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Cassazione
– Sez. I° civile sentenza 7/04-22/07/04 n.
13643 |
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Presidente Losavio – Relatore Genovese Pm
Martone – conforme - ricorrente Comune di Cremona – controricorrente
Costruzioni Dondi Spa
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Svolgimento del
processo
1. Il Comune
di Cremona, con delibera n. 1094 del 1988, decideva di realizzare alcune opere
per il collettamento e la depurazione delle acque reflue, civili e industriali,
della città. La gara, espletata nel corso del 1990, vedeva aggiudicataria
l’Associazione Temporanea di Imprese (d’ora in avanti, semplicemente Ati) con
mandataria la Costruzioni Dondi spa. Il contratto, sottoscritto tra le parti il
14 giugno 1990, prevedeva che le opere venissero ultimate entro 460 giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna. La consegna dei
lavori avveniva il 25 giugno 1990 e, di conseguenza, i medesimi avrebbero dovuto
avere termine entro il giorno 27 settembre 1991. Dopo uno scambio di note tra
la Direzione dei lavori e la società mandataria, in ordine al rispetto dei tempi
ed alle relative responsabilità, il 25 giugno 1991, il Comune sottoponeva alla
firma dell’appaltatore un atto di sottomissione (e un verbale dei nuovi prezzi),
relativi ad una seconda perizia suppletiva e di variante tecnica, redatta in
corso d’opera dal committente, in considerazione della necessità di apportare
alcune modifiche al progetto originario, con interventi aggiuntivi, per un
maggior importo definito nel contratto. Il 25 settembre 1991 i lavori
venivano sospesi, per la formalizzazione della perizia suppletiva e la proroga
(per l’ultimazione) dei lavori. Il fermo, però, si protraeva fino all’11
maggio 1994, quando - dopo una serie di contestazioni, diffide e messe in mora,
richieste di revisione prezzi e pagamento di interessi maturati - si arrivava ad
una brevissima ripresa dei lavori (fino al giorno 13 successivo), e poi, a
seguire, ad ulteriori sospensioni, a una ulteriore ripresa a partire dal 1°
settembre 1994 e, dopo altri e ulteriori fermi, alla definitiva ultimazione
delle opere il 29 settembre 1995.
2. Il Comune proponeva un accordo
bonario, ai sensi dell’articolo 31 bis legge 109/94, e quantificava una proposta
di definizione della controversia, con il pagamento della somma di lire
261.511.517 (comprensivo di Iva e interessi), contro le riserve iscritte in
contabilità per un equivalente di lire 2.389.617.546. Ma la controversia,
rimasta irrisolta, veniva rimessa alla decisione di un collegio arbitrale, ai
sensi degli articoli 31 bis e 32 legge 109/94. Nell’istanza e nell’atto
integrativo l’Impresa Dondi spa, mandataria dell’Ati, chiedeva l’accertamento
dell’obbligo del Comune al pagamento di: lire 2.306.268.604, quale risarcimento
dei danni per l’indebita sospensione dei lavori (dal 25 settembre 1991 al 11
maggio 1994); lire 41.062.584, a titolo di interessi per il ritardato pagamento;
lire 58.964.000 a titolo di rimborso delle somme pagate per la composizione
transattiva della vertenza insorta con il subfornitore Oem snc, oltre agli
interessi, alla rivalutazione, alle spese di funzionamento del collegio
arbitrale, e agli onorari degli arbitri, nonché alle spese e alle competenze del
giudizio. 3. Il collegio arbitrale accoglieva alcune delle istanze dell’Ati e
“condannava” il Comune di Cremona al pagamento di lire 1.046.900.535,
comprensiva di interessi e rivalutazione, per la sospensione dei lavori e di
lire 26.423.857, a titolo di interessi. Poneva a carico del Comune le spese del
funzionamento del collegio arbitrale e quelle di difesa, nella misura di 4/5 (e,
il restante quinto, a carico dell’Ati).
4. Il lodo veniva impugnato dal
Comune di Cremona davanti alla Corte d’appello di Milano che, con sentenza
depositata il 18 agosto 2000, lo respingeva, con la condanna dell’attore al
pagamento delle spese processuali.
5. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione
l’ente locale, articolato in tre mezzi ed illustrato con memoria. Resiste l’Ati
Dondi spa, con controricorso, illustrato anch’esso da memoria.
