Il contratto di Agenzia: 4. la risoluzione per eccessiva onerosità ed impossibilità sopravvenuta
L'eccessiva onerosità
Nella disciplina dei contratti in generale il codice civile dedica al problema dell'eccessiva onerosità della prestazione gli artt. 1467, 1468 e 1469, individuando due rimedi, in taluni casi alternativi, e cioè la risoluzione del contratto e l'offerta di equa modifica delle condizioni contrattuali, che l'altra parte può effettuare per evitare la risoluzione.
Va detto anzitutto che per sua natura l'eccessiva onerosità di una delle prestazioni, o dell'unica prestazione qualora si verta in tema di contratti con obbligazioni a carico di una sola delle parti, è configurabile solo nell'ipotesi in cui la stessa sia in qualche modo differita e cioè nel caso in cui intervenga dopo un certo periodo di tempo rispetto alla conclusione del contratto, poiché altrimenti sarebbe esclusa in radice la possibilità che la prestazione divenga eccessivamente onerosa.
L'art. 1467 parla infatti di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, dove vi sia dunque una ripetizione di prestazioni nel tempo o il differimento della loro esecuzione, per consentire appunto che possa realizzarsi l'eccessiva onerosità rispetto al momento di conclusione del contratto.
In queste ipotesi, laddove la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili (Cass. 23/02/01 n. 2661), quest'ultima potrà richiedere la risoluzione del contratto con gli effetti (anche retroattivi) previsti dall'art. 1458 c.c.
La medesima disposizione precisa che la domanda di risoluzione è preclusa qualora l'eccessiva onerosità rientri nell'alea normale del contratto. Oltre a ciò la risoluzione può altresì essere evitata dall'altra parte (ed in ciò sta l'elemento alternativo alla definitiva cessazione di effetti del contratto) qualora offra di modificare equamente le condizioni contrattuali al fine di riequilibrare le rispettive prestazioni.
Qualora si verta invece in tema di contratti con assunzione di obbligazioni ad opera di una soltanto delle parti (art. 1468 c.c.) il rimedio risolutorio non è ammesso. In tali ipotesi infatti l'unico rimedio esperibile è la richiesta di riduzione della prestazione da parte del contraente obbligato o una modificazione nelle sue modalità di esecuzione, tale da ricondurla ad equità.
E' infine esclusa (art. 1469 c.c.) l'applicabilità degli art. 1467 e 1468 per i contratti aleatori, sia per loro natura che in funzione della volontà delle parti.
Occorre a questo punto soffermarsi brevemente sul contenuto dell'art. 1469 c.c. per ricordare una tesi dottrinale (Sacco) che, al fine di stabilire cosa debba intendersi per "contratti aleatori", opta per un'interpretazione che comporta la necessità per il giudice di esaminare l'evento sopravvenuto per accertare se, in concreto, il contratto avesse o meno accollato tale rischio al danneggiato che agisce per ottenere la risoluzione o la riduzione della prestazione.
L'onerosità della prestazione che, qualora sia dovuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, consente l'esperibilità dei rimedi anzidetti, deve però essere valutata in maniera obbiettiva, prescindendo quindi dalla situazione soggettiva del debitore.
Dal punto di vista pratico, al fine di porre in essere i rimedi previsti per l'eccessiva onerosità è necessario un impulso di parte. Difatti, le norme esaminate presuppongono che i rimedi vengano esercitati in via processuale con la proposizione di una domanda di risoluzione, alla quale segue l'eventuale offerta di riduzione del contratto ad equità (che non può tuttavia essere imposta alla parte nei cui confronti è presentata la domanda di risoluzione).
L'impossibilità sopravvenuta
L'impossibilità della prestazione è disciplinata dagli artt. 1463 - 1466 c.c., nei quali vengono effettuate una serie di distinzioni collegate alla corrispettività delle prestazioni, alle caratteristiche dell'impossibilità (totale o parziale) ed ai conseguenti effetti della stessa in relazione all'eventuale liberazione del debitore della prestazione (cass. 05/08/02 n. 11717).
Nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora l'impossibilità di una delle prestazioni abbia come effetto la liberazione di colui che dovrebbe prestarla, l'art. 1463 prevede da un lato l'ovvia impossibilità per il soggetto liberato di richiedere l'adempimento all'altra parte e dall'altro il correlativo obbligo di restituire (ex art. 2033 e ss. c.c.) quanto in ipotesi già ricevuto in adempimento del contratto.
Il regime dell'impossibilità parziale (così come previsto dall'art. 1258 c.c.) è invece contenuto nel successivo art. 1464 c.c. che contempla due ipotesi alternative:
la riduzione della prestazione dell'altra parte, in proporzione all'impossibilità parziale accertata;
il recesso della parte creditrice della prestazione divenuta impossibile, ancorché parzialmente, a condizione che la parte che subisce l'inadempimento a causa dell'impossibilità, non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
Sottolineo tuttavia in proposito che, affinché possa parlarsi di impossibilità con effetto liberatorio, è necessario che non sia ravvisabile alcuna responsabilità del debitore della prestazione in ordine all'impossibilità.
Deve cioè potersi escludere che la prestazione sia divenuta totalmente o parzialmente impossibile per colpa del debitore della stessa, qualora l'impossibilità sia intervenuta in un momento precedente rispetto all'inadempimento.
L'impossibilità deve poi avere carattere definitivo. Fin quando perduri l'interesse all'adempimento del creditore della prestazione, la mera impossibilità temporanea non farà venir meno l'obbligo del debitore di prestarla.
L'impossibilità totale della prestazione determina invece ex lege la risoluzione del contratto, dal momento del verificarsi dell'impossibilità, con la conseguente liberazione delle parti con effetto retroattivo.
Per contro, qualora l'impossibilità sia parziale è contemplato un rimedio alternativo costituito dalla riduzione della controprestazione o dal diritto di recesso riconosciuto al creditore della prestazione divenuta parzialmente impossibile, qualora non abbia interesse all'adempimento parziale.
In tema di contratti ad efficacia reale (che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata o costituiscono o trasferiscono diritti reali) l'art. 1465 c.c., il cui contenuto è tuttavia derogabile dalla diversa volontà delle parti, e che opera quindi in via automatica solo laddove nulla sia previsto in proposito dai contraenti, distingue il perimento di una cosa determinata da quello di una cosa determinata solo nel genere (in relazione alla quale il trasferimento si perfeziona con l'individuazione).
Nel primo caso laddove la cosa venga meno per causa non imputabile al venditore, l'acquirente non può sottrarsi all'adempimento della propria controprestazione. Il trasferimento del rischio, in linea generale, si attua dunque al momento della conclusione del contratto, e del tutto indipendentemente dalla consegna.
Allo stesso modo è disciplinata l'ipotesi in cui l'effetto traslativo o costitutivo del diritto sia differito sino alla scadenza di un termine.
Per contro, qualora la vendita sia sottoposta a condizione sospensiva, il trasferimento del rischio dall'alienante al compratore si perfeziona solo con l'avveramento della condizione. Pertanto, qualora l'impossibilità sopravvenga prima dell'avveramento della condizione, l'acquirente è liberato dalla propria obbligazione.
Principio opposto rispetto alla cosa determinata è applicato invece nella seconda ipotesi, dove il rischio del perimento è collegato alla concreta individuazione (parificata alla consegna) della cosa. Pertanto, per le cose determinate solo nel genere, prima dell'individuazione il perimento è a totale carico dell'alienante.
Infine, nei contratti plurilaterali, l'impossibilità della prestazione di una delle parti comporta lo scioglimento del contratto rispetto alle altre solo qualora, in relazione alle circostanze, la stessa possa considerarsi essenziale
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