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Sommario: 1. Premessa – 2. Definizione della figura giuridica –
3. Il fondamento giuridico dell’incapacità naturale – 4. La differenza con
altre figure giuridiche affini: incapacità legale, circonvenzione
d’incapace – 5. Le conseguenze dell’incapacità naturale – 6. Ambito
applicativo – 7. Concetto d’incapacità naturale e sua configurabilità – 8.
Il regime delle prove – 9. Applicazione dei medesimi principi alle
dimissioni del lavoratore – 10. La soluzione adottata dalla
giurisprudenza - 11. Conclusioni
1. Premessa
La fattispecie prevista dall’art. 428 c.c. relativa
all’annullabilità degli atti compiuti dal soggetto incapace è stata più
volte affrontata dalla Corte di Cassazione, anche recentemente , e
dall’esame di tali pronunce sia recenti che meno recenti ne esce un quadro
di riferimento articolato e ricco di principi elaborati da una
costante giurisprudenza, è quindi possibile affermare che le sentenze
emesse nel corso di questi anni sono state sostanzialmente univoche
nell’interpretare l’art. 428 c.c. L’evoluzione si è
riscontrata, invece, nelle precisazioni delle argomentazioni poste a
sostegno delle varie decisioni susseguitesi e nell’allargamento
della tipologia di prove addotte per dimostrare l’incapacità.
2. Definizione della figura giuridica
Le persone legalmente capaci, cioè i
maggiorenni e i non interdetti sono normalmente in grado di
provvedere a se stesse, tuttavia può accadere, talvolta che il soggetto,
non sia in grado di valutare adeguatamente le conseguenze degli atti che
compie; in questi casi si sostiene che il soggetto è affetto da incapacità
naturale o di fatto, infatti è tale ai sensi dell’art. 428, la persona che
sebbene legalmente capace, sia tuttavia incapace di intendere o di volere
. In questa situazione rientrano, non solo quindi, l’infermo di
mente, l’anziano, il malato grave, il drogato, l’ubriaco, l’ipnotizzato,
ecc., ma anche tutte quelle ipotesi che progressivamente emergono dai
mutamenti della società e delle conoscenze mediche. Si pensi alla
casistica che si riconnette alla fase di reinserimento dei soggetti che
hanno attraversato un prolungato periodo di coma, alla maggiore frequenza
e gravità dei traumatismi cranici non mortali, alla diffusione di
psicofarmaci. L’incapacità naturale può, inoltre, consistere in una
condizione permanente d’incapacità, ovvero in una situazione transitoria:
ciò che conta, affinché l’incapacità assuma rilevanza, è il momento in cui
un atto giuridico sia stato posto in essere. In
definitiva, quindi, l’incapacità naturale, può essere definita come uno
stato, non giudizialmente dichiarato, della persona che non è in grado di
intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria,
sufficiente a tradursi in un difetto della volontà negoziale che rende
annullabile l’atto.
3. Il fondamento giuridico dell’incapacità naturale
L'ordinamento ha inquadrato il tema dell’incapacità
naturale del soggetto secondo le regole dell’oggettività, sia pure con dei
correttivi, prescindendo da valutazioni soggettive di terzi, e prendendo
in considerazione soprattutto la reale potenzialità del soggetto a
concepire il significato dell'atto da lui compiuto.
D'altra parte, solo qualora la sua incapacità abbia determinate
caratteristiche, potrà avere rilevanza giuridica e condurre alla
“sanzione”, dell'annullamento dell'atto compiuto. La
scelta, fatta dal legislatore del 1942, di dare rilievo in senso
“oggettivo” all’incapacità, sia pure transitoria, di intendere o di volere
del soggetto, predisponendo a sua tutela, e degli eventuali eredi o aventi
causa, il rimedio “tecnico” dell'annullamento dell'atto (contratto, atto
unilaterale, o testamento), e non, la sanzione della nullità assoluta o
relativa dell'atto, in quanto ciò è apparso uno strumento troppo forte e
sproporzionato rispetto agli scopi che tale rimedio si propone di
conseguire, ben potendo il soggetto stesso, o gli altri soggetti
legittimati a richiedere l'eliminazione dell'atto, essere interessati al
contrario alla sua conservazione . Del resto, come se ne accennava prima
parlando dei “correttivi” posti dall'ordinamento, per l'annullamento degli
altri atti diversi dalla donazione e dal testamento ex art. 428
c.c., dovrà essere di regola data prova del pregiudizio grave che
all'incapace medesimo ne possa derivare e, se si tratta di contratto,
anche della mala fede dell'altro contraente. Restano in ogni caso
impregiudicati i diritti acquistati dal terzo che in buona fede abbia
contrattato a titolo oneroso, ovviamente sono fatti salvi gli effetti
della trascrizione della domanda d’annullamento ai sensi dell'art. 2652 n.
