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>>Documenti >>Diritto degli Appalti >>Determinazione Autorità Vigilanza LL.PP. n. 31/2002 del 18/12/2002 |
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Determinazione
n. 31/2002
Considerato in fatto
Con
determinazione del 16 ottobre 2002, n. 27 questa Autorità di vigilanza ha proposto agli
operatori del mercato dei lavori pubblici alcune indicazioni interpretative relative allapplicazione
dellarticolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante modifiche alla legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Al riguardo, con nota dell11
novembre 2002, lAnce ha ritenuto di prospettare talune considerazioni in ordine alle
conclusioni dellAutorità in merito a tre questioni che si riferiscono
rispettivamente alla lettera C) (sistema di qualificazione), alla lettera E) (divieto
di subappalto) e alla lettera G) (appalto
integrato) della determinazione medesima. In particolare sono stati avanzati dubbi
sullavviso espresso dallAutorità in ordine al fatto che la durata delle
attestazioni di qualificazione, in attesa della approvazione delle modifiche al d.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34 previste dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, è pari a tre anni; al
fatto che il divieto di subappalto si riferisce oltre che alle lavorazioni relative alle
categorie di cui allarticolo 72, comma 4, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 anche
a quelle relative alle categorie di opere generali; al fatto che per la partecipazione allappalto
integrato non è sufficiente lattestazione di qualificazione per progettazione e
costruzione. Questione analoga alla prima è stata posta anche dallAniem. LAutorità,
data limportanza che hanno gli aspetti della normativa cui sono state avanzate
osservazioni e dubbi interpretativi, ritiene opportuno svolgere ulteriori valutazioni e
considerazioni in base alle quali confermare o modificare gli avvisi espressi nella
suddetta determinazione 27/2002, ribadendo che si tratta, in ogni caso, di indicazioni che
vanno, ove condivise, recepite nei bandi di gara. Considerato in diritto Per quanto
riguarda il primo quesito (sistema di
qualificazione) va ribadito che la legge 166/2002 non si è limitata a modificare la
durata dellefficacia dellattestazione di qualificazione (elevandola da tre
a cinque anni), ma ha condizionato tale durata ad una verifica, da effettuarsi entro
il terzo anno di validità dellattestazione, in merito al mantenimento nel soggetto
qualificato dei requisiti di ordine generale e di quelli di capacità strutturale. È previsto, inoltre, che
le modalità di effettuazione della suddetta verifica devono essere stabilite dal
regolamento di qualificazione che larticolo 7, comma 4, della suddetta legge
166/2002 prevede debba essere modificato, proprio per tenere conto delle nuove
disposizioni introdotte in materia. a) i due
aspetti, verifica entro il terzo anno del mantenimento nel soggetto qualificato dei
requisiti di ordine generale e di quelli di capacità
strutturale e durata quinquennale, costituiscono un unicum inscindibile, sia dal punto di vista
concettuale sia da quello applicativo; b) la disposizione che ha elevato a cinque anni la durata dellattestazione
di qualificazione risulta tecnicamente e praticamente inapplicabile in assenza della
intermediazione della disciplina di secondo livello in quanto per la verifica occorre
individuare nuovi requisiti cioè requisiti diversi da quelli previsti dal vigente
regolamento che hanno consentito e consentono ancora alle SOA di rilasciare le
attestazione di qualificazione. In base alle suddette considerazioni, deve confermarsi che, pur in
assenza di unesplicita disposizione che sospenda o rinvii nel tempo lapplicazione
della norma in esame (estensione a cinque anni della validità delle attestazioni),
linterpretazione letterale e logico-sistematica della stessa induce a ritenere lestensione
inapplicabile prima dellintroduzione delle necessarie modifiche al d.P.R. 34/2000.