Motivi dalla
decisione
1.1. Con il primo motivo di
ricorso (con il quale si lamenta una violazione e falsa applicazione di norme di
diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, e l’omessa od insufficiente motivazione
circa un punto decisivo della controversia, ex ar. 360, primo comma, n. 5, Cpc,
in relazione alla “sospensione dei lavori” il ricorrente deduce che la sentenza
della Corte di appello sarebbe viziata sotto più profili. Innanzitutto, per
avere arbitrariamente (e con violazione degli artt. 1362 c.c. e ss., per non
avere compreso la reale volontà delle parti al momento dell’accordo sulla
sospensione dei lavori) individuato un termine finale al fermo del cantiere,
concordato fra le parti, senza che emergessero elementi interpretativi in tale
senso; in secondo luogo, perché gli effetti di tale sospensione delle attività
non risulterebbero automaticamente, trattandosi di una facoltà dipendente
dall’iniziativa della parte (violazione dell’articolo 30 Dpr 1063/62). In ordine
al primo aspetto la Corte, inoltre, avrebbe ignorato gli argomenti svolti dal
Comune (e cioè il valore confessorio del verbale di ripresa dei lavori dell’11
maggio 1994) e si sarebbe anche contraddetta poiché, pur affermando la non
riconducibilità della fattispecie alle previsioni dell’articolo 30 Dpr 1063/62,
l’avrebbe poi applicata in via analogica.
1.2. Con il secondo motivo di
ricorso (con il quale si lamenta una violazione e falsa applicazione di norme di
diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, e l’omessa od insufficiente motivazione
circa un punto decisivo della controversia, ex articolo 360, primo comma,
n. 5, Cpc, in relazione al “risarcimento dei danni” il Comune si duole della
determinazione del risarcimento, che gli arbitri avrebbero liquidato,
distinguendo le spese generali in variabili e fisse ed attribuendo alle prime il
75% e alle seconde il 25%. Esso non avrebbe tenuto conto del fatto che la
sospensione non sarebbe stata repentina e l’impresa avrebbe svolto una certa
attività, anche dopo il fermo e per la durata di otto mesi. La specificità del
caso sottoposto non avrebbe consentito il suo esame alla stregua di una
situazione tipica e avrebbe dato luogo alla violazione dell'art. 2729
c.c.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale si lamenta una
violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n.
3, e l’omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della
controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione agli
“interessi ex articoli 35 e 36 Dpr 1063/62” il Comune osserva che la
sentenza della Corte di appello sarebbe viziata, per avere eliso (per contrasto
con l’articolo 4 della legge 741/81) la previsione pattizia che subordinava la
decorrenza degli interessi moratori alla corresponsione delle rate di
finanziamento da parte delle competenti tesorerie. Infatti, da un lato vi
sarebbe stata una errata interpretazione dell’articolo 4 cit. e, dall’altro, si
sarebbe violato l'art. 1362 c.c., per la cattiva ricostruzione della
volontà contrattuale (che concordemente subordinava la decorrenza degli
interessi moratori all’avvenuta erogazione del finanziamento).
2. Il
ricorso è infondato e dev’essere rigettato.
2.1. il primo motivo,
nella parte in cui prospetta la violazione degli artt. 1362 c.c. e ss.,
presuppone l’esistenza di un accordo, una sorta di negozio integrativo
intervenuto fra le parti, in ordine alla sospensione dei lavori (ed. accordo
sulla sospensione), che si assume mal recepito dagli arbitri e dalla Corte
territoriale. Ma tale negozio, che è stato, invece, escluso sia dai primi che
dalla seconda, avrebbe anche richiesto la sua formulazione per iscritto, ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia di contabilità delle opere
pubbliche, a cominciare dall’articolo 16 del Rd 2440/23, secondo il quale «i
contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare
l’amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale
rogante, con le norme stabilite dal regolamento. I processi verbali di
aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati da
quest’ultimo funzionario». La censura, che presuppone l’incardinamento di una
quaestio facti è, pertanto, in questa sede, inammissibile.
2.1.1.
