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IL CONTRIBUTO UNIFICATO
L. 10/05/2002 n. 91 (che ha convertito con modifiche il D.L. 11/03/2002 n. 28) e cosi' come modificato -da ultimo- dall'art. 28 L. 12 novembre 2011 n. 183Determinazione del contributoPer ciascun grado di giudizio, in sostituzione dei diversi diritti e imposte in precedenza previste, è stato istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo (cui va aggiunta una marca di Euro 8,00). Il pagamento del contributo comprende tutti gli atti ed i provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali (es.: procura alle liti, atto di precetto, atto di pignoramento, relazioni sia del C.T.U. che del C.T.P.). Essendo previsto per ciascun grado di giudizio, non si pagherà un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che non comportino il suo passaggio ad un grado diverso (es.: prosecuzione a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo). In mancanza di individuazione od indicazione del valore nell'atto , si applica automaticamente lo scaglione per le cause di valore superiore ad Euro 520.000,00 (contributo = Euro 1.466,00). E' prevista l'esenzione dal contributo unificato per i soli procedimenti:
Sono altresì esenti i processi verbali di conciliazione di valore non superiore ad Euro 52.000,00 La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione scritta resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. In caso di omessa indicazione nell'atto del codice fiscale della parte, ovvero dell'indirizzo PEC o del n. fax del Legale, il Contributo Unificato viene aumentato della metà (nuovo comma 3bis dell'art. 13 del T.U. D.P.R. n. 115/2002) Importi contributo unificatoLa determinazione dell'importo dovuto è collegata al valore della causa. Sono previsti sette scaglioni. Per ciascun grado di giudizio, in sostituzione dei diversi diritti, bolli ed imposte, il contributo unificato è fissato nei seguenti importi: PROCEDIMENTI CON VALORE DETERMINATO
Il C.U. di cui alle precedenti lettere da A) a G) è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi innanzi alla Corte di Cassazione CONTROVERSIE DI LAVORO (PRIVATO O PUBBLICO) ED IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA
PROCEDIMENTI CON VALORE INDETERMINABILE
AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE
ALTRI PROCEDIMENTI
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| Procedimenti di esecuzione immobiliare | Euro 242,00 |
| Procedimenti di esecuzione mobiliare, presso terzi, obblighi di fare (di valore uguale o superiore ad euro 2.500,00); esecuzione per consegna e rilascio (art. 605 ss. c.p.c.); esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare (art. 612 ss. c.p.c.) |
Euro 121,00 |
| Procedimenti di esecuzione mobiliare (di valore inferiore ad euro 2.500,00) | Euro 37,00 |
| Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | Euro 146,00 |
Il Contributo Unificato deve essere versato tanto per il ricorso principale, quanto per quello incidentale, quanto ancora per i motivi aggiunti
| Ricorsi proposti innanzi al T.A.R. ed al Consiglio di Stato (processi amministrativi ordinari) | Euro 600,00 |
| Ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione (art. 117 D.Lgs. 02/07/10 n. 104); ovvero in tema di accesso agli atti (art. 116 D.Lgs. 02/07/10 n. 104) con esclusione di quelli avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D.Lgs. n. 195/05; ovvero aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato; nonché per quelli di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato | Euro 300,00 |
Ricorsi in materia di rapporto di pubblico impiego
Valore come da Tabella del giudizio civile ridotto alla metà
Tutti gli altri ricorsi previsti dall'art. 23bis comma 1° L. 06/12/71 n. 1034 nonché da altre disposizioni che richiamano il predetto art. 23bis Opposizione Sanzioni amministrative - art. 23 L. 24/11/81 n. 689 Ricorso straordinario al Capo dello Stato od al Presidente della Regione Sicilia. Tutti gli altri casi non previsti sopra Euro 1.500,00 Euro 600,00
Ricorsi di cui all'art. 119 comma 1° lett. a) e b) D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità
Euro 4.000,00
Valore come da tabella
Per i ricorsi, sia principali che incidentali, proposti innanzi alle Commissione Tributarie Provinciali e Regionali, è stato istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo in ragione dei seguenti importi (art. 37 co. 6-quater):
| scaglione | Euro |
| a. di valore fino ad Euro 2.582,28 | 30,00 |
| b. di valore superiore ad Euro 2.582,28 e fino ad Euro 5.000,00 | 60,00 |
| c. di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad Euro 25.000,00 | 120,00 |
| d. di valore superiore ad Euro 25.000,00 e fino ad Euro 75.000,00 | 250,00 |
| e. di valore superiore ad Euro 75.000,00 e fino ad Euro 200.000,00 | 500,00 |
| f. di valore superiore ad Euro 200.000,00 | 1.500,00 |
Il rilascio di copie autentiche richieste dalle parti, anche agli ufficiali giudiziari e comprese quelle esecutive, sono sottoposte al diritto fisso di euro 5,16 (euro 2,58 per il Giudice di Pace) per ogni atto, indipendentemente dal numero di pagine. La Circolare Ministero della Giustizia del 13/05/02 specifica che "continueranno ad essere dovuti il diritto di copia forfetizzato ed il diritto di certificazione di conformità". (...) Sono -quindi- "rimasti invariati gli importi richiesti per le copie semplici e sono aumentati gli importi per le copie autentiche. (...) In caso di urgenza sono dovuti i relativi diritti". La sola imposta di bollo -ove prevista- e non i diritti di cancelleria è dovuta per i provvedimenti non giurisdizionali (pubblicità dei testamenti, atti di notorietà e loro dichiarazione sostitutive, trascrizioni vendita di automobili con riserva di proprietà, ecc.).
