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DILIGENZA E COLPA
NELLESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
SOMMARIO:
1. Il tipo contrattuale "appalto" quale
contratto ad esecuzione "critica".
2. La garanzia dellappaltatore e le "modifiche"
del rapporto per vizi e difetti cosiddetti lievi.
3. Lazione del committente per vizi e difetti cosiddetti
lievi. Denuncia e riconoscimento degli stessi.
4. Correzione dei vizi progettuali e diligenza professionale
dellappaltatore.
5. Vizi e difetti dellopera immobiliare. La norma
dellart. 1669 c.c. ed i suoi riscontri in Francia e
Germania.
6. Il fondamento e la natura della responsabilità
dellappaltatore ex art. 1669 cod. civ.
7. Le figure del venditore/ costruttore, del committente/gestore
e della cooperativa edilizia.
8. La nozione e la portata dei "gravi difetti" ex art.
1669 cod. civ.
9. Lesclusione della responsabilità dellappaltatore.
1. Il tipo contrattuale "appalto", quale contratto a
esecuzione "critica".
Nel contratto di appalto con cui, ad esempio,
unimpresa edile simpegna a realizzare una costruzione
civile o unimpresa impiantistica a compiere un apparato
elettrico o di climatizzazione il prodotto finale non è
dato e presupposto.
Ciò accade (normalmente) nella vendita, ma non
nellappalto; contratto avente particolare proiezione nel
futuro, per quanto prossimo, e ad esecuzione materialmente
distesa nel tempo.
Certo tutti i contratti, in quanto tali, devono essere
eseguiti; ma mentre in altri pensiamo alla vendita, alla
locazione o anche al mutuo lesecuzione si risolve
generalmente in una dazione o consegna della cosa, che
preesisteva allaccordo tra gli interessati,
nellappalto la "cosa", al momento
dellaccordo, non cè.
Solo attraverso la progettualità umana, da una parte,
loperosità, la diligenza e la tensione di un costruttore o
impiantista dallaltra parte, giustamente amministrata e
distesa nel tempo, la cosa verrà, alla fine, ad esistenza; ma
allinizio non cè, e mezzo indispensabile per la sua
realizzazione è lenergia costruttiva
dellappaltatore, la sua attività professionale orientata
ad un risultato.
Dunque, propriamente, loggetto del contratto non è una
cosa, ma unattività mirante ad un risultato costruttivo
(opus); risultato che devessere conforme al progetto o
comunque a quanto stabilito con esattezza e precisione dalle
parti; realizzato a regola darte; immune da vizi o difetti
che lo rendano, in senso strutturale o funzionale, inidoneo
alluso cui è destinato (opus perfectum).
Come si sa, il rischio organizzativo ed economico
del raggiungimento del risultato è, per regola, a carico
dellappaltatore, come, sin da subito, ci rende avvertiti la
stessa nozione di base contenuta nel codice civile (art. 1655):
"Lappalto è un contratto col quale una parte assume,
con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di unopera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro".
Ciò non toglie che, sindacando il risultato e cioè la
natura e la consistenza dellopus concretamente fornito
si valuti la stessa diligenza e perizia
dellappaltatore, nellorganizzazione e conduzione dei
lavori.
In realtà tutto ruota intorno ai lavori; i quali possono
essere vagliati dal committente, come generalmente lo sono, anche
"cammin facendo", e cioè in corso dopera
"Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei
lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel
corso dellopera, si accerta che la sua esecuzione non
procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola
darte, il committente può fissare un congruo termine entro
il quale lappaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è
risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del
danno" (art. 1662 cod. civ.).
Ciò costituisce sicura prova che, attraverso la parte di
opera compiuta, si vuole sindacare, come si diceva, la diligenza
e perizia dellimprenditore e, come per ogni debitore, la
sua tensione in concreto al risultato finale.
Una considerazione in termini assoluti ed oggettivistici del
solo risultato, in sé e per sé, non ha, nel nostro diritto, una
solida base; e confliggerebbe con lattuale tendenza degli
interpreti ad una considerazione della valenza
"personalistica" dellobbligazione di costruire;
considerazione più attenta, pure con riguardo alle obbligazioni
cosiddette di risultato, al comportamento tenuto dal debitore (1).
Del resto, affermare che quella assunta dallappaltatore
appartiene alla categoria delle obbligazioni di risultato
significa solo sottolineare la caratteristica di diligenza
professionale, adeguata allattività esercitata, che il
legislatore, sin dalla normativa più risalente, ha sempre
richiesto al prestatore dopera qualificato. In questo senso
sta già una sentenza non recente della Corte di cassazione, per
cui lobbligazione dellappaltatore "avendo per
oggetto non la mera prestazione di energie lavorative, ma il
risultato concreto del lavoro e la sua rispondenza allo scopo per
cui venne commissionato, implica il dovere per esso di garantire
non la sola mera esecuzione materiale dellopera (sulla base
del progetto), ma anche la conformità della medesima alle buone
regole dellarte, della tecnica e dellesperienza"
(2).
In altre parole, in materia di appalto, mentre la definizione
del progetto è questione del committente e del professionista da
lui incaricato, il compimento dellopera riposa interamente
sulla perizia e sullimpulso realizzativo
dellappaltatore.
Si può dunque dire che il contratto in questione, a
differenza di altri, non solo è a esecuzione materialmente
distesa nel tempo, ma è, per così dire, "ad esecuzione
critica". Se lappaltatore non inizia la sua opera, o
non la completa, o non si conforma alla (fondata) diffida del
committente, nel caso previsto dallart. 1662 c.c., incorre
nelle conseguenze generali previste per linadempimento dei
contratti a prestazioni corrispettive; condanna ad adempiere o
risoluzione del contratto stesso (ex art. 1453 c.c.), salva in
ogni caso la sua responsabilità per i danni (ex art. 1218).
In altre parole linadempimento vero e proprio del
prestatore dopera qualificato travolge e trasforma tutto il
rapporto.
