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Cassazione -
Sezione terza civile sentenza 27/03-20/04/2007 n. 9510
Svolgimento del processo
Con atto di citazione
notificato il 27, 25 e 21 febbraio 1992 I. T. e E. P., in proprio e quali
esercenti la potestà sul figlio minore C. T., convenivano dinanzi al tribunale
di Milano Franz Innerhofer, la Snc Ardigas di Profunser & C. e la Spa
Generali Assicurazioni
(rispettivamente conducente, proprietaria ed assicuratrice dell'autocarro
targato BZ 400175) chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni
sofferti in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto il 10 marzo 1987
sull'autostrada A4, in località Rezzato, nel quale I. T. aveva subito gravi
lesioni personali. Gli attori esponevano che l'Innerhofer aveva tamponato un
altro autocarro e, perso il controllo del proprio mezzo, era andato ad invadere
la corsia di sorpasso così determinando la collisione con l'auto targata VI
621707 del T. che stava sopraggiungendo. Precisavano che il giudizio penale
svoltosi a carico dell'Innerhofer si era chiuso in primo grado con la condanna
dello stesso per il reato previsto e punto dagli articoli 590, 583 Cp ed in
secondo grado con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta amnistia,
sicché l'accertamento del fatto era divenuto definitivo. Descrivevano le gravi
lesioni subite da I. T. e le drammatiche ripercussioni che la situazione aveva
determinato nell'ambito familiare. Chiedevano dunque, rinviando a quanto già
statuito in sede penale sulla responsabilità, il risarcimento di tutti i danni
da ciascuno subiti. Si costituivano congiuntamente Franz Innerhofer e la Snc
Ardigas di Profunser & C. contestando unicamente l'entità del risarcimento
richiesto da I. T. ed il fondamento giuridico del risarcimento richiesto
dall'attrice e dal figlio. Chiedevano che la compagnia assicuratrice
convenuta fosse condannata anche oltre il massimale di polizza, avendo senza
giustificazione ritardato la liquidazione dei danni. La Spa Generali
Assicurazioni, costituendosi, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice
adito risultando pendente dinanzi al Tribunale di Brescia altra causa connessa
promossa contro gli stessi convenuti da altro soggetto, tale Jaine Vergara Morilla, per danni subiti
nel medesimo incidente, causa in relazione alla quale si profilava un'ipotesi di
litisconsorzio necessario tra i danneggiati a motivo della verosimile
insufficienza del massimale di polizza a soddisfare le diverse pretese
risarcitorie. Eccepiva altresì l'incompetenza per territorio del Tribunale adito
in considerazione del luogo dell'avvenuto sinistro, di residenza dell'Innerhofer
e della Snc Ardigas Profunser & C. Quanto all'entità del risarcimento
richiesto da I. T. rilevava che i pagamenti effettuati in suo favore, ammontanti
a lire 326.917.800, dovevano ritenersi soddisfattivi e contestava integralmente
la fondatezza della pretesa risarcitoria della P. e di C. T., chiedendo dunque,
nel merito, che fosse ritenuta la congruità delle somme versate ad I. T. e che
venissero respinte le richieste formulate in favore di C. T. e E.
P.. Disposta Ctu medico - legale sulle persone di I. e C. T., il Gu del
tribunale di Milano, con sentenza del 28 ottobre 1999 - 7 febbraio 2000, dato
atto che l'accertamento in sede penale della responsabilità dell'Innerhofer
nella causazione dell'incidente era divenuto definitivo e che il relativo
giudicato aveva efficacia in sede civile nei confronti dell'imputato, dei
responsabili civili e della parte civile che erano stati parti nel processo
penale; rigettate le eccezioni di incompetenza; procedeva alla liquidazione dei
danni in favore degli attori e condannava i convenuti, in solido, e la Società
assicuratrice, nei limiti del massimale maggiorato della rivalutazione e degli
interessi legali con decorrenza dal 18 ottobre 1988 (data di invio della
richiesta di risarcimento), stante l'accertata mala gestio, a corrispondere a I.
