>>Documenti >>Diritto Civile >>Sentenza Cassazione Civile, Sez. III°, 20/01/2009 n. 1335

Cassazione Civile - Sezione terza - sentenza 2 ottobre 2008 - 20 gennaio 2009, n. 1335

Presidente Mazza - Relatore Spagna Musso
Ricorrente Banca Nazionale del Lavoro spa e altro


Svolgimento del processo


Con atto notificato il 18-7-1995, la Banca Nazionale del Lavoro conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Pistoia, il notaio Marco R per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 1.245.404.933, oltre interessi dal 31-5-1994, previo accertamento della sua colpa professionale, nell'espletamento dell'incarico a lui conferito dalla Sezione Speciale per il Credito Industriale presso la BNL (poi confluita nella BNL s.p.a.). A sostegno della propria domanda, la BNL esponeva quanto segue:
con delibera del 7-5-1992, l'allora Sezione Speciale per il Credito Industriale della Banca Nazionale del Lavoro (cui, per successive incorporazioni, era succeduta la BNL s.p.a.) autorizzò la concessione, alla s.r.l. "Centro Importex" di Portoferraio, di un finanziamento di lire 1.300.000.000, previa costituzione di un'ipoteca di primo grado sull'immobile ad uso commerciale situato in Portoferraio Piazza Pietro, n. 3;
con successiva lettera raccomandata del 10-6-1992, la suddetta Sezione conferì al notaio Marco Regni il mandato di predisporre e, poi, stipulare il contratto di finanziamento, secondo uno schema trasmessogli unitamente ad un "capitolato" che ne doveva formare parte integrante. Contestualmente, il professionista veniva incaricato di accertare e certificare l'esistenza dei presupposti che la BNL riteneva necessari per il finanziamento ed, in primo luogo, la circostanza, essenziale ed imprescindibile, che l'immobile da ipotecare fosse di proprietà del futuro mutuatario e che non fosse gravato da qualsiasi iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole (nel ventennio), così da poter essere ultimamente assoggettato alla ipoteca di primo grado prevista come necessaria garanzia della restituzione delle somme da erogare. Inoltre, il notaio, entro undici giorni dall'ultimazione di tali adempimenti, avrebbe dovuto trasmettere alla BNL un suo "certificato", attestante l'avvenuta esecuzione dei vari adempimenti e, principalmente, l'avvenuta iscrizione ipotecaria di primo grado, sul predetto immobile, completamente libero da qualsiasi gravame pregiudizievole;
di fatto, il notaio R aveva accettato l'incarico, tanto da aver poi provveduto alla predisposizione e, poi, alla stipula del contratto di finanziamento (in data 11-6-1992 repertorio 38273/3162), con il previo invio alla banca di due relazioni scritte. La prima relazione (in data 16-6-1992) attestava, tra l'altro, la libera e piena proprietà dell'immobile costituito in garanzia ipotecaria di primo grado. La seconda relazione (del 6-7-1992) attestava che lo stesso Notaio aveva esaminato i documenti e consultato attentamente le risultanze del Catasto nonché della Conservatoria dei Registri Immobiliari, riscontrando con certezza la libera proprietà (da parte della società mutuataria) dell'immobile in questione; più esattamente, veniva certificato che, al 16-6-1992 (giorno in cui era stata iscritta l'ipoteca anzidetta), l'immobile risultava libero sia da qualsiasi trascrizione pregiudizievole, sia da iscrizioni ipotecarie, ad eccezione di una accesa per lire 1.431.000.000 in data 14-6-1990, che tuttavia riguardava una posizione debitoria completamente estinta, tanto che erano in corso le formalità di cancellazione. Nello stesso atto, il Notaio Regni esprimeva parere favorevole all'erogazione effettiva del finanziamento. Conseguentemente, la Sezione Speciale del Credito Industriale accreditava alla s.r.l. Importex l'intera somma mutuata;
la società ora detta veniva, poi, dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno, con sentenza del 10-5-1994, e la Sezione, previa tempestiva domanda, era stata ammessa al passivo quale creditrice ipotecaria "di primo grado", per i! suo credito residuo di lire 1.248.404.933. Peraltro, in ulteriore prosieguo, il G.D., a seguito di domanda di insinuazione tardiva, presentata dal Credito Fondiario s.p.a., aveva ammesso al passivo il credito di tale istituto, per la somma di lire 1.111.759.848, con garanzia ipotecaria di primo grado sullo stesso immobile di Portoferraio, riconosciuta di effettiva spettanza dello stesso Credito Fondiario e non della Sezione Speciale. Conseguentemente, il ricavato della vendita fallimentare dell'immobile ora detto, pari a lire 880.000.000, era destinato, per intero, al Credito Fondiario, mentre nulla avrebbe ricevuto la BNL.
Pertant
o, con citazione 6-7-1995, la BNL conveniva in giudizio il notaio Marco Regni, contestando la negligenza di quest'ultimo nell'adempimento dell'incarico professionale assunto e chiedendo i danni per lire 1.245.404.933, oltre interessi dal 31-5-1994. Il Regni, costituendosi in giudizio, chiamava in causa le due compagnie presso le quali era assicurato per la responsabilità professionale, La Nazionale s.p.a. e Unione Subalpina di Assicurazioni s.p.a. (poi denominata Allianz Subalpina s.p.a.), e, in ogni caso, contestava in toto le avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto; nella denegata ipotesi del riconoscimento di un qualche pregiudizio sofferto dalla BNL, chiedeva, comunque, di accertare il colposo concorso di quest'ultima nella produzione dell'evento lesivo, limitando, in ogni caso, l'ammontare del danno risarcibile.
Costituitesi le compagnie di Assicurazioni con sentenza n. 228/2001, depositata in data 8-3-2001, il Tribunale di Pistoia condannava R Marco al pagamento in favore della BNL s.p.a. a titolo di . risarcimento del danno della somma di lire 311.155.000, oltre interessi secondo il saggio dell'8% annuo su lire 600.000.000 dal 18-7-1995 alla data di deposito della sentenza medesima, nonché agli interessi secondo la misura legale dal deposito della pronuncia sino al saldo; dichiarava improponibili le domande di garanzia avanziate dal Notaio Regni nei confronti de La Nazionale s.p.a. e di Allianz Subalpina s.p.a; disponeva di conseguenza sulle spese di lite.
Proponevano appello, in via principale, il R e, in via incidentale la BNL; si costituivano le Compagnie e la Corte d'Appello di Firenze, con la decisione in esame n. 150/2004, depositata il 5-2-2004, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava il Regni al pagamento in favore della BNL di euro 85.261,00, oltre interessi.
Ricorrono per cassazione la Banca Nazionale del Lavoro, in via principale, con due motivi, e il Regni, in via incidentale, con quattro motivi. Resistono con controricorso la MMI Assicurazioni s.p.a. (già La Nazionale C.I.A.R. s.p.a.) e la Allianz Subalpina s.p.a.. Ha depositato memoria la Banca Nazionale del Lavoro.

