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Ministro dell'Economia e delle Finanze |
Decreto 03/02/2006, n.141
Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione
delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni
sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori
contabili, societa di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e
periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della
direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita illecite
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
07/04/2006, n. 82 - Serie generale.
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto
l'articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: ;
Visto il decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56, concernente: ;
Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8,
comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante:
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
recante: ;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante: ;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta
del 28 luglio 2004;
Udito il parere delle competenti autorita di
vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere
del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12
maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto
2005;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005 del 23 dicembre
2005;
Adotta il seguente regolamento:
Capo I Definizioni e ambito di applicazione
Articolo
1 Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per: a)
: la direttiva del Consiglio delle comunita europee n. 91/308/CEE del
10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001; b) : il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni e
integrazioni; c) : il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
56; d) : il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; e) : l'Ufficio italiano dei
cambi; f) : il soggetto iscritto ai relativi collegi,
ordini, albi ed elenchi come individuato all'articolo 2, comma 1, lettere s) e
t) del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando svolge
l'attivita professionale in forma societaria o associativa; g) : la prestazione fornita dal libero professionista che si
sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di
pagamento, beni o utilita in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza
al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione,
movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita e
della costituzione, gestione o amministrazione di societa, enti, trust o
strutture analoghe; h) : il soggetto al quale il libero
professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un
incarico; i) : un'operazione unitaria sotto il profilo
economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso piu
operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo,
singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro; l) : il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita,
l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o,
nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale
ed il codice fiscale; m) : il denaro contante, gli
assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi
assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di
pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro
strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire,
anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita
finanziarie.
Articolo 2 Destinatari
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti
nello svolgimento della propria attivita professionale in forma individuale,
associata o societaria: a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei ragionieri e
dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ai notai e
agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi
operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri
clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni
riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o
attivita economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri
beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e
conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa; 5) la
costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa, enti, trust o
strutture analoghe. 2. Il presente regolamento, fatta eccezione per gli
articoli 10 e 11, si applica altresi' alle societa di revisione iscritte
nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di
seguito per i liberi professionisti.
Capo II Obblighi di identificazione e
conservazione
Articolo 3 Obblighi di identificazione
1. Il libero professionista identifica ogni cliente qualora
la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o
utilita di valore superiore a Euro 12.500. 2. L'obbligo di identificazione
sussiste anche in presenza di operazioni frazionate. 3. L'obbligo di
identificazione sussiste tutte le volte che l'operazione e di valore
indeterminato o non determinabile. 4. Ai fini dell'obbligo di
identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di societa, enti,
trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di valore non
determinabile. 5. Il cliente che si avvale della prestazione professionale
del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto
la propria personale responsabilita, i dati identificativi dei soggetti per
conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una
societa, di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista
verifica l'esistenza del potere di rappresentanza.
Articolo 4 Modalita dell'identificazione
1. L'identificazione viene effettuata dal libero
professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione
professionale a favore del cliente, anche attraverso propri collaboratori,
mediante un documento valido per l'identificazione non scaduto. Sono considerati
validi per l'identificazione i documenti d'identita e di riconoscimento di cui
agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. 2. La presenza fisica non e necessaria per i clienti i cui dati
identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da: a) precedente
identificazione effettuata dal libero professionista in relazione ad altra
attivita professionale; b) atti pubblici, scritture private autenticate o
documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni; c) dichiarazione dell'autorita consolare italiana, cosi come
indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; d)
attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri
dell'Unione Europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della
Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del cliente
e dei soggetti terzi per conto dei quali opera. 3. La presenza del cliente
non e altresi necessaria per l'identificazione quando viene fornita idonea
attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso il quale il cliente
sia stato identificato di persona: a) intermediari abilitati ai sensi
dell'articolo 4 del decreto; b) enti creditizi o enti finanziari di Stati
membri dell'Unione europea, cosi come definiti nell'articolo 1, lettera A) e
lettera B), n. 2), 3) e 4) della direttiva; c) banche aventi sede legale e
amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea purche aderenti al
Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di
banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI. 4. In nessun caso
l'attestazione puo essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti
fisici in alcun paese. Per s'intende un luogo destinato
allo svolgimento dell'attivita istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da
un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto e
autorizzato a svolgere la propria attivita. In tale luogo il soggetto deve
impiegare una o piu persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative
all'attivita svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorita
che ha rilasciato l'autorizzazione a operare. 5. L'UIC puo indicare ulteriori
forme e modalita particolari dell'attestazione, anche tenendo conto
dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza, in applicazione di
quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto. 6. Nel caso in cui il
libero professionista acquisisca in qualunque momento elementi di incertezza
sull'identita del cliente compie una nuova identificazione che dia certezza
sull'identita del medesimo.
