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DONAZIONE DA GENITORI A FIGLIO MINORE E CONFLITTO D'INTERESSI
La donazione da genitore a figlio minore ha posto da sempre
l'interprete di fronte all'interrogativo circa la sussistenza o meno di un
conflitto d'interessi tra genitore donante e figlio donatario. I
notevoli risvolti pratici collegati alla diversa soluzione del problema hanno
alimentato una discussione particolarmente accesa tra due contrapposti
orientamenti. Orbene, con il presente lavoro si cercherà di offrire un
modesto contributo di chiarezza sul punto, tentando altresì una diversa lettura
della fattispecie in esame.
Da tempo dottrina e giurisprudenza sono impegnate sul tema della
donazione da genitori a figlio minore e sulle problematiche ad essa
connesse.
E' singolare notare che, a dispetto dell'apparente semplicità della
vicenda negoziale, il dibattito che si è sviluppato in ordine alla disciplina
legislativa da applicare ha reso la relativa questione una delle più tormentate
e controverse in materia di volontaria giurisdizione.
Sul tema ancor oggi si confrontano due principali correnti di
pensiero.
Da un lato, vi è chi sostiene che il contratto de quo sarebbe
caratterizzato da un evidente conflitto d'interessi tra donante e donatario, con
la conseguente applicabilità dell'art. 320, comma 6, c.c. secondo il quale: "se
sorge conflitto d'interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa
potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva
la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il
conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la
rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore".
Questa posizione, oltre all'adesione di una parte (minoritaria)
della dottrina [1], ha avuto largo
seguito in giurisprudenza, trovando la sua consacrazione nella sentenza della
Cassazione del 14 gennaio 1981, n. 439 d [2].
Secondo la S.C. il principale argomento a sostegno della tesi del
conflitto d'interessi si ricaverebbe dalla lettera del comma 3 dell'art. 320, in
particolare dalla previsione dell'autorizzazione giudiziale anche per
l'accettazione della donazione pura e semplice, la quale - si fa notare -
"difetterebbe di base logica" laddove "nella sovrana prospettazione-valutazione
del legislatore" fosse "rimasta estranea la configurabilità di un potenziale
contrasto tra la posizione del donante e quella del donatario".
Dunque, dalla previsione normativa dell'autorizzazione giudiziale
anche per l'accettazione della donazione non soggetta a pesi o condizioni, la
S.C. fa discendere la possibilità di un pregiudizio per il minore donatario (che
l'autorizzazione sarebbe diretta a scongiurare) e quindi la possibilità di un
conflitto d'interessi con il genitore donante.
L'altro argomento utilizzato dalla Corte si collega all'art. 437
c.c. a norma del quale "il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro
obbligato, a prestare gli alimenti al donante...".
Orbene, secondo la suddetta pronuncia, a questa situazione giuridica
già di per sé "...tale da richiedere una valutazione di convenienza, e quindi
una scelta, per chi riceve la donazione, tra l'arricchimento che essa comporta e
l'assunzione dell'obbligo della prestazione degli alimenti..." si aggiungerebbe,
nella fattispecie in esame, un'ulteriore ragione di conflitto connessa alla
"...potenziale posizione, in certo senso contrapposta, in cui vengono a trovarsi
i due soggetti del rapporto, i quali sono reciprocamente tenuti, anche in base
ad altro titolo, cioè per la semplice qualità di genitore e di figlio, alla
prestazione degli alimenti, con le ripercussioni correlate al fenomeno
depauperamento-arricchimento dei rispettivi patrimoni...".
E questo secondo rilievo, secondo la Cassazione, costituirebbe
altresì valido motivo per escludere che l'accettazione della donazione possa
provenire dall'altro genitore non donante in quanto lo stesso, "nella qualità di
titolare - nei confronti del coniuge donante e, in linea gradata del figlio -
della pretesa alimentare..." verrebbe ad essere combattuto tra l'interesse ad
arricchire il patrimonio del figlio e quello, contrapposto, a non depauperare il
patrimonio del coniuge.
