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>>Dottrina >>Diritto del Lavoro >>La conciliazione innanzi alle Direzioni Provinciali del Lavoro |
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LE
CONCILIAZIONI
PRESSO LE
DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO
Le profonde modifiche intervenute
nella legislazione dell'ultimo periodo hanno fatto si' che presso le Direzioni
provinciali del Lavoro, con diversi fini e diverse conseguenze giuridiche, siano
stati previsti vari tipi di conciliazione delle controversie individuali di
lavoro: basti pensare non soltanto al tentativo obbligatorio di conciliazione
nel settore privato quale risulta dalla formulazione degli articoli 409 e s.s.
c.p.c. susseguenti al D. L.vo n. 80/1998, ma anche al tentativo obbligatorio di
conciliazione per le controversie dei dipendenti pubblici, introdotto proprio
dall'ultima norma citata a partire dal 1° luglio 1998, alla conciliazione
monocratica prevista dall'art. 11 del D. L.vo n. 124/2004, alla
conciliazione avanti alla
commissione di certificazione dei rapporti di lavoro, qualora il rapporto
"validato" sia stato oggetto di contestazione (art. 80, comma 4, D. L.vo n.
276/2003), al componimento delle controversie per i lavoratori già esposti
all'amianto, secondo la dizione adoperata dal D.M. 27 ottobre
2004. L'esposizione che segue, lungi
dall'essere esaustiva di tutta la problematica, cercherà di individuare le
questioni principali che si presentano quotidianamente e le soluzioni operative maggiormente
praticabili per chi si trova ad affrontarle. La
conciliazione avanti alla Commissione Provinciale di
Conciliazione
Quando, nel 1998, il Legislatore
delegato intervenne con il D. L.vo n. 80/1998 su alcuni articoli del codice di
procedura civile devolvendo la competenza delle controversie del settore
pubblico al giudice ordinario, pensò di attenuare il prevedibile "ingolfamento"
dei Tribunali, introducendo il tentativo di conciliazione obbligatorio sia nel
settore privato, prima facoltativa, che in quello pubblico (pur se con procedure
diverse). Si cercò di favorire la soluzione extra - giudiziale delle vertenze
ipotizzando anche forme arbitrali alternative al giudizio di primo grado (artt.
412 - ter e 412 - quater c.p.c.) o
arbitro unico nel pubblico impiego, secondo una procedura individuata, in
quest'ultima ipotesi da un accordo
collettivo che vede coinvolte le Direzioni Regionali del Lavoro, ma tutto si è
rivelato pressoché vano, atteso che la "litigiosità" giudiziale non è diminuita
e, sovente, l'attesa dei 60 giorni per
i privati e dei 90 giorni per il pubblico è intesa come mero adempimento
burocratico, finalizzato al successivo ricorso. Va, peraltro, ricordato, in via
generale, come la Cassazione (Cass., 21 gennaio 2004, n. 967) abbia ricordato,
al fine di considerare esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione nel
settore privato che il ricorso, oltre che all'organo amministrativo, debba
essere comunicato anche al datore di lavoro: infatti, la semplice presentazione
della richiesta di conciliazione (basata sul presupposto che la Commissione
convochi le parti entro 10 giorni dalla richiesta) non produce gli effetti
interrottivi e sospensivi dell'art. 410. c.p.c. . I motivi che in questi anni hanno
prodotto un progressivo rallentamento delle procedure amministrative di
conciliazione sono diversi e vanno dall'eccessivo numero delle controversie
depositate che non consente alla commissioni (o sottocommissioni) provinciali di
conciliazione ed ai funzionari che le presiedono di programmare i lavori secondo
logiche "cadenzate", dalla scarsità di tempo a disposizione per lo studio e
l'esame delle pratiche (sovente, il personale delle Direzioni del Lavoro svolge
anche altri compiti, non ultimi quelli burocratici legati alla spedizione della
corrispondenza), dall'assenza di gettoni di presenza (anche a titolo di rimborso
spese) per i componenti esterni
impegnati tutti i giorni per più ore nell'attività dell'organo
collegiale, dall'interesse, talora non "dissimulato", dei legali di adire,
comunque, il giudice ordinario e di trovare, in quella sede prima del giudizio
di merito, una soluzione conciliativa. A ciò si aggiunga che se la commissione
(o la sottocommissione) non è al completo, la stessa non può operare, con
prevedibili problemi connessi alle aspettative dei cittadini
utenti. La riflessione, partendo dalla
constatazione che il verbale di accordo è inoppugnabile ai sensi dell'art. 2113,
comma 4, senza avere la pretesa (per brevità di spazio) di trattare l'argomento
in maniera onnicomprensiva, cercherà di focalizzare (e risolvere) taluni
problemi che si presentano ogni giorno, riferiti ai criteri di determinazione della
competenza territoriale per i rapporti subordinati e per quelli di
collaborazione coordinata e continuativa ed agli altri caratterizzati da forte
autonomia, alla cognizione delle controversie del socio lavoratore nelle cooperative di produzione e
lavoro, alla natura ed
all'espletamento del tentativo obbligatorio nonché alla decorrenza temporale,
alle domande riconvenzionali, ai procedimenti monitori, alle clausole
liberatorie, alle rinunce e transazioni ex comma 4 dell'art. 2113 c.c., alla
sottoscrizione di accordi già raggiunti dalle parti al di fuori dell'attività
della commissione, al deposito del verbale presso la cancelleria del Tribunale
ed al verbale di mancata conciliazione. 1.
Competenza territoriale. Essa è individuata per il giudice competente (ma
il ragionamento è analogo per la commissione) in base all'art. 413 c.p.c.,
secondo il quale la stessa si ravvisa con il luogo ove è sorto il lavoro, ovvero
si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o
presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
La presenza di tre fori alternativi, senza l'individuazione di alcuna
prevalenza, fa sì che, almeno per quel che concerne il tentativo di
conciliazione, la commissione (e la Direzione provinciale del Lavoro che deve
predisporre le note di convocazione) non debbano constatare altro che la
sussistenza di uno dei tre fori individuati, atteso che secondo quanto affermato
dalla Corte di Cassazione (Cass., 17 giugno 2000, n. 2870, in Lav. e prev. oggi,
200, 1895) spetta all'attore la scelta: tale concetto è stato confermato, di
recente, dalla stessa Corte (Cass., 18 gennaio 2005, n. 850, in DPL, 2005,
1468). Per completezza di informazione va ricordato anche cosa si intende per
sede dell'azienda che è il luogo ove si svolge l'attività principale il quale,
in caso di società per azioni, va identificato con la sede sociale (Cass., S.U.,
25 novembre 1983, n. 7070, in Foro Ital., 1985, I, 103) o per "dipendenza" che è una struttura
economica organizzativa ubicata in luogo diverso dall'azienda, avente una
propria individualità tecnica pur se modesta, anche senza autonomia decisionale
e funzionale (Cass., 12 febbraio 1993, n. 1771, in DPL, 1993,1978, Cass., 22
ottobre 1994, n. 8686, in DPL, 1995, 528). C'è, poi, il problema rappresentato
dai casi di trasferimento di azienda: se il rapporto è continuato in capo al
cessionario, subentrato nella stessa posizione del cedente, il foro può ben
essere individuato in quello dell'originario rapporto di lavoro (Cass., 23
luglio 1994, n. 6842, in Mass. Giur. Lav., 1994, 628), così come in caso di
fusione fra società, ove si verifica soltanto una modificazione soggettiva nella
titolarità dei beni aziendali (Cass., 14 dicembre 2002, in DPL, 2003,
928). Gli stessi principi (Cass, S.U., 10
agosto 2001, n. 11043, in DPL, 2002, 716) vanno individuati in tutte quelle
ipotesi nelle quali il rapporto di lavoro non si è costituito: ci si riferisce
alle istanze presentate da lavoratori avviati obbligatoriamente, finalizzate
alla costituzione di rapporti di lavoro o al risarcimento del danno susseguente
alla mancata assunzione. Il foro competente è quello della sede dell'Ufficio che
ha emesso l'atto di avviamento che rappresenta il titolo costitutivo
dell'obbligo. Un discorso di natura diversa va
fatto, invece, per le controversie ex art. 409, n. 3, c.p.c. che riguardano i
rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, di collaborazione coordinata
e continuativa, prevalentemente personale e non a carattere subordinato tra cui,
è bene ricordarlo rientrano anche i contratti a progetto che di queste ultime,
secondo la circolare n. 1/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, sono "una modalità organizzativa". Nella vasta gamma dei rapporti
appena evidenziati rientrano, a certe condizioni, anche i contratti di natura
artistica protrattisi per un tempo abbastanza lungo (Cass., 17 marzo 1992, n.
3272, in Riv. It. Dir. Lav., 1992, II, 404), l'associazione in partecipazione,
nel solo caso in cui l'apporto dell'associato si sia risolto in una attività
personale e continuativa di collaborazione in favore dell'associante, senza
conferimento di capitali e partecipazione alla gestione ed alle perdite (Cass.,
21 maggio 1991, n. 5693, in DPL, 1991, 2147), l'incarico di procacciatore di
affari (Cass., 4 febbraio 1992, n. 1172, in DPL, 1992, 995), i diritti
patrimoniali riferibili all'impresa familiare ex art. 230 - bis c.c., stante la
caratteristica della parasubordinazione nell'attività svolta dai membri (Cass.,
22 ottobre 1994, n. 8685, in DPL, 1996, 1047). In tutti questi casi ed, in altri
riconducibili a prestazioni non subordinate il Legislatore ha individuato un
unico foro che è quello del domicilio (art. 413, comma 4, c.p.c.): è evidente
che lo stesso deve essere quello posseduto dal lavoratore allorquando si è
svolta l'attività e non quello relativo al domicilio scelto dopo la cessazione
della stessa (Cass., 11 maggio 1994, n. 4581, in DPL, 1994,
2697). Il discorso sulla competenza territoriale induce anche a dire due
parole sulla c.d. "autodichia" parlamentare e sulla giurisdizione relativa al
personale dipendente dalle ambasciate e dagli altri organismi presenti sul
nostro territorio, dotati di extra - territorialità: si tratta di un problema
che interessa, da vicino, le commissioni di conciliazione che operano in quelle
Province, "in primis" Roma, ove sono presenti oltre alla Camera ed al Senato
della Repubblica, numerose rappresentanze diplomatiche (presso lo Stato
Italiano, la Santa Sede e la FAO). Sul primo argomento le Sezioni Unite della
Cassazione (Cass., S.U., 10 giugno 2004, n. 11019), rifacendosi ad un indirizzo
già espresso fin dalla metà degli anni '80 (Cass., 23 aprile 1986, n. 2861;
Cass., 27 maggio 1999, n. 3170), hanno confermato il c.d. principio della
"giurisprudenza domestica" del Parlamento in ordine allo stato ed alla carriera
economica dei propri dipendenti, con l'esclusione della giurisdizione sia
ordinaria che amministrativa. Il problema, invece, dei dipendenti
delle Istituzioni che godono dell'extra - territorialità è stato affrontato, più
volte: particolarmente significativa appare la sentenza a Sezioni Unite della
Cassazione (Cass., S.U., 12 novembre 2003, n. 17087, ma anche Cass., S.U., 27
novembre 2002, n. 16830) con la quale è stato affermato che un lavoratore
dipendente non può rivolgersi al giudice italiano qualora le funzioni svolte
siano di natura fiduciaria o inserite nell'organizzazione pubblicistica
dell'Ente. Da ciò ne discende la competenza del giudice italiano per quei
dipendenti "non inseriti" (es. cuochi autisti, ecc.) che propongano una domanda
di contenuto patrimoniale riferita al rapporto di lavoro e senza che la
eventuale pronuncia vada ad incidere sulla autonoma organizzazione dello Stato
convenuto e senza che ciò comporti "apprezzamenti, indagini o statuizioni che
possano incidere sugli atti o sui comportamenti dello Stato estero (o di un Ente
attraverso il quale detto Stato operi per perseguire anche in via indiretta le
sue finalità istituzionali". 2.
