Il recesso dal contratto


di: FEDERICO ROSELLI
(Consigliere della Corte di Cassazione)
tratto da: altalex.it

Le pagine che seguono sono capitolo di un volume collettaneo (A.Checchini, M.Costanza, M.Franzoni, A.Gentili, F.Roselli, G.Vettori, Effetti del contratto,Giappichelli editore,Torino 2002,pp.686) che è il quinto dei volumi dedicati alla disciplina generale del contratto nel Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone.

Sommario:

1.   Nozione
2.   Il recesso quale atto impeditivo dell’adempimento
3.   Recesso successivo all’adempimento
4.   Figure contigue e variazioni terminologiche
5.   Irrevocabilità del recesso
6.   Recesso e forza legale del contratto
7.   L’inizio dell’esecuzione del contratto
8.   Efficacia temporale del recesso
9.   Le funzioni del recesso
10.  I presupposti del recesso
11.  Il recesso come negozio giuridico.

1. Nozione

Il recesso può essere definito come la manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

Se possa parlarsi di recesso anche nel caso in cui uno dei contraenti, sulla base di una disposizione di legge o di una clausola contrattuale, dichiari di voler porre nel nulla gli effetti del negozio, eventualmente anche reali, già compiutamente attuati, è questione di cui si dirà poco oltre (§ 3).

L’efficacia principale del recesso è perciò estintiva, ancorché talvolta possano conseguire effetti modificativi o integrativi di quelli già prodotti dal contratto, o anche ripristinatori 1.

Dettando disposizioni generali sugli effetti del contratto, il codice civile nel l’art. 1373 prevede l’eventualità che i contraenti si attribuiscano, o si vedano attribuire dalla legge, la facoltà di recedere, ossia di decidere singolarmente circa la sopravvivenza del rapporto che essi hanno voluto, e formula due ipotesi: a) che il contratto (ad esecuzione istantanea) non abbia ancora avuto esecuzione ed in tal caso la facoltà di recesso può essere esercitata «finché il contratto non abbia avuto un principio d’esecuzione» (c. 1°); b) che l’esecuzione del contratto, ma soltanto se continuata o periodica, sia iniziata, ed in tal caso «il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione» (c. 2°).

L’istituto generale del recesso fu introdotto nell’ordinamento civilistico italiano col codice del 1942. Sotto la codificazione precedente la «condizione risolutiva», destinata ad operare in caso di inadempimento di una delle parti contrattuali (art. 1165 c.c. 1865), operava soltanto attraverso una pronuncia giudiziale e corrispondeva perciò all’attuale risoluzione per inadempimento (infra, § 10, lett. Bb).

All’istituto attualmente regolato dall’art. 1373 possono essere assimilate la risoluzione della locazione d’opera d’appalto secondo l’«arbitrio» del committente (art. 1641 c.c. 1865), corrispondente al recesso ad nutum (infra, § 10, lett. A) oppure la «rivocazione» del mandato o la rinunzia del mandatario, previste negli artt. 1757-1761 o, ancora, la restituzione anticipata della somma nel mutuo ultraquinquennale 2.

Per il mandato commerciale era controverso se la revoca, prevista nell’art. 366 del codice di commercio, fosse possibile soltanto nel contratto a tempo indeterminato 3.

L’intento unificante del legislatore del 1942 non ha eliminato né la diversità delle discipline specifiche, contenute nel codice e nelle leggi speciali, né la varietà del lessico, tanto da indurre qualcuno a dubitare della stessa utilità di configurare il recesso come istituto unitario 4.

2. Il recesso quale atto impeditivo dell’adempimento

Sulla base delle ipotesi formulate nei primi due commi dell’art. 1373 c.c. si nota come il recesso possa esercitarsi, nei contratti non di durata, quando l’obbligazione sia sorta ma l’attività esecutiva non sia iniziata oppure sia stata differita, ad esempio nel caso in cui siano pendenti la condizione sospensiva o il termine 5 e, nei contratti di durata, quando l’esecuzione sia in corso.

Secondo una non recente formulazione dottrinale il recesso si risolve così in un atto impeditivo dell’altrui adempimento (nei contratti non di durata) o dell’ulteriore adempimento (nei contratti di durata) 6. Dopo l’adempimento, e più in generale dopo la realizzazione degli effetti del contratto, potrà aversi – sempre alla stregua delle due dette ipotesi – soltanto l’avveramento di una condizione risolutiva oppure la conclusione di un negozio parimenti risolutivo, con eventuale restituzione delle prestazioni già effettuate, ma non potrà aversi recesso, ossia scioglimento unilaterale di un rapporto ormai finito 7.

In tal senso sono chiare le parole del c. 1° dell’art. 1373, dettate per i contratti ad esecuzione non duratura 8, ossia destinata ad esaurirsi in un solo atto d’adempimento (ad esempio il pagamento d’una somma) oppure in un’attività protratta ma in cui la durata è giuridicamente indifferente (come quando la prestazione consista nell’esecuzione di un’opera; in tal caso qualcuno parla di contratti ad esecuzione prolungata 9; a quest’ultima categoria di contratti, detti genericamente e non sempre propriamente «ad esecuzione istantanea» 10, si riferisce l’art. 1373 quando parla di «principio d’esecuzione». Per essi è sufficiente l’inizio dell’attività d’adempimento perché il recesso sia ormai precluso.

Che il recesso debba precedere, e non seguire, l’attuazione del contratto risulta anche dal c. 2° dell’art. 1373, secondo cui nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia di durata, la relativa facoltà può essere esercitata anche dopo l’inizio dell’esecuzione, ma con effetto limitato alle prestazioni da eseguire.

Si è, in definitiva, osservato che, alla stregua della nozione codicistica del l’art. 1373, quando la legge parla di «recesso» con riferimento ad atti ablativi degli effetti contrattuali già realizzati, l’espressione si intende usata in senso non tecnico 11.

3. Recesso successivo all’adempimento

La nozione fornita dai primi due commi dell’art. 1373 c.c. viene però indebolita da eccezioni contenute anzitutto nello stesso codice.

Per quanto concerne i contratti non di durata, nell’appalto il committente può recedere pur se sia iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.) 12.

Vi sono poi i casi di recesso del compratore dal contratto di vendita, a misura o a corpo, per sproporzione del prezzo, ai sensi degli artt. 1537, c. 2°, e 1538, c. 2°, c.c. 13. Qui il compratore recede da un contratto che ha già prodotto i suoi effetti reali.

Il c. 4° dell’art. 1373 permette in ogni caso alle parti di disciplinare il recesso in modo difforme dalle previsioni dei primi due commi.

La nozione di recesso perde così i caratteri sopra delineati e si estende ad ogni fattispecie in cui la manifestazione unilaterale di volontà esclude gli effetti del contratto, ancorché realizzati.

Una parte della dottrina ritiene che l’unilaterale volontà intesa alla caducazione degli effetti contrattuali già prodotti, invece che all’impedimento di effetti non ancora realizzati, debba essere ricondotta non alla nozione del recesso ma a quella della condizione risolutiva meramente potestativa, non vietata dall’art. 1355 c.c., che si riferisce soltanto alla condizione sospensiva 14.

Una condizione risolutiva meramente potestativa è vista, ad esempio, dalla maggioranza degli autori nel riscatto della cosa venduta (artt. 1500 ss. c.c.), grazie al quale viene cancellato l’effetto traslativo della vendita e il venditore riottiene così la proprietà della cosa venduta. Non manca però chi qualifica l’atto di esercizio del riscatto come un recesso dal contratto di vendita 15.

Le due nozioni, di recesso e di condizione risolutiva potestativa, non sono in realtà completamente sovrapponibili.

Nel recesso l’effetto caducatorio si verifica quando la manifestazione di volontà del recedente perviene all’indirizzo del destinatario (infra, § 11), mentre l’avveramento dell’evento dedotto in condizione, e dipendente da una mera volontà della parte di per sé non necessariamente intesa alla risoluzione del contratto, produce automaticamente l’effetto risolutivo, che perciò non deriva dall’esercizio di un diritto potestativo. Ciò spiega perché, verificatasi la condizione, un’espressa rinuncia della parte interessata può impedire lo scioglimento del contratto, che, per contro, con la dichiarazione di recesso si verifica immediatamente e senza possibilità di revoca (infra, § 4) 16.

In definitiva col recesso, e non con la condizione, la caducazione degli effetti contrattuali già realizzati costituisce effetto negoziale e non automatico 17.

Alla stregua di questa più estesa nozione di recesso, risolutivo e non solamente impeditivo, alla parte può essere sempre attribuito dal contratto il potere di porne nel nulla gli effetti, ancorché, secondo una recente dottrina 18, il recesso da un contratto già eseguito da un certo tempo, da stimare in considerazione della natura e dell’oggetto negoziale, sia da ritenere inefficace perché contrario alla clausola generale di buona fede.

Sempre accogliendo questa più estesa nozione, si ammetterà potersi esercitare il recesso non soltanto dai contratti ad effetti obbligatori ma anche in quelli ad effetti reali; questi si producono immediatamente in forza del principio consensuale canonizzato nell’art. 1376 c.c., risultando in tal modo ipotizzabile una fase esecutiva, e perciò una volontà della parte intesa a paralizzare l’efficacia del contratto, soltanto se questa sia sottoposta a condizione sospensiva o a termine 19.

