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IL  CONTRIBUTO  UNIFICATO

L. 10/05/2002 n. 91 (che ha convertito con modifiche il D.L. 11/03/2002 n. 28) e cosi' come modificato -da ultimo- dall'art. 28 L. 12 novembre 2011 n. 183

Determinazione del contributo

Per ciascun grado di giudizio, in sostituzione dei diversi diritti e imposte in precedenza previste, è stato istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo (cui va aggiunta una marca di Euro 8,00). Il pagamento del contributo comprende tutti gli atti ed i provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali (es.: procura alle liti, atto di precetto, atto di pignoramento, relazioni sia del C.T.U. che del C.T.P.). Essendo previsto per ciascun grado di giudizio, non si pagherà un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che non comportino il suo passaggio ad un grado diverso (es.: prosecuzione a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo).

In mancanza di individuazione od indicazione del valore nell'atto , si applica automaticamente lo scaglione per le cause di valore superiore ad Euro 520.000,00 (contributo = Euro 1.466,00).

E' prevista l'esenzione dal contributo unificato per i soli procedimenti:

  • in materia di lavoro e previdenza sociale (PURCHE' il ricorrente abbia, sulla base dell'ultima dichiarazione, un reddito non superiore al doppio di quanto previsto per il gratuito patrocinio, e quindi non superiore ad € 21.256,32) salvo che per i procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione;
  • esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni per il mantenimento della prole, nonchè quelli comunque riguardanti la stessa (anche se di competenza del Giudice tutelare: cfr.: Circolare n. 5/02), gli interdetti o gli inabili; 
  • di gratuito patrocinio; 
  • di riassunzione del procedimento interrotto, sospeso o cancellato;
  • di equa riparazione ex L. 24/03/2001 n. 89 (c.d. "Legge Pinto");
  • in materia fallimentare per l'insinuazione tempestiva del credito;
  • di azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile;
  • ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D.Lgs. n. 195/2005, di attuazione alla Direttiva 2003/74/CE; 
  • in materia tavolare.

Sono altresì esenti i processi verbali di conciliazione di valore non superiore ad Euro 52.000,00

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione scritta resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo  

In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.
Del pagamento risponde il difensore od, in solido, i difensori costituiti (art. 21 comma 5° D.L. 04/07/06 n. 223)

In caso di omessa indicazione nell'atto del codice fiscale della parte, ovvero dell'indirizzo PEC o del n. fax del Legale, il Contributo Unificato viene aumentato della metà (nuovo comma 3bis dell'art. 13 del T.U. D.P.R. n. 115/2002)   

Importi  contributo  unificato

La determinazione dell'importo dovuto è collegata al valore della causa. Sono previsti sette scaglioni. Per ciascun grado di giudizio, in sostituzione dei diversi diritti, bolli ed imposte, il contributo unificato è fissato nei seguenti importi:

PROCEDIMENTI CON VALORE DETERMINATO

                                      scaglione          Euro

a. di valore fino ad Euro 1.100,00

37,00
b. di valore superiore ad Euro 1.100,00 e fino ad Euro 5.200,00   85,00
c. di valore superiore ad Euro 5.200,00 e fino ad Euro 26.000,00   206,00
d. di valore superiore ad Euro 26.000,00 e fino ad Euro 52.000,00 450,00
e. di valore superiore ad Euro 52.000,00 e fino ad Euro 260.000,00 660,00
f. di valore superiore ad Euro 260.000,00 e fino ad Euro 520.000,00   1.056,00
g. di valore superiore ad Euro 520.000,00 1.466,00

Il C.U. di cui alle precedenti lettere da A) a G) è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi innanzi alla Corte di Cassazione

CONTROVERSIE DI LAVORO (PRIVATO O PUBBLICO) ED IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA

CONTROVERSIE DI LAVORO (quando il ricorrente ha un reddito superiore al doppio di quanto previsto per il gratuito patrocinio = maggiore di € 21.256,32)

il contributo, determinato come da Tabella, è ridotto alla metà.  

CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE (quando il ricorrente ha un reddito superiore al doppio di quanto previsto per il gratuito patrocinio = maggiore di € 21.256,32)

37,00  

PROCEDIMENTI  IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO

Separazioni consensuali e Divorzi congiunti

Separazioni giudiziali e Divorzi contenziosi, nonché modifiche alle condizioni

 

Euro 37,00

Euro 85,00  

PROCEDIMENTI CON VALORE INDETERMINABILE

        Euro
processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace: si considerano nel 3° scaglione (Euro 5.200,00 - Euro 26.000,00) 206,00
processi civili ed amministrativi: si considerano nel 4° scaglione (Euro 26.000,00 -  Euro 52.000,00) 450,00

 

AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta di condanna al pagamento, anche in via provvisionale, di una somma di denaro a titolo di risarcimento E di accoglimento di detta domanda (il contributo viene determinato in relazione all'importo liquidato in sentenza). Non è dovuto nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.  come da Tabella, in relazione all'importo liquidato in sentenza

 

ALTRI PROCEDIMENTI

Procedimenti speciali previsti nel Libro IV°, titolo I°, capo I° (ingiunzione), III° (cautelari: sequestro giudiziario o cautelativo, denuncia di nuova opera e di danno temuto, istruzione preventiva, provvedimenti d'urgenza) e IV° (possessori), del c.p.c.; procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c. (nel caso in cui il procedimento prosegua con rito ordinario si dovrà procedere all'integrazione del contributo: Circ. Min. Giustizia 04/08/09); opposizione a decreto ingiuntivo; istruzione preventiva il contributo, determinato come da Tabella, è ridotto alla metà.
Procedimenti di volontaria giurisdizione nonchè procedimenti speciali di cui agli artt. 737 - 742 bis c.p.c. (procedimenti in Camera di consiglio, anche del Tribunale Fallimentare). Procedimenti di reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi in corso di causa (anche qualora i relativi procedimenti siano esenti: Circol. Min. Giustizia n. 5/02). Euro 85,00

Regolamento di competenza e di giurisdizione

contributo determinato come da Tabella
Locazione: intimazione o sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.): il valore si determina in base all'importo dell'ammontare del canone annuale
sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.): il valore si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti oltre interessi maturati alla data di notifica della citazione
il contributo, determinato come da Tabella, è ridotto alla metà
Istanza di fallimento   Euro 85,00
Procedura Fallimentare (dalla sentenza dichiarativa alla chiusura della Procedura) Euro 740,00
Insinuazione tempestiva al passivo del Fallimento (art. 93 L.F.) nulla è dovuto (manca l'iscrizione al ruolo)
Insinuazione tardiva al passivo del Fallimento (art. 101 L.F.) contributo, determinato come da Tabella, in relazione al credito per cui si procede
Procedimenti di opposizione all'esecuzione (sia mobiliare sia immobiliare) (art. 615 c.p.c.);  opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.); impugnazione delibere condominiali; determinazione del canone; occupazione senza titolo; cautelari in corso di causa (art. 669 quater c.p.c.); possessori (fase di cognizione ordinaria); contributo determinato come da Tabella


PROCEDIMENTI ESECUTIVI

Procedimenti di esecuzione immobiliare Euro 242,00
Procedimenti di esecuzione mobiliare, presso terzi, obblighi di fare (di valore uguale o superiore ad euro 2.500,00); esecuzione per consegna e rilascio (art. 605 ss. c.p.c.); esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare (art. 612 ss. c.p.c.)

