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Cassazione Civile, sez. II 06/02/2009 n. 3039
Pres. MENSITIERI Alfredo - Est. BUCCIANTE Ettore - P.M.
MARINELLI Vincenzo - C.R. c. LOGISTICA SRL
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12 novembre 1999 C.R. citò davanti al
Tribunale di Nocera Inferiore la s.r.l. Logistica - dalla quale aveva acquistato
il 3 giugno 1991 due appartamenti di un edificio in (OMISSIS) per la somma di L.
107.000.000, di cui L. 30.000.000, versate contestualmente - esponendo che gli
immobili erano ancora detenuti dalla alienante e per tale ragione egli non le
aveva ancora corrisposto il prezzo residuo, di cui era stato concordato il
pagamento in due rate, a 30 e a 60 giorni dalla vendita. Chiese pertanto che la
convenuta fosse condannata al rilascio dei due alloggi e al risarcimento dei
danni, dichiarandosi disposto a versarle la somma di L. 77.000.000. La s.r.l.
Logistica si costituì in giudizio, deducendo di aver acquistato i due
appartamenti il (OMISSIS) da C.M., con un contratto invalido, in quanto frutto
di violenze e minacce nei confronti del venditore ad opera dei componenti di un
clan camorristico, in esecuzione di un piano di appropriazione dell'intero
patrimonio dello stesso C.M.; in via riconvenzionale chiese dichiararsi risolto
il contratto del (OMISSIS), in considerazione del mancato pagamento del saldo
del prezzo nei termini convenuti.
C.M., chiamato in causa dalla s.r.l. Logistica, aderì alle tesi di
quest'ultima e chiese anch'egli che fosse annullata o dichiarata nulla la
vendita del (OMISSIS), con le consequenziali pronunce restitutorie e
risarcitorie.
Con sentenza del 14 ottobre 2002 il Tribunale respinse le domande
proposte dall'attore; accolse la riconvenzionale, dichiarando risolto il
contratto del (OMISSIS); rigettò le altre domande della s.r.l. Logistica e di
C.M..
Impugnata in via principale da C.R. e incidentalmente sia dalla
s.r.l. Logistica sia da C.M., la decisione è stata confermata dalla Corte
d'appello di Salerno, che con sentenza del 25 marzo 2004 ha rigettato tutti i
gravami.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C. R., in
base a sei motivi. Si sono costituiti con distinti controricorsi la s.r.l.
Logistica e C.M., formulando a loro volta impugnazioni in via incidentale
avverso la sentenza di appello, alle quali C.R. ha opposto propri controricorsi.
Sono state presentate memorie dalla s.r.l. Logistica e da C.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposte contro la stessa sentenza, le tre impugnazioni
vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale C.R. si duole della
conferma, da parte della Corte d'appello, del capo della sentenza di primo grado
con cui era stata pronunciata la risoluzione della vendita del (OMISSIS), per
inadempimento dell'acquirente nel pagamento delle rate del prezzo scadenti a 30
e a 60 giorni dalla data di conclusione del contratto: la decisione, secondo il
ricorrente, è viziata da extrapetizione, poichè la domanda riconvenzionale
proposta da C.M. era diretta invece a ottenere la dichiarazione di risoluzione
del negozio, per inosservanza dei termini suddetti, nel presupposto che avessero
carattere essenziale.
La censura e fondata.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che "la domanda giudiziale
intesa alla risoluzione del contratto, originariamente ancorata dall'istante
alla scadenza del termine essenziale, non esclude anzi impone che il Giudice,
una volta ritenuta la non essenzialità del termine, valuti l'inadempimento della
controparte secondo i criteri di gravita di cui all'art. 1455 c.c." e ha perciò
respinto il motivo di gravame che in proposito era stato formulato da C. R., pur
riconoscendo esatta la "esclusione della essenzialità del termine indicato
nell'atto di compravendita stipulato in data (OMISSIS)", ma rilevando che il suo
mancato rispetto era comunque configurabile come inadempimento grave, mentre
andava disattesa, per difetto del requisito della buona fede, l'eccezione
sollevata dal compratore ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Così decidendo, la Corte d'appello ha ignorato la costante contraria
giurisprudenza di legittimità (v., tra le più recenti, Cass. 12 gennaio 2007 n.
423, 14 novembre 2006 n. 24207, 7 febbraio 2006 n. 2599, 5 gennaio 2005 n. 167,
12 dicembre 2003 n. 19051), secondo cui le azioni di risoluzione contrattuale,
rispettivamente previste dall'art. 1453 c.c. e dagli artt. 1456 e 1457 c.c.,
sono ontologicamente diverse, sia per causa petendi sia per petitum: la prima
tende a una pronuncia costitutiva che comporta la caducazione del contratto ex
nunc, anche se con effetto retroattivo, nel presupposto di un inadempimento, la
cui non scarsa importanza deve essere verificata dal giudice; con la seconda si
chiede invece l'accertamento della cessazione del rapporto negoziale già
avvenuta ex tunc, in seguito alla inutile scadenza del termine essenziale o
all'avveramento della condizione risolutiva espressa, convenzionalmente
predeterminati dalle parti quali ragioni di per sè sufficienti a dare luogo alla
risoluzione. Le due domande non sono quindi equipollenti, nè pertanto può essere
accolta una, in base al riscontro di quanto è richiesto per l'altra.
Alla luce di questi principi - da cui non vi è ragione di
discostarsi, stante la loro coerenza con la natura degli istituti di cui si
tratta -il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro
giudice, che ai principi stessi si atterrà, previa qualificazione giuridica
della domanda riconvenzionale proposta da C.M., per accertare se egli avesse
inteso chiedere una pronuncia dichiarativa oppure costitutiva, o in ipotesi
entrambe in via alternativa.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi addotti a sostegno del
ricorso principale, attinenti a questioni che solo eventualmente dovranno essere
affrontate nel giudizio di rinvio, secondo la soluzione che sarà data a quella
cui si riferisce il primo motivo.
I ricorsi incidentali, di contenuto analogo, vanno entrambi
disattesi, poichè difettano dell'indispensabile requisito della pertinenza alla
ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, nel capo con cui è
stata confermata la pronuncia di primo grado, relativamente al rigetto delle
domande di nullità della vendita del 6 marzo 1991 e di risarcimento di danni.
Nel controricorso, inframmezzate alle deduzioni svolte per contrastare il
ricorso principale, sono inserite affermazioni con cui assiomaticamente si
sostiene che tali domande avrebbero dovuto essere accolte, senza che venga in
alcun modo specificamente contestato l'argomento in base al quale la Corte
d'appello ha disatteso i gravami proposti sul punto dalla s.r.l. Logistica e da
C. M. avverso la sentenza del Tribunale: argomento consistente nella rilevata
estrema genericità di quelle domande, che non consentiva di "determinare e
concretizzare la materia del contendere", a causa della "confusa ed imprecisa
esposizione in fatto e diritto di cui in primo grado (nulla avendo prospettato
in gravame se non la riproposizione per relationem delle indicate domande)", con
conseguente impedimento di "ogni concreta valutazione circa la fondatezza delle
domande nell'an e preclusione di ogni indagine probatoria".
Quale giudice di rinvio si designa la Corte d'appello di Potenza,
cui viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
Riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso
principale;
dichiara assorbiti gli altri; rigetta i ricorsi incidentali; cassa
la sentenza impugnata; rinvia la causa alla Corte d'appello di Potenza, cui
rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di
legittimità.
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