In conclusione il recesso nella sua accezione estesa può essere ricondotto all’ampia categoria degli «atti che scrivono la parola fine su qualcosa di giuridicamente rilevante» 20.

È da aggiungere che non con tutti i tipi contrattuali è compatibile la nozione del recesso. Ad esempio la transazione può essere sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva, ma non a recesso, che renderebbe incerta la volontà di prevenire la lite o porvi termine 21.

4. Figure contigue e variazioni terminologiche

Di natura prevalentemente terminologica sono le questioni se il recesso operi sul contratto, come si legge nell’art. 1373 cit., oppure sul rapporto che ne consegue (nei contratti plurilaterali con comunione di scopo, ad esempio associativi, il recesso importa solo la liberazione del recedente, senza influenzare la sorte del contratto, che rimane in vita) 22, o se sussista una sostanziale differenza fra recesso e disdetta, necessaria per superare la scadenza del termine onde lasciar proseguire l’efficacia del contratto: prevale l’opinione secondo cui, in caso di mancata disdetta, il rapporto prosegue e non viene rinnovato, onde essa ben può essere equiparata al recesso 23.

In ogni caso si deve avvertire che in relazione alle diverse fattispecie contrattuali la terminologia del legislatore è variabile: per esempio, nel contratto di lavoro subordinato, mentre gli artt. 2118 e 2119 parlano di recesso di ciascuno dei contraenti, la l. 15 luglio 1966, n. 604 e le altre successive in materia dicono «licenziamento» del prestatore di lavoro. Gli artt. 1723-1727 c.c. disciplinano la «revoca» del mandato e la «rinunzia» del mandatario, con ciò riferendosi ad atti recessivi 24. Tuttavia la parola revoca viene usata nel codice non solo nel senso di recesso del rapporto obbligatorio, come negli artt. 1723-1726 citt., bensì anche a proposito della proposta e dell’accettazione del contratto (art. 1328), ossia di atti precedenti la costituzione del rapporto; in questo senso la revoca si estrinseca nel ritiro di un atto e si distingue dal recesso, che mira ad estinguere gli effetti finali di una fattispecie a formazione progressiva, quale quella di formazione del contratto 25. Non dissimile è la contrapposizione, proposta da altro autore 26, secondo cui la revoca proviene dall’autore del l’atto unilaterale revocando, mentre il recesso colpisce l’atto bilaterale, formato anche da persona diversa dal recedente. Ancora, il codice parla di revoca nel senso di effetto risolutivo di un negozio dovuto ad un fatto condizionale, come nella revoca di diritto delle disposizioni testamentarie (art. 687) o in quella, su domanda, delle donazioni (art. 800).

È da osservare che talvolta non si concorda sul contenuto e sulla causa del contratto, con la conseguente incertezza circa la possibilità di considerare come recesso – secondo la nozione illustrata nel paragrafo precedente – l’atto del singolo contraente inteso a por fine al rapporto o ad eliminarne gli effetti.

Ciò avviene nei contratti reali, come il deposito, il sequestro, il comodato ed il mutuo, nei quali si discute se debba considerarsi come recesso – del depositante (artt. 1771, c. 1°, e 1834 c.c.) o del comodante (artt. 1804, c. 3°, 1809, c. 2°, 1810, 1811) o del mutuante (art. 1819) o dell’affidante (art. 1801) – la richiesta di restituzione della cosa oppure la liberazione del sequestratario (art. 1801). Se si sostiene che l’unico obbligo nascente da quei contratti sia quello di restituire e che la custodia costituisca soltanto un’attività strumentale, negli atti ora detti si ravviserà soltanto una richiesta d’adempimento. Si ravviserà per contro il recesso qualora si aderisca alla tesi prevalente, secondo cui effetti tipici e duraturi di quei contratti sono l’obbligo di detenzione conservativa (nel deposito e nel sequestro) o di lasciar godere (nel comodato). In tal caso la richiesta di restituzione servirà come recesso da un rapporto di durata, con estinzione dei detti obblighi, e solo in subordine come intimazione.

Solo una intimazione ad adempiere si dovrà invece vedere nella richiesta di restituzione del mutuante, posto che il mutuo è negozio non soltanto reale ma anche ad effetti reali (art. 1814; vedi il paragrafo seguente) 27.

In alcuni contratti, ad esempio nella mediazione (art. 1754 c.c.), non si concorda circa il momento della conclusione né sulla natura, istantanea (se il contratto si concluda contestualmente all’affare intermediato) o durevole (se esso si intenda concluso quando l’intermediario inizia ad intraprendere la sua attività): in tali fattispecie il regime del recesso dovrà ritenersi diverso a seconda che si segua l’una o l’altra tesi 28.

Quando il contratto sottoscritto dal procacciatore d’affari contenga la clausola «salvo approvazione della casa», occorre distinguere a seconda che egli sia munito o no del potere di rappresentanza. Nella prima ipotesi il contratto s’intende concluso quando il procacciatore e il cliente lo sottoscrivono, con la conseguenza che la mancata approvazione «della casa», ossia del committente, costituisce atto di recesso ai sensi dell’art. 1373 cit. Nella seconda ipotesi l’accettazione si riferisce alla proposta contrattuale, fatta ai sensi dell’art. 1326 c.c. 29.

5. Irrevocabilità del recesso

Il recesso non è revocabile. Il pentimento del recedente può assumere giuridico rilievo, una volta prodotto il suo effetto estintivo, soltanto attraverso la rinnovazione del contratto ossia attraverso un nuovo incontro della volontà delle parti; per la stessa ragione non è apponibile al recesso la condizione risolutiva 30. Abbastanza frequente è la casistica in materia di pretesa revoca del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore, vale a dire di revoca del recesso, rispettivamente del datore e del prestatore, dal contratto di lavoro subordinato 31. Resta però salvo il potere del recedente di chiedere al giudice l’annullamento del recesso, ad esempio perché viziato da violenza morale. L’annullamento per errore è subordinato alla riconoscibilità dell’errore da parte del destinatario della dichiarazione 32.

6. Recesso e forza legale del contratto

Ai sensi dell’art. 1372, c. 1°, c.c. «il contratto ha forza di legge tra le parti» e «non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge», ciò significando che scioglimento e modificazione non possono essere decisi unilateralmente.

Data questa regola, appare derogativa la successiva previsione dell’art. 1373, che, come s’è detto, dà agli stessi contraenti la facoltà (già spettante al legislatore) di prevedere il potere di recesso. Talvolta si sostiene che l’art. 1373 non deroga all’art. 1372 poiché il detto potere trova pur sempre la sua fonte nella concorde volontà delle parti (o della legge) 33, ma è evidente che la forza vincolante attribuita al contratto dall’art. 1372 è attenuata quando uno dei contraenti possa recedere, e tanto più quando possa farlo secondo mero arbitrio (recesso ad nutum: infra, § 10). Così ad esempio quando il datore di lavoro possa licenziare il lavoratore senza invocare una giusta causa o un giustificato motivo (artt. 2118 c.c. e 10, l. 15 luglio 1966, n. 604) o quando il comodante possa in ogni momento chiedere in restituzione la cosa comodata (art. 1810 c.c.), la forza del contratto risulta sicuramente ridotta.

I casi di recesso ad nutum previsti dal codice per i contratti a tempo indeterminato sono apparsi a qualcuno così numerosi da costituire una regola più che un’eccezione 34 (ma per l’inversa tendenza della legislazione speciale, vedi ancora il § 10); anzi, a proposito del contratto d’opera intellettuale, il trattamento di favore riservato dall’art. 2237, c. 1°, c.c. al cliente, che può sempre recedere rimborsando le spese al professionista e compensandolo per l’opera svolta, ha indotto addirittura a dubitare della possibilità di ravvisare un contratto ossia un atto giuridicamente vincolante 35. Si è osservato che l’art. 1372 c.c. indica soltanto «una tendenziale stabilità» delle statuizioni dell’autonomia privata, non essendo possibile determinare un grado minimo di irrevocabilità del consenso contrattuale, al di sotto del quale il vincolo assunto dai contraenti diverrebbe puramente illusorio 36.

Si osserva ultimamente come l’affidamento degli effetti contrattuali alla persistente volontà di tutte le parti, ossia la risolubilità per mutuo dissenso intesa come regola, e l’attribuzione del potere unilaterale di recesso intesa come eccezione, corrispondano a variabili scelte ideologiche del legislatore, il quale ben potrebbe sottoporre a limiti anche il mutuo dissenso, così come limita il potere di recesso, legale o consensuale, in relazione al tipo di contratto. Si tratta di dosare interessi o bisogni delle parti, a seconda delle contingenze 37.

Al principio di stabilità del rapporto negoziale, canonizzato nell’art. 1372 cit., si contrappone il principio di temporaneità, secondo cui nessuno può vincolarsi all’infinito. Principio risalente all’epoca del diritto comune (ius libertatis non debet infringi), giustificato con «l’avversione per i vincoli che inceppano la libera commerciabilità dei fattori economici … per un più spontaneo e fecondo svolgimento delle forze economiche, una più sana economia» 38, espresso nell’art. 1628 c.c. 1865 nella materia della locazione d’opere ed oggi ritenuto di ordine pubblico 39.

