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Anatocismo bancario
Con la nuova pronuncia resa dalle sezioni
unite della Suprema Corte di Cassazione n. 21095 del 4 novembre 2004 si è
tornati a parlare di anatocismo bancario con l’immediato effetto per il sistema
bancario di dover registrare un’altra forte sconfitta sul piano giudiziario. La
Corte di Cassazione stabilisce nella massima della decisione che “le clausole di capitalizzazione trimestrale
degli interessi dovuti dal cliente di una banca devono considerarsi nulle anche
se contratte prima del nuovo orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 2374 del
1999 e successive conformi) che ha negato la sussistenza di un uso normativo al
riguardo”. Ma che cosa è l’anatocismo bancario? Si tratta di un meccanismo di produzione di interessi sugli interessi in conto corrente, definito all’art. 1283 c.c.[1].La problematica dell’anatocismo costituisce tra l’altro un tema che evoca un oramai millenario conflitto culturale. La capitalizzazione trimestrale degli interessi, allo scopo di renderli a loro volta produttivi di frutti civili, è operazione, sotto il profilo economico, addirittura ovvia, poiché anche gli interessi scaduti rappresentano pur sempre una somma di denaro in ordine alla quale vale la presunzione di reimpiego, che giustifica la decorrenza degli interessi sul capitale. Nonostante la comprensibilità, forse, sotto il profilo economico di questo meccanismo sin dall’antichità i legislatori hanno avvertito il rischio che si potesse trasformare in strumento di usura difficilmente decifrabile per il debitore incauto o sprovveduto. Ciò spiega per esempio la decisione che assunse l’Erario con il Regolamento del 1° settembre 1998 n. 352 (art. 3, 2° comma), addirittura di autodifendersi escludendo l’anatocismo nell’ipotesi di ritardato pagamento di retribuzioni e pensioni dei dipendenti pubblici. Cerchiamo di capire la ragione per cui si
era formato l’orientamento della giurisprudenza del ’99 ed in cosa si
differenzia la nuova pronuncia n. 21095/2004. I giudici di legittimità partirono
dall’esame dell’art. 1283 c.c. ed in particolare dalla corretta interpretazione
degli “usi contrari” cui la norma fa riferimento precisando che si tratta
esclusivamente degli “usi normativi” di cui agli artt. 1 e 8 delle disp. prel.
c.c., consistenti nella ripetizione generalizzata, uniforme, costante e pubblica
di un determinato comportamento (usus) accompagnato dalla convinzione
della sua giuridica obbligatorietà, la c.d. opinio iuris ac necessitatis, e non
si tratta quindi dei meri “usi negoziali” di cui all’art. 1340 c.c.[2] La Cassazione del ’99
ritenne che l’indagine sull’esistenza degli usi contrari previsti dall’art. 1283
c.c. dovesse essere volta a individuare non un generico uso favorevole
all’anatocismo senza limiti, ma un uso specifico e puntuale idoneo a costituire
fonte di diritto obiettivo, sostituendo la normativa codicistica e non
semplicemente disapplicandola. A ragione veduta la Corte ritenne che il
fenomeno, se pur consolidato per prassi bancaria, della capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi non presentava tali requisiti. La
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alla banca fu prevista
infatti per la prima volta dalle c.d. Norme Bancarie Uniformi (“NBU”) in materia
di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall’ABI con
effetto dal 1° gennaio 1952. Non è mai stata accertata, invece, dalla
Commissione speciale permanente presso il Ministero dell’Industria, ai sensi del
D.lg.vo del C.p.S. 27/01/1947 n. 152 (modificato con la L. 13/03/1950, n. 115),
l’esistenza di un uso normativo generale di contenuto corrispondente a tale
clausola. Quanto poi agli accertamenti degli usi locali da parte delle Camere di
Commercio Provinciali (compito loro spettante dal combinato disposto degli artt.
34, 39 e 40 del R.D. 20/9/1934, n. 2011 e dall’art. 2 del D.lg.vo Luogten.
