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Conversione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. da
tempo determinato in indeterminato
La cd. privatizzazione del pubblico impiego ha comportato -come del resto
era prevedibile- numerose problematiche applicative riguardo alla relativa
normativa di riferimento. Cio in quanto l'avvenuta depubblicizzazione del
rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e la
conseguente configurazione di questo quale una prestazione alle dipendenze e
sotto la direzione ( art. 2094 c.c. ) di un dirigente immedesimato organicamente
in una determinata Pubblica Amministrazione non poteva (stante la precedente
diversita di regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici e privati) non
comportare stravolgimenti per l'interprete. In particolare, i problemi
applicativi sono stati determinati, in prevalenza, dall'impossibilita di
procedere ad una mera assoggettazione - sic et simpliciter - del
rapporto di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico alle regole
cui, fino al momento antecedente, erano assoggettati tutti i rapporti di lavoro
" privati "; la quale, a sua volta, ha determinato la creazione di un tertium
genus rappresentato da una disciplina distinta da quella - che comunque ricalca
- del rapporto di lavoro privatistico, cosi come differente dalla
regolamentazione che prima della c.d. privatizzazione disciplinava il rapporto
di lavoro pubblico dalla quale, appunto, tale tertium genus si discosta senza
pero rinnegarla in tutto. Proprio a questa regolamentazione attuata in modo
ibrido (verrebbe da dire, in termini quantitativi oltre che contradditori,
privatistico-pubblicistici se si adotta un punto di vista generale, oppure, al
contrario, pubblicistico-privatistici nel caso in cui si incentra l'attenzione
sull'iter che conduce all'instaurazione e gestione di un rapporto di lavoro
pubblico), e da ricondurre una delle querelle cui ha dato luogo la
depubblicizzazione, almeno in parte, del pubblico impiego. Tale querelle ha
ad oggetto la possibilita di conversione del rapporto di lavoro a tempo
determinato eventualmente intrattenuto alle dipendenze di una Pubblica
Amministrazione in indeterminato, in presenza dei presupposti che tale
conversione determinano nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro privato. Presupposti previsti dalla legge
n. 230 del 1962 e, piu di recente, dal D.Lgs. n. 368 del 2001 per effetto dei
quali, ad esempio, tale conversione avviene in caso di proroga, oltre il termine
inizialmente pattuito, del rapporto di lavoro eventualmente instaurato alle
dipendenze di un privato. Presupposti, inoltre, la cui ravvisabilita, nelle
argomentazioni di molti pratici - Avvocati di dipendenti pubblici direttamente
interessati - diversi autori ed alcuni Magistrati addetti alle Sezioni Lavoro ),
determinerebbe - a seguito, appunto, della c.d. privatizzazione del pubblico
impiego, la possibilita di convertire in indeterminato anche il rapporto di
lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione
eventualmente, ad esempio, prorogato per un tempo superiore alla durata del
contratto di lavoro iniziale. Cosi ragionando, a titolo esemplificativo,
infatti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa ( attraverso una sua
ordinanza del 07.08.2000 ) ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione
di incostituzionalita dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 innanzi
a lui sollevata dalla difesa di un dipendente pubblico a tempo determinato e
quindi non inserito nei ruoli stabili dell'Amministrazione pubblica. Riguardo
alla possibilita di applicare in toto la normativa di matrice privatistica che
prevede la possibilita di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato
in indeterminato, in presenza dei presupposti dalla stessa previsti, appare
opportuno partire appunto dalla legislazione specifica in materia di pubblico
impiego e, quindi, appunto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Tale
articolo, in particolare, al comma 2, stabilisce che " la violazione di
disposizione imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da
parte delle pubbliche amministrazioni, non puo comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni . ", e viene configurato, a sua volta, come norma imperativa
ed in quanto tale motivo di nullita del negozio ex 1418, comma 1, del codice
civile dai Giudici amministrativi investiti della questione in
oggetto. Questi Giudici, in particolare, argomentando dalla nullita di
qualsiasi patto stabilito in violazione dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165
del 2001 hanno concluso nel senso della esclusiva retribuibilita, quali
prestazioni di fatto ai sensi dell'art. 2126 del codice civile, di quelle di
