(omissis)
Varie
società editrici si opposero a diversi decreti ingiuntivi per mancato
pagamento di somme dovute a titolo di contributi assicurativi e relative
sanzioni civili
Con decisione del 1996 il pretore respinse le
opposizioni e condannò l'INPS a tenere indenni le società opponenti di quanto
avrebbero dovuto pagare in base ai decreti ingiuntivi.
Decidendo con
sentenza n. 14271 del 2003 sugli appelli proposti ed in parziale accoglimento
dell'appello incidentale condizionato proposto dalla R.C.S. Editori S.p.A.
(anche quale incorporante di R.C.S. Editoriale Quotidiani S.p.A.), la sezione
lavoro del Tribunale di Roma ha, per quanto in questa sede interessa, condannato
l'INPS alla restituzione dei contributi indebitamenti
versati.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l'INPS, col il quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e
2697 c.c. e vizio di motivazione per essere stato il maggior danno da
svalutazione monetaria riconosciuto in contrasto col principîo enunciato da
Cass. nn. 9910/03 e 14970/02; principîo secondo il quale, a tale fine, il
creditore non può limitarsi ad allegare la propria qualità di imprenditore,
essendo, invece, tenuto, in base al generale principîo dell'onere della prova, a
fornire indicazioni in ordine al danno subito per effetto dell'indisponibilità
del denaro determinata dall'inadempimento (quale, ad esempio, quello derivante
da specifici investimenti programmati e non attuati), giacché, altrimenti, si
darebbe luogo ad un meccanismo di automatica rivalutazione dei crediti, analogo
a quello previsto per i lavoratori subordinati dall'art. 429 c.p.c.
Ha
resistito con controricorso la RCS Quotidiani S.p.A.
L'esame del
ricorso è stato rimesso dal primo Presidente a queste Sezioni Unite per il
ravvisato contrasto di giurisprudenza in ordine alla sufficienza della qualità
di imprenditore del creditore ai fini della presumibilità di impieghi
antinflattivi della somma non tempestivamente versata dal debitore.
Premesso che il caso di specie concerne sicuramente un credito
pecuniario ordinario, si rileva che si sono formati due diversi
orientamenti giurisprudenziali; secondo un primo orientamento, è sufficiente
dedurre la qualità di imprenditore per ritenere provato, per effetto di
presunzione collegata alla qualità professionale, il maggior danno in questione
(vengono citate: Cass., s.u. n. 2318/83, sez. I n. 1403/98, sez. I n. 5732/99,
sez. II n. 409/00, sez. II n. 1770/01, sez. lav. n. 6420/01, sez. lav. n.
10304/02, sez. lav. n. 2113/03, sez. III n. 58/04, sez. III n. 13829/04, sez.
III n. 14767/04, sez. III n. 20807/04, sez. I n. 4885/06, sez. II n. 5860/06);
- secondo un diverso orientamento, invece, il pur legittimo ricorso al
notorio ed a presunzioni non può prescindere dall'assolvimento, da parte del
creditore, ancorché appartenente ad una categoria soggettiva come quella degli
imprenditori, di un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di
verificare se, tenuto conto delle sue qualità personali e dell'attività in
concreto esercitata, il particolare danno lamentato possa essersi verosimilmente
prodotto (vengono indicate come espressive di tale indirizzo: Cass., sez. un. n.
2564/84, sez. un. n. 2368/86, sez. II n. 5678/99, sez. lav. n. 1036/02, sez.
lav. n. 14970/02, sez. I n. 10860/03, sez. lav. n. 12634/04, sez. I, n. 2613/06,
sez. lav. n. 6153/06).
Fondamento del secondo degli indirizzi indicati -
afferma ancora la sezione lavoro - è, in sintesi, che gli automatismi
risarcitori, al di là degli interessi di mora, sono previsti dal
diritto positivo nella sussistenza non solo dell'elemento soggettivo (qualità
del creditore), ma anche oggettivo (qualità del credito): spunti di sostegno a
tale ricostruzione sarebbero rinvenibili nelle argomentazioni svolte dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 459 del 2000 e nelle disposizioni del D.Lgs. 9
ottobre 2002, n. 231, recante "attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa
alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nella transazioni
commerciali".
Con sentenza 2 novembre 2000, n. 450 la Corte
costituzionale, chiamata a sindacare la regola della non cumulabilità di
rivalutazione ed interessi, già prevista per i crediti di lavoro dall'art. 429
c.p.c. secondo l'interpretazione ampiamente consolidata di tale disposizione, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della L. 23
dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle parole « e privati », nella parte in
cui, riconosce(va) al lavoratore solo la maggior somma tra l'ammontare
degli interessi e quello della rivalutazione monetaria; ciò sulla scorta del
rilievo che ai crediti di lavoro, in considerazione della loro natura, deve
riconoscersi un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli
altri crediti, sicché non è giustificabile che essa sia collocata « all'interno
della disciplina generale di cui all'art. 1224 c.c. sulla responsabilità
contrattuale da inadempimento » (così la motivazione, sub 7.1.).
È
dunque vero che la Consulta ha avuto riguardo alla particolarità del credito
(retribuzione) ed alla sua funzione di assicurare al lavoratore ed alla sua
famiglia un'esistenza libera e dignitosa, ma ciò in ragione della ravvisata
necessità di una tutela speciale, normativamente assicurata dal cumulo di
rivalutazione ed interessi (benché non possa dirsi costituzionalizzato - ha
avvertito il Giudice delle leggi - il meccanismo previsto dall'art. 429, comma
3, c.c.).
Ha, infatti, ritenuto che il riconoscimento della
maggior somma tra rivalutazione ed interessi, secondo quanto appunto previsto
dalla norma dichiarata incostituzionale, si risolvesse nel collocare il
trattamento dei crediti di lavoro all'interno della disciplina generale
dell'art. 1224 c.c. Ha, inoltre, offerto spunti per un'interpretazione di
tale disposizione in senso opposto a quello prospettato dalla sezione lavoro,
posto che per i crediti di valuta si pone non già un problema di cumulo di
rivalutazione ed interessi, ma solo di possibile riconoscibilità del maggior
danno da svalutazione, indipendentemente da specifiche allegazioni probatorie:
dunque, in definitiva, sotto il profilo aritmetico, della maggior somma tra
interessi legali e svalutazione monetaria.