2. La garanzia dellappaltatore e le
"modifiche" del rapporto per vizi e difetti cosiddetti
lievi.
Ma se lappaltatore conduce a termine il contratto e tale
esecuzione, ad esempio in sede di collaudo, o comunque ad una
verifica finale del committente, si rivela in parte carente
ad esempio, sotto qualche aspetto, difforme dal progetto o
dalle regole dellarte o mancante di qualità pattuite
il rapporto semplicemente si modifica, previa tempestiva
ed esatta iniziativa del committente. "Lappaltatore è
tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dellopera.
La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato
lopera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o
erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in
mala fede taciuti dallappaltatore.
Il committente deve, a pena, di decadenza, denunziare
allappaltatore le difformità o i vizi entro sessanta
giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se
lappaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se
li ha occultati. Lazione contro lappaltatore si
prescrive entro due anni dal giorno della consegna
dellopera.
Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere
la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati
denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano
decorsi i due anni dalla consegna" (art. 1667 cod. civ.).
Va segnalato, peraltro, che la giurisprudenza non è troppo
esigente né nel senso di pretendere, per la denuncia, una
descrizione dei difetti analitica e tecnicamente esatta, né nel
senso di pretendere un rispetto rigorosamente formale del termine
decadenziale per essa previsto. "In tema di appalto, ai fini
di cui allart. 1667 cod. civ., non è necessaria una
denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi
dellopera, tale, cioè, da consentire lindividuazione
di ogni anomalia di questultima, essendo, per converso,
sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla
garanzia cui è tenuto lappaltatore, una sia pur sintetica
indicazione delle difformità (nella specie, attraverso la
spedizione di un telegramma), suscettibile di conservare
lazione di garanzia anche con riferimento a quei difetti
accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento
successivo" (3).
"Non è ravvisabile un comportamento concludente di
accettazione senza riserve dellopera appaltata, con
conseguente rinunzia alla verifica di essa, nella non rimozione
da parte del committente di un impedimento nella specie
segatura sparsa su un pavimento di marmo per proteggerlo dai
lavori in corso per la ristrutturazione delledificio
frapposto dallappaltatore, pur se con il suo consenso, e
idoneo a coprire i vizi del bene avvallamenti, spaccature,
difetti di lucidatura e stuccatura, affioramento del salso
; sicché il termine per denunciarli decorre, ai fini della
decadenza, dalleliminazione dellimpedimento" (4).
Il contenuto della "garanzia", come detto, non è
tale da travolgere lintero rapporto, ma solo da
ridimensionarlo o nel senso di un (ulteriore) fare professionale
o in termini monetari. "Il committente può chiedere che le
difformità o i vizi siano eliminati a spese
dellappaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente
diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa
dellappaltatore.
Se però le difformità o i vizi dellopera sono tali da
renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente
può chiedere la risoluzione del contratto" (art. 1668 cod.
civ.).
Di norma, dunque, si tratterà di difetti, vizi o difformità
parziali; come tali suscettibili di incidere sul prezzo, ma di
lasciar sopravvivere il rapporto nei suoi termini generali; ad
esempio, in una costruzione civile, singole parti non eseguite,
finestre o porte spostate, impianti tecnici monchi o modificati.
Se invece il difetto induce la disfunzionalità
dellintera opera, il rapporto non può certo sopravvivere,
pur amputato di una sua parte; e, come si è visto (art. 1668,
ult. comma, cod. civ.), il committente può addirittura chiederne
la risoluzione.
Daltronde, vizi e difformità, nella loro rilevanza
parziale, è sufficiente che sussistano a prescindere da un
particolare grado di gravità; come si esige invece per far
valere la responsabilità postuma decennale, esclusivamente in
materia immobiliare (art. 1669 cod.civ.) nelle ipotesi tassative
ed esplicite di "rovina", di "pericolo di
rovina" o, appunto, di "gravi difetti".
Comunemente, quindi, nel caso disciplinato dagli artt. 1667 e
1668, comma 1, cod. civ., si parla di difetti "lievi";
nel senso che anche un vizio non particolarmente grave e, in
specifico, una difformità dal progetto o dal capitolato del tipo
che si è sopra esemplificato, o una mancanza di qualità
pattuita, può indurre una condanna dellappaltatore a
provvedere a sue spese a ovviare allinconveniente; o, in
alternativa, comportare una diminuzione del prezzo (che, se già
pagato, dovrà essere in parte restituito).
In tal senso si pronuncia una recente sentenza della
Cassazione (5), che riprende il filone
tradizionale; per esso le disposizioni contenute nellart.
1669 tendono a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi
costruttivi che gravano sugli elementi essenziali della struttura
e della funzionalità dellopera, incidendo sulla sua
solidità, efficienza e durata; mentre si ha azione di garanzia
per vizi e difformità a norma dellart. 1667 cod. civ.
quando la costruzione (senza correre tale pericolo) non
corrisponde alle caratteristiche del progetto e del contratto di
appalto ovvero sia carente delle qualità promesse o essenziali
oppure sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della
tecnica.
3. Lazione del committente per vizi e difetti
cosiddetti lievi. Denuncia e riconoscimento degli stessi
È dunque peculiare la responsabilità dellappaltatore
per vizi e difetti dellopera: quando essi, in sostanza,
debbano intendersi come inadempimenti parziali, e quindi
sottoposti non tanto alle regole generali
sullinadempimento, ma a quelle, più restrittive per il
committente, dellart. 1667, cod. civ.
Questa norma, nel ribadire la responsabilità anche per vizi e
difetti lievi (cosiddetta "garanzia"), comporta,
comunque, la prescrizione dellazione del committente entro
due anni dalla consegna; e la decadenza dalla medesima azione se
non sia fatta denuncia dei vizi e difetti entro sessanta giorni
dalla scoperta.
Limportanza della denuncia e la sua tempestività sono
affermate tradizionalmente e ribadite anche di recente dalla
giurisprudenza.
