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Cassazione Civile - Sezione seconda sentenza 26/03/2008 n. 7847
Presidente Vella Relatore Mensitieri Pm Fedeli -
conforme Ricorrente Di L. Controricorrente Consorzio Agrario Provincia
Taranto
Svolgimento del processo
Con citazione del 21/22 luglio 1994 il Consorzio Agrario Provinciale di
Taranto in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario
liquidatore governativo, premesso: a) che i coniugi Leonzio P. e Carmela di L.
erano proprietari in comune e per parti uguali del fabbricato sito in Manduria,
alla via . omissis .) che esso istante era proprietario di un confinante
immobile; c) che i predetti coniugi avevano aperto nel muro ovest della loro
costruzione numerosi affacci e luci sulla proprietà di esso Consorzio e
costruito balconi sulla via ... omissis ... aventi lati corti ovest che si
spingevano sino al configge con la sua proprietà; d) che i medesimi, richiesti
di eliminare gli illegittimi affacci e luci, avevano sempre riconosciuto di non
aver diritto alcuno a mantenerli e, con lettere del 6 aprile 1971 e del 19
novembre 1981 si erano obbligati ad eliminarle; e) che nelle more il P. era
stato dichiarato fallito dal Tribunale di Taranto con sentenza del 5 febbraio
1993; tanto premesso conveniva in giudizio il Fallimento del P. in persona del
curatore e Carmela di L. per sentir ordinare ai medesimi di chiudere con
muratura stabile tutti gli affacci e le luci aperti abusivamente nel muro ovest
e in quello prospiciente la via ... omissis ... del loro fabbricato e a porre
gli aggetti dei balconi su detta via alla distanza dal confine con la proprietà
di esso attore siccome stabilita dalle vigenti norme in materia.
Si costituivano i convenuti, il fallimento riservando le proprie deduzioni
all'esito della disposta indagine tecnica e la Di L. deducendo di aver costruito
quanto di sua proprietà nel 1965 nello stato di fatto in cui era, escludendo di
aver ricevuto in passato e, comunque, sino al 15 giugno 1993, rimostranze o
richieste da parte dell'attore, eccependo l'usucapione del diritto e, quindi
concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza del 2 maggio 2000 il G.o.a. del Tribunale di Taranto accoglieva
la domanda proposta dal Consorzio, condannava il Fallimento di Leonzio P. a
chiudere entro giorni novanta dalla notifica della pronunzia le luci e le vedute
realizzate nell'immobile acquistato dal P. con atto per - notar A. dell'1
ottobre 1964 mediante le opere descritte ai punti a, c, d, e, ed f con
esclusione di quelle di cui al punto b per difetto di domanda e la Di L. a
chiudere entro uguale termine le vedute realizzate nell'immobile di sua
proprietà mediante le opere descritte ai punti g ed h con esclusione di quelle
di cui al punto i per difetto di domanda, dichiarava compensate le spese del
giudizio tra il Consorzio Agrario ed il Fallimento e condannava la stessa Di L.
a pagare in favore dell'attore le spese processuali.
Proposto gravame dalla sola Di L. , con sentenza del 10 luglio 2003 la Corte
d'appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, rigettava l'impugnazione e
condannava l'appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Di L. Calmela sulla
base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il
Consorzio Agrario.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3
c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1165, 2944 e 2967 cc. Assume
la ricorrente che erroneamente la Corte del merito abbia tratto il convincimento
che il riconoscimento da parte del P. del diritto del Consorzio, idoneo ad
interrompere il termine necessario per l'usucapione ex art. 1165 cc, per il solo
fatto dell'utilizzo del plurale nelle missive del 6 aprile 1971 e 19 novembre
1981, fosse operante anche nei confronti della consorte Di L. . Invero soltanto
quest'ultima, titolare del diritto, avrebbe potuto disporre del suo,
riconoscendo l'altruità della res, non certo il marito che non era a nessun
titolo legittimato ad hoc.
In sostanza la Corte territoriale, pur in assenza di prova specifica da parte
del Consorzio di un mandato "inter partes" o di una procura tra moglie e marito,
aveva ritenuto che il P. agisse anche in nome e per conto della moglie,
riconoscendo pertanto l'altrui diritto anche nei confronti di costei. Con il
secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2937 cc. Sostiene la
ricorrente di non aver rinunciato mai né espressamente né tacitamente
all'acquisto per usucapione del suo diritto assumendo che nei documenti sui
quali il giudice d'appello aveva basato un contrario convincimento si faceva
soltanto cenno ad una proposta alternativa di essa Di L. rispetto a quanto
richiesto dal Commissario liquidatore del Consorzio, che pur non comportando la
rinuncia al proprio diritto, ormai maturato, avrebbe consentito a quell'Ente un
appagamento delle sue richieste con eliminazione dell'esistente contenzioso.
