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Decreto Legislativo 17/01/2003 n. 5
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonche' in materia bancaria
e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
(GU n. 17 del 22-1-2003- Suppl. Ordinario n.8)
Il Presidente
della Repubblica
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per lemanazione
di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle
società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la
definizione dei procedimenti nelle materie di cui allarticolo 12 della legge di
delega;
VISTO in particolare larticolo 12 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366,
concernente i procedimenti in materia di diritto societario e i procedimenti nelle materie
disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
30 settembre 2002;
VISTO il parere del Parlamento a norma dellarticolo 1, comma 4, della legge 3
ottobre 2001, n. 366;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10
gennaio 2003;
SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
NUOVE NORME DI PROCEDURA
Art.
1
(Ambito di applicazione)
1.
Si osservano le disposizioni del presente
decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli
articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a:
a)
rapporti societari, ivi compresi quelli
concernenti le società di fatto, laccertamento, la costituzione. la modificazione o
lestinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque
promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori
generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative;
b)
trasferimento delle partecipazioni
sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i
diritti inerenti;
c)
patti parasociali, anche diversi da
quelli disciplinati dallarticolo 2341-bis codice civile, e accordi di collaborazione
di cui allarticolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;
d)
rapporti in materia di intermediazione
mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi
accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata
di strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione
dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
e)
materie di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei
confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o
camere di commercio;
f)
credito per le opere pubbliche.
2.
Restano ferme tutte le norme sulla
giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte dappello tutte le controversie di
cui agli articoli 145 decreto legislativo 1° settembre, 1993, n. 385, e 195 decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3.
Salvo che nelle controversie di cui al
comma 1, lettera e), il Tribunale giudica in composizione collegiale. Nelle azioni
promosse da associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio il
Tribunale giudica in composizione collegiale anche se relative alle materie di cui al
comma 1, lettera e).
4.
Per quanto non diversamente disciplinato
dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in
quanto compatibili.
5. Quando rileva che una causa
relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 è stata proposta in forme diverse da
quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di
rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dellordinanza
decorrono, se emessa a seguito delludienza di prima comparizione, i termini di cui
allarticolo 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui allarticolo 7;
restano ferme le decadenze già maturate.
TITOLO II
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE
CAPO I
DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO
GRADO
DAVANTI AL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Art. 2
(Contenuto dellatto di citazione)
1. La domanda
si propone al tribunale mediante citazione contenente:
a) le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dellarticolo 163 del
codice di procedura civile;
b)
lindicazione del numero di fax o dellindirizzo di posta elettronica presso cui
il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del
procedimento;
c) la
fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione
della citazione, per la notifica al difensore dellattore della comparsa di risposta.
In difetto di fissazione da parte dellattore, o in caso di insufficienza, il termine
è di sessanta giorni.
Art. 3
(Costituzione dellattore)
1.
Lattore, entro dieci giorni dalla
notificazione della citazione, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei
termini a norma dellarticolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile,
deve costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore, depositando in cancelleria la nota
discrizione a ruolo e il fascicolo contenente loriginale o la copia della
citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma il
fascicolo dufficio, in esso inserendo tutti gli atti e documenti successivamente
depositati dalle parti; analogamente provvede nel caso di cui allarticolo 13, comma
1.
2.
Se la citazione è notificata a più
persone, la costituzione dellattore deve avvenire entro dieci giorni
dallultima notificazione. In tale caso il termine di cui allarticolo 2, comma
1, lettera c), è prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno
successivo alliscrizione a ruolo.
Art.
4
(Comparsa di risposta)
1. Nella
comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione
sui fatti posti dallaltra parte a fondamento della domanda, indicare i mezzi di
prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, proporre le domande
riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dallattore o da quello che
già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, dichiarare di voler chiamare in causa
i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di essere garantito
precisandone le ragioni, formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto deve
indicare il numero di fax o lindirizzo di posta elettronica presso cui il difensore
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento.
2.
Nella comparsa di risposta il convenuto,
fermo quanto disposto nellarticolo 8, comma 2, lettera c), fissa allattore un
termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per
eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il termine è di
trenta giorni. Nel caso di pluralità di convenuti, anche a seguito di chiamata in causa,
il termine fissato allattore per la replica non può eccedere i sessanta
giorni; linosservanza di tale termine può essere eccepita anche dagli altri
convenuti.
3.
Se dichiara di voler chiamare in causa
terzi, il convenuto deve notificare loro latto di citazione a norma
dellarticolo 2.
