 |
LASSEGNO A CARICO DELL EREDITA
IN FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO
SOMMARIO:
1. Generalità
2. Natura dellassegno
3. Presupposti del diritto. Stato di bisogno
4. Quantificazione dellassegno
5. Soggetti obbligati
1. Generalità
Il divorzio fa venir meno lo status di coniuge, cessando
conseguentemente tutti i diritti che la legge riconnette allo stesso. Il divorziato quindi
non è erede, né partecipa alla chiamata ereditaria, se non in forza di un diritto
autonomo derivante dal testamento.
Lunico modo che ha il divorziato di partecipare alla successione,
in relazione alla pregressa qualità di coniuge è quello indicato dall art. 9 bis
della legge n. 898 sul divorzio (introdotto nel testo originario dalla legge n. 436 del
1/8/78 e non modificato dalla novella del 1987), che prevede che il beneficiario di somme
periodiche di denaro corrisposte a norma dell art. 5 della l. 898 citata possa
ricevere, in caso di morte dellobbligato, qualora versi in stato di bisogno, un
assegno a carico delleredità.
Trattasi di un diritto nuovo ed autonomo che si giustifica a motivo
della cessata corresponsione dellassegno di divorzio per morte dellobbligato,
permanendo lo stato di bisogno del percettore, diritto che nasce sulla base di presupposti
e condizioni diverse da quelle su cui si fonda lassegno divorzile. Si pensi ad
esempio che esso va corrisposto in relazione alle sostanze ereditarie, mentre per la
concessione dellassegno post-matrimoniale occorre prendere in considerazione i
redditi dellobbligato.
Non si attua quindi alcun trasferimento a carico degli eredi
dellobbligo imposto al de cuius di corrispondere lassegno allex coniuge,
stante il carattere strettamente personale dellobbligazione stessa, che si estingue
con la morte del debitore.
I pochi precedenti giurisprudenziali sullargomento (Cass. 17
giugno 1992, n. 8687, in Foro it. 1993, I, 790; Cass. 14 novembre 1981, n. 6045, in Giust.
Civ. 1982,I,412; Trib. Pavia 13 maggio 1993, in Giust. Civ. 1993, I, 3111; C. App. Milano
28 marzo 1988, in Riv. dir. proc. 1990, 332) provano la scarsa attuazione pratica
dellistituto.
2. Natura dellassegno
Non vi è accordo in dottrina sulla qualificazione giuridica
dellassegno di cui si tratta e la diversità di opinioni influisce concretamente
sullinterpretazione della norma e sulla sua portata.
Alcuni considerano lassegno a carico delleredità un
diritto di natura successoria, qualificando lo stesso come legato ex lege ( in tal senso,
CATTANEO, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, Trattato Rescigno, 1982, 427;
MEZZANOTTE, La successione anomala del coniuge, 1989, 101; BRUSCAGLIA-GIUSTI, Commentario
alla riforma del divorzio, 1987, 127; PALAZZO, Le successioni, 2000, 467 ), altri
ritengono il medesimo un diritto di credito a carico dei beneficiari delleredità
(Cfr. BARBIERA, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, Commentario
Scialoja-Branca, sub art. 9 bis, 1979, 415; DOGLIOTTI, Separazione e divorzio, 1988, 268).
La prima opinione ci sembra preferibile alla luce del contesto
dellart. 9 bis . Diversi infatti sono gli indici normativi tipici delle attribuzioni
mortis causa: lassegno è posto a carico delleredità, il suo ammontare è
correlato allentità delle sostanze ereditarie , la sua determinazione va fatta in
relazione al numero ed alla qualità degli eredi.
La natura successoria dellassegno importa che lo stesso sarà
dovuto, ove sussisteva lo stato di bisogno, dal momento di apertura della successione. La
sentenza che accerta il diritto assume quindi natura dichiarativa, producendo effetti ex
tunc.
Chi attribuisce allassegno natura di diritto di credito, fonda
tra laltro la sua opinione sulla stessa lettera dellart. 9 bis , quando si
afferma che -" il tribunale (
) può attribuire un assegno periodico a carico
delleredità
." . La norma conferirebbe al giudice il potere
discrezionale di valutare se concedere o meno lassegno e conseguentemente, la
sentenza che riconosce il diritto avrebbe effetto costitutivo.
La locuzione "stato di bisogno", contenuta nellart. 9
bis depone poi per la funzione alimentare del diritto ( Cfr. M. FINOCCHIARO, in A. e M.
Finocchiaro, Diritto di famiglia, vol. 3, Il divorzio, 1988, 645).
Dalla natura alimentare dellassegno, derivano alcune conseguenze,
quali lindisponibilità dello stesso (art. 447 c.c.) e la sua imprescrittibilità;
la possibilità della corresponsione dellammontare in periodi anticipati (art. 443),
senza tuttavia la facoltà di scelta del modo di somministrazione prevista
dallarticolo medesimo; ed infine la possibilità di chiederne la rivalutazione.
3. Presupposti del diritto. Stato di bisogno
Affinché possa procedersi allattribuzione al coniuge superstite
dellassegno di cui si tratta, la norme in commento richiede alcuni requisiti.
E necessario anzitutto che a costui sia stato riconosciuto il
diritto all assegno post-matrimoniale, semprechè gli obblighi patrimoniali
derivanti dal divorzio non siano stati adempiuti in ununica soluzione, costituendo
la stessa una datio in solutum che fa venir meno il diritto. Il coniuge divorziato deve
essere già titolare dellassegno o deve aver proposto azione al fine di conseguirlo,
vista la possibilità di richiederlo anche successivamente alla sentenza di divorzio.