21/9/1944, n. 315) la giurisprudenza della Corte di Cassazione del 1999 rilevò
che si trattava di accertamenti avvenuti dopo l’entrata in vigore delle NBU, e
ciò escludeva in concreto che la clausola delle NBU potesse avere una funzione
probatoria di usi locali preesistenti. Inoltre, la presunzione di cui all'art.
9, disp. prel. c.c., riguardante le pubblicazioni nelle raccolte ufficiali delle
Camere di Commercio Provinciali, si riferisce all'esistenza dell'uso e non anche
alla natura normativa o negoziale di esso. Quest'ultima deve essere indagata non
in relazione al dato formale della pubblicazione nelle raccolte ufficiali,
bensì, in concreto, mediante verifica di quel procedimento di sedimentazione
attraverso il quale si fonda il "consenso sociale" nel quale si esprime l'opinio juris ac necessitatis. L'indagine esperita
dalla Suprema Corte mise in evidenza come, dalla comune esperienza, emerga che
l'inserimento della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a
debito nei contratti bancari, anche a fronte della clausola di capitalizzazione
annuale degli interessi a credito, è acconsentito da parte dei clienti non in
quanto tali clausole siano ritenute conformi al diritto oggettivo, ma in quanto
esse sono ricomprese nei moduli predisposti unilateralmente dagli istituti
bancari, insuscettibili di contrattazione individuale, "la cui sottoscrizione costituisce
presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari", sicché si è
"ben lontano da quella spontanea
adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente consiste l'opinio iuris
ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la
clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti
dal cliente". Esclusa la natura e l'efficacia normativa, l'uso
bancario de quo per
Tuttavia, la vera censura mossa dalla Corte
di Cassazione con le pronunce del 1999 e con la nuova del Sulla scia delle sentenze
della Suprema Corte del 1999 ed al generale sconvolgimento all’interno del
sistema bancario, il Governo intervenne con l’articolo 25, comma 3, del D.lg.vo.
4 agosto 1999 n. 342, che statuiva che:“le clausole relative alla produzione di
interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2,
sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere
adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le
modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole
divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal
cliente”. Detta previsione modificò l’art. 120 del Testo Unico Bancario
(“TUB”), affidando al Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio
(“CICR”)[3] il compito appunto di
stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi
nell’ambito delle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività
bancaria e, in secondo luogo, prevedendo che nelle operazioni di conto corrente
sia assicurata nei confronti della clientela la medesima periodicità nel
conteggio degli interessi debitori e creditori. La novella del TUB sembrò
accogliere la sollecitazione, emersa in numerose sedi ed indirizzata al mondo
creditizio, a sottoporre a revisione le disposizioni pattizie che regolano la
capitalizzazione degli interessi, prospettando alla clientela, in regime
concorrenziale e nel rispetto sia dell’art. 85 del Trattato CE, sia delle
direttive del CICR, forme simmetriche di capitalizzazione attiva e passiva. La
norma, tuttavia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con gli
artt. 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104 della Costituzione, con sentenza della Corte Costituzionale n. 425
del 17 ottobre 2000 [4]. L’indirizzo
giurisprudenziale, così consolidato, ma tuttavia ancora contestato e
disapplicato dal sistema bancario, è stato ribadito ed ampliato dalla sentenza
n. 21095 del 4 novembre 2004 delle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha
sottolineato che le clausole di capitalizzazione trimestrali si devono ritenere
invalide anche per il periodo anteriore alle più volte citate pronunce della
primavera del 1999. Sin dai primi giorni
successivi alla pubblicazione della sentenza della Cassazione n. 21095/2004 la
Banca d’Italia ha dichiarato di non essere in grado di fare una stima
attendibile, neppure previdenziale, dell’ammontare complessivo della cifra che
gli istituti di credito saranno chiamati a rimborsare ai clienti sulla base
delle istanze che verranno presentate. Troppe, infatti, saranno le variabili da
tenere in conto; il periodo, con le difficoltà relative alla sua individuazione,
la posizione processuale della banca (attrice o convenuta), il ricalcalo a
ritroso degli interessi per scorporare la componente capitalizzata in ogni
singolo rapporto, il numero di clienti disposti ad agire in giudizio.