Il potere di recedere da un contratto di durata a tempo indeterminato può essere così ravvisato, in sede di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c., come espressione di un principio generale dell’ordinamento giuridico dello Stato (art. 12 delle preleggi): la legge, se non enuncia la regola in via generale, ne fa frequentissima ed esplicita applicazione nei rapporti di durata, con la conseguenza che esso andrebbe incluso tra le cause di recesso «ammesse dalla legge», di cui all’art. 1372 (vedi anche l’art. 1123, c. 2°, c.c. 1865) 40.

La maggiore o minore ampiezza dei limiti, entro i quali può darsi il potere di recesso dal contratto, dipende così dal punto di equilibrio che voglia raggiungersi tra i due opposti principi, di stabilità e di temporaneità del rapporto contrattuale.

La contrapposizione dei due principî si riflette, in particolare, sulla questione se i casi di previsione legale del potere di recesso possano essere ampliati attraverso l’interpretazione analogica, oppure se essi costituiscano un numero chiuso.

Questione risolta in modi contrastanti nella giurisprudenza, la quale almeno in decisioni più risalenti definisce il recesso come istituto di carattere eccezionale 41.

Più di recente essa appare però orientata a decidere in senso positivo la questione della recedibilità, da parte dell’imprenditore, dal contratto collettivo di lavoro a tempo indeterminato pur in mancanza di previsione legale o negoziale; diversa questione è se, cessata l’efficacia del contratto collettivo, sussita per il datore il potere di nuova regolamentazione unilaterale dei rapporti di lavoro 42.

La disciplina legale dei tipi contrattuali codicistici rivela poi – lo si è già notato – come per i rapporti a tempo indeterminato il legislatore del 1942 preveda quasi sempre il recesso, sì da ridurre molto il contenuto dell’art. 1372: la dottrina ne trae argomento per affermare un principio di recedibilità valido anche per i contratti atipici a tempo indeterminato, ossia addirittura per negare la validità della clausola che escluda il relativo potere 43.

7. L’inizio dell’esecuzione del contratto

Come s’è detto nel § 1, ai sensi del c. 1° dell’art. 1373 c.c. nei contratti non di durata la facoltà di recesso può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio d’esecuzione. Quest’ultimo viene considerato da alcuni come fatto integrativo dell’accordo originario, tale da assicurarne la definitività 44.

Sull’interpretazione dell’espressione «principio d’esecuzione» la giurisprudenza non è sempre uniforme. In alcune pronunce si afferma che esso deve seguire la conclusione del contratto, e non esserle contemporaneo, con la conseguenza che caparra o acconti sul prezzo versati al momento della conclusione non possono impedire il recesso 45.

Per quanto riguarda il contratto preliminare la giurisprudenza segue invece un diverso orientamento. Com’è noto, unico effetto del contratto preliminare, a carico di entrambi i contraenti, è l’obbligo di concludere il contratto definitivo; non appare perciò configurabile un principio d’esecuzione ai sensi dell’art. 1373 cit. Tuttavia la Cassazione è solita considerare alcuni comportamenti, posti in essere dalle parti dopo la stipula del preliminare ma prima del definitivo ed a rigore esecutivi di quest’ultimo, quali principio d’esecuzione del preliminare, che di conseguenza non può più essere revocato: così quando il promittente venditore abbia consegnato la cosa promessa oppure il promittente compratore abbia offerto il prezzo o ne abbia pagato una parte 46.

L’identificazione del principio d’esecuzione è comunque strettamente legata alla natura, vale a dire alle caratteristiche materiali, della prestazione da eseguire: ad esempio nel contratto di noleggio di una nave ed in base alla cosiddetta clausola di cancello (attributiva del potere di «cancellare» il contratto), il noleggiatore può recedere qualora, pur avendo il noleggiante formulato la dichiarazione di prontezza della nave, questa non possa viaggiare per mancanza di uno dei requisiti di navigabilità 47.

8 . Efficacia temporale del recesso

Per quanto riguarda i contratti di durata, il c. 2° dell’art. 1373 c.c. stabilisce che il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, e tale regola è conforme ad un principio costante: l’inefficacia sopravvenuta del contratto – non solo per recesso di una delle parti ma anche per l’avveramento di una condizione risolutiva o per la risoluzione – non incide sulle prestazioni già eseguite, che perciò non debbono restituirsi. In particolare nei contratti di durata la causa contrattuale è unica ma si attua continuativamente onde la cessazione del rapporto prima dell’adempimento totale trova già attuata la causa in relazione al tempo per cui si è adempiuto e non può distruggere questo risultato. Nessuna delle due parti può d’altro canto lamentare il mantenimento di tali effetti, giacché lo svolgimento del rapporto durevole è utile ad entrambe, in funzione e in proporzione del decorso del tempo e non del raggiungimento di un certo risultato finale 48.

Da tutto ciò la dottrina trae l’affermazione dell’irretroattività del recesso 49, in ciò seguìta dalla giurisprudenza 50.

L’ultimo comma dello stesso art. 1373 fa salvo, come si è ricordato, ogni patto contrario onde le parti possono convenire la restituzione delle prestazioni, fermi restando in linea di principio i diritti frattanto acquistati dai terzi, che ai sensi dell’art. 1372, c. 2°, c.c. restano intangibili da ogni privata pattuizione 51. Tuttavia il patto di recesso efficace anche per le prestazioni già eseguite prevale sui diritti dei terzi quando sia stato reso opponibile, in conformità al regime di opponibilità valevole per il contratto principale (cfr. art. 1504, c. 1°, c.c.) 52. Le norme che prevedono forme particolari per l’opponibilità dell’atto ai terzi vengono ritenute eccezionali e perciò non passibili di interpretazione analogica 53.

Può parlarsi di retroattività quando il recedente o la controparte debbano restituire le prestazioni ricevute, mentre è evidente la irretroattività, ossia la consolidazione degli effetti già prodotti, quando il primo debba pagare il compenso per le medesime prestazioni, come ad esempio nel caso previsto dall’art. 2237 c.c. per il recesso del cliente dal contratto d’opera professionale 54.

Non si può parlare di retroattività del recesso quando ad esso acceda un contratto novativo che realizzi totalmente, e sia pure in modo diverso da quello convenuto in origine, gli interessi dei contraenti, come quando il debitore, receduto dal contratto di cessione dei beni ai creditori, offra a costoro il pagamento del debito capitale e degli interessi, ai sensi dell’art. 1985 c.c. 55.

Quando si tratti di contratto ad esecuzione istantanea, onde il recesso operi, come sappiamo, prima che l’esecuzione delle prestazioni sia iniziata, non ha ragione di porsi alcun problema di retroattività. Se vi sia stato un principio di esecuzione e sia nondimeno previsto il potere di recedere, il codice non dispone e parte della dottrina si esprime nel senso del l’irretroattività del recesso, salvo sempre il patto contrario di cui al c. 4° del l’art. 1373 56. Sembra però potersi obiettare che la clausola, contenuta nel contratto non di durata ed attributiva della facoltà di recesso anche dopo il principio d’esecuzione, possa essere assimilata alla clausola disponente una condizione risolutiva meramente potestativa, valida giacché il divieto dell’art. 1355 c.c. si riferisce soltanto alla condizione sospensiva 57: nel silenzio del codice circa le restituzioni, l’assimilazione fra recesso e condizione risolutiva induce a ritenere applicabile l’art. 1360, c. 1°, c.c. 58.

9. Le funzioni del recesso

Talvolta nell’ambito dell’istituto unitario del recesso viene operata una distinzione in relazione alle funzioni a cui esso corrisponde.

A) Quando trattasi di rapporti di durata senza previsione, legale o contrattuale, di un termine, il recesso serve a fissare il termine. Si è osservato come nelle obbligazioni di durata, funzionali ad un bisogno persistente, il tempo concorra a determinare la struttura del rapporto 59: il recesso serve così nel caso in esame a delimitare il contenuto del contratto 60.

Si parla di recesso ordinario o determinativo, che integra il regolamento negoziale ed impedisce la protrazione in perpetuo del vincolo: i casi previsti nel codice civile sono numerosi, nei contratti di somministrazione (art. 1569), di locazione (art. 1596), di affitto (art. 1616), di mandato (artt. 1725 e 1727), di agenzia (art. 1750), di deposito (art. 1771), di conto corrente (art. 1833), di lavoro subordinato (art. 2118) ecc.

