Con la riforma del diritto fallimentare, attuata con il
D.Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5
, è stato accentuato il ruolo del comitato dei creditori a fronte di
un sensibile ridimensionamento del ruolo del giudice delegato. I poteri del comitato dei creditori sono stati
ulteriormente ridefiniti con il D.Lgs. 12 settembre
2007, n. 169 (pubblicato su G.U. 16 ottobre 2007, n. 241),
contenente
le disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 5/2006.
Con la riforma del diritto fallimentare, attuata con il D.Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, è stato accentuato il ruolo del comitato dei creditori a fronte di
un sensibile ridimensionamento (almeno in apparenza, stando alla prime
interpretazioni dei giudici di merito) del ruolo del giudice delegato,
espropriato delle funzioni di gestione del patrimonio, essendo il suo intervento
limitato a funzioni giurisdizionali e di mero controllo di legalità.
Il comitato dei creditori è un organo della procedura fallimentare nominato
dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza dichiarativa di
fallimento sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili, sentiti il
curatore ed i creditori che, con la domanda di insinuazione al passivo o
precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico o hanno
segnalato altri nominativi (art. 40, comma 1, L.F.). Il comitato è composto di
tre o cinque componenti scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in
misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla
possibilità di soddisfacimento degli stessi. Entro dieci giorni dalla nomina, il
comitato provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il
proprio presidente.
Relativamente a questo organo della procedura, il legislatore della riforma
ha altresì previsto sia la possibilità per ciascun componente di delegare in
tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti
aventi i requisiti per essere nominato curatore, previa comunicazione del
giudice delegato, sia che il componente del comitato dei creditori in conflitto
di interesse debba astenersi dalla votazione (art. 40, comma 5, L.F.).
I componenti di tale comitato hanno diritto al rimborso delle spese e -
qualora stabilito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, L.F. - ad un
compenso la cui misura, tuttavia, non può eccedere il dieci per cento del
compenso liquidato al curatore.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, L.F., il comitato dei
creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime
pareri nei casi previsti dalla legge, o su richiesta del tribunale o del giudice
delegato motivando le proprie deliberazioni.
In particolare, il comitato dei creditori:
- autorizza gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 35
L.F.;
- autorizza l'esercizio provvisorio sul quale dà, al pari della normativa
previgente, un parere favorevole obbligatorio e sul quale il parere negativo
alla prosecuzione è causa impeditiva della prosecuzione medesima;
- può opporsi all'affitto dell'azienda (art. 104 bis, comma 1,
L.F.);
- può ispezionare le scritture contabili ed i documenti inerenti alla
procedura (art. 41, comma 5, L.F.);
- autorizza il curatore a subentrare nei contratti pendenti rimasti sospesi
ai sensi dell'art. 72 L.F.;
- autorizza il curatore a rinunciare all'acquisizione di beni nel caso in cui
i costi superino i vantaggi ex art. 42 L.F.;
- esprime un parere sulla proposta di concordato fallimentare in merito ai
presumibili risultati della liquidazione.
Il ruolo del comitato dei creditori è stato ulteriormente rafforzato dal
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, contenente le disposizioni correttive ed
integrative del D.Lgs. 5/2006, la cui entrata in vigore è prevista per il 1
gennaio 2008.
In particolare, con il D.Lgs. 169/2007 viene attribuito al comitato dei
creditori il potere di approvazione del programma di liquidazione, definito
dall'art. 104 ter L.F. (come
modificato dall'art. 7 D.Lgs. 169/2007 )
l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini
previsti per la realizzazione dell'attivo. Tale funzione, come noto, a seguito
dell'entrata in vigore del D.Lgs. 5/2006, è stata attribuita al giudice delegato
il quale, tuttavia, con le nuove disposizioni introdotte dal predetto decreto
legislativo correttivo ha soltanto il potere di autorizzare gli atti di
liquidazione conformi al programma medesimo; potere che, a ben vedere, viene a
porsi in contrasto con le finalità di velocizzazione della procedura.
Al comitato dei creditori è altresì attribuito il potere
di autorizzare il curatore, a seguito di proposta di quest'ultimo, a che le
somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal
deposito in conto corrente, a condizione che sia garantita l'integrità del
capitale (art. 34, primo comma, L.F., modificato dall'art. 3, settimo comma, D.Lgs.
169/2007
).
Al fine di rimuovere alcuni ostacoli che fino ad oggi hanno impedito il pieno
funzionamento del suddetto organo, infine, l'art. 3, decimo comma, lett. b)
D.Lgs. 169/2007, modifica l'ultimo comma dell'art. 41 L.F., secondo cui - nella
versione riformata dal D.Lgs. 5/2006 - qualora compatibile, risulta applicabile
ai componenti del comitato dei creditori l'art. 2407 c.c. in materia di
responsabilità dei sindaci. Nella nuova formulazione dell'art. 41 L.F., è ora
previsto soltanto l'applicazione del primo e del terzo comma del predetto art.
2407 c.c. Per i componenti del comitato, pertanto, è previsto l'obbligo di
adempiere ai propri doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla
natura dell'incarico e di conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui
hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, mentre è esclusa la previsione di
una loro responsabilità derivante da culpa in vigilando.
L'art. 41, terzo comma, L.F. prevede comunque la
possibilità per il giudice delegato di provvedere in luogo del comitato dei
creditori nei casi di urgenza; nell'ipotesi di inerzia e disinteresse dei
creditori - rischi di non funzionamento molto frequenti nella pratica
fallimentare post riforma - e nel caso "di costituzione per insufficienza di
numero o indisponibilità dei creditori" medesimi (espressione aggiunta dall'art.
7, decimo comma, lett. a), D.Lgs.
169/2007
).
Autore: Dott. Daniele Fico - tratto da "Il Quotidiano
Giuridico" - 19/10/2007