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LA FAMIGLIA DI FATTO
Le pagine che seguono costituiscono parte di un capitolo del volume "Il diritto di
famiglia", edito nel Trattato di diritto Privato per i tipi dell'editore
Giappichelli. Autore: R. Tommasini.
SOMMARIO:
1.
Il problema delle coppie non sposate. Prassi sociale e regolamentazione giuridica della
convivenza more uxorio. Le esperienze straniere
2.
(Segue) I tentativi di regolamentazione nel nostro Paese. Richiamo ad alcuni progetti di
legge
3.
Inapplicabilità delle disposizioni in tema di famiglia legittima. La rilevanza
costituzionale della famiglia di fatto alla luce delle soluzioni offerte dalla
giurisprudenza
4.
(Segue) L'inizio di un principio di regolamentazione in talune leggi speciali. Rilevanza
interna e rilevanza esterna
5.
Rapporti personali tra conviventi. La soluzione dei contrasti tra i conviventi attraverso
il regime delle obbligazioni naturali
6. Rapporti patrimoniali tra
conviventi
7.
Autonomia privata e convivenza. Gli accordi di convivenza. Il possibile contenuto
8.
(Segue) Gli accordi patrimoniali di convivenza. Limiti di validità ed efficacia
Note - Bibliografia.
1.
Il problema delle coppie non sposate. Prassi sociale e regolamentazione giuridica della
convivenza more uxorio. Le esperienze straniere
La consapevolezza da tempo acquisita, del grado di rilevanza che la c.d. famiglia di fatto
ha assunto non solo a livello etico sociale, ma anche sotto profili più strettamente
giuridici, esime dall'analizzare il dibattito tradizionale e consente di incentrare
l'indagine sullo stato odierno della questione, ormai cristallizzato in una serie di
pregevoli contributi dottrinali, oltre che in una cospicua elaborazione giurisprudenziale
(1) e in numerosi interventi legislativi. La crescente diffusione sociale del fenomeno, ma
soprattutto la differente considerazione e la sua accettazione da parte di strati sempre
più estesi della popolazione, ripropongono, seppure in termini diversi rispetto al
passato, le problematiche relative alla famiglia di fatto. Le ragioni del perdurante
interesse nei riguardi di una tematica che ha origini assai risalenti nel tempo, sono
molteplici e non riconducibili ad unità prospettica (2). Al di là, infatti, degli
intuitivi profili di suggestione, esercitati da un fenomeno che affonda le sue radici
negli aspetti più intimi e personali delle relazioni umane, emergono motivazioni di
carattere più propriamente scientifico nei confronti di un istituto che, non avendo
ancora raggiunto una sua compiuta collocazione dogmatica all'interno del nostro sistema
giuridico, consente all'interprete alternativamente l'applicazione di strumenti già
collaudati o la sperimentazione di nuove tecniche di regolamentazione giuridica. Nella
continua ricerca di soluzioni ai nodi irrisolti, alcuni nostri studiosi, più di recente,
hanno cercato di trarre, dall'analisi delle esperienze straniere, spunti innovativi e
ulteriori motivi di riflessione, nel tentativo di trasporre nel nostro ordinamento modelli
di regolamentazione ormai da tempo collaudati in quei Paesi, pur con la consapevolezza dei
limiti che tale tipo di operazione inevitabilmente comporta, per la ineludibile necessità
di un loro adeguamento ai principi ed ai processi valoriali espressi dal nostro sistema
giuridico (3). Il riferimento evidente è a quelle forme convenzionali di
autoregolamentazione, diffuse in Francia (dove vengono definite excontracts de
cohabitation) e nei Paesi di common law (ove sono note come contracts de agreements) che
disciplinano in forma articolata e pressoché completa i rapporti personali e patrimoniali
tra i conviventi, rimanendo, invece, ogni altro profilo di tutela, affidato ad una ricca
elaborazione dottrinale e giurisprudenziale (4).
Rinviando ad altra parte della trattazione la puntuale precisazione dei
termini del problema, ci sembra opportuno, in via preliminare, rilevare come il diverso
contesto socio culturale, il più elevato grado di maturazione dei problemi collegati alla
famiglia di fatto raggiunto attraverso approfondite analisi di dati statistici e
sociologici, impongono cautela all'operatore del diritto, impegnato in questo delicato
compito di trasposizione dogmatico-operativa (5). Ed infatti, il settore dei rapporti
familiari più degli altri risente, in via immediata e diretta, dei valori presenti nella
c.d. coscienza sociale, e conseguentemente risulta caratterizzato da estrema variabilità
e mutabilità, sia spaziale che temporale. Risente inoltre degli orientamenti ideologici
dell'interprete, espressi nella materia in esame non solo a livello formale delle diverse
espressioni semantiche utilizzate nella definizione del fenomeno (concubinato, coppie non
sposate, convivenza more uxorio, famiglia di fatto) ma anche e soprattutto a livello
sostanziale, nelle diverse soluzioni suggerite per la sua regolamentazione giuridica (6).
2.
(Segue) I tentativi di regolamentazione nel nostro Paese. Richiamo ad alcuni progetti di
legge.
In assenza di puntuali e significativi referenti legislativi e di
fronte ad un panorama giurisprudenziale estremamente disarticolato, è opportuno cogliere
alcune linee guida i cui sviluppi possano condurre ad un tentativo di ricostruzione.
Il dibattito dottrinale registra oramai sostanziali convergenze nella delineazione dei
caratteri qualificanti della fattispecie, mentre sensibili divergenze è dato riscontrare
sul piano della ricerca degli strumenti operativi di disciplina. Le opzioni proposte dalla
dottrina sostanzialmente si possono ricondurre a tre orientamenti principali,
rispettivamente indirizzati ad auspicare l'emanazione di una apposita legislazione (7),
l'applicazione analogica delle norme relative alla famiglia legittima (8), l'utilizzazione
di schemi e strutture, già presenti nell'ordinamento, attraverso il ricorso all'autonomia
privata (9).
L'intervento del legislatore è ritenuto non procrastinabile da quanti
ritengono che la crescente diffusione sociale del fenomeno, la rilevanza nonché la
meritevolezza degli interessi perseguiti, la complessità dei problemi coimplicati renda
sempre più urgente l'esigenza di regolare i rapporti sorti al di fuori del matrimonio, al
fine soprattutto di apprestare forme rafforzate di garanzia alle posizioni più deboli. E
ciò nell'intento di fornire una più efficace tutela a situazioni che, pur svolgendosi su
un piano di mera fattualità, non possono essere ignorate dal diritto, per la
prospettazione di interessi rilevanti che reclamano una più incisiva ed articolata
protezione giuridica (10). Un tale intervento viene avversato da chi considera
fondamentale la scelta di libertà dei conviventi, che risulterebbe frustrata da una
normazione propositiva di regole e coercizioni, che essi hanno volontariamente eluso (11).
Si lamenta altresì la creazione di una nuova struttura
istituzionalizzata di grado inferiore rispetto alla famiglia legittima, senza tralasciare
che, comunque, si riproporrebbe la situazione attuale di assenza di tutela per quelle
coppie che, in piena libertà, scegliessero di non adempiere alle formalità prescritte
(12). Vi è infine da segnalare l'orientamento di coloro che, pur riconoscendo che la
formalizzazione della famiglia di fatto potrebbe essere avvertita come un'indebita
ingerenza dell'ordinamento in un ambito che rifiuta, per sua connotazione intrinseca, ogni
formalismo, ritengono comunque legittimo un intervento del legislatore, che, pur senza
predisporre una disciplina organica e compiuta, si limiti a regolamentare alcuni problemi
specifici al fine di fornire loro una adeguata soluzione, nell'ottica generale di tutela
di specifiche posizioni emergenti all'interno del nucleo familiare (13). Ed è proprio in
quest'ultima direzione che sono state presentate in Parlamento numerose proposte di legge
in ordine alle principali questioni di carattere patrimoniale che, in questi ultimi anni,
sono state oggetto di decisioni giurisprudenziali, sia nel corso della convivenza che
all'atto della sua cessazione. Pur nella inevitabile diversità di contenuti, esse
risultano accomunate da una logica unitaria, che si presta comunque a chiavi di lettura
diverse, potendo essere valutate per un verso come una doverosa presa di coscienza da
parte del legislatore di una fenomenologia assai rilevante e meritevole di tutela, per
altro verso, come un'ulteriore forma di destabilizzazione della famiglia legittima (14).