B) Il recesso può costituire poi un mezzo di impugnazione del contratto, fondato su vizi genetici o su sopravvenienze oggettive, oppure su un inadempimento imputabile alla controparte. Si parla in questi casi di recesso straordinario, che può aversi anche se il contratto abbia avuto un «principio d’esecuzione», ai sensi dell’art. 1373, c. 1°, c.c. 61.

a) Esempio di recesso per vizi genetici è dato dall’art. 1893, c. 1°, c.c., che attribuisce all’assicuratore il relativo potere in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell’assicurato, non dolose o gravemente colpose. Qui all’azione di annullamento, prevista nell’art. 1892 per il caso di inesattezze o reticenze del l’assicurato che abbia agito con dolo o con colpa grave, ed all’azione di nullità prevista nel codice di commercio del 1882, il legislatore sostituisce il potere di recesso e la parziale conservazione del contratto onde conciliare l’interesse dell’assicurato con quello dell’assicuratore alla congruità tra valutazione del rischio ed ammontare del premio 62.

b) Può darsi, nei contratti sinallagmatici, che la prestazione di una parte sia divenuta parzialmente impossibile e che la controparte perda ogni «interesse apprezzabile» all’adempimento per il residuo, così acquistando la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1464 c.c. Le variazioni del progetto nel contratto d’appalto, se di una certa entità, attribuiscono la stessa facoltà, ai sensi dell’art. 1660 c.c., all’appaltatore (c. 1°) sia al committente (c. 2°). Il mandato irrevocabile (art. 1723, c. 1°) e quello oneroso (art. 1725, c. 1°) possono essere revocati dal mandante per «giusta causa». Altri esempi si trovano negli artt. 1892, 1898, c. 2°; 2237, c. 2°, c.c.; 3, seconda parte, l. 15 luglio 1966, n. 604.

c) Più controversa è la questione se, nel caso di inadempimento imputabile da parte di un contraente, l’altro possa avvalersi del recesso ex art. 1373 c.c., oltre che degli altri mezzi di tutela apprestati dal codice e anzitutto della risoluzione di cui agli artt. 1453 ss., anche quando il recesso non sia previsto dal contratto né da una specifica disposizione di legge.

È evidente la differenza tra il recesso ed i mezzi di tutela previsti negli artt. 1453 ss. c.c.: l’azione di risoluzione si fonda anch’essa sull’inadempimento (secondo i più occorre anche la colpa del debitore, mentre secondo alcuni 63 questa rileva al solo fine del risarcimento del danno) ma è diversa dal recesso negli effetti giacché il suo accoglimento ha efficacia costitutiva, ossia risalente al momento di proposizione della domanda giudiziale 64 mentre la sentenza dichiarativa, che, in caso di contestazione giudiziaria, accerti la validità del recesso, ha effetto risalente al momento in cui la dichiarazione del recedente fu resa nota al destinatario (sul recesso come atto ricettizio vedi infra, § 11). A causa di tale diversità la domanda di accertamento del valido recesso non comprende implicitamente la domanda di risoluzione con pronuncia costitutiva 65.

Il recesso opera, infatti e di regola, immediatamente (vedi per un’eccezione l’art. 2385, c. 1°, ultima parte, c.c.) e può essere così assimilato, quanto alla sua efficacia temporale, ai casi di risoluzione di diritto invece che ope iudicis, vale a dire alla risoluzione conseguente alla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) o per clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o per inutile scadenza del termine essenziale (art. 1457 c.c.) 66.

Diversa è, ancora, l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), che rende legittimo il rifiuto di eseguire la propria prestazione di fronte all’inadempimento della controparte, ma a differenza del recesso lascia in vita il rapporto, onde l’eccipiente non può poi sottrarsi all’adempimento, se la controprestazione venga eseguita.

La tesi della recedibilità per inadempimento è stata seguita da Cass. 14 dicembre 1985, n. 6347 67, secondo cui la dichiarazione della volontà di ritenersi sciolto dal vincolo contrattuale esclude la responsabilità del dichiarante se risulti giustificata dall’inadempimento della controparte. La sentenza non indica la base normativa dell’affermazione e si ispira evidentemente alla tendenza attenuativa dell’efficacia vincolante del contratto, di cui s’è detto nel § 6. A questo orientamento aderisce una dottrina secondo cui in questi casi il recesso altro non è se non un adattamento, giustificato dai caratteri obiettivi del rapporto, del potere di risoluzione extragiudiziale che si attua con la diffida ad adempiere, con la conseguente possibilità di applicazione analogica dell’art. 1454 c.c. 68.

Alla diffida ad adempiere è assimilabile la fattispecie di scioglimento del contratto di lavoro autonomo per inadempimento del prestatore d’opera, di cui all’art. 2224 c.c., benché il c. 2° parli di recesso del committente. Un caso di recesso per inadempimento è previsto, per versamento della caparra, nel capoverso dell’art. 1385; altri casi sono dati dal licenziamento del lavoratore subordinato per giustificato motivo (art. 3, l. n. 604/1966) o per giusta causa (art. 2119 c.c.), quando il motivo o la causa siano costituiti dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione lavorativa.

C) L’art. 1373, c. 3°, c.c. subordina l’efficacia del recesso al pagamento di un compenso, quando le parti lo abbiano pattuito. Si parla in tal caso del recesso come esercizio di un insindacabile ius poenitendi (diritto del contraente di pentirsi di aver concluso il contratto) e del detto compenso come caparra penitenziale, se consegnato al momento della conclusione del contratto con conseguente perdita o restituzione del doppio da parte del recedente (art. 1386 c.c.), e come multa penitenziale se soltanto promesso in sede di stipulazione del contratto.

Il diritto al pentimento viene attribuito al contraente da numerose leggi speciali, intese alla protezione della parte contrattuale socialmente ed economicamente debole. L’esempio maggiore è dato dal d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, di attuazione della direttiva n. 87/577 CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Qui al «consumatore», che in qualsiasi forma riceva la fornitura di beni o la prestazione di servizi, è attribuito un diritto di recesso (art. 4), esercitabile di regola entro un termine di sette giorni decorrente dalla sottoscrizione della nota d’ordine contenente informazioni sullo stesso diritto di recesso, ma talvolta anche dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, ossia dopo che la merce sia stata consegnata (art. 6, c. 1°, lett. b), e c. 2°); in quest’ultimo caso le utilità ricevute debbono essere restituite (art. 8) 69.

10. I presupposti del recesso

Nell’ambito dell’istituto unitario del recesso è possibile operare una distinzione anche in base ai presupposti dell’esercizio del diritto.

A) Talvolta il potere di sottrarsi all’impegno contrattuale è esercitabile in base ad una libera scelta. Si parla allora di recesso ad nutum (etimologicamente: attuabile con un semplice gesto e senza necessità di esprimere il motivo) o acausale.

Numerosi i casi previsti dal codice civile: nel contratto di deposito depositante e depositario recedono ad nutum, salva la convenzione di un termine nell’interesse della controparte (art. 1771); analoga previsione a favore del comodante nell’art. 1810, o del depositante denaro in banca (art. 1834).

Come s’è detto nel § 6, in tanto il legislatore permette il recesso di questo tipo in quanto ritiene di poter attenuare la forza vincolante del contratto, senza pregiudizio di interessi particolarmente rilevanti sotto il profilo socio-economico o addirittura tutelati a livello costituzionale.

Il potere di recesso attribuito al committente nel contratto di lavoro autonomo in genere (art. 2227 c.c.) e nel contratto d’opera intellettuale in particolare (art. 2237, c. 1°, c.c.: qui il potere di recedere ad nutum ha indotto perfino a dubitare, come s’è detto nel § 6, della ravvisabilità di un vincolo contrattuale tra committente e professionista) suole essere giustificato considerando il committente come contraente debole, siccome ignaro delle regole tecniche della professione specie se persona fisica o piccola impresa, e perciò incapace di sindacare le decisioni della controparte. Il recesso del committente del contratto di lavoro autonomo (art. 2227 cit.) può essere determinato o dal venir meno della fiducia nelle capacità tecniche del prestatore d’opera, oppure dall’esigenza di evitare costi per la produzione di beni o servizi divenuti ormai inutili 70.

Il potere dell’imprenditore di licenziare ad nutum il dirigente (art. 10, l. 15 luglio 1966, n. 604), salva diversa previsione del contratto di lavoro, è giustificato dal vincolo fiduciario (intuitus personae) che deve legare l’uno all’altro in ogni momento di svolgimento del rapporto di lavoro e la cui rottura non richiede di essere espressa per giustificare la fine del rapporto stesso.

In questi ed analoghi casi la posizione soggettiva del contraente destinatario dell’atto di recesso viene qualificata come di mera soggezione, ossia di attitudine a subire mutamenti della propria situazione giuridica senza nulla potere o dover fare; la correlativa posizione del recedente viene qualificata come di diritto potestativo (o potestà), ossia come potere di incidere arbitrariamente nell’altrui sfera giuridica, modificandola unilateralmente 71.

B) Talora la legge attribuisce ad uno o a tutti i contraenti il potere di recedere all’avverarsi di un determinato evento. In questi casi la liceità o l’efficacia del recesso è controllabile, dalla controparte e dal giudice, in base alla verifica del l’evento, con la conseguenza che il recedente è bensì titolare di una situazione soggettiva potestativa (ossia, come s’è detto poc’anzi, del potere di incidere direttamente sull’altrui sfera giuridica), ma non arbitraria sebbene subordinata ad un presupposto di fatto 72.

Trattasi di eventi sopravvenuti alla conclusione del contratto e capaci di impedirne la realizzazione della causa: essi possono rilevare nella loro oggettività, senza che occorra l’imputabilità ad una delle parti, ma possono anche risolversi in un inadempimento imputabile. Seguendo il criterio di distinzione funzionale, di cui al paragrafo precedente, si considerano questi casi di recesso come modi di impugnazione del contratto (retro, § 9, lett. B).