Controversie del socio lavoratore di cooperativa di
produzione e lavoro. L'art. 5,
comma 2, della legge n. 142/2001, quale risulta modificato dall'art. 9 della
legge n. 30/2003, afferma che le controversie tra socio e cooperativa relative
alla prestazione mutualistica sono di competenza del giudice ordinario.
Sull'argomento c'è stata una prima interpretazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali attraverso la circolare n. 10/2003 cui è seguita, da
parte di qualche commentatore, una interpretazione letterale della norma (e
che,forse, era anche, del Legislatore delegato) secondo la quale erano sottratte
alla competenza del giudice del lavoro (e, di conseguenza, per l'argomento che
ci interessa della commissione provinciale di conciliazione) le controversie tra
socio lavoratore e cooperativa. Tale orientamento, però, non è stato fatto
proprio dalla magistratura di merito (Trib. Lecce, 14 agosto 2003; Trib. Parma,
1° marzo 2004; Trib. Milano, 17 giugno 2004) la quale ha dato una lettura
restrittiva alla disposizione ritenendo che la competenza del giudice ordinario
fossa ristretta soltanto alle controversie di natura "mutualistico -
associativa". Su questa linea si è inserita anche la Corte di Cassazione (Cass.,
18 gennaio 2005, in DPL, 2005, 1468) la quale ha affermato che tale
interpretazione è in sintonia con il D. L.vo n. 6/2003 che ha riformato le
società cooperative e che il nuovo testo dell'art. 5 della legge n. 142/2001 è
una norma eccezionale che va interpretata nel senso che non può essere estesa
alle controversie riguardanti i diritti sostanziali e previdenziali dei soci -
lavoratori. Alla luce di quanto sopra si ritiene
che le commissioni di conciliazione possano legittimamente effettuare il
tentativo, qualora l'oggetto della doglianza avanzata dal socio lavoratore sia
di natura economico - previdenziale. 3.
Natura,
espletamento del tentativo di conciliazione e decorrenza
temporale. Il tentativo obbligatorio di conciliazione
avanti alla commissione (o sottocommissione) avviene in sede amministrativa e
non segue, in linea di massima, un iter prefissato, potendo l'organo collegiale
individuare forme di trattazione e di incontro anche diverse (non tutte le
vertenze sono uguali e non tutte le controversie presentano le stesse
caratteristiche). Ciò che non va mai dimenticato è che l'organo amministrativo
deve cercare di favorire l'accordo tra le parti, attraverso un atto transattivo
ove le stesse si fanno reciproche concessioni. Il decorso temporale dei 60
giorni è condizione di procedibilità in giudizio, nel senso che gli interessati,
trascorso tale termine che decorre dalla presentazione dell'istanza, possono
adire l'autorità giudiziaria, ma ciò non significa che la trattativa per il
raggiungimento di una conciliazione non possa andare oltre il limite sopra
indicato. Qui, purtroppo, si pone un altro
problema determinato, in gran parte dalla mole di lavoro, dalla scarsità di
organico e dalla carenza di risorse strumentali: sovente, le convocazioni
avvengono ben oltre i due mesi (nonostante che la disposizione affermi che le
parti vanno convocate per una riunione da tenersi entro i 10 giorni successivi
alla richiesta) e questo crea, da un lato, un senso di inutilità ed una
concezione del tentativo come un inutile orpello burocratico messo lì soltanto
per rallentare i tempi del ricorso giudiziale e, dall'altro (cosa, ad avviso di
chi scrive, non particolarmente corretta) induce a convocare, in via
privilegiata, coloro che debbono
ratificare un accordo già raggiunto. La soluzione, almeno parziale, del problema
passa, principalmente, in un rafforzamento degli organici in termini
quantitativi e qualitativi, nella possibilità di creare più sotto commissioni
oltre quelle (massimo 4) normativamente previste dall'art. 410 c.p.c.. Tutto
questo va inquadrato nell'attuale depauperamento umano di buona parte degli
Uffici territoriali del Welfare ove i funzionari sono, talora, costretti ad
indossare più "casacche" (conciliatore ex 410 c.p.c., conciliatore monocratico,
presidente di collegio per il pubblico impiego, rappresentanza in giudizio,
ecc.). 4. Domande riconvenzionali.
Sovente, accade che dopo la presentazione di un ricorso l'altra parte accampi
una istanza riconvenzionale. A tal proposito la giurisprudenza di merito,
riferendosi al processo in corso ha chiarito (Trib. Milano, 10 febbraio 2001, in
Lav. Giur., 2001, 10, 997) che il disposto dell'art. 410 c.p.c. non può trovare
applicazione alla stessa, in quanto la formulazione letterale ed una lettura
coerente del nuovo articolo 111 della Costituzione lo escludono, in quanto si
determinerebbe una sorta di sospensione per intero del giudizio: ovviamente la
presentazione di una vera e propria domanda riconvenzionale deve essere
preceduta da un tentativo di conciliazione, del tutto autonomo rispetto
all'altra rivendicazione. Il problema, per quel che concerne il
tentativo di conciliazione, può, tuttavia, atteggiarsi in modo diverso, in
quanto, in via informale, nel corso della discussione può accadere che emergano
richieste riconvenzionali le quali, se accolte, dopo la discussione possono non
pregiudicare il raggiungimento dell'accordo. In questo caso, a parere di chi
scrive, la commissione di conciliazione, ai fini dell'economicità dell'attività
svolta, può spingere per una definizione globale. 5.
Procedimenti monitori. Si è presentato, talora, presso le Direzioni del
Lavoro il problema di un eventuale tentativo di conciliazione relativo ad
ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo. Ciò è stato escluso dalla giurisprudenza di
merito (Trib. Milano, 12 luglio 1999, in D&L, 1999, 862; Trib. Milano, 6 maggio 2000, in D&L,
2000,805; Trib. Parma, 5 agosto 1999, in Lav. Giur., 2000,
456). 6.
Clausole
liberatorie. Sull'argomento si
ritiene opportuno ricordare come la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
15371 del 14 ottobre 2003, abbia, in un certo senso, bocciato, in quanto non
opponibili, quelle dichiarazioni liberatorie "onnicomprensive" a carattere
volutamente generico con le quali, talora, si sono chiusi i verbali di conciliazione del tipo "rinuncia a
qualsiasi ulteriore rivendicazione connessa al pregresso rapporto di lavoro".
Ciò che va, in ogni caso, salvaguardata è la piena conoscenza da parte del
lavoratore di quanto a lui dovuto e, soprattutto, del "perché": quindi, la
formula di rinuncia deve indicare, dettagliatamente, tutte le voci per le quali
il lavoratore si intende soddisfatto, secondo un indirizzo che deve,
necessariamente, tenere presente la distinzione tra "quietanza liberatoria" e
"quietanza a saldo". 7.
Rinunce
e transazioni ex comma 4 dell'art. 2113 c.c. . Il primo comma di tale articolo, che afferma la
non validità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti
inderogabili, peraltro soggette, a pena di decadenza, all'impugnativa entro i
successivi sei mesi, non ha valore assoluto in quanto vengono sottratte alla
disciplina delle invalidità quelle sottoscritte ai sensi degli articoli 185, 410
e 411 c.p.c. (cui, ora,vanno aggiunte quelle ex art. 11 del D. L.vo n.
124/2004). La sottrazione alla regola generale trova il proprio fondamento nel
fatto che per le modalità (assistenza sindacale) o per la sede (quella
giudiziale o quella amministrativa presso la Direzione provinciale del Lavoro),
il lavoratore si possa ritenere adeguatamente tutelato. Appare, comunque, il
caso di sottolineare come, anche a fronte della inoppugnabilità della
transazione raggiunta, lo stesso possa ricorrere, giudizialmente, per eventuali
vizi che abbiano inficiato l'atto come quello, generale, relativo al consenso
(Cass., 3 dicembre 1991, n. 12929, in Rep. FI, 1991, voce Lavoro, n. 1815) che,
curiosamente, si vede citato anche tra i possibili casi di impugnazione del
rapporto di lavoro certificato ex D. L.vo n. 276/2003, all'indeterminatezza
dell'oggetto (Pret. Firenze, 16 ottobre 1986), all'errore di fatto (Pret.
Firenze, 19 febbraio 1987). Un caso del tutto particolare che va
affrontato in questa sede e che, forse, si presentava maggiormente presso le
Direzioni provinciali del Lavoro allorquando la "competenza" sulla conciliazione
delle controversie collettive era piena (oggi, non lo è più per effetto del D.
L.vo n. 469/1997 che ha trasferito alle Regioni (ed alle Province) la procedura
conciliativa per l'esame congiunto della CIGS e della mobilità ex art. 4 della
legge n. 223/1991), riguarda le c.d. "transazioni collettive", con le quali
accordi collettivi pongono fine ad una controversia sindacale che ha riguardato
la totalità (o gran parte) dei lavoratori. Qui, siamo al di fuori delle
previsioni dell'art. 2113 c.c. e anche dell'art. 411 c.p.c. il quale ultimo
presuppone che il negozio dispositivo sia compiuto dal singolo lavoratore,
assistito dalla propria organizzazione sindacale. Secondo un orientamento
prevalente a livello di Cassazione, le organizzazioni sindacali non sono
titolari di un potere di rinunzia a
carattere generale, in assenza di uno specifico mandato ricevuto dai singoli
lavoratori, con la conseguenza che l'eventuale accordo non obbliga questi ultimi
a sottoscrivere le transazioni ivi previste. Tale discorso si è reso necessario in
quanto, di frequente, nei nostri uffici si sottoscrivono conciliazioni
"seriali", frutto di accordi collettivi già stipulati in azienda (nell'ultimo
periodo, ad esempio, ce ne sono stati moltissimi del settore creditizio, figli
degli "accorpamenti" realizzatisi): ebbene, perché quei negozi dispositivi
abbiano una loro validità, occorre che le singole transazioni avvengano nei modi
e nelle forme previste dall'art. 410 c.p.c. . 8.
