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Cassazione
Civile - Sezione terza - sentenza 2 ottobre 2008 - 20 gennaio 2009, n.
1335
Presidente
Mazza - Relatore Spagna Musso Ricorrente Banca Nazionale del Lavoro spa e
altro
Svolgimento del processo
Con
atto notificato il 18-7-1995, la Banca Nazionale del Lavoro
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Pistoia, il notaio Marco R per
sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 1.245.404.933, oltre
interessi dal 31-5-1994, previo accertamento della sua colpa professionale,
nell'espletamento dell'incarico a lui conferito dalla Sezione Speciale per il
Credito Industriale presso la
BNL (poi confluita nella BNL s.p.a.). A sostegno della propria
domanda, la BNL
esponeva quanto segue: con delibera del 7-5-1992, l'allora Sezione Speciale per il
Credito Industriale della Banca Nazionale del Lavoro (cui, per successive
incorporazioni, era succeduta la
BNL s.p.a.) autorizzò la concessione, alla s.r.l. "Centro
Importex" di Portoferraio, di un finanziamento di lire 1.300.000.000, previa
costituzione di un'ipoteca di primo grado sull'immobile ad uso commerciale
situato in Portoferraio Piazza Pietro, n. 3; con successiva lettera
raccomandata del 10-6-1992, la suddetta Sezione conferì al notaio Marco Regni il
mandato di predisporre e, poi, stipulare il contratto di finanziamento, secondo
uno schema trasmessogli unitamente ad un "capitolato" che ne doveva formare
parte integrante. Contestualmente, il professionista veniva incaricato di
accertare e certificare l'esistenza dei presupposti che la BNL riteneva necessari per il
finanziamento ed, in primo luogo, la circostanza, essenziale ed imprescindibile,
che l'immobile da ipotecare fosse di proprietà del futuro mutuatario e che non
fosse gravato da qualsiasi iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole (nel
ventennio), così da poter essere ultimamente assoggettato alla ipoteca di primo
grado prevista come necessaria garanzia della restituzione delle somme da
erogare. Inoltre, il notaio, entro undici giorni dall'ultimazione di tali
adempimenti, avrebbe dovuto trasmettere alla BNL un suo "certificato",
attestante l'avvenuta esecuzione dei vari adempimenti e, principalmente,
l'avvenuta iscrizione ipotecaria di primo grado, sul predetto immobile,
completamente libero da qualsiasi gravame pregiudizievole; di fatto, il
notaio R aveva accettato l'incarico, tanto da aver poi provveduto alla
predisposizione e, poi, alla stipula del contratto di finanziamento (in data
11-6-1992 repertorio 38273/3162), con il previo invio alla banca di due
relazioni scritte. La prima relazione (in data 16-6-1992) attestava, tra
l'altro, la libera e piena proprietà dell'immobile costituito in garanzia
ipotecaria di primo grado. La seconda relazione (del 6-7-1992) attestava che lo
stesso Notaio aveva esaminato i documenti e consultato attentamente le
risultanze del Catasto nonché della Conservatoria dei Registri Immobiliari,
riscontrando con certezza la libera proprietà (da parte della società
mutuataria) dell'immobile in questione; più esattamente, veniva certificato che,
al 16-6-1992 (giorno in cui era stata iscritta l'ipoteca anzidetta), l'immobile
risultava libero sia da qualsiasi trascrizione pregiudizievole, sia da
iscrizioni ipotecarie, ad eccezione di una accesa per lire 1.431.000.000 in
data 14-6-1990, che tuttavia riguardava una posizione debitoria completamente
estinta, tanto che erano in corso le formalità di cancellazione. Nello stesso
atto, il Notaio Regni esprimeva parere favorevole all'erogazione effettiva del
finanziamento. Conseguentemente, la Sezione Speciale del Credito
Industriale accreditava alla s.r.l. Importex l'intera somma mutuata; la
società ora detta veniva, poi, dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno, con
sentenza del 10-5-1994, e la
Sezione, previa tempestiva domanda, era stata ammessa al
passivo quale creditrice ipotecaria "di primo grado", per i! suo credito residuo