6 c.c. L'atto compiuto dall'incapace, pertanto, pur in
presenza di un’evidente causa d’incapacità del soggetto potrebbe reggere e
quindi resistere, nel mondo dei rapporti giuridici, fin quando non sia
posto nel nulla con effetto retroattivo; e ciò conferma il fatto che
l'incapacità naturale ha notevole rilievo nel nostro ordinamento, ma
laddove con quell'atto siano interconnessi altri interessi meritevoli di
tutela riferibili ai terzi, sia per il principio della buona fede di
questi terzi che hanno interagito con l'incapace, sia per il principio
generale di conservazione degli effetti degli atti giuridici, che si
applica anche ai contratti invalidi (v. 1419 – 1420 - 1446 c.c.), cui fa
riferimento anche il disposto dell'art. 1367 c.c. portante nella rubrica
il titolo di «Conservazione del contratto» e per il quale «nel dubbio, il
contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui
possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne
avrebbero alcuno» , lo stato soggettivo d’incapacità naturale della parte
potrebbe non produrre alcun risultato apprezzabile in relazione alla
sopravvivenza dell'atto compiuto e degli effetti da esso
prodotti. Ciò non esclude che, qualora sia totalmente
mancata una manifestazione di volontà che possa essere considerata seria
(si pensi al caso di chi è talmente ubriaco o sotto effetto di sostanze
stupefacenti da non rendersi nemmeno conto di quanto succede), si potrà
certamente agire per ottenere una dichiarazione di nullità, per
inesistenza assoluta di un elemento essenziale del contratto: l'accordo
delle parti, ex art. 1325 c.c., comma 1, punto 1); e lo stesso vale per
l'atto unilaterale, considerato che il disposto dell'art. 1324 c.c.
dichiara applicabile agli atti unilaterali le norme che disciplinano i
contratti, in quanto compatibili e salvo diverse disposizioni di
legge.
4. La differenza con altre figure giuridiche affini: incapacità
legale, circonvenzione d’incapace
L’incapacità naturale ha presupposti
completamente diversi da quelli della interdizione e della inabilitazione,
perché, rispetto a queste, non è necessaria un’abituale infermità di
mente, potendo l’incapacità di intendere o di volere essere riferita
– come si esprime il legislatore – «per qualsiasi
causa». Il motivo di una così ampia previsione, è
spiegabile tecnicamente con la seguente considerazione: per ogni causa
transitoria ed imprevista d’incapacità non vi può essere né interdizione
né inabilitazione. Con il termine incapacità si intende,
quindi, la condizione di una persona che non è idonea da sola ad
acquistare ed esercitare diritti e assumere obblighi. A tale condizione la
legge ricollega gli istituti di protezione, che consentono agli incapaci
di svolgere un’attività giuridica, sia pure in via mediata attraverso
l’ausilio di altri soggetti. Le cause di incapacità legale di agire sono
tassativamente determinate dalla legge: minore età, interdizione legale,
inabilitazione. L’incapacità legale e l’incapacità
naturale si distinguono per le seguenti ragioni: l’incapacità legale opera
de iure, mentre l’incapacità naturale ha rilevanza giuridica solo quando
si può dare la prova rigorosa che il soggetto era effettivamente incapace
nel momento in cui compiva l’atto; per l’incapacità legale viene in
considerazione un criterio di determinazione normativa delle cause; per
l’incapacità naturale, invece, si fa ricorso ad un criterio di valutazione
ex post dell’atto compiuto, consistente nell’accertamento, da parte del
giudice, del fatto che il soggetto si trovasse, per qualsiasi causa, anche
transitoria, in una condizione di incapacità di intendere o di volere. Per
questo si sostiene che un soggetto può essere al tempo stesso legalmente
capace e naturalmente incapace di agire . Al contrario, un soggetto
legalmente incapace di agire può essere al tempo stesso capace di
intendere e volere. La fattispecie della c.d.