"Lonere della prova della tempestività della
denuncia dei vizi dellopera nellambito del contratto
di appalto incombe a fronte della relativa eccezione da
parte dellappaltatore sul committente, poiché la
denuncia costituisce una condizione necessaria per
lesercizio dellazione di garanzia. In tema di
appalto, ai fini dellammissibilità della domanda di
garanzia, con riferimento ai vizi e alle difformità presenti
nellopera, la denuncia è necessaria sia con riguardo a
vizi e ad altre difformità palesi (ai quali vanno parificati
quelli facilmente riconoscibili) sia con riferimento ai vizi
occulti, con lunica differenza che il termine di decadenza
di 60 giorni (per la denuncia) decorre, in un caso, dalla
consegna, nellaltro, dalla scoperta" (6).
Allopposto, la mancanza di una tempestiva denunzia
che spesso viene eccepita dallappaltatore per
limitare la sua responsabilità può essere supplita da un
(espresso) riconoscimento dei vizi, da parte sua.
È interessante notare, al proposito, come sia sufficiente un
riconoscimento empirico del vizio, anche disgiunto da
unassunzione di responsabilità. "Il riconoscimento
dei vizi e delle difformità dellopera da parte
dellappaltatore, che ai sensi dellart. 1667 c.c.,
importa la superfluità della tempestiva denuncia da parte del
committente, non deve accompagnarsi alla confessione
stragiudiziale della sua responsabilità e pertanto è
sussistente anche se lappaltatore, ammessa lesistenza
del vizio, contesti o neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi
ragione di doverne rispondere" (7).
Nella fattispecie decisa si trattava della pavimentazione di
un immobile con calcestruzzo, di cui il committente aveva
determinato lo spessore in misura insufficiente (per intuibili
ragioni economiche, peraltro non conciliabili con quelle
tecniche).
Tuttavia lappaltatore viene ritenuto in colpa per avere
eseguito "supinamente" ed acriticamente le istruzioni
dellappaltante in contrasto col suo dovere di diligenza
professionale. Egli, infatti, "essendo tenuto alla
realizzazione di unopera tecnicamente idonea a soddisfare
le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il
conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di
eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o
rilevabili con la normale diligenza, ostative
allutilizzazione dellopera ai fini pattuiti".
E una volta riconosciuto il difetto in sé e per sé
anche se ne attribuisce la "responsabilità"
alla controparte (e alla sua avarizia!), lappaltatore è
tenuto a risponderne.
Meglio non riconoscere nulla, verrebbe da pensare! Specie se
si tiene conto che la restrittiva disciplina decadenziale
prevista per la denuncia da parte del committente (60 giorni),
non vale per lo (spontaneo) riconoscimento del vizio da parte
dellappaltatore. "In tema di riconoscimento dei vizi
dellopera da parte dellappaltatore, lart. 1667
cod. civ. (applicabile anche nel caso dei gravi difetti di cui
allart. 1669 cod. civ.) equipara, alla denuncia, il
riconoscimento del vizio, pur se successivo al termine di
decadenza stabilito per la denuncia stessa da parte
dellappaltante, con la conseguenza che questultimo
non perde il diritto alla garanzia, non essendo normativamente
prescritto che luno debba avvenire entro il termine
stabilito per laltra" (8).
Naturalmente la situazione è da valutare nel caso concreto,
tenuto conto dellinteresse dellappaltatore al
cliente, dei costi mediati, anche verso altri clienti, in termini
di buona fama, e quindi delle esigenze più generali
delletica degli affari (9).
4. Correzione dei vizi progettuali e diligenza professionale
dellappaltatore
Certo, in termini strettamente legali, ove manchi la
tempestiva denuncia dei vizi e difetti da parte del committente,
nessuno può costringere lappaltatore a riconoscerli.
Piuttosto deve sottolinearsi (come già accennato nella
pronuncia prima esaminata) che la diligenza di questultimo
deve spingersi a correggere preventivamente anche i
difetti progettuali, naturalmente nei limiti della propria
competenza tecnica.
A tal fine lappaltatore deve segnalarli con chiarezza
alla controparte; la quale, se vorrà insistere
nellesecuzione del progetto allo stato, ma non a regola
darte così riducendo il ruolo professionale di chi
esegue lopera , lo farà a proprio rischio.
"Lappaltatore, anche quando realizzi un progetto
altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato
dal committente, ma conservando una propria autonomia, ha
lobbligo di controllare e correggere gli eventuali errori
di progetto in quanto è tenuto ad eseguire lopera secondo
le regole dellarte e ad assicurare un risultato tecnico
conforme alle esigenze del committente; conseguentemente è
responsabile per i vizi imputabili al progetto fornito dal
committente salvo che abbia operato come nudus minister, in con-
dizione di completa subordinazione alle direttive da quello
impartite anche a mezzo del direttore dei lavori" (10).
"In tema di appalto gli errori del progetto fornito dal
committente ricadono su questultimo ed escludono la
responsabilità dellappaltatore solo quando questi si
ponga, rispetto a quello, per espressa previsione contrattuale,
come nudus minister, come passivo strumento nelle mani del
committente, direttamente e totalmente condizionato dalle
istruzioni ricevute senza nessuna possibilità di iniziativa e
vaglio critico, laddove in ogni caso la prestazione dovuta
dallappaltatore implica anche il controllo e la correzione
degli eventuali errori del progetto fornitogli " (11).
Anche la giurisprudenza di merito è incline a schierarsi
sulla stessa linea; sempreché, da una parte, ci sia chiara
segnalazione dei difetti progettuali e, dallaltra, vi sia
"insistenza" o addirittura "ordine" di
eseguire lopera tal quale risulta dal progetto; anche
questo "ordine", tuttavia, non scusa lappaltatore
per eventuali danni a terzi, diversi dal committente. "Posto
che lappaltatore, quale imprenditore edile dotato di
competenza nel settore in cui si esplica la sua attività, ha
lobbligo di rilevare gli eventuali errori di progettazione
non restando immune da colpa nel caso in cui dia esecuzione alle
opere senza avvisare il committente di detti errori, tuttavia,
una volta che lo stesso abbia avvisato tempestivamente e
chiaramente il committente ed abbia sospeso temporaneamente i
relativi lavori, non gli può essere mosso alcun rimprovero se
successivamente abbia eseguito lopera, come da progetto,
dietro insistenze del committente. Né questultimo potrà
accampare responsabilità per danni " (12).
