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Cassazione
Civile - Sezione 3°
sentenza 23
febbraio-18 aprile 2007, n. 9233
Svolgimento del
processo
Con citazione (14
febbraio 1997) Musumeci Grazia convenne dinanzi al tribunale di Milano la
Azienda Lombarda edilizia residenziale di Milano (breviter ALER) e ne chiese la condanna
al risarcimento di tutti i danni derivati da un illegittimo protesto di una
cambiale, presentata ad un istituto diverso da quello indicato dalla debitrice
quale banca di appoggio. Si costituiva la convenuta e contestava il fondamento
della pretesa, assumendo di aver fornito indicazioni corrette alla propria
Banca, sulla quale incombeva la responsabilità dell'errore. La lite era
istruita documentalmente e con sentenza del 23 dicembre 1999 il Tribunale
accertava la responsabilità della Aler e la condannava al risarcimento della
somma di lire 20 milioni, nei limiti del chiesto; condannava la convenuta alla
rifusione delle spese di lite. La decisione era appellata dalla Aler che ne
chiedeva la riforma sostenendo la non addebitabilità del protesto alla Aler,
bensì alla Banca popolare di Sondrio; resisteva la Musumeci chiedendo la
conferma della decisione. La Corte di appello di Milano con sentenza del 9
luglio 2002 così decideva: in parziale accoglimento dell'appello respinge la
domanda di risarcimento danni e condanna la Musumeci alla restituzione delle
somme ricevute, conferma nel resto e compensa tra le parti le spese dei due
gradi. Contro la decisione hanno proposto: ricorso principale la Musumeci,
affidato ad unico motivo; ricorso incidentale al Adler sempre in punto di
estraneità al fatto illecito addebitatole. A tale ricorso resiste la Musumeci
con controricorso. La ricorrente ha prodotto memoria. I ricorsi sono stati
previamente riuniti.
Motivi della
decisione
Merita accoglimento il
ricorso principale mentre deve essere rigettato quello incidentale, che pone
questione pregiudiziale. A. Esame della questione pregiudiziale. Deduce al
Aler la violazione e o falsa applicazione dell'articolo 1228 Cc, la omessa
motivazione su punti decisivi della controversia e la illogicità manifesta della
motivazione. La tesi è che la Aler non deve rispondere, a titolo di
responsabilità per il fatto della Banca (Banca popolare di Sondrio), in quanto
essa era titolare di una posizione creditoria nei confronti della Musumeci, che
aveva rilasciato il titolo cambiario, e non era contrattualmente tenuta ad
alcuna prestazione (ff 5 del ricorso incidentale). La censura ripete il
motivo di appello, ma non coglie la ratio decidendi dei giudici del merito che
hanno ritenuto (v. ff 7 ed 8 della motivazione della sentenza di appello) la
responsabilità contrattuale da inadempimento derivante dalla intercorsa
convenzione di rilascio delle cambiali, per transigere un rapporto pregresso tra
la Musumeci e la Aler. I giudici del merito accertano che il protesto era stato
elevato erroneamente per l'invio del titolo ad una banca di appoggio diversa da
quella specificatamente indicata dalla debitrice e risultante dal titolo stesso.
L'Aler risponde dunque direttamente in relazione al proprio inesatto
adempimento, e non già ai sensi del citato articolo 1228 Cc. La valutazione
della condotta della Aler appartiene al prudente apprezzamento delle prove ed è
insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivata. Resta dunque
fermo lo accertamento compiuto dai primi giudici in punto di an debeatur ed a
titolo di responsabilità contrattuale. Il ricorso incidentale deve essere
rigettato non sussistendo violazione di legge o vizio della motivazione nei
termini denunciati. B. Esame del ricorso principale. Il ricorrente deduce
nell'unico motivo: l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
punto decisivo della controversia ovvero circa la pretesa lesione della
reputazione personale, ed erronea esclusione del diritto al ristoro del danno
come danno alla reputazione della persona". Il ricorrente sostiene che
essendo certa la imputazione soggettiva dello inadempimento alla Aler, questa, sulla base di consolidata
giurisprudenza, era tenuta al risarcimento del danno conseguente alla lesione
della propria reputazione personale, e la prova della lesione, contestuale alla
prova della illegittimità del protesto, costituiva danno ingiusto "in re ipsa" (come affermato da ultimo da
Cassazione 2576/96 e da 11103 /98 e
4881/01). Poiché questa Corte condivide gli arresti giurisprudenziali
richiamati, con una migliore puntualizzazione circa l'ingiustizia del danno che
lede la immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inclusa nel
cartello dei cittadini insolventi e dunque lesa nella propria immagine sociale
(cfr. articolo 2 Costituzione
correlato con l'articolo 3 della Costituzione) e socialmente discriminata (cfr: Corte Costituzione 252/83), risulta
evidente la erroneità e la contraddittorietà di una motivazione che dopo aver
dato per certa la responsabilità da inadempimento, nega poi la quantìficazione
equitativa del danno per la perdita della immagine professionale o sociale, la
quale di per sé costituisce danno reale, che deve essere risarcito (sia a titolo
contrattuale per inadempimento che a titolo extracontrattuale in base alla
clausola generale del neminem
laedere) in modo satisfattivo, ed equitativo, se la peculiare figura del
danno lo richiede (cfr.articolo1226 e
2056 Cc). L'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dello
incidentale determina la cassazione con rinvio della sentenza impugnata ad altra
sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche per le spese di
questo giudizio di cassazione, seguendo il principio della soccombenza ed
attenendosi ai principi di diritto come sopra enunciati.
PQM
Riunisce i ricorsi,
accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale, cassa in relazione e
rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra sezione
della Corte di appello di Milano.
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