Euro 121,00

Procedimenti di esecuzione mobiliare (di valore inferiore ad euro 2.500,00) Euro 37,00
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) Euro 146,00


PROCEDIMENTI  AMMINISTRATIVI

Il Contributo Unificato deve essere versato tanto per il ricorso principale, quanto per quello incidentale, quanto ancora per i motivi aggiunti

Ricorsi proposti innanzi al T.A.R. ed al Consiglio di Stato (processi amministrativi ordinari)  Euro  600,00 
Ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione (art. 117 D.Lgs. 02/07/10 n. 104); ovvero in tema di accesso agli atti (art. 116 D.Lgs. 02/07/10 n. 104) con esclusione di quelli avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D.Lgs. n. 195/05; ovvero aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato; nonché per quelli di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato  Euro  300,00

Ricorsi in materia di rapporto di pubblico impiego Valore come da Tabella del giudizio civile ridotto alla metà

Ricorsi di cui all'art. 119 comma 1° lett. a) e b) D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo)  in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità   Euro  4.000,00 

Tutti gli altri ricorsi previsti dall'art. 23bis comma 1° L. 06/12/71 n. 1034 nonché da altre disposizioni che richiamano il predetto art. 23bis  

Opposizione Sanzioni amministrative - art. 23 L. 24/11/81 n. 689

Ricorso straordinario al Capo dello Stato od al Presidente della Regione Sicilia. Tutti gli altri casi non previsti sopra

Euro  1.500,00


Valore come da tabella

Euro 600,00

PROCESSO TRIBUTARIO

Per i ricorsi, sia principali che incidentali, proposti innanzi alle Commissione Tributarie Provinciali e Regionali, è stato istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo in ragione dei seguenti importi (art. 37 co. 6-quater):

                                      scaglione          Euro
a. di valore fino ad Euro 2.582,28 30,00
b. di valore superiore ad Euro 2.582,28 e fino ad Euro 5.000,00   60,00
c. di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad Euro 25.000,00   120,00
d. di valore superiore ad Euro 25.000,00 e fino ad Euro 75.000,00 250,00
e. di valore superiore ad Euro 75.000,00 e fino ad Euro 200.000,00 500,00
f. di valore superiore ad Euro 200.000,00   1.500,00

 

PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

E' dovuto il Contributo unificato come da Tabella (nella misura del doppio) oltre al contributo fisso di Euro 168,00.
 

RILASCIO COPIE AUTENTICHE

Il rilascio di copie autentiche richieste dalle parti, anche agli ufficiali giudiziari e comprese quelle esecutive, sono sottoposte al diritto fisso di euro 5,16 (euro 2,58 per il Giudice di Pace) per ogni atto, indipendentemente dal numero di pagine. La Circolare Ministero della Giustizia del 13/05/02 specifica che "continueranno ad essere dovuti il diritto di copia forfetizzato ed il diritto di certificazione di conformità". (...) Sono -quindi- "rimasti invariati gli importi richiesti per le copie semplici e sono aumentati gli importi per le copie autentiche. (...) In caso di urgenza sono dovuti i relativi diritti". La sola imposta di bollo -ove prevista- e non i diritti di cancelleria è dovuta per i provvedimenti non giurisdizionali (pubblicità dei testamenti, atti di notorietà e loro dichiarazione sostitutive, trascrizioni vendita di automobili con riserva di proprietà, ecc.).

La disciplina sul bollo è invariata per le domande e le istanze presentate dai terzi.

La Circolare Ministero della Giustizia n. 5 del 31/07/02 ha chiarito la non assoggettabilità all'imposta di bollo per le copie delle sentenze rilasciate in forma esecutiva.

GRATUITO PATROCINIO

I soggetti ammessi al gratuito patrocinio od a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo (v. appresso per la dichiarazione comunque da compiere nelle conclusioni dell'atto).

SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

La parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei processi esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale, o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione ed a procedere al relativo versamento del contributo integrativo per la prima udienza utile.

Resta salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.


DETERMINAZIONE DEL VALORE

Il valore del procedimento deve essere determinato ai sensi degli artt. 10 ss. c.p.c. La parte deve fare una espressa dichiarazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto: in mancanza si applica il contributo riguardante il 7° scaglione (euro 1.466,00). Detta dichiarazione dovrà essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito e, nel caso di esenzione, si dovrà specificarne la ragione.