"In materia di appalto, anche ove esista un progetto
minuzioso e dettagliato, la cui esecuzione il committente segua
attraverso il direttore dei lavori, lappaltatore opera in
autonomia e, perciò, dato lobbligo di esatta prestazione
su di lui gravante, egli è tenuto a rilevare, nei limiti in cui
ciò rientra nelle sue capacità tecniche, gli eventuali difetti,
sia del progetto, che delle istruzioni del direttore dei lavori
ed è tenuto a fare presenti tali difetti al committente. Ne
deriva che lappaltatore è responsabile nei confronti del
committente e dei terzi danneggiati ove per sua colpa non rilevi
tali difetti ovvero ometta di farne denuncia mentre, nei riguardi
del solo committente, deve escludersi la sua responsabilità
qualora, a seguito della denuncia dei vizi, egli riceva dal
committente lordine di eseguire egualmente lopera,
perché, in tal caso, le prescrizioni contrattuali prevalgono
sulle regole dellarte" (13).
In definitiva, il "risultato" contrattuale è sempre
complesso abbiamo suggerito la qualificazione
dellappalto come contratto "ad esecuzione
critica" ; ebbene, a quel risultato, devono cooperare
entrambe le parti del rapporto ed i loro ausiliari tecnici; come,
ad esempio, il direttore dei lavori. Benché di eventuali errori
ed insufficienze del progetto risponda anzitutto chi lo ha
redatto una precisa indicazione in tal senso, se ve ne
fosse bisogno, è data dallart.25, comma 1, lett. d, comma
2 e comma 5 bis della legge-quadro sui lavori pubblici,
cosiddetta Merloni, (L. 109/1994 e successive modificazioni)
, tuttavia nessuno può supinamente adagiarsi sul progetto
come su di una tavola di salvezza; non lappaltatore, ma
nemmeno il direttore dei lavori la cui responsabilità può
concorrere, o, a seconda dei casi, sostituire quella del primo.
"Lobbligazione del direttore dei lavori è
unobbligazione di mezzi; tuttavia ciò non significa che il
suo incarico debba ritenersi limitato al riscontro della
conformità dellopera al progetto, giacché il direttore
dei lavori, come lappaltatore (e a maggior titolo, attesa
la sua preparazione tecnica), è tenuto allindividuazione e
alla correzione di eventuali carenze progettuali che impediscono
quella buona riuscità del lavoro per la quale egli è
tenuto ad adoperarsi" (14).
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato, sul punto, la
sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità del
direttore dei lavori per la mancata coibentazione dei pilastri di
un edificio, con conseguente condensazione di umidità
allinterno degli appartamenti, benché tale accorgimento
non fosse previsto dal progetto.
Più in generale, poi, in materia di edifici ed altri immobili
di lunga durata, che, per limperfetta esecuzione
dellopera, siano affetti da rovina, pericolo di rovina, o
altri "gravi" difetti, le cose si complicano e la
responsabilità dellappaltatore si aggrava.
5. Vizi e difetti dellopera immobiliare. La norma
dellart. 1669 c.c. ed i suoi riscontri in Francia e
Germania
Se il committente ordina allappaltatore non la
realizzazione di una cosa mobile o di un impianto, ma la
costruzione di un intero edificio o, ciò che ai fini
della responsabilità contrattuale è lo stesso, la costruzione
di un porzione o parte di edificio, ad esempio un appartamento,
una mansarda, un balcone, una scala, o la sua ristrutturazione, o
la manutenzione straordinaria di esso o, infine, di un impianto
che ne costi- tuisce stabile completamento o inscindibile
pertinenza ; ebbene, in tal caso, le aspettative del
committente sulla bontà e perfezione dellopera, destinata
a durare nel tempo, sono maggiori e sono quindi più intensamente
protette dalla legge.
Recita infatti lart. 1669 cod. civ.: "Quando si
tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro
natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal
compimento, lopera, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, lappaltatore è
responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi
causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla
scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno
dalla denunzia".
È una norma tradizionale, che ha già un suo antecedente nel
codice civile del 1865, art. 1639, ove essa è formulata col
caratteristico linguaggio del tempo: "Se nel corso di dieci
anni dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione di un
edifizio o di altra opera notabile, luno o laltra
rovina in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di
rovina per difetto di costruzione o per vizio del suolo,
larchitetto e limprenditore ne sono risponsabili.
Lazione per lindennità deve essere promossa entro
due anni dal giorno in cui si è verificato uno dei casi sopra
enunciati".
Ma, naturalmente, una norma analoga è prevista anche dal
codice civile francese, il quale anzi ha costituito il paradigma
originario. In quel codice, lart. 1792 (fino a un ventennio
fa) suonava: "Se ledificio perisce in tutto o in parte
per difetto della costruzione, anche qui (cagionato) da vizio del
suolo, gli architetti, imprenditori e altre persone (architectes,
entrepreneurs et autres personnes) legate al committente
dellopera (maître de louvrages) da un contratto
dappalto (louage douvrage, lett.: locazione
dopera, sicché ciascuna delle persone di cui sopra è
locateur douvrage) ne sono responsabili per dieci
anni".
Nel 1978 la norma francese è stata ammodernata e integrata,
pur senza radicali novità. Oggi suona: "Ognuno che ha
partecipato alla costruzione (tout constructeur) di unopera
(edilizia) è responsabile "de plein droit"
cioè in via generale e presuntiva, per il solo fatto di essere
costruttore; lett. di pieno diritto verso il committente o
lacquirente dellopera dei danni (dommages), anche
determinati da vizio del suolo, che compromettono la solidità
dellopera, o che, inficiando uno dei suoi elementi
costitutivi (éléments constitutifs) o uno dei suoi elementi
integrativi (éléments déquipement), la rendono inadatta
alla sua destinazione. La responsabilità non sussiste se il
conduttore prova che i danni provengono da una causa
estranea" (15).