La conclusione cui si perviene è che nel caso di donazione da parte
di uno dei (come di entrambi i) genitori, si dovrà far luogo, in applicazione
della prima parte del comma 6 dell'art. 320 c.c., alla nomina di un curatore
speciale ai fini dell'accettazione della liberalità.
L'orientamento espresso dalla S.C. ha avuto larga eco, come
ricordato, nella giurisprudenza di merito la quale, tra l'altro, in alcune
pronunce non si è limitata a richiamarsi alle motivazioni fornite dalla
Cassazione ma è andata oltre.
In particolare, a conferma dell'esistenza di un conflitto
d'interessi anche con il genitore non donante (se coniuge del donante), si è
affermato che in conseguenza della donazione di uno dei genitori al figlio
minore si avrebbe, oltre alla modifica dell'ordine previsto dall'art. 433 c.c.
(per effetto del disposto dell'art. 437 c.c.), una diversa ripartizione dei
diritti previsti dal codice nella successione dei legittimari (artt. 536 e
ss.).
In sostanza, la donazione potrebbe comportare una lesione della
quota di legittima spettante al coniuge non donante [3].
Sul fronte opposto a quello della giurisprudenza dominante si è
attestata tradizionalmente la dottrina prevalente [4], la quale ha sempre negato in radice qualsiasi
conflitto tra genitore donante e figlio minore donatario, aggiungendo che tale
operazione negoziale, atteso l'"imprescindibile dualismo di posizioni
giuridiche" tipico di ogni contratto, presupporrebbe unicamente un impedimento
ad accettare la donazione da parte dello stesso genitore donante.
Seguendo tale impostazione l'opinione più accreditata [5], ha ritenuto che: 1) qualora la donazione
provenga da uno solo dei due genitori esercenti la potestà, la stessa potrà
essere accettata dall'altro genitore ai sensi dell'art. 317 c.c. comma 1; 2)
nell'ipotesi di rifiuto o d'impossibilità dell'altro genitore così come nel caso
in cui donante sia il genitore che esercita in via esclusiva la potestà troverà
invece applicazione l'art. 321 c.c., con la conseguente nomina di un curatore
speciale per il compimento dell'atto.
La critica di fondo operata dalla dottrina prevalente alla teoria
del conflitto d'interessi muove dalla considerazione che "...il carattere
gratuito della donazione ed il vantaggio che essa offre, almeno in via di
regola, per il donatario escludono che si profili un conflitto d'interessi tra
il donante ed il donatario..." [6].
In particolare, si osserva che il conflitto d'interessi per essere
rilevante deve essere attuale non meramente eventuale: il conflitto, in altri
termini, deve essere "...tale da determinare una situazione di pericolo di danno
al rappresentato..., per il dubbio ragionevole o giustificato che il
rappresentante...possa tutelare, nell'atto, l'interesse proprio..." o di altro
rappresentato (conflitto diretto) ovvero quello di "...persona legata da vincoli
di affetto o di affari con il rappresentante..." (conflitto indiretto) [7].
A parere dello scrivente la posizione della dottrina prevalente si
lascia decisamente preferire, e ciò oltre che per la ragionevolezza che si
ritiene insita nelle argomentazioni sviluppate, anche per una serie di altre
ragioni che si vanno analiticamente ad esporre.
Collegare il conflitto d'interessi alla previsione normativa
dell'autorizzazione giudiziale per l'accettazione della donazione (come fatto
dalla S.C. nella citata sentenza) rappresenta una scelta arbitraria in quanto
fondata su un procedimento deduttivo (quello che ritiene di poter desumere la
possibilità del conflitto dalla possibilità del pregiudizio per il minore)
esattamente inverso a quello sotteso alla disciplina dettata dall'art. 1394 c.c.
che regolamenta il conflitto d'interessi in funzione della possibilità di un
pregiudizio che ne può derivare per il rappresentante.
Né si può pensare che vi sia una corrispondenza biunivoca o una
relazione di necessaria consequenzialità reciproca tra conflitto e pregiudizio,
potendo quest'ultimo evidentemente e logicamente collegarsi a situazioni
giuridiche diverse, rispetto alle quali sia assente qualsiasi contrapposizione
d'interessi tra rappresentante e rappresentato.