Suole parlarsi anche di recesso straordinario, considerando come ordinario il recesso acausale, quale espressione di un generale principio di libertà, attenuativo del vincolo negoziale (retro, § 6) 73. È però da osservare che col trascorrere del tempo e con il rafforzamento della giuridica tutela di certi interessi coinvolti nel contratto, le previsioni di recedibilità ad nutum tendono a diminuire e correlativamente tendono ad aumentare i casi di recedibilità causale.

L’esempio maggiore è dato dall’interesse del lavoratore subordinato alla stabilità del rapporto; interesse che viene riportato sotto gli artt. 4 e 36 Cost. ed è tutelato da una normativa speciale fortemente limitativa dell’art. 2118 c.c. ossia della recedibilità libera da parte del datore di lavoro, che vede con tale libertà tutelata la propria iniziativa economica (art. 41 Cost.). Il dibattito in sede di politica economica circa l’opportunità di assecondare o di frenare tale tendenza legislativa è di nuovo attuale, da quando le organizzazioni degli imprenditori, attraverso la conversione della tutela reale del rapporto in tutela obbligatoria (infra, § 11), intendono in sostanza ridurre l’area di recedibilità causale e correlativamente ampliare quella del recesso ad nutum e così invertire la tendenza di cui s’è testè detto 74.

Altro indice di tale tendenza è dato dall’evoluzione della legislazione sulle locazioni urbane, in cui le esigenze di sicurezza e di continuità del godimento del l’abitazione, garantite a livello costituzionale secondo una parte della dottrina 75, contrastano con l’assoluta arbitrarietà del locatore nel recedere dal rapporto locativo (cfr. art. 3, l. 9 dicembre 1998, n 431).

Ancora, non manca chi ritiene che, anche nei casi previsti dalla legge come di recedibilità libera, la volontà di recedere sia tuttavia e sempre sottoposta a controllo giudiziale sul rispetto delle regole della correttezza e della buona fede 76.

Si parla così di «abuso del diritto» di recesso ad nutum dal contratto di apertura di credito bancario, ravvisato da dottrina e da giurisprudenza francesi nel caso di «rupture inopinée et brusque de crédit»; vi sarebbe un illecito civile della banca, dato non semplicemente dal recesso, ossia dalla chiusura del credito, ma altresì da una serie di comportamenti precedenti del banchiere tali da ingenerare nel cliente la ragionevole sensazione di poter contare sul credito dell’istituto bancario: comportamenti che insieme al recesso risulterebbero lesivi del principio della correttezza (art. 1175 c.c.) e della regola della buona fede nell’esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.).

A differenza che nel caso di recesso privo della giusta causa richiesta dalla legge o dal contratto, qui la prova del comportamento scorretto e di malafede dovrebbe essere fornita dal destinatario del recesso 77.

A volte la libertà del recesso in qualsiasi tempo viene esclusa a causa della ravvisabilità di un termine di scadenza del rapporto, non previsto espressamente ma desumibile dalla natura del contratto, considerato in concreto.

Quando si configura un principio generale di recedibilità dal contratto a tempo indeterminato (retro, § 6), non si esclude un esame da parte del giudice – che potrebbe risolversi in un giudizio di non conformità alle già richiamate regole della correttezza – circa le modalità di esercizio del potere: ad esempio quando il recesso dal contratto collettivo venga dichiarato mentre sta per essere concluso il nuovo contratto ed al solo scopo di inserire tra l’uno e l’altro negozio un breve regime di disciplina legale 78.

È bene anche distinguere tra le ipotesi in cui il legislatore fornisce la definizione dell’evento generativo del potere di recedere e quelle in cui egli si affida a clausole generali, quali «giusta causa» o «giustificato motivo» (gli esempi possono essere numerosi: artt. 2119, 2237, c. 2°, ecc.) 79. Qui il potere di apprezzamento del recedente, nonché quello del giudice in sede di controllo, è più ampio, ma non arbitrario poiché pur sempre legato ad una fattispecie normativa. Diversi sono i criteri di interpretazione delle disposizioni di legge definitorie (come quella dell’art. 1660, c. 2°, c.c., che subordina il recesso del l’appaltatore a variazioni di prezzo di una certa entità, o del successivo art. 1811, che dà al comodante il potere di «esigere immediatamente la restituzione della cosa» in caso di morte del comodatario) rispetto alle disposizioni formulate per clausole generali 80. Ma le maggiori difficoltà ermeneutiche relative a queste non escludono il sindacato sulla legittimità del recesso, che rimane così ben distinto da quello ad nutum. L’interpretazione-applicazione di esse può comportare più o meno complesse valutazioni sistematiche o tecniche, oppure scelte di valore, senza tuttavia affidarsi ad apprezzamenti equitativi o arbitrari. Si pensi a disposizioni del codice civile che subordinino il recesso del committente a variazioni di prezzo dell’appalto «di notevole entità» (art. 1660, c. 3°), oppure degli eredi dell’appaltatore al non «affidamento» nella «buona esecuzione» dell’opera (art. 1674), o ancora il recesso del comodante all’«urgente e impreveduto bisogno» della cosa (art. 1809, c. 2°), o a norme che escludano la sopravvivenza del rapporto assicurativo in caso di variazioni del «rischio» assicurato (artt. 1897, c. 1°, 1898, c. 2°).

In questi casi la posizione del contraente destinatario dell’atto di recesso non può perciò essere considerata come di mera soggezione ma viene protetta in modo simile a quella che nel diritto pubblico viene detta di interesse legittimo, incombendo su chi recede l’onere di fornire specificazioni e prove di fatto e spettando all’organo di controllo di verificare se il potere sia stato esercitato secondo il suo fine e nei limiti della legge, spesso attraverso una valutazione comparativa di interessi contrapposti bensì ma tutti ritenuti rilevanti dal legislatore 81.

11. Il recesso come negozio giuridico

Meno recente è la tesi dottrinale che vede nel recesso un atto giuridico non negoziale 82, impugnabile soltanto per difetto della capacità di intendere e di volere. Prevale oggi la tesi che vi ravvisa un negozio giuridico unilaterale, richiedente la capacità di disporre 83.

Se si tratta di un rapporto per il quale è prevista una speciale capacità d’agire in deroga a quella generale (ad esempio nel contratto di lavoro), non è dubbio che la stessa capacità sia richiesta per il recesso 84.

Per quanto riguarda la forma del negozio, è generalmente sostenuta in dottrina la tesi della libertà, canonizzata indirettamente dall’art. 1350 c.c., e perciò della non necessità della stessa forma imposta dalla legge per il negozio revocato, anche a rischio di nuocere alla chiarezza delle situazioni giuridiche nel campo immobiliare 85. Altri autori 86 ritengono necessaria la forma scritta quando il recesso costituisca contrarius actus di un negozio formale, come ad esempio quando esso comporti ritrasferimento di beni immobili (art. 1350 cit.); ma poi ammettono deroghe a questo principio, come nel caso del riscatto della rendita perpetua, esercitabile col solo pagamento della somma.

La giurisprudenza non è uniforme: talvolta essa richiede la stessa forma dell’atto da cancellare 87 mentre altre volte ammette che la forma espressamente prevista dalla legge (art. 3, l. 27 luglio 1978, n. 392) possa essere sostituita da altra equivalente e quindi anche da un atto processuale che univocamente riveli la volontà del recedente 88. Il giudice di merito può anche ravvisare la tacita convenzione di una certa forma 89.

A volte è la legge a permettere il recesso per fatti concludenti, come nel l’art. 1724 c.c., che prevede la revoca tacita del mandato.

Quanto al recesso dal rapporto di lavoro, mentre la forma del licenziamento è prevista dall’art. 2, l. n. 604/1966 (forma scritta ed eventuale comunicazione dei motivi su richiesta), nessun onere è imposto per le dimissioni del lavoratore, manifestabili anche attraverso un comportamento concludente 90.

Si noti tuttavia che, se il giustificato motivo o la giusta causa del recesso del datore di lavoro consistano in un illecito disciplinare, il licenziamento assume una natura sanzionatoria (art. 2106 c.c.) e la sua legittimità è condizionata non solo dalla forma scritta della contestazione ma anche dall’esperimento di una procedura extragiudiziale in contradditorio (art. 7, l. 20 maggio 1970, n. 300). Esso richiede allora la forma propria della contestazione di un addebito, necessariamente tempestiva e specifica nei suoi elementi di fatto e di diritto, sì da garantire all’incolpato il diritto di difesa 91.

Il recesso è atto ricettizio ossia efficace solo quando venga a conoscenza del destinatario 92. Ciò significa che ad esso si applica l’art. 1334 c.c. per quanto riguarda il momento di produzione dell’effetto e l’art. 1335 per la presunzione di conoscenza.

Quanto alla legittimazione, la Cassazione ritiene che il mandato alle liti rilasciato al difensore ex art. 75 c.p.c. conferisca la rappresentanza non solo processuale ma anche negoziale, ai fini dell’intimazione della disdetta al conduttore 93. Disdetta che, intimata anche ad uno solo dei conduttori dell’immobile, vale anche per gli altri 94.