Sottoscrizione di accordi già
intervenuti. Nell'attività
quotidiana delle commissioni di conciliazione, può accadere che le parti
intendano ratificare, per i fini connessi alla inoppugnabilità, un accordo già
raggiunto. Sul punto, la Cassazione ha ritenuto che l'organo collegiale non
possa esimersi dal procedere alla ratifica delle volontà delle parti,
esercitando, in questo caso, una funzione pressoché notarile. Chi scrive, non
ritiene che questa debba essere l'attività principale, atteso che, "in primis",
il Legislatore ha voluto istituire obbligatoriamente un organismo finalizzato,
almeno nelle intenzioni, a non ingolfare il ricorso all'autorità giudiziaria.
Però ciò accade ed allora, soprattutto in quelle situazioni in cui appare
evidente lo "status" di inferiorità della parte più debole, l'organo collegiale
deve entrare nel merito e rendere cosciente il lavoratore dei contenuti
dell'atto. E' appena il caso di sottolineare come la funzione "notarile" debba
fermarsi allorchè dal verbale risultino questioni e fatti contrari a norme
imperative di legge o quando il
contenuto dello stesso sia palesemente
"leonino". 9.
Deposito
dei verbali di conciliazione in cancelleria. L'art. 411 c.p.c. afferma che il verbale di
conciliazione è depositato presso la cancelleria del Tribunale a cura delle
parti o della Direzione provinciale del Lavoro. Il giudice, su istanza della
parte interessata, accertatane la regolarità formale, lo dichiara esecutivo con
decreto. Da quanto appena detto emergono alcune
considerazioni: la prima è che, a prescindere dal deposito, la conciliazione
stipulata ex art. 410 c.p.c. non è assoggettabile ad impugnazione ex art. 2113
c.c., la seconda è che non c'è alcun termine prefissato dalla norma per il
deposito, la terza è che gli adempimenti giudiziali previsti dall'art. 411
c.p.c. riguardano soltanto le formalità esterne, comunque estranee al contenuto
negoziale della stessa (Cass., 3 luglio 1987, n. 5832, in Mass. Giur. Lav.,
1987, 417), la quarta è che il fine del deposito e del successivo decreto è
soltanto quello di ottenere un provvedimento esecutivo nel caso in cui l'accordo
economico non sia stato onorato. Da quest'ultima riflessione si deduce che,
qualora alla conciliazione sia seguito il pagamento di quanto concordato, non ha
assolutamente significato procedere al deposito
dell'accordo. 10. Verbale di mancata conciliazione. La redazione del c.d. "verbale di mancato accordo"
deve, indicare le ragioni per le quali non si è addivenuti alla conciliazione.
Non necessariamente la posizione delle parti deve essere riportata "in modo
estensivo", essendo sufficiente un mero riassunto delle posizioni espresse.
Talora, però, anche perché il comma 4 dell'art. 412 c.p.c. afferma che il
giudice tiene conto delle risultanze del verbale in sede di decisione sulle
spese di giudizio, può accadere che una parte ritenga opportuno esplicitare con
maggior dovizia di particolari il proprio comportamento: è ovvio che la
commissione non può esimersi dalla verbalizzazione. Vale la pena di ricordare
come il riferimento alle spese di giudizio sia presente anche in altri tipi di
conciliazione come quella relativa ai dipendenti pubblici o alla contestazione
del contratto certificato (art. 80, comma 3, D. L.vo n.
276/2003. La
conciliazione delle controversie del settore pubblico
Allorquando il Legislatore del 1998.
con il Decreto Legislativo n. 80 (ora, in gran parte, assorbito nel D. L.vo n.
165/2001), operò, nel quadro della privatizzazione del pubblico impiego, la
devoluzione di una serie di controversie (ne sono, ad esempio, esclusi gli
appartenenti alla carriera diplomatica, a quella prefettizia ed i professori
universitari) dal giudice amministrativo a quello ordinario a partire dal 1°
luglio 1998, ipotizzò in perfetto "pendant" con il settore privato il tentativo
obbligatorio di conciliazione propedeutico al giudizio, compiutamente
disciplinato dagli articoli 65 e 66. La procedura fu "riadattata" alla
particolare peculiarità del settore in quanto non si ritenne opportuno, per una
serie di motivi, adottare "tout court" la procedura amministrativa delineata
dagli articoli 410 e seguenti c.p.c. . Appare opportuno chiarire, da subito,
come le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 7856 dell'11 giugno
2001, relativamente al discrimine temporale, abbiano affermato che per la
devoluzione della controversia al giudice ordinario occorra far riferimento alla
data di emanazione del provvedimento e non all'arco temporale in cui si sono
dispiegati gli effetti. L'esperienza di questi anni porta
necessariamente ad una considerazioni di fondo che non può essere sottaciuta: la
maggior parte dei tentativi obbligatori di conciliazione si concludono
inevitabilmente con un numero di mancati accordi (soprattutto, se
l'amministrazione resistente è statale) ben superiore , in termini percentuali,
a quelli registrati nel settore privato. A ciò concorrono diverse
ragioni. La prima è rappresentata dal fatto che
la Pubblica Amministrazione presenta, nello sviluppo dei vari rapporti di lavoro, situazioni
"stratificate", frutto di comportamenti susseguenti ad interpretazioni
legislative e contrattuali "contorte", a questioni "seriali" che coinvolgono un
gran numero di dipendenti ubicati, sovente, su tutto il territorio nazionale,
per cui la scelta del datore di lavoro pubblico, finalizzata ad evitare anche
problemi da parte degli organi di controllo, è quella di non arrivare ad una
soluzione conciliativa, ma di giungere ad una decisione giudiziale, rispetto
alla quale l'unica cosa successiva possibile è l'ottemperanza alla
decisione. La seconda considerazione riguarda le
motivazioni stesse che sono alla base del comportamento di chi è tenuto ad
accettare la conciliazione: nel settore privato, ove l'interesse è più diretto
(il datore di lavoro, soprattutto se titolare di una piccola realtà aziendale,
"paga" di tasca propria e, pur pensando di aver ragione, mette "in conto" il
tempo perso oltre all'eventuale costo degli avvocati per il giudizio ed al
"pensiero" del protrarsi della "non definizione" della questione) c'è una
maggiore tendenza a trovare una soluzione economica, cosa che, invece, non si
rileva nel settore pubblico ove il raccordo con il problema da risolvere non è
così diretto ed ove, comunque, in caso di soluzione transattiva positiva ci
sarà, sempre, chi potrebbe, sulla base di un controllo formale e sostanziale,
ravvisare responsabilità di varia natura nei confronti di chi ha avallato
l'accordo. Ma, detto questo, ed in considerazione
di quelle che sono le questioni operative che si trovano ad affrontare gli
addetti ai collegi di conciliazione del pubblico impiego, si ritiene opportuno
affrontare alcuni problemi relativi alla competenza per materia, alla procedura,
al radicamento territoriale, alla composizione del collegio di conciliazione,
alla richiesta, agli adempimenti della Direzione provinciale del Lavoro, alla
nomina degli arbitri e del rappresentante dell'Amministrazione munito del potere
di conciliare, al verbale di accordo, a quello di parziale conciliazione, agli
effetti conseguenti ed alla proposta di bonaria conciliazione, in caso di
mancato accordo. 1.
Competenza per materia. "Nulla quaestio" sulle questioni riguardanti lo
svolgimento del rapporto di lavoro, in quanto qui è pacifica la competenza del
giudice ordinario. Il problema si pone, tuttavia, per
alcune situazioni - limite al confine, ad esempio, tra la gestione delle
graduatorie e le procedure concorsuali. Sull'argomento le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con sentenza n. 1989 del 3 febbraio 2004, hanno affermato
che in materia di gestione delle graduatorie permanenti dei dipendenti pubblici,
la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario (e, di conseguenza, c'è la
competenza del collegio di conciliazione). Tale decisione non si pone in
contrasto con quella espressa, sempre dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
15403 del 15 ottobre 2003, con la quale è stata affermata la competenza del
giudice amministrativo sulle controversie concernenti i c.d. "concorsi interni"
che vanno considerati alla stregua delle procedure selettive. Le Sezioni Unite,
devolvendo alla cognizione del giudice ordinario la c.d. "gestione delle
graduatorie", affermano che essa è cosa ben diversa dalla formazione delle
medesime. Da ciò si desumono due principi: se la controversia riguarda le
modalità di gestione delle graduatorie si è in una fase successiva alla
procedura concorsuale e, quindi, la cognizione dell'eventuale diritto soggettivo
leso spetta al giudice ordinario, se, invece, la vertenza si riferisce alla
formazione della graduatoria (quindi si controverte sui lavori della commissione
esaminatrice e sulle valutazioni operate dalla stessa), la giurisdizione è
quella del giudice amministrativo, in quanto debbono essere valutati non diritti
soggettivi, ma interessi legittimi. 2.
Problemi
relativi alla procedura.
L'articolo 66 del D. L.vo n. 165/2001 fa salva, così come avviene nella
previsione dell'art. 410 c.p.c., la facoltà (non obbligo) per il lavoratore di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dalla contrattazione
collettiva. Ovviamente, in tal caso, il lavoratore e la controparte sono tenuti
a seguire l'apposito iter. In alternativa, (ma la strada è
percorribile anche dalla Pubblica Amministrazione ed anche, qui, se è consentito
rilevarlo, si registra un perfetto "pendant"con il comma 1 dell'art. 410 c.p.c.
che parla di "chi") si deve promuovere un tentativo di conciliazione con l'invio
di un'istanza alla Direzione provinciale del Lavoro. La disposizione non pone
limiti (eventuali eccezioni di natura prescritti o di incompetenza dovrebbero
essere sollevate dalla controparte) se non quello generale che fissa al 1°
luglio 1998 lo "spartiacque" delle competenze tra TAR e giudice
ordinario. 3.
Radicamento territoriale. L'art. 66 supera la dizione dell'art. 413 c.p.c.
relativa alla controversie del settore privato con la individuazione di tre fori
alternativi (quello "genetico" di inizio del rapporto di lavoro, quello
dell'azienda o di una sua dipendenza) e sposa, soltanto, quello relativo alla
circoscrizione in cui si trova l'ufficio di adibizione. Questa regola generale
vale, ad avviso di chi scrive, anche in tutte quelle ipotesi nelle quali il
lavoratore, pur in forza presso un determinato ufficio, è stato "distaccato" ad
altra Amministrazione.
4.
Composizione del collegio di
conciliazione. La disposizione
mutua parzialmente un'altra disposizione contenuta nel nostro ordinamento
giuslavoristico, quella dell'art. 7 della legge n. 300/1970 in materia di
provvedimenti disciplinari. Mentre lì, oltre ai rappresentanti di ciascuna parte
il terzo membro con funzioni di presidente è scelto di comune accordo o, in
carenza, designato dal Dirigente della Direzione provinciale del Lavoro (che può
far cadere la scelta su chiunque, anche estraneo alla Pubblica Amministrazione,
trattandosi di un "munus" di natura pattizia, ove le parti rimettono a tre
soggetti esterni la soluzione negoziale di una loro controversia disciplinare),
qui la formulazione normativa chiama in carica direttamente il Direttore o un
suo delegato. La differenza appare evidente, in quanto mentre lì l'incarico di
terzo membro può essere affidato, come si diceva, anche a soggetti esterni alla
DPL, dotati di professionalità ed esperienza, qui la figura del presidente si
focalizza sul Dirigente o su un proprio funzionario fornito di apposita delega
conferita nell'atto di nomina. Tale delega non necessita di alcuna autentica,
alla luce di quanto già previsto fin dal 1968 dall'art. 18 della legge n.