In secondo luogo, il ragionamento della Corte ancor più che da
argomentazioni di carattere logico, risulta smentito proprio dalla lettera
dell'art. 320 c.c.
Tale norma, infatti, per legittimare l'interpretazione datane dalla
Cassazione (sia pure limitatamente al collegamento tra l'autorizzazione
giudiziale e la mera possibilità di un pregiudizio conseguente all'atto),
avrebbe dovuto essere formulata, nella parte finale, in questi termini: "...se
non dopo autorizzazione del giudice tutelare", senza altra specificazione,
ovvero, preferibilmente "...se non in assenza di qualsiasi pregiudizio del
figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.".
Laddove, viceversa, si è collegata la possibilità dell'atto e la
stessa autorizzazione giudiziale alla "necessità o utilità evidente" è ovvio che
il legislatore ha preteso "qualcosa in più", ed è all'accertamento di questo
qualcosa in più che deve essere collegata la previsione dell'autorizzazione
giudiziale non alla semplice valutazione dell'assenza di pregiudizio.
Né avrebbe senso ritenere di poter identificare l'utilità evidente o
la necessità di un atto con la mera mancanza di pregiudizio.
Qualsiasi persona, evidentemente, è in grado di comprendere come una
qualsiasi operazione negoziale, e più in generale qualunque accadimento, possa
essere assolutamente inutile e non necessaria per un soggetto e nel contempo
priva per lo stesso del benché minimo pregiudizio.
Del resto tale norma, correttamente interpretata, si spiega
agevolmente in relazione alla condizione d'incapacità dell'interessato a
provvedere personalmente alla cura dei propri interessi e alla conseguente
scelta del legislatore di assoggettare l'amministrazione dei beni del minore a
regole di gestione qualificata e non meramente neutra.
La realtà è che la donazione (anche quella soggetta a pesi o
condizioni) rappresenta un negozio che, almeno nella configurazione accolta dal
legislatore, esclude per definizione qualsiasi possibilità di pregiudizio per il
donatario.
Qualunque argomentazione contraria, non potrà non trovare un
ostacolo insormontabile nel dato normativo, e in particolare nella disposizione
secondo la quale "il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere (solo) entro
i limiti di valore della cosa donata" (art. 793, comma 2, c.c.).
Ancor meno appagante si presenta l'argomento fondato sugli artt. 433
e 437 c.c.
Invero inserire nel ragionamento motivazioni connesse a mere
aspettative future ed eventuali, quali le pretese alimentari ex artt. 433 e 437
c.c. o i diritti riservati ai legittimari di cui agli artt. 536 ss. c.c.,
significa inevitabilmente insinuare il sospetto di un potenziale conflitto
d'interessi in numerose operazioni negoziali compiute dai genitori quali
rappresentati legali dei figli minori.
Basti pensare alle alienazioni, alle assunzioni di obbligazioni e
più in generale a tutti gli atti di straordinaria amministrazione posti in
essere per necessità del figlio minore.
Nella vendita di un immobile del minore imposta dalla necessità di
impiegare il ricavato per un intervento chirurgico, ad esempio, secondo il metro
di valutazione utilizzato nella suindicata pronuncia, ben potrebbe essere
evocato un conflitto d'interessi in capo ai genitori in quanto l'operazione
negoziale essendo destinata a produrre un depauperamento del patrimonio del
minore potrebbe, anche in questo caso, pregiudicare indirettamente le loro
aspettative alimentari e successorie.
Nell'esempio fatto il pregiudizio risulterebbe ancor più evidente
attesa la perdita da parte dei genitori dell'usufrutto legale (art. 324 c.c.)
sui beni venduti, perdita cui non farebbe riscontro alcun corrispondente
incremento patrimoniale, atteso che il corrispettivo, pur conseguito, sarebbe
comunque vincolato al soddisfacimento della suddetta esigenza.