Il D.Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231 (recante "attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi dei pagamenti nella transazioni commerciali"), richiamato senza
ulteriori specificazioni, agli artt. 1 e 2 prevede, con talune esclusioni, che
le relative disposizioni si applichino ad ogni pagamento effettuato a titolo di
corrispettivo in una transazione commerciale (contratti tra imprese ovvero tra
imprese e Pubbliche Amministrazioni che comportano, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento
di un prezzo); stabilisce che « il creditore ha diritto alla corresponsione di
interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri
che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato da causa a lui non
imputabile »(art. 3); correla il saggio degli interessi a quello del principale
strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato in un certo
giorno e maggiorato di sette punti (art. 5); dispone che il creditore ha diritto
al risarcimento dei costi di recupero del credito, « salva la prova del maggior
danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile »
(art. 6).
Non è dato rinvenire automatismi risarcitorî,
quanto piuttosto la determinazione di un tasso degli interessi moratori
collegato all'effettivo costo del denaro o a questo addirittura superiore; è,
anzi, previsto che il debitore possa sottrarsi al pagamento degli interessi, se
dimostra che il ritardo deriva da impossibilità non imputabile (mentre tale
possibilità è esclusa quanto agli interessi legali dovuti dal giorno della mora
ex art. 1224, comma 1, c.c.) ed è espressamente contemplata la prova del maggior
danno, purché il debitore non dimostri la non imputabilità del ritardo.
Si
tratta di una disciplina particolare, che, se non altro per l'elevatezza del
tasso, non sembra offrire spunti per l'adozione di un'interpretazione dell'art.
1224, comma 2, c.c. sfavorevole al creditore imprenditore.
Conviene
ripercorrere la storia dell'evoluzione della giurisprudenza in ordine alla prova
del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie.
Con
la fondamentale sentenza n. 3776/79 le Sezioni Unite predicarono la
liberalizzazione più ampia possibile nel rispetto dei principî
tradizionali; principî intanto disattesi da Cass., n. 5670/78, la quale aveva
sostanzialmente ritenuto che, insorta la mora debendi, le obbligazioni di valuta
dovessero essere trattate come quelle di valore, sicché la somma originariamente
dovuta « andava necessariamente rivalutata alla stregua di indici pubblicizzati
di sicura attendibilità ».
Fu ribadito che nei debiti originariamente
pecuniari, per i quali vale il principio nominalistico, la svalutazione
monetaria verificatasi durante la mora non
giustifica alcun risarcimento automatico che possa essere
attuato con la rivalutazione della somma dovuta. Ma si affermò anche che non ha
bisogno di essere provato il fatto che il denaro è destinato ad essere impiegato
nell'acquisto di beni o servizi o comunque in forme remunerative; che risponde,
infatti, alla natura della moneta che essa è non solo la misura dei valori, ma è
strumento di scambio, dotata, appunto, di valore nella misura in cui viene
adoperata a questo scopo; che il prudente apprezzamento del giudice in ordine
alle presumibili modalità di impiego può essere formato eventualmente anche con
valutazioni equitative, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; che, infine,
l'orientamento tradizionale andava rimeditato, anche « perché non dà adeguato
rilievo a presunzioni di ordine oggettivo », che furono ricollegate
all'appartenenza del creditore ad una delle categorie creditorie di cui
appresso.
Le Sezioni Unite si pronunciarono nuovamente negli anni
successivi con le sentenze nn. 2318/83, 2564/84 e 2368/86, l'ultima delle quali
dette spazio ai cosiddetti "criteri personalizzati di
normalità", riaffermando che nelle obbligazioni pecuniarie il danno da
svalutazione non si identifica col fenomeno inflattivo e che incombe, pertanto,
al creditore dimostrare che il pagamento tempestivo lo avrebbe messo in
condizione di evitare o limitare gli effetti economici depauperatorî che
l'inflazione produce per tutti i possessori di denaro; ma, chiarendo anche che
tanto il creditore può fare avvalendosi di presunzioni e dati economici
acquisiti dalla comune esperienza e riferiti a categorie economiche socialmente
significative (« imprenditore », « risparmiatore abituale », « creditore
occasionale », « modesto consumatore » « o altre enucleabili in relazione a più
particolari modalità di impiego del denaro »).
Con riguardo alla
categoria del creditore esercente attività imprenditoriale si
affermò che possono essere fatte valere presunzioni di due tipi:
a) quelle
connesse con il normale impiego del denaro nel ciclo produttivo, per cui
l'esistenza e l'ammontare approssimativo del danno possono essere desunti dal
risultato medio dell'attività in un certo periodo, come suggerito dalle sentenze
del 1979;
b) quelle connesse al costo del denaro, precisamente allo scarto
fra interesse legale e tasso di mercato dell'interesse praticato dalle banche
alla migliore clientela per il credito a breve termine (prime rate), con la
precisazione che tale criterio ha carattere primario, perché attiene al danno
emergente, è altresì ancorato ad un parametro certo di facile rilevazione e,
soprattutto, è l'unico possibile per un'azienda che non produca utile, ma sia in
pareggio o in perdita, non essendovi, allora, un guadagno cui commisurare la
presumibile entità della somma mancata (così la motivazione, sub 9).
Conclusero le Sezioni Unite che, pertanto, l'altro criterio risulta
applicabile solo quando l'imprenditore espressamente deduca il mancato
guadagno ed affermarono « che l'onere probatorio, pur non potendosi
attestare alla qualità professionale, si atteggia diversamente per ciascuno dei
due criteri ritenuti più appropriati per questa figura: in relazione al criterio
del maggior costo del denaro, il creditore deve dimostrare di trovarsi in
condizioni atte a presumere, secondo la normale gestione dell'impresa, il
ricorso al mercato del credito; in relazione al criterio del mancato guadagno,
invece, è tenuto a fornire gli elementi necessari a stabilire la redditività del
denaro investito nell'impresa, sicché la prova - basata in gran parte su vicende
proprie della singola impresa - spesso presenta maggiore complessità » (sub. 13,
lettera b, della motivazione). Non affermarono, dunque, che l'imprenditore era
tenuto a provare di aver fatto ricorso al finanziamento delle banche durante la
mora, ma si riferirono genericamente alla dimostrazione di « condizioni atte a
presumere ».