Art. 5
(Forme e termini della costituzione del convenuto)
1. Il convenuto deve
costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria, entro 10 giorni dalla
scadenza del termine di cui allarticolo 2, comma 1, lettera c), ovvero del termine
di cui allarticolo 3, comma 2, il fascicolo contenente loriginale ovvero la
copia della comparsa di risposta notificata allattore, la copia della citazione
notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
2.
In assenza di documenti da depositare, di
domande riconvenzionali o di chiamata di terzi, il convenuto che abbia tempestivamente
notificato la comparsa di risposta può costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione
dellistanza di fissazione delludienza a cui abbia provveduto altra parte.
Art.
6
(Memoria di replica dell'attore)
1.
Nel termine fissatogli a norma
dellarticolo 4, comma 2, lattore può replicare con memoria notificata
al convenuto e depositata in cancelleria, nonché depositare nuovi documenti.
2.
Nella memoria di replica lattore
può:
a) precisare o
modificare le domande e le conclusioni già proposte;
b) proporre nuove
domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese
proposte dal convenuto;
c) dichiarare che
intende chiamare un terzo ai sensi dellarticolo 106 del codice di procedura civile,
se lesigenza è sorta dalle difese del convenuto;
d) depositare nuovi
documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.
3.
Lattore, nella memoria di replica,
deve fissare al convenuto un termine non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria
difensiva. Il termine è di trenta giorni se lattore ha proposto nuove domande.
4.
Nel caso della dichiarazione di cui al
comma 2, lettera c), lattore notifica al terzo latto di citazione ai sensi
dellarticolo 2.
Art. 7
(Repliche ulteriori)
1. Il convenuto, se
non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare, nel termine
fissatogli a norma dellarticolo precedente o, in mancanza, nel termine di
trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente leventuale indicazione di
nuovi documenti e richieste istruttorie, nonché la fissazione di un termine, non
inferiore a sedici giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica.
2.
Lattore, se non ritiene di
notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare al convenuto una ulteriore
replica a norma dellarticolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto può notificare
una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a sedici giorni, assegnatogli o,
in mancanza, nel termine di sedici giorni dalla notificazione.
3.
Lattore, finché non ha notificato
listanza di fissazione di udienza ed in alternativa alla sua proposizione, può
notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di otto giorni dalla
ricezione della memoria di controreplica del convenuto. Lo stesso potere spetta alle altre
parti nei successivi otto giorni. Alle medesime condizioni è ammesso lo scambio di
ulteriori memorie tra le parti, finché non è decorso il termine massimo di ottanta
giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui al comma 2.
Art.
8
(Istanza di fissazione di udienza)
1.
Lattore può notificare alle altre
parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni:
a) dalla data di notifica
della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza
del termine di costituzione dello stesso;
b) in caso di chiamata di
terzo da parte del convenuto, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo
chiamato ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
c) dalla data della
notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
2.
Il convenuto può notificare alle altre
parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni:
a) se ha proposto domanda
riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili dufficio, dalla data di
notifica della memoria di replica dellattore ovvero dalla scadenza del relativo
termine;
b) se ha chiamato in
causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero
dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
c) al di fuori dei casi
precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della
notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
3.
Il terzo chiamato può notificare alle
altre parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni:
a) se ha proposto domanda
riconvenzionale, dalla data di notifica della memoria di replica dellattore o del
convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;
b) al di fuori del caso
precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della
notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
4.
La mancata notifica dellistanza di
fissazione di udienza nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per
il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui allarticolo 7, comma
2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui allarticolo 7, comma 3,
determina lestinzione del processo rilevabile anche dufficio. Il rilievo
dufficio è precluso se ludienza si è comunque svolta con la partecipazione
di almeno una parte; in tal caso lestinzione deve comunque essere eccepita, a pena
di decadenza, entro la stessa udienza.
5.
Listanza di fissazione presentata
fuori dei casi stabiliti dal presente articolo è dichiarata inammissibile, su richiesta
della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni
dalla notifica dellistanza, dal Presidente del tribunale che, sentite le parti,
provvede con decreto non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il Presidente assegna
il termine per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie.
Art. 9
(Contenuto dellistanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in
cancelleria)
1. Listanza di
fissazione delludienza deve sempre contenere le conclusioni, di rito e di merito,
con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonché la definitiva formulazione
delle istanze istruttorie già proposte. In mancanza, si intendono formulate le
conclusioni di cui al primo atto difensivo dellistante.
2.
Nellistanza di fissazione
delludienza o nella nota di precisazione delle conclusioni di cui allarticolo
10, comma 1, ciascuna parte può indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a
conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della
causa.
3.
