 |
CASSAZIONE
CIVILE - SEZIONI UNITE
SENTENZA 26
GENNAIO 2009 N.1850
Svolgimento del
processo
Con atto di citazione notificato
il 14 maggio 1991 G.C. convenne in giudizio l'Amministrazione provinciale di
Bergamo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionatigli con il
ritardato rilascio in data 11 marzo 1991 dell'autorizzazione all'esercizio di
un'autoscuola in Xxxxxxxxxxxxxxx, richiesta il 25 gennaio 1983. La domanda,
rigettata dal tribunale, fu accolta dalla Corte d'appello di Brescia, che
condannò l'Amministrazione provinciale di Bergamo al pagamento in favore
dell'attore della somma di euro 20.164,56 a titolo di risarcimento dei
danni. I giudici d'appello, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione
del giudice ordinario riproposta dall'Amministrazione provinciale di Bergamo,
ritennero che, benché già previsto da un regolamento provinciale dell'11 giugno
1984, il rapporto tra numero di autoscuole e numero di abitanti della provincia,
addotto dall'amministrazione convenuta a giustificazione del diniego
dell'autorizzazione, non era ammesso dalla legge vigente all'epoca, essendo
stato introdotto dalla legge n. 111 del 1988 e concretamente applicato solo con
il regolamento ministeriale 3 agosto 1990, n. 301, di attuazione di tale legge.
Sicché era illegittimo il regolamento provinciale del 1984 ed erano stati di
conseguenza illegittimi i precedenti ripetuti dinieghi dell'autorizzazione
richiesta da G.C., cui competeva perciò il risarcimento dei danni arrecati al
suo diritto di iniziativa economica. Tali danni potevano peraltro essere
liquidati, secondo i giudici del merito, solo con riferimento alle spese
documentate, escluse comunque le spese di sistemazione dei locali, di cui non
risultava provato l'effettivo rimborso al proprietario. Mancava del tutto di
prove invece il dedotto lucro cessante, perché l'attore, benché ripetutamente
richiestone, aveva omesso di fornire al consulente tecnico d'ufficio la
documentazione contabile necessaria all'accertamento. Contro la sentenza
d'appello ricorre ora per cassazione G.C. e propone tre motivi d'impugnazione,
cui resiste con controricorso l'Amministrazione provinciale di Bergamo, che ha
proposto altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Motivi della
decisione
1. Riuniti i ricorsi in
applicazione dell'art. 335 c.p.c., va esaminato innanzitutto il ricorso
incidentale, che propone due questioni pregiudiziali. 2.1 - Con il primo
motivo la ricorrente incidentale ripropone infatti 1'eccezione di difetto di
giurisdizione del giudice ordinario, già proposta nelle fasi di
merito. Sostiene che in tanto il giudice del merito ha dichiarato illegittimi
i dinieghi dell'autorizzazione richiesta da G.C., in quanto ha ritenuto
illegittimo e perciò disapplicato il regolamento provinciale di cui i
provvedimenti controversi erano attuazione. Ma il regolamento provinciale, in
quanto atto generale, non poteva essere disapplicato, non essendo idoneo a
incidere su posizioni soggettive individuali. E ciò a maggior ragione in una
materia, come quella dei servizi pubblici essenziali qual è quello di
autoscuola, che l'art. 7 della legge 21 luglio 2005, n. 205, riserva alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Con il secondo motivo la
ricorrente incidentale eccepisce la violazione del giudicato formatosi sulla
legittimità del regolamento provinciale. Infatti l'unico giudizio promosso
davanti al giudice amministrativo, nel quale era stato formalmente impugnato il
regolamento, si era concluso con una sentenza dichiarativa della perenzione del
processo e mai impugnata. Sicché la legittimità del regolamento non poteva più
essere rimessa in discussione. 2.2 - Il ricorso incidentale è
infondato. Quanto al primo motivo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, la domanda risarcitoria nei confronti della pubblica
amministrazione per illegittimo esercizio di una funzione pubblica proposta
prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998, modificato poi dalla
legge 21 luglio 2000 n. 205, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario
anche se venga dedotta la lesione di un interesse legittimo che, al pari di
quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante,
può esser fonte di responsabilità aquiliana e, quindi, dar luogo al risarcimento
del danno ingiusto (Cass., sez. I, 17 ottobre 2007, n. 21850, m. 599711). Sicché
in questi casi il giudice ordinario adito può procedere direttamente ad
accertare l'illegittimità del provvedimento amministrativo nell'ambito della
verifica della qualificabilità del fatto controverso come illecito a norma
dell'art. 2043 c.c., "non essendo più ravvisabile la pregiudizialità del
giudizio di annullamento dell'atto dinanzi al giudice amministrativo, in passato
costantemente affermata in quanto solo in tal modo si perveniva all'emersione
del diritto soggettivo, unica situazione giuridica soggettiva la cui lesione si
riteneva tutelabile dinanzi al giudice ordinario" (Cass., sez. III, 22 luglio
2004, n. 13619, m. 575434, Cass., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18486, m.
592067). Né la natura generale o regolamentare di un atto può essere
considerata ostativa alla sua disapplicazione da parte del giudice ordinario,
posto che sono appunto i "regolamenti generali e locali", che, ai sensi
dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, il giudice ha il potere
dovere di disapplicare ove illegittimi (Cass., sez. L, 15 febbraio 1985, n.