Criteri specifici furono fissati anche per
il « risparmiatore abituale », per il « creditore occasionale » e per il «
modesto consumatore »:
- si disse che al primo faceva carico
l'onere di allegare e dimostrare la qualità degli investimenti
abitualmente effettuati, sicché la presunzione operava in riferimento
all'uguale destinazione che egli avrebbe dato alla somma non pagata ed
all'ammontare del relativo reddito (interessi di titoli di Stato, rendimento di
azioni, etc.);
- si ritenne che, per il secondo, era consentito
presumere l'impiego mediante deposito presso istituti di credito, con
conseguente commisurazione del danno alla remunerazione media dei depositi nel
periodo di mora;
- si affermò, per il terzo, che, essendo
presumibile che egli avrebbe destinato la somma alla immediata
soddisfazione dei proprî bisogni familiari e personali, così
realizzando la moneta al suo valore attuale e conseguentemente sottraendosi agli
effetti depauperativi della svalutazione, era del tutto appropriato il
riferimento agli indici ISTAT per la determinazione forfettaria del (maggior)
danno.
Può dunque dirsi che, nella seconda metà degli anni
'80, il regime probatorio relativo al maggior danno da svalutazione
monetaria per il ritardato pagamento dei debiti pecuniari (ex art. 1224, comma
2, c.c.) risultò governato dalle seguenti regole:
a) il
creditore imprenditore era gravato da un particolare onere
probatorio solo in caso di richiesta di un maggior danno corrispondente ai
risultati utili della sua impresa (lucro cessante), mentre poteva avvalersi di
una presunzione di tipo quasi oggettivo, fondata su criteri personalizzati di
normalità, in ordine al maggior danno ancorato allo scarto tra il tasso degli
interessi legali ed il prime rate (danno emergente), essendo comunque tenuto a
dimostrare di trovarsi in condizioni atte a presumere, secondo la normale
gestione dell'impresa, il ricorso al mercato del credito;
b) il
semplice consumatore poteva pretendere un maggior danno corrispondente
alle differenze tra indici ISTAT e tasso legale di interesse, nel periodo della
mora, indipendentemente da ogni specifica prova di impiego;
c) per il
creditore occasionale si aveva senz'altro riguardo al tasso
medio sui depositi bancari;
d) il risparmiatore abituale
era, invece, tenuto a provare come normalmente investiva il denaro ed a quale
tasso.
Sennonché - osservò criticamente la dottrina - soltanto
l'imprenditore ed il consumatore (e quest'ultimo solo in ragione del
censo o della modesta entità della somma dovutagli) erano, se pur non senza
gravi difficoltà, astrattamente suscettibili di essere inseriti in una categoria
determinata, mentre apparivano difficilmente etichettabili i
creditori occasionali ed i risparmiatori abituali. Soprattutto perché il
creditore sovente non è in grado egli stesso di stabilire, ex post, cosa avrebbe
davvero fatto del denaro che gli era dovuto, ma che non aveva tempestivamente
avuto, in quanto il problema dell'impiego si sarebbe posto, in relazione alle
contingenze ed alle propensioni del momento, solo se e quando lo avesse davvero
ricevuto; sicché si dava in tal modo la stura ad una serie di complicazioni
processuali destinate ad offrire risultati di scarsissima attendibilità, data
l'ovvia propensione del creditore ad evitare un inquadramento sfavorevole o nel
quale la prova si presentasse complessa e, per converso, quello del debitore a
prospettare l'inserimento del creditore in una categoria nella quale il maggior
danno fosse più difficile da provare o di entità meno gravosa per il convenuto.
Negli anni successivi la prevalente giurisprudenza si
attestò, comunque, sulla posizione secondo la quale, in caso di ritardato
pagamento di un debito pecuniario ad un imprenditore commerciale, ai fini del
riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, non
si rende necessario che egli fornisca la prova concreta di un danno causalmente
ricollegabile all'indisponibilità dell'importo, ben potendosi dedurre in tale
situazione, in base all'id quod plerumque accidit, che, in caso di tempestivo
adempimento, la somma dovuta sarebbe stata reimpiegata in modo tale da essere
sottratta agli effetti della svalutazione.
Una giurisprudenza
minoritaria ritenne, per contro, che il pur legittimo ricorso
al notorio ed alle presunzioni da parte del giudice non può prescindere
dall'assolvimento da parte del creditore, quantunque
imprenditore commerciale, di un onere quantomeno di allegazione, che
consenta al giudice di merito di verificare se il particolare danno allegato
(anche da svalutazione) possa essersi verosimilmente prodotto
Più
numerose le sentenze che hanno affrontato il tema negli anni 2000, ancora una
volta prevalentemente risolto nel senso che è sufficiente che
non sia controversa la qualità di imprenditore del creditore perché possa essere
riconosciuto il richiesto maggior danno da svalutazione
monetaria
Si sostenne, in una fattispecie pressoché
identica a quella ora in scrutinio, che il ricorso a categorie tipiche
finirebbe anch'esso col determinare un automatismo di rivalutazione del
credito contrario al principîo nominalistico e farebbe venir meno la distinzione
tra obbligazioni di valuta ed obbligazioni di valore.
Si è rilevato che
il rispetto del principîo nominalistico non è affatto incompatibile con la
rilevanza delle variazioni del potere di acquisto della moneta; che, infatti,
mentre nei debiti di valore la considerazione di quella variazione è insita nel
procedimento di determinazione quantitativa della prestazione, nei debiti di
valuta essa può, invece, rilevare esclusivamente sub specie damni e pone
problemi di esclusiva natura probatoria; che ritenere notoria l'entità del
fenomeno inflattivo e probabilisticamente rilevante la destinazione del denaro
allo scambio non significa affatto derogare al principio nominalistico, ma solo
adottare un criterio di valutazione che tiene conto degli interessi delle parti
ed è conforme alla comune esperienza ed al comune sentire.