La parte è tenuta al deposito in
cancelleria dellistanza di fissazione di udienza nel termine perentorio di dieci
giorni dallultima notificazione. Se listanza è fatta congiuntamente, ciascuna
delle parti può provvedere al deposito.
Art. 10
(Effetti della notificazione dellistanza di fissazione di udienza)
1.
A seguito della notificazione
dellistanza di fissazione di udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni
successivi, depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle
istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte, esclusa ogni
loro modificazione. In mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui
al primo atto difensivo.
2.
Salvo quanto disposto dallarticolo
12, comma 8, e dallarticolo 13, comma 3, a seguito della notificazione
dellistanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre
nuove eccezioni non rilevabili dufficio, di precisare o modificare domande o
eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare
nuovi documenti. La decadenza può essere dichiarata soltanto su eccezione della parte
interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma
dellarticolo 157 del codice di procedura civile.
Art. 11
(Istanza congiunta di fissazione di udienza)
1.
Le parti possono presentare istanza
congiunta di fissazione delludienza. Se intendono ottenere la decisione di questioni
pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla integrità del
contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o allammissibilità delle
prove, in ogni caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni.
2.
Il Tribunale provvede con ordinanza
quando, decidendo le questioni di cui al comma 1, non definisce il giudizio. Il
provvedimento sulla competenza è impugnabile ai sensi degli articoli 42 e seguenti del
codice di procedura civile.
3.
Entro il termine perentorio di tre mesi
dalla comunicazione dellordinanza, lattore deve notificare alle altre parti
memoria di replica o, se già era stata notificata, di controreplica; si applicano,
rispettivamente, gli articoli 6 e 7. In caso di provvedimento che conferma la competenza
del Tribunale adito, il termine decorre dalla sua comunicazione.
Art.
12
(Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione
delludienza)
1.
Decorsi dieci giorni dal deposito
dellistanza di fissazione delludienza, il cancelliere, nei tre giorni
successivi, forma il fascicolo contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle
parti e lo presenta senza indugio al Presidente.
2. Il Presidente,
entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il giudice
relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in
cancelleria il decreto di fissazione dell udienza, da comunicare alle parti
costituite. Per comprovate ragioni, il Presidente può prorogare il termine a norma
dellarticolo 154 del codice di procedura civile.
3.
Il decreto deve contenere:
a)
la fissazione delludienza
collegiale che deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla
comunicazione del decreto stesso;
b)
lammissione di mezzi istruttori
disponibili dufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, nonché la succinta
esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie;
c)
lindicazione delle questioni, di
rito e di merito, rilevabili dufficio;
d)
linvito alle parti, ove appaia
opportuno, a comparire personalmente alludienza per linterrogatorio libero e
il tentativo di conciliazione, nonché, ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni
alle quali sia disposta a conciliare, linvito alle altre parti a prendere
alludienza esplicita posizione sulle stesse;
e)
linvito alle parti a depositare,
almeno cinque giorni prima delludienza, memorie conclusionali, anche indicando le
questioni bisognose di trattazione;
f)
il deferimento del giuramento
suppletorio a norma dellarticolo 13, comma 2.
4.
Il giudice relatore dichiara
linterruzione del processo con ordinanza non impugnabile se levento
interruttivo, avveratosi nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di
procuratore, è stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di giorni
novanta dallevento stesso. Nei casi in cui linterruzione opera di diritto, a
norma del codice di procedura civile, il giudice la dichiara con effetto dal momento del
verificarsi dellevento interruttivo.
5. Ove
leccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti
dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti
costituite, dichiara lestinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine
di dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma dellarticolo 308,
secondo comma, del codice di procedura civile.
6.
Con il decreto, ove sussista
lesigenza di regolarizzazione ai sensi dellarticolo 182 del codice di
procedura civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non
superiore a sessanta per i necessari adempimenti e fissa ludienza di discussione
entro i successivi trenta giorni.
7.
Con il decreto che dichiara la nullità
della notificazione della citazione al convenuto, se questi non si è costituito, il
giudice fissa allattore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la
rinnovazione.
8.
Con il decreto, se sussiste
lesigenza di integrare il contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107 del
codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta giorni per
provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi
già scambiati; concede ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta
giorni e non superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata
alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti
originarie per leventuale replica. Ludienza davanti al collegio
è fissata entro i successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del presente
articolo, ma il presidente può, su istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro
un termine non superiore a sessanta giorni per controreplicare, fissando ludienza
entro i successivi trenta giorni.
Art.