Il preavviso, che la legge prevede di regola e salvo eccezioni, serve ad evitare alla controparte l’eccessivo danno che deriverebbe dall’improvvisa rottura del rapporto, ossia a lasciargli il tempo per provvedere diversamente agli interessi dedotti in contratto 95. Si è anche sostenuto che il preavviso, ancorché non espressamente previsto, dovrebbe ritenersi sempre imposto dal principio di buona fede 96, salva la difficoltà di stabilirne il termine.

I vizi reagiscono in diverso modo sull’atto di recesso, poiché essi possono escluderne qualsiasi efficacia (effetto reale della dichiarazione giudiziale di illegittimità del recesso) e così lasciar proseguire il rapporto contrattuale, oppure possono lasciar sussistere l’effetto caducatorio su tale rapporto ma imporre al recedente un obbligo risarcitorio (da non confondere con l’obbligo indennitario che eventualmente consegua al recesso inteso come esercizio di uno ius poenitendi ossia come atto lecito: retro, § 9, lett. C).

Esempio di tutela reale è dato dall’art. 18 del cosiddetto statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300 modif. dalla l. 11 maggio 1990, n. 108), il cui c. 1° attribuisce al giudice, una volta dichiarata l’illegittimità del licenziamento, il potere di ordinare al datore di lavoro la reintegra del lavoratore.

Più numerosi gli esempi di tutela obbligatoria. La revoca del mandato, ingiustificata e senza preavviso, obbliga il mandante al risarcimento (art. 1725, c. 2°, c.c.); idem per la rinunzia del mandatario (art. 1727, c. 1°, c.c.); l’agente, che recede senza giustificazione del contratto d’agenzia a tempo determinato, perde l’indennità di cessazione (art. 1751, c. 4°, c.c.); il risarcimento del danno al lavoratore illegittimamente licenziato, per i casi in cui non sia possibile la suddetta reintegra, è previsto dall’art. 8, l. n. 604/1966; ecc.

In caso di inefficacia del recesso, ossia di tutela reale, problemi possono nascere in sede esecutiva quando la prestazione prevista nel contratto a carico del recedente consista in un facere infungibile e non sia perciò suscettibile di esecuzione in forma specifica: in tal caso al contraente fedele al contratto non resta che il risarcimento del danno, con conseguente vanificazione della distinzione tra tutela reale e tutela obbligatoria 97.

Sono inefficaci e si considerano come non apposte (ossia nulle ma non essenziali ai sensi dell’art. 1419, c. 1°, c.c.) le clausole inserite nel contratto «tra professionista e consumatore» e considerate fino a prova contraria come vessatorie dall’art. 1469 bis c.c. Qui il professionista non è il prestatore di opera intellettuale di cui agli artt. 2229 ss. c.c. bensì la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cessione di beni o prestazione di servizi ad un consumatore (così la definizione dell’art. ult. cit., c. 2°). Il concreto accertamento della vessatorietà, vale a dire della idoneità a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. ult. cit., c. 1°), dev’essere compiuto dal giudice secondo i criteri indicati nel successivo art. 1469 ter.

Tra queste clausole vessatorie sono quelle che riconoscono al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, e che consentono al primo, recedente, di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute (art. 1469 bis, c. 3°, n. 7). Il trattenimento di detta somma potrebbe essere giustificato, e la clausola potrebbe considerarsi non vessatoria, qualora il professionista provasse il giusto motivo del recesso e l’assenza del significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, oppure che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale.

Parimenti vessatoria è la clausola che consente al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa (art. 1469 bis, c. 3°, n. 8). Questa norma può essere considerata inutile se si ritenga il preavviso sempre necessario perché imposto dal principio di buona fede 98.


Note:

1 A. Luminoso, Il mutuo dissenso, Milano, 1980, p. 56.

2 R. de Ruggiero, Istituzini di diritto civile, III, Messina-Milano, s.d., p. 284.

3 C. Mellini, Mandato commerciale, in Dig. it., XV, Torino, 1904, pp. 507-508.

4 W. D’Avanzo, Recesso (dir. civile), in Noviss. Dig. it., XIV, Torino, 1967, p. 1027, notava come un disegno dei principi generali in materia di recesso fosse insufficiente a spiegare le diverse fattispecie disciplinate dal codice. M. Franzoni, Degli effetti del contratto, in Commentario del codice civile, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1998, p. 312, osserva che l’art. 1373 c.c. regola solo il recesso convenzionale poiché il recesso legale trova nella stessa fonte ogni regola necessaria.

5 C. Tarolo, Lo scioglimento del contratto preliminare, in AA.VV., Recesso e risoluzione nei contratti, a cura di G. De Nova, Milano, 1994, p. 87; S. Sangiorgi, Recesso, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1991, nn. 2 e 3.

6 G. Lavaggi, Osservazioni sul recesso unilaterale dal contratto, in Foro it., 1950, I, c. 1056.

7 Cass. 9 luglio 1949, n. 1740, in Foro it., 1950, I, c. 1053.

8 R. Scognamiglio, Recensione di Fondetto G.F. Mancini, Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro, I, Individuazione della fattispecie. Il recesso ordinario, Giuffrè, Milano, 1962, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1965, p. 290.

9 A. Di Majo, Recesso unilaterale e principio di esecuzione, in Riv. dir. comm., 1963, II, p. 116; C.M. Bianca, Il contratto, Milano, 2000, p. 742.

10 La distinzione, di origine tedesca, fra atti che si eseguono istantaneamente (in einem Zeitpunkt) ed atti di durata, ossia da eseguire während eines Zeitraumes, non va presa alla lettera poiché atto ad esecuzione istantanea vuol dire non atto che si esaurisce in un attimo ma atto del quale ai fini giuridici è indifferente la durata (F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Padova, 1940, p. 343).

11 G.F. Mancini, Il recesso unilaterale, cit., p. 6.

12 P. De Bon, Appalto privato, in AA.VV., Recesso e risoluzione, cit., p. 469.

13 G. Lavaggi, op. cit., p. 1056, in coerenza con la sua tesi, che esclude il recesso quando gli effetti del contratto si siano prodotti, ritiene che gli artt. 1537 e 1538 c.c. prevedano fattispecie risolutive.

14 G. Lavaggi, op. cit., p. 1054; S. Cicogna, Recesso e figure affini (la confusione dei linguaggi e l’analisi delle differenze), in Foro pad., 1997, II, p. 46; di M. Costanza vedi in questo volume il capitolo sugli elementi accidentali del contratto e in particolare il paragrafo sulla condizione meramente potestativa; Cass. 13 novembre 1973, n. 3071; Cass. 15 settembre 1999, n. 9840, in Giur. it., 2000, c. 1161, con nota di F. Baglioni. Non costituisce recesso la rinunzia all’enfiteusi ex art. 963 c.c., poiché l’enfiteusi, come tutti i diritti reali, non dà luogo a rapporti giuridici (punto, quest’ultimo, fortemente discusso in dottrina: per richiami mi permetto di rinviare a F.Roselli, Il possesso e le azioni di nunciazione, Torino 1993, p. 363) (R. Scognamiglio, op. cit., p. 292).

15 Nel senso della condizione risolutiva sono P. Rescigno, voce Condizione (dir. vig.), in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 784; U. Natoli, La proprietà. Appunti dalle lezioni, Milano, 1976, p. 211. Nel senso del recesso: C.M. Bianca, Il contratto, cit., p. 739. Sul dibattito dottrinale, che vede alcuni autori schierati nel senso della vendita con patto di riscatto come contratto con causa diversa da quella della vendita, vedi da ult. R. Rosapepe, in Codice della vendita, a cura di V. Bonocore e A. Luminoso, Milano, 2001, pp. 580-581.

16 Così M. Franzoni, op. cit., p. 367.

17 M. Franzoni, op. cit., p. 374; C.A. Pelosi, La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano, 1975, pp. 335-336. Che l’effetto, sospensivo o risolutivo, connesso all’avveramento della condizione meramente potestativa, non abbia natura negoziale risulta evidente nella condizione consistente in un factum a voluntate pendens più che nella condizione si volam (su questa contrapposizione vedi da ult. P. Stanzione, Situazioni creditorie meramente potestative, Napoli, 1982, p. 80). Vedi anche M. Costanza, op. e loc. cit.

18 M. Franzoni, op. cit., pp. 357-358, che riporta Cass. 22 dicembre 1983, n. 7579: «Il diritto di recesso ex art. 1373 c.c., insuscettibile di interpretazione estensiva per la sua natura di eccezione al principio generale della irrevocabilità degli impegni negoziali, non può essere svincolato da un termine preciso o, quanto meno, sicuramente determinabile, in assenza del quale l’efficacia del contratto resterebbe indefinitamente subordinata all’arbitrio della parte titolare di tale diritto, con conseguente irrealizzabilità delle finalità perseguite con il contratto stesso». Secondo N.A. Cimmino, Il recesso unilaterale dal contratto, Padova, 2000, p. 11, il potere di recesso è imprescrittibile. Esclusa la prescrizione, la perdita per decorso del tempo del potere di recedere induce a richiamare l’istituto tedesco della Verwirkung, su cui P. Rescigno, Manuale del dirittto privato italiano, Napoli 1996, p. 283; S. Patti, voce Verwirkung, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIX, Torino 1999, p. 722.