Ma, che tali effetti indiretti e puramente eventuali siano rimasti
esclusi dalla valutazione legislativa circa la configurabilità di un conflitto
d'interessi tra genitori e figlio minore, si evince chiaramente dallo stesso
dato normativo allorché legittima al compimento dei suddetti atti proprio i
genitori quali esercenti la potestà sul figlio minore [8].
D'altro canto non sorprende affatto che, una volta accettata la
logica ispiratrice della denunciata sentenza si sia giunti a sostenere che:
"...si ha conflitto d'interessi tutte le volte in cui il rappresentante si trovi
in condizioni che turbino obiettivamente la sua imparzialità... non rilevando
che il suo interesse - concorrente o confliggente con quello del rappresentato -
sia futuro ed eventuale..." ed ancora che: "...l'elemento rivelatore della
presenza del conflitto d'interessi è dato dall'obiettiva mancanza d'imparzialità
nel momento della conclusione dell'atto da parte del rappresentante..." [9].
Pur senza voler considerare tale posizione rappresentativa
dell'orientamento avversato, non si può far a meno di denunziare il rischio
insito nella teoria del conflitto d'interessi e che l'atteggiamento
giurisprudenziale ora ricordato concretamente dimostra.
La verità è che l'idea del conflitto d'interessi meramente eventuale
se lascia perplessi in generale si rivela del tutto inaccettabile (oltre che,
per le cose dette, legislativamente smentita) per ciò che riguarda in
particolare l'ambito dei rapporti tra figli minori e genitori esercenti la
potestà sui primi.
Il vincolo di sangue che caratterizza tali rapporti ha svolto un
ruolo fondamentale di condizionamento legislativo.
Infatti, come autorevole dottrina [10]ha avuto modo di chiarire
"...le facoltà che spettano, in tema di amministrazione ai genitori esercenti la
potestà sono più ampie e soggette a controlli più attenuati e limitati rispetto
all'amministrazione del tutore...".
Orbene in un contesto nel quale il maggior affidamento proveniente
dai genitori, in virtù del vincolo di sangue, ha indotto il legislatore a
adottare minori cautele, appare ancor più evidente la necessità di un maggior
rigore nell'accertamento dei presupposti del conflitto d'interessi il quale
potrà configurarsi solamente nella sua reale effettività, tenendo conto
dell'interesse collegato alla posizione istituzionale eventualmente ricoperta
dal rappresentante legale, in proprio o come rappresentante di terzi, nonché in
relazione alla funzione tipica del negozio concretamente posto in essere.
Nella vendita, ad esempio, non potrà che farsi riferimento
all'interesse del compratore a conseguire per effetto dello scambio che si
realizza, il miglior rapporto tra il bene acquistato e il prezzo pagato, e tale
interesse non può non essere contrapposto all'interesse speculare del
venditore.
Del resto non è un caso che il legislatore abbia ritenuto di dover
escludere espressamente qualsiasi possibilità, per i genitori esercenti la
potestà di rendersi acquirenti dei beni e dei diritti del minore (art. 323
c.c.).
Nella donazione, viceversa, l'unico interesse giuridicamente
rilevante del donante risulta quello ad arricchire l'altra parte disponendo a
favore di questa di un diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione, e
rispetto ad esso l'interesse patrimoniale del donatario non può che essere
convergente giammai in conflitto.
Eventuali altri interessi, pur concretamente ipotizzabili, potranno
assurgere al più al rango di motivi (che come noto sono di regola giuridicamente
irrilevanti), salvo che, nella rappresentazione del soggetto agente, abbiano
avuto tale peso nella determinazione negoziale da incidere sullo stesso profilo
causale del negozio: in tal caso ben sarà possibile un conflitto d'interessi ma
saremo fuori ovviamente dallo schema della donazione e ciò, naturalmente, anche
ove ricorra un atto gratuito (non donativo).
Peraltro tali interessi, che si concretino in motivi della donazione
o che comportino un declassamento della stessa ad atto gratuito o ad altro atto
negoziale, non sfuggiranno certo alla valutazione che il giudice dovrà svolgere
in sede di autorizzazione all'accettazione o all'acquisto del bene, oggetto
dell'atto, da parte del minore. Ma gli stessi non verranno in rilievo in quanto
tali bensì unicamente sotto il profilo della convenienza e opportunità economica
dell'acquisto patrimoniale da realizzare.
