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>>Documenti >>Diritto Bancario >>Cassazione Civile, Sez. I°, 25/06/2008 n. 17340 |
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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE 1° CIVILE - 25 GIUGNO 2008 N. 17340
Borsa
- Servizi di investimento mobiliare - Obblighi della banca - Informazione
adeguata alla situazione finanziaria del cliente - Necessità - Operazioni non
adeguate - Ordine scritto - Necessità - Precedente acquisto di altri titoli a
rischio - Rilevanza - Esclusione. SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
1.
- S. Antonino e A. L. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano la
s.p.a. Banca **, esponendo: che nel maggio 1998 si erano recati presso la
succursale di Avezzano della Banca per effettuare un'operazione "pronti contro
termine" con scadenza 20 settembre 1998, avendo già in precedenza preferito
operazioni di quel tipo a rendita sicura piuttosto che forme di investimento
speculativo; che, su suggerimento dei dipendenti della Banca D. e C., i quali
avevano garantito un rendimento pari all'8,75% netto senza alcun rischio per il
capitale, e rassicurati anche dal direttore, avevano sottoscritto il diverso
investimento loro proposto senza ricevere alcuna specifica informazione; che i
dipendenti della Banca dei Fucino, lasciando intendere che l'investimento
effettuato era in linea con le direttive impartite dagli attori, avevano
acquistato titoli emessi da Stati sudamericani senza consegnare agli attori il
relativo contratto; che il 21 settembre 1998, essendo tornati in banca per il
riaccredito delle somme investire, avevamo saputo di avere subito una perdita di
oltre L. cento milioni, in linea capitale; che - poiché ad essi attori non era
stato fatto sottoscrivere prima dell'investimento il documento sui rischi
generali degli investimenti in strumenti finanziari (che la Banca aveva inviato
loro solo un mese dopo pretendendone la sottoscrizione senza prima dare
spiegazioni) e l'operazione suggerita e portata a compimento doveva essere
definita non adeguata - chiesero la condanna della Banca al risarcimento dei
danni conseguenti all'operazione stessa. Si
costituì la Banca **, resistendo alla domanda attrice. Precisò di avere
rispettato pienamente i doveri di diligenza e correttezza di cui al Testo Unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, informando gli attori sulla reale natura
dell'investimento e dei rischi che esso presentava e sconsigliandoli dal
compiere l'operazione. Con
sentenza in data 28 dicembre 2000, l'adito Tribunale di Avezzano rigettò la
domanda di risarcimento dei danni, ponendo a carico degli attori soccombenti le
spese del giudizio. 2.
- Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila con
sentenza in data 31 ottobre 2003. 2.1.
- Così come il primo Giudice, la Corte territoriale ha dato rilievo alla
circostanza che, contrariamente agli assunti della citazione, il S. e l'A., già
prima di acquistare, nel maggio 1998, le obbligazioni Mexico 10% per un
controvalore di L. 260 milioni, (operazione cui si imputa la perdita per cui è
processo), avevano acquistato altri titoli a rischio (le obbligazioni Telecom
Argentina, con ordine dell'8 aprile 1998). Di
qui il motivato, condivisibile convincimento del primo Giudice circa la
propensione degli attori a forme di investimento finanziario, non già di sicura
conservazione del capitale investito (come, appunto, le operazioni di pronti
contro termine e su titoli di Stato, ove il rischio di perdita del capitale è
inesistente a fronte della modestia della remunerazione), ma di fatto
speculativi, perché finalizzati a elevata remunerazione, epperò a rischio.