15. Da quanto appena detto emergono altre
questioni. La prima è rappresentata dal fatto che
il Direttore ha un potere di delega ampio (basato, indubbiamente, sulla
individuazione delle capacità professionali individuabili nell'organico
dell'Ufficio), che lo stesso, in presenza di determinate condizioni può essere
revocato (anche se ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa ciò non
appare consigliabile soprattutto se l'iter conciliativo è gia iniziato).
La seconda considerazione riguarda la
nomina dei rappresentanti delle parti in seno al collegio: con l'atto
costitutivo il collegio è completo e, quindi, nel rispetto dei termini fissati
può operare, avendo ben presente che i membri designati sono quelli individuati
nell'atto di costituzione. Nulla toglie che, nel corso della discussione, gli
stessi possano essere sostituiti, ma per far ciò occorrono appositi decreti di
sostituzione, senza che con ciò possa essere interrotto il termine di 90 giorni
per la procedibilità in giudizio. La terza riflessione riguarda la
mancata nomina del rappresentante: ovviamente, in tal caso, il collegio non può
essere costituito né, trattandosi di un fatto volontario (la mancata nomina
potrebbe essere, in certi casi, una forma di "difesa") può essere imposto alla
parte resistente alcunché. Ovviamente, l'Ufficio dovrà dare comunicazione di ciò
alla controparte. La quarta considerazione concerne la
individuazione del rappresentante nel collegio: la disposizione non pone limiti
in quanto lo stesso può essere chiunque, purchè sia stato investito della nomina
di chi rappresenta (per l'Amministrazione può essere anche un soggetto esterno
alla medesima). Ciò che va ribadito, soprattutto perché talora non sembra essere
percepito da qualche lavoratore è che la parte non può essere presente
direttamente nel collegio. In ogni caso, al rappresentante dell'Amministrazione
in seno al collegio non può essere conferito il potere di conciliare la
vertenza, in quanto la natura delle funzioni è tale da escludere che le stesse
possano essere esercitate congiuntamente. Parimenti, non può essere sindacabile
da parte della Direzione provinciale del Lavoro la circostanza che il
rappresentante della stessa sia la stessa persona che ha posto in essere l'atto
di gestione sul quale si controverte (Direzione Generale Rapporti di Lavoro,
Div. IV, prot. 24208 del 26 aprile 1999). 5.
Richiesta. Il comma 2 dell'art. 66 ne fissa le modalità.
L'istanza va presentata direttamente alla DPL o spedita attraverso lettera
raccomandata A/R. Copia della richiesta va inviata all'Amministrazione di
appartenenza. La richiesta deve contenere alcuni elementi essenziali, quali la
individuazione del datore di lavoro, il luogo ove debbono essere inviate le
comunicazioni, l'esposizione sommaria delle rivendicazioni, la nomina del
proprio rappresentante o la delega per la nomina ad un'organizzazione sindacale.
Anche in questo caso si rendono
necessarie alcune considerazioni. La prima riguarda l'individuazione del
datore di lavoro: è evidente che lo stesso è colui che ha instaurato un rapporto
organico con il ricorrente. Può, tuttavia, verificarsi il caso che la
controversia sia indirizzata anche nei confronti di un datore di lavoro che ha
utilizzato la prestazione: quest'ultimo può, ad avviso di chi scrive essere
chiamato, ma il collegio di conciliazione ed il potere di conciliare restano in
carica soltanto all'effettivo datore. La seconda questione riguarda la
possibilità che più dipendenti facciano insieme ricorso per le medesime
rivendicazioni, designando un unico comune rappresentante in seno al collegio
(c.d. "controversie plurime" che vanno distinte dalle c.d. "controversie
collettive" le quali concernono un interesse indifferenziato relativo a tutti i
lavoratori). La cosa è possibile e, di conseguenza, l'Ufficio può procedere
all'incardinamento della pratica. La terza riflessione riguarda la
nomina del rappresentante o la delega per la nomina ad un'organizzazione
sindacale. E' evidente che tale passaggio rappresenta un momento essenziale e
decisivo della procedura, in quanto fintanto che l'arbitro di parte non è
nominato il Dirigente della DPL non può procedere alla costituzione del
collegio, anche se, nel frattempo, l'Amministrazione ha nominato il proprio
rappresentante. E' ovvio che a fronte di tale carenza l'Ufficio debba
sollecitare la parte attrice come è ovvia, ad avviso di chi scrive, la constatazione che non essendosi
costituito il collegio per un comportamento ascrivibile al lavoratore (che non
ha presentato l'istanza con l'indicazione di un requisito essenziale come la
nomina del rappresentante) non possa decorrere il termine dei 90 giorni per la
procedibilità in giudizio. 6.
Adempimenti della Direzione provinciale del
Lavoro. Ricevuta la richiesta di
costituzione del collegio, la disposizione non pone alcun obbligo esplicito
all'Ufficio territoriale del Welfare che, deve attendere soltanto che
l'Amministrazione chiamata in causa (a cui il ricorrente è tenuto ad inviare
copia della sua istanza) comunichi le proprie determinazioni. Ma, detto questo,
appare opportuno l'invio di una nota a quest'ultima con cui si comunica che il
lavoratore ha iniziato la procedura conciliativa. 7.
Nomina
degli arbitri. Con la designazione
dei rappresentanti in seno al collegio, il Dirigente della Direzione provinciale
del Lavoro è tenuto a costituire l'organo conciliativo. Ciò va fatto anche se,
ad esempio, la designazione dell'Amministrazione è avvenuta oltre il termine dei
30 giorni o se le c.d. "memorie difensive" non sono state prodotte o lo sono
state parzialmente (la non produzione può ben rientrare, in questa fase, in
un'ottica di strategia procedurale). 8.
Verbale
di accordo. Durante l'esame della
controversia le parti possono produrre documenti ed osservazioni ulteriori
rispetto a quelli iniziali. C'è, sostanzialmente, pur nel rispetto di procedure
più formali se paragonate a quelle del settore pubblico, una certa libertà di
conduzione ove, ad avviso di chi scrive, il presidente del collegio può far
risaltare la propria professionalità. Conseguentemente, sono possibili rinvii,
oltremodo necessari se il soggetto con potere di conciliare ha necessità di
sentire la propria Amministrazione. E' ovvio che i rinvii non sospendono il mero
decorso temporale di 90 giorni, trascorsi i quali il ricorrente può adire
l'autorità giudiziaria anche se non si è addivenuti ancora alla conclusione
positiva o negativa del tentativo di conciliazione. Parimenti, il superamento di
tale termine non "stoppa" necessariamente l'iter conciliativo, ben potendo le
parti giungere ad una soluzione oltre questo limite. Il raggiungimento
dell'accordo, anche parziale, (magari, su proposta conciliativa del collegio)
comporta la redazione di un verbale e la sottoscrizione sia delle parti che dei
componenti del collegio. Il verbale è "ex lege" titolo esecutivo ed è
inoppugnabile. Anche qui si pongono alcune questioni
interessanti. La prima concerne l'eventuale proposta
conciliativa formulata dal collegio a cui le parti hanno dato la propria
adesione. La disposizione, giustamente, parla di "non responsabilità
amministrativa" per chi rappresentando il datore di lavoro pubblico, ha
sottoscritto il verbale di accordo. Sarebbe stato opportuno che tale
"irresponsabilità" fosse esplicitata, chiaramente, anche per chi., arbitro
dell'amministrazione in seno al collegio o presidente di quest'ultimo, è
anch'esso un dipendente pubblico. La seconda considerazione riguarda,
invece, l'esecutività del verbale: qui c'è una differenza con quello di accordo
del settore privato ove per ottenerla occorre procedere al deposito nella
cancelleria del Tribunale ex art. 411 c.p.c., per la successiva emissione del
decreto giudiziale, dopo i relativi riscontri
formali. 9.
Verbale
di mancato accordo. La norma
afferma che il collegio di conciliazione, in caso di mancato accordo, deve
formulare una proposta per la bonaria conciliazione e che nel successivo
giudizio deve essere acquisita tutta la documentazione relativa al tentativo,
utile per la decisione della controversia e per la valutazione del comportamento
delle parti ai fini del regolamento delle spese. Sul punto, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, rispondendo in data 19 maggio 1999 ad un quesito della
Direzione provinciale del Lavoro di Treviso, ha osservato che alfine
dell'adozione della proposta è sufficiente l'assenso della maggioranza dei
componenti del collegio e che la proposta va fatta anche nell'ipotesi in cui
l'Amministrazione manifesti la propria assoluta indisponibilità. E' ovvio che il
Presidente del collegio ha l'onere di valutare la fondatezza delle posizioni
delle parti e, in casi di particolare infondatezza, può limitarsi a prospettare
una mancata giustificazione della domanda. Per quel che concerne, invece, la
valutazione del comportamento tenuto dalla parti durante la conciliazione in
sede di "riparto" delle spese di giudizio, si è di fronte ad un criterio
presente anche in altre tipologie di tentativi
obbligatori. La
conciliazione monocratica
Una delle novità più rilevanti
contenute nel Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è rappresentata
dall'art. 11, attraverso il quale l'Esecutivo ha dato attuazione al principio
contenuto nella legge delega n. 30/2003 e precisamente all'art. 8, comma 2,
lettera b) ove si parla " raccordo
efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella della conciliazione
delle controversie individuali ": in questo modo, si è cercato, per la prima
volta, di realizzare un "connubio" tra le due attività principali dell'organo
periferico del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. La previsione legislativa, che ha
ipotizzato una nuova forma di conciliazione presso le Direzioni provinciali del
Lavoro, trae origine da una serie di motivazioni che hanno una diversa origine e
che, nel corso degli anni, hanno contribuito ad appesantire il carico degli
Uffici territoriali del Welfare: gran parte delle richieste di intervento presentate alle Direzioni provinciali
del Lavoro sono evase in maniera non sollecita. A ciò contribuiscono diversi fattori:
alto numero delle denunce (sovente, anche di minimo contenuto ma che vanno, in
ogni caso, evase), necessità di privilegiare, nell'ottica della prevenzione e
della lotta al lavoro irregolare, le visite d'iniziativa in settori ad alto
rischio di evasione e pericolosità (es. edilizia, agricoltura, pubblici
esercizi, facchinaggio, autotrasporti, ecc.), paurose carenze di organico di
personale addetto alla vigilanza, soprattutto nelle aree del Settentrione, cui
hanno contribuito sia il progressivo invecchiamento e la conseguente uscita dai
ruoli per pensionamento, che i "blocchi" nelle assunzioni ripetutisi negli
ultimi anni con le varie leggi Finanziarie, che, infine, una politica di
"trasferimenti" verso il Mezzogiorno disposti, in via principale, in ossequio
alla legge n. 104/1992. Sovente, le richieste dei lavoratori
che, nella maggior parte dei casi, hanno risolto il rapporto, presentano delle
oggettive difficoltà di evasione per carenza di prove testimoniali e
documentali, soprattutto in quei casi, abbastanza frequenti in edilizia, ove
l'intervento ispettivo si verifica allorquando il cantiere è finito e si è in
estrema difficoltà a trovare elementi a sostegno. Altre volte, la brevità del
rapporto e la possibilità di forme lavorative non riconducibili facilmente
all'area della subordinazione aggiungono altri problemi di complessa
soluzione. Sulla conciliazione monocratica si
sono indirizzate forti critiche, soprattutto da parte della CGIL, in quanto si
è, in più sedi, sottolineato che con questo strumento il lavoratore viene essere
limitato nel riconoscimento dei versamenti contributivi maturati e che il
sindacato, parte essenziale nelle controversie avanti alla commissione di
conciliazione, viene, sostanzialmente, ad essere esautorato, non essendo
presente accanto al funzionario nella trattazione della controversia. Si tratta
di questioni delicate che coinvolgono direttamente la sensibilità e la
professionalità degli operatori della Direzione provinciale del Lavoro:
tuttavia, va detto, al di là degli spunti polemici che hanno accompagnato la
norma, che il tentativo di conciliazione monocratico avviene su base volontaria (nel senso
che il lavoratore, opportunamente avvertito, può decidere di non avvalersene),
che lo stesso può essere assistito dalla propria organizzazione sindacale la
quale può ben rappresentare le posizioni dell'assistito, che il potere
contrattuale nei confronti del datore di lavoro è maggiore rispetto a quello
esercitabile avanti alla commissione di conciliazione in quanto può far "pesare"
sia il "metus" relativo ad una visita ispettiva susseguente ad un mancato
accordo (la quale potrebbe verificare aspetti dell'attività lavorativa anche di
altri dipendenti) che il costo delle sanzioni amministrative risparmiate (e non
soltanto quelle di stretta competenza della Direzione provinciale del Lavoro).