circonvenzione di incapace regolata dall'art. 643 c.p.: si diversifica
dalla incapacità naturale in quanto qui l’incapacità è causata ed usata
con dolo dal soggetto agente, infatti secondo l'orientamento della
giurisprudenza il contratto frutto della circonvenzione di incapace è
nullo ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c. e non semplicemente
annullabile, perché la non osservanza della citata norma penale,
perpetrando la violazione di una norma imperativa posta a tutela di un
interesse pubblico, ricade nella previsione generale di nullità di cui
all'art. 1418 c.c. A tale ricostruzione la
giurisprudenza perviene richiamando il concetto di “nullità
residuale” desumibile dal comma 1 della citata norma, dove è testualmente
sancito che «Il contratto è nullo quando è contrario a nome imperative,
salvo che la legge disponga diversamente»: dunque, pur non essendo sancita
espressamente la nullità di un contratto, concluso da un incapace vittima
del delitto di circonvenzione, questa si può desumere dal fatto che
comunque quel contratto risulta stipulato in violazione di una norma
imperativa e pertanto - non disponendo l'ordinamento diversamente - tale
violazione viene sanzionata applicando la regola generale che statuisce -
come detto - la nullità della fattispecie. Al contrario la
dottrina, rifiuta il concetto di nullità “residuale” e segue solo quello
di nullità “testuale”, ritenendo che nella fattispecie de qua la sanzione
predisposta dal sistema per l'invalidità dell'atto non possa non essere
quella ordinaria dell'annullabilità, potendo ricondursi la circonvenzione
di incapaci nell'alveo dei vizi della volontà previsti dal codice civile e
ricorrendo di conseguenza solo al rimedio accordato dalla legge per i
negozi stipulati con violenza o dolo.
5. Le conseguenze dell’incapacità naturale
L’atto posto in essere in stato di incapacità di
intendere e volere è sempre annullabile (art. 1425 c.c., 2° comma):
l’azione di annullamento si prescrive in 5 anni dal giorno in cui c’è
stato il compimento dell’atto (art. 428 c.c., 3° comma e art. 1442 c.c.,
1° comma).
Il legislatore del codice civile, inoltre, si è
preoccupato, lo abbiamo accennato nel paragrafo 3, di contemperare due
opposte esigenze: quella di protezione dell’incapace con la tutela delle
persone che eventualmente ignare delle carenze psichiche dell’incapace,
possono aver fatto affidamento sulla validità della dichiarazione di
quest’ultimo, ha distinto differentemente disciplinando diverse ipotesi,
infatti l’annullabilità di un atto compiuto da un incapace naturale
dipende quindi dalla tipologia. Si distinguono in merito tre tipi di
atti:
- atti unilaterali sono quelli formati con la dichiarazione di una sola
volontà, senza il concorso della volontà di colui cui è rivolta la
dichiarazione stessa per esempio accettazione di un’eredità dannosa o
rinuncia ad un credito, promessa, recesso, disdetta, dimissioni del
lavoratore, sono annullabili solo se si dimostra che hanno arrecato un
grave pregiudizio all’incapace naturale (art. 428 c.c., 1 comma) e
il suo stato di incapacità d’intendere o volere al momento del compimento
dell’atto ; - contratti, che sono sempre atti bilaterali,
sono annullabili solo se si dimostra la malafede dell’altro
contraente, (art. 428 c.c., 2 comma), che consiste nella consapevolezza
che quest'ultimo abbia della menomazione dell'altro nella sfera
intellettiva e volitiva; di tale malafede uno degli indici rivelatori può
essere costituito dal pregiudizio effettivo o potenziale arrecato dal
contratto al soggetto incapace. Si è inoltre
precisato che il pregiudizio dell’incapace non si pone quale autonomo
presupposto dell’invalidità dell’atto, ma solo come uno dei possibili
indizi rilevatori della consapevolezza che il contraente abbia avuto
dell’incapacità dell’altro, cosicché la malafede risulta desumibile pure
da altre eventuali circostanze, idonee a far comprendere, ad una persona
normale, che la controparte agisce in stato di anomalia psichica, perché
comunque l’ordinamento giuridico tutela l’affidamento di controparte .