Si è altresì
ribadito che, in base a tali principî, alcune decisioni della Corte avevano
conseguentemente affermato che il danno da inadempimento dell'obbligazione
pecuniaria è per qualsiasi creditore, per la parte che non sia già coperta dagli
interessi legali, non inferiore alla misura dell'inflazione della moneta, che ne
costituisce l'elementare dato probatorio, salvo che esso assuma un diverso,
maggiore valore per il singolo creditore in relazione al comprovato uso che
della somma oggetto dell'obbligazione intendeva fare. Pertanto, salvo questa
prova diversa, il danno da svalutazione può essere determinato sulla base degli
indici ufficiali dell'inflazione in relazione al costo della vita (sono citate
Cass. nn. 123/83, 651/84, 3356/85). Ed ha concluso che, in effetti, « non è
dubbio che la mancata disponibilità del danaro da parte del creditore
costituisce obiettivamente un danno e non ha bisogno di alcuna prova di
carattere soggettivo, salva la possibilità da parte del debitore di provare il
concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 del codice
civile. Di conseguenza, il creditore che intenda ottenere la rivalutazione nella
misura ufficiale deve solo allegare gli indici ufficiali dell'ISTAT. Il
creditore, invece, che ritenga che la mancata disponibilità del danaro abbia
inciso sul suo patrimonio in misura superiore agli interessi legali e alla
svalutazione ufficiale, dovrà provare il maggiore danno: dovrà provare, ad
esempio, di aver dovuto rinunciare a investimenti particolarmente vantaggiosi o
di essere dovuto ricorrere a prestiti particolarmente onerosi
».
Opposte le conclusioni di Cass. 14970/02,
pronunciata anch'essa in fattispecie di domanda di restituzione di contributi
indebitamente versati all'INPS. Con tale sentenza la stessa Sezione lavoro,
dichiaratasi, a sua volta, pienamente consapevole dell'orientamento appena
illustrato, ha, tuttavia, ritenuto (richiamando Cass., nn. 11870/92, 5517/97,
5678/99, 9965/01):
a) che collegare alla sola qualità di imprenditore la
presunzione di un impiego antinflattivo del denaro, e dunque di un maggior danno
da svalutazione monetaria durante la mora, finirebbe per stravolgere il criterio
fondamentale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., risolvendosi in
un'ingiustificata soluzione di favore per il creditore, il quale, per
beneficiare del risarcimento, dovrebbe solo provare di appartenere ad una
determinata categoria economica;
b) che una tale conseguenza avrebbe ben
poca giustificazione anche sotto il profilo sistematico, comportando
l'introduzione di un meccanismo di automatica rivalutazione analogo a quello di
cui all'art. 429 c.p.c. senza alcun fondamento normativo e, anzi, nel contesto
di un'opposta tendenza legislativa, in cui il divieto di cumulo rappresenta la
regola ed in cui una sostanziale valorizzazione dei crediti pecuniari, anche
contrattuali, in relazione a particolari caratteristiche del creditore,
necessiterebbe ancor più di un'esplicita previsione normativa.
Le
conclusioni della citata sentenza 14970/02 sono state condivise
dalla successiva 12634/04, che, ancora una volta relativa al danno da
ritardo nella restituzione di somme indebitamente versate, ha ribadito che
il maggior danno da svalutazione nelle obbligazioni pecuniarie non può
essere riconosciuto indipendentemente dall'osservanza di uno specifico onere di
allegazione e prova da parte del creditore (quantunque imprenditore) per due
sostanziali ordini di ragioni:
c) perché si deve escludere
che la svalutazione costituisca danno di per sé, stante l'operatività del
principio nominalistico (art. 1277 c.c.), derogato specificamente dal
legislatore soltanto per particolari crediti pecuniari, come i crediti di
lavoro, ai sensi dell'art. 429, comma terzo, c.p.c.;
d) perché osta alla
identificazione del danno moratorio nella diminuzione di valore della moneta il
rilievo che « il denaro, per le illimitate possibilità di opzione tra i diversi
impieghi, è metro di misura totalmente astratto; tale danno, quindi, può
derivare esclusivamente dall'impiego che il creditore avrebbe fatto della somma
se ne avesse conseguito la disponibilità tempestivamente (ad es.,
autofinanziamento e reimpiego nella produzione, acquisto di valori mobiliari,
interessi bancari, etc.), cosicché deve ritenersi indispensabile (non potendo il
giudice determinare autonomamente il tipo di impiego) che siano forniti elementi
che consentano al giudice di ritenere, anche in via presuntiva, alcune forme di
impiego più verosimili di altre ».
Allo stato attuale le
tesi che si contendono il campo sono tre:
1) quella
secondo la quale nei debiti di valuta, quale che sia la
categoria cui appartiene il creditore, il maggior danno da svalutazione
monetaria rispetto a quello che non sia già
assorbito dagli interessi legali moratori, va riconosciuto in
via generalizzata e presunta, fermo l'onere del creditore, che assuma di aver
subìto un danno ancora maggiore, di provare che avrebbe fatto un uso del denaro
tale da garantirgli un rendimento superiore al tasso di inflazione (lucro
cessante), ovvero che, a causa dell'inadempimento, ha dovuto procurarsi denaro a
tassi più onerosi (danno emergente), e salva la facoltà del debitore di offrire
comunque la prova contraria;
2) quella secondo la quale il
maggior danno da svalutazione va correlato alla sola categoria
creditoria cui il creditore appartiene, in relazione alla più probabile
forma di impiego del denaro;
3) quella secondo la quale l'appartenenza
ad una categoria creditoria non è comunque sufficiente a
giustificare il riconoscimento del maggior danno correlabile alle forme
di impiego tipiche della categoria nella quale il creditore è iscrivibile
(soprattutto se imprenditore), essendo, egli, comunque gravato da uno specifico
onere, quantomeno, di allegazione in ordine al verosimile impiego che avrebbe
fatto della somma dovutagli, che consenta al giudice di verificare se, tenuto
conto di dette qualità personali e professionali, il danno denunziato possa
essersi effettivamente prodotto (in difetto di quella allegazione, alcune
sentenze affermano che non possono riconoscersi che gli interessi legali, come
la citata n. 12634/04; altre che tale tipo di conseguenza va tratto solo per il
danno eccedente il tasso di svalutazione, come Cass., Sez. lavoro, n. 6153/06).