di lire 1.248.404.933. Peraltro, in ulteriore prosieguo, il G.D., a seguito di
domanda di insinuazione tardiva, presentata dal Credito Fondiario s.p.a., aveva
ammesso al passivo il credito di tale istituto, per la somma di lire
1.111.759.848, con garanzia ipotecaria di primo grado sullo stesso immobile di
Portoferraio, riconosciuta di effettiva spettanza dello stesso Credito Fondiario
e non della Sezione Speciale. Conseguentemente, il ricavato della vendita
fallimentare dell'immobile ora detto, pari a lire 880.000.000, era destinato,
per intero, al Credito Fondiario, mentre nulla avrebbe ricevuto la BNL. Pertanto, con
citazione 6-7-1995, la
BNL conveniva in giudizio il notaio Marco Regni, contestando la
negligenza di quest'ultimo nell'adempimento dell'incarico professionale assunto
e chiedendo i danni per lire 1.245.404.933, oltre interessi dal 31-5-1994. Il
Regni, costituendosi in giudizio, chiamava in causa le due compagnie presso le
quali era assicurato per la responsabilità professionale, La Nazionale s.p.a. e Unione
Subalpina di Assicurazioni s.p.a. (poi denominata Allianz Subalpina s.p.a.), e,
in ogni caso, contestava in toto le avverse pretese in quanto
infondate in fatto e in diritto; nella denegata ipotesi del riconoscimento di un
qualche pregiudizio sofferto dalla BNL, chiedeva, comunque, di accertare il
colposo concorso di quest'ultima nella produzione dell'evento lesivo, limitando,
in ogni caso, l'ammontare del danno risarcibile. Costituitesi le compagnie di
Assicurazioni con sentenza n. 228/2001, depositata in data 8-3-2001, il
Tribunale di Pistoia condannava R Marco al pagamento in favore della BNL s.p.a.
a titolo di . risarcimento del danno della somma di lire 311.155.000, oltre
interessi secondo il saggio dell'8% annuo su lire 600.000.000 dal 18-7-1995 alla
data di deposito della sentenza medesima, nonché agli interessi secondo la
misura legale dal deposito della pronuncia sino al saldo; dichiarava
improponibili le domande di garanzia avanziate dal Notaio Regni nei confronti de
La Nazionale
s.p.a. e di Allianz Subalpina s.p.a; disponeva di conseguenza sulle spese di
lite. Proponevano appello, in via principale, il R e, in via incidentale
la BNL; si
costituivano le Compagnie e la
Corte d'Appello di Firenze, con la decisione in esame n.
150/2004, depositata il 5-2-2004, in parziale riforma
dell'impugnata sentenza, condannava il Regni al pagamento in favore della BNL di
euro 85.261,00, oltre interessi. Ricorrono per cassazione la Banca Nazionale del
Lavoro, in via principale, con due motivi, e il Regni, in via incidentale, con
quattro motivi. Resistono con controricorso la MMI Assicurazioni s.p.a.
(già La Nazionale
C.I.A.R. s.p.a.) e la Allianz Subalpina s.p.a..
Ha depositato memoria la Banca Nazionale del
Lavoro.
Motivi
della decisione
Ricorso
principale: Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1218, 1223 e
1225 c.c. nonché falsa applicazione dell'art 1224, 2° comma, c.c.. Si censura
l'impugnata decisione nel punto in cui la Corte di merito ha escluso, in mancanza
di una specifica richiesta, "la spettanza di qualsiasi rivalutazione dei
risarcimento dovuto alla BNL", erroneamente qualificandolo debito di
valuta. Si aggiunge che la fattispecie in esame riguarda non già
un'obbligazione pecuniaria, ma l'inadempimento della specifica obbligazione di
fare, che gravava sul notaio Regni, in dipendenza dell'incarico professionale a
lui conferito. Si fa presente, infine, che secondo il costante insegnamento
del Supremo Collegio, l'obbligazione risarcitoria che nasce dalla responsabilità
contrattuale, deve esser sempre qualificata come debito di valore, poiché,
eccettuato il caso regolato dal capoverso dall'art. 1224 c.c., non ha un
originario e ben precisato contenuto pecuniario e non può esser, correttamente,
qualificata come "debito di valuta". Con il secondo motivo si deduce mancanza
assoluta di motivazione sull'asserita natura di obbligazione di valuta in
relazione all'incarico professionale assunto dal Regni.