- atti personali, donazione (art. 775 c.c.), testamento (art. 591, n.3,
c.c.), matrimonio (art. 120 c.c.), sono sempre annullabili se si dimostra
lo stato di incapacità naturale, pertanto l’impugnabilità consegue
automaticamente alla sola incapacità naturale per tali importanti atti
(art. 428 c.c., 4° comma).
Sono invece considerati validi gli atti che non arrecano
pregiudizio all’autore, ma piuttosto un vantaggio sia in caso di
incapacità legale che naturale.
6. Ambito applicativo
Volendo procedere ad un’estrema sintesi possiamo dire che
i casi affrontati dalle sentenze esaminate sostanzialmente toccano 3
branche del diritto: - diritto successorio: vengono infatti
controllati casi di donazioni o testamenti redatti in stato incapacità
naturale reale o presunta; - diritto civile: un altro gruppo di
sentenze giudicano casi di contratti stipulati in stato di incapacità
naturale reale o presunta; - diritto del lavoro: è sicuramente il
gruppo di sentenze più interessante in quanto vengono analizzate
numerose ipotesi di dimissioni di lavoratori che si qualificano come
rilasciate in stato di incapacità naturale reale o
presunta; mentre le argomentazioni logico-giuridiche
elaborate si possono riassumere nei punti di seguito elencati.
7. Concetto di incapacità naturale e sua configurabilità
Ai fini della configurabilità dell’incapacità naturale e
della conseguente invalidità del negozio ex art. 428 c.c. non si
presuppone la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, in
quanto è sufficiente che queste risultino diminuite in modo da impedire od
ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà
cosciente . E’ stato osservato, che per determinarsi tale
fattispecie, non è necessaria una malattia che annulli in modo totale ed
assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un
perturbamento psichico tale da menomare gravemente, pur senza escluderle,
le capacità intellettive e volitive, anche se transitorio e non dipendente
da una precisa forma patologica; tale accertamento deve essere compiuto
dal giudice di merito con riferimento al momento della stipulazione del
negozio e, pertanto, nel caso di incapacità dovuta a malattia non può
prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso della
malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la
sua sussistenza nel momento indicato. In particolare si è
affermato nel caso di dimissioni del lavoratore che non occorre la totale
esclusione della capacità psichica e volitiva del soggetto, purché
l’incapacità sussista al momento dell’atto dimissionario e sia
comunque tale da arrecare al soggetto un notevole turbamento psichico,
idoneo a far venire meno la sua capacità di autodeterminazione e la
consapevolezza dell’atto che sta per compiere . In
conclusione, si è riconosciuto che in generale la situazione anche
transitoria, di incapacità di intendere e volere del dichiarante, da
qualsiasi causa dipendente, comporta l’annullamento del negozio giuridico
unilaterale, ancorché recettizio , pur in mancanza della sua
riconoscibilità da parte del soggetto destinatario dell’atto, sempre che
sussista il grave pregiudizio per il suo autore, cui poi è riservata la
legittimazione all’azione di annullamento (art. 1441
c.c.). La sentenza che accolga l’azione di annullamento ha
efficacia retroattiva, ed importa il ripristino della situazione di fatto
e di diritto preesistente al negozio annullato .