Motivi della decisione


Ricorso principale:
Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1218, 1223 e 1225 c.c. nonché falsa applicazione dell'art 1224, 2° comma, c.c..
Si censura l'impugnata decisione nel punto in cui la Corte di merito ha escluso, in mancanza di una specifica richiesta, "la spettanza di qualsiasi rivalutazione dei risarcimento dovuto alla BNL", erroneamente qualificandolo debito di valuta.
Si aggiunge che la fattispecie in esame riguarda non già un'obbligazione pecuniaria, ma l'inadempimento della specifica obbligazione di fare, che gravava sul notaio Regni, in dipendenza dell'incarico professionale a lui conferito.
Si fa presente, infine, che secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, l'obbligazione risarcitoria che nasce dalla responsabilità contrattuale, deve esser sempre qualificata come debito di valore, poiché, eccettuato il caso regolato dal capoverso dall'art. 1224 c.c., non ha un originario e ben precisato contenuto pecuniario e non può esser, correttamente, qualificata come "debito di valuta".
Con il secondo motivo si deduce mancanza assoluta di motivazione sull'asserita natura di obbligazione di valuta in relazione all'incarico professionale assunto dal Regni.

Ricorso incidentale:
Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1176 e 1223 c.c. in ordine ai profili erroneamente considerati della diligenza nell'adempimento e della risarcibilità del solo danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, e relativo difetto di motivazione.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'omessa considerazione del concorso di colpa del creditore, e relativo difetto di motivazione.
Con terzo motivo si deduce omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte dal notaio R a BNL in forza della sentenza, riformata in appello, di primo grado.
Con il quarto motivo si deduce omissione di pronuncia su di una domanda prospettata dalla parte in giudizio, in relazione alla mancata pronuncia sulla domanda di dichiarazione di inefficacia e inopponibilità al notaio Regni delle clausole compromissorie contenute nelle polizze assicurative de La Nazionale s.p.a. e Allianz s.p.a.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
Fondato è il ricorso principale, in relazione ad entrambe le censure aventi ad oggetto la natura di debito di valore e non di valuta del debito risarcitorio del Regni.
Secondo, infatti, il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 9517/2002), l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie.
È indubbio che, nella vicenda in esame, il comportamento del R configura un evidente inadempimento di obbligazione (per quanto accertato, con relativa motivazione, in sede di merito), derivante dall'attività professionale di notaio avente ad oggetto un facere (con specifico riferimento all'accertamento della presenza o meno di iscrizioni pregiudizievoli); in proposito condivisibile è l'affermazione di questa Corte (Cass. n. 26663/2007) in base alla quale, con specifico riferimento alla vicenda in esame, il suddetto principio (secondo cui l'obbligazione risarcitoria è sempre debito di valore) opera anche quando si tratta di danni conseguenti ad inadempimento di obblighi che, sebbene nascenti da un contratto che comporta l'esecuzione di prestazioni pecuniarie, abbiano specificato contenuto ed autonoma valenza attinenti ad un diverso facere ed a cosa diversa dal denaro.
Censurabile è, pertanto, l'impugnata decisione là dove afferma che l'obbligazione di risarcimento danno a carico del R, erroneamente rapportata, per quanto sopra esposto, a inadempimento contrattuale di un'obbligazione pecuniaria, configuri un debito di valuta.
Non meritevole accoglimento è, poi, il ricorso incidentale.
Inammissibili sono i primi due motivi e il quarto in quanto vertenti su un non consentito esame nella presente sede di legittimità di circostanze di fatto, quali la diligenza nell'adempimento, il nesso causale tra fatto e danno, la ricorribilità in concreto dei presupposti per la configurazione del concorso di colpa del creditore e l'interpretazione di clausole compromissorie contenute nelle polizze assicurative.
Assorbito, infine, è il terzo motivo, a seguito dell'accoglimento del ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale. Cassa l'impugnata decisione in relazione al ricorso accolto, e rinvia anche per le spese della presente fase alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.