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CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. I CIVILE Sentenza 15 gennaio
2009, n. 806
(Pres. Vitrone - est. Panebianco)
...omissis...
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il Ministero dell'Interno denuncia
insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione nonché violazione dell'art.
342 c.p.c. Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che dall'atto di
appello non si comprende se si sia inteso censurare la sentenza nella parte in
cui aveva disatteso le contestazioni relative alla mancanza di un atto formale
di costituzione in mora ovvero se le doglianze dell'appellante abbiano investito
la mancata valutazione della non imputabilità nel ritardo dei pagamenti,
malgrado la stessa Corte sia stata in grado di riferirne il contenuto. Sostiene
che la Corte di merito, incorrendo in errore, ha ritenuto evidentemente
inammissibile la possibilità di inserire più argomenti in un solo punto. Deduce
poi che in realtà la Corte d'Appello, nell'affermare che l'emissione delle
fatture, pur senza l'indicazione di un termine di pagamento, comportava la messa
in mora, ha finito per non esaminare un motivo assolutamente chiaro proposto al
riguardo, così come non aveva esaminato la doglianza relativa al mancato
assolvimento da parte della società dell'onere di provare la sussistenza di un
inadempimento incolpevole da parte dell'Amministrazione in presenza di una
situazione caratterizzata da un numero di profughi nettamente superiore a quello
preventivato e della accettazione da parte della società del rinnovo della
convenzione nonostante i tempi di pagamento si fossero rilevati soggetti ad una
certa variabilità.
La censura prospetta una questione di ordine processuale riguardante l'atto
di appello che, a giudizio della Corte di merito, non presenterebbe un chiaro
contenuto, non consentendo di individuare "le statuizioni concretamente
impugnate" né "le ragioni sulle quali si fonda il gravame" in quanto non esposte
con sufficiente grado di specificità.
Al riguardo va in primo luogo dissipato il dubbio che trattasi di questione
di interpretazione dell'atto di appello, riservato certamente al giudice di
merito. Risolvendosi sostanzialmente la statuizione della Corte d'Appello nel
convincimento della mancanza di un'effettiva censura alla decisione del
Tribunale, la questione si pone senza dubbio sotto il profilo processuale in
quanto riguarda il problema dell'idoneità dell'atto, ai sensi dell'art. 342
c.p.c. espressamente richiamato, ad espletare il suo effetto devolutivo ed a far
conoscere quindi al giudice di secondo grado i termini dell'impugnazione per
decidere su di esso.
Orbene, dalla lettura dell'atto di appello, consentita appunto in virtù della
natura processuale del contenuto della censura, risulta chiaramente che il
Ministero aveva in quella sede dedotto l'erronea valutazione da parte del
Tribunale delle eccezioni sollevate dalla stessa Amministrazione, riguardanti la
mancanza di un formale atto di costituzione in mora, erroneamente individuate
invece nell'emissione delle fatture, nonché l'omessa valutazione delle cause che
avevano determinato i ritardi nei pagamenti.
Del resto, come correttamente dedotto dalla Amministrazione con il ricorso,
la stessa Corte d'Appello, nel riferire il contenuto del gravame per
evidenziarne le lacune, dà atto nei termini sopra esposti delle censura
prospettate e, pur precisando di non comprendere se le doglianze si riferissero
all'una od all'altra singola censura (alla validità dell'atto di costituzione in
mora ovvero all'imputabilità nel ritardo), le esamina ugualmente, mostrando in
tal modo, contrariamente alle premesse, di averle comprese.
L'accoglimento del presente motivo di ricorso consente di esaminare il
secondo, riguardante la questione di diritto sostanziale che, a giudizio della
Corte d'Appello, si opporrebbe all'accoglimento della domanda.
Con il secondo motivo infatti il ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione del R.D. n.2440 del 1923 e dei principi in materia di contabilità
dello Stato nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce
che la Corte d'Appello non ha considerato che i ritardi nei pagamenti erano
dipesi dal rispetto della normativa sulla contabilità oltre che dalla carenza di
fondi né ha tenuto conto che per i debiti pecuniari della P.A. i pagamenti si
effettuano, in deroga al principio di cui all'art. 1182 comma 3 c.c., presso gli
uffici della tesoreria dell'Amministrazione debitrice, con la conseguenza che,
trattandosi di obbligazioni "querable", il ritardo non determina automaticamente
gli effetti della costituzione in mora ex re prevista dall'art. 1219 comma 2
c.c. ma è necessaria la richiesta fatta per iscritto ai sensi del comma 1 dello
stesso art. 1219 c.c..
La censura è fondata.
La questione sottoposta all'esame di questa Corte con il presente motivo
costituisce il punto nodale per la soluzione della controversia avente ad
oggetto la richiesta di pagamento degli interessi e di risarcimento del danno
per i ritardati pagamenti, accolta dai giudici di merito sul presupposto
dell'applicabilità dell'art. 1219 comma 2 n. 3 c.c., secondo il quale, ai fini
della costituzione in mora del debitore, non è necessaria alcuna intimazione o
richiesta per iscritto allorché, scaduto il termine, la prestazione debba essere
eseguita al domicilio del creditore (cd. mora "ex re").