Si chiarisce, poi (art. 1792-1), che, ai fini della
responsabilità, si intende per costruttore (nel senso lato che
sopra è stato accennato):
a) larchitetto, limprenditore, il tecnico o altra
persona legata al committente da un contratto di appalto (o
dopera),
b) colui che vende (dopo averne acquistato il suolo)
unopera che lui stesso ha costruito o fatto costruire (il
venditore/costruttore);
c) colui che, benché agisca (formalmente) quale mandatario del
proprietario dellopera (del suolo), svolge una prestazione
assimilabile a quella dellappaltatore.
E si conclude, anche adesso (art. 2270, códe civile), che il
perdurare della responsabilità è limitato a dieci anni da
quando il committente ha ricevuto in consegna lopera
(réception des travaux). Dopo la responsabilità è prescritta.
Del resto, concludendo questa rapida rassegna, anche nel
codice civile tedesco (Bürgerlichy Gesetze-Buch, BGB), le cose,
in materia di contratto di appalto (Werkervertrag: § 631), sono
regolate in modo simile. Ma la prescrizione della responsabilità
dellappaltatore (Unternehmer, lett.: imprenditore) verso il
committente (Besteller), nel caso di unopera edilizia
(Bauwerk) si compie in cinque anni; il termine di prescrizione,
tuttavia, può essere contrattualmente allungato (par. 638).
6. Il fondamento e la natura della responsabilità
dellappaltatore ex art. 1669 cod. civ.
Ma torniamo allItalia e analizziamo la norma
dellart. 1669 cod. civ.. Essa è ampiamente applicata e
valorizzata dalla giurisprudenza che vi ravvisa, giustamente,
anche un rilievo pubblico (di sicurezza) e quindi, sulla base
della diligenza professionale dellappaltatore, una sua
responsabilità aggravata (sotto il profilo probatorio).
Tale "responsabilità è riconducibile alla violazione di
primarie regole (di diritto pubblico) dettate per assicurare la
sicurezza dellattività costruttiva, sì da potersi
considerare una sua attrazione nella responsabilità
extracontrattuale" (16). In altre parole,
chi svolge lattività costruttiva normalmente su incarico
altrui, e cioè per "contratto", deve rispettare non
solo e non tanto le clausole, il capitolato, il progetto, e cioè
"adempiere", ma altresì deve farlo in modo
"sicuro" ed a regola darte.
Le norme, anche tecniche, di sicurezza e le regole
dellarte normalmente integrano il contratto; ma,
eccezionalmente, quante volte fossero in contrasto con i suoi
strumenti, certamente prevalgono su di essi. In termini di
sicurezza, allora, una costruzione perfetta e a regola
darte costituisce, insieme, adempimento contrattuale e
rispetto di precetti più generali, preesistenti e svincolati dal
contratto; precetti che nellinsieme costituiscono il
caratteristico obbligo del neminem laedere. Non si deve recar
danno a nessuno, sia esso la controparte contrattuale
(committente), sia esso un avente causa dalla controparte
contrattuale, in ipotesi lacquirente delle unità
immobiliari finite, o lo stesso condominio (fin qui,
espressamente, lart. 1669 cod. civ.), sia esso, al limite,
un terzo del tutto estraneo, coinvolto, ad es., nella rovina per
un semplice caso (ma, in questa ipotesi, la norma va coordinata
con quella dellart. 2053, che, per la rovina di edificio e
i danni a terzi, responsabilizza primariamente il proprietario;
salvo sua rivalsa presso il costruttore nei tempi e nei termini
dellart. 1669, se ancora utili).
Resta che la costruzione, imperfetta e insicura, che sia fonte
di danni, fa sorgere, insieme, una responsabilità contrattuale
ed una extracontrattuale, come ritiene la giurisprudenza; la
quale, anzi, come si è visto, opta per una responsabilità
esclusivamente di questa seconda natura, considerando in sostanza
il contratto di appalto non come la causa, ma come la semplice
"occasione" del rispetto o della violazione
delle regole edilizie ed impiantistiche, giuridiche e
tecniche.
Ciò viene (giustamente) criticato dalla dottrina, la quale
ritiene che il costruttore risponda bensì, a titolo di
responsabilità extracontrattuale, anche verso i terzi, ma non in
base allart. 1669 cod. civ.; egli ne risponde in forza di
altre norme diverse e più ampie (art. 2043, clausola generale di
responsabilità civile, art. 2050, responsabilità aggravata,
cioè presunta, per attività pericolose, quale in principio deve
ritenersi quella edilizia) tipiche del fatto illecito dannoso,
appunto in materia extracontrattuale; norme che, tra
laltro, non presentano le strettoie di tempo, di
modalità e di termini, oltre che di tipologia di danno (solo
quello derivante dalla rovina o da un grave e primario difetto)
dellart. 1669 cod. civ. (17).
Comunque anche la giurisprudenza è consapevole che
lart. 1669 cod. civ. regola anzitutto ed essenzialmente i
rapporti particolari committente/appaltatore; e che, in tale
ambito, costituendo norma di responsabilità aggravata, cioè
presunta, consente tuttavia al costruttore la prova contraria
individuare una causa dei danni estranea
allattività costruttiva . Su questa causa estranea
(caso fortuito, forza maggiore, errore del progettista, fatto del
terzo non imputabile al costruttore) spesso si concentra
lattività probatoria in giudizio.
Nel caso che permanga incertezza, opera la presunzione ed è
lappaltatore/costruttore che, per il principio del rischio,
deve rispondere.