T. la somma di lire 694.277.000 in moneta attuale detratti gli acconti di lire
184.515.000 - versato nel maggio 1989 - e di lire 235.981.479 - versato nell'aprile 1995 -
previa rivalutazione alla data della decisione degli acconti (al fine di operare
la compensazione fra dati omogenei), oltre agli interessi medi ponderati al
tasso annuo del 6% dalla data del fatto e agli interessi legali dalla sentenza
al saldo; a C. T., e per esso ai genitori esercenti la potestà, la somma di lire
145.300.000 in moneta attuale con gli interessi come sopra calcolati; a E. P. la
somma di lire 30.000.000 in moneta attuale con gli interessi ugualmente
calcolati; condannava i medesimi a rifondere agli attori le spese
giudiziali. Proponevano gravame i T. - P. ed in via incidentale le Generali
nonché la Ardigas e l'Innerhofer e la Corte di Appello di Milano, con sentenza 9
aprile-20 settembre 2002, in parziale accoglimento dei primi due, condannava gli
appellanti incidentali, in solido, a corrispondere ulteriori somme risarcitorie
(euro 103.291,38 a favore di I. T. ed euro 2.555,14 a favore della P.)
attualizzate, con gli interessi legali fino al saldo, confermando nel resto la
sentenza impugnata e compensando totalmente le spese del grado. Affermava la
Corte territoriale: - che era condivisibile la liquidazione del danno
biologico e di quello morale, mentre andava corretto il coefficiente per il
danno da lucro cessante, stante l'aumento delle aspettative di vita; - che il
calcolo andava effettuato sul reddito al netto dei contributi versati dal datore
di lavoro; - che restavano inalterate le operazioni di detrazione della
residua rendita Inail, in mancanza di specifica contestazione; - che le
compromissioni della carriera lavorativa di I. T. dovevano essere risarcite,
aggiungendosi alla perdita della capacità lavorativa specifica; - che andava
riconosciuto il diritto al risarcimento a favore della P. e di C. T., con un
incremento a favore della P. a titolo di danno morale; - che non vi erano
elementi per riconoscere un danno alla vita sessuale della P.; - che
l'imputazione degli acconti era stata correttamente effettuata non ai sensi
dell'articolo 1194 Cc ma secondo i criteri affermati da questa Corte di
legittimità; - che la responsabilità delle Generali per mala gestio comportava il superamento
del massimale aumentato di rivalutazione ed interessi, decorrenti dalla scadenza
dello spatium deliberandi; - che
il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulle somme corrisposte agli altri
danneggiati (tranne che per la rendita vitalizia capitalizzata dell'Inail). che
pertanto dovevano essere poste in detrazione cumulativamente dal massimale
disponibile. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la
ditta Ardigas e l'Innerhofer sulla base di due motivi, illustrati anche con
memoria. Hanno resistito i T. - P. con controricorso, proponendo a loro volta
ricorso incidentale affidato ad otto motivi. Le Generali non hanno svolto
attività difensiva in questo grado.
Motivi della decisione
Vanno preliminarmente riuniti i
due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'articolo 335
Cpc. Ricorso principale - Con il primo motivo, denunciando la violazione e/o
la falsa applicazione degli articoli 112 e
345 Cpc, 1218 e 1882 Cc nonché il vizio della motivazione su un punto
decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 nn. 3) e 5 Cpc, i
ricorrenti lamentano che il giudice di appello non abbia rilevato che essi
avevano fatto valere nei confronti delle Generali la mala gestio "propria", con conseguente
responsabilità della Compagnia oltre il massimale per l'intero risarcimento
dovuto ai danneggiati. La censura non può essere accolta. Premesso che il
compito di interpretare la domanda è istituzionalmente devoluto al giudice di
merito il citi accertamento diviene incensurabile in cassazione ove sorretto da
idonea motivazione, nella specie la Corte ambrosiana ha motivato il suo diciuni rilevando la novità della
domanda siccome formulata per la prima volta in appello, perché li attuali
ricorrenti (allora appellanti incidentali) "si erano invero limitati in primo
grado a configurare la colpa dell'assicuratrice con riferimento al ritardo con