Secondo i Giudici del gravame, correttamente il Tribunale ha disatteso la
deposizione testimoniale del funzionario bancario Di Giacomo, sia perché in
contrasto con le risultanze documentali (avendo costui riferito soltanto di
operazioni su titoli di Stato e di pronti contro termine), sia perché in
posizione di conflitto con la Banca convenuta, contro la quale - dopo le
dimissioni - pendeva giudizio di risarcimento danni. La
Corte d'appello ha inoltre sottolineato che, al di là della sottoscrizione
formale della scheda rischi (prima del disinvestimento), gli appellanti erano
stati specificamente informati, nella specie, del rischio dell'operazione
finanziaria non solo all'atto dell'investimento, ma anche al momento del
disinvestimento, avvenuto non per autonoma scelta della Banca, ma in virtù di
espresso ordine del cliente, nell'ambito di un contratto di deposito a custodia
con amministrazione dei titoli, senza conferimento di poteri di gestione del
patrimonio, per cui la Banca risultava vincolata alle istruzioni del
cliente. Secondo
la Corte territoriale, nella specie non è configurabile alcuna responsabilità
della Banca, ne' ai sensi dell'art. 1710 c.c., nè sotto il profilo della
violazione degli obblighi di diligenza e correttezza di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c., come richiamati dal cit. T.U. art. 21, avendo la Banca adempiuto,
nella sostanza, a tali obblighi mediante adeguata informazione ai clienti e,
nondimeno, volontariamente disattesa. 3.
- Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il S. e l'A. hanno
proposto ricorso, con atto notificato il 10 maggio 2004, sulla base di due
motivi. Ha
resistito, con controricorso, la Banca **. In prossimità dell'udienza la Banca
ha depositato una memoria illustrativa. MOTIVI
DELLA DECISIONE
1.
- Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione, a norma dell'art. 360
c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, e succ. modif., e
dell'art. 29, del regolamento CONSOB n. 11522), i ricorrenti precisano che, con
la proposta azione risarcitoria, essi, che avevano sempre diretto i propri
investimenti verso forme assolutamente non propense al rischio capitale, hanno
lamentato la mancata informazione da parte della Banca al momento in cui erano
stati indotti ad acquistare titoli su mercati finanziari sudamericani che, se da
un lato offrivano la possibilità di potere effettuare consistenti guadagni,
dall'altro comportavano il rischio - poi verificatosi -di veder ridotto in modo
considerevole il capitale investito a causa della eccessiva instabilità dei
mercati. Le operazioni suggerite dovevano ritenersi, a norma dell'art. 29, del
regolamento CONSOB n. 11522, assolutamente non adeguate alla tipologia dei
clienti, avuto riguardo alla loro propensione al risparmio e alla loro
conoscenza degli strumenti finanziari. Tale disposizione regolamentare - si
osserva - non ammette deroghe e non potrebbe essere superata, come invece ha
riconosciuto la Corte di merito, da una prova testimoniale (peraltro resa da
soggetti a credibilità "ridotta" per essere dipendenti della Banca) che
semplicemente riferisca sul fatto che vi è stata la dovuta
informazione. Al
contrario, tale circostanza deve risultare da elementi obiettivi previsti dalla
normativa regolamentare CONSOB: in particolare, dalla consegna del documento
informativo predisposto dalla banca (la c.d. scheda
rischi). 2.
- Il secondo mezzo denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione,
ai sensi dell'art. 360 c.p.c., numero 5. Con esso i ricorrenti si dolgono che la
Corte di merito abbia ritenuto che le informazioni rese dai dipendenti si erano
rivelate sufficienti a fornire tutti i chiarimenti necessari per compiere
operazioni finanziarie. Se
esiste un obbligo (quello della consegna della scheda rischi), esso non può
essere ignorato ne' sostituito da una informazione orale che, per quanto
corretta, non consente di superare il ragionevole dubbio in ordine alla sua
recepibilità da parte del cliente. La
Corte si sarebbe "limitata a recepire le considerazioni già espresse dal primo
Giudice in merito alla credibilità dei testi assunti, dimenticando di
approfondire un passaggio importante, quale quello legato alla data delle
dimissioni del teste D., che rendevano la sua testimonianza non contrastante con
la documentazione prodotta e, comunque, di dare un'adeguata motivazione sul
ragionamento logico - giuridico seguito per accreditare i testi dipendenti della
Banca anche se in contrasto con la disciplina dettata dal testo
unico". La
sentenza impugnata sarebbe inoltre contraddittoria. La Corte d'appello, infatti,
dopo avere confermato che anche il disinvestimento deve essere preceduto da una
corretta informazione del cliente in ordine ai rischi connessi con l'operazione
stessa, ha ritenuto che sconsigliare l'operazione poteva essere sufficiente ad
integrare la corretta informazione richiesta dalla norma. I Giudici del gravame,
senza soffermarsi sulla personalità dei clienti e sul loro grado culturale,
avrebbero erroneamente considerato che il semplice consiglio di non compiere
l'operazione potesse sostituire tutto il materiale informativo che la banca
avrebbe dovuto consegnare. 3.