Così, ad esempio, la Corte di cassazione (18)
ha annullato la precedente sentenza di merito che aveva escluso
la responsabilità dellimpresa, "per il crollo di una
controsoffittatura avvenuto in un ospedale", sul presupposto
che, essendo emerse varie concause nella dinamica produttiva del
crollo verosimilmente anche vetustà, opera viziata
(preesistente) di terzi, forse difetto di manutenzione
delle quali una sola era ascrivibile allappaltatore
(difetto di costruzione), il committente aveva omesso di colmare
la lacuna probatoria.
La decisione appare giusta. E infatti, verificatosi un danno
ricollegabile alla costruzione appaltata, ex art. 1669, cod.
civ., è lappaltatore che deve (esaurientemente) scolparsi,
e non il committente che deve (specificamente) dimostrare la sua
colpa; e ciò appunto per il meccanismo della
"responsabilità aggravata" (beninteso limitatamente al
campo civile e patrimoniale).
7. Le figure del venditore/costruttore, del
committente/gestore e della cooperativa edilizia
Dato il suo rilievo ai fini della sicurezza la responsabilità
in questione si applica pure alla figura del cosiddetto
venditore/costruttore, cioè al venditore di un immobile che sia
costruttore abituale e che, comunque, abbia costruito
ledificio che poi ha venduto con propria
gestione diretta.
In questo caso, pertanto, benché si tratti di vendita e non
di appalto, non si applica la disciplina meno rigorosa della
vendita in cui la garanzia, comè noto, è limitata
a un anno (art. 1495 cod. civ.) ma quella più rigorosa
dellappalto e, in specifico, dellart. 1669
(cosiddetta garanzia postuma decennale).
La giurisprudenza anzi applica unestensione della
responsabilità con una certa ampiezza, includendo, oltre al
venditore/ costruttore, anche il venditore/committente che
tuttavia ha ridotto lappaltatore al ruolo di nudus
minister; come pure limpresa che, abitualmente, svolga
affari nel campo delle costruzioni; quale, ad esempio, una
cooperativa edilizia.
"La responsabilità per gravi difetti di cui
allart. 1669, cod. civ., dettata in materia di appalto e
applicabile nei confronti del costruttore, in considerazione
della sua natura extracontrattuale e delle ragioni in genere di
pubblico interesse per cui è prevista, è invocabile nei
confronti del venditore soltanto nellipotesi in cui questi
abbia provveduto alla costruzione dellimmobile con propria
gestione diretta, ovvero abbia progettato lopera e diretto
i lavori, oppure abbia nominato un direttore dei lavori o
sorvegliato personalmente lesecuzione dellopera
impartendo precise e continue disposizioni allappaltatore
sui materiali da adoperare, sul modo di procedere e sulle
tecniche operative per i singoli elementi edilizi, sì da rendere
lappaltatore un nudus minister" (19).
"La cooperativa edilizia che assegna immobili a titolo
definitivo ai propri soci è tenuta a rispondere ai sensi
dellart. 1669 cod. civ. dei danni conseguenti
allesistenza di gravi vizi e difetti dellopera
realizzata, nel caso in cui la cooperativa medesima, quale centro
di interesse autonomo e diverso dalle persone dei singoli soci,
riveste la qualità di committente della costruzione degli
immobili su cui insistono i gravi difetti" (20).
Daltronde, e per laccennato rilievo pubblicistico
della responsabilità in questione, e per il suo asserito
carattere extracontrattuale tale quindi da trasportarla
anche oltre lo stretto rapporto committente/ appaltatore ,
essa si estende, dal lato passivo, pure al di là della figura
dellimprenditore, per investire, sempre che siano in colpa,
lo stesso progettista, il direttore dei lavori e addirittura il
committente (che, come si è visto, abbia ridotto
lappaltatore al ruolo di nudus minister). In buona sostanza
la norma dellart. 1669 cod.civ., specie negli ultimi
decenni (21), viene letta dalla Cassazione come
se essa fosse quella, più ampia, dettata dallart. 1639,
cod. civ. 1865, o dallart. 1792 del códe civile fr.
Significativa in proposito la seguente massima, in un caso che ha
visto come committente un piccolo comune sardo, Calangianus:
"La disciplina dellart. 1669 cod. civ., relativa anche
ai gravi difetti dellopera ed applicabile anche negli
appalti pubblici, si applica non solo nei confronti
dellappaltatore, ma anche nei riguardi del progettista, del
direttore dei lavori e dello stesso committente che si sia
avvalso di detti ausiliari e la relativa responsabilità esula
dai limiti del rapporto contrattuale corso tra le parti, per
assumere la configurazione della responsabilità da fatto
illecito" (22).
8. La nozione e la portata dei "gravi difetti" ex
art. 1669 cod. civ.
Dunque la responsabilità dellappaltatore, nel caso di
edifici o di altre opere fisse destinati per loro natura a lunga
durata (beni immobili), si presume sussistere in ogni ipotesi di
"rovina" (totale o parziale), di "evidente
pericolo di rovina", o anche di "gravi difetti"
(art. 1669, cod. civ.).
Mentre le ipotesi di rovina (crolli e distacchi, ecc.) o anche
di pericolo di rovina (normalmente preannunciata da crepe,
lesioni, impanciamenti di muri, cedimenti del terreno, ecc.) sono
più evidenti nel caso di pericolo di rovina imminente il
committente o i suoi aventi causa potranno agire contro
lappaltatore anche ex art. 700 c.p.c., per avere subito dal
giudice "i provvedimenti durgenza che appaiono,
secondo le circostanze, più idonei ad assicurare
provvisoriamente gli effetti della (futura e necessariamente
lenta) decisione di merito" , i gravi difetti
richiedono qualche considerazione valutativa e qualche richiamo
di precedenti.
La giurisprudenza ne ha una concezione piuttosto lata e, per
così dire, "funzionalista". Di certo vi rientrano
quelli attinenti alle strutture portanti o alle fondazioni, ma
non solo. Così "i gravi difetti, che a norma dellart.