L’altra parte della doglianza, quella che investe la cattiva applicazione
dell’articolo 30 del Dpr 1063/62, a dire del ricorrente nei fatti poi applicati,
per affermare l’esistenza di un termine finale alla sospensione legittima
dell’esecuzione dell’appalto è, invece, infondata. La Corte d’appello,
rilevato che a tale disposizione non poteva farsi ricorso nel caso esaminato, ha
convalidato il ragionamento contenuto nel lodo, nella parte in cui esso ha
escluso una rilevanza dell’acquiescenza, da parte dell’appaltatore Ati, oltre un
termine che ha ricavato, sostanzialmente in via equitativa, da parametri
fattuali (periodo di effettiva esecuzione di alcuni lavori, nonostante la
formale sospensione) e legislativi (l’articolo 30 cit.). Insomma, il termine
finale alla temporanea acquiescenza sarebbe stato ricavato, da un lato,
considerando il lasso di tempo in cui l’Ati aveva comunque lavorato (d’intesa
con il committente) e, dall’altro, riferendosi al criterio contenuto
nell’articolo 30, secondo comma, cit. (che pure era stata escluso, direttamente,
in ordine alla fattispecie, per la carenza di quelle “ragioni di pubblico
interesse o necessità” che la presuppongono). Sotto quest’ultimo profilo, il
ragionamento compiuto dalla Corte territoriale, è pienamente conforme alla
giurisprudenza di questa Corte, la quale, nella sentenza 5135/02, ha affermato,
in tema di appalto di opere pubbliche, che «le ragioni di pubblico interesse o
necessità» (le quali, ai sensi dell’articolo 30, comma secondo, Dpr 1063/62,
legittimano l’ordine di sospensione dei lavori) vanno identificate in esigenze
pubbliche oggettive e sopravvenute non previste (né prevedibili)
dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza, così che esse non
possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza
dell’Amministrazione medesima. Ne consegue che, con riferimento all’ipotesi di
sopravvenuta necessità di approvare una cosiddetta «perizia di variante», è
d’uopo che tale emergenza non sia ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o
imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell’ente
appaltante, tenuto, prima dell’indizione della gara, a controllarne la validità
in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza
nell’eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera sì come
progettata. A tale principio la Corte si è rigorosamente attenuta, ritenendo
corretto il ragionamento arbitrale, che ne aveva già fatto applicazione. Ma
v’è di più. La riduzione del periodo di sospensione illegittima
dell’esecuzione dell’appalto, operata dagli arbitri, con una ragionamento in
parte radicato su ragioni fattuali e in parte tenendo conto del parametro
giuridico costituito dal riferimento ai termini massimi di sospensione legittima
(di cui all’articolo 30, secondo comma cit.), e così reso sostanzialmente
operando una liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c. (con sua
riduzione, riferita al periodo in cui esso è stato calcolato, una volta
affermata la complessiva illegittimità del fermo del cantiere), mostra una
evidente carenza d’interesse del Comune alla impugnazione in parte qua,
che almeno ha delimitato l’area temporale del danno risarcibile.
2.2. Gli
altri due motivi sono del tutto inammissibili, riguardando valutazioni di merito
che non possono formare oggetto di riesame in questa sede. Infatti, da un
lato, con il secondo motivo, si censura la ripartizione percentuale delle spese
generali (fisse e variabili) in ragione della specificità del caso sottoposto
all’esame degli arbitri, e, da un altro, con considerato corretta. Tale ratio
decidendi, come sì è detto inattaccabile perché riguardante
l’interpretazione di una clausola contrattuale, riservata al dominio del
collegio arbitrale ed al controllo di motivazione del giudice statale, non può
formare oggetto di riesame in questa sede. È vero che il ricorrente lamenta
la lesione dell'art. 1362 cod. civ., ma è anche vero che questa previsione,
secondo l’interpretazione consolidata di questa Corte (da ultima, Cassazione
3772/04), non può che essere formulata osservando il principio vigente in tema
di ermeneutica contrattuale e secondo il quale, l’accertamento della volontà
delle parti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine
di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità
nella sola ipotesi di motivazione inadeguata, ovvero di violazione di canoni
legali di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti Cc.
Ma, nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione,
egli ha l’onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non
osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da
essi discostato, non essendo, all’uopo, sufficiente una semplice critica della
decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una
diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal
giudicante.
Tale onere non è stato assolto dal ricorrente, il che è causa
di inammissibilità della censura. Né essa può essere, in qualche modo,
“recuperata” attraverso la problematica riguardante l’applicazione dell’articolo
4 della legge 741/81, in quanto la Corte territoriale ha confermato le
statuizioni arbitrali non già sulla base di tale interpretazione, svolta solo
ad abundantiam e senza decisivo valore causale nell’economia del
ragionamento svolto, e quindi non costituente vera e propria ratio
decidendi, ma sulla base del l’interpreta z ione dell’articolo 5 del
capitolato speciale di appalto che, contrariamente a quanto sostiene il
ricorrente, secondo la “lettura degli arbitri”, condivisa dalla Corte milanese,
farebbe -esso solo, direttamente - salvo il diritto al pagamento degli interessi
moratori con l’applicazione dei criteri indicati negli articoli 35 e 36 del
Capitolato generale di cui al Dpr 1062/63.
3. Le spese di questa fase
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali che liquida in euro 10.200 00, di cui euro
10.000,00 per onorari e euro 200,00 per spese, oltre quelle generali ed
accessori, come per legge.
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