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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza
05/02/2008 n. 2655
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 16/5/2005, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate proponevano ricorso
contro la decisione in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni
consequenziale statuizione. La spa Assicurazioni Generali resisteva con controricorso e
depositata memoria da entrambe le parti, la controversia veniva decisa all'esito
della pubblica udienza del 15/1/2008.
Motivi della
decisione
Dalla lettura della sentenza impugnata,
del ricorso e del controricorso, emerge in fatto che con decreto ministeriale in
data 1/6/1999, la srl Dragon Sud veniva dichiarata decaduta dal contributo
ricevuto per la realizzazione di un nuovo stabilimento industriale che,
contrariamente all'impegno assunto, non era mai stato messo in opera perchè
destinato a parco giochi. Fallita nel frattempo la Dragon Sud, l'Ufficio di
Ariano Irpino dell'Agenzia delle Entrate intraprendeva il recupero
dell'erogazione iscrivendone a ruolo l'importo nei confronti della spa
Assicurazioni Generali, che aveva prestato fideiussione in favore della
beneficiaria. La concessionaria Uniriscossioni notificava la relativa
cartella e la spa Assicurazioni Generali la impugnava dinanzi al Tribunale di
Napoli, sostenendo che la controparte non avrebbe potuto iscrivere direttamente
a ruolo perchè, nel caso di specie, non si trattava di un'entrata di natura
tributaria, ma di un ordinario credito di fonte privatistica, per soddisfarsi
del quale avrebbe dovuto dapprima munirsi del necessario titolo. Il giudice
adito annullava la cartella ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze e
l'Agenzia delle Entrate si gravavano alla Corte di appello che, tuttavia,
confermava la decisione di primo grado sottolinenando, quanto all'eccezione di
difetto di giurisdizione riproposta dalle Amministrazioni appellanti, che il
rapporto dedotto in giudizio non aveva niente a vedere con quello
(pubblicistico) di finanziamento e, quanto al merito, che in base al chiaro
disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, le entrate che, come quella in
esame, "ave(vano) causa in rapporti di diritto privato" potevano essere
"iscritte a ruolo (solo) quando risulta(va)no da titolo avente efficacia
esecutiva". Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate
hanno censurato l'anzidetta decisione, deducendo con il primo motivo "Difetto di
giurisdizione - Violazione degli artt. 1936 e 1944 c.c. - Omessa motivazione (in
relazione all'art. 360 c.p.c., nn 1, 3 e 5)", in quanto la Corte di appello
aveva ritenuto la propria giurisdizione senza considerare che avendo carattere
meramente accessorio, il rapporto di garanzia era destinato a seguire le sorti
di quello principale che, attenendo ad una sovvenzione pubblica, costituiva
materia riservata alla cognizione del giudice amministrativo. Con il secondo
motivo il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate
hanno invece dedotto la "Violazione degli L. n. 46 del 1999, artt. 17 e L. n.
449 del 1997, art. 24, comma 32, e falsa applicazione del D.Lgs. n. 76 del 1990,
art. 39, comma 11 e D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, - Omessa o comunque
insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c.,
nn. 3 e 5)", in quanto l'Ufficio di Ariano Irpino aveva legittimamente proceduto
all'iscrizione a ruolo, perchè anche se attivata nei confronti del fideiussore,
la procedura aveva per oggetto il recupero del contributo e, dunque, un'entrata
di matrice indubbiamente pubblica che, di conseguenza, poteva essere riscossa
senza necessità della previa formazione di un titolo esecutivo, non avendo il
succitato art. 21 comportato alcuna abrogazione della normativa concernente tale
tipo di entrate. Così riassunto il contenuto del ricorso e premesso che
diversamente da quanto sostenuto nella memoria di parte ricorrente non v'era
bisogno d'integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero
dell'Industria (oggi dello Sviluppo Economico), in quanto la controversia
riguardava unicamente la legittimità del ruolo emesso dall'Ufficio locale
dell'Agenzia delle Entrate, osserva il Collegio che questa Suprema Corte ha già
più di una volta affermato (C. Cass. 1996/365 e 1998/10188) che per quanto fra
loro collegate, l'obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una
propria individualità non soltanto soggettiva, data l'estraneità del fideiussore
al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva in quanto la causa
fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su
qualsiasi altra causa idonea allo scopo. Ne deriva che la disciplina
dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la
quale continuano perciò a valere le normali regole, ivi comprese quelle sul
pagamento e la giurisdizione. Nè vale in contrario replicare che per
l'Amministrazione non vi sarebbe nessuna differenza fra il rapporto
intercorrente con il beneficiario del finanziamento e quello intercorrente con
il fideiussore, che essendosi assunto il medesimo obbligo di restituzione
gravante sul garantito, diventa suo condebitore solidale ai sensi dell'art. 1944
c.c.. L'obiezione non può essere condivisa perchè anche a prescindere da ogni
considerazione sulla effettiva possibilità di equiparare la solidarietà
ordinaria a quella fideiussoria, rispetto alla quale difetta quella comunione
d'interessi che caratterizza la prima, rimane comunque il fatto, già
puntualmente sottolineato dalla citata C. Cass. 1998/10188, che si tratta pur
sempre di rapporti nettamente distinti, atteso che quello con il beneficiario
riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione del finanziamento,
mentre quello con il fideiussore trova il suo fondamento nella garanzia dal
medesimo prestata ed ha per oggetto non la restituzione del contributo, ma il
pagamento di una somma equivalente per l'ipotesi di mancato adempimento del
debitore principale. In applicazione dei predetti principi, che il Collegio
condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario a conoscere dell'opposizione proposta dalla spa Assicurazioni Generali
contro la cartella esattoriale notificatale dalla spa Uniriscossioni. Il
primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato non senza sottolineare che
anche nel caso in cui si fosse voluto accedere alla tesi caldeggiata da parte
ricorrente, avrebbe dovuto ugualmente concludersi per la giurisdizione dell'AGO
in quanto, per giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite, la posizione
del beneficiario che, come la Dragon Sud, abbia ottenuto la erogazione del
contributo, assume la consistenza del diritto soggettivo, che a sua volta
comporta la devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie relative
alla decadenza, revoca o ripetizione della sovvenzione (v., tra le più recenti
in tal senso, C. Cass. 2007/117 e 2007/8232). Parimenti da rigettare è anche
il secondo motivo, a proposito del quale è sufficiente rilevare che una volta
riconosciuta l'applicabilità delle comuni regole all'obbligazione fideiussoria
delle Assicurazioni Generali, deve per l'effetto affermarsi la impossibilità,
per l'Amministrazione, di farla valere subito a mezzo d'iscrizione a ruolo,
stante l'inequivoco divieto frapposto al riguardo dal D.Lgs. n. 46 del 1999,
art. 21, che per le entrate di natura privatistica, consente tale tipo di
riscossione solo previa formazione di adeguato titolo esecutivo. Le spese
seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi 8.100,00 Euro, 100,00
dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni
unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e
condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate al
pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 8.100,00 Euro, 100,00
dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio
2008. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008
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