1669 cod. civ. possono dare luogo allazione di
responsabilità del committente nei confronti
dellappaltatore, non si identificano soltanto con i
fenomeni che incidono sulla stabilità delledificio ma
possono consistere in alterazioni che, pur riguardando
direttamente una parte dellopera, incidono in modo globale
sulla sua struttura e funzionalità e ne menomano
apprezzabilmente il godimento. Rientrano, pertanto, tra i gravi
difetti di costruzione sotto il profilo considerato quelli che
interessano i tetti ed i lastrici solari, determinando
infiltrazioni di acque piovane negli appartamenti
sottostanti" (23).
Più in specifico possono costituire grave difetto anche
difformità e vizi deglimpianti che, come sopra,
diminuiscono in modo notevole la "funzione" di
godimento e di abitazione del fabbricato (e così alterano,
appunto in senso funzionale, la "causa" del contratto
di appalto) "Il difetto di costruzionè che, a norma
dellart. 1669 cod. civ., legittima il committente
allazione di responsabilità extracontrattuale nei
confronti dellappaltatore può consistere in una qualsiasi
alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione
dellopera, che, pur non riguardando parti essenziali della
stessa (e perciò non determinandone la rovinà o il
pericolo di rovinà), bensì quegli elementi accessori o
secondari che ne consentono limpiego duraturo cui è
destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica,
i rivestimenti, limpianto di riscaldamento, la canna
fumaria), incide negativamente e in modo considerevole sul
godimento dellimmobile medesimo, mentre i vizi (o le
difformità dellopera dalle previsioni progettuali o dal
contratto di appalto), legittimanti lazione di
responsabilità contrattuale ai sensi dellart. 1667 cod.
civ., non devono necessariamente incidere in misura rilevante
sullefficienza e la durata dellopera" (24).
Sotto questo profilo, anzi quello dellidoneità
funzionale dellopera nel suo complesso , può esservi
concorso di responsabilità (generalmente solidale) tra
limpresa edilizia (che, comunque, ben difficilmente ne
sarà totalmente esonerata) e le imprese esecutrici
deglimpianti , o anche, ad esempio, dei rivestimenti.
"La responsabilità extracontrattuale dellappaltatore
per gravi difetti riscontrati nellopera, ancorché possa
concorrere con quella di altri soggetti (nella specie opere di
pavimentazione e impiantistica effettuate da ditte scelte dal
committente), si estende a quanto costituisce il risultato finale
dellopera stessa, quando i difetti denunciati ne
compromettano il godimento e la funzione" (25).
Resta, naturalmente, unattenzione primaria per le
strutture portanti delledificio, a cominciare da quelle si
cui poggia la (nuova) costruzione.
In proposito, sempre in omaggio ad una concezione
"funzionalista" dellopera, e quindi della
diligenza e della responsabilità dellappaltatore, la
giurisprudenza gli fa carico di accertarsi anche
dellidoneità delle preesistenze. "Lappaltatore
o il prestatore dopera incaricato della realizzazione di
opere edilizie da eseguire su strutture o basamenti preparati dal
committente o da terzi, viola il dovere di diligenza stabilito
dallart. 1175, cod. civ. se non si accerta, nei limiti
delle comuni regole dellarte, dellidoneità delle
anzidette strutture a reggere lulteriore opera commessagli
e ad assicurare la buona riuscita della medesima e viola altresì
i doveri di adempiere alla obbligazione con correttezza e buona
fede se, avendo accertato linidoneità di tali strutture,
procede egualmente allesecuzione dellopera" (26).
La sentenza appare giusta, naturalmente nei limiti della
competenza tecnica del costruttore e sempre che non emerga, in
misura assorbente, un errore di terzi, ad esempio, del
progettista, il quale possa determinare da solo il difetto della
costruzione.
9. Lesclusione della responsabilità
dellappaltatore
Veniamo così, in conclusione, alle ipotesi di esclusione
della cosiddetta "garanzia", e quindi della
responsabilità del costruttore e/o dellimpiantista, che
assumono un contratto di appalto:
a) il vizio progettuale;
b) le errate istruzioni del committente e/o del direttore dei
lavori;
c) il caso fortuito;
d) la colpa del committente.
a) il vizio progettuale. Occorre precisare (v., supra, § 4)
che lappaltatore, per regola e nei limiti delle sue
competenze tecniche, deve "verificare" il progetto e
non attenervisi pedissequamente; al contrario, per quanto è
possibile, egli deve "dialogare" con i tecnici.
Tuttavia, se il progetto viene fornito dal committente,
limprenditore ha sì il dovere di rilevare e denunziarne i
vizi al committente stesso, ma non è tenuto a verificare la
validità del lavoro svolto dal progettista con riferimento alla
complessiva funzionalità dellopera eseguita (27).
b) le errate istruzioni del committente e/o del direttore dei
lavori. E' tradizionale lorientamento della giurisprudenza
che esonera lappaltatore, ma solo se questi, avendone
competenza tecnica, ha denunciato al committente i vizi
progettuali e questultimo ha insistito per
lesecuzione del progetto tal quale. In proposito, oltre
alle sentenze recenti, per la verità più severe, ve ne sono
anche di più datate, improntate ad una maggiore larghezza.
"Già in ripetuti precedenti questa Suprema Corte ha deciso
che la responsabilità dellappaltatore deve essere esclusa
quando i vizi dellopera non possano ricollegarsi ad un suo
comportamento doloso o colposo, ma derivino da errore del
progetto fornito dal committente con ordine di attuarlo, o siano
una conseguenza dellavere lappaltatore agito per
disposizioni impartite dal committente" (28).
c) il caso fortuito. Si fa applicazione delle regole generali
sulla responsabilità. Come, ad esempio, una irrimediabile
"sorpresa idro-geologica", o un vizio del suolo
assolutamente imprevedibile, possono modificare il contratto nel
corso della sua esecuzione, determinandone uno scioglimento per
impossibilità sopravvenuta, salvo lobbligo del committente
di pagare la parte di opera già eseguita (art. 1672 cod. civ.),
così possono mandare esente da responsabilità
lappaltatore, se si verifcano dopo il compimento
dellopera.
d) la colpa del committente. E' interessante ricordare un
precedente non recente, e per la verità nemmeno concernente la
materia immobiliare, tuttavia estremanente significativo e
calzante, e quindi di certo estrapolabile dal suo ristretto
ambito. "Deve escludersi la responsabilità
dellappaltatore ex art. 1667 cod. civ., per la inidoneità
dellopera in relazione alla sua destinazione, da parte del
committente, ad un uso eccedente rispetto a quello previsto dal
contratto (nella specie i telai per motocicletta costruiti
dallappaltatore erano risultati inidonei a sostenere un
motore, installatovi dal committente, più pesante e potente di
quello previsto dal contratto)" (29).