8. Il regime delle prove
Quanto all’onere probatorio relativo al
perturbamento psichico, si ritiene che esso gravi su chi adduce
l’incapacità e la prova di questa, può essere data con ogni mezzo o
in base a indizi e presunzioni, non necessariamente tramite la consulenza
tecnica ; lo stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto che
abbia stipulato un contratto, del quale si chieda l'annullamento ai sensi
dell'art. 428 c.c., è infatti, una condizione personale dell'individuo,
che solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provata in modo
diretto; il più delle volte va invece accertata in base ad indizi e
presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere
decisivi ed ai fini della sua configurabilità il
giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche
le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra
altre. Ancora, la prova della incapacità naturale non deve
necessariamente far emergere l'esistenza di una malattia che annulli le
facoltà intellettive del soggetto, ma - questo sì - di un fatto che abbia
alterato e gravemente menomato quelle facoltà; così come in riferimento al
requisito della contemporaneità tra la causa di incapacità naturale ed il
compimento dell'atto (contemporaneità richiesta dall'ordinamento per
addivenire alla sanzione-rimedio dell'annullamento dell'atto compiuto
dall'incapace) è stato ritenuto che esso non vada inteso in senso assoluto
in relazione a quel preciso momento, potendo aversi invece riguardo alle
condizioni in cui il soggetto si trovava prima e dopo il compimento
dell'atto, al fine di accertare, nel caso in cui l'infermità sia dovuta a
malattia, se questa sia suscettibile di regresso, di stabilità o di
miglioramento, come utile elemento di giudizio per stabilire se la
malattia manifestatasi anteriormente o successivamente possa ritenersi
sussistere anche nel momento in cui fu posto in essere l'atto
impugnato. E’ per questo che si è altresì
precisato che, accertata la totale incapacità di un soggetto in due
determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la
sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione "iuris
tantum", sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della
prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi
vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido
intervallo. Ad una sorta di presunzione fa riferimento una sentenza
della Corte di Cassazione che ha affermato che quando sussista una
situazione di malattia mentale di carattere permanente, ricade su chi
pretende la validità dell'atto l'onere di dimostrare l'esistenza di un
eventuale lucido intervallo, tale da ridare al soggetto l'attitudine a
rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto.
In conclusione, pertanto, la prova dell'incapacità naturale non deve
essere necessariamente riferita alla situazione esistente al momento in
cui l'atto impugnato venne posto in essere, essendo possibile cogliere
tale situazione da un quadro generale anteriore e posteriore al momento
della redazione dell'atto, traendo da circostanze note, mediante prova
logica, elementi probatori conseguenti. Quindi l'incapacità naturale, ove
si tratti di situazione non transitoria, ma sia pure relativamente
perdurante quale una malattia, può essere provata anche attraverso il dato
induttivo costituito dalle condizioni del soggetto antecedenti o
successive al compimento dell'atto pregiudizievole .
L'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di
merito che ha il potere-dovere di valutare liberamente, ai fini del
proprio convincimento, l'esattezza delle operazioni effettuate ed i
relativi risultati e che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da
congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto
. Anche la valutazione di un bene, che sia stato oggetto
di un atto giuridico compiuto da persona incapace di intendere e di
volere, al fine di stabilire se sia derivato grave pregiudizio all’autore
rientra nell’ambito del giudizio di fatto ed appartiene alla competenza
propria ed esclusiva del giudice del merito, le cui determinazioni non
sono sindacabili in sede di legittimità, se non risultano l’effetto di
errori giuridici o di vizi logici ; conclusione quest’ultima che vale
anche con riguardo all’indagine volta a stabilire la sussistenza della
malafede di colui che contrae con l’incapace di intendere o di volere
. La prova testimoniale è ritenuta ammissibile anche con
riguardo ai cosiddetti contratti formali, sulla base della considerazione
che in queste ipotesi la prova ha per oggetto non un patto aggiunto o
contrario all’accordo impugnato ostenterebbero all’ammissibilità della
prova testimoniale, in tal caso, gli artt. 2722 e 2729 c.c., ma la
mancanza di uno dei presupposti essenziali, cioè la capacità di intendere
e di volere.