Una eventuale conciliazione può far piacere anche al datore di lavoro (che evita
un accesso ispettivo e sana eventuali carenze amministrative), alla Direzione
provinciale del Lavoro che archivia una richiesta d'intervento ed agli Istituti
previdenziali che incassano, con certezza, alcuni contributi. Non va
dimenticato, infatti, che, sovente, molte conciliazioni economiche, magari anche
avvenute in sede sindacale (art. 411 c.p.c.), o in sede giudiziale (art. 185
c.p.c.), non vengono inviate dalle parti o dai conciliatori all'INPS e che,
considerando il sistema del contenzioso oggi presente nel nostro Paese e la
difficoltà di accertamento, non sempre c'è l'accredito automatico dei contributi
non versati rivendicati dal lavoratore ed accertati attraverso la visita
ispettiva. L'analisi che segue, cercherà di
focalizzare le questioni operative più importanti concernenti la richiesta di
intervento, la convocazione delle parti e l'accordo transattivo, il mancato
accordo ed il tentativo di conciliazione proposto in costanza di visita
ispettiva. Si tratta di temi abbastanza complessi e "nuovi" sui quali non
esistono, ancora, riferimenti giurisprudenziali e sono abbastanza scarni quelli
amministrativi, concretizzandosi, sostanzialmente, nelle circolari del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 24 giugno 2004 e dell'INPS n. 132
del 20 settembre 2004. 1. Richiesta di intervento. Il
comma 1 non generalizza la conciliazione monocratica a tutte le richieste di
intervento ma, in un certo senso, la limita all'ipotesi in cui "emergano
elementi per una soluzione conciliativa della controversia" e, comunque, lascia
la scelta finale al Dirigente della Direzione provinciale del Lavoro che "può"
avviare il tentativo sulle questioni che sono state
segnalate. Da ciò discendono alcune
considerazioni di carattere fondamentale e che, in un certo senso, sono
destinate a cambiare alcuni "modus operandi" degli organi di
vigilanza. La prima è rappresentata dal fatto che
gli addetti al turno non si debbono limitare a registrare soltanto le eventuali
richieste dei lavoratori, anche assistiti dalle organizzazioni sindacali,
riferite ai mancati versamenti contributivi non prescritti ed al mancato
adempimento da parte del datore di lavoro degli adempimenti connessi
all'assunzione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro (es. mancata consegna
della busta paga), ma anche, qualora sussistenti, a recepire le richieste
relative a trattamenti economici non corrisposti (es. differenze paga, lavoro
straordinario non retribuito, ferie non godute, trattamento di fine rapporto,
ecc).
L'intervento conciliativo può
prospettarsi anche in ipotesi nelle quali il lavoratore stesso non sia un
lavoratore subordinato, ma sia stato, invece, titolare di un rapporto di lavoro
autonomo (es. contratto a progetto, o collaborazione coordinata e continuativa
nei casi residuali individuati dall'art. 61 del D.L.vo n. 276/2003) per i quali, oltre
al compenso pattuito e non del tutto corrisposto, è stabilita una forma di
versamento contributivo alla gestione separata prevista dall'art. 2, comma 26, della
legge n. 335/1995. La semplice richiesta di intervento non vincola in alcun modo
l'organo ispettivo in quanto non si è ancora arrivati ad alcun accertamento
circa la veridicità di quanto affermato dal richiedente: in ciò, ad avviso di
chi scrive, risiede la singolarità del nuovo intervento prospettato dal
Legislatore delegato. Ed è proprio sulla base di tale considerazione che si
giustifica il tentativo di conciliazione. Le seconda riflessione concerne il
ruolo discrezionale affidato al Dirigente periferico. La disposizione non parla
di obbligatorietà del tentativo: da ciò ne discende che, qualora, ad esempio,
per i "precedenti" del datore di lavoro interessato (o perché l'eventuale
intervento conciliativo potrebbe porre "a rischio" altri accertamenti, o perché
vi è il ragionevole dubbio che si possano "scovare" dipendenti extracomunitari
clandestini, o perché dalla denuncia sembrano trasparire aspetti di rilevanza
penale) si ritenga inutile o, quantomeno, non proficuo il tentativo di
conciliazione, si potrà disporre, da subito, la "messa a visita" della
richiesta, avendo cura, ad avviso di chi scrive, di passare sollecitamente la
pratica relativa alle rivendicazioni economiche alla segreteria della
commissione provinciale di conciliazione per il tentativo obbligatorio previsto
dall'art. 410 c.p.c. . Altra ipotesi in cui potrebbe essere non opportuno il
tentativo di conciliazione è quella in cui la richiesta di intervento del
lavoratore riguardi anche contributi previdenziali vicini alla prescrizione e
per i quali esiste il fondato sospetto che l'imprenditore faccia sparire, a
seguito della convocazione, elementi di prova. Ovviamente, il potere
discrezionale del Dirigente è ampio e, ad avviso di chi scrive, può superare
anche un eventuale assenso alla procedura conciliativa emersa dalla
dichiarazione del lavoratore all'atto della denuncia (i nuovi moduli prevedono
espressamente la possibilità di avvalersene). E' qui che la Direzione
provinciale del Lavoro è chiamata ad esercitare un ruolo professionale che, se
da un lato deve tenere presenti le nuove opportunità offerte dal Legislatore
delegato, dall'altro non può venir meno al proprio ruolo di garante del rispetto
delle norme vigenti in materia di lavoro. La terza considerazione riguarda il
contenuto economico della richiesta. Non dimenticando che l'oggetto principale
della stessa riguarda il mancato rispetto della normativa previdenziale ed
assistenziale, esso deve essere riferibile a quest'ultima, con la conseguenza
che un'eventuale domanda finalizzata alla impugnazione del solo provvedimento di
licenziamento non è oggetto del tentativo di conciliazione monocratica (non c'è
un mancato versamento contributivo riferibile direttamente a tale ipotesi) e, di
conseguenza, la pratica va passata alla commissione provinciale di
conciliazione. La quarta considerazione riguarda il
caso in cui la richiesta di intervento provenga da un lavoratore il cui rapporto
con il datore sia stato oggetto di certificazione, secondo la procedura
prefigurata dagli articoli 75 e seguenti del D. L.vo n. 276/2003. Vale la pena
di ricordare che al fine di ridurre il contenzioso, tutte le tipologie
contrattuali riferite sia a forme di lavoro autonomo che subordinato, possono essere certificate, previa
richiesta avanzata di comune accordo da entrambi i contraenti e che gli effetti
dell'accertamento (art. 79) permangono anche verso i terzi, fino al momento in
cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali
esperibili ai sensi del successivo art. 80. Ora, tra questi ricorsi, senza
entrare nel merito specifico della certificazione che ci porterebbe lontano
dall'argomento che si sta trattando, c'è quello della difformità tra il
programma negoziale certificato e quello effettivamente realizzato (si pensi, ad
esempio, ad un contratto a progetto certificato che, però, si è svolto, secondo
il lavoratore, con tutti i "crismi" del rapporto subordinato, con il conseguente
"surplus" contributivo). Orbene, in casi di rapporti certificati come questo non
è possibile l'intervento del conciliatore monocratico, atteso che il comma 4
dell'art. 80 afferma che chi intende presentare ricorso giurisdizionale contro
la certificazione (e la richiesta del lavoratore appare finalizzata a ciò,
atteso che essa ha "piena forza di legge" - art. 5, lettera e - della legge n.
30/2003) deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di
certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.
410 c.p.c. Per completezza di
informazione va ricordato che la norma prevede tale organo presso gli Enti
bilaterali, le Direzioni provinciali del Lavoro, le Province e le Università. E'
appena il caso di precisare che, trattandosi di una richiesta di intervento su
un rapporto di lavoro certificato, il Dirigente della Direzione provinciale del
Lavoro è tenuto a passarla alla Commissione di certificazione di cui, peraltro,
egli stesso è il Presidente.
La quinta riflessione riguarda la
competenza territoriale: essa è, senz'altro, quella relativa al luogo in cui si
è svolto il rapporto di lavoro e ove è esercitabile l'intervento degli organi di
vigilanza finalizzato al recupero contributivo. Ciò significa che rispetto al
criterio in uso per i tentativi obbligatori di conciliazione avanti alle
commissioni provinciali del lavoro che sono quelli individuati dall'art. 413
c.p.c. c'è qualche differenza. Infatti, appare difficilmente applicabile il
criterio del domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio, ovvero del
titolare degli altri rapporti di collaborazione previsti al n. 3 dell'art. 409
c.p.c. se questo è ubicato in una provincia diversa da quella in cui si è,
materialmente, svolto il rapporto. Il sesto chiarimento concerne le c.d.