Va osservato che nessuna delle tre è in tutto
conforme ai principî enunciati da queste Sezioni Unite nel
1986, il cui trasparente scopo fu quello di semplificare, mediante il ricorso a
presunzioni di tipo generalizzato, in relazione alla categoria di appartenenza
del creditore, le modalità della prova del maggior danno da svalutazione. Si
trattò di una soluzione intermedia tra quella che richiedeva la rigorosa e quasi
sempre impossibile prova dell'avvenuta predisposizione di un impiego alternativo
del denaro non tempestivamente pagato e quella di chi, invece, riteneva che, in
caso di mora, il maggior danno da svalutazione è, in via generale, presunto in
misura pari al tasso di inflazione, in relazione alle caratteristiche proprie
del denaro, destinato per sua natura ad essere speso o investito in impieghi
tali da mettere chi lo possegga al riparo, quantomeno, dalla svalutazione.
La terza tesi, che formalmente ne segue gli enunciati letterali,
finisce, infatti, col non assecondarne lo spirito, segnatamente nella sua più
rigorosa versione; la seconda è a questo conforme, ma ne disattende le
prescrizioni testuali in relazione al creditore imprenditore; la prima è quella
che maggiormente se ne discosta, ma è anche quella che, a parere del collegio,
tiene in maggior conto i non appaganti risultati applicativi della soluzione
dell'inquadramento dei creditori in categorie, cui collegare in via presuntiva
il tipo di impiego che del denaro avrebbero fatto se fosse stato loro
tempestivamente dato e, dunque, l'entità del maggior danno durante la mora del
debitore.
A parte, invero, la categoria dell'imprenditore (per la quale
pure, come s'è rilevato, non vengono adottate soluzioni univoche),
l'inquadramento del creditore in una qualsiasi delle altre, o in quelle
ulteriori che le Sezioni Unite del 1986 pure prospettarono potessero essere in
seguito configurate e che non sono state, invece, mai elaborate, si è rivelata
di assai problematica praticabilità, non sussistendo parametri di riferimento
sufficientemente univoci per definire i caratteri proprî di ogni categoria.
E la stessa categoria degli imprenditori - per la quale, invece, i
parametri per una qualificazione palesemente sussistono - non vale, a ben
vedere, ad offrire criteri di maggiore attendibilità delle possibili inferenze
induttive, posto che a quello che pretendesse come maggior danno la differenza
tra il tasso legale d'interesse ed il prime rate (peraltro, non più rilevato a
partire dal 2004 e, secondo le Sezioni Unite del 1986, ottenibile quasi sulla
base della sola appartenenza alla relativa categoria) poterebbe obiettarsi che,
già alla data di insorgenza della mora, la redditività marginale media dei
propri investimenti era inferiore al tasso praticato dalle banche alla migliore
clientela nei prestiti a breve termine; ovvero, se superiore, che male il
creditore aveva fatto a non ricorrere al credito bancario (con conseguente
applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c.), ovvero che non era comunque
prevedibile dal debitore che non lo facesse (con conseguente irrisarcibilità del
danno differenziale ex art. 1225 c.c.).
I bisogni ed i desideri che il
denaro vale a soddisfare sono, d'altronde, troppi e troppo intimamente connessi
anche al modo d'essere di ognuno, nonché agli eventi di cui ciascuno è nella
vita protagonista, spettatore o vittima, perché l'uno o l'altro creditore sia
suscettibile di essere tout court qualificato come consumatore o risparmiatore o
creditore occasionale, essendo vero, invece, che ognuno è o può essere l'una o
l'altra cosa o l'altra ancora o tutte insieme, in relazione a ciascuna frazione
dell'importo ed a seconda delle contingenze economiche generali e personali del
momento, dell'entità del credito, dei proprî progetti, e così via.
Per altro verso, le prorompenti
esigenze di semplificazione dell'istruzione probatoria impongono, a distanza di
circa un quarto di secolo, soluzioni più snelle, anche alla luce dei dati
costituiti dall'incessante aumento del contenzioso civile, dall'allungamento dei
tempi medi di definizione del processo, dal nuovo principio della sua
ragionevole durata, proclamato dall'art. 111, comma 2, Cost. (nel testo
introdotto con legge costituzionale n. 2 del 1999). Si verte, del resto, in
situazioni che recano, in se stesse, il germe dell'inevitabile approssimazione
della statuizione giudiziale, come avvertivano le stesse Sezioni Unite del 1986;
nelle quali, dunque, l'equazione 'categoria creditoria =
presunta,
oggettivamente personalizzata modalità di impiego del denaro'
presenta incognite non inferiori, in prima battuta, a quelle proprie dell'equazione
'creditore =
maggior danno da svalutazione corrispondente
all'incremento dei prezzi al consumo ovvero alla redditività delle più comuni
forme di impiego alternative alla spesa'.
Non sussistono,
d'altro canto, i paventati pericoli che i debiti di valuta ricevano, in tal
modo, una disciplina identica a quella propria dei debiti di valore, con
sostanziale pretermissione del principio nominalistico di cui all'art. 1277
c.c.; o che le conseguenze dell'inadempimento finiscano per divenire, per
qualsiasi credito di denaro, identiche a quelle "speciali" che l'art. 429, comma
3, c.p.c. contempla per i crediti di lavoro; ovvero che sia sostanzialmente
disapplicato il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Sul primo punto va, infatti, osservato che il rispetto del principio
nominalistico non è affatto incompatibile con la rilevanza delle variazioni del
potere d'acquisto della moneta. Solo che, mentre nei debiti di valore la
considerazione di quella variazione è insita nel procedimento di determinazione
quantitativa della prestazione, in quanto il denaro vale solo a misurare e ad
esprimere un valore necessariamente attuale, nei debiti di valuta essa può,
invece, rilevare esclusivamente sub specie damni. La circostanza che una somma
di denaro, come quantità di pezzi monetari dedotta in obbligazione, conservi
integra la propria idoneità solutoria, quale che sia l'alterazione nel tempo del
suo valore in termini di potere d'acquisto (non altro è il significato e non
altra la conseguenza del nominalismo monetario), non esclude che la diminuzione
del suo valore durante il periodo di mora debendi si risolva in un danno, tutte
le volte che il creditore agli effetti della svalutazione si sarebbe sottratto,
spendendo o investendo il denaro non tempestivamente versatogli in impieghi con
remuneratività superiore al tasso di inflazione. Facendone, cioè, l'uso
connaturale alla sua intima essenza, volta che, se il denaro è l'unico bene
intrinsecamente insuscettibile di offrire qualunque utilitas diretta, è anche il
solo che consente, mediante lo scambio, di procurare immediatamente quelle
ricavabili da qualsiasi altro bene (è questa la giustificazione economica del
rendimento del denaro dato a mutuo), sicché è del tutto contraria ai dati di
comune esperienza l'ipotesi della mera conservazione improduttiva da parte del
creditore di un bene ontologicamente destinato allo scambio o all'investimento.