9. Applicazione dei medesimi principi alle dimissioni del
lavoratore
Questi stessi principi trovano poi applicazione anche in
caso di domanda di annullamento dell'atto di dimissione del lavoratore dal
rapporto di lavoro , con alcune puntualizzazioni quanto alle conseguenze
del possibile annullamento dell'atto. Tali puntualizzazioni si riferiscono
al principio secondo il quale l'annullamento di un negozio giuridico che
ha efficacia retroattiva non comporta il diritto del lavoratore alle
retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della
riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la
prestazione dell'attività lavorativa, onde il pagamento della prima in
mancanza della seconda rappresenta un'eccezione che, come nelle ipotesi di
malattia o licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato
motivo, deve essere espressamente prevista dalla legge, a nulla rilevando
che le dimissioni siano state immediatamente revocate, giacché le
dimissioni producono istantaneamente lo scioglimento del rapporto di
lavoro . Quindi anche se costituisce principio pacifico,
per le altre fattispecie esaminate, che la pronuncia di annullamento di un
negozio giuridico abbia efficacia retroattiva, nel senso che essa comporti
il ripristino, tra le parti, della situazione giuridica anteriore al
negozio annullato – che si ha come posto sin dall’inizio; da tale premessa
di ordine generale, tuttavia, non è possibile fare discernere il
riconoscimento del diritto del lavoratore al trattamento retributivo e
previdenziale che sarebbe maturato nel periodo di tempo intercorrente tra
la data delle dimissioni e la decisione del giudice di primo grado
. Per questo si è ritenuto che nell'ipotesi di
annullamento delle dimissioni per incapacità naturale del dimissionario,
il principio suddetto non comporta il riconoscimento del diritto del
lavoratore al trattamento retributivo e previdenziale maturato nel periodo
di tempo compreso tra la data delle dimissioni e la decisione di
annullamento del giudice di primo grado, atteso che, in tale ipotesi,
l'effetto risolutorio delle dimissioni permane fino alla data della
sentenza, non essendo configurabile alcun obbligo del datore di lavoro di
accettare il lavoratore in azienda prima di tale momento e non potendo
quindi profilarsi un'ipotesi di mora del datore di lavoro rispetto ad un
rapporto che, prima della sentenza di annullamento, deve considerarsi
inesistente. Solo per effetto della sentenza si ricostituisce la
situazione contrattuale preesistente, ma fino a tale momento non vi è
alcuna obbligazione a carico delle parti. Sono da
condividere pertanto le conclusioni di coloro che sostengono che nel
periodo intercorso tra la data delle dimissioni e la pronuncia del giudice
si verifichi una "sia pur anomala sospensione delle obbligazioni
principali derivanti dal rapporto di lavoro inter partes" che di fatto fa
"venir meno l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la retribuzione
in favore del dipendente, versandosi in tema di obbligazione connessa in
rapporto di sinallagmaticità alla prestazione lavorativa, non erogata per
essere ancora sub iudice, la questione della validità delle rassegnate
dimissioni". Secondo i principi generali, un’eventuale
responsabilità del datore di lavoro potrebbe nascere da un comportamento
doloso o gravemente colposo, esaustivo di un danno ingiusto per il
lavoratore.
10. La soluzione adottata dalla giurisprudenza.
Invero, il problema interpretativo innanzi enunciato era
già stato affrontato dalle sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione in una non recente sentenza molto ben argomentata e
strutturata secondo la quale: “il contratto di lavoro è un contratto a
prestazioni corrispettive, peraltro caratterizzato da un certo grado di
deviazione dalla disciplina degli effetti della corrispettività delle
prestazioni, ma non al punto tale da far dubitare della natura
sinallagmatica di tale contratto”. È vero che sono varie
le ipotesi in cui la legge impone la corresponsione della retribuzione
malgrado la mancanza di controprestazione lavorativa, come nei casi di
riposo settimanale: articolo 2108 c.c., e di ferie annuali: articolo 2109
c.c., o malgrado la sospensione della obbligazione di lavoro come nel caso
di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare:
articolo 2110 c.c. Tuttavia in tali casi, pur se è assente il sinallagma
funzionale, non manca quello genetico; infatti la corrispettività fra
obbligazioni comunque sussiste, in quanto anche se non vi è corrispondenza
temporale fra retribuzione e lavoro, peraltro, l'obbligazione retributiva,
pur se non ha a fronte una prestazione lavorativa in atto, è pur sempre
collegata all'esistenza dell'obbligazione di lavoro nell'arco temporale
complessivo del rapporto. Dalla natura sinallagmatica del
rapporto di lavoro, pur sempre ferma malgrado le ora viste eccezioni ad un
rigoroso principio di corrispettività, discende la regola che la
retribuzione presuppone la prestazione lavorativa, e che la corresponsione
della prima in mancanza della seconda è l'eccezione, la quale, richiede
un’espressa previsione di legge o di contratto: e ciò in armonia con il
principio posto dall'articolo 2094 c.c., che collega in rapporto di
scambio la prestazione di lavoro e quella di retribuzione .