1304, m. 439393), anche quando sono solo presupposto dell'atto direttamente
lesivo della situazione soggettiva individuale (Cass., sez. L, 18 agosto 2004,
n. 16175, m. 576531). Quanto al secondo motivo, si tratta di censura
manifestamente infondata, perché la sentenza del Tribunale amministrativo per la
Lombardia invocata dal ricorrente dichiarò improcedibile per carenza
sopravvenuta di interesse il ricorso di C., che aveva ottenuto alla fine
l'autorizzazione lungamente attesa. E la dichiarazione di improcedibilità per
carenza di interesse è incompatibile con qualsiasi effetto di giudicato sulla
legittimità dell'atto impugnato (Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2006, n.
143). 3.1 - Con il primo motivo del suo ricorso il ricorrente principale
deduce violazione degli art. 193 e 194 c.p.c., vizi di motivazione della
decisione impugnata, erroneamente fondata su una consulenza tecnica d'ufficio
che aveva illegittimamente omesso di rispondere ai quesiti sul danno da mancato
guadagno. Sostiene che il consulente d'ufficio: a) avrebbe dovuto
rispondere ai quesiti postigli, indipendentemente dalla documentazione
prodottagli dal consulente di parte e ritenuta carente o inidonea in quanto non
ufficiale; b) avrebbe dovuto accertare direttamente il costo medio di un
corso di autoscuola, anche basandosi sulla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno 1999 prodotta in giudizio e anche in mancanza di elementi per
determinare l'importo dei ricavi medi; c) avrebbe dovuto determinare il
numero dei potenziali utenti dell'autoscuola, fondandosi sul registro degli
iscritti per l'anno 1992, anche in mancanza della dichiarazione IVA assurdamente
ritenuta indispensabile; d) avrebbe dovuto determinare la perdita assumendo
le necessarie informazioni sui ricavi medi delle autoscuole della provincia,
indipendentemente dalla documentazione relativa alla successiva attività della
scuola, in quanto l'attore avrebbe potuto anche rinunciare a intraprendere la
nuova attività dopo il 1991, senza per questo perdere il diritto al risarcimento
dei danni subiti per gli anni precedenti. Con il secondo motivo il ricorrente
principale deduce violazione e falsa applicazione degli art. 1226 e 2056 c.c.,
lamentando l'omessa determinazione equitativa dell'entità del danno da mancato
guadagno. Sostiene che, essendo certa l'esistenza del danno, l'incertezza
ineliminabile sulla sua entità effettiva ne avrebbe imposto la liquidazione
equitativa. Con il terzo motivo il ricorrente deduce infine vizi di
motivazione nella valutazione delle testimonianze e della documentazione di
spesa relativa alla sistemazione dei locali da destinare
all'autoscuola. Sostiene che le prove testimoniali e documentali acquisite
avrebbero giustificato la liquidazione anche di tale voce di danno,
arbitrariamente esclusa dalla corte d'appello. 3.2 - Anche il ricorso
principale deve essere rigettato. I due primi motivi, che vanno esaminati
congiuntamente, sono entrambi infondati. Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, infatti, "il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese
sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come
concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene,
non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha
l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di
probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il
raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della
quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta" (Cass.,
sez. L, 20 giugno 2008, n. 16877, m. 603883, Cass., sez. III, 28 gennaio 2005,
n. 1752, m. 578787). Nel caso in esame l'attore C., che gestiva anche
un'altra autoscuola in un diverso comune e aveva finalmente avviato nel 1992 la
nuova autoscuola di Xxxxxxxxxxxxxxx, era nelle condizioni ottimali per offrire
al consulente d'ufficio tutta la documentazione necessaria alla liquidazione in
via presuntiva del danno da mancato guadagno. Come risulta dalla sentenza
impugnata, e non è sostanzialmente negato neppure nel ricorso, tale
documentazione non fu invece fornita, benché ripetutamente richiesta. Lo stesso
elenco degli iscritti all'autoscuola, prodotto solo con riferimento all'anno
1992, era inidoneo a provare qualsiasi danno, posto che il numero degli iscritti
risultava insufficiente a coprire le spese di gestione. Ciò nondimeno il
ricorrente lamenta che il consulente non abbia proceduto autonomamente
all'acquisizione delle informazioni necessarie. Ma la consulenza tecnica
d'ufficio non può essere destinata a supplire alle iniziative istruttorie cui le
parti sono tenute per l'onere probatorio che grava su di esse (Cass., sez. III,
26 novembre 2007, n. 24620, m. 600467, Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219,
m. 598314). Mentre la liquidazione equitativa del danno, di cui pure si lamenta
l'omissione, è ammessa solo quando non sia possibile o riesca difficoltosa la
sua precisa determinazione, non vi si può ricorrere per ovviare
all'inadempimento della parte agli oneri probatori che le incombono (Cass., sez.
II, 21 novembre 2006, n. 24680, m. 593216, Cass., sez. II, 28 giugno 2000, n.
8795, m. 538126). Sicché risulta corretta e pertanto incensurabile la
motivazione esibita dai giudici del merito per negare il risarcimento del
dedotto danno da mancato guadagno. Quanto alle spese di sistemazione dei
locali da destinare ad autoscuola, i giudici del merito non negano che i
relativi lavori siano stati effettivamente eseguiti. E quindi sono irrilevanti
le prove testimoniali di cui si lamenta in ricorso la mancata valutazione. I
giudici del merito hanno escluso tale voce di danno per la mancanza di prova
dell'effettivo esborso da parte del ricorrente della somma cui si riferisce la
documentazione di spesa prodotta, che è intestata al proprietario dei locali. E
nessuna censura il ricorrente ha proposto con riferimento a tale giustificazione
della decisione. Sicché il terzo motivo del ricorso è inammissibile. 4. Il
rigetto di entrambi i ricorsi, con la reciproca parziale soccombenza delle
parti, giustifica la compensazione integrale delle spese di questo grado del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a Sezioni
unite, riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa integralmente tra le
parti le spese del giudizio di legittimità.
|