Con questa decisione
sorge un primo problema di natura meramente interpretativa, ossia si tratta
anzitutto di individuare quali siano i crediti di cui oggi si possa pretendere
il pagamento e quali sono invece quelli da considerare ormai
prescritti. Il punto di partenza per
risolvere questa problematica è l’art. 2935 c.c. per il quale ”la prescrizione comincia a decorrere dal
giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Il presupposto della
prescrizione è l’inerzia ingiustificata del titolare del diritto: la decorrenza
della prescrizione si lega in altre parole al sorgere del contrasto tra
l’occasione di reagire, offerta a difesa dell’interesse tutelato, ed il mancato
sfruttamento di essa da parte del titolare di quell’interesse. Per generale
ammissione, i rimedi restitutori si prescrivono nel termine ordinario di dieci
anni, ai sensi dell’art. 2946 c.c., mentre le azioni di risarcimento si
prescrivono nel termine più breve di cinque anni, ai sensi dell’art. 2947 c.c.
Nel caso di specie si tratta di pagamento di indebito per cui il termine
prescrizionale è quello ordinario di dieci anni dei rimedi restitutori. Per
l’anatocismo bancario la prescrizione verrà così interrotta chiedendo la
restituzione di quanto indebitamente versato a partire dal 1994, o meglio
dall’ultimo trimestre del La sentenza n. 21095/2004
produrrà effetti certi per i giudizi già in corso, mentre per gli altri
correntisti andrà proposta una causa individuale. Pur essendo infatti
nell’ambito di applicazione di un contratto di massa (quello siglato da una
pluralità di soggetti attraverso moduli prestampati) non è ancora operativa la
class action e cioè la
possibilità di un’azione di tutela collettiva, visto che il disegno di legge è
da tempo fermo al Senato. Ciò che può fare subito
il correntista interessato ad ottenere la restituzione di indebito è inviare una
raccomandata alla propria banca chiedendo di fornire entro 90 giorni,
conformemente all’art. 110, comma 4 del TUB, copia della seguente
documentazione: (i) copia del contratto di conto corrente; (ii) copia dei fogli
analitici delle condizioni applicate al conto corrente e delle loro variazioni;
(iii) copia degli estratti conto dei periodi che si desiderano analizzare e,
(iv) lista dei tassi applicati al rapporto periodo per
periodo. Si tratta, infatti, di documentazione che di solito i clienti non hanno ma che la banca deve fornire su loro richiesta ai sensi del D.lg.vo. 358/1993 che dispone:” Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni in essere negli ultimi dieci anni”. E’ bene rilevare che di recente il garante della privacy si è pronunciato in merito all’obbligo di conservazione da parte delle banche, della documentazione contenente i dati personali dei clienti sostenendo che la copia di tale documentazione deve essere fornita in maniera gratuita. Nella richiesta della documentazione è bene pertanto specificare che la richiesta è fatta anche ai sensi dell’art. 7 del D.lg.vo. 196/2003. Ciò che sarà più
difficile per il singolo correntista è il calcolo dell’importo indebitamente
percepito dagli istituti di credito e in altre parole stabilire l’entità del
risarcimento da richiedere. Certamente le
associazioni di categoria metteranno a disposizione dei consumatori dei
consulenti finanziari e legali in grado di aiutarli nella predisposizione
dell’azione giudiziaria, o del tentativo stragiudiziario, per il recupero di
quanto indebitamente percepito dalla banca. In conclusione possiamo
affermare che la sentenza n. 21095/2004 della Corte di Cassazione avrà l’effetto
di riequilibrare, almeno in parte, il rapporto contrattuale tra il cliente e
l’istituto di credito diminuendo considerevolmente la disparità di posizioni tra
le due parti. Autore: Avvocato Gioia Tombolesi -
Baker & McKenzie Roma
s.t.p. Note:[1] L’art. 1283, rubricato Anatocismo, stabilisce
che:”In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
[2] L’art. 1340 c.c., rubricato Clausole d’uso,
stabilisce che “le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non
risulta che non sono state volute dalle parti”. [3] Il CICR è intervenuto con la delibera del 9
febbraio 2000. [4] Con la sentenza n. 425, del 17 ottobre 2000
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