Del resto, il legislatore, in un caso che a questo può
essere accostato: quello del licenziamento illegittimo e delle relative
conseguenze, ha inteso attribuire diritti al lavoratore malgrado la non
avvenuta prestazione lavorativa, e lo ha fatto espressamente ed anzi
analiticamente, prevedendo, secondo il vecchio testo dell'articolo 18
dello statuto dei lavoratori, il risarcimento del danno dalla data del
licenziamento a quella della sentenza che, dichiarandolo illegittimo,
ordina la reintegrazione, e la retribuzione dalla data della sentenza a
quella della effettiva reintegra; e, con la riforma della disciplina
dei licenziamenti individuali (L. 11 maggio 1990, n. 108) contemplando
l'unica conseguenza del risarcimento del danno, peraltro commisurato alla
retribuzione, dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva
reintegrazione. Sia nel caso della illegittimità della
clausola di apposizione del termine che in quello di illegittimità del
licenziamento vi è un’illegittima cessazione del rapporto, che,
ripristinato ex post ope judicis, solo nel secondo di tali casi riceve un
espresso trattamento di sostanziale eccezione alla regola della
corrispettività. Né, sempre sul piano della concreta
realtà della vicenda, una qualche rilevanza può attribuirsi all'eventuale
atteggiamento di una delle parti al di fuori del contratto stipulato, vale
a dire a quello del lavoratore che, pur dopo la scadenza del termine,
rimanga a disposizione e in attesa, perché un comportamento unilaterale
non può in alcun modo determinare il sorgere di posizioni soggettive
attive o passive. E tanto meno potrebbe parlarsi di un obbligo del
lavoratore di tenersi a disposizione, perché ciò presupporrebbe la
sussistenza di un patto negoziale, in tesi inesistente.
Parimenti non accettabile è la tesi dell’equiparazione delle dimissione
del lavoratore, dovute per accertata incapacità naturale, al licenziamento
ne deriverebbe, in base allo statuto dei lavoratori, quella eccezione che
giustificherebbe il pagamento richiesto. La tesi dell’assimilabilità delle
dimissioni al licenziamento è tesi impossibile sia nel punto logico che in
quello giuridico, se non altro perché si tratta di atti che provengono da
soggetti diversi. Interrottosi il rapporto per dimissioni,
sia pure valide, per il periodo in cui vi è stato interruzione delle
prestazioni non spetta la retribuzione, in quanto connessa alle
prestazioni stesse .
11. Conclusioni
Alla fine di questa breve analisi possiamo affermare che
in linea di principio il tema è stato affrontato dalla magistratura con
sufficiente chiarezza ed adeguato approfondimento giuridico, offrendo
soluzioni interpretative soddisfacenti, che hanno il pregio di aver
elaborato alcuni principi utilmente richiamabili come quadro di
riferimento dello stato della giurisprudenza in materia.
Permangono, invece, nel giudizio in concreto sull’incapacità naturale e
del relativo regime delle prove valutazioni contrastanti sul medesimo
fatto tra i vari gradi di giudizio, ma come ha più volte ricordato dalla
S.C.: l'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al
giudice di merito che ha il potere-dovere di valutare liberamente, ai fini
del proprio convincimento, l'esattezza delle operazioni effettuate ed i
relativi risultati e che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da
congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto
. Rimane tuttavia un largo margine di alea, pertanto anche
per tale aspetto l’elaborazione di criteri interpretativi simili ai
precedenti esaminati, aiuterebbero non poco i giuristi e più in generale
tutti gli operatori del diritto, nella concreta applicazione dell’art. 428
c.c. |