13
(Contumacia dellattore e del convenuto; rilevabilità
dellinammissibilità di allegazioni, istanze istruttorie e produzioni documentali)
1.
Se lattore non si costituisce
nel termine di cui allarticolo 3, il convenuto, costituendosi nel termine a lui
assegnato a norma dellarticolo 5, comma 1, può, nella comparsa di risposta,
eccepire lestinzione del processo e depositare istanza di fissazione
delludienza; altrimenti, procede a norma dellarticolo 4, comma 2.
2.
Se il convenuto non notifica la comparsa
di risposta nel termine stabilito a norma dellarticolo 2, comma 1, lett. c),
ovvero dellarticolo 3, comma 2, lattore, tempestivamente costituitosi, può
notificare al convenuto una nuova memoria a norma dellarticolo 6, ovvero depositare
istanza di fissazione delludienza; in questultimo caso i fatti affermati
dallattore, anche quando il convenuto si sia tardivamente costituito, si intendono
non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa; se
lo ritiene opportuno, il giudice deferisce allattore giuramento suppletorio.
3.
Se nessuna delle parti si sia
costituita nel termine rispettivamente assegnato, listanza di fissazione
delludienza può essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante
deposito in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti in
comunicazione. Dellavvenuto deposito dell istanza deve essere data notizia
mediante atto notificato alle altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni
successivi, depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti in comunicazione e
la nota contenente la formulazione delle rispettive conclusioni. Nei confronti della parte
che non si costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.
4.
Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3,
linosservanza dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è rilevabile
ad istanza della parte che vi abbia interesse.
5.
Nel decreto di fissazione
delludienza il giudice, valutata ogni circostanza, può rimettere in termini la
parte che da irregolarità procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo
diritto di difesa. Rimane ferma linammissibilità, purché eccepita, delle
eccezioni non rilevabili dufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie
proposte, nonché dei documenti depositati dal convenuto dopo la seconda memoria difensiva
ovvero dallattore dopo la memoria successiva alla proposizione della domanda
riconvenzionale.
Art.
14
(Interventi
autonomi)
1.
Salvo che sia effettuato per
lintegrazione necessaria del contraddittorio, ovvero a norma dellarticolo 107
del codice di procedura civile, lintervento di terzi a norma dellarticolo 105,
comma primo, del codice di procedura civile non può aver luogo oltre il termine previsto
per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta.
2.
Il terzo deve costituirsi a norma
dellarticolo 5, comma 1, fissando alle altre parti un termine per la replica non
inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della comparsa di
intervento.
3.
Ciascuna delle parti originarie, con
propria memoria, può proporre istanza di fissazione delludienza affinché
venga decisa la questione di ammissibilità dellintervento, con ordinanza
reclamabile nelle forme dellarticolo 669-terdecies del codice di procedura civile e
nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione; ovvero
può fissare un termine, non
inferiore a trenta giorni, al terzo intervenuto perché questi provveda alla notificazione
di una sua memoria; in questultimo caso il terzo, se non procede alla notifica
dellistanza di fissazione delludienza, con la propria memoria fissa alle altre
parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore
replica.
Art. 15
(Intervento adesivo dipendente)
1.
Colui che, avendovi interesse, vuole
sostenere le ragioni di alcuna delle parti, può intervenire fino al deposito
dellistanza di fissazione delludienza, ma non può compiere atti che, al
momento dellintervento, non sono più consentiti alle parti originarie. Tuttavia, se
il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove
ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini provvedendo a norma dellarticolo
13, comma 5.
2.
In ogni caso, il terzo intervenuto a
norma del presente articolo è legittimato allimpugnazione della sentenza.
3.
Per intervenire, il terzo deve
costituirsi in giudizio depositando in cancelleria una comparsa notificata alle altre
parti, con i documenti che offre in comunicazione.
Art.
16
(Udienza di discussione della causa)
1.
Se nessuna delle parti costituite compare
alludienza, il tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
2.
Quando nel decreto è contenuto
linvito alle parti a comparire di persona, il giudice le interroga liberamente ed
esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione,
eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della controversia. Nel relativo
verbale è dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non
abbia esito positivo, il tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle
spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente
vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il
tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per la
consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché per lesecuzione di
obblighi di fare e non fare.
3.
Se la lite non viene conciliata, i
difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni. Il Presidente dirige la
discussione e può consentire brevi repliche.
4.
Esaurita la discussione, il Tribunale
conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con ordinanza, quindi procede,
eventualmente delegandola al relatore, all assunzione dei mezzi di prova ritenuti
necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta giorni
successivi allassunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica,
ispezione o altri mezzi di prova disponibili dufficio. Altrimenti, decide la causa
in camera di consiglio con sentenza, anche a norma dellarticolo 187, secondo e terzo
comma, del codice di procedura civile.