La disciplina sul bollo è invariata per le domande e le istanze presentate dai terzi.
La Circolare Ministero della Giustizia n. 5 del 31/07/02 ha chiarito la non assoggettabilità all'imposta di bollo per le copie delle sentenze rilasciate in forma esecutiva.
I soggetti ammessi al gratuito patrocinio od a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo (v. appresso per la dichiarazione comunque da compiere nelle conclusioni dell'atto).
La parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei processi esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale, o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione ed a procedere al relativo versamento del contributo integrativo per la prima udienza utile.
Resta salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.
Il valore del procedimento deve essere determinato ai sensi degli artt. 10 ss. c.p.c. La parte deve fare una espressa dichiarazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto: in mancanza si applica il contributo riguardante il 7° scaglione (euro 1.466,00). Detta dichiarazione dovrà essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito e, nel caso di esenzione, si dovrà specificarne la ragione.
Il D.P.R. n. 126 del 01/03/2001 ed il successivo D.P.R. 446/01, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2002, hanno fissato le modalità di versamento del contributo unificato. Il contribuente dovrà indicare:
In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale e il numero in cifra dei restanti. L'art. 1 del D.P.R. 126/01 ha previsto quattro differenti sistemi di versamento: b) versamento in c/c postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato: c) versamento presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati: d) versamento del contributo utilizzando sistemi telematici:
a) versamento effettuato con pagamento presso i Concessionari:
Si tratta dello stesso sistema utilizzato per il pagamento dell'imposta di registro e consiste nel versamento in banca utilizzando un apposito modello (F23). Le modalità sono previste dal decreto legislativo 09/07/1997, n.237 "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari". Occorrerà indicare: Codice tributo: 941T e -negli appositi spazi- i codici di cui alla "Tabella dei codici degli Enti diversi dagli Uffici finanziari".
Corrisponde ad un normale versamento in c/c postale sul conto n. 57152043 intestato a "TESORERIA PROV.LE VITERBO - VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO SPESE ATTI GIUDIZIARI L. 91/02". Con provvedimento del 19/02/2002 l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo modello di bollettino di c/c postale per il versamento di detto contributo. E' consentita la stampa del bollettino suddetto anche a modulo continuo, previa autorizzazione delle Poste Italiane S.p.A. e nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate dalla delibera dell'Agenzia delle Entrate.
Il DPR 446/01 ha introdotto un sistema semplificato consistente in un contrassegno, composto di due parti, che viene rilasciato del rivenditore. Adottando tale forma di pagamento, bisognerà compilare la "Comunicazione di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari" reperibile, in formato pdf., sul sito Internet: http://www.agenziaentrate.it/servizi/contrunificato/index.htm. Si segnala che il Tribunale di Roma NON richiede tale ulteriore modello.
Il contributo potrà essere infine corrisposto utilizzando i sistemi telematici. Gli articoli 1 e 4 del D.P.R. 126/01 hanno rinviato a successivi decreti la fissazione delle regole tecniche per la effettuazione del versamento e per la trasmissione per via telematica, da parte degli intermediari autorizzati, all'ufficio giudiziario della ricevuta di versamento o degli estremi identificativi.
La ricevuta di pagamento (contrassegno, bollettino di conto corrente o modello F23) deve essere allegata all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il pagamento e deve essere inserita nel fascicolo d'ufficio e depositata all'ufficio giudiziario. Si segnala che il Tribunale di Roma richiede l'applicazione del contrassegno -o del bollettino di c/c- sulla nota di iscrizione al ruolo.
Per i procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo, l'Agenzia delle Entrate -con provvedimento del 12/02/02- ha previsto un apposito modello cui allegare la ricevuta. Il modello è reperibile in formato elettronico dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it.