3.
Inapplicabilità delle disposizioni in tema di famiglia legittima. La rilevanza
costituzionale della famiglia di fatto alla luce delle soluzioni offerte dalla
giurisprudenza.
La non convinta praticabilità della via della regolamentazione
legislativa ha indotto altra parte della dottrina a proporre l'applicabilità delle norme
dettate per la famiglia legittima, sul presupposto di una sostanziale identità
(strutturale e funzionale dei due istituti) (15).
Ma l'identità è solo apparente, già sotto il profilo strutturale, per l'assenza del
matrimonio, quale atto costitutivo della famiglia legittima (art. 29, c. 1°, Cost.),
mentre viene in emergenza il momento del rapporto, la cui fonte causativa è rinvenibile
in un fatto di sentimento che si manifesta nella realizzazione della communio omnis vitae
(16).
Gli orientamenti più recenti, in accoglimento delle numerose decisioni della Corte
costituzionale (17), hanno ormai precisato che l'art. 29 Cost. non costituisce ostacolo
alla rilevanza giuridica della famiglia di fatto, avendo il costituente espresso soltanto
una scelta preferenziale per la famiglia fondata sul matrimonio alla quale è riconosciuta
una dignità superiore in ragione dei caratteri di stabilità, certezza, corrispettività
di diritti e doveri che caratterizzano il vincolo familiare. Ma non può escludersi che
una forma di società naturale possa esistere ed essere garantita, anche secondo modelli
giuridici diversi, indipendentemente dall'esistenza di quell'atto (18).
Anche a livello funzionale non si può non tenere conto delle
peculiarità della famiglia di fatto, caratterizzata da una scelta di libertà, che esige
rispetto, secondo il principio dell'art. 2 Cost., in quanto "formazione sociale"
finalizzata al processo di sviluppo e di crescita della persona. L'assunto implica che la
famiglia naturale possa essere giuridicamente equiparata alla famiglia legittima; ma
piuttosto si evidenzia che l'ordinamento deve tutelare l'interesse essenziale della
persona a realizzarsi nell'ambito di un nucleo di tipo familiare, quale prima forma di
convivenza umana, e cioè quale società naturale (19).
La diversità strutturale (e per alcuni versi anche funzionale) della
famiglia di fatto rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio esclude che la tipologia
della regolamentazione si possa rinvenire attraverso il criterio analogico (nella specie
difetterebbe il presupposto del caso simile e/o della materia analoga). Deve ritenersi
discutibile anche la possibilità del ricorso al criterio residuale dei principi generali
dell'ordinamento giuridico in quanto, nella specie, la fonte principale di
regolamentazione è l'autonomia delle parti. E non è un caso che la rilevanza
costituzionale della convivenza more uxorio venga rinvenuta oltre che nell'art. 2 anche
nell'art. 18 Cost. che, sancendo il principio della libertà associativa per finalità che
non sono vietate dalla legge penale, esclude la sussistenza di limiti ulteriori a questa
libertà, che potrà esplicarsi anche nella costituzione di una famiglia di fatto, quale
scelta alternativa a quella legittima (20).
Parte della dottrina alla ricerca di forme più ampie di tutela, è
andata oltre, ritenendo di poter utilizzare per radicare la rilevanza della famiglia di
fatto anche gli artt. 31, 36 e 37 Cost. (21). Risulterebbe così delineato un quadro di
rilevanza costituzionale della libera unione, da cui si ricava non solo una tutela in
negativo, nel senso di una garanzia minima di esistenza, che si traduce nella
impossibilità per il legislatore di vietarne la creazione, ma forme più incisive di
protezione dei diritti della persona, come membro di un nucleo comunque
istituzionalizzato.
Ma in questo quadro la tutela va ricercata adottando gli strumenti utilizzati nella
regolamentazione dei rapporti interprivati, tipici degli atti di autonomia con la ovvia
precisazione che la valutazione in termini di meritevolezza dell'interesse non può non
avere come parametri i principi generali di libertà, uguaglianza e solidarietà operanti
nel settore specificamente familiare.
4.
(Segue) L'inizio di un principio di regolamentazione in talune leggi speciali. Rilevanza
interna e rilevanza esterna.
La scelta di libertà compiuta dai conviventi non potrebbe essere
condizionata con una regolamentazione analitica della famiglia di fatto; occorre soltanto
cogliere i limiti all'atto di autonomia costruendo sul piano interpretativo una disciplina
che, per duttilità e flessibilità delle sue modalità applicative, possa garantire un
minimo di certezza, garanzia e stabilità ai rapporti scaturenti dalla convivenza more
uxorio secondo canoni adeguati alle diverse e contingenti situazioni. Nel contesto
generale della fenomenologia, il nucleo di fatto può assumere rilevanza per un profilo
interno, riguardante le relazioni di natura personale e patrimoniale che si instaurano tra
i conviventi e tra i genitori e i figli, e per un profilo c.d. esterno, riferibile ai
rapporti con i terzi (siano essi soggetti privati o pubblici) (22).
I rapporti di filiazione non assumono nessuna caratterizzazione peculiare, trovando
applicazione la inderogabile disciplina civilistica che regola i rapporti tra genitori e
figli anche se nati fuori dal matrimonio. Ed in effetti i figli nati da una coppia non
sposata devono ritenersi nati fuori dal matrimonio con l'applicazione della relativa
normativa (23).
La legge stessa prevede che se entrambi i genitori hanno riconosciuto i figli, l'esercizio
della potestà spetta congiuntamente ad entrambi (art. 317 bis, c. 2°, c.c.) (24); con le
stesse modalità che valgono per le famiglie legittime, i genitori hanno in comune
l'usufrutto legale sui beni del figlio (art. 324 c.c.); e, infine, ai sensi dell'art. 211
disp. fin. trans. della legge di riforma, al coniuge affidatario di figli è attribuito il
diritto di percezione degli assegni familiari.
In relazione alle vicende che riguardano i rapporti con i figli l'autonomia dei conviventi
subisce gli stessi limiti vigenti per le scelte decisionali dei coniugi in costanza di
matrimonio e nella fase patologica della violazione e/o dello scioglimento. Le scelte
devono in ogni caso rispettare le norme inderogabili che disciplinano i rapporti
genitori-figli ed essere operate nell'interesse del minore.
I rapporti fra i conviventi offrono un quadro più articolato. Vengono,
in rilievo tutta una serie di norme sparse nei diversi settori dell'ordinamento che,
testimoniando l'importanza e l'operatività dei valori di solidarietà anche all'interno
di questo nucleo, prescindono dalla struttura della fonte delle relazioni familiari e si
fondano, invece, sulla sua idoneità a realizzare le precipue funzioni di promozione e
crescita della personalità dei suoi membri (25).