5.
La decisione è emessa a norma
dellarticolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare
complessità della controversia, il Tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in
udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della
discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante
il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa
esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.
6. Quando rileva che una
causa promossa nelle forme di cui al presente decreto riguarda un rapporto diverso da
quelli previsti dallarticolo 1 il tribunale, se è competente, dispone con ordinanza
il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa ludienza per la
prosecuzione del giudizio; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice
competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito
del ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze già maturate.
Art. 17
(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)
1. Tutte le
notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a
norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:
a)
con trasmissione dellatto a mezzo
fax;
b)
con trasmissione dellatto per posta
elettronica;
c)
con scambio diretto tra difensori
attestato da sottoscrizione per ricevuta sulloriginale, apposta anche da parte di
collaboratore o addetto allo studio del difensore.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti
ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei
documenti informatici e teletrasmessi.
CAPO II
Del procedimento di primo
grado davanti al Tribunale in composizione monocratica
Art.
18
(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Collegio)
1.
Le disposizioni di cui al capo I si
applicano, in quanto compatibili, al procedimento di cognizione davanti al Tribunale in
composizione monocratica.
2.
Il magistrato al quale è affidata la
trattazione del procedimento è designato dal Presidente del Tribunale a norma
dellarticolo 12.
Capo
III
Del
procedimento sommario di cognizione
Art. 19
(Ambito di applicazione. Procedimento)
1.
Fatta eccezione per le azioni di
responsabilità da chiunque proposte, le controversie di cui allarticolo 1 che
abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero la
consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in alternativa alle forme
di cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del
tribunale competente, in composizione monocratica.
2.
Disposta la comparizione delle parti e
assegnato il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre 10
giorni prima delludienza, il giudice designato, ove ritenga sussistenti i fatti
costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto,
pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi
degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Lordinanza costituisce
titolo per liscrizione di ipoteca giudiziale.
3.
Il giudice, se ritiene che loggetto
della causa e le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria,
assegna allattore i termini di cui allarticolo 6.
4.
Avverso lordinanza di condanna può
essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla Corte di appello nelle forme di
cui allarticolo 20.
5.
Allordinanza non impugnata non
conseguono gli effetti di cui allarticolo 2909 del codice civile.
CAPO IV
Del
procedimento in grado di appello
Art. 20
(Forma dellappello)
1.
Lappello si propone con atto di
citazione, notificato a norma degli articoli 325 e seguenti del codice di procedura
civile, e deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche censure nei confronti
della sentenza impugnata.
2.
Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 341 e seguenti del codice di procedura civile.
3.
Se lappellante non si costituisce
in termini, lappello è dichiarato improcedibile, su istanza dellappellato che
si sia tempestivamente costituito.
4.
Lappello è dichiarato
inammissibile se le parti hanno convenuto, con atto scritto anche anteriore alla sentenza,
che questa sia impugnabile soltanto ai sensi dellarticolo 360 del codice di
procedura civile.
Art.
21
(Interventi in
appello)
1.
Fermo quanto disposto dallarticolo 344 del codice di procedura
civile, nel giudizio in grado di appello è ammesso altresì lintervento dei terzi
che hanno interesse a sostenere le ragioni di alcuna delle parti.
Art.
22
(Inattività delle parti)
1.
Se nessuna delle parti compare
alludienza, la Corte dappello ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
TITOLO III
DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Art. 23
(Provvedimenti cautelari anteriori
alla causa)
1. Nelle controversie di cui al presente
decreto, ai provvedimenti durgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica larticolo
669-octies del codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia se la
causa non viene iniziata.
2.
Il giudice designato provvede, in ogni
caso, sulle spese del procedimento a norma degli articoli 91 e seguenti del codice di
procedura civile.
3.
Quando il giudizio di merito non sia
iniziato, la revoca e la modifica dell ordinanza di accoglimento, esaurita
leventuale fase di reclamo, possono essere sempre richieste al giudice che ha
provveduto sull istanza cautelare. La revoca e la modifica sono concesse soltanto se
si verificano mutamenti nelle circostanze. Possono altresì essere concesse sulla base di
circostanze anteriori di cui è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento
cautelare. In tale caso, listante deve fornire la prova del momento in cui ne è
venuto a conoscenza.
4.
Quando il giudizio di merito sia
iniziato, si applicano gli articoli 669-novies, terzo comma, e 669-decies del codice di
procedura civile. Lestinzione del giudizio di merito non determina
linefficacia della misura cautelare.