19 G. De Nova, Il recesso, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, X, Torino, 1995, p. 641; M. Franzoni, op. cit., p. 312. La questione è ora illustrata da N.A. Cimmino, op. cit., p. 73. Con gli effetti reali non vanno, ovviamente, confusi quelli obbligatori ed accessori, come ad esempio nella vendita quelli imposti dall’art. 1476 c.c.

20 Salv. Romano, La revoca degli atti giuridici privati, Padova, 1935, p. 34. Che il legislatore del 1942 abbia accolto una nozione amplissima di recesso, comprendente negozi sia estintivi sia risolutivi è affermato anche da R. Corrado, Recesso, revoca, disdetta (chiarimenti sistematici), in Dir. economia, 1956, p. 577.

21 M. Franzoni, op. cit., p. 384; N.A. Cimmino, op. cit., p. 21.

22 S. Sangiorgi, op. cit., n. 1.1.

23 G. Gabrielli-F. Padovini, Recesso (dir. privato), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, p. 28; G. De Nova, Recesso e risoluzione nei contratti. Appunti da una ricerca, in AA.VV., Recesso e risoluzione, cit., p. 2; P. Di Martino, Contratto di affitto di fondo rustico: recesso e risoluzione, ibidem, p. 416. Contra A. Pontani, La locazione, ibidem, p. 383; E. Romagnoli, Disdetta, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, pp. 92-93. Questo autore riprende la distinzione di E. Betti, Lezioni di diritto civile sui contratti agrari, Roma, 1957, pp. 97-99, secondo cui la differenza fra recesso e disdetta è soltanto quella fra potere e strumento. Vedi ancora M. Franzoni, op. cit., p. 311.

24 E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1950, p. 505; N.A. Cimmino, op. cit., pp. 4-7; S. Cicogna, op. cit., p. 48.

25 G.F. Mancini, op. cit., p. 123; R. Scognamiglio, op. cit., p. 292; E. Romagnoli, op. cit., p. 92; R. Corrado, op. cit., pp. 477-481.

26 L. Ferri, Revoca (dir. privato), in Enc. dir., XL, Milano, 1989, p. 199. Nello stesso senso già R.de Ruggiero, op. cit., I, p. 300.

27 Su questa problematica, G.F. Mancini, op. cit., pp. 157-203.

28 C. De Fabiani, Mediazione su incarico di una parte: in particolare il problema del recesso, in AA.VV., Recesso e risoluzione, cit., p. 745; M. Franzoni, op. cit., p. 384.

29 G. Tamburrino, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1954, pp; 55-57; Cass. 5 luglio 1980, n. 5493, in Giur. it., 1981, I, 1, c. 1090.

30 G. Gabrielli-F. Padovini, op. cit., p. 44; M. Franzoni, op. cit., p. 314. Secondo Cass. 30 ottobre 2001 n. 13523 il lavoratore non può sottoporre le dimisioni a condizione risolutiva poiché in pendenza di questa il rapporto di lavoro sarebbe sottoposto ad incertezza (ma in realtà con le dimissioni il rapporto è estinto e l’avveramento della condizione servirebbe a ripristinarlo). La massima di questa sentenza è pubblicata in Dir. giust. 2001, n. 42, 74, con richiami di S.Evangelista alla speciale disciplina delle dimissioni dal pubblico impiego.

31 M. Franzoni, op. cit., p. 316; Cass. 20 novembre 1990, n. 11179, in Notiz. giur. lav., 1991, p. 194; Cass. 28 settembre 1995 n. 10252.

32 E. Brida, Dimissioni del lavoratore e violenza morale, in Dir. lav., 1996, I, p. 222; N.A. Cimmino, op. cit., p. 62.

33 E. Roppo, Il contratto, Bologna, 1977, p. 116.

34 In tal senso L. Gringeri, Dei rimedi diretti allo scioglimento del contratto d’assicurazione, in AA.VV., Recesso e risoluzione, cit., p. 908. In senso opposto, ossia nel senso che il recesso costituisca eccezione, non estensibile per analogia, M. Franzoni, op. cit., p. 320.

35 G. Gabrielli, Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, Milano, 1985, p. 79. Osserva F. Galgano, Gli effetti del contratto, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993, p. 64: «Nella valutazione legislativa, questo contratto non ha la funzione di procurare un guadagno al professionista; sicché deve anche escludersi che, al cliente che non gli versa gli acconti dovuti, egli possa opporre l’eccezione di inadempimento. Il rovescio di ciò è però nel fatto che l’obbligazione del professionista intellettuale è una obbligazione di mezzi: egli non assume, a differenza dell’appaltatore e del prestatore d’opera manuale, il rischio del mancato conseguimento del risultato, ed ha diritto a compenso anche se questo non è raggiunto».

36 G. Burragato, Riflessioni in tema di recesso nel contratto d’opera intellettuale e rapporti di durata, in AA.VV., Recesso e risoluzione, cit., pp. 1002-1003. Sembrano così rinnovarsi oggi a proposito del contratto antiche dispute relative all’idoneità della proposta contrattuale, e più in generale degli atti unilaterali, a produrre vincoli, sulle quali vedi P. Vitucci, Profili della conclusione del contratto, Milano, 1968, pp. 86-108.

37 G. De Nova, Il recesso, cit., p; 638; U. Breccia, Il diritto all’abitazione, Milano, 1980, pp. 196-207, parla, con riferimento alla locazione di immobili abitativi, di «arduo dosaggio, da parte del legislatore, tra interessi e bisogni delle parti», specie con riferimento ai casi in cui il conduttore, ricevuto l’atto di recesso, «non sia in grado di fatto, rivolgendosi al mercato degli alloggi, di avvalersi di consistenti possibilità alternative». Vedi anche le osservazioni di G. Vettori sulla «vincolatività» del contratto, svolte nel primo capitolo di questo volume.

38 L. Abello, Della locazione, vol. II, Napoli-Torino, 1910, p. 609; F. Carnelutti, Del licenziamento nella locazione di opere a tempo indeterminato, in Riv. dir. comm., 1911, I, p. 377; F. Galgano, op. cit., p. 62.

39 S. Sangiorgi, Recesso, cit., n. 3.4.; Id., Rapporti di durata e recesso ad nutum, Milano, 1965, p. 111; G. Gabrielli-F. Padovini, op. cit., p. 300; R. Scognamiglio, op. cit., p. 293; G.F. Mancini, op. cit., pp. 236-258.

40 Così G. Oppo, I contratti di durata, in Riv. dir. comm., 1943, II, p. 241 (ora in Scritti giuridici, III, Padova, 1992); P. Rescigno, Contratto collettivo senza predeterminazione di durata e libertà di recesso, in Mass. giur. lav., 1993, p. 579.

41 Cass. 22 febbraio 1963, n. 424, in Giust. civ., 1963, I, p. 1059.

42 Cass. 29 aprile 1993, n. 4507, in Giur. it., 1994, I, 1, c. 434, con nota di S. Cecconi, Recesso dal contratto a tempo indeterminato e modificazione unilaterale, secondo la quale il recesso dell’imprenditore dal contratto collettivo a tempo indeterminato può cancellare gli obblighi che da questo derivano ma non toglie efficacia ai contratti individuali in corso (salvo nuovi accordi, collettivi o individuali), che rimangono assoggettati al loro proprio regime temporale; in Riv. giur. lav., 1994, II, p. 59; Cass. 9 giugno 1993, n. 6408, in Orient. giur. lav., 1994, p. 6, con nota di M. Tiraboschi; Cass. 20 settembre 1996, n. 8360; 25 febbraio 1997, n. 1694, in Dir. lav., 1997, II, p. 526, con nota di L. Fantini, Ultrattività della contrattazione collettiva e recesso dal contratto collettivo senza predeterminazione di durata. Ancorché il contratto di lavoro individuale sia stato stipulato a tempo indeterminato, gli obblighi assunti dal datore verso il prestatore sono tuttavia a tempo limitato, poiché sono destinati ad estinguersi comunque con la morte del secondo (dies certus an etiam incertus quando). Perciò l’imprenditore, mentre può recedere dal contratto collettivo stipulato sine die, non può recedere unilateralmente dal contratto individuale (Cass. 7 marzo 2002, n. 3296).

43 G. De Nova, Il recesso, cit., p; 645, con indicazioni normative relative ai contratti tipici; N.A. Cimmino, op. cit., pp. 9-10; S. Sangiorgi, Recesso, cit., n. 2.

44 S. Sangiorgi, Rapporti, cit., p. 9.

45 Cass. 13 novembre 1978, n. 5196; 4 dicembre 1980, n. 6318.

46 Cass. 13 dicembre 1979, n. 6507, in Giust. civ., 1980, I, p. 918; 13 dicembre 1980, n. 6482; 27 aprile 1982, n. 2615; 28 ottobre 1982, n. 5641; 15 dicembre 1984, n. 6582; 4 febbraio 1988, n. 1101. In dottrina C. Tarolo, Lo scioglimento del contratto preliminare, in AA.VV., Recesso e risoluzione, cit., pp. 95-96. Contra Cass. 24 agosto 1990, n. 8674.