"richieste di intervento plurime": esse coinvolgono più lavoratori ma, qualora
si decida di ammetterle al tentativo di conciliazione, vanno trattate
separatamente, cosa che potrebbe portare anche a soluzioni differenziate
(accordo per taluni e per altri no), con la conseguenza che laddove la
conciliazione non è stata raggiunta si dovrà procedere con l'accertamento
ispettivo. E' ovvio che potrebbe presentarsi anche un'altra ipotesi come quella,
ad esempio, che taluni lavoratori non intendano aderire alla procedura di
conciliazione: in questo caso il Dirigente dovrà, esercitando la propria
discrezionalità, operare la scelta più giusta che potrebbe essere quella
dell'accesso ispettivo, magari nel più breve tempo
possibile. Il comma 1 afferma, inoltre, che il
tentativo di conciliazione, che si potrebbe definire "preventivo", avviene
davanti ad un funzionario della Direzione provinciale del Lavoro, anche con
qualifica ispettiva. Prima di entrare nel merito della
scelta operata dal Legislatore delegato circa la monocraticità del tentativo, va
sottolineato che sia nel momento in cui l'ispettore di turno riceve la richiesta
di intervento che nel momento successivo in cui tenta la mediazione, lo stesso
non opera come ufficiale di polizia giudiziaria, essendo tale attribuzione
riferibile soltanto al momento in cui accede presso un'impresa od opera nelle
funzioni tipiche della vigilanza. Par di capire dal dettato normativo che nel
momento in cui cerca di mediare la controversia di natura economica tra le
parti, prospettando la soluzione migliore per agevolarne la soluzione (non si
dimentichi che sono le parti che, facendosi reciproche concessioni, raggiungono
un accordo), lo stesso assume una posizione del tutto identica a quella del
funzionario amministrativo che, in via normale, è destinato a conciliare le
vertenze individuali di lavoro nell'ambito della specifica Unità Operativa
denominata Conflitti di Lavoro ed Ammortizzatori Sociali. Come si è detto, il Legislatore
delegato ha affermato che la conciliazione può essere affidata ad un funzionario
dell'Ufficio, anche con qualifica ispettiva: al di là di ciò che potranno
affermare i chiarimenti amministrativi (e, si aggiunge, al di là delle "sterili"
polemiche interne, mai sopite, tra le due "anime" periferiche, ora unificate,
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), si può sostenere che spetta
al Dirigente l'individuazione del personale destinato a svolgere tale nuovo
compito, avendo l'avvertenza di ricordare che gli ispettori servono anche e,
soprattutto, per l'attività esterna e che i conciliatori debbono essere in
possesso di particolari duttilità professionali finalizzate a far sì che le
parti, facendosi reciproche concessioni, giungano ad un accordo complessivo. Ciò
significa, ad avviso di chi scrive, che le soluzioni potranno essere diverse da
Ufficio ad Ufficio, in quanto non potrà non tenersi conto delle situazioni
locali e, in ogni caso, dovranno improntate alla logica del miglior servizio nei
confronti dell'utenza. La scelta operata dall'Esecutivo nella
direzione del conciliatore amministrativo monocratico rappresenta,
indubbiamente, una rottura verso il sistema instauratosi con la legge n.
533/1973 la quale, riformando il codice di procedura civile, stabilì che il
tentativo di conciliazione (allora facoltativo, divenuto, poi, obbligatorio con
il D. L.vo n. 80/1998) nelle controversie individuali di lavoro dovesse avvenire
davanti ad una commissione provinciale di conciliazione (che, peraltro, poteva
operare anche per sotto commissioni) composta da quattro rappresentanti dei
datori di lavoro e quattro dei datori di lavoro oltrechè dal Dirigente della
Direzione del Lavoro (o suo delegato) in funzione di presidente. A dir la
verità, in precedenza, grazie all'art. 12, lettera d) della legge n. 628/1961,
il ruolo monocratico della conciliazione presso gli allora esistenti Uffici
provinciali del Lavoro era stato previsto dal Legislatore e la Corte di
Cassazione, sotto l'imperio di tale disposizione, riconobbe la inoppugnabilità
delle transazioni per effetto di quella funzione di garanzia che era da
attribuire al funzionario pubblico. La attuale monocraticità trova,
peraltro, un sostegno di legittimità in una sentenza della Corte di Cassazione
abbastanza recente (Cass., n. 17785 del 12 dicembre 2002) laddove si è affermato
che "l'intervento dell'Ufficio provinciale del Lavoro è di per sé idoneo a
sottrarre il lavoratore a quella condizione di soggezione rispetto al datore di
lavoro che rende sospette le prevaricazioni da parte di quest'ultimo attraverso
le transazioni e le rinunce inderogabili intervenute nel corso del rapporto di
lavoro in ordine a diritti previsti da norme inderogabili, sia allorché detto
organismo partecipi attivamente alla composizione delle contrastanti posizioni
delle parti, sia quando in un proprio atto si limiti a riconoscere, in una
transazione già delineata dalle parti in trattative dirette, l'espressione di
una volontà non coartata del lavoratore. Consegue che, in tale ultimo caso, la
transazione si sottrae alla impugnativa prevista ex art. 2113, comma 3, c.c. ".
Per completezza di informazione va, peraltro, sottolineato come lo stesso
giudice di legittimità avesse sostenuto, in passato (Cass., n. 3202 del 2 aprile
1987 e Cass., S.U., n. 3425 del 10 maggio 1988), un orientamento del tutto
diverso. 2. Convocazione delle parti e
accordo transattivo. Esaminata la richiesta d'intervento (che può, peraltro,
riferirsi anche ad una data antecedente il 27 maggio 2004, giorno di entrata in
vigore del D. L.vo n. 124/2004, secondo l'interpretazione fornita dalla
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.24/2004) e
valutata la possibilità di giungere ad una soluzione conciliativa, la Direzione
provinciale del Lavoro convoca, con lettera raccomandata, le parti per un giorno
ed un'ora prefissati avvertendo che le stesse possono farsi assistere da
rappresentanti di organizzazioni sindacali o da professionisti. Anche in questo
caso per i soggetti interessati valgono i principi della rappresentanza, nel
senso che, senza intervenire, possono essere sostituiti da altri soggetti muniti
della specifica delega a transigere e conciliare, autenticata nei modi previsti
dalla normativa vigente (e, quindi, anche davanti ad un funzionario della
Direzione provinciale del Lavoro). La norma non pone alcun termine
specifico per giungere ad un accordo transattivo (ove le parti, è bene
ricordarlo, si fanno, secondo la dizione adoperata dall'art. 1965 c.c.,
reciproche concessioni): ciò significa che il conciliatore monocratico della
Direzione provinciale del Lavoro non deve, necessariamente, giungere ad una
soluzione positiva o negativa della vertenza di lavoro entro un tempo
predeterminato, ma ha la possibilità di far maturare la transazione per il tempo
che ritiene necessario, anche perché (e ciò è estremamente interessante ai fini
della contestazione delle violazioni contributive) i termini previsti dall'art.
14 della legge n. 689/1981 sono sospesi dal momento in cui è inviata la nota di
convocazione fino a quando si conclude il procedimento
conciliativo. La sottoscrizione del verbale di
accordo è accompagnata dalla inoppugnabilità, come previsto per le conciliazioni
intervenute ai sensi dell'art. 185 (in sede giudiziale), 410 (avanti alla
commissione provinciale di conciliazione) e 411 (in sede sindacale) del codice
di procedura civile: ciò lo si ricava dal fatto che il comma 3 dell'art. 11
dichiara espressamente che non trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 dell'art.
2113 c.c. i quali affermano che le rinunzie e transazioni derivanti da
disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo non sono valide
(comma 1), che l'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, nei sei
mesi successivi dalla data di cessazione del rapporto o da quella della rinunzia
o transazione se intervenuta successivamente (comma 2) e che le rinunzie e
transazioni possono essere impugnate con qualsiasi atto, anche stragiudiziale,
del lavoratore, idoneo a renderne nota la volontà (comma 3). Il comma 4 afferma che l'estinzione
del procedimento ispettivo (instauratosi, è bene ricordarlo, con la richiesta di
intervento) si verifica, dopo la sottoscrizione dell'accordo, con il versamento
dei contributi previdenziali ed assicurativi, determinati secondo le norme in
vigore, riferiti alle somme concordate correlate al periodo lavorativo
riconosciuto e con il pagamento delle somme dovute. La Direzione provinciale del
Lavoro è tenuta a trasmettere tutta la documentazione riferita all'accordo, agli
Enti previdenziali interessati sui quali incombe l'onere della verifica degli
avvenuti versamenti. La disposizione, così come è scritta,
merita qualche riflessione ed approfondimento soprattutto se messa in
correlazione con quanto affermato circa l'inoppugnabilità della
transazione. La prima riguarda l'esperienza di
questi mesi sui tentativi di conciliazione relativi a denunce antecedenti il 27
maggio 2004, data di entrata in vigore del D. L.vo n. 124/2004: essa non è stata
molto positiva, atteso che, sovente, le Direzioni del Lavoro hanno estrapolato
quelle relative a situazioni
vecchie ove, per una serie di motivi, le situazioni si erano "consolidate"(es.
il lavoratore, talora extra - comunitario, non è reperibile in quanto il
domicilio è cambiato, il cantiere lavorativo non esiste più, ecc.). Di
conseguenza, l'Ufficio ha dovuto effettuare il normale accesso ispettivo,
riscontrando, sovente, difficoltà in ordine all'acquisizione degli elementi
probatori. La seconda concerne il modo in cui
dovrà essere redatto il verbale: ad avviso di chi scrive, qualora nello stesso
si faccia riferimento a più voci contrattuali (es. differenze paga, lavoro
straordinario, trattamento di fine rapporto, ecc.), le stesse non potranno
essere comprese in un'unica somma transattiva, atteso che sulle varie somme va
pagata una contribuzione diversa. Si pensi, ad esempio, al lavoro straordinario ove, in base
alla normativa vigente, va pagato un contributo supplementare a percentuale
variabile al superamento della quarantesima ora. La terza riflessione riguarda il
periodo concordato tra le parti, per quel che concerne gli effetti sulla
contribuzione: sono i soggetti che stipulano l'accordo che riconoscono a quale
periodo lavorativo va riferita la stessa, la quale, non necessariamente, è
correlata ad un rapporto di lavoro subordinato, potendo le parti aver stabilito
che il contratto ha avuto, per un certo periodo, uno svolgimento con
caratteristiche di autonomia. Qui, tuttavia, occorre sottolineare come il ruolo
della Direzione del Lavoro sia un po' diverso da quello ricoperto nella
conciliazione che avviene ex art. 410 c.p.c.: in quest'ultimo caso le parti
regolano tra di loro, rinunciando anche a taluni diritti, rapporti di natura
economica e, tranne il caso del c.d. "patto leonino", la commissione ha poco da
dire. Nella conciliazione monocratica, invece, ove c'è un interesse anche dello
Stato e degli Enti previdenziali, il funzionario dell'Ufficio deve, esercitare
il proprio peso, facendo in modo che non si arrivi ad un accordo "ictu oculi"
poco plausibile (non si dimentichi, ad esempio, che in caso di transazione su un
rapporto denunciato come "in nero" non trovano applicazione tutele sanzioni
amministrative, ivi compresa quella emanata dall'Agenzia delle Entrate ex lege
n. 73/2003, in quanto quest'ultima è conseguente ad un accertamento ispettivo
che, nel caso di specie, essendo raggiunto tra le parti un accordo, non c'è).
Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha, al momento,
fornito linee di indirizzo. Il quarto approfondimento concerne la
quantificazione della contribuzione: così come è scritta, la disposizione non
richiede che dall'atto debbano risultare gli importi dei contributi e dei premi:
ovviamente, l'estinzione del procedimento ispettivo è conseguente al pagamento
degli stessi. Gli organi previdenziali sono soltanto destinatari dell'atto ed
hanno il solo compito di verificare che il versamento sia stato effettuato,
sulla base di quanto gli stessi hanno quantificato in relazione alle somme
concordate. A questo punto, si pone il problema di quando debba essere
effettuato il versamento: la disposizione non ne parla ma l'INPS, con la
circolare n. 132/2004 ha ritenuto che "il momento dell'insorgenza dell'obbligo
contributivo coincida con il termine indicato per il pagamento delle somme
dovute al lavoratore". Conseguentemente, ricorda l'Istituto, il versamento di
quanto dovuto deve avvenire entro il sedicesimo giorno del mese
successivo. Diverso è il discorso se il pagamento
della somma concordata avviene, come spesso succede, a scadenze temporali
prefissate nell'accordo: i contributi debbono essere versati in corrispondenza
degli importi rateizzati oppure, il datore di lavoro può essere ammesso al
pagamento dilazionato dei contributi attraverso le forme usuali? Sul primo di
questi aspetti la circolare INPS n. 132/2004 parla di "coincidenza" con il
termine fissato per le erogazioni economiche. Si ha, poi, motivo di ritenere che
in caso di pagamento contributivo "rateizzato" sia sufficiente l'ammissione allo
stesso approvata dall'Istituto (con il saldo della prima rata), fermo restando
che nel caso di mancato pagamento di una rata sarà quest'ultimo ad iniziare il
procedimento "coattivo". Al problema del "quantum" contributivo
va correlato quello della deroga, o meno, alla previsione contenuta al comma 1
dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n.
389/1989: ad avviso di chi scrive, non c'è deroga, in quanto il comma 4 afferma
che i contributi debbono essere determinati secondo le norme in vigore e,
pertanto, "la retribuzione da assumere come base di calcolo non può essere
inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti, e contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base
nazionale". Un'altra questione che può esser
risolta soltanto con un chiarimento normativo non essendo sufficiente quello
amministrativo, è legata al c.d. "pagamento dilazionato" degli importi
economici, nel caso in cui il datore di lavoro smetta di onorare i propri debiti
alle scadenze prefissate. Abbiamo visto come il comma 3 parli, giustamente, di
inoppugnabilità della transazione ma, purtroppo, nell'articolato che si commenta
non c'è alcuna disposizione specifica che ripeta per il deposito e la successiva
esecutività (particolarmente importante nel caso sopraindicato) la disposizione
del comma 2 dell'art. 411 c.p.c. ove si fa riferimento al deposito presso la
cancelleria del Tribunale per le conciliazioni avvenute avanti alla commissione
provinciale o in sede sindacale (successivo comma 3), con l'accertamento della
regolarità formale del verbale di conciliazione. E' questo un punto debole, in
quanto non c'è quella automaticità appena descritta: in sostanza, il lavoratore,
a fronte del riconoscimento certo di un debito, è tenuto a rivolgersi ad un
legale per la successiva richiesta giudiziale di emissione di un decreto
ingiuntivo.
Una quinta riflessione riguarda
l'estinzione del procedimento ispettivo: par di capire (e questo sembra lo
spirito della norma che, non dimentichiamolo, appare finalizzata a far
concludere le richieste di intervento, laddove possibile, in tempi brevi, per
concentrare l'attenzione delle ispezioni sulle c.d. "visite d'iniziativa") che
con la firma dell'atto transattivo non sia più possibile perseguire altre
eventuali carenze nel comportamento
datoriale riferibili a quel rapporto anche se presenti nella richiesta di
intervento: ci si riferisce, ad esempio, alla mancata comunicazione di
assunzione ai servizi per l'impiego, alla mancata consegna della busta - paga,
alla mancata consegna della lettera di assunzione, ecc.. La sottoscrizione
dell'accordo (con il conseguente, ovvio, pagamento sia dei contributi
previdenziali ed assicurativi che delle somme patrimoniali concordate) comporta
la non procedibilità per altre sanzioni amministrative connesse al rapporto in
questione: ciò può essere opposto nei confronti di tutti gli eventuali futuri
accertamenti ispettivi. 3. Mancato accordo. L'assenza di una o di entrambe le parti
il giorno fissato per la convocazione (ma un impegno precedente, con richiesta
esplicita di rinvio, autorizza la fissazione di una nuova data, a meno che
l'altra parte non dichiari espressamente di non volere un'altra convocazione),
fa sì che la Direzione provinciale del Lavoro intenda esperito il tentativo e,
conseguentemente, programmi l'accesso ispettivo alla base della richiesta nel
più breve tempo possibile, atteso che il datore di lavoro è ora a conoscenza
della c.d. "denuncia" avanzata dal lavoratore. Ad analogo risultato si giunge
nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione non sia riuscito e si
addivenga ad un verbale di mancato accordo. Qui si pone, ad avviso di chi scrive, un
problema d'ordine procedurale. Il mancato accordo raggiunto davanti al
conciliatore monocratico fa sì che la procedura di conciliazione si intenda
espletata (art. 412 -bis, comma 1, c.p.c.) per le sole rivendicazioni economiche
contenute nella richiesta di intervento ed il lavoratore possa procedere in
giudizio, oppure no? A stretto tenore letterale il tentativo di conciliazione
cui fa riferimento la disposizione introdotta dal D. L.vo n. 80/1998 è quello
davanti alla commissione o in sede sindacale ma, ad avviso di chi scrive, regole
di buon senso e di economicità dovrebbero fare in modo che tutti i mancati
accordi, susseguenti ad una procedura legalmente prevista, abbiano lo stesso
trattamento. Tuttavia, la cosa non è automatica né è superabile attraverso una
circolare interpretativa e, quindi, si impone la necessità di un adeguamento
normativo senza il quale si corre
il rischio di posticipare il ricorso giudiziale del lavoratore che, magari,
sarebbe costretto a ripetere "il mancato accordo" davanti allo stesso
funzionario che, però, in questo caso non sarebbe "monocratico" ma presidente di
una sotto commissione di conciliazione (cosa plausibile in quegli Uffici,
soprattutto del Nord, ove vi è carenza di personale addetto alla trattazione
delle controversie di lavoro). 4.Tentativo di conciliazione in
costanza di visita ispettiva. L'ultimo comma dell'art. 11 traccia un ipotesi
conciliativa, per così dire, "contestuale" alla visita ispettiva: essa si
realizza allorquando nel corso dell'attività di vigilanza l'ispettore ritenga (e
qui è evidente il potere discrezionale) che esistano tutti i presupposti per una
soluzione conciliativa (es. differenze economiche in essere correlate a mancati
versamenti contributivi): in questo caso occorre, innanzitutto, acquisire il
consenso di entrambe le parti e, poi, informare la Direzione provinciale del
Lavoro per l'attivazione della procedura, la quale si svolge con le stesse
modalità previste per la "preventiva". La convocazione delle parti interrompe,
fino alla conclusione del tentativo, i termini per le contestazioni e le
notificazioni previsti dall'art. 14 della legge n.
689/1981. Anche qui la disposizione necessita di
alcuni chiarimenti. Il primo riguarda la discrezionalità
dell'ispettore: appare evidente che dall'accertamento in corso non debbano
emergere profili sanzionatori di rilevanza penale (cosa che preclude la
possibilità di una conciliazione) ed, inoltre, dalle circostanze emerse dovrebbe
già risultare un comportamento delle parti teso a risolvere il problema con un
accordo. Il secondo concerne l'inciso
"acquisito il consenso delle parti interessate": ciò significa, innanzitutto,
che il consenso del datore di lavoro presuppone che lo stesso sia stato portato
a conoscenza del nominativo del lavoratore cui la possibile "fattispecie
conciliativa" si riferisce. Non è possibile, infatti, ottenere una disponibilità
alla conciliazione senza conoscere chi è la
controparte. Il terzo si riferisce alla modalità di
acquisizione del consenso: a parere di chi scrive, esso va acquisito per
iscritto attraverso una breve formula con la quale si concorda sulla
disponibilità ad un tentativo di conciliazione ex art.
11. Il quarto chiarimento riguarda il
contenuto della relazione dell'ispettore alla sua Direzione provinciale del
Lavoro: al di là di qualsiasi esercitazione logorroica, si ritiene che la stessa
debba essere il più possibile precisa e puntuale atta a focalizzare le
situazioni e gli elementi in base alle quali si ritiene fattibile l'accordo
conciliativo. La quinta delucidazione riguarda il
comportamento della Direzione provinciale del Lavoro in ordine alla richiesta di
intervento: dalla norma non traspare alcun potere discrezionale (ed è giusto che
sia così, atteso che l'ispettore ha ritenuto possibile il tentativo di
conciliazione e le parti hanno dato il loro consenso), cosa che, invece, si
evince chiaramente nella c.d. "conciliazione monocratica
preventiva". La sesta riflessione concerne il
soggetto cui demandare il tentativo di conciliazione. La soluzione ideale
sarebbe quella di affidarlo al soggetto che in azienda ha già contattato le
parti, ma ciò, tenuto conto della realtà variegata degli Uffici periferici del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non sempre è possibile (si
pensi, ad esempio, a quelle articolazioni che presentano in organico poco
personale di vigilanza): conseguentemente, ad avviso di chi scrive, è opportuno
che ogni Direzione decida in base a quelle che sono le sue
potenzialità. La settima questione riguarda
l'ipotesi in cui le parti (o una sola di esse) non si presentino o non
addivengano ad un accordo: in questo caso, l'accertamento ispettivo, per il
quale sono stati sospesi i termini previsti dall'art. 14 della legge n.