- I due motivi - i quali, stante la loro stretta connessione, possono essere
esaminati congiuntamente -sono fondati, nei termini di seguito
precisati. 3.1.
- Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria approvato con il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, (che
riproduce l'identica disposizione già prevista dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n.
415, art. 17, recante il recepimento, tra l'altro, della la direttiva 93/22/CEE
del 10 maggio 1993), nella prestazione dei servizi e delle attività di
investimento i soggetti abilitati devono "acquisire le informazioni necessarie
dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati"
(comma 1, lett. b). Questa
regola - nell'assoggettare la prestazione dei servizi di investimento ad una
disciplina diversa e più intensa rispetto a quella discendente dall'applicazione
delle regole di correttezza previste dal c.c., impone all'operatore il dovere
sia di farsi parte attiva nella richiesta all'investitore di notizie circa la
sua esperienza e la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e
la propensione al rischio, sia di informare adeguatamente il cliente, al fine di
porre il risparmiatore nella condizione di effettuare consapevoli e ragionate
scelte di investimento o disinvestimento. Il
duplice riferimento alle informazioni adeguate e necessarie e la direzione
dell'obbligo nei confronti del cliente inducono a ritenere che le informazioni
debbano essere modellate alla luce della particolarità del rapporto con
l'investitore, in modo da soddisfare le specifiche esigenze proprie di quel
singolo rapporto. L'obbligo di informazione nella prestazione dei servizi di
investimento ha ricevuto una specificazione di dettaglio nella disciplina
regolamentare introdotta dalla CONSOB: prima con la Delib. 30 settembre 1997, n.
10943, applicabile ratione temporis al momento dell'acquisto (maggio
1998) dei titoli Mexico 10% da cui è sorta la presente controversia - poi con la
Delib. 1 luglio 1998, n. 11522. La disciplina regolamentare prevede tra
l'altro: -
che l'intermediario autorizzato non può effettuare operazioni se non dopo aver
fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia
necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o di
disinvestimento (Delib. CONSOB
n. 10943, art. 5, comma 2; Delib. CONSOB n. 11522, art. 28, comma
2); -
che l'intermediario, quando riceve da un investitore disposizioni relative ad
un'operazione non adeguata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per
cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; e che qualora l'investitore
intenda comunque dare corso all'operazione, l'intermediario può eseguire
l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto (ovvero,
nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico), in cui sia fatto
esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Delib. n. 10943, art. 6, comma
3; Delib. n. 11522, art. 29, comma 3). 3.2. - Nella specie la Corte d'appello ha
escluso qualsiasi negligenza in capo alla Banca, rilevando che il funzionario
addetto aveva informato il cliente del rischio dell'operazione finanziaria de
qua (acquisto e successivo disinvestimento delle obbligazioni Mexico
10%). La
motivazione contenuta nella sentenza impugnata è, al riguardo,
insufficiente. Al
di là dell'aspetto relativo alla consegna o meno del documento sui rischi
generali degli investimenti in strumenti finanziari (adempimento che non era
nella specie, ratione temporis, necessario prima dell'investimento, dato
che, quanto ai rapporti in corso, la Delib. CONSOB 25 febbraio 1993, n. 11254,
ha differito al 30 giugno 1998 l'obbligo di consegna di detto documento),
l'argomentazione dei Giudici del gravame, nella sua genericità, non da conto di
quali concrete avvertenze e specifiche indicazioni sul tipo di rischio sotteso
all'operazione siano state date agli investitori e nulla dice circa
l'adeguatezza dell'informazione fornita dall'intermediario, se cioè essa sia
stata tale da soddisfare le esigenze del singolo rapporto, in relazione alle
caratteristiche personali e alla situazione finanziaria dei clienti; e,
soprattutto, non indica se, a fronte di un'operazione ritenuta dalla stessa
Banca non adeguata, questa abbia osservato la norma che consente di darvi corso
soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto in cui sia fatto
esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. La
decisione della Corte territoriale è altresì erronea in diritto. Invero -
diversamente da quanto lascia implicitamente intendere la sentenza impugnata