47 Cass. 25 febbraio 2000, n. 2137, in Foro it., 2001, I, c. 632.

48 Così G. Oppo, op. cit., p. 245.

49 S. Sangiorgi, Rapporti, cit., p. 110; Id., Recesso, cit., n. 1.1.

50 Cass. 11 ottobre 1997, n. 9899.

51 G. De Nova, Il recesso, cit., p. 640.

52 C.M. Bianca, op. cit., p. 737.

53 M. Franzoni, op. cit., p. 378.

54 S. Sangiorgi, Recesso, cit., n. 3.3.

55 S. Sangiorgi, op. e loc. ult. cit.

56 G. De Nova, Recesso, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1998, p. 315; F. Carresi, Il contratto, Milano, 1987 , p. 847; Cass. 18 settembre 1974, n. 2504, in Foro it., 1974, I, c. 3026.

57 Cass. n. 9840/1999 cit.

58 N.A. Cimmino, op. cit., p. 77.

59 S. Sangiorgi, Rapporti, cit., p. 19.

60 G.F. Mancini, op. cit., p. 206 ss.; E. Romagnoli, op. cit., p. 92; G. Gabrielli-F. Padovini, op. cit., p. 29; G. De Nova, Recesso e risoluzione, cit., p. 10; M. Franzoni, op. cit., p. 338.

61 Cass. 16 maggio 1962, n. 1098, in Riv. dir. civ., 1963, II, 110.

62 A. Donati, Trattato delle assicurazioni private, II, Milano, 1954, p. 317; A. Gambino, Assicurazione, in Enc. giur. it., III, Roma, 1988; G. Volpe Putzolu, L’assicurazione, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, XIII, Torino, 1988, p. 95; M. Franzoni, op. cit., p. 340.

63 L. Mosco, La risoluzione per inadempimento, Napoli, 1984, p; 35; R. Sacco, Il contratto, Torino, 1985, p. 925.

64 Cass. 125 giugno 1951, n. 1550, in Foro it., 1952, I, c. 892.

65 Cass. 16 dicembre 1982, n. 6983; M. Tiraboschi, op. cit., p. 1060. Per la stessa ragione la sentenza d’accertamento del recesso non preclude una successiva azione di risoluzione del contratto, con effetto retroattivo (Cass. 20 febbraio 1993, n. 2070, in Arch. locazioni, 1993, p. 2477).

66 G.F. Mancini, op. cit., p. 2, nt. 2; G. Gabrielli, Vincolo contrattuale, cit., p; 40; C. Menichino, Gli strumenti di scioglimento del contratto di deposito, in AA.VV., Recesso e risoluzione, cit., p. 779. Anche il recesso per impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) ha efficacia immediata. Così G. Gabrielli-F. Padovini, op. cit., p. 34, i quali tuttavia riportano la contraria opinione di G. Mirabelli, Dei contratti in generale, Torino, 1980, p. 647; Diffida ad adempiere e recesso possono essere assimilati ma non confusi: ad esempio, la prima, a differenza del secondo, comporta il rispetto di un termine dilatorio per produrre effetto.

67 In Giust. civ., 1986, I, p. 1394, con nota contraria di M.C.

68 G. Gabrielli, Vincolo unilaterale, cit., p. 41; G. Mirabelli, op. cit., p. 223.

69 G. De Nova, Le clausole vessatorie, Milano, 1996, p. 22; M. Franzoni, op. cit., p. 350.

70 F. Toffoletto, Il recesso nel contratto d’opera e nel contratto di lavoro autonomo di durata, in AA.VV., Recesso e risoluzione, cit., p. 973; G. Burragato, Riflessioni in tema di recesso nel contratto d’opera intellettuale e rapporti di durata, ibidem, pp. 1007-1011. Vedi anche C. cost., sent. n. 209/1974, in Foro it., 1974, I, c. 597.

71 W. D’Avanzo, op. cit., p. 1027; F. Roselli, Potestà (dir. civ.), in Enc. giur., XXIII, Roma, 1991, n. 6, ed ivi richiami.

72 E. Betti, Negozio giuridico, cit., p. 180.

73 S. Sangiorgi, Recesso, cit., n. 4.1.

74 Vedi già R. Scognamiglio, op. cit., p. 295. Per una vivace rappresentazione della questione nei suoi termini generali, G. Pera, la cessazione del rapporto di lavoro, Padova, 1980, pp. 1-7. Il suo rilievo politico-economico è divenuto evidente negli ultimi tempi (primavera 2002).

75 U. Breccia, op. cit., spec. p. 198. W. D’Avanzo, op. cit., p. 1036, ritiene che la causa del recesso rilevi in ogni caso.

76 M. Franzoni, op. cit., p. 332. Cass. 29 giugno 1981 n. 4241, in Giust. civ. 1981, I, 2931, afferma che, anche in caso di recedibilità ad nutum, il recesso non è valido se determinato da unico e illecito motivo. Nel contratto di comodato, caratterizzato dalla temporaneità d’uso, la mancanza di un termine finale direttamente previsto dalle parti non autorizza il comodante a richiedere ad nutum la restituzione della cosa, quando sia possibile ravvisare una indiretta determinazione di durata attraverso la delimitazione dell’uso consentito della cosa, desumibile dalla natura di essa, dalla professione del comodatario, dall’esame degli interessi e delle utilità perseguite dai contraenti (Cass. 8 marzo 1995, n. 2719, in Giust. civ., 1996, I, p. 1773, con nota di M. De Tilla).

77 G. Santoro, Un caso particolare di abuso nel recesso ad nutum: la brusca rottura del credito, in Contratto e impresa, 1986, pp. 772-778, ed ivi citazioni anche della dottrina francese.

78 P. Rescigno, Contratti collettivi, cit., p. 581.

79 S. Sangiorgi, Recesso, cit., n. 5.1.

80 F. Roselli, Il controllo della Cassazione civile sull’uso delle clausole generali, Napoli, 1983, cap. I; Id., Clausole generali: l’uso giudiziario, in Politica del diritto, 1988, p. 667; Id., Clausola generale di giusta causa di licenziamento e sindacato di legittimità, in Giur. it., 2000, p. 263.

81 F. Roselli, Potestà (dir. civ.), cit., n. 6; Cass. 9 settembre 1998, n. 8933 e 8934.

82 P. Rescigno, Incapacità naturale e adempimento, Napoli, 1950, pp. 85-117.

83 M. Tiraboschi, op. cit., p. 1044; G. Gabrielli-F. Padovini, op. cit., p. 42.

84 W. D’Avanzo, op. cit., p. 1034.

85 S. Sangiorgi, Recesso, cit., n. 6.1.; C. Tarolo, Lo scioglimento del contratto preliminare, in AA.VV., Recesso e risoluzione, cit., p. 94.

86 G. Gabrielli-F. Padovini, op. cit., p. 44.

87 Cass. 7 giugno 1990, n. 5454, in Foro it., 1991, I, c. 172; Dir. fall., 1990, II, p. 1382; Riv. it. leasing, 1990, p. 353, con osservazioni di N.A. Cimmino; Cass. 18 febbraio 1994, n. 1609; 22 giugno 2000 n. 8491, con riferimento al negozio risolutorio.

88 Cass. 3 ottobre 1997, n. 9666; 11 giugno 1998, n. 11899; 21 settembre 2000, n. 12496; Contra, Cass. 2 ottobre 1980, n. 5340.

89 Cass. 8 agosto 1997, n. 7354.

90 Cass. 12 dicembre 1989, n. 5516.

91 Cass. 17 aprile 1987, n. 3845, in Notiz. giur. lav., 1987, p. 456; Cass. 13 marzo 1992, n. 3404, ivi, 1992, p. 539; Cass. 18 febbraio 1996, n. 884.

92 Cass. 19 maggio 1979, n. 2873; 28 settembre 1998, n. 9696; E. Romagnoli, op. cit., p. 94; F. Galgano, op. cit., p. 59.

93 Cass. n. 9666/1997 cit.

94 Cass. 17 maggio 1999, n. 4797, in Rass. locaz., con nota di M. De Tilla.

95 G. Pera, op. cit., pp. 48-54; S. Sangiorgi, Rapporti, cit., p. 130; Id., Recesso, cit., n. 31; G. Gabrielli-F. Padovini, op. cit., p. 31.

96 C.M. Bianca, op. cit., p. 794.

97 S. Sangiorgi, Rapporti, cit., p. 135. Un esempio controverso è dato dall’art 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, poiché non si concorda se la reintegrazione del lavoratore nel suo posto, ordinata dal giudice, costituisca o meno attività fungibile.In senso positivo sembra esprimersi A.Proto Pisani, La tutela specifica del rapporto di lavoro, in Questione Giustizia 1983, 161. In senso negativo gli autori citati da G. Amoroso e V. di Cerbo, Statuto dei lavoratori e disciplina dei licenziamenti, Milano 1997, p. 480-481.

98 G. De Nova, Recesso, cit., p. 320.