L'esame congiunto dei due motivi di ricorso conduce all'accoglimento dello
stesso per le ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi. Correttamente la
Corte del merito ha ritenuto costituire "ius receptum" il principio per cui in
tema di usucapione il rinvio dell'art. 1165 C.C. alle norme sulla prescrizione
in generale ed in particolare a quelle relative alle cause di sospensione ed
interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura
stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire
efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino per il
possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti
giudiziali, siccome diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso
nei confronti del possessore usucapente, tal che non rivestono la idoneità ad
interrompere, il termine utile per la prescrizione acquisitiva, diversamente da
quanto avviene in tema di prescrizione estintiva dei diritti di obbligazione, la
diffida o la messa in mora, per la ragione che può esercitarsi il possesso anche
in aperto contrasto con la volontà del titolare (Cass. n. 14917/2001, cui adde
Cass. n. 9845/2003).
Del pari condivisibile è il richiamo del giudice d'appello al principio
secondo cui il sistema codicistico riconosce altresì efficacia interruttiva del
termine necessario ad usucapire al riconoscimento del diritto del proprietario
da parte del possessore e/o esercente lo "ius in re aliena", sempreché esso non
si esaurisca in una semplice dichiarazione di scienza, ossia in una mera
espressione della consapevolezza della alienità della proprietà ovvero della sua
libertà dal diritto da esso dichiarante esercitato, ma contenga la
manifestazione di volontà di dismettere il possesso della "res" ovvero
l'esercizio del diritto, comunque l'espressione di una volontà attributiva di
detto diritto al suo titolare (Cass. n. 2590/97, cui adde Cass. n. 18207/2004,
n. 14654/2006). Ciò posto ha ritenuto la Corte salentina che con le missive del
1971 e del 1991 dirette al confinante Consorzio, Leonzio P. , "esprimendosi in
termini «esplicativi della conforme determinazione della moglie" Di L. Carmela,
come ricavabile dall'uso del plurale, avesse manifestato anche la volontà della
predetta di dismettere le servitù di veduta dalla stessa create "sine titulo"
sulla sua proprietà, a carico di quella attigua del Consorzio.
Ma opinando nel senso che il riconoscimento dell'altrui diritto da parte del
P. , per il solo fatto dell'utilizzo del plurale, fosse operante anche nei
confronti della consorte, attuale ricorrente, la Corte territoriale non ha
tenuto conto del principio, anch'esso più volte ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità, secondo il quale, quando l'interruzione della prescrizione derivi
da siffatto riconoscimento, esso, per essere operante a tali fini, deve
provenire direttamente dal soggetto che lo manifesta o da soggetto abilitato ad
agire in nome e per conto di quest'ultimo (vedi Cass. n. 6623/87, n. 9357/93).
Il che non ha esaurientemente spiegato il giudice d'appello siasi verificato
nella fattispecie che ne occupa non risultando in forza di quale atto il P.
agisse anche in nome e per conto della moglie e pertanto riconoscesse l'altrui
diritto con efficacia vincolante anche nei confronti della medesima per di più
con riguardo ad immobili di proprietà esclusiva di quest'ultima. Né può
costituire, come sostenuto dalla Corte salentina, "inconfutabile prova e cartina
di tornasole" rispetto alla sancita idoneità del riconoscimento del diritto del
Consorzio da parte del P. ad interrompere il termine per usucapire anche con
riguardo al coniuge, attuale ricorrente, la rinuncia tacita da parte di costei
alla usucapione desumibile dalla sussistenza di una assoluta incompatibilità fra
il comportamento della predetta, quale esercente le irregolari vedute, e la
volontà della stessa di avvalersi della causa di acquisto del diritto, (lettera
del 10 febbraio 1997 contenente la nomina del direttore dei lavori e il
conferimento al medesimo dell'incarico con riferimento "alle opere da
realizzarsi" nell'immobile di proprietà della committente in funzione del suo
adeguamento in materia di luci e vedute alle prescrizioni di cui alla
disposizioni codicistiche (art. 900 e segg.) e "illuminante" telegramma del
marzo 1998 per l'enunciazione contenutavi delle ragioni del mancato inizio dei
lavori e dell'intento di provvedervi, nell'immediato). Invero la rinuncia tacita
all'usucapione è configurabile soltanto allorché sussista incompatibilità
assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di
avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa
interpretazione (vedi Cass. n. 10026/2002).
Orbene, nel caso di specie, i suindicati comportamenti, proprio perché
sopravvenuti, come affermato dallo stesso giudice d'appello, alla scadenza del
termine per usucapire, non sembrano sufficientemente valutati nella qui gravata
sentenza come chiaramente ed univocamente dimostrativi del pregresso tacito
riconoscimento del diritto del Consorzio, anche da parte della Carmela di L. ,
con riferimento alle luci e vedute illegittimamente create nell'immobile di sua
proprietà a carico della proprietà attigua del Consorzio medesimo e quindi
della, interruzione reiterata del termine "ad usucapionem", per ciò stesso mai
utilmente spirato.
Alla statuita efficacia abdicativa attribuita a siffatti comportamenti poteva
in sostanza contrapporsi, come rilevato dalla ricorrente, la diversa
interpretazione nel senso che essi fossero ispirati solo alla volontà della
predetta di eliminare il contenzioso insorto tra le parti pur senza perdere il
diritto acquisito in virtù dell'intervenuta usucapione.
Alla stregua delle svolte argomentazioni in accoglimento del proposto ricorso
l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa per nuovo esame ad altra
sezione della Corte d'appello di Lecce che si adeguerà ai su enunciati principi,
provvedendo altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa,
anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di
Lecce.
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