MODALITA' E SISTEMI DI VERSAMENTO

Il D.P.R. n. 126 del 01/03/2001 ed il successivo D.P.R. 446/01, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2002, hanno fissato le modalità di versamento del contributo unificato. Il contribuente dovrà indicare:

  • l'ufficio giudiziario adito;
  • le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
  • le generalità ed il codice fiscale delle altre parti;

In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale e il numero in cifra dei restanti. L'art. 1 del D.P.R. 126/01 ha previsto quattro differenti sistemi di versamento:

a) versamento effettuato con pagamento presso i Concessionari:
Si tratta dello stesso sistema utilizzato per il pagamento dell'imposta di registro e consiste nel versamento in banca utilizzando un apposito modello (F23). Le modalità sono previste dal decreto legislativo 09/07/1997, n.237 "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari". Occorrerà indicare: Codice tributo: 941T e -negli appositi spazi- i codici di cui alla "Tabella dei codici degli Enti diversi dagli Uffici finanziari".

b) versamento in c/c postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato:
Corrisponde ad un normale versamento in c/c postale sul conto n. 57152043 intestato a "TESORERIA PROV.LE VITERBO - VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO SPESE ATTI GIUDIZIARI L. 91/02". Con provvedimento del 19/02/2002 l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo modello di bollettino di c/c postale per il versamento di detto contributo. E' consentita la stampa del bollettino suddetto anche a modulo continuo, previa autorizzazione delle Poste Italiane S.p.A. e nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate dalla delibera dell'Agenzia delle Entrate.

c) versamento presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati:
Il DPR 446/01 ha introdotto un sistema semplificato consistente in un contrassegno, composto di due parti, che viene rilasciato del rivenditore. Adottando tale forma di pagamento, bisognerà compilare la "Comunicazione di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari" reperibile, in formato pdf., sul sito Internet:  http://www.agenziaentrate.it/servizi/contrunificato/index.htm. Si segnala che il Tribunale di Roma NON richiede tale ulteriore modello.

d) versamento del contributo utilizzando sistemi telematici:
Il contributo potrà essere infine corrisposto utilizzando i sistemi telematici. Gli articoli 1 e 4 del D.P.R. 126/01 hanno rinviato a successivi decreti la fissazione delle regole tecniche per la effettuazione del versamento e per la trasmissione per via telematica, da parte degli intermediari autorizzati, all'ufficio giudiziario della ricevuta di versamento o degli estremi identificativi.

La destinazione della ricevuta di pagamento

La ricevuta di pagamento (contrassegno, bollettino di conto corrente o modello F23) deve essere allegata all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il pagamento e deve essere inserita nel fascicolo d'ufficio e depositata all'ufficio giudiziario. Si segnala che il Tribunale di Roma richiede l'applicazione del contrassegno -o del bollettino di c/c- sulla nota di iscrizione al ruolo.

Per i procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo, l'Agenzia delle Entrate -con provvedimento del 12/02/02- ha previsto un apposito modello cui allegare la ricevuta. Il modello è reperibile in formato elettronico dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it.

[Avv. Riccardo Riva - Liberamente tratto dalle:
Circolari del Ministero della Giustizia n. 2 del 12/03/02, n. 3 del 13/05/02 e n. 5 del 31/07/02;
dal D.L. 11/03/02 n. 28, convertito con modifiche dalla L. 10/05/02 n. 91;
dalla L. 311/2004 (Finanziaria 2005) commi 307 e 308 dell'art. 1;
dal D.L. 04/07/06 n. 223 convertito con modifiche dalla L. 04/08/06 n. 248; 
dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007), dalla L. 191/2009 (Finanziaria 2010), dalla L. 122/10 e dal D.L. 98/2011.
Si invita ad esaminare le norme sopra richiamate e le altre applicabili prima di assumere ogni determinazione: l'autore non risponderà in alcun caso di eventuali inesattezze od imprecisioni]