689/1981, riprende ed è portato a conclusione dal medesimo ispettore che l'aveva
iniziato La
conciliazione obbligatoria per i rapporti di lavoro
certificati
Il D. L.vo n. 276/2003, al Titolo
VIII, ha disciplinato le procedure di certificazione di tutti i contratti di
lavoro, del c.d. "appalto genuino" e del regolamento interno delle società
cooperative (quest'ultimo avanti ad un'apposita commissione costituita presso la
Provincia). Senza entrare nel merito della procedura che ci porterebbe lontano
dalla nostra riflessione, va, in questa sede, sottolineato che il contratto
certificato da uno degli organi a ciò deputati (commissione di certificazione
presso la Direzione provinciale del Lavoro, commissione di certificazione presso
la Provincia, commissione di certificazione presso le Università, commissione di
certificazione presso gli Enti Bilaterali) ha forza di legge fino a quando un
giudice con sentenza di merito non affermi il contrario ed è opponibile anche ai
terzi che ne abbiano interesse. E' evidente come il contratto
certificato (nel nostro caso interessa quello validato avanti alla commissione
istituita presso la DPL di cui fanno parte, come membri di diritto, oltre al
Dirigente, anche due funzionari
dell'Ufficio ed un rappresentante ciascuno dell'INPS e dell'INAIL) possa
essere opposto anche agli ispettori del lavoro ed al personale di vigilanza
degli Istituti i quali rilevino, ad esempio, che il rapporto di lavoro si è
svolto in maniera del tutto, o in parte, diversa da come era stato certificato
(es., le caratteristiche sono quelle tipiche della subordinazione, mentre il
contratto era stato certificato come " a progetto"). In via normale, l'ispettore
rilascia il relativo verbale con la quantificazione del periodo accertato e
delle relative sanzioni, qui non lo può fare, in quanto il rapporto certificato
è tale nella sua qualificazione fino alla pronuncia del giudice di merito.
Sull'argomento l'INPS, con la circolare n. 71 del 1° giugno 2005, ha fornito
alcuni indirizzi operativi al proprio personale ispettivo, estensibili, in
quanto riferibili a norme comportamentali di linearità amministrativa, anche al
personale delle Direzioni del Lavoro. Il funzionario di vigilanza, qualora
accerti che dalla discordanza accertata derivino addebiti contributivi, è tenuto
a procedere, fermi restando altri aspetti della verifica, alla notifica di un
distinto verbale ispettivo contenente unicamente gli elementi a sostegno delle
ragioni e la quantificazione, ai soli fini cautelari, delle somme ritenute
dovute. La procedura di conciliazione avanti
all'organo che ha certificato il rapporto è, succintamente, descritta al comma 4
dell'art. 80 del D. L.vo n. 276/2003: vi si afferma che è obbligatoria e che il
tentativo è espletato ai sensi dell'art. 410
c.p.c.. Sono molte le considerazioni che
vanno, necessariamente, effettuate. Innanzitutto, il ricorso (possibile
pure erronea qualificazione o per vizio del consenso) può pervenire anche dal
lavoratore che è una delle parti che ha sottoscritto il contratto certificato:
anzi, la previsione contenuta nella norma appena citata, riserva una sola strada
per l'impugnativa giudiziale. Se egli vuole adire il giudice deve,
necessariamente, passare per il tentativo obbligatorio avanti alla commissione
che ha qualificato il rapporto, non potendo, ad esempio, passare attraverso
altre forme obbligatorie conciliative (avanti alla commissione provinciale o in
sede sindacale, o in sede di conciliazione monocratica). C'è, poi, la
identificazione di altri soggetti che potrebbero aver interesse ad impugnare
l'atto certificato oltre al personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL e della
Direzione provinciale del Lavoro: si tratta del datore di lavoro (anche se, in
linea di massima, poco plausibile), dell'Amministrazione Finanziaria (per i
riflessi fiscali) o di un altro istituto previdenziale, relativamente alla
specificità dei versamenti contributivi (es.
ENPALS). Un'altra questione riguarda la
procedura di conciliazione: qui non è intervenuto alcun chiarimento
amministrativo, in carenza del quale si ritengono applicabili, per quanto
possibili, le esperienze già formalizzate nelle altre attività conciliative
svolte dall'Ufficio, tenuto conto del richiamo operato dal comma 4, all'art. 410
c.p.c.. Conseguentemente, ricevuta l'istanza, la segreteria della commissione
provvede a convocare entro 10 giorni, con lettera raccomandata, le parti
contraenti ed il soggetto (ispettore di un istituto previdenziale, ispettore
della DPL, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, ecc.) che, a seguito
dell'accertamento ispettivo, ha chiesto l'intervento. In analogia con ciò che
succede nella procedura avanti alla commissione provinciale di conciliazione, si
ha motivo di ritenere che il termine appena evidenziato sia di natura
ordinatoria. Appare evidente come la procedura
avanti alla commissione di certificazione della Direzione provinciale del
Lavoro, sia abbastanza "atipica": infatti, nell'organo certificatore che deve
favorire una conciliazione tra l'ispettore che ha rilevato la discrepanza e le
parti interessate, siede il rappresentante (che è anche un superiore gerarchico)
dell'organo che attraverso il funzionario di vigilanza ritiene di aver accertato
una difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva
attuazione. Nel corso della discussione la
commissione è tenuta ad acquisire ogni utile informazione e chiarimento circa
l'effettivo svolgimento del rapporto: ovviamente, in questa sede, si ritiene
che, oltre a sentire le parti, possano essere visti e valutati gli elementi
raccolti, ad esempio, dal funzionario di vigilanza o dall'ispettore durante
l'accesso. L'esame può presentare difficoltà, soprattutto se correlate ad un
comportamento "non collaborativo" dei soggetti contraenti o, qualora ci si trovi
di fronte ad un c.d. "appalto genuino" che tale non sembra all'organo di
controllo, ad ostacoli derivanti dalla complessità della
fattispecie. Un altro problema da risolvere
riguarda l'esistenza o meno di un termine, trascorso il quale chi ha chiesto la
conciliazione obbligatoria può andare in giudizio. L'art. 410 -bis c.p.c.
afferma che il tentativo di conciliazione delle controversie individuali deve
essere espletato entro 60 giorni, trascorsi i quali lo stesso si intende,
comunque, espletato ai fini di un eventuale ricorso giudiziale. E' applicabile
tale disposizione anche al tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla
commissione di certificazione sulla base della semplice frase riportata al comma
4 che recita "tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c."? Ad
avviso di chi scrive, una risposta positiva è possibile sulla base del concetto
che è "in toto" applicabile, anche per gli effetti sul giudizio di merito che
non può rimanere indeterminato, la procedura che direttamente ed indirettamente
si applica con il ricorso all'articolo del codice di procedura civile appena
citato. Se si arriva ad una soluzione positiva
della controversia con il riconoscimento in tutto od in parte delle posizioni
assunte dall'organo di vigilanza, si arriva ad un accordo che diviene
inoppugnabile e che stabilisce, avanti alla commissione i termini nuovi del
rapporto oggetto di contestazione. L'accordo che può prevedere, ad esempio, un
termine diverso di inizio del nuovo rapporto rispetto a quello certificato, deve
essere sottoscritto, oltre che dai componenti effettivi della commissione, dalle
parti e da chi ha promosso la controversia: tale accordo è, in un certo senso,
almeno "trilaterale". Ovviamente, se viene riconosciuto per tale periodo un
addebito contributivo, esso dovrà essere onorato alle scadenze indicate dagli
Istituti previdenziali: nel silenzio, fatta salva una ipotesi di
"rateizzazione", si ritiene che ciò debba avvenire, in analogia con la
conciliazione monocratica, entro il sedici del mese
successivo. Un altro problema da risolvere è
rappresentato dalla circostanza che, a seguito al riconoscimento di un rapporto
di lavoro diverso da quello qualificato, al lavoratore siano riconosciute
competenze economiche a titolo di differenze retributive. La domanda è questa:
può la commissione di certificazione, qualora le parti siano d'accordo, inserire
una clausola con la quale vengono riconosciute alcune spettanze? La sede non è
proprio questa anche se la dizione dell'art. 82 del D. L.vo n. 276/2003 offre un
appiglio (ma soltanto per gli Enti Bilaterali) quando afferma che le "sedi di
certificazione di cui all'art. 76, comma 1, lettera a) sono competenti, altresì,
a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma
della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse. Indubbiamente, motivi
di economicità spingerebbero per una soluzione positiva pure per la commissione
di certificazione costituita presso la DPL anche perché si assisterebbe al
paradosso di un lavoratore cui il datore di lavoro ha riconosciuto un
determinato periodo come subordinato il quale sarebbe costretto ad adire
un'altra commissione (quella di conciliazione) per ottenere quanto già
riconosciuto (ovviamente, sarebbe il datore di lavoro a "spingere" verso tale
ultimo organo collegiale per ottenere una transazione con il crisma
dell'inoppugnabilità). La mancata conciliazione, cui il
Legislatore delegato ricollega la possibilità che il giudice di merito valuti il
comportamento tenuto dalle parti, ai fini delle spese di giudizio, fa sì che per
veder riconosciuto quanto accertato durante l'accesso ispettivo, il funzionario
di vigilanza o l'ispettore debba trasmettere tutta la documentazione,
rispettivamente, all'Avvocatura di Sede (circ. INPS n. 71/2005) o all'Ufficio
Legale e del Contenzioso della Direzione provinciale del Lavoro: infatti, dopo le modifiche introdotte con
l'ultimo articolo del D. L.vo n. 251/2004 per tutte le questioni giudiziali
concernenti i rapporti certificati (quindi, anche per un eventuale ricorso
amministrativo al Tribunale Regionale) la Direzione provinciale del Lavoro si
costituisce direttamente attraverso il
Dirigente o propri funzionari, "by - passando" l'Avvocatura dello
Stato. Conciliazioni
sul rilascio dei certificati per i lavoratori esposti
all'amianto
Un ultimo caso di conciliazioni presso
le Direzioni provinciali del Lavoro è scaturito, di recente, dal D.M. 17
dicembre 2004, n. 295, attuativo dell'art. 47 del D.L. n. 369/2003, convertito,
con modificazioni nella legge n. 326/2003. Si tratta dei benefici previdenziali
per i lavoratori che hanno operato a contatto con l'amianto e che, alla data del
2 ottobre 2003, sono stati esposti
per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Tralasciando ogni discorso relativo
alla domanda (che va indirizzata all'INAIL) ed alla procedura di riconoscimento,
va sottolineato come la Direzione provinciale del Lavoro sia "tirata in ballo"
due volte: la prima (art. 3, comma 4) quando si afferma che "le controversie
relative al rilascio ed al contenuto dei curricula - che devono essere
consegnati dai datori di lavoro - sono di competenza delle Direzioni provinciali
del Lavoro", la seconda (art. 3, comma 5) quando si dichiara che "nel caso di
aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il
curriculum lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla Direzione provinciale
del lavoro, previe apposite indagini". La norma non dice altro, né sulla
materia sono, finora, giunti chiarimenti amministrativi: per quel che interessa
la nostra riflessione si può affermare che la competenza alla trattazione della
controversia non può che essere, nel silenzio degli organi amministrativi sovra
ordinati, quella della commissione provinciale di conciliazione cui vanno
indirizzate tutte le controversie tra lavoratore e datore di lavoro (e tale è
quella relativa al curriculum ed al rilascio). Indubbiamente, se questa è la
soluzione, essa riguarda anche l'ipotesi prevista al comma 5, qualora la
soluzione adottata a seguito di indagini non sia ritenuta congrua dal
lavoratore, con l'ovvia chiamata "in conciliazione" di chi ha effettuato
l'accertamento. Agosto 2005 |