Le considerazioni svolte appaiono allo scrivente decisive
nell'escludere, in sintonia con l'indirizzo dottrinario prevalente, qualsiasi
possibilità di conflitto d'interessi nella donazione al figlio minore e ciò
indipendentemente dalla circostanza che tale donazione provenga da entrambi i
genitori o da uno solo di essi: in quest'ultimo caso sarà altresì irrilevante
che il genitore non donante assuma anche lui (assieme al minore) la veste di
donatario.
Rimane un unico interrogativo: la dottrina che sostiene tale
posizione ha tratto da questa corretta impostazione del problema le giuste
conclusioni?
Come sopra ricordato, l'orientamento che esclude qualsiasi conflitto
d'interessi in tema di donazione da genitori a figlio minore ritiene nondimeno
che nella fattispecie negoziale in oggetto ricorra un "imprescindibile dualismo
di posizioni giuridiche" che impedisce l'accettazione della donazione (destinata
al figlio minore) da parte dello stesso genitore donante.
Secondo la dottrina prevalente, dunque, non sarebbe utilizzabile lo
schema del contratto con sé stesso disciplinato dall'art. 1395 c.c.
Questa conclusione per quanto autorevolmente sostenuta e largamente
condivisa [11], a giudizio dello
scrivente, alimenta dei dubbi che si ritiene opportuno esporre in questa
sede.
Che la donazione esprima la necessità di un dualismo di posizioni
giuridiche risulta assolutamente pacifico.
Analogamente, appare fuori discussione che la rappresentanza legale
non è assimilabile alla rappresentanza volontaria alla quale eminentemente si
ricollega lo schema del contratto con sé stesso.
Eppure tali argomentazioni non appaiono premesse idonee a
giustificare una soluzione quale quella accolta dalla dottrina prevalente.
Invero, una volta esclusa per definizione la possibilità del
conflitto d'interessi nella donazione fatta dai genitori al figlio minore, è
lecito chiedersi perché mai le proposizioni sopra espresse dovrebbero costituire
un impedimento al ricorso all'autocontratto.
Pur volendo riconoscere nel contratto con sé stesso, previsto dalla
richiamata norma codistica, un istituto eccezionale e non l'espressione di un
principio generale da applicare in ogni caso in cui possa affermarsi
l'esclusione di qualsiasi conflitto d'interessi tra rappresentante e
rappresentato, non ci sono ragioni convincenti per ammettere quantomeno una
lettura estensiva di tale disposizione.
Non è certo un caso che anche tra coloro che condividono la natura
eccezionale dello strumento se ne affermi l'utilizzabilità in tutte le ipotesi
nelle quali "...il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere
la possibilità di conflitto d'interessi", ed in particolare quindi anche in
quelle in cui tale determinazione non sia frutto dell'iniziativa del
rappresentato ma si colleghi all'oggetto del contratto [12].
Ricorrendone identica ratio, analoga soluzione si ritiene debba
coerentemente essere adottata qualora la determinazione oggettiva del contenuto
del contratto (tale da escludere la possibilità del conflitto) sia conseguenza
della particolare natura e struttura della fattispecie negoziale da realizzare
[13]. Del resto la stessa
formulazione letterale della norma sembra legittimare una tale interpretazione
laddove non imputa esplicitamente e direttamente la determinazione del contenuto
del contratto (tale da escludere la possibilità del conflitto d'interessi) al
dominus.
Autorevole dottrina [14]ha obiettato che "...anche se l'ammissibilità
dell'autocontratto si dilatasse al di là della lettera della legge fino a
comprendere qualsiasi ipotesi in cui sia genericamente escluso il pericolo di
pregiudizio per l'interessato ... la rappresentanza volontaria presenta sempre,
se non altro, per il conferimento, specifico o generico, del potere di
rappresentanza, un minimum di partecipazione della volontà del dominus, che
manca per definizione, nella rappresentanza legale. E questa partecipazione,
anche minima, può ben valere a ricondurre l'autocontratto alla volontà del
dominus...".