(di MAURO BERNARDINI - Pubblicato in Rivista
trimestrale degli appalti, n. 4/2001)
Note:
(1) Cfr. A. PERULLI, Il lavoro autonomo, in Trattato di
diritto civile e commerciale diretto da A. CICU e F. MESSINEO,
continuato da MENGONI, XXVII, 1, Milano, 1996, p. 301; G.
MUSOLINO, La responsabilità civile nellappalto, nella
collana Enciclopedia diretta da CENDON, Padova, 2001, p. 330.
(2) Cass., 31 gennaio 1947, n. 119, in Giur. it., 1947, I, c.
354.
(3) Cass., 23 gennaio 1999, n. 644, in Rep. Giur. it., 1999, voce
"Appalto privato", n. 51.
(4) Cass., 22 ottobre 1998, n. 10476, in Rep. Giur. it., 1998,
voce "Appalto privato", n. 25.
(5) Cass., 1° marzo 2001, n. 3002, in Mass. Foro it., 2001, c.
236.
(6) Così, di recente, Cass., 17 maggio 2001, n. 6774, in Mass.
Foro it., 2001, c. 587.
(7) Cass., 9 novembre 2000, n. 14598, in Rep. Giur. it., 2000,
voce "Appalto privato", n. 55.
(8) Cass., 23 maggio 2000, n. 6682, in Rep. Giur. it., 2000, voce
"Appalto privato", n. 51.
(9) Giustamente si nota in dottrina che il limite del "buon
costume", oltre il quale il contratto assume una causa
illecita (art. 1343, cod. civ.) non riguarda solo la sfera
sessuale, "ma viene in considerazione anche il costume
politico, il costume sportivo, il costume degli affari".
Così, ad esempio, F. GALGANO, Diritto privato, 9a ed., Padova,
2001, p. 268.
(10) Cass., 22 febbraio 2000, n. 1965, in Rep. Giur. it., 2000,
voce "Appalto privato", n. 76.
(11) Cass., 12 maggio 2000, n. 6088, in Contratti, 2000, p. 1133,
con nota di SODDU.
(12) App. Milano, 26 marzo 1999, in Rep. Giur. it., 2000, voce
"Appalto privato", n. 79.
(13) Trib. Lecco, 12 luglio 1999, in Rep. Giur. it., 2000, voce
"Appalto privato", n. 80.
(14) Cass., 30 maggio 2000, n. 7180, in Rep. Giur. it., 2000,
voce "Appalto privato", n. 59.
(15) La riforma è stata realizzata con la l. 4 gennaio 1978, n.
78-12. Su di essa v., ad esempio, il commento, di carattere
generale, di MALINVAUD e JESTAZ, in Juris Classeur.Per., 1978, I,
p. 2900. Per qualche profilo più specifico v., tra altri,
BOUBLI, La responsabilité contractuelle de droit commun des
constructeurs après la réception des travaux, in Revue droit
immob., 1982, p. 1.
(16) Da ultimo, Cass., 6 dicembre 2000, n. 15488, in Rep. Giur.
it., 2000, voce "Appalto privato", n. 100.
(17) In tal senso, di recente, G. MUSOLINO, La responsabilità
civile nellappalto, cit., p. 132 ss.; più indietro EROLI,
La responsabilità del costruttore e del progettista per la
rovina e i difetti dellopera, in Giur. it., 1987, I, 1, c.
643; G. ALPA, Responsabilità decennale del costruttore e
garanzia assicurativa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980,
p.414; P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano,
1961, p. 11.
(18) Con la stessa sentenza 6 dicembre 2000, n. 15488 (v., supra,
nt. 16).
(19) Cass., 2 ottobre 2000, n. 13003, in Urbanistica e appalti,
2000, p. 1305.
(20) Trib. Pescara, 13 settembre 1999, in Rep. Giur. it., 2000,
voce "Appalto privato", n. 102.
(21) Esattamente da Cass., 14 aprile 1984, n. 2415, in Riv. giur.
Enel, 1984, p.647.
(22) Cass., 11 agosto 2000, n. 10719, in Mass. Foro it., 2000, c.
1010.
(23) Cass., 12 maggio 1999, n. 4692, in Mass. Giur. it., 1999, c.
554.
(24) Cass., 19 gennaio 1999, n. 456, in Mass. Giur. it., 1999, c.
48.
(25) Cass., 14 febbraio 2000, n. 1608, in Rep. Giur. it., 2000,
voce "Appalto privato", n. 75.
(26) Cass., 9 febbraio 2000, n. 1449, in Rep. Giur. it., 2000,
voce "Appalto privato", n. 74.
(27) Così, ad esempio, Trib. Ravenna, 19 febbraio 1994, in Rep.
Giust. civ., voce "Appalto", n. 37.
(28) Così Cass., 22 novembre 1968, n. 3809, in Giur. it., 1969,
I, c. 1098, che richiama diversi precedenti, tra cui: Cass., 5
maggio 1965, n. 820, in Mass. Giur. it., 1965, c. 294; Cass., 6
giugno 1961, n. 1309, in Giust. civ., 1961, I, p. 1126; Cass., 28
maggio 1958, n. 1781, in Mass. Giur. it., 1958, c. 404.
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