Riferimenti specifici alla convivenza more uxorio si rinvengono in alcune leggi speciali,
relativi a profili di tutela penale, al settore abitativo, ad aspetti fiscali,
assicurativi, previdenziali ed assistenziali. Vi sono, infatti, norme, quali ad esempio
l'art. 199 c.p.p. che, introducendo, in tema di testimonianza, la facoltà di astensione
anche per il convivente dell'imputato, evidenzia finalità di tutela dirette a
privilegiare la comunità degli affetti rispetto ai vincoli formali (26). Analoghe
finalità di tutela sono rinvenibili nell'art. 3, l. 26 luglio 1975, n. 354,
sull'ordinamento penitenziario, che consente al detenuto di ottenere un permesso di uscita
per recarsi a visitare il familiare o il convivente in pericolo di vita; nella
legislazione di guerra (d.l. 27 ottobre 1918, n. 1726 e successive modifiche fino alla l.
6 ottobre 1986, n. 656) che equiparava ai soli effetti della pensione di guerra, e
ricorrendo determinati presupposti, alla vedova del militare deceduto sia la promessa
sposa che la convivente (27). Nella medesima logica si collocano l'art. 1, l. 29 luglio
1975, n. 405, istitutiva dei consultori familiari, che ricomprende, tra coloro che possono
usufruire dei relativi servizi non solo "i singoli" o "le famiglie" ma
anche "le coppie"; l'art. 5, l. 22 maggio 1978, n. 194 che prevede la
partecipazione alla procedura dell'interruzione della gravidanza di colui che sia indicato
come padre del concepito (28); l'art. 2, l. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione,
che, introducendo l'istituto dell'affidamento familiare a favore del minore
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, non ponendo distinzioni tra
famiglia legittima e famiglia di fatto, non esclude l'applicabilità dell'istituto a
quest'ultima. L'art. 44 della stessa legge che consente, in riferimento all'adozione in
casi particolari, l'adozione da parte di coloro che non sono coniugati (29); l'art. 17, c.
2° e 3°, l. n. 179/1992 che, nell'ambito della tutela di un diritto all'abitazione del
convivente more uxorio riconosce, in tema di cooperative a proprietà indivisa, il diritto
a sostituirsi al socio assegnatario defunto, a condizione che la convivenza, documentata
da apposita certificazione anagrafica, risulti instaurata, alla data del decesso, da
almeno due anni.
Vi sono, infine, altre norme quali ad esempio l'art. 4, d.p.r. 30
maggio 1989, n. 223 in materia di iscrizione anagrafica delle famiglie residenti, che
fissano la posizione del convivente in un'ottica di obiettiva rilevazione del dato,
prescindendo da ogni intento di equiparazione e tutela. Le rilevate peculiarità delle
disposizioni normative, e specificamente l'estrema eterogeneità della ratio e del
contenuto delle stesse (30), pur rendendo oltremodo difficoltoso qualsiasi tentativo di
composizione dei vari frammenti normativi, non esimono l'interprete dal tentativo di
ricostruire, attraverso schemi e modelli giuridici adattati in funzione delle peculiarità
del fenomeno, uno statuto minimo della famiglia di fatto.
5.
Rapporti personali tra conviventi. La soluzione dei contrasti tra i conviventi attraverso
il regime delle obbligazioni naturali.
Fra i conviventi di fatto non esistono, come esistono fra i coniugi, i diritti e i doveri
reciproci alla coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione,
contribuzione (art. 143 ss. c.c.). La coppia che non legalizza la propria unione esercita
una libertà che la sottrae anche sul piano sociale al complesso di impegni e diritti che
caratterizzano l'unione solennizzata dal matrimonio (31). Anche il netto rifiuto
opposto dalla giurisprudenza a soluzioni di tipo giusfamiliare, ricavabili in via
analogica dagli istituti codicistici, ha comportato reiterati tentativi di ricostruzione
di uno statuto minimo della famiglia di fatto attraverso il ricorso allo strumento
dell'obbligazione naturale (32).
La reciproca assistenza nell'unione di fatto, in quanto attuazione di quei doveri
morali e patrimoniali di solidarietà, posti a fondamento di ogni comunità di tipo
familiare, non è oggetto di una obbligazione civile ma di una obbligazione naturale (ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2034 c.c.), con la conseguenza giuridicamente
vincolante che, nel caso di interruzione del rapporto, non è ammessa la ripetizione di
indebito (33). Così, se il rapporto di fatto si interrompe per la morte del convivente,
per cause naturali, il partner superstite non può rivendicare alcun diritto di natura
successoria, salvo che sia stato istituito erede testamentario, non risultando incluso tra
i chiamati all'eredità ab intestato (34). Diversa è però l'ipotesi in cui
l'assistenza materiale venga meno per la morte del convivente dovuta al fatto
illecito di un terzo: al convivente superstite deve essere riconosciuto - ma la
giurisprudenza è al riguardo divisa - il diritto al risarcimento del danno da parte
del terzo (35).
Una indiretta rilevanza è invece data all'assistenza materiale nel caso di
scioglimento volontario della convivenza. La dottrina è sostanzialmente concorde nel
negare l'esistenza di una obbligazione risarcitoria, tendente a riparare le
conseguenze negative derivanti all'altro dalla rottura del rapporto, a carico di
colui che ha interrotto la relazione (36). Né sembra applicabile quel meccanismo
attuativo della solidarietà postconiugale, che è alla base della corresponsione di un
assegno di mantenimento in sede di separazione e divorzio, al coniuge economicamente più
debole, giacché pur in presenza delle medesime esigenze di natura sostanziale nella
famiglia di fatto ed in quella legittima, è solo a quest'ultima che il diritto offre
specifici strumenti di tutela, mentre in relazione alla prima, nell'impossibilità di
applicazione analogica delle norme sulla separazione e sul divorzio, e
dell'utilizzazione di strumenti di diritto comune, si è proposto il ricorso a forme
di autoregolamentazione contrattuale.
Contrariamente agli orientamenti dottrinali, la giurisprudenza esprime la doverosità del
mantenimento del convivente, quando si pronuncia sull'assegno di divorzio dovuto dal
convivente more uxorio all'ex coniuge: l'assegno di divorzio viene contenuto
entro limiti tali da permettere al divorziato il contemporaneo mantenimento del convivente
(37).
6. Rapporti patrimoniali tra
conviventi.
Maggiore complessità nelle articolazioni nelle diverse soluzioni apprestate da una
giurisprudenza cospicua e variegata ha assunto il problema dei rapporti patrimoniali, la
cui regolamentazione è stata affidata prevalentemente allo strumentario di diritto
comune, individuato nel diritto delle obbligazioni. Per effetto della comunione legale,
gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio appartengono ad entrambi: nulla di
simile esiste per la coppia convivente. Pertanto qualora uno dei conviventi abbia solo a
proprio nome acquistato un bene immobile, il partner di lui non può, allo scioglimento
del rapporto, considerarsi contitolare "pro indiviso" del bene stesso.
Tutt'al più, qualora venga data esauriente, rituale prova, che in
quell'acquisto è ricompreso il contributo di lavoro domestico, nonché
l'assistenza morale e materiale del coniuge non intestatario del bene, si ritiene
suscettibile di applicazione la norma (art. 2041 c.c.) relativa all'ingiustificato
arricchimento (38).
Anche il tema relativo alle prestazioni lavorative tra conviventi è stato oggetto di
attenta considerazione, prevalentemente giurisprudenziale, nelle sue essenziali linee
evolutive ed in stretta aderenza alle analoghe questioni prospettate in relazione alla
famiglia legittima. La ricorrenza di un lavoro subordinato in ambito familiare è stata in
passato esclusa, in virtù di una presunzione di gratuità, che si riteneva operante nei
rapporti coniugali affectionis vel benevolentiae causa ed estesa anche ai conviventi per
l'esistenza di un rapporto personale fondato sull'affectio fere coniugalis (39).