E si è aggiunto che il "...dualismo di posizioni giuridiche tra
donante e donatario ... impone due valutazioni distinte, autonome, opposte,
ciascuna delle quali non può essere annullata senza ridurre la donazione ad un
negozio unilaterale...".
Tale posizione, pur nel rispetto che si deve al prestigio di chi
l'ha sostenuta, non appare decisiva.
Va contestata, innanzitutto, l'ipotesi di partenza: non si vuole,
infatti, ricavare dalla norma dell'art. 1395 c.c. il principio secondo il quale,
nel nostro ordinamento giuridico, l'autocontratto va considerato valido in tutti
i casi di semplice esclusione della possibilità di conflitto, ma, in perfetta
coerenza con la formulazione normativa, la sua ammissibilità nelle sole ipotesi
nelle quali la mancanza (anche solo potenziale) del conflitto sia conseguenza
della determinazione (anche oggettiva) del contenuto del contratto.
Non convince, in secondo luogo, la conclusione cui si perviene: non
si può evidentemente contestare che la rappresentanza volontaria è tale in
quanto la titolarità del potere rappresentativo trova la sua fonte nella volontà
del dominus, ma altro è la volontà di conferire la procura altro la valutazione
circa la convenienza a compiere il negozio per il quale il potere è stato
riconosciuto.
Orbene tale valutazione compete unicamente al rappresentante, e solo
a lui è giuridicamente imputabile, a meno di non voler declassare lo stesso a
mero strumento della volontà del rappresentato e la sua attività ad una semplice
ambasceria.
Certo è possibile che lo stesso dominus, nel momento in cui
conferisce la procura, abbia reputato opportuno compiere il negozio, ma l'unica
valutazione dalla quale dipenderà la conclusione dello stesso è evidentemente
quella del rappresentante, il quale sarà assolutamente libero nel suo
apprezzamento potendo finanche (nonostante la procura) decidere di non
negoziare.
Ciò che si può concedere è soltanto che nella donazione con sé
stesso da parte del genitore donante, la valutazione di convenienza avverrà,
almeno di regola, contestualmente alla determinazione a donare, ma tale
circostanza a ben vedere (se correttamente intesa) ricorre in qualsiasi ipotesi
di (valido) contratto con sé stesso, senza che per questo si dubiti della natura
contrattuale della fattispecie o, se si preferisce, della stessa possibilità di
realizzare il negozio.
La realtà è che, come ha avuto modo di sottolineare la più recente
teoria del contratto [15], affinché
una determinata fattispecie negoziale si caratterizzi come fattispecie
contrattuale è necessario, ma anche sufficiente, poter affermare la bilateralità
del regolamento di interessi da essa posta in essere, vale a dire l'imputabilità
giuridica di tale regolamento a due parti.
E ciò ricorre sicuramente anche nella donazione con sé stesso,
rispetto alla quale non si potrebbe certo dubitare che l'assetto di interessi,
(depauperamento di una parte, per suo spirito di liberalità, in funzione
dell'arricchimento dell'altra) che ne scaturisce, sia identico a quello
realizzato da una qualsiasi altra donazione.
Certo, il compito formativo del negozio, che normalmente è affidato
a due parti, nella donazione con sé stesso verrà assolto da un unico soggetto,
ma ciò è esattamente quanto accade in ogni contratto con sé stesso.
Dunque, almeno nell'attuale stato dell'elaborazione dottrinaria, non
sembra che l'utilizzabilità del relativo modello in tema di donazione da
genitori a figlio minore incontri obiezioni insuperabili, salvo accettare
tentativi di distinguo (come quelli sopra denunciati) connessi alla rilevanza
della volontà del dominus nella rappresentanza volontaria i quali, a parere
dello scrivente, più che segnalare una ragione sostanziale di esclusione della
rappresentanza legale dall'ambito di operatività del contratto con sé stesso, si
risolvono in una tautologica riedizione, sotto il profilo della fonte, della
differenza tra i due tipi di rappresentanza.
Autore: Francesco Coppola - tratto da
"Famiglia e Diritto", 6 / 2003, p. 632