lavoro rese eventualmente, per esempio, oltre la scadenza del periodo
contemplato dal contratto di lavoro a tempo determinato inizialmente stipulato
alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione (v., tra le altre, le sentenze
del Consiglio di Stato n. 644 del 2000 e Sez. V. n. 5024 del 2003 ). La Corte
Costituzionale, invece, nel decidere la questione innanzi citata - di
legittimita in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione del comma in
oggetto - ha affermato la legittimita costituzionale dell'art. 36, comma 2, del
D.Lgs. n. 165 del 2001 "nella parte in cui esclude che la violazione di
disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da
parte delle Pubbliche amministrazioni, possa comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche
Amministrazioni "
(cfr. sentenza n. 89 del 2003). Cio,
segnatamente, atteso che il principio di eguaglianza non potrebbe, nella specie,
ritenersi vulnerato in considerazione della non omogeneita delle situazioni
poste a confronto, posto che - anche dopo la cosiddetta privatizzazione - il
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici conserverebbe fondamentali
peculiarita tali da renderlo profondamente diverso dal rapporto di lavoro
intrattenuto con i datori di lavoro privati, come piu volte affermato dalla
stessa Corte Costituzionale. Peculiarita, queste, derivanti dal fatto che
"la privatizzazione riguarderebbe . solamente lo svolgimento del rapporto di
lavoro, ma non il momento della sua costituzione, rimanendo immutate le
particolari esigenze di selezione del dipendente pubblico, a garanzia dei
principi di imparzialita e buon andamento della Pubblica Amministrazione che in
via di principio impongono il ricorso alla procedura concorsuale, salvo
eccezioni". Eccezioni, queste ultime, individuabili secondo la sentenza
del Consiglio di Stato n. 644 del 2000 soltanto attraverso la mediazione di
un'esplicita, al riguardo, previsione legislativa, allo stato non ancora
intervenuta. Dunque, la ratio dell'impossibilita della conversione del
rapporto di lavoro a tempo determinato eventualmente intrattenuto alle
dipendenze di una PP.AA. in indeterminato puo essere ravvisata nell'evitare che,
attraverso il contemplare una simile possibilita, possa essere aggirato e
violato il principio ( sancito dall'art. 97, comma 3, della Costituzione ) che
prevede l'obbligo del superamento di un concorso pubblico al fine dell'accesso
ai ruoli stabili della Pubblica Amministrazione. Tali ratio appare
condivisibile, atteso che altrimenti dietro l'escamotage dell'instaurazione di
un rapporto di lavoro a tempo determinato, poi, magari volutamente,
illegittimamente protratto, potrebbe accedersi ai ruoli stabili della Pubblica
Amministrazione eludendo l'obbligo del concorso e - in una simile evenienza, si
- violando il principio di eguaglianza. Il problema, pertanto, a questo
punto, potrebbe, semmai, sorgere qualora il rapporto di lavoro a tempo
determinato, in relazione al quale si dovessero eventualmente verificare
violazioni tali da poterne determinare la conversione in indeterminato secondo
la normativa dettata dal Legislatore " privato ", costituisse un rapporto
instaurato a seguito di una selezione pubblica attraverso la quale sono stati,
eventualmente, individuati i beneficiari di esso. In questo caso, infatti,
sorge il diverso problema attinente al valutare la possibilita di considerare un
simile tipo di selezioni pubbliche alla stregua del pubblico concorso cui fa
riferimento l'articolo 97, comma 3, della Costituzione della Repubblica
Italiana. Anche a questo proposito pare soccorrere il dettato dell'art. 36,
comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, cosi tassativo nell'escludere la
possibilita di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato alle
dipendenze di una PP.AA. in indeterminato. Dalla perentorieta - desumibile
dal fatto che lo stesso non prevede alcuna eccezione alla propria statuizione -
con cui tale comma esclude una simile possibilita di conversione pare
discendere, infatti, la negazione, gia a livello legislativo, della possibilita
di considerare le selezioni - o, a seconda delle relative denominazioni,
concorsi - per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato alla
stessa stregua dei concorsi cui fa riferimento la Costituzione della Repubblica
Italiana al fine di accedere a tempo indeterminato nei ruoli della Pubblica
Amministrazione. Questo appare essere il quadro desumibile dallo stato della
normativa e della giurisprudenza in materia. Trattasi, comunque, di materia - del resto,
come il piu ampio genus del rapporto di lavoro pubblico " privatizzato " in cui
viene a collocarsi - in costante evoluzione.
Marzo 2005
Autore: Dott. Sergio Salvatore Manca - tratto dal sito www.leggiweb.it
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