Se ne mostrò, d'altronde, consapevole lo stesso legislatore del 1942, all'atto
della redazione del codice civile; al punto n. 592 (in fine) della Relazione al
Re del Ministro Guardasigilli si legge, infatti, testualmente: « L'alterazione
del valore della moneta dovuta può verificarsi durante la mora del debitore. Il
caso non è previsto espressamente, perché esso si risolve in un danno, che è
risarcibile secondo gli artt. 1218 e 1224, 2° comma ».
Neppure è
possibile che si creino confusioni di sorta sul piano processuale, posto che nei
debiti di valore (tipica l'obbligazione di risarcimento del danno) la
rivalutazione non va neppure domandata, essendo il giudice tenuto d'ufficio alla
liquidazione in valori monetari attuali; mentre nei debiti di valuta vanno
chiesti sia gli interessi moratori sia il maggior danno (anche da svalutazione,
secondo l'impreciso ma corrente lessico giudiziario, e tuttavia, più
esattamente, da intervenuta impossibilità, per fatto del debitore, che il
creditore si sottraesse agli effetti della svalutazione), risultando,
altrimenti, inficiata da vizio di ultrapetizione la sentenza che riconoscesse
gli uni o l'altro.
Quanto alla temuta possibilità che i crediti
pecuniari ordinari e quelli di lavoro finiscano con l'essere trattati allo
stesso modo, s'è già rilevato che, per i crediti di cui all'art. 429, comma 3,
c.p.c., interessi e svalutazione si cumulano, mentre nei debiti di valuta il
maggior danno (anche da svalutazione) è dovuto, ex art. 1224, comma 2, c.c.,
solo per la parte che non sia già coperta dagli interessi moratorî.
Quanto alla pretesa disapplicazione dell'art. 2697 c.c. che deriverebbe
dal ritenere presunta (ma rectius : normale) una modalità di impiego del denaro
tale da consentire al creditore di sottrarsi agli effetti della svalutazione, è
stato da tempo chiarito come, in definitiva, è nel rapporto tra normalità ed
anormalità, tra regola ed eccezione che si rinviene il criterio teorico e
pratico della ripartizione dell'onere della prova, il quale non costituisce un
istituto giuridico in sé concluso, ma un modo di osservare l'esperienza
giuridica. E la giurisprudenza ha, quindi, fatto ricorso, tutte le volte che il
modello legale prefissato non risultava appagante in relazione alle posizioni
delle parti riguardo ai singoli temi probatorî, allo schema della presunzione in
modo talora così tipico e costante da creare, in definitiva, vere e proprie
regole di giudizio. Col risultato non già di invertire l'onere della prova, ma
di distribuirlo in senso conforme alla realtà dell'esperienza positiva.
Ebbene, è senz'altro conforme alla realtà dell'esperienza positiva che
il denaro sia speso in relazione alla sua primaria destinazione allo scambio
ovvero impiegato in rassicuranti forme remunerative tali da garantire un
rendimento superiore al tasso di inflazione, qual è quello dei titoli di Stato,
costantemente eccedente l'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati rilevati dall'ISTAT.
Quanto, infine, all'argomento
(addotto da Cass. Sez. lav. n. 12634/04) che « il denaro, per le illimitate
possibilità di opzione tra i diversi impieghi, è metro di misura totalmente
astratto », deve rilevarsi che l'osservazione si attaglia ai debiti di valore,
nei quali il denaro viene, appunto, in considerazione come strumento di misura
di un valore (mensura), ma non è conferente in ordine ai debiti di valuta, nei
quali il denaro è dedotto in obbligazione come ammontare di pezzi monetari
(mensuratum). Sicché, come la variazione del valore di una cosa si misura
comparando fra loro le diverse quantità di moneta necessarie per scambiarla in
tempi diversi con denaro, così la variazione del "valore" del denaro si misura
comparando tra loro le diverse quantità di pezzi monetari necessari, in tempi
diversi, per procurarsi la medesima cosa o le medesime cose. Cose e pezzi
monetari dovuti e non dati, il cui valore sia mutato durante la mora, possono o
meno aver prodotto un danno da diminuzione di valore, a seconda dell'impiego che
ne avrebbe fatto il creditore: "possono" (non "devono"), giacché, se la loro
destinazione era la mera conservazione, il danno da diminuzione di valore
durante la mora sarà, in ogni caso, insussistente; ma, se la destinazione era lo
scambio o l'investimento, il danno andrà commisurato alla diminuzione di valore
o al costo affrontato dal creditore per procurarsi quel che gli era dovuto (cose
o denaro) o, ancora, alle conseguenze economiche negative subite per non esserci
riuscito.
Tanto precisato in linea di principio, va qui detto che le
vicende che connotarono gli anni '70 e '80, durante i quali il tasso di
svalutazione monetaria fu pressoché costantemente superiore a quello
degli interessi legali, talora in misura assai rilevante, con una differenza che
toccò i 16,1 punti percentuali nel 1980, indussero il legislatore a modificare
l'art. 1284, comma 1, c.c., dapprima elevando il tasso degli interessi legali
dal 5% al 10% in ragione di anno (art. 1, L. 26.11.1990, n. 353), e poi
riportandolo al 5%, ma stabilendo che esso può essere annualmente modificato dal
Ministro del Tesoro « sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di
Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno » (art. 2, comma 185, L. 23.12.1996, n. 662).