Articolo 5 Obblighi di conservazione
1. Il libero professionista, negli stessi casi in cui e
tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione dei clienti, riporta a
propria cura nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di
informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati: a) le complete
generalita (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o
domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di
altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento
di identificazione per le persone fisiche; b) i dati identificativi della
persona per conto della quale il cliente opera; c) l'attivita lavorativa
svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce; d) la data
dell'avvenuta identificazione; e) la descrizione sintetica della tipologia di
prestazione professionale fornita; f) il valore dell'oggetto della
prestazione professionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento, se
conosciuto. 2. Quando il conferimento dell'incarico e compiuto congiuntamente
da piu clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione
dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi. 3. Nel caso
di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un cliente
gia identificato e sufficiente annotare nell'archivio le informazioni contenute
nei punti b), c), e) ed f) del primo comma. 4. Il libero professionista,
entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati
identificativi e delle altre informazioni, modifica il contenuto dell'archivio,
conservando evidenza dell'informazione precedente. 5. I dati e le
informazioni contenute nell'archivio sono conservati per dieci anni dalla
conclusione della prestazione professionale, a cura del libero
professionista.
Articolo 6 Modalita di tenuta dell'archivio
1. I dati identificativi e le informazioni sono inseriti
nell'archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno
dall'identificazione del cliente. 2. Per i dati di cui alle lettere e) ed f)
del primo comma dell'articolo 5, il termine decorre dalla data dell'avvenuta
esecuzione della prestazione professionale. 3. L'archivio e unico per ogni
libero professionista ed e tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo
tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati,
nonche garantire la storicita delle informazioni e la loro conservazione secondo
criteri uniformi. 4. Le registrazioni sono conservate nell'ordine cronologico
d'inserimento nell'archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione
storica delle operazioni effettuate. 5. L'archivio e formato e gestito a mezzo
di strumenti informatici, salvo quanto disposto dal comma successivo. L'UIC puo
indicare criteri e modalita per la registrazione e la conservazione dei dati e
delle informazioni, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6,
del decreto. 6. In sostituzione dell'archivio informatico, il libero
professionista, ove non disponga di una struttura informatizzata, puo tenere un
registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del
libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con
l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui e
composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il
registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e
abrasioni. 7. E possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione
dell'archivio informatico, di un autonomo centro di servizio che comunque
garantisca la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a
ciascun libero professionista. Restano ferme le specifiche responsabilita
previste dalla legge a carico del libero professionista e deve essere assicurato
a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso. 8. I liberi
professionisti non sono tenuti a istituire l'archivio qualora non vi siano dati
da registrare.
Articolo 7 Obblighi di conservazione in forma
semplificata
1. I liberi professionisti obbligati, in forza di altre
disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela,
possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione
purche tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni
richieste dal presente regolamento. 2. Nel caso di svolgimento dell'attivita
professionale in forma associata ovvero societaria e consentito tenere un unico
archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso, e necessaria
l'individuazione nell'archivio, per ogni cliente, del libero professionista
responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e
conservazione. 3. E fatta salva la facolta per ogni componente l'associazione
o la societa di formare un proprio archivio ai sensi dell'articolo
precedente.
