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Disciplina dell'errore e annullabilità del
contratto
1. Lerrore e gli altri vizi del consenso
Nellordine, lerrore è il primo dei vizi del consenso
disciplinato nella Sezione II, del Capo XII, rubricata «dei vizi del consenso». Lart.
1427 c.c. dispone che «il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con
violenza o carpito con dolo, può chiedere lannullamento del contratto secondo le
disposizioni seguenti». Come è stato osservato, la formula di questo articolo diverge da
quella dellart. 1108 c.c. abr.: «il consenso non è valido, se fu dato per errore,
estorto con violenza o carpito con dolo».
Nella norma abrogata lintervento autoritativo dellordinamento era dato a
tutela della volontà del contraente; mentre nel sistema vigente il vizio della volontà
costituisce solo il presupposto che, in concorso con un interesse ulteriore dato dalla
meritevolezza dellatto o del contratto stipulati, può legittimare la parte
interessata a chiederne lannullamento.
Come si vedrà in seguito, il concetto giuridico di errore è più ampio di quello comune,
poiché comprende lignoranza anche questa causa della falsa rappresentazione della
realtà. Tradizionalmente sullerrore si incentrano le trattazioni degli studiosi
tese a dimostrare il cambiamento di prospettiva seguito dal legislatore che ha portato
alla oggettivazione dello scambio, abbandonando definitivamente la prospettiva disegnata
dalla teoria della volontà.
Gli indici di questo fenomeno sono principalmente due: lequiparazione nella
disciplina tra lerrore vizio o motivo, quello che cade nella fase formativa della
volontà «deviandola sulla motivazione», e lerrore ostativo, quello che cade nella
dichiarazione o nella trasmissione della volontà formata. Sebbene propriamente solo lerrore
motivo costituisca un vizio della volontà, per entrambi la conseguenza è lannullamento,
a differenza di quanto avveniva in passato dove il secondo era causa di nullità dellatto
o del contratto.
Da ciò si desume labbandono di una concezione volontaristica incentrata sulla
figura del soggetto di diritto, in favore di altra concezione incentrata sulla causa del
latto, che colloca la dichiarazione della parte ed i suoi effetti nellambito
della circolazione della ricchezza.
Ancorché, per effetto del vizio di dichiarazione o di trasmissione, effettivamente manchi
la volontà interna del contratto (si voleva dire cento, invece è stato dichiarato o
trasmesso centomila), nondimeno non è esclusa la formazione di un contratto, secondo la
considerazione sociale che latto assume. La parte dichiarante, con la proposta o laccettazione
erratamente dichiarata o trasmessa, con ciò solo, ha accettato il rischio di immettersi
nel traffico giuridico; ed è a suo carico anche il rischio che lerrata trasmissione
dipenda dal fatto di un terzo, seppure non suo dipendente o ausiliario. Il problema,
dunque, si sposta non sulla esistenza di un contratto (la nullità), che può esservi pur
in mancanza di una volontà interna, bensì nelle modalità di tutela del dichiarante (lannullabilità).
Il superamento della concezione volontaristica si denota altresì nella disciplina data
allerrore, causa di annullamento. Ai sensi dellart. 1428 c.c., infatti, lerrore
è rilevante quando sia essenziale e riconoscibile dallaltro contraente, per gli
atti a titolo oneroso. Come si vedrà fra breve, dallindagine su questi caratteri si
desume che il profilo psicologico della parte è completamente assente, in favore di un
accertamento a proposito della concreta idoneità dellatto ad esprimere gli
interessi reali del dichiarante. Dallessenzialità è assente il profilo della
importanza soggettiva che lerrore ha avuto nella formazione e nella trasmissione
della volontà, salvo che per lerrore di diritto; così come la riconoscibilità è
altro dallaspetto della scusabilità.
Chi è in errore può, dunque, chiedere lannullamento del contratto, seppure
avrebbe potuto accorgersi dello sbaglio con luso della normale diligenza ed evitare
di impegnarsi a quelle condizioni. Con questi ulteriori requisiti il legislatore ha inteso
contemperare le esigenze del dichiarante, che potrebbe vedere frustrate le proprie
aspirazioni dal contratto, e le esigenze dellaltra parte contrattuale che potrebbe,
al contrario, avere un interesse alla conservazione del contratto. La certezza dei
traffici ha comportato la necessità di salvaguardare lefficacia dellatto in
sé, anche al rischio di sacrificare linteresse dellerrante.
Lerrore si differenzia concettualmente e per la disciplina dagli altri vizi.
Concettualmente lerrore è lunico vizio che investe in via esclusiva la sfera
della parte dichiarante, mentre per la violenza e per il dolo occorre valutare la
sussistenza di un fattore estraneo al soggetto: chi minaccia o comunque incute timore e
chi raggira inducendo la parte dichiarante in errore.
Sul piano della disciplina lerrore ha rilievo se sussistono gli elementi della
essenzialità, della riconoscibilità o se, trattandosi di donazione o di testamento, la
falsa rappresentazione risulti dallatto; non invece per la violenza o per il dolo, i
quali sono sempre cause di annullabilità. In particolare il dolo ha rilievo ancorché
induca in un errore non essenziale o in un errore incidente, di norma questultimo
irrilevante, secondo un orientamento largamente seguito, sul quale si tornerà
criticamente in seguio.
In errore può cadere solo la parte del contratto e