Ricorso
incidentale: Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1176 e 1223
c.c. in ordine ai profili erroneamente considerati della diligenza
nell'adempimento e della risarcibilità del solo danno che sia conseguenza
immediata e diretta dell'inadempimento, e relativo difetto di
motivazione. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 1227 c.c.
in relazione all'omessa considerazione del concorso di colpa del creditore, e
relativo difetto di motivazione. Con terzo motivo si deduce omessa pronuncia
sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte dal notaio R a BNL in
forza della sentenza, riformata in appello, di primo grado. Con il quarto
motivo si deduce omissione di pronuncia su di una domanda prospettata dalla
parte in giudizio, in relazione alla mancata pronuncia sulla domanda di
dichiarazione di inefficacia e inopponibilità al notaio Regni delle clausole
compromissorie contenute nelle polizze assicurative de La Nazionale s.p.a. e Allianz
s.p.a.
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi
dell'art. 335 c.p.c. Fondato è il ricorso principale, in relazione ad
entrambe le censure aventi ad oggetto la natura di debito di valore e non di
valuta del debito risarcitorio del Regni. Secondo, infatti, il consolidato
indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 9517/2002), l'obbligazione
di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali
diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione
risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma
di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore
avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve
tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, senza
necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi
dell'art. 1224, 2° comma, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose
dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione
degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie. È indubbio
che, nella vicenda in esame, il comportamento del R configura un evidente
inadempimento di obbligazione (per quanto accertato, con relativa motivazione,
in sede di merito), derivante dall'attività professionale di notaio avente ad
oggetto un facere (con specifico riferimento all'accertamento
della presenza o meno di iscrizioni pregiudizievoli); in proposito condivisibile
è l'affermazione di questa Corte (Cass. n. 26663/2007) in base alla quale, con
specifico riferimento alla vicenda in esame, il suddetto principio (secondo cui
l'obbligazione risarcitoria è sempre debito di valore) opera anche quando si
tratta di danni conseguenti ad inadempimento di obblighi che, sebbene nascenti
da un contratto che comporta l'esecuzione di prestazioni pecuniarie, abbiano
specificato contenuto ed autonoma valenza attinenti ad un
diverso facere ed a cosa diversa dal denaro. Censurabile è,
pertanto, l'impugnata decisione là dove afferma che l'obbligazione di
risarcimento danno a carico del R, erroneamente rapportata, per quanto sopra
esposto, a inadempimento contrattuale di un'obbligazione pecuniaria, configuri
un debito di valuta. Non meritevole accoglimento è, poi, il ricorso
incidentale. Inammissibili sono i primi due motivi e il quarto in quanto
vertenti su un non consentito esame nella presente sede di legittimità di
circostanze di fatto, quali la diligenza nell'adempimento, il nesso causale tra
fatto e danno, la ricorribilità in concreto dei presupposti per la
configurazione del concorso di colpa del creditore e l'interpretazione di
clausole compromissorie contenute nelle polizze assicurative. Assorbito,
infine, è il terzo motivo, a seguito dell'accoglimento del ricorso
principale.
P.Q.M.
La
Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta
l'incidentale. Cassa l'impugnata decisione in relazione al ricorso accolto, e
rinvia anche per le spese della presente fase alla Corte d'Appello di Firenze in
diversa composizione.
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