinitivamente dal patrimonio del fiduciario e dei suoi aventi causa.

 

La Suprema Corte ha recentemente deciso in merito ad una complicata questione relativa all'intestazione fiduciaria di azioni in capo ad un soggetto.

Nell'articolata sentenza, i Giudici di Legittimità hanno esaminato, inter alia, sia la fattispecie dell'intestazione fiduciaria di titoli di capitale che l'istituto della prescrizione, oggetto del presente lavoro.

In via preliimnare giova rillevare come l'intestazioen fiduciara sia una fattispecie ampiamente utilizzata in ambito del diritto societario: a riguardo, si rileva incidentlamente che, come pacifico in giurisprudenza, "l'intestazionefiduciaria di quote sociali, come ogni intestazione fiduciaria di beni, è un'intestazione reale, e non apparente (come quella simulata), che pertanto non esclude l'assunzione della qualità di socio in capo alla parte che ne risulti titolare" (Tribunale di Biella, sentenza 8 novembre 2006).

Nella sentenza della Suprema Corte in questa sede rilevante, è evidenziato come l'interposizione reale, caratterizzante la fattispecie de qua, comportando la proprietà in capo al fiduciario, e conseguentemente la validità ed efficacia inter partes del trasferimento a terzi delle azioni fiduciariamente intestate, renderebbe infondata la domanda di un soggetto diretta ad ottenere il trasferimento di beni da molti anni usciti defitinitivamente dal patrimonio del fiduciario e dei suoi aventi causa.

Il rilievo dei Giudici di Legittimità è legato alle caratteristiche della summenzionata interposizione reale.

Come evidenziato in dottrina "secondo l'accezione consolidata, si ha interposizione reale di persona nel contratto quando una parte acquista con esso diritti che si impegna a ritrasferire: alla controparte o a un terzo. Il meccanismo dell'interposizione presuppone, pertanto, due relazioni contrattuali: una tra interponente e interposto, in esecuzione della quale (ecco la seconda) l'interposto acquista quei diritti che si è precedentemente obbligato a ritrasferire all'interponente oppure a trasferire a un terzo.

Sulla scia dell'insegnamento del Ferrara, "sulla quale riposa l'odierna dottrina dell'interposizione" , si distinguono due fattispecie: la prima si ha quando l'interposto acquista dal terzo per trasferire all'interponente, secondo lo schema della rappresentanza indiretta e la disciplina del mandato in nome proprio (artt. 1705 ss. cod. civ.); si ha la seconda quando l'interposto acquista dall'interponente, per ritrasferire a quello o per trasferire a un terzo, secondo lo schema dei contratti fiduciari, e la disciplina ad essi di volta in volta applicabile (mandato, vendita, ecc.).

Per effetto dell'interposizione tra i soggetti finali dell'affare articolato nelle varie relazioni contrattuali si erige un muro: tra essi non si stabilisce nessun contatto, mentre ciascuno di essi è in rapporto con l'interposto. Senza il consenso dell'interposto, che contratta prima con l'uno, poi con l'altro, l'affare non si realizza.

Nei casi previsti dalla legge, l'effetto reale si produce tra interponente e terzo (es., art. 1706, 1° comma, cod. civ.), e l'interponente può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato (art. 1705, 2° comma, cod. civ.), ma al di fuori di tali ipotesi eccezionali si ristabilisce la regola esposta.

Si potrebbe dire dell'interposizione quello che è detto per altre categorie generali, come l'invalidità: essa assolve a una funzione esclusivamente classificatoria e descrittiva, essendo sconosciuta al codice (ove manca una disciplina generale e sono individuabili solo sparsi richiami, come in tema di divieti di acquistare: es., art. 1471).

In realtà la categoria dell'interposizione svolge una funzione ulteriore e fondamentale: insieme con altre - come quella del collegamento - favorisce l'emersione e la rilevanza giuridica della concreta operazione economica posta in essere dalle parti. Questa non rimane parcellizzata nei vari contratti, ed estranea alle valutazioni dell'interprete, ma diviene lo sfondo entro il quale si colloca e si ricostruisce ciascuna relazione giuridica.

Ne derivano rilevanti effetti di disciplina, quali l'applicazione del principio della buona fede oggettiva in considerazione di circostanze che restano esterne ai contratti singolarmente considerati. Inoltre, si permette al giudice un più ponderato e consapevole esame di meritevolezza e liceità dei singoli modelli contrattuali attivati dalle parti.

Altro tema trattato dalla Suprema Corte è, come anticipato, quello della prescrizione, richiesta dai ricorrenti nel proprio ricorso.

La Corte di Cassazione ha rilevato come, nel caso specifico, la prescrizione decennale sarebbe in ogni caso decorsa dalla data in cui il fiduciario aveva trasferito parte delle azioni.

I ricorrenti criticano a questo proposito l'affermazione della corte di merito, che il termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di risarcimento coinciderebbe con quello previsto per l'azione di adempimento.

La Suprema Corte, premesso che nella fattispecie, in mancanza di termini o condizioni, l'obbligo di restituzione del fiduciario sarebbe sorto al momento della richiesta del fiduciante, e che prima di tale richiesta non v'era necessità di costituzione in mora del fiduciario perchè non vi era prestazione inadempiuta, i ricorrenti sostengono che il termine decennale non poteva cominciare a decorrere prima della richiesta di adempimento, formulata con raccomandata in una determinata data.

Inoltre, la Corte, nell'affrontare il momento di decorrenza del termine prescrizionale in caso di cessione delle azioni, ha rilevato che la vendita a terzi del bene fiduciariamente intestato costituisce violazione dell'obbligazione fiduciaria, idonea a pregiudicare le ragioni del fiduciante e come tale fonte di responsabilità contrattuale, che deve essere fatta valere nel termine di prescrizione di dieci anni.

A tal inevitabile conclusione i ricorrenti resistevano invocando una norma (art. 1219, cpv. n. 2 c.c.) dettata in tema di costituzione in mora dell'obbligato, e riguardante l'obbligazione principale di restituzione, norma che non ha riguardo all'obbligazione risarcitoria qui considerata.

I Giudici di Legittimità evidenziano, a riguardo, come la Corte territoriale, richiamando la regola dell'art. 2935 c.c., per la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha osservato esattamente - per questa parte - che, a seguito della cessione, i fiducianti avevano il potere di chiedere il risarcimento del danno patito per l'inadempimento del fiducuario agli obblighi assunti con il negozio fiduciario. È infatti massima tradizionale, e consolidata in giurisprudenza, che il principio contra non valentem agere con currit prascriptio deve essere riferito alla solo possibilità giuridica di esercitare il diritto (se norme speciali non dispongano diversamente), e non agli impedimenti di mero fatto.

È di conseguenza irrilevante la circostanza che i creditori della prestazione fiduciaria non abbiano saputo della cessione, che violava il patto fiduciario e pregiudicava definitivamente l'adempimento dell'obbligazione restitutoria, avendo essi lasciato trascorrere l'intero termine decennale di prescrizione del diritto senza usare l'ordinaria diligenza per salvaguardare le loro ragioni. Inoltre, la circostanza che una cessione di azioni fiduciariamente detenute sia compatibile con un adempimento soltanto parziale (come si legge nel ricorso) non rileva, secondo la Suprema Corte, nella discussione sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

 
Autore: Ferdinando Bruno - da: "Il Quotidiano Giuridico" - 10/10/2008