Nel pervenire a tali conclusioni non ha considerato però la Corte d'Appello
che, nell'ipotesi in cui il debitore sia la P.A., il luogo del pagamento di una
somma di denaro, in deroga all'art. 1182 comma 2 c.c. ed in osservanza della
disciplina sulla contabilità generale dello Stato, debba essere individuato
nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'Amministrazione interessata, con la
conseguente natura "querable" anziché "portable" del debito.
Pertanto, non essendo nel caso in esame l'obbligazione eseguibile nel
domicilio del creditore ma del debitore, non può trovare applicazione il
principio della "mora ex re" fissato dal richiamato art. 1219 comma 2 n. 3 c.c.
al quale erroneamente la Corte d'Appello ha invece fatto riferimento.
Ai fini della costituzione in mora sarebbe stata necessaria quindi
un'intimazione o richiesta fatta per iscritto, come espressamente prevede il
primo comma dello stesso art. 1219 c.c..
Di tale intimazione la Corte d'Appello sembra dare atto con il richiamo alla
decisione del primo giudice nella parte in cui all'emissione delle fatture era
stata attribuita tale efficacia. Una tale qualificazione è però giuridicamente
errata, non potendosi attribuire un contenuto del genere al semplice invio
mensile delle fatture qualora non contengano o non siano accompagnate da una
precisa domanda di pagamento (Cass. 10434/02; Cass. 5363/97).
Né l'emissione delle fatture potrebbe considerarsi rilevante sotto altro
profilo, vale a dire come atto coincidente con la scadenza del termine per
l'adempimento in quanto, a parte l'impossibilità, per le ragioni che saranno fra
poco esposte, di individuare una tale coincidenza, si riproporrebbe in ogni
caso, ai fini della configurabilità della "mora ex re", il problema della
necessità che la prestazione sia eseguibile nel domicilio del debitore e non
già, come nell'ipotesi in esame, del creditore.
La mancanza, sotto entrambi i profili, di una costituzione in mora comporta
l'impossibilità di riconoscere gli interessi moratori.
La diversa richiesta di risarcimento del danno, che dalla costituzione in
mora può anche in linea di principio prescindere, richiede però la presenza
almeno di un ritardo colpevole. A tale ultimo riguardo si osserva che, non
risultando dalla sentenza impugnata che fosse stato fissato un termine per
l'adempimento (dal riferimento contenuto alla pag. 1 della sentenza sulla
previsione contrattuale risulta l'indicazione circa l'emissione delle fatture
che doveva avvenire alla fine di ogni mese ma non anche la scadenza del termine
per l'adempimento che non può del resto certamente coincidere con il primo
termine), trova applicazione l'art. 1183 c.c. in base al quale in tal caso il
creditore può esigere immediatamente la prestazione. Ma in tale diverso ambito,
caratterizzato dalla mancata previsione di un termine, è pur sempre necessario,
ancora una volta, l'invio di una richiesta che, come si è sottolineato, non può
individuarsi nell'emissione della fattura, la cui funzione è solo quella di
evidenziare documentalmente gli elementi relativi all'esecuzione del contratto,
con la conseguenza che non può integrare da sola una domanda se non
espressamente in essa contenuta.
Pertanto anche la domanda di risarcimento del danno, derivato dalla insorta
necessità di instaurare rapporti di factoring in conseguenza del preteso ritardo
nei pagamenti, non può trovare accoglimento in mancanza, appunto, di un ritardo
colpevole.
L'accoglimento del presente motivo, escludendo in radice la fondatezza della
domanda, comporta l'assorbimento del terzo, riguardante le modalità di
accertamento del danno che sarebbe stato liquidato senza la precisa indicazione
dei documenti da cui la Corte d'Appello aveva tratto le proprie conclusioni
sulla sua entità, confermando la sentenza del Tribunale.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata.
Risultando dalla stessa sentenza non solo che le somme dovute a titolo di
rimborso sono state corrisposte prima della proposizione della citazione
introduttiva del presente giudizio la quale costituisce l'unico atto di messa in
mora, ma anche che i contratti di factoring sono stati stipulati in epoca
precedente a qualsiasi richiesta di pagamento enucleabile nell'art. 1183 c.c.,
ricorrono certamente le condizioni per una decisione nel merito ai sensi
dell'art. 384 comma 1 c.p.c. nel senso dell'infondatezza della domanda e,
conseguentemente, del suo rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in
relazione anche ai giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il
terzo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.
Condanna la società controricorrente Forum Travel s.r.l. al pagamento delle
spese processuali dell'intero giudizio che liquida, quanto al giudizio avanti al
Tribunale, in euro 4.000,00 per onorario ed in euro 900,00 per diritti oltre
alle spese prenotate a debito, quanto al giudizio avanti alla Corte d'Appello,
in euro 4.500,00 per onorario ed in euro 1.500,00 per diritti oltre alle spese
prenotate a debito e, quanto infine al giudizio di legittimità, in euro 7.000,00
per onorario oltre alle spese prenotate a debito.
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