Lassegno non è dovuto se lex coniuge superstite è passato
a nuove nozze, come analogamente il nuovo matrimonio fa perdere all ex coniuge
lassegno di divorzio ( vale il principio in tema di divorzio per cui un soggetto non
può cumulare benefici riconducibili a differenti matrimoni ).
Ulteriore requisito richiesto è che il beneficiario versi in stato di
bisogno.
Come è stato osservato, lo stato di bisogno pur non coincidendo con la
povertà assoluta ovvero nella impossibilità di sopravvivenza, "configura una
situazione peggiore rispetto alla carenza di mezzi adeguati, vale a dire alla mancanza di
disponibilità idonee alla tendenziale conservazione del precorso tenore di vita (mancanza
rilevante per il riconoscimento dellassegno di divorzio), in quanto discende
dallinsufficienza delle risorse economiche della persona in rapporto ai suoi
bisogni, cioè alle sue essenziali e primarie esigenze esistenziali, che non possono
rimanere insoddisfatte se non a costo di deterioramento fisico e psichico" ( Così
Cass. 17 giugno 1992, cit., per una valutazione meno rigorosa dello stato di bisogno, cfr.
Trib. Pavia 13 maggio 1993, cit, che ritiene la sua sussistenza anche quando lex
coniuge può far fronte solo temporaneamente alle proprie esigenze di vita, alienando beni
mobili di valore, quali gioielli, tappeti, argenteria ; v. anche BARBIERA, cit. 420, per
il quale il giudice deve valutare con cautela lo stato di bisogno, senza esigere uno
stretto stato di necessità ).
Sarà onere dellinteressato dimostrare lesistenza dello
stato di bisogno che giustifica il beneficio.
La corresponsione dellassegno è legata al perdurare dello stato
di bisogno, per cui il diritto si estingue alla cessazione di tale condizione, ma sorge
nuovamente con il ripresentarsi della stessa.
4. Quantificazione dellassegno
I criteri per la determinazione dellassegno sono direttamente
indicati nel testo dellart. 9bis ed individuati nellammontare
dellassegno di divorzio, nellentità del bisogno e nella misura
delleventuale attribuzione della pensione di reversibilità, nonché nel numero,
qualità, condizioni economiche degli eredi e nellammontare delle sostanze
ereditarie.
Quando al coniuge divorziato viene contestualmente attribuita parte
della pensione di reversibilità occorre tenere in debita considerazione il quantum della
stessa, per il necessario riscontro, considerate altre eventuali disponibilità, della
sussistenza e della misura dello stato di bisogno (Cass. 17 giugno 1992, cit. ).
Previo accordo delle parti, la corresponsione dellemolumento
potrebbe avvenire in ununica soluzione, con il conseguente venir meno di qualsiasi
pretesa futura.
Dato che lassegno deve considerarsi un onere a carico dei
beneficiari delleredità, in nessun caso il suo ammontare può essere superiore al
valore delle sostanze relitte e così, in caso di eredità passiva, nulla sarà dovuto.
5. Soggetti obbligati
Problema aperto se tenuti al pagamento dellassegno siano i soli
eredi, sia legittimi che testamentari o lobbligo si estenda anche ai legatari ed ai
donatari.
Stante la lettera della norma (che parla di "sostanze
ereditarie" e fa riferimento al numero ed alla qualità degli"eredi"),
sembra preferibile la prima opinione ( v. MENGONI, Successioni per causa di morte,
Successione legittima, 1999, 204 ) , considerato che, per lart. 662 c.c., alla
prestazione del legato sono tenuti gli eredi, se non è disposto in modo diverso; così
anche quando il legislatore intende far riferimento alla massa di beni comprensivi del
donatum non usa lespressione "sostanze ereditarie", ma quella di
"patrimonio" (contra: AULETTA, Il diritto di famiglia, 1997, 289, che considera
lex coniuge un legittimario, la cui posizione sarebbe poco tutelata se collegata
soltanto allentità del relictum, perché mediante donazioni il de cuius potrebbe
pregiudicarla o vanificarla del tutto; nello stesso senso CATTANEO, cit., 426, FINOCCHIARO
M., cit., 650 ).
I legatari che non sono quindi obbligati nei confronti dellex
coniuge, saranno responsabili unicamente nei rapporti interni con gli eredi. Gli eredi
necessari sono tenuti nel limite della porzione disponibile ( MENGONI, cit., 205 ).
La corresponsione dellassegno avverrà in proporzione alle
rispettive quote ereditarie. E da ritenersi che lassegno sia intrasmissibile
non solo dal lato attivo, ma anche da quello passivo, per cui nel caso di morte di un
coobbligato il debito non si trasferirà agli eredi dellerede medesimo ( contra M.
FINOCCHIARO, cit., 659, che considera lobbligo di corrispondere lassegno una
singolare obbligazione propter rem, trasmissibile ai successori ). In analogia di quanto
dispone la normativa in caso di morte di un obbligato alla corresponsione degli alimenti,
il divorziato avrà la possibilità di adire lautorità giudiziaria al fine di
conseguire un incremento della quota a carico dei restanti obbligati.
Non è da ritenersi configurabile un litisconsorzio necessario fra i
soggetti tenuti alla corresponsione dellassegno, tuttavia il giudice potrà chiamare
in causa coloro che non sono stati convenuti, accollando a questi la parte di spettanza.
(di Franco Spezia)
|