In questa logica la struttura tipicamente sinallagmatica del rapporto di lavoro risultava
inconciliabile con la diversa struttura della famiglia, improntata a criteri di
solidarietà, in funzione della realizzazione di un comune impegno di vita. Ma, nel
momento in cui la tradizionale logica della gratuità è stata interamente ribaltata in
seguito all'introduzione dell'art. 230 bis c.c., istitutivo dell'impresa
familiare, le due situazioni, precedentemente assimilate, sono state diversificate sul
presupposto dell'inesistenza dello status di coniuge (40).
Ma, di fronte ad un atteggiamento di cosi rigida chiusura, si può obiettare che dalla
nuova normativa è enucleabile un principio, espressivo peraltro di un valore
costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 36 Cost., che non può non esercitare
una significativa influenza nella soluzione della questione. Si è, infatti, ritenuto
applicabile anche alla famiglia di fatto tale principio, fatta salva la prova contraria,
prova che potrebbe esperirsi agevolmente solo nei confronti del lavoro casalingo. Se,
invece, si tratti di un lavoro professionale o imprenditoriale, si dovrà dimostrare la
continuità della prestazione e l'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro
subordinato, antecedente all'instaurarsi della convivenza (41).
Ulteriori problemi insorgono con riguardo ai rapporti patrimoniali tra i conviventi di
fatto ed i terzi. Un esempio è dato dalla disciplina delle locazioni.
Innanzitutto dall'art. 6, c. 1°, l. n. 392/1978 che pone il problema della
successione mortis causa di un convivente nel contratto di locazione intestato
all'altro. Il legislatore, infatti, ha previsto che solo il coniuge, gli eredi ed i
parenti con lui abitualmente conviventi possono succedergli nel contratto di locazione: un
analogo diritto non è invece riconosciuto a favore del convivente. Dopo un atteggiamento
iniziale di chiusura, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della
norma in relazione agli artt. 2 e 3 Cost., questione che la Corte dichiara fondata in
considerazione della tutela del "diritto all'abitazione" che va
riconosciuto a tutti coloro che convivono stabilmente con il conduttore (42).
Il problema della successione nel contratto di locazione si pone parimenti anche nel caso
di separazione volontaria dei conviventi, sia essa consensuale o unilaterale. Il c. 2°,
art. 6 è stato, infatti, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non
prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la
convivenza, a favore del già convivente affidatario di figli naturali (43). In assenza di
prole, è apparso incontestabile il diritto del convivente titolare del contratto, una
volta venuta meno l'unione, di allontanare ad libitum il partner e di ottenere in via
possessoria la liberazione dell'immobile. Né in modo diverso dovrebbe risolversi il
conflitto nel caso in cui colui che non intende proseguire la relazione sia proprietario
dell'immobile adibito a residenza familiare. Pertanto nessuna possibilità di tutela
è rinvenibile per il convivente che non sia proprietario o conduttore, ne è
configurabile una tutela possessoria, secondo l'orientamento della giurisprudenza
che, evidenziando la situazione di instabilità della relazione para-familiare, considera
il convivente come detentore per ragioni di ospitalità (44).
Concludendo, se l'analisi delle tendenze giurisprudenziali in tema di rapporti
personali tra conviventi ha evidenziato un nucleo sufficientemente unitario di disciplina,
incentrato sull'obbligazione naturale, analoga unitarietà di vedute non è invece
riscontrabile nelle pronunce relative ai rapporti patrimoniali che risultano influenzati
dalla natura e dalle peculiarità delle singole questioni concretamente prospettate. La
famiglia di fatto, cioè, non viene assunta direttamente ad oggetto di disciplina, ma
rileva spesso, in via indiretta, quale mero elemento di una fattispecie più ampia non
consentendo, conseguentemente, di enucleare una specifica valenza giusfamiliare.
7.
Autonomia privata e convivenza. Gli accordi di convivenza. Il possibile contenuto
I molteplici problemi suscitati dal rapporto di fatto, esclusa - come già ribadito
- l'opportunità di un intervento del legislatore che priverebbe il fenomeno dei
suoi insopprimibili connotati di spontaneità e di libertà, trovano in genere soluzione
in modelli di autoregolamentazione in via convenzionale.
Lo strumento contrattuale consente di coniugare le esigenze di libertà ed autonomia con
le necessarie forme di controllo da parte dell'ordinamento giuridico. Il problema
giuspolitico della famiglia di fatto nasce, infatti, da un'esigenza di scelta,
rectius di contemperamento tra interessi diversi, che impone conseguentemente, la
graduazione tra principi etico-giuridici, apparentemente in conflitto. Si tratta, in
particolare, di una alternativa che, investendo il ruolo dello Stato nella sfera delle
relazioni familiari, deve essere intesa come tensione dialettica tra libertà degli
individui e coercizione legale. In questa logica, il tema di fondo della famiglia di fatto
consiste nella ricerca di un punto di equilibrio e di mediazione tra autonomia dei
soggetti e intervento pubblico, al fine di garantire che la libertà dei conviventi si
svolga in stretta connessione con i principi di responsabilità. In questa prospettiva, la
libertà non viene compressa ma risulta valorizzata e coordinata con i valori fondamentali
deducibili dal sistema, che, all'art. 2 Cost., pone in stretta correlazione il
riconoscimento dei diritti inviolabili della persona con i meccanismi di solidarietà
politica economica e sociale (45). Nella medesima direzione appare sempre più orientata
l'attuale conformazione strutturale della famiglia legittima, quale risulta
consolidata a seguito delle profonde trasformazioni culturali, sociali, normative, che ne
hanno sostanzialmente modificato il tradizionale statuto giuridico. Il riconoscimento
dell'autonomia privata nel settore familiare, come esito di una lenta evoluzione
storica, che ha prodotto quel fenomeno, definito come emersione, in una dimensione
storico-reale, della c.d. famiglia autopoietica (46), che genera da sé le proprie
strutture, costituendo fonte originaria di normatività, è un dato ormai incontroverso a
livello dottrinale (47). Anche le nuove aperture della giurisprudenza si collocano e si
armonizzano con la più generale tendenza a riconoscere spazi sempre più estesi rimessi
all'autonomia dei privati, sia nella fase patologica del vincolo familiare che in
quella fisiologica (48). Non sono, infatti, pochi, nella vita familiare, gli aspetti oggi
affidati al potere di autodeterminazione dei privati, tanto in ambito patrimoniale che
personale.
Questa tendenza, interagente con il nuovo ordine sociale di cui recepisce le influenze
sistemiche, mira ad ampliare gli spazi di libertà nelle relazioni familiari e si
giustifica proprio in base a quei limiti che l'azione del diritto incontra in una
dimensione che si realizza, in primo luogo, a livello dei sentimenti.
Nel passaggio da una concezione istituzionalistica della famiglia ad una concezione
volontaristico-individualistica, si è colto un segno della privatizzazione del diritto di
famiglia, con un rapporto tra individuo e Stato modificato rispetto al precedente sistema.
Nella nuova prospettiva costituzionale, la famiglia perde il suo ruolo politico di
mediazione tra l'individuo e lo Stato, ma, in quanto formazione sociale autonoma, ha
come finalità precipue quelle di garanzia e promozione della personalità dei suoi
componenti, in una costante interazione tra valori di libertà e doveri di solidarietà.
Le riforme della legislazione familiare hanno, infatti, complessivamente segnato, per un
verso una considerevole degiuridificazione nella sfera delle relazioni personali tra i
coniugi, per altro verso, la conferma e talora l'accentuazione del vincolo legale e
dell'intervento dello Stato in quegli altri ambiti del rapporto che, per esigenze di
tutela degli interessi relativi ai figli o al partner economicamente più debole,
obiettivamente reclamano la garanzia della legge (49).