5.
Contro tutti i provvedimenti in materia
cautelare è dato reclamo a norma dellarticolo 669-terdecies del codice di procedura
civile da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del
reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel
relativo procedimento. Il Tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi
documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.
6.
In nessun caso lautorità del
provvedimento cautelare è invocabile in un diverso processo.
7.
Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della sezione I del capo III del titolo I del libro IV del codice di
procedura civile.
Art.
24
(Provvedimenti
cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato)
1.
La domanda cautelare in corso di causa si
propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice designato per la trattazione
del merito a norma dellarticolo 18, comma 2; altrimenti, il Presidente designa senza
indugio il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento.
2.
Il giudice designato, se la domanda
cautelare è proposta anteriormente al decreto di cui allarticolo 12, con lo stesso
decreto che fissa ludienza di comparizione delle parti davanti a sé, le invita a
depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in relazione alla decisione della causa
a norma dei commi 4 e seguenti. Può anche fissare termini per il deposito di documenti,
memorie e repliche.
3.
Il giudice designato procede a norma
dellarticolo 669-sexies del codice di procedura civile. In ogni caso,
lestinzione del giudizio di merito non determina linefficacia dei
provvedimenti durgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare
provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
4.
Alludienza di comparizione, il
giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di
merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia
comunque in condizione di essere definito, ne dà comunicazione alle parti presenti e le
invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza
pronuncia sentenza, al termine della discussione.
5.
Quando la decisione della causa è
attribuita al tribunale in composizione collegiale, il giudice designato fissa
ludienza di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio.
6.
La sentenza è pronunciata a norma
dellarticolo 281-sexies del codice di procedura civile ovvero, se la complessità
della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della motivazione,
dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve essere
depositata nei successivi quindici giorni.
7.
Quando la discussione viene rinviata, il
giudice può sempre adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della
decisione di merito.
8.
L istanza di sospensione proposta a
norma dellarticolo 2378 del codice civile è disciplinata dalle disposizioni di cui
al presente articolo. La società, ricevuta la notifica dellistanza di sospensione,
ne dà notizia agli amministratori e ai sindaci.
TITOLO
IV
DEL
PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 25
(Forma dellatto introduttivo e giudice competente )
1.
Listanza si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria del tribunale del
luogo dove la società ha la sede legale.
2.
Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero, copia del ricorso deve
essere depositata presso lufficio di questultimo.
3.
Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti di più parti, si
applicano gli articoli 82, comma secondo, 83 e 84 del codice di procedura civile e il
tribunale provvede in composizione collegiale.
Art. 26
(Forma ed efficacia del provvedimento)
1.
Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo entro venti giorni dal
deposito del ricorso ovvero, se è stata fissata, dalludienza.
2.
Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione dellistanza che non sia
fondata su nuovi presupposti di fatto.
3.
Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove circostanze e previa audizione
delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su
ricorso della parte interessata o del pubblico ministero.
4.
Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni
anteriori alla conoscenza della modifica o della revoca.
Art.
27
(Reclamo)
1.
Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di modifica o revoca, è
reclamabile dal soggetto interessato nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento.
2.
Se il provvedimento reclamato è stato emesso dal giudice singolo, il reclamo si propone
con ricorso allorgano collegiale dello stesso tribunale, il quale provvede in camera
di consiglio. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento
reclamato. Se il provvedimento è stato emesso dal tribunale in composizione collegiale,
il reclamo si propone alla corte dappello, che pronuncia anchessa in camera di
consiglio.
3.
Il collegio, convocate le parti e assunte anche dufficio le informazioni
ritenute necessarie, provvede con decreto motivato non impugnabile, con il quale conferma,
modifica o revoca il provvedimento.
4.
Il reclamo non sospende lesecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del
collegio , in presenza di gravi motivi, può disporne la sospensione con decreto motivato.
CAPO
II
Del
procedimento
Sezione
I
Del
procedimento in confronto di una parte sola
Art. 28
(Fissazione delludienza per laudizione della parte)
1.
Il presidente del tribunale designa, senza indugio, il magistrato incaricato della
decisione; questi, ove ne ravvisi lopportunità, fissa udienza per
laudizione dellistante.
2.
Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria del pubblico
ministero, questi può depositare osservazioni nella cancelleria del giudice adìto e
richiedere la fissazione di udienza in camera di consiglio.
3.
Nel corso delludienza il giudice assume le informazioni ritenute necessarie
e può invitare listante a depositare ulteriori documenti e a fornire
chiarimenti, nonché a notificare listanza ad altri soggetti interessati indicati
dal giudice.