il quale questa aveva messo a disposizione gli acconti risarcitori e alla
mancata accettazione di una transazione vantaggiosa, sicché il titolo autonomo
relativo all'ulteriore danno causato agli assicurati come sopra prospettato al
di fuori della generica mala gestìo
non può inerire alla domanda iniziale, esulandovi". Contro questa
motivazione si infrange la dedotta censura che, riportando correttamente il
tenore delle richieste avanzate in prime cure, consente di evidenziarne la
genericità, come tale inidonea, secondo l'apprezzamento insindacabile del
giudice di appello, a ritenerla come autonoma domanda fondata sulla
responsabilità per mala gestio
"propria" nel rapporto corrente tra assicurato ed assicuratore, e quindi
anche oltre i limiti del massimale maggiorato di svalutazione monetaria ed
interessi. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Il secondo mezzo è
inammissibile perché, ad onta dell'asserita denuncia di violazione e/o falsa
applicazione degli articoli 1223, 1224 e 1282 Cc anche sotto il profilo
motivazionale sul punto decisivo della controversia "in ordine alla
determinazione del quantum", nella
sostanza si risolve nella generica richiesta a questa Corte di enunciare "con
chiarezza i criteri da applicare" al riguardo, in mancanza di appello
incidentale sul punto. Concludendo, il ricorso principale va
rigettato. Ricorso incidentale - Con il primo motivo i ricorrenti incidentali
denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1194 Cc ed il
vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia attinente
all'imputazione degli acconti (articolo 360 nn. 3 e 5 Cpc), lamentando che tale
imputazione sia stata effettuata al capitale e non prima agli interessi. Il
motivo non è fondato. La Corte ambrosiana ha ritenuto corretta l'imputazione
fatta dal tribunale degli acconti prima al capitale e poi eventualmente agli
interessi, contrariamente alla regola stabilita dall'articolo 1194 Cc, in quanto
«tale regola ha senso soltanto allorché sia il credito per capitale che quello
accessorio per gli interessi (e
spese) siano simultaneamente liquidi ed esigibili, e vale pertanto nell'ambito
delle obbligazioni pecuniarie. In tema di risarcimento del danno, invece, i
versamenti effettuati in favore del danneggiato nel corso del processo di
liquidazione non presuppongo un debito pecuniario, venendo questo a sussistenza
solo nel momento in cui viene effettuata la liquidazione del danno. Di
conseguenza i versamenti devono imputarsi al capitale, posto che vanno a ridurre
l'ammontare del danno da liquidare». Aggiungendo che il diverso criterio di
imputazione è dovuto alla diversa natura dei due tipi di versamento, sicché
appare fuori luogo l'eccezione di illegittimità costituzionale per disparità di
trattamento fra debitore da fatto lecito e debitore da fatto illecito,
trattandosi di situazioni disomogenee. Trattasi di motivazione uniforme agli
insegnamenti di questa Corte (ex
plurimis Cassazione 5707/97) e che nel contempo comporta la manifesta
infondatezza della sollevata questione di costituzionalità. Il primo motivo
va, pertanto, rigettato. Con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano
generica violazione di norme di diritto ed il vizio della motivazione su altro
punto decisivo della controversia circa la possibilità di detrarre dal massimale
i pagamenti effettuati a favore degli altri danneggiati. Lamentano al riguardo
che il giudice di appello abbia "accolto parzialmente l'appello incidentale
delle Generali, disponendo la detrazione dal massimale delle somme pagate alla
FAI Spa in data 19 ottobre 1989 ed a Jaime Vergara Mortilla in data 15 dicembre
1993, con una decisione palesemente erronea, essendo contrario a diritto opporre
agli odierni ricorrenti incidentali i pagamenti effettuati in forza di accordi
transattivi cui essi sono rimasti estranei". In altre parole, le Generali non
possono pretendere di risarcire parzialmente i T. - P. poiché hanno già
integralmente risarcito il danno ad altri danneggiati, imputando ad essi
ricorrenti di non avere partecipato ad altro giudizio preventivamente
promosso. Il motivo è fondato. E' principio sempre ribadito dalla