Da allora, fatta eccezione per una pressoché insignificante differenza
nell'anno 2000 (e per quella preannunciata come verosimile nell'anno 2008 in
corso, per il quale il tasso di inflazione pare collocarsi intorno al 3,6% su
base annua in relazione al momento di redazione della presente sentenza), il
tasso di interesse è stato costantemente superiore al tasso ufficiale di aumento
dei prezzi al consumo, sicché la svalutazione è risultata normalmente assorbita
per intero dagli interessi legali, con conseguente perdita di rilevanza del
problema relativo al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria;
problema che, in relazione alle periodiche determinazioni del Ministro del
Tesoro, non dovrebbe essere ulteriormente configurabile, se non in casi
assolutamente marginali ed in misure scarsamente significative, correlabili
all'intervallo di tempo tra l'ipotetico aumento dell'indice medio dei prezzi al
consumo ed il successivo adeguamento per l'anno successivo.
Resta il fatto
che il tasso di rendimento lordo delle più comuni forme d'investimento è
apprezzabilmente più elevato del tasso degli interessi legali: dal 1991 al 2008
i valori relativi al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata
non superiore ai dodici mesi ed i valori del tasso legale d'interesse sono
stati, infatti, di anno in anno, rispettivamente i seguenti: 13,779 e 10 (1991);
12,876 e 10 (1992); 13,555 e 10 (1993); 8,815 e 10 (1994); 11,949 e 10 (1995);
10,043 e 10 (1996); 6,757 e 5 (1997); 5,212 e 5 (1998); 3,556 e 2,5 (1999);
5,187 e 2,5 (2000); 4,928 e 3,5 (2001); 4,512 e 3 (2002); 3,672 e 3 (2003);
3,631 e 2,5 (2004); 3,244 e 2,5 (2005); 3,332 e 2,5 (2006); 4,167 e 2,5 (2007);
4,22 e 3,8 (fino a giugno del 2008). Fatta dunque eccezione per l'anno 1994, nel
quale il rendimento dei titoli di Stato fu inferiore al tasso legale, va,
allora, constatato che la più comune e prudente forma di investimento del denaro
ha una redditività superiore al tasso dell'interesse legale, con la conseguenza
che, per il debitore di un'obbligazione pecuniaria, in linea di massima,
continua a poter essere economicamente conveniente non adempiere
tempestivamente, così lucrando la differenza tra quello che è agevolmente in
grado di ricavare dal denaro non versato al creditore durante la mora debendi e
quello che dovrà al creditore quando adempirà la propria obbligazione. Il che è
esattamente il contrario dell'intenzione del legislatore (la cui considerazione
è imposta dal criterio ermeneutico di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla
legge in generale), certamente non determinatosi alle modifiche normative di cui
s'è detto sopra al fine di creare un incentivo economico all'inadempimento, ma a
tanto indotto dall'ovvia considerazione che l'ordinato svolgimento dei rapporti
economici fra i consociati costituisce un beneficio per la collettività, per una
serie di ragioni la cui intuitività esime da una specifica enumerazione.
L'effetto di disincentivazione dell'inadempimento (e, di riflesso, la
positiva ricaduta sulla diminuzione del contenzioso civile e sulla
semplificazione del processo) è, appunto, collegato ad una soluzione che renda
il debitore consapevole del fatto che la promozione di una causa da parte del
creditore insoddisfatto si risolverebbe, comunque, nel riconoscimento a suo
favore di un maggior importo, corrispondente, quantomeno, all'utile economico
minimo che il debitore ha tratto o che avrebbe potuto trarre dalla
conservazione, medio tempore, del denaro che doveva dare e che non ha dato. Ed è
qui appena il caso di ricordare come, senza eccezione alcuna, tutte le
istituzioni del Paese da tempo annoverino la inappagante funzionalità della
giustizia civile (la quale dipende soprattutto dai lunghi tempi di definizione,
a sua volta correlati alla variabile niente affatto indipendente del numero
delle cause promosse) fra le ragioni di uno sviluppo economico inferiore a
quello possibile, segnatamente sotto il profilo dell'abbassamento della
propensione agli investimenti.
Tutto, insomma, concorre all'adozione di
un'interpretazione che si risolva nel riconoscere al creditore di somme di
denaro non corrisposte dal debitore in mora un maggior danno - ex art. 1224,
comma 2, c.c. - corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto
(dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi
(o tra il tasso di inflazione, se superiore) e quello degli interessi legali (se
inferiore).
E tanto del tutto in linea con la ratio legis del novellato art.
1284, comma 1, c.c., il quale prevede un meccanismo che sconta l'inevitabile
riferibilità al futuro dell'eventuale intervento adeguatore del Ministro del
Tesoro (« con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si
riferisce », ex art. 1284, comma 1, c.c.), le cui conseguenze vanno, tuttavia,
in linea di principio, sopportate non già dal creditore insoddisfatto, ma dal
debitore che versi anche in quella situazione di qualificato ritardo
nell'adempimento qual è la mora (ex art. 1219 c.c.): quanto si va osservando è,
infatti, estraneo agli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282 c.c. ed a
quelli compensativi di cui all'art. 1499 c.c., per i quali non è configurabile
un danno da ritardo fino alla data di insorgenza della mora debendi.
Tale
conclusione risulta, poi, definitivamente corroborata dalla lettera dell'art.
1284, comma 1, c.c., nel testo novellato nel 1996, laddove espressamente vincola
il Ministro del Tesoro a determinare il saggio d'interesse « sulla base » del
rendimento annuo lordo dei titoli di Stato non ultrannuali e « tenuto conto »
del tasso d'inflazione registrato nell'anno: la differenza tra le due
espressioni è, invero, significativa del primario rilievo che il legislatore ha
conferito al parametro di riferimento costituito dal rendimento dei titoli di
Stato ai fini dell'apprezzamento della normale redditività del denaro.
Le
considerazioni fin qui svolte comportano il superamento della
suddivisione dei creditori in categorie, a ciascuna delle quali si
attagli la presunzione di una personalizzata modalità di impiego del denaro,
restando, invece, l'àmbito della possibile personalizzazione affidato, esso
solo, alla prova.
