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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Circolare 14/01/2003 n. 1
(in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003)
Ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato generale
Alle amministrazioni centrali dello Stato ed alle aziende ed amministrazioni autonome
dello Stato
Agli enti pubblici non economici
Agli uffici centrali di bilancio presso le amministrazioni centrali ed uffici centrali di
ragioneria presso le amministrazioni autonome dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
e, per conoscenza:
Al Consiglio di Stato: Segretariato generale
Alla Corte dei conti: Segretariato generale
All'amministrazione centrale della Banca d'Italia
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 249 del 23 ottobre 2002 il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, recante
"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali", i cui ambiti di applicabilità, oggettivo e
soggettivo sono rinvenibili negli articoli 1 e 2 del predetto decreto.
Il provvedimento in parola, che si applica ai
contratti conclusi dall'8 agosto 2002, postula da parte degli addetti ai centri di
responsabilità, deputati agli acquisti, comportamenti e iniziative per velocizzare il
sistema dei pagamenti relativo alle forniture di beni e servizi, pena l'aggravio di oneri
per la finanza pubblica comportanti accertamento di responsabilità per danno all'erario.
Pertanto i dirigenti e gli addetti ai centri
di costo delle amministrazioni e degli enti in indirizzo provvederanno a snellire, anche
mediante informatizzazione, le procedure seguite, dalla fase dell'ordinazione della spesa
a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo
della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel
contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie, volti ad
evitare l'accollo di maggiori costi che determinerebbero una lievitazione della spesa
pubblica.
Infatti l'art, 4 del decreto legislativo n.
231/2002 prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori -- pari al saggio di
interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea,
pubblicato con cadenza semestrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
maggiorato di sette punti (art. 5) -- dal giorno successivo alla scadenza del termine per
il pagamento. Inoltre, ex art. 3 del decreto legislativo de quo, non spettano interessi
moratori soltanto nell'ipotesi in cui "il debitore dimostri che il ritardo nel
pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante
da causa a lui non imputabile".
Meritevoli di speciale attenzione risultano
poi le disposizioni di cui all'art. 6, per le quali "il creditore ha diritto al
risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente
corrispostegli, salvo la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il
ritardo non sia a lui imputabile".
Corre altresì l'obbligo di precisare che
l'art. 4, comma 4 e l'art. 5, comma 1, riservano rispettivamente alle parti la facoltà di
concordare per iscritto un termine di pagamento superiore a quello indicato nel comma 1
dello stesso art. 4 e un saggio degli interessi per ritardato pagamento diverso da quello
fissato nel medesimo art. 5, sempre nei limiti consentiti dall'art. 7 che sanziona con la
nullità le condizioni risultanti gravemente inique nei confronti del creditore.
Si invitano, pertanto, i responsabili
dell'attività contrattuale a valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione
complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare
condizioni diverse da quelle legali salvaguardando il rispetto del sinallagma, la
sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo
dell'amministrazione debitrice.
Il quadro normativo rappresentato presuppone
una P.A. al passo con i tempi, comportamenti virtuosi ed una particolare ed attenta cura
da parte dei responsabili nella materia in esame e nella gestione delle relative risorse
di bilancio. Si confida nella puntuale osservanza della presente.
Roma, 14 gennaio 2003.
Il Ministro: Tremonti
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