giurisprudenza di questa Corte che in tema di risarcimento del danno derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più
persone danneggiate nello stesso sinistro, l'assicuratore deve provvedere,
usando la normale diligenza, all'identificazione di tutti i danneggiati,
attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla
liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi
del primo comma dell'articolo 27 della legge 990/69. Ne consegue che
l'assicuratore, convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei
danneggiati, non può opporre, al fine della riduzione dell'indennizzo, la somma
già concordata e versata in sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur
nella consapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone,
dovendo imputare a propria negligenza il non aver provveduto - o richiesto che
si provvedesse in sede giudiziale - alla congiunta disamina delle pretese
risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi
indennizzi (Cassazione 1831/88 ex plurimis). Si è altresì precisato che non
esiste alcun onere di iniziativa o di collaborazione dei danneggiati (Cassazione
4377/91) e che la disposizione dell'articolo 27 cit. non è applicabile alle
maggiori somme dovute per interessi, svalutazione monetaria e spese processuali
(Cassazione 10810/93). Il motivo va, pertanto, accolto ed il giudice di
rinvio dovrà provvedere ad una corretta e proporzionale liquidazione tra tutti i
danneggiati. Ne consegue l'assorbimento del terzo motivo con cui si lamenta il
vizio della motivazione con riguardo alla detrazione dal massimale del pagamento
effettuato in favore dell'Inail. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo
della controversia relativo alle modalità di calcolo del quantum debeatur. Al riguardo denunciano
un primo errore di calcolo in relazione a quanto riconosciuto a titolo di lucro
cessante (lire 228.471.223 invece di lire 150.994.000 effettivamente liquidate)
e, soprattutto, un secondo errore di calcolo, in quanto la Corte ambrosiana ha
dichiarato di volere aggiungere, alla somma relativa alla perdita della capacità
lavorativa specifica di I. T., altra somma che "tenga conto anche dell'aspetto
relativo alla compromissione della carriera", determinandola in via equitativa
in un importo pari a lire 200.000.000 (euro 103.291,38) comprensivo di entrambe,
facendo riferimento a valori già rivalutati ed aumentati degli interessi.
L'errore consiste nel fatto che la Corte territoriale, mentre intendeva
aumentare il risarcimento del danno da lucro cessante, ha finito per ridurlo di
oltre un terzo, da 325 a 200 milioni di lire. Il motivo deve essere accolto.
Per quanto riguarda i profili matematici del conteggio, essi sono già stati
dedotti in sede di ricorso per correzione ma senza successo, né questa Corte può
procedere a calcoli nuovi e diversi, indiscutibile è che il giudice di appello
voleva riconoscere un ulteriore risarcimento per la compromissione della
carriera di I. T. ed, invece, tale risarcimento ha finito con essere assorbito
nella somma complessivamente riconosciuta a titolo di lucro cessante. La
contraddittorietà dovrà essere sanata dal giudice di rinvio ed il quarto motivo
viene pertanto accolto. Fondato è anche il quinto motivo con cui i ricorrenti
denunciano ancora vizio della motivazione su altro punto decisivo della
controversia (articolo 360 n. 5 Cpc.) poiché la Corte ambrosiana, riconoscendo
ai coniugi T. - P. ulteriori somme a titolo di lucro cessante e di mancato
guadagno "con riferimento ai valori attualizzati alla data della sentenza di
primo grado", ha poi disposto la decorrenza degli interessi legali "dalla data
della presente decisione al saldo". Anche su questo punto emerge una
contraddittorietà perché tali interessi debbono decorrere dalla stessa data in
cui le somme-capitale vengono attualizzate, perché altrimenti i beneficiari
verrebbero privati degli interessi legali nel periodo che va dalla decisione di
primo grado a quella di appello (dal 28 ottobre 1999 al 9 aprile 2002). Con
il sesto motivo i ricorrenti denunciano generica violazione di norme di legge e
vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento a favore di I.