Sarà, così, consentito al debitore di
provare - pur con le difficoltà connesse alla raffigurabilità di un
ipotetico ed economicamente inefficiente comportamento altrui - che dal
proprio ritardo nell'adempimento il creditore non ha subìto un danno o
che lo ha subìto in misura inferiore al saggio degli interessi legali,
sicché nulla gli è dovuto, in aggiunta a quelli, per maggior
danno (perché, ad es., dedito al deposito del denaro in conto corrente, la cui
remuneratività è notoriamente assai bassa, ovvero perché i suoi investimenti nel
periodo si sono risolti in una perdita, etc.); così come sarà consentito al
creditore di provare che il danno da ritardo è stato, invece, maggiore del
rendimento netto dei titoli di Stato (perché costretto a ricorrere al credito
bancario o per mancati investimenti remunerativi o per altre particolari
vicende). Ma ciò non in quanto il creditore appartenga ad una categoria; il che
si risolverebbe, tra l'altro - quantomeno in epoche connotate, come quella
attuale, da un aumento dei prezzi al consumo normalmente inferiore al saggio
degli interessi legali - nel paradossalmente deteriore trattamento dei meno
abbienti, quale il modesto o mero o semplice consumatore. Non, dunque, per
questo, ma perché il risarcimento va sempre tendenzialmente adeguato al danno
effettivamente subìto, nei limiti in cui tale risultato sia perseguibile; limiti
di cui il legislatore s'è fatto, del resto, consapevole carico, dettando la
disposizione di cui all'art. 1226 c.c., ormai costantemente interpretata nel
senso che alla valutazione equitativa nella liquidazione del danno è possibile
ricorrere non solo quando il danno non possa essere provato nel suo preciso
ammontare, ma anche quando quella prova si presenti, per l'una o per l'altra
parte, particolarmente complessa o costosa, anche in riferimento al livello
degli interessi dedotti in giudizio, oppure quando sia destinata ad offrire
risultati di assai scarsa attendibilità.
Anche il creditore
imprenditore, al pari di ogni altro creditore ed indipendentemente da
qualsivoglia allegazione, avrà, dunque, titolo a pretendere il maggior danno nei
limiti sopra indicati, salva la prova contraria, da offrirsi dal debitore, che
esso è inferiore o inesistente. Ove invece lamenti un danno superiore a quei
livelli e ne domandi il risarcimento, dovrà offrirne la prova, come ogni altro
creditore. A tal fine, sarà, in linea di massima, sufficiente la produzione di
documentazione dalla quale si evinca che, durante la mora del debitore, egli
aveva fatto ricorso al credito bancario (con saggio di interesse passivo oggi
attestantesi, a quanto consta, sull'Euribor maggiorato tra circa 0,20 e 2,5
punti) o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità, con la dimostrazione
dei relativi costi; e sempre che, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed
all'entità del credito, sia effettivamente presumibile che il ricorso al credito
esterno sia stato conseguenza dell'inadempimento ovvero che l'adempimento
tempestivo avrebbe comportato la destinazione della somma alla parziale
estinzione del debito assunto verso il finanziatore (si incoraggerebbe,
altrimenti, il possibile ricorso strumentale al credito bancario in funzione
probatoria dell'entità del danno nel successivo giudizio di adempimento e
risarcimento).
Se, invece, sia domandato un risarcimento del danno correlato
all'utilità marginale netta dell'impresa durante la mora, perché il maggior
danno possa essere rapportato ai mancati utili sarà necessario che il creditore
imprenditore produca il bilancio contenente il conto economico (se tenuto a
redigerlo) ovvero altre idonee scritture contabili; e sempre che, in relazione
all'importo dovutogli e con riguardo al tipo ed al rilievo economico
dell'attività stessa, sia effettivamente presumibile che la somma di cui era
creditore sarebbe stata impiegata nell'impresa con il medesimo risultato utile.
È il caso di chiarire che le diverse enunciazioni effettuate da queste
Sezioni Unite con la menzionata sentenza n. 16871 del 2007 concernevano una
fattispecie nella quale il creditore aveva solo domandato la « rivalutazione
monetaria e gli interessi », ma non aveva neppure sostenuto di aver subìto un
maggior danno da svalutazione monetaria, sicché la domanda relativa a tale danno
era stata ritenuta inammissibile in relazione alla norma di riferimento,
d'ufficio individuata in quella di cui all'art. 1224, comma 2, c.c.
In tale
occasione, inoltre, le Sezioni Unite, anche perché investite del ricorso solo in
ragione della prospettata questione di giurisdizione, si sono limitate a fare
applicazione dei principî già precedentemente enunciati con la più volte citata
sentenza n. 2368/86, ma non hanno affrontato il tema ex professo, com'è invece
avvenuto in quest'occasione.
E deve anche fugarsi l'eventuale preoccupazione
che le conclusioni raggiunte si risolvano in un trattamento dei crediti ordinari
più favorevole di quello "speciale" riservato ai crediti di lavoro dall'art.
429, comma 3, c.p.c.: il cumulo di rivalutazione ed interessi da effettuarsi per
tali crediti è, invero, costantemente superiore al tasso del rendimento medio
(anche lordo) dei titoli di Stato di durata non superiore
all'anno.
Possono conclusivamente enunciarsi i seguenti
principî di diritto:
« - nelle obbligazioni pecuniarie, in
difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di
cui all'art. 1224, comma 2, c.c. (rispetto a quello già coperto dagli interessi
legali moratorî non convenzionali che siano comunque dovuti) è, in via generale,
riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il
risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare, a tale fine,
il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate -, nella eventuale
differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del
rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a
dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai
sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.;
- è fatta salva la possibilità
del debitore di provare che il creditore non ha subìto un maggior danno o che lo
ha subìto in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno
remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta, se gli fosse stata
tempestivamente versata;
- il creditore che domandi a titolo di maggior
danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del
danno effettivamente subìto, quand'anche sia un imprenditore, mediante la
produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento
al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario, sia che
invochi come parametro l'utilità marginale netta dei proprî investimenti;
- in entrambi i casi, la prova potrà dirsi raggiunta per
l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità
del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior
ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza
dell'inadempimento ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella
totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel
secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa.
(omissis)