Art.
29
(Ambito di applicazione)
1.
Le norme della presente sezione si
applicano alle istanze di cui agli articoli 2343, primo comma, 2343-bis, secondo comma,
2417, secondo comma, 2436, quarto comma, 2437-ter, sesto comma, 2501-sexies, terzo comma,
e 2545-undecies, secondo comma, del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto
compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
SEZIONE II
Del procedimento in confronto di piu parti
Art. 30
(Fissazione delludienza e notificazione alle parti resistenti)
1.
Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice incaricato della relazione e
fissa con decreto ludienza per laudizione delle parti in camera di consiglio,
il termine per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il
provvedimento è richiesto, nonché il termine per la costituzione di questi ultimi. Entro
lo stesso termine, il pubblico ministero può depositare osservazioni scritte.
2.
Alludienza il collegio assume, anche dufficio, le informazioni ritenute
necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio.
Art. 31
(Pronuncia con decreto)
1.
In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede sullistanza con
decreto; in tale caso fissa, con lo stesso decreto, entro i quindici giorni successivi,
ludienza per la comparizione delle parti, il termine per la notifica del ricorso e
del decreto, nonché il termine per la costituzione delle parti.
2.
Alludienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica o revoca il
provvedimento emesso ai sensi del primo comma 1.
Art. 32
(Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario)
1.
Ciascuna parte può, fino alla
conclusione delludienza di cui allarticolo 31, chiedere che sia decisa con
efficacia di giudicato una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere
ai fini della definizione del procedimento.
2.
Proposta la domanda di accertamento
incidentale, il giudice provvede in ogni caso sul ricorso con decreto motivato, disponendo
altresì la prosecuzione del procedimento nelle forme degli articoli 2 e seguenti con
ordinanza nella quale fissa allistante il termine perentorio per la notificazione
alle altre parti dellatto di citazione.
3.
Nel corso del giudizio promosso a norma
del comma 2, il decreto può essere modificato o revocato. In caso di estinzione, esso
conserva la sua efficacia.
4.
Laccertamento di cui al comma
1 può essere chiesto anche quando la legge prevede che, a seguito dellapprovazione
o dellautorizzazione giudiziale di un atto, spetti, nel caso latto stesso sia
dichiarato illegittimo nel giudizio ordinario di cognizione, soltanto il risarcimento del
danno; in tale caso, non si applica il primo periodo del comma 3.
Art. 33
(Ambito di applicazione)
1.
Le norme della presente sezione si
applicano alle istanze di cui agli articoli 2367, secondo comma, 2400, secondo comma,
2409, 2437-quater, ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446, secondo comma, 2447-quater,
secondo comma, 2482, terzo comma, 2482-bis, quarto comma, 2485, secondo comma, 2487,
secondo e quarto comma, 2487-ter, quarto comma, 2500- novies, terzo comma, 2503, secondo
comma, 2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater, secondo comma, delle
disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili,
ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
TITOLO
V
DELLARBITRATO
Art. 34
(Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie)
1.
Gli atti costitutivi delle società, ad
eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma
dellarticolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie,
prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti
tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto sociale.
2.
La clausola deve prevedere il numero e le
modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere
di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto
designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in
cui la società ha la sede legale.
3.
La clausola è vincolante per la società
e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
4.
Gli atti costitutivi possono prevedere che la
clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci
ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dellaccettazione
dellincarico, è vincolante per costoro.
5.
Non possono essere oggetto di clausola
compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda lintervento obbligatorio
del Pubblico Ministero.
6.
Le modifiche dellatto costitutivo,
introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci
che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti
possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Art. 35
(Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale)
1.
La domanda di arbitrato proposta dalla
società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è
accessibile ai soci.
2.
Nel procedimento arbitrale promosso a
seguito della clausola compromissoria di cui allarticolo 34, lintervento
di terzi a norma dellarticolo 105 del codice di procedura civile è ammesso fino
alla prima udienza di trattazione, nonché lintervento di altri soci a norma degli
articoli 106 e 107 dello stesso codice. Si applica larticolo 820, comma secondo, del
codice di procedura civile.
3.
Nel procedimento arbitrale non si applica larticolo
819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile,
anche in deroga a quanto previsto per larbitrato internazionale dallarticolo
838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello
stesso codice.
4.
Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
5.
La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una
controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dellarticolo
669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la
devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere
assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non
reclamabile, la sospensione dellefficacia della delibera.
Art. 36
(Decisione secondo diritto)
1.
Anche se la clausola compromissoria
autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli
arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma
dellarticolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere
abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando loggetto del
giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.