(nella quale si sottolinea che l'operazione è avvenuta "non per autonoma scelta
della banca, ma in virtù di espresso ordine del cliente, nell'ambito di un
contratto di deposito a custodia con amministrazione dei titoli, senza
conferimento di poteri di gestione del patrimonio") - l'ambito oggettivo delle
disposizioni concernenti le informazioni e le operazioni non adeguate è
destinato a trovare applicazione anche là dove il servizio prestato
dall'intermediario consista nell'esecuzione degli ordini
dell'investitore. Il
Collegio ritiene infatti che la regola in base alla quale in presenza di
un'operazione non adeguata l'intermediario deve astenersi dal dare esecuzione
all'operazione se prima non abbia avvertito l'investitore e ottenuto dal
medesimo l'espressa autorizzazione ad agire ugualmente sulla base di un ordine
contenente l'esplicito riferimento alle informazioni ricevute, trova
applicazione con riferimento a tutti i servizi di investimento prestati nei
confronti di qual-siasi investitore che non sia un operatore qualificatore sia
con riguardo ai servizi di investimento nei quali sia ravvisabile una
discrezionalità dell'intermediario, come ad esempio nel caso di contratti di
gestione di portafogli di investimento, sia là dove l'operazione avvenga su
istruzione del cliente, come, appunto, quando venga prestato il servizio di
negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini. Tale
interpretazione pare preferibile sia in ragione della natura e delle finalità
sottostanti ai doveri di informazione imposti agli intermediari nei servizi di
investimento (servizi nel cui ambito rientra, accanto alla gestione di
portafogli, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti: del cit. Testo Unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, art. 1, comma 5,
sulla scia di quanto già previsto dal D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 1, comma 3),
sia in considerazione del tenore letterale della, già ricordata, normativa
regolamentare proveniente dalla CONSOB, la quale, per un verso, richiede che
siano fornite informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni della specifica operazione non solo prima di consigliare operazioni
o di prestare il servizio di gestione, ma anche di effettuare operazioni con o
per conto dell'investitore, e, per l'altro verso, fa esplicito riferimento al
caso in cui l'intermediario abbia ricevuto dall'investitore una disposizione per
effettuare una operazione non adeguata. Nè, a questo riguardo, rileva la
circostanza che, in epoca immediatamente precedente all'effettuazione in
questione (appena un mese prima), il cliente avesse acquistato altri titoli a
rischio (obbligazioni Telecom Argentina): giacché il dovere di fornire
informazioni appropriate e l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non
adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non sulla base di un
ordine impartito dall'investitore per iscritto contenente l'esplicito
riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con operatori
non qualificati, e tale è anche chi - non rientrante in una delle speciali
categorie di investitori menzionate nei regolamenti CONSOB (Delib. n. 10943,
art. 8, comma 2; Delib. n. 11522, art. 31, comma 2), abbia in precedenza
occasionalmente investito in titoli a rischio. 4.- Il ricorso è accolto per
quanto di ragione. La
sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di
L'Aquila. Il
Giudice del rinvio - che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di
cassazione - si adeguerà al seguente principio di diritto: "In
tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare
operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore una informazione adeguata in
concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto,
in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del
cliente; e,
a fronte di un'operazione non adeguata (nella specie, avente ad oggetto
obbligazioni Mexico 10%), può darvi corso soltanto a seguito di un ordine
impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento
alle avvertenze ricevute. All'operatività di detta regola - applicabile anche
quando il servizio fornito dall'intermediario consista nella esecuzione di
ordini - non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza
acquistato un altro titolo a rischio (nel caso: obbligazioni Telecom Argentina),
perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa
regolamentare dettata dalla CONSOB". P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte
d'appello di L'Aquila, in diversa composizione. Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte
Suprema di Cassazione, il 28 maggio 2008. |