Articolo 8 Protezione dei dati e delle informazioni
1. Agli obblighi di identificazione e registrazione
previsti nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali. I liberi professionisti
devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi
previsti dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati
personali. 2. L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione
e segnalazione costituisce , come definito nel primo
comma, lettera a), dell'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati
personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del
trattamento che operano sotto la diretta autorita del titolare o del
responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione
degli incaricati del trattamento e effettuata con le modalita di cui
all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali. 3.
Nella tenuta dell'archivio previsto all'articolo 5, formato e gestito tramite
strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i liberi professionisti sono
tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli
articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati
personali.
Capo III Segnalazione di operazioni sospette
Articolo
9 Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
1. I liberi professionisti hanno l'obbligo di segnalare
all'UIC ogni operazione che per caratteristiche, entita, natura, o per
qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate,
tenuto conto anche della capacita economica e dell'attivita svolta dal soggetto
cui e riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che
il danaro, i beni o le utilita oggetto delle operazioni medesime possano
provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale. 2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove
possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia
venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del
denaro, beni e utilita da un delitto non colposo. 3. Le segnalazioni
effettuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge
antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se
poste in essere in buona fede e per le finalita ivi previste, non comportano
responsabilita di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro
dipendenti o collaboratori.
Articolo 10 Esenzione dall'obbligo di segnalazione
1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non
si applicano per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo
stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un
procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la
consulenza sull'eventualita di intentare o evitare un procedimento, ove tali
informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento
stesso. 2. L'esenzione prevista al primo comma si applica anche per i giudizi
arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di
conciliazione previsti dalla legge.
Articolo 11 Criteri generali per l'individuazione delle
operazioni sospette
1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione
delle operazioni sospette, i liberi professionisti adoperano le informazioni in
proprio possesso, acquisite nell'ambito dell'attivita professionale
prestata. 2. I liberi professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i
rapporti intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto
alla capacita economica, alle attivita svolte e al profilo di rischio di
riciclaggio. 3. I liberi professionisti adottano le misure di formazione
necessarie affinche anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le
informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della
clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto. 4.
Nel caso in cui il cliente agisca per conto di un altro soggetto, il
professionista verifica, in base alle informazioni disponibili, anche la reale
titolarita dell'operazione per individuare elementi utili ai fini della
segnalazione di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio. 5.
Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in
particolare ai criteri contenuti nelle disposizioni applicative dell'UIC,
adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto.
Articolo 12 Modalita della segnalazione
1. Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il
regime di riservatezza e, ove compatibili, le procedure di segnalazione previste
negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio. 2. E fatto divieto al
libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza di comunicare le
segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di
legge. 3. I liberi professionisti che assistono il cliente in forma congiunta
possono adempiere gli obblighi di cui all'articolo 9 del presente regolamento
segnalando congiuntamente l'operazione all'UIC. 4. L'UIC puo stabilire le
modalita di produzione e di trasmissione delle segnalazioni, anche prevedendo
l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, in applicazione di quanto
disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto. 5. L'UIC, anche su richiesta
degli organi investigativi, puo sospendere le operazioni segnalate come sospette
per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli organi
investigativi medesimi, sempre che cio non determini pregiudizi per le indagini
e per l'adempimento dei propri obblighi di legge da parte dei liberi
professionisti.
Articolo 13 Disposizioni finali
1. Gli obblighi del presente regolamento si applicano a
tutti i liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, cosi' come
individuati nell'articolo 2 del presente regolamento, e sussistono anche per le
operazioni realizzate all'estero. 2. Gli obblighi di identificazione e
conservazione non si applicano in relazione all'attivita professionale per la
quale e stato conferito incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento. 3. Nel caso di rapporti tra cliente e professionista
istituitisi con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento e ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, il libero
professionista provvedera entro quest'ultimo termine agli obblighi di
identificazione e conservazione. Il presente decreto munito del sigillo di
Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 3 febbraio 2006
Il Ministro:
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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