2.
La presente disposizione si applica anche
al lodo emesso in un arbitrato internazionale.
Art. 37
(Risoluzione di contrasti sulla gestione di società)
1.
Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone
possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i
contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da
adottare nella gestione della società.
2.
Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un
collegio, nei termini e con le modalità stabilite nello statuto stesso.
3.
Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a
dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle
questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.
4.
La decisione resa ai sensi del presente
articolo è impugnabile a norma dellarticolo 1349, comma secondo, del codice civile.
TITOLO VI
DELLA
CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
Art. 38
(Organismi di conciliazione)
1.
Gli enti pubblici o privati, che diano
garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su
istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle
controversie nelle materie di cui allarticolo 1 del presente decreto. Tali organismi
debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della
giustizia.
2.
Il Ministro della giustizia determina i
criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da
adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso
decreto sono disciplinate altresì la formazione dellelenco e la sua revisione,
liscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di
conciliazione ai sensi dellarticolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno
diritto ad ottenere liscrizione di tali organismi nel registro.
3.
Lorganismo di conciliazione,
unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della
giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali
variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti
agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per
lapprovazione a norma dellarticolo 39.
Art. 39
(Imposte e spese. Esenzione fiscale)
1.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti
relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dallimposta di bollo e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2.
Il verbale di conciliazione è esente
dall imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro.
3.
Con regolamento del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da
adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti lammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per
lapprovazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da
enti privati.
4.
Lammontare dellindennità
può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata
dallIstituto nazionale di statistica, dellindice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
5.
Le tabelle delle indennità, determinate
a norma del presente articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura.
Art. 40
(Procedimento di conciliazione)
1.
I regolamenti di procedura debbono
prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne
garantiscano limparzialità e lidoneità al corretto e sollecito espletamento
dellincarico.
2.
Il procedimento di conciliazione, ove le
parti non raggiungano un accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto
alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria
definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali
posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale
viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto,
con apposito verbale, della mancata adesione di una parte allesperimento del
tentativo di conciliazione.
3.
Le dichiarazioni rese dalle parti nel
corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5,
nel giudizio promosso a seguito dellinsuccesso del tentativo di conciliazione, né
possono essere oggetto di prova testimoniale.
4.
Dal momento della comunicazione alle
altre parti con mezzo idoneo a dimostrare lavvenuta ricezione, listanza di
conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dellarticolo 38
produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è
impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il
medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso
la segreteria dellorganismo di conciliazione.
5.
La mancata comparizione di una delle
parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice
nelleventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali,
anche ai sensi dellarticolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando
comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che
definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione
delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche
condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
6.
Qualora il contratto ovvero lo statuto
della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti
esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa,
dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di
durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dellistanza di
conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal
contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se
listanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non
riesce, allatto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni
caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dellarticolo 297, primo
comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.
7.
Nel verbale conclusivo del procedimento
debbono essere indicati gli estremi delliscrizione dellorganismo di
conciliazione nel registro di cui allarticolo 38.
8.
Se la conciliazione riesce è redatto
separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo
accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente del
Tribunale nel cui circondario ha sede dellorganismo di conciliazione, e costituisce
titolo esecutivo per lespropriazione forzata, per lesecuzione in forma
specifica e per liscrizione di ipoteca giudiziale.
TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 41
(Disciplina transitoria)
1.
Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti; si applica comunque larticolo 24 alle domande
cautelari proposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.
Alle modifiche deliberate, a norma dellarticolo 223-duodecies delle disposizioni di
attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle
disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica larticolo
34, comma 5.
Art. 42
(Disposizioni finali)
1. Il
Ministero della Giustizia approva uno o più modelli, anche telematici, per la rilevazione
degli elementi necessari alla periodica elaborazione del dato statistico concernente la
durata media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto
legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici di cancelleria dei Tribunali,
delle Corti dappello e della Corte suprema di cassazione.
2.
Il Presidente del Tribunale, il
Presidente della Corte dappello e il Primo Presidente della Corte Suprema di
cassazione curano che, secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di
approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente
comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce la
più ampia conoscibilità, anche in forme disaggregate e comparative, e informa
annualmente il Ministero delleconomia e delle finanze.
3.
Nellintervento del Procuratore
generale della Repubblica nel corso delle assemblee generali, tenute a norma
dellarticolo 93, primo comma, n.1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è
offerta specificamente notizia dei dati in questione.
Art. 43
(Entrata in vigore)
1.
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.
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