A questo fenomeno si contrappone la tendenza ad una progressiva giuridificazione della
famiglia di fatto in questi stessi ambiti. Si evidenziano, in sostanza con riferimento
alle convivenze extramatrimoniali, quelle medesime esigenze di organizzazione e
regolamentazione proprie della comunità familiare che impongono di ricercare, sul piano
ordinante del diritto, peculiari modalità di mediazione tra libertà e autonomia, da un
lato, e responsabilità e garanzia dall'altro.
Ma il paradosso che sembra derivarne è solo apparente, in quanto il recupero di una
logica unitaria si può rinvenire nella accentuazione dei profili della solidarietà
sociale, in virtù della quale questi processi esprimono linee di tendenza convergenti,
costituendo una diretta ed immediata conseguenza del pluralismo ideologico e culturale del
nostro ordinamento.
L'esame della realtà odierna evidenzia non tanto una perdita di centralità dello
Stato quanto il venir meno di quel suo carattere di fonte esclusiva di produzione
giuridica, conseguenza inevitabile delle complesse disarticolazioni di una società
pluralistica.
Il tema del rapporto tra la volontà dei privati e l'ordinamento, nodo teorico
peculiare dell'autonomia privata, attraversa, nell'attuale evoluzione delle
strutture sociali, una nuova fase, che va nella direzione di una tendenziale
riappropriazione da parte della società civile, di funzioni e compiti, prima affidati al
pubblico.
Il problema odierno dell'autonomia privata, considerata uno dei valori fondativi
degli ordinamenti giuridici, si è spostato da quello della ricerca della sua natura e del
suo fondamento giuridico, a quello della verifica del suo ambito di operatività e delle
sue concrete modalità di esplicazione. E se, tradizionalmente, il terreno elettivo delle
sue precipue forme di estrinsecazione era costituito dal contratto, oggi si tende ad
ampliarne le aree di rilevanza, ricomprendendovi anche gli atti giuridici non negoziali e
i rapporti personali associativi (50).
In questo mutato contesto storico, connotato dai caratteri del pluralismo culturale, della
diversità sociale, dell'autonomia degli individui, in cui il legame familiare
legittimo non costituisce più l'unico ed esclusivo modello di strutturazione della
società, la famiglia di fatto si pone come modello alternativo di aggregazione
individuale e come struttura sociale alternativa alla famiglia legittima (51).
Il fenomeno, ormai socialmente tipico, può essere riguardato come esplicazione di
autonomia, sia nel momento costituivo, sia nel momento attuativo del rapporto, che può
essere regolato dalle stesse parti, mediante la conclusione di accordi di natura
negoziale.
Ma l'autonomia privata non rappresenta, nel nostro ordinamento, un valore in sé,
idoneo a giustificare qualsiasi regolamentazione; essa è sottoposta ad un controllo di
meritevolezza di tutela da parte dell'ordinamento. Il rispetto dei diritti e dei
valori fondamentali ed irrinunziabili del sistema, impone di commisurare tali atti di
privata autonomia sia ai principi costituzionali del personalismo, del solidarismo,
dell'associazionismo, sia a quelli rinvenibili nel settore specificatamente
familiare, quali l'uguaglianza, la solidarietà, la rilevanza giuridica del lavoro
prestato all'interno della famiglia (52).
8.
(Segue) Gli accordi patrimoniali di convivenza. Limiti di validità ed efficacia
Lo sforzo ricostruttivo della dottrina è andato oltre il mero riconoscimento del fenomeno
in termini di esplicazione di autonomia. Dall'inquadramento della famiglia di fatto
nell'ambito delle formazioni sociali, è stato desunto il potere, per i privati, di
disciplinare la vita che si svolge al suo interno con l'autoregolamentazione,
utilizzando lo strumento di cui all'art. 1322 cpv. cc. idoneo a regolare le
situazioni concrete, sulla base delle esigenze evidenziate dagli stessi interessati.
Con la conseguenza che in assenza di espressa pattuizione - o quando gli accordi non
sono ritenuti validi - troveranno applicazione le discipline residuali adattate della
obbligazione naturale e dell'arricchimento senza causa. Diversamente i patti di
convivenza definiranno, pur con il limite della loro meritevolezza, le regole di
comportamento alle quali i familiari dovranno improntare i reciproci comportamenti anche
per la fase di cessazione del rapporto.
L'alternativa, per i conviventi, si pone tra l'adozione di singoli schemi
contrattuali, tipici o atipici per la regolamentazione di aspetti specifici, in cui la
convivenza non assume rilievo determinante, e schemi contrattuali che, al contrario, sono
diretti espressamente alla regolamentazione della convivenza, che ne costituisce
l'elemento causale. Ma, mentre per i primi non si pongono particolari problemi di
validità ed efficacia, più interessanti rilievi possono formularsi in relazione alla
configurazione dei secondi, su cui esiste, ormai, in particolar modo negli ordinamenti
stranieri, un positivo e consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale. Anche
nel nostro ordinamento si sono registrate, in questi ultimi anni, significative tendenze
orientate in tale direzione, e sono stati predisposti, ad opera dei notai, modelli
contrattuali ispirati alle esperienze straniere (53). Si tratta, cioè, di contratti
atipici (c.d. contratti di convivenza) che, proprio nella regolamentazione della
convivenza trovano la giustificazione causale, predisponendo una serie di regole di
carattere programmatico, destinate ad operare con effetto vincolante nei rapporti futuri,
e di carattere dispositivo, idonee a determinare spostamenti patrimoniali, eseguibili
immediatamente o in via differita. L'indagine sulla meritevolezza della causa e sulla
sua liceità, cioè la sua non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e
al buon costume, puntualmente condotte dalla dottrina più attenta, ha prodotto esiti
positivi, superando le iniziali perplessità sulla legittimità del tipo (54). Più ampie
divergenze di vedute sono, invece, rinvenibili in ordine ai non meno importanti profili
formali e contenutistici.
In ordine alla prima questione è rimasta minoritaria la posizione di un'autorevole
dottrina, che ha ritenuto di poter desumere il contenuto degli accordi, ove manchi la
forma scritta, dal comportamento reale dei conviventi nella loro vita comune come
espressione di una loro concorde volontà attuosa (55). Maggior seguito ha avuto, invece,
la posizione di chi ritiene che qualsiasi accordo diretto a regolare gli aspetti della
vita in comune deve risultare da un'esplicita manifestazione di volontà. Pur non
essendo necessario il rispetto di formalità particolari, è preferibile la redazione di
un documento scritto, per ragioni probatorie e ai fini di una puntuale determinazione
dell'oggetto (56).
Per ciò che riguarda, poi, i contenuti la dottrina è concorde nel ritenere esclusi
dall'autoregolamentazione i profili personali sia per l'impossibilità, ai sensi
dell'art. 1321 c.c., di dedurre comportamenti personali in contratto, in quanto
inidonei a costituire "prestazione", ex art. 1174 c.c., sia, e soprattutto,
perché la violazione del principio di libertà personale ne determinerebbe
irrimediabilmente la nullità (57). Pertanto, obblighi quali coabitazione, fedeltà,
collaborazione, assistenza morale non potendo costituire oggetto, per le ragioni
suesposte, di regolamentazione pattizia, rileveranno, semmai, quali indici di
qualificazione sociale e giuridica del fenomeno, e saranno, conseguentemente rimessi
all'attuazione spontanea degli interessati. La loro inosservanza, data l'assenza
di qualsiasi forma di coercibilità, potrà comportare la rottura del rapporto, senza,
peraltro, dar luogo a particolari responsabilità.