T., del danno esistenziale. Questo motivo non è fondato. Questo Collegio,
infatti, condivide l'orientamento maggioritario esplicitato con particolare
chiarezza nella recente sentenza n. 23918/2006, secondo la quale la
responsabilità aquiliana va ricondotta nell'ambito della bipolarità prevista dal
"codice vigente" tra danno patrimoniale (articolo 2043 Cc) e danno non
patrimoniale (articolo 2059 Cc); ferma la tipicità prevista da quest'ultima
norma, il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi
previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della
persona umana costituzionalmente protetti (quali la salute, la famiglia, la
reputazione, la libertà di pensiero) ai quali va riconosciuta la tutela minima,
che è quella risarcitoria; ne consegue che non può formare oggetto di tutela una
generica categoria di "danno esistenziale" nella quale far confluire fattispecie
non previste dalla norma e non ricavabili dall'interpretazione costituzionale
dell'articolo 2059 Cc Pertanto, qualora, in relazione ad una lesione del bene
alla salute, sia stato liquidato il "danno biologico", che include ogni
pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita
della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico e il danno
alla vita di relazione, non v'è luogo per una duplicazione liquidatoria della
stessa voce di danno, sotto la categoria generica del "danno esistenziale" (in
senso cfr. Cassazione 11761/06 e
15022/05). Nella specie, in particolare, nella liquidazione del danno biologico,
si è "tenuto conto dei pregiudizi all'integrità fisica del soggetto considerato
in tutte le situazioni e i rapporti di esplicazione della persona ed in tutti i
suoi aspetti, tra i quali quelli dell'attività produttiva, come quello delle
altre attività, nonché quello della vita sociale, affettiva, spirituale" (pag.
10 - 11 della sentenza). Il sesto motivo va, pertanto, rigettato. Appare
fondato e va, conseguentemente accolto, il settimo motivo con cui, denunciando
la violazione degli articoli 1223, 1226, 2043 e 2056 Cc con riguardo al
risarcimento del lucro cessante di I. T., si lamenta che il reddito annuo
costitutivo della base di calcolo era stato confermato nella misura "al netto
dei contributi previdenziali versati dal datore di lavoro, tale essendo il
reddito che effettivamente al lavoratore viene corrisposto annualmente, e senza
defalcazione degli oneri fiscali, il cui versamento resta a carico di
quest'ultimo". Il ragionamento dei giudici di merito sembra errato e pur in
mancanza di precedenti specifici di questa Corte, sembra più corretto
argomentare che maggiori contributi equivalgono ad una maggiore pensione e che
anche questa perdita vada risarcita, ponendo a base del calcolo del lucro
cessante il reddito al lordo di tali contributi. Resta da esaminare l'ottavo
ed ultimo motivo con cui si denuncia il mancato riconoscimento del danno
esistenziale sotto il profilo della vita sessuale patito dalla P.. Esso non è
fondato. A prescindere dalla risarcibilità in via autonoma del pregiudizio
collegato alla perdita della possibilità di avere rapporti sessuali (v.
Cassazione 2311/07), nella specie il giudice di appello ha escluso in radice
qualsiasi risarcimento osservando che «non vi è alcun elemento invece
concretamente indicativo di un danno inerente la vita sessuale della P.: né le
torpide reazioni emotive, né la lentezza comportamentale, né i rilievi sulla
personalità di I. T. contenuti nelle relazioni peritali dei Ctu nominati in
primo grado depongono per una specifica incidenza delle lesioni da questi
riportate in conseguenza del sinistro sulla sfera sessuale della moglie. Non vi
è perciò motivo per liquidare somme ulteriori rispetto a quanto già riconosciuto
dal Tribunale a titolo di danno morale». Trattasi di apprezzamento congruo e
logico, come tale incensurabile in questa sede. La censura viene quindi
rigettata. Tirando i fili del discorso e concludendolo con riguardo al
ricorso incidentale vanno rigettati il primo, il sesto e l'ottavo motivo,
accolti il secondo, il quarto, il quinto ed il settimo, assorbito il terzo, con
correlata cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio ad altra Sezione della
stessa Corte a qua, che provvederà anche sulle spese di questo grado.
PQM
la Corte riunisce i ricorsi,
rigetta il ricorso principale, nonché i motivi primo, sesto ed ottavo del
ricorso incidentale, dichiarando assorbito il terzo, che accoglie nel resto
(secondo, quarto, quinto e settimo motivo); cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di
Appello di Milano, anche per le spese del giudizio di
cassazione.
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