Interpretazione confermata dal fatto che le più remote attestazioni di qualificazione
hanno ancora un residuo di validità pari a circa 15 mesi nonché dalla constatazione che
in sede governativa si sono attivate opportune iniziative e si ha notizia di una prossima
emanazione di un atto regolamentare che appresta soluzione ai problemi che insorgerebbero
in caso di mancata emanazione delle previste norme regolamentari. a)
gli interventi cui si riferisce la disciplina sui lavori pubblici sono
di norma costituiti da un insieme di lavorazioni; b)
linsieme delle lavorazioni deve essere suddiviso, sulla
base dellappartenenza delle stesse alle categorie del sistema di qualificazione e,
quindi, con riferimento alle specifiche relative declaratorie, in sottoinsiemi di
lavorazioni; c)
il bando di gara deve riportare lindicazione di tutti i sottoinsiemi
delle lavorazioni con i relativi importi e categorie; d)
il sottoinsieme di maggiore importo individua la categoria prevalente; e)
i sottoinsiemi diversi da quello della categoria prevalente da indicare
nel bando di gara sono quelli di importo superiore al 10% dellimporto complessivo
dellappalto o comunque superiore a 150.000 euro, nonché quelli di importo inferiore
a tali valori qualora si ritenga necessario che la loro esecuzione sia effettuata da
imprese adeguatamente qualificate. a) larticolo 74, comma 1, del d.P.R. 554/1999 prevede la regola
che le imprese aggiudicatarie (quindi in possesso della qualificazione nella categoria
prevalente) possono eseguire tutte le lavorazioni di cui si compone lintervento
appaltato oppure possono subappaltarle ad imprese qualificate; b) larticolo 74, comma 2, prima parte del primo periodo, del
suddetto d.P.R. 554/1999, introduce una eccezione alla regola prima indicata stabilendo
che le imprese aggiudicatarie non possono eseguire direttamente le lavorazioni relative
alle categorie di opere generali ed a quelle delle categorie indicate allarticolo
72, comma 4, (OS2 - superficie
decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti idrico sanitari, OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5
- impianti pneumatici; OS11 - apparecchiature strutturali speciali; OS13
- strutture prefabbricate in cemento armato; OS14
impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti; OS16 - impianti per centrali
produzione elettrica; OS17 - linee
telefoniche ed impianti di telefonia; OS18 - componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di
trasmissione e trattamento dati; OS20 - rilevamenti
topografici; OS21 - opere strutturali
speciali; OS22 - impianti di
potabilizzazione e depurazione; OS27 - impianti
per la trazione elettrica; OS28 - impianti
termici e di condizionamento; OS29 - armamento
ferroviario; OS30 - impianti interni
elettrici; telefonici e televisivi; OS33 - coperture speciali; OG11 impianti
tecnologici; OG12 opere ed
impianti di bonifica e protezione ambientale) se
prive delle relative qualificazioni; c) larticolo 74, comma 1, seconda parte del primo periodo del
detto d.P.R. 554/1999 stabilisce che le
lavorazioni relative alle categorie di opere generali ed a quelle delle categorie indicate
allarticolo 72, comma 4, possono essere subappaltate o scorporate
fatto salvo quanto previsto dallarticolo 13, comma 7, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e s.m.; d) il combinato disposto dellarticolo 74 del d.P.R. 554/1999 e
dellultimo capoverso delle premesse allallegato A al d.P.R. 34/2000
secondo cui non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle
relative adeguate qualificazioni le categorie di lavori per le quali nellallegata
tabella A corrispondenze nuove e vecchie categorie è prescritta la
qualificazione obbligatoria fa ritenere che la disposizione che consente lesecuzione
diretta delle lavorazioni soltanto se in possesso delle relative qualificazioni riguardi,
oltre alle categorie di opere generali ed a quelle dellarticolo 72, comma 2, del
d.P.R. 554/1999, anche le seguenti ulteriori categorie (OS9 impianti per
la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 segnaletica
stradale non luminosa; OS15 pulizia di acque marine, lacustri,
fluviali; OS24 verde e arredo urbano; OS25 scavi
archeologici; OS31 impianti per la mobilità sospesa) in quanto
considerate nella tabella indicata a qualificazione obbligatoria e tanto nella
considerazione che le indicate disposizioni non siano da considerarsi in contrasto fra di
loro - per cui sarebbe applicabile soltanto la disposizione dellarticolo
74 del d.P.R. 554/1999 sulla base del fatto che essa è entrata in vigore successivamente
a quella di cui al d.P.R. 34/2000 (28 luglio 2002 e
1° marzo 2002) - ma sono, invece, da considerarsi integrative e complementari. Sul punto va
ricordato che lAutorità ha già precisato (determinazione n. 27/2002) che la
disposizione dellarticolo 13, comma 7, della legge 109/94 e s. m. - in base alla
modifica introdotta dalla legge 166/2002 - deve essere interpretata nel senso che il
divieto di subappalto si applica per quelle lavorazioni, diverse da quelle della categoria
prevalente, il cui importo, singolarmente considerato, superi il 15% dellimporto
complessivo dellintervento. a)
esse (categorie di opere generali e categorie di cui allarticolo
72, comma 4, del d.P.R. 554/1999), fatto salvo quanto previsto dallarticolo
13, comma 7, della legge 109/1999 (cioè fatto salvo che il loro importo,
singolarmente considerato, superi il 15% dellimporto complessivo), sono comunque
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime
lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della
costituzione di associazione temporanee di tipo verticale. b)
esse (categorie di opere generali e categorie di cui allarticolo
72, comma 4, del d.P.R. 554/1999), fatto salvo quanto previsto dallarticolo
13, comma 7 (cioè fatto salvo per quelle di cui allarticolo 72, comma 4, del
d.P.R. 554/1999 qualora il loro importo, singolarmente considerato, superi il 15%
dellimporto complessivo), sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso
delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono
indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazione temporanee di tipo
verticale. Lincertezza
della interpretazione letterale della disposizione comporta la necessità di una
interpretazione logico-sistematica. In base a tale criterio interpretativo è stata
ritenuta corretta linterpretazione di cui alla lettera a) in quanto linterpretazione
di cui alla lettera b) porterebbe a risultati illogici e irrazionali:
comporterebbe, infatti, che in un appalto in cui siano previste come categoria prevalente
la OG3 (autostrada e ponti) e come categorie
diverse dalla prevalente sia la OG4 (galleria)
e sia la OS13 (strutture prefabbricate in cemento armato) o la OS18 (componenti
strutturali in acciaio) - entrambe di importo,
singolarmente considerato, superiore al 15% dellimporto complessivo dellintervento - il divieto di
subappalto si applicherebbe per la OS13 e per la OS18 e non per la OG4; oppure che in un
appalto in cui siano previste come categoria prevalente la OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica) e
come categorie diverse dalla prevalente sia la OG1 (edifici
civili ed industriali) e sia la OS4 (impianti
elettromeccanici e trasportatori) - tutte e due di
importo, singolarmente considerato, superiore al 15% dellimporto complessivo dellintervento - il divieto si
applicherebbe per la OS4 e non per la OG1. La correttezza di
questa interpretazione trova fondamento oltre che nelle considerazioni esposte nelle
determinazioni del 20 dicembre 2001, n. 25, e del 16 ottobre 2002, n. 27, anche dal fatto
che lordinamento (articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e s. m.) prevede
il divieto di subappalto e, di conseguenza, lobbligo per laggiudicatario di
essere in possesso della relativa qualificazione, sulla base della ricorrenza di due
elementi: le lavorazioni siano relative ad opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica
quali strutture, impianti ed opere speciali e che esse superino
altresì in valore il 15% dellimporto totale dei lavori. Non si può
negare che il contenuto tecnologico o la complessità tecnica della categoria OG3 non è minore di quelli della categoria OS13 e OS18
e così per la categoria OG1 e OS4; e, quindi, una interpretazione logico-sistematica
della disposizione non può portare ad affermare altro che leccezione alla
subappaltabilità riguarda sicuramente le categorie di cui allarticolo 72, comma 4,
del d.P.R. 554/1999 ma anche le categorie di opere generali che presentano lindicata
medesima caratterizzazione di specializzazione. Va
inoltre rilevato che larticolo 13, comma 7, della legge 109/94 e s. m. ha demandato
al regolamento attuativo della legge di definire altresì lelenco delle opere
di cui al comma stesso e ciò è avvenuto sia attraverso la definizione dellarticolo
2, comma 1, lettera g), del d.P.R. 554/1999 e sia con le indicazioni contenute nellarticolo
72, comma 4, e nellarticolo 74 del suddetto d.P.R. 554/1999. a)
siano di importo inferiore al 15% dellimporto complessivo dellappalto
e siano appartenenti a categorie a qualificazione non obbligatoria sono
subappaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dallaggiudicatario anche se non
è in possesso delle corrispondenti qualificazioni; b)
siano di importo inferiore al 15% dellimporto complessivo dellappalto
e siano appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria sono subappaltabili
e/o scorporabili nonché eseguibili dallaggiudicatario se esso è in possesso delle
corrispondenti qualificazioni; c)
siano di importo superiori al 15% dellimporto complessivo dellappalto
e siano appartenenti ad una categoria generale o alle categorie di cui allarticolo
72, comma 4 del d.P.R. 554/1999 non sono subappaltabili con la conseguenza che laggiudicatario
deve eseguirle direttamente (nella misura non inferiore al settanta per cento secondo lavviso
espresso nella determinazione n. 25/2001) e, quindi, essere qualificato oltre che
nella categoria prevalente anche con riferimento alle stesse. Va
constatato, infine, che molte stazioni appaltanti (per esempio: Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Provveditorati regionali per il Lazio, per la Campania,
per la Sicilia, per la Puglia; la STA S.p.A. Roma; la ADR Aeroporti di Roma;
lAutostrade S.p.A.; lAnas compartimento per lEmilia e Romagna; la
ATM Azienda torinese per la mobilità; la INSULA S.p.A. Venezia; lAmministrazione
provinciale di Napoli; Amministrazione provinciale di Venezia; Azienda ospedaliera
Istituto ospitalieri di Verona; Comune di Accadia (FG); Comune di Viddalba (SS)),
indicano nei loro bandi quali lavorazioni vanno considerate subappaltabili e scorporabili
e quali soltanto scorporabili e specificano la possibilità per le imprese di partecipare
alle gare che prevedono una o più della categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 anche se sono in
possesso della qualificazione in OG11. Così sono resi edotti i concorrenti delle specifiche regole
previste per la gara, con effetti
positivi sulla correttezza, imparzialità, tempestività, trasparenza efficacia delle
procedure e piena rispondenza al principio della libera concorrenza. Sono
stati, verosimilmente, i limiti propri di tale modalità di qualificazione che hanno
indotto il legislatore stante anche il presumibile maggiore impiego dellappalto
integrato a introdurre nellarticolo 19 della legge 109/94 e s.m. il
comma 1-ter
contenente una specifica disciplina relativa alla partecipazione delle imprese a tale tipo
di appalto. La prima parte del primo periodo del suddetto comma dispone, in particolare,
che la partecipazione ad una tale gara è subordinata al possesso da parte del concorrente
dei requisiti progettuali previsti nel bando di gara oppure allavvalersi
di progettisti indicati nellofferta o associati. La seconda parte specifica che
i requisiti richiesti al progettista (e quindi allimpresa
oppure ai progettisti indicati o associati)
sono quelli richiesti dalla normativa in materia di gare di progettazione che non può che
essere posta in relazione al titolo IV del d.P.R. 554/1999. Il
combinato disposto dellarticolo 18, comma 7, del d.P.R. 34/2000 e dellarticolo
19, comma 1-ter,
della legge 109/94 e s.m., danno fondamento allinterpretazione secondo cui il
legislatore della legge 166/2002 ha configurato lappalto integrato coma appalto
misto di lavori e progettazione, con conseguente necessità di tenere conto anche della
disciplina relativa agli affidamenti dei servizi di natura tecnica e, pertanto, con il
derivato effetto di dover ritenere che la qualificazione di progettazione e costruzione
non sia sufficiente per partecipare alle relative gare. Il legislatore ha ritenuto,
nondimeno, che tale qualificazione consente alle imprese di dimostrare il possesso dei
requisiti progettuali previsti dal bando, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in
materia di gare di progettazione,
anche attraverso lattività di progettazione svolta dal proprio organico. Il che,
peraltro, risponde al principio della par condicio; solo in tal modo, infatti, i requisiti di
partecipazione alla gara non sono diversi fra limpresa in possesso di qualificazione
di progettazione e costruzione e lassociazione costituita da una impresa in possesso
di qualificazione di sola costruzione e da un progettista. Determinante è la
constatazione che la proposta interpretazione risponde, inoltre, alla necessità di essere
sicuri che la progettazione esecutiva sarà svolta da soggetti in possesso di adeguate
capacità progettuali. Qualora limporto
della progettazione esecutiva previsto nel bando di gara sia, invece, pari o inferiore a
euro 100.000 stante che la normativa in materia di gare di progettazione non
prevede per tale caso specifici requisiti la qualificazione di progettazione
e costruzione è condizione necessaria e sufficiente per partecipare alla gara. Le esposte
considerazioni, sorreggono la conferma dellavviso già espresso nella determinazione
n. 27/2002 e cioè che: a)
le attestazioni di qualificazione, in assenza delle disposizioni regolamentari
in ordine alla prevista verifica triennale delle stesse, hanno una durata pari a tre anni; b)
il divieto di subappalto riguarda le lavorazioni appartenenti alle categoria di
opere generali ed alle categorie di cui allarticolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999
(OS2, OS3, OS4,
OS5, OS11, OS13,
OS14, OS16, OS17,
OS18, OS19, OS20,
OS21, OS22, OS27,
OS28, OS29, OS30, OS33, OG11, OG12); c)
il divieto di subappalto si applica qualora limporto delle lavorazioni,
singolarmente considerato, superi il 15% dellimporto complessivo dellintervento; d) le imprese in possesso
di qualificazione per progettazione e costruzione possono partecipare alle gare per lappalto
integrato senza indicare o associare progettisti qualora siano in possesso dei requisiti
previsti dal bando in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di
progettazione di cui al titolo IV del d.P.R. 554/1999; e) è opportuno
specificare - al fine di rendere edotti i concorrenti delle
specifiche regole previste nei bandi di gara che costituiscono la lex specialis della
stessa - quali lavorazioni
siano subappaltabili e scorporabili e quali siano soltanto scorporabili; quali ulteriori
requisiti debbano possedere le imprese in possesso dellattestazione di progettazione
e costruzione per partecipare alla gara nel caso questa sia relativa ad un appalto
integrato, nonché che la partecipazione alla gara che prevede come categoria prevalente o
scorporabile una o più delle categorie OS3,
OS5, OS28 e OS30 è consentita anche alle imprese in possesso di adeguata qualificazione
in OG11.
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