L'esclusione dei rapporti personali restringe necessariamente l'oggetto dei
contratti di convivenza alla regolamentazione dei soli rapporti di natura patrimoniale,
quali, in particolare il dovere di contribuzione reciproca, le spese comuni,
l'abitazione familiare, le obbligazioni di assistenza, la disponibilità e
l'amministrazione dei beni personali, la previsione della costituzione di un
patrimonio comune, la cessazione della convivenza e le conseguenze sul piano economico (58).
Da una rapida analisi dei contenuti, quali risultano fissati in alcuni formulari notarili,
si evidenzia una riproduzione operata per via pattizia dai conviventi e del regime
primario della famiglia legittima e del regime convenzionale, sia pure con gli adattamenti
richiesti dalla diversità delle situazioni. È possibile, infatti, individuare un
contenuto minimo, consistente nella previsione di un dovere di contribuzione,
indispensabile per garantire livelli minimi di sussistenza del mènage, ed un regime
eventuale, riferibile a tutte le altre clausole contrattuali.
La specificità della tipologia contrattuale costituisce certamente un novum anche se non
ha, però, ancora raggiunto i livelli di generalità conseguiti in altri ordinamenti. Il
contratto di convivenza non dà origine alla famiglia di fatto già costituita sulla base
di un comportamento attuoso, ma ne fissa le concrete modalità di attuazione,
predisponendo il programma economico di massima da realizzare, nel rispetto dei principi
fondamentali di libertà, uguaglianza, solidarietà. La pratica attuazione di questi
principi richiede il rispetto delle preminenti esigenze di tutela delle posizioni più
deboli, in contrapposizione a quelle che sono, in ambito contrattuale le ragioni dello
scambio e del sinallagma.
Risulta, in tal modo, confermata, anzi rafforzata, la perenne vitalità dello strumento
contrattuale, che, sottoposto a controlli sempre più incisivi, irrigidito da vincoli e
limiti sempre numerosi nel settore economico, dimostra la sua valenza e la sua capacità
espansiva, in ambiti tradizionalmente ritenuti estranei alla sua area di operatività (59).
NOTE - BIBLIOGRAFIA
- Per lo stato delle questioni in giurisprudenza, cfr.
G. FERRANDO, La famiglia di fatto, in M. BESSONE (a cura di), Giurisprudenza
del diritto di famiglia. Casi e materiali, vol. II, Rapporti personali e
patrimoniali tra coniugi, Famiglia di fatto, VI ed., Giuffrè, Milano, 1998, p.
621 ss.
- Per un ampio esame dei profili storici del fenomeno
cfr. A. D'ANGELI, La famiglia di fatto, Giuffrè, Milano, 1989, p. 23 ss.; F.D.
BUSNELLI-M. SANTILLI, La famiglia di fatto, in Commentario al diritto italiano
della famiglia, diretto da G. Cian-G. Oppo-A. Trabucchi, Cedam, Padova, 1993,
vol. IV, t. I, p. 757 ss.
- Così G. OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia
di fatto, Giuffrè, Milano, 1991, p. 32.
- Per la dottrina di lingua francese cfr. C. MALAURIE,
Réformes du droit de la famille, Parigi, 1975; per il diritto anglosassone
cfr. L. PARRY, Cohabitation, Londra, 1981. Contrariamente a quanto avvenuto
nel resto d'Europa, in Svezia il legislatore del 1973 è intervenuto,
attribuendo alla convivenza di fatto effetti giuridici simili al matrimonio,
se questa presenta carattere di stabilità o se sono nati figli. Così anche nei
Paesi dell'America latina dove l'accertamento giudiziale della convivenza di
fatto o la sua registrazione nei registri dello stato civile produce, con
effetto retroattivo dall'inizio della convivenza, tutte le conseguenze anche
successorie, del matrimonio.
- Per considerazioni de iure condendo fondate sull'esperienza di altri popoli, cfr. già A. TRABUCCHI,
Pas par cette voie, s'il vous plait, in Riv. dir. civ., 1981, vol. I, p. 1.
- Su questi rilievi cfr. G. ALPA, La famiglia di fatto.
Profili attuali, in Giur. it., 1989, vol. IV, p. 401 ss.
- Cfr. GANDOLFI, Alcune considerazioni "de iure
condendo" sulla famiglia naturale, in Foro it., 1974, vol. V, p. 211.
- Cfr. G. FURGIUELE, Libertà e famiglia, Giuffrè,
Milano, 1979, p. 285; F. PROSPERI, La famiglia non fondata sul matrimonio,
Esi, Napoli, 1980, p. 245. Con formula dubitativa cfr. A. MAZZOCCA, Rapporti
patrimoniali tra coniugi e tra conviventi. Aspetti istituzionali e
giurisprudenziali, Giuffrè, Milano, 1994, p. 135. Vi è chi ha sostenuto che la
disparità di trattamento derivante dalla mancata applicazione al nucleo
fattuale della normativa dettata per la famiglia legittima, potrebbe condurre
all'illegittimità di tale normativa per contrasto con l'art. 3 Cost.: così F.
BILE, La famiglia di fatto: profili patrimoniali, in AA.VV., La famiglia di
fatto, Atti del Convegno nazionale di Pontremoli (27-30 maggio 1976),
Montereggio, 1977, p. 91 ss.
- In tal senso cfr. F. GAZZONI, Dal concubinato alla
famiglia di fatto, Giuffrè, Milano, 1983, p. 150.
- Certamente esistono situazioni riproducenti, fuori
dalla legge, lo schema di una famiglia; sicché è sembrato, ma è altrettanto
fuor di dubbio, che il diritto debba regolare anche queste situazioni in
particolare per i riflessi che la convivenza può avere in materia patrimoniale
(in tal senso G. OBERTO, I regimi patrimoniali, cit., p. 36).
- Se una legge verrà approvata, "passerà per
l'invocazione di un mal compreso omaggio alla libertà, mentre la realtà è ben
altra: si viene piuttosto a limitare la possibilità di libere convivenze
sottoponendole a conseguenze legali non volute, togliendo, invece, e in
corrispondenza, valore agli impegni assunti con le forme dell'istituzione
socialmente riconosciuta!" (così A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile,
Cedam, Padova, 1992, p. 235).
- Su questi rilievi cfr. di recente M. DE LUCA, La
famiglia non coniugale. Gli orientamenti della giurisprudenza, Padova, 1996,
p. 47; Trib. Pisa 20 gennaio 1988, in Dir. famiglia, 1989, vol. II, p. 1039.
- Per tutti cfr. E. ROPPO, voce Famiglia, III) Famiglia
di fatto, in Enc. giur. Treccani, 1989, vol. XIV, p. 2.
- Sui progetti più recenti cfr. LUNARDI, Progetti di
riforma in Parlamento in materia di diritto di famiglia e di tutela del
minore, in Famiglia e diritto, 1996, p. 89 ss., specialmente pp. 93-94.
- Cfr. G. ALPA, La famiglia di fatto, cit., p. 406.
- Sulla rilevanza giuridica del fatto di sentimento
cfr. A. FALZEA, Fatto di sentimento, in ID., Voci di teoria generale del
diritto, Giuffrè, Milano, 1987.
- Un'ampia disamina degli orientamenti della Corte
costituzionale è svolta da SEGRETO, Il convivente more uxorio nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, in Dir. famiglia, 1989, vol. I, p.
823.
- Così ad esempio M. DOGLIOTTI, voce Famiglia di fatto,
in Dig., disc. priv., 1992, vol. VIII, p. 188.
- La famiglia di fatto, per annoverarsi tra le
formazioni sociali tutelate dall'art. 2 Cost., deve presentare un grado di
accertata stabilità e deve essere caratterizzata dall'abituale convivenza e
dalla comunanza di vita e di interessi che, connotandola come comunità
spirituale ed economica e non solo affettiva e sessuale, valgano a
differenziarla da altre forme di relazioni precarie ed instabili (Cass.
8/02/1977 n. 556, in Dir. famiglia, 1977, vol. I, p. 514). Sulla necessità di
affrontare il problema della famiglia di fatto, previa verifica della
meritevolezza di tutela giuridica degli interessi dei conviventi, cfr. S.
ALAGNA, La famiglia di fatto al bivio: rilevanza di singole fattispecie o
riconoscimento generalizzato del fenomeno, in Giust. civ., 1982, vol. II, p.
3311.
- In dottrina sul punto si confronti S. PULEO, Concetto
di famiglia e rilevanza della famiglia naturale, in Riv. dir. civ., 1979, vol.
I, p. 381; ed ancora G. CORASANITI, Famiglia di fatto e formazioni sociali, in
AA.VV., La famiglia di fatto, Atti del Convegno nazionale di Pontremoli, cit.,
p. 143.
- Tra i diversi autori occorre segnalare soprattutto M.
BESSONE, La famiglia nella Costituzione, Zanichelli, Bologna, 1976; G. ALPA-M.
BESSONE-A. D'ANGELO-G. FERRANDO, La famiglia nel nuovo diritto, Zanichelli,
Bologna, 1983, p. 69; F. GUERINI, Famiglia e Costituzione, Giuffrè, Milano,
1989, p. 109.
- Questo duplice aspetto della famiglia di fatto è
sottolineato da F. GAZZONI, Dal concubinato, cit., p. 43; D'ANGELI, La
famiglia di fatto, cit., p. 361. Una distinzione ulteriore è stata formulata
dalla dottrina in ordine alla diversa valenza giuridica che la convivenza può
assumere, e che è stata definita rilevanza diretta e indiretta. Su questi
concetti cfr. tra gli altri A. TRABUCCHI, Natura, legge, famiglia, in Riv.
dir. civ., 1977, vol. I, p. 1 ss.; E. ROPPO, La famiglia senza matrimonio.
Diritto e non-diritto nella fenomenologia delle libere unioni, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 1980, p. 28.
- L'ingiustizia della deteriore posizione sociale e
giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio è stata sottolineata in dottrina
da L. CARRARO, Il nuovo diritto di famiglia, in Riv. dir. civ., 1975, vol. I,
p. 105.
- L'art. 317 bis c.c. erroneamente è stato interpretato
da parte della dottrina e della giurisprudenza come un esplicito referente
normativo della famiglia di fatto, mentre è, invece, alla c.d. famiglia
naturale che esso attribuisce giuridica rilevanza. Per questi motivi cfr. A.
D'ANGELI, La famiglia di fatto, cit., p. 363 ed ivi riferimenti bibliografici.
- Tali interventi risultano più numerosi negli ultimi
anni, e ciò costituisce una significativa testimonianza della accresciuta
sensibilità sociale nei confronti del problema della famiglia di fatto. Quanto
al contenuto, infine, e più precisamente, in relazione all'atteggiamento di
fondo con cui la singola norma si pone dinanzi alla fenomenologia
parafamiliare, non è possibile individuare caratteri e fondamento unitari.
- La nuova disciplina introdotta dall'art. 199 c.p.p.
che riconosce al convivente more uxorio la facoltà di astensione non ha, però,
operato alcuna parificazione tra la famiglia legittima e la famiglia di fatto
(Pret. Reggio Calabria 25 febbraio 1994, in Arch. nuova proc. pen., 1994, p.
400).
- Sul punto cfr.: Corte dei conti reg. Sicilia, sez.
giurisd., ord. 27 agosto 1996, n. 291, in Riv. Corte Conti, 1996, p. 209.
- Tuttavia, né il marito né il convivente possono
interferire nella decisione della donna di interrompere la gravidanza, così
come ribadito da C. cost. ord. 31 marzo 1988, n. 389, in Foro it., 1988, I, p.
2110, con nota di R. Romboli. Ma la pronuncia ha suscitato polemiche e
discussioni che tendono ad investire l'intera legge. Su posizioni critiche
cfr. R. TOMMASINI, L'interruzione della gravidanza: un diritto (quasi)
incondizionato, in Panorami, 1989, p. 232.
- Con riferimento, invece, all'adozione legittimante,
la Corte costituzionale ha recentemente dichiarato manifestamente infondata la
questione di costituzionalità dell'art. 6, c. 1°, l. 4 maggio 1983, n. 184, là
dove non consente l'adozione di minori da parte di coniugi uniti in matrimonio
da meno di un triennio ma conviventi more uxorio per un periodo uguale o
superiore. Cfr. C. cost. 6 luglio 1994, n. 281, in Famiglia e diritto, 1994,
p. 485, con nota di M. Dogliotti.
- Interessanti al riguardo sono le osservazioni di N.
LIPARI, La categoria giuridica della famiglia di fatto e il problema dei
rapporti personali al suo interno, in AA.VV., La famiglia di fatto, Atti del
Convegno di Pontremoli, cit., p. 61, che ravvisa, nel sistema legislativo, una
sorta di "schizofrenia".
L'equiparazione giuridica comporterebbe la matrimonializzazione del
rapporto (M. PARADISO, La comunità familiare, Giuffrè, Milano, 1984, p. 94). In
tal senso: Cass. 3 febbraio 1975, n. 389, in Foro it., 1975, I, p. 2301; Cass. 26 gennaio
1980, n. 651, in Mass. Foro it., 1980, p. 1570; Trib. Genova 8 maggio 1980, in Giur.
merito, 1981, II, p. 451.
Questa soluzione, oramai unanimamente adottata anche dalla dottrina,
costituisce l'esito di una evoluzione storica, che evidenzia il passaggio dalla
applicazione dell'istituto della donazione (semplice e successivamente remuneratoria) alla
utilizzazione odierna dell'art. 2034 c.c.
C. cost. 26 maggio 1989, n. 310, in Dir. famiglia, 1989, vol. II, p.
474, con nota contraria di A. Scalisi. La questione di legittimità costituzionale era
stata sollevata dal Tribunale di Roma, in relazione agli artt. 565 e 582 c.c. in combinato
disposto con gli artt. 2 e 3 Cost., in quanto le prime due norme non equiparano, nella
successione legittima, il convivente al coniuge. La Corte dichiara infondata la questione
relativa agli artt. 565 e 582 c.c.
Sussiste il diritto del convivente more uxorio al risarcimento del
danno non patrimoniale, essendo invece precluso il risarcimento del danno patrimoniale
(Trib. Verona 3 dicembre 1980, in Giur. merito, 1982, p. 1176; Trib. Roma 9 luglio 1991,
in Riv. giur. circol. trasp., 1992, p. 138). Recentemente la Cassazione ha mutato
l'orientamento precedente, riconoscendo il diritto, in favore del convivente, di
richiedere i danni patrimoniali e morali (Cass. 28 marzo 1994, n. 2988, in Giust. civ.,
1994, I, p. 1849).
Per tutti cfr. D'ANGELI, La famiglia di fatto, cit., ed ivi autori
citati alla p. 459, nt. 221.
Cass. 30 gennaio 1987, n. 879, in Dir. famiglia, 1987, vol. I, p. 590).
Uguale criterio la giurisprudenza (Trib. Napoli 27 gennaio 1985, in Dir. famiglia, 1985,
I, p. 606) adotta anche in tema di assegno nella separazione personale.
Trib. Pisa 20 gennaio 1988, in Dir. famiglia, 1988, vol. II, p. 1039.
Sono fatte salve nella fattispecie de qua il caso della sussistenza di una donazione
indiretta, di una interposizione reale di persona o dell'adempimento spontaneo e naturale
di una obbligazione naturale.
Cfr. Cass. 18 ottobre 1976, n. 3585, in Giur. it., 1977, vol. I, p.
1949; Cass. 24 marzo 1977, n. 1161, in Giust. civ., 1977, vol. I, p. 1191, con nota di A.
Mazzocca.
Da ultimo cfr. Cass. sez. lav. 2 maggio 1994, n. 4204, in Giur. it.,
1995, vol. I, p. 845, con nota di N. Balestra.
A questi fini un ruolo fondamentale e primario assume l'intervento del
giudice chiamato ad assolvere al delicato compito di operare un'attenta valutazione
comparativa del rapporto sussistente tra situazione affettiva e lavorativa. In tal senso:
Cass. 25 ottobre 1979, n. 5583, in Giust. civ. mass., 1979, p. 10; ed anche Trib. Ivrea 30
settembre 1981, in Riv. dir. agr., 1983, II, p. 463.
C. cost. 7 aprile 1988, n. 404, in Foro it., 1988, I, p. 2515.
C. cost. 7 aprile 1988, n. 404, cit. La Corte, parimenti, ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo il c. 3°, art. 6, nella parte in cui non prevede che il
coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto.
Tale era l'orientamento della giurisprudenza più risalente nel tempo.
Cfr. Trib. Roma 22 gennaio 1953, in Foro it., 1954, vol. I, p. 705; Cass. 16 febbraio
1956, n. 436, in Giust. civ., 1956, vol. I, p. 1583. Spunti innovativi sono rinvenibili in
alcune recenti pronunce. Cfr. Cass. 27 aprile 1982, n. 2628, in Foro it., 1982, vol. I, p.
2869; Pret. Pietrasanta 19 aprile 1988, in Foro it., 1989, vol. I, p. 1662; Pret.
Pordenone, ord. 9 maggio 1995, in Nuova giur. civ. comm., 1997, vol. II, p. 330, con nota
di Gardani Contursi-L. Lisi.
Ritiene invece che la convivenza more uxorio dia vita ad un rapporto di ospitalità
reciproca il Pretore di Vigevano, con Cass. 10 giugno 1996, ivi, p. 340, con nota di
Lepre. Per un'ipotesi peculiare di tutela dell'esigenza abitativa del convivente al
termine dell'unione di fatto cfr. Cass. 8 giugno 1993, n. 6381, in Corriere Giuridico,
1993, p. 947, con nota contraria di P. Carbone. In caso di cessazione della convivenza, la
casa di proprietà comune dei conviventi è stata assegnata al convivente assegnatario del
figlio. Da ultimo Trib. Milano 23 gennaio 1997, in Giur. it., 1998, vol. I, p. 704, con
nota di Chinè.
Alcuni spunti in R. TOMMASINI, Riflessioni in tema di famiglia di
fatto: limiti di compatibilità e affidamento per la convivenza, in Riv. dir. civ., 1984,
vol. II, p. 264; P. PERLINGERI, La famiglia senza matrimonio tra l'irrilevanza giuridica e
l'equiparazione alla famiglia legittima, in Rass. dir. civ., 1988, vol. I, p. 606.
Così M.DONATI, Le"famiglie di fatto" come realtà e come
problema sociale oggi in Italia, in Iustitia, 1990, p. 239.
Sul riconoscimento della dimensione negoziale del fenomeno familiare
cfr. di recente P. RESCIGNO, I rapporti personali tra coniugi, in A. BELVEDERE-A. GRANELLI
(a cura di), Famiglia e diritto, Giuffrè, Milano, 1996, p. 35; R. QUADRI, Autonomia
negoziale e regolamento tipico nei rapporti patrimoniali tra coniugi, in Giur. it., 1997,
vol. IV, p. 229 ss. Con riferimento specifico alla fase patologica cfr. Cass. 13 gennaio
1993, n. 348, in Nuova giur. civ. comm., 1993, p. 950, con nota di E. Rimini; Cass. 22
gennaio 1994, n. 657, in Famiglia e diritto, 1994, p. 139, con nota di Carbone. In
dottrina cfr. M. COMPORTI, Autonomia privata e convenzioni preventive di separazione, di
divorzio e di annullamento del matrimonio, in Foro it., 1995, vol. V, p. 105; G.
CECCHERINI, Separazione consensuale e contratti tra coniugi, in Giust. civ., 1996, vol.
II, p. 377.
E. ROPPO, La famiglia senza matrimonio, cit., p. 770.
Cfr. A. FALZEA, L'atto negoziale nel sistema dei comportamenti
giuridici, in Riv. dir. civ., 1996, vol. I, p. 1 ss.
Sottolinea la crisi di identità e di unità che ha investito le
tradizionali categorie giuridiche, in conseguenza della complessità e dei mutamenti
strutturali della società, V. SCALISI, La"famiglia" e le"famiglie"
(Il diritto a dieci anni dalla riforma), in AA.VV., Scritti catanzaresi in onore di Angelo
Falzea, Esi, Napoli, 1987, p. 431. Cfr. inoltre P. RESCIGNO, Interessi e conflitti nella
famiglia: l'istituto della "mediazione familiare", in Giur. it., 1995, vol. I,
p. 73.
Così P. PERLINGERI, La famiglia senza matrimonio, cit.
Sull'argomento cfr. G. OBERTO, I regimi patrimoniali, cit., p. 369; M.
FRANZONI, I contratti tra conviventi "more uxorio", in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1994, p. 737.
Per la modulistica contrattuale straniera cfr. Cinque modelli di
contratti di convivenza, in Contratto e impresa, 1991, p. 443 proposti dalla Direzione
della Ricerca e dell'Informazione della Camera dei Notai del Québec.
Sui criteri di valutazione della meritevolezza e liceità della causa,
cfr. F. GAZZONI, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione
degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52; G.B. FERRI, Ancora in tema di
meritevolezza dell'interesse, in Riv. dir. comm., 1979, I, 1, p. 4.
Così A. FALZEA, Problemi attuali della famiglia di fatto, in AA.VV.,
Una legislazione per la famiglia di fatto?, Atti del Convegno di Tor Vergata (3 dicembre
1987).
Cfr. G. OBERTO, I regimi patrimoniali, cit.
I. TASSINARI, Funzione e limiti dello strumento negoziale nella
disciplina dei rapporti tra familiari di fatto, in AA.VV., La famiglia di fatto ed i
rapporti patrimoniali tra conviventi, Atti del XXXIII Convegno nazionale del notariato
(Napoli 29 settembre-2 ottobre 1993), Esi, Napoli, 1994, p. 92.
Ne saranno necessariamente esclusi gli accordi di natura successori, in
quanto elusivi del divieto dei patti successori (art. 458 c.c.). Ma nelle alternative
convenzionali al testamento cfr. SAPORITO, La regolamentazione convenzionale dei rapporti
patrimoniali tra i conviventi in vista della cessazione della convivenza more uxorio, in
AA.VV., La famiglia di fatto ed i rapporti patrimoniali di convivenza, cit., p. 202.
Più di vent'anni fa, uno studioso inglese C. GILMORE (The death of
contract, London, 1974) celebrava la morte del contratto; ma il declino contrattuale,
secondo parte della dottrina (R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, in Trattato di diritto
civile, diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 1993, p. 11) si può ritenere riferibile solo
al contratto di scambio, compresso sia dall'intervento dello Stato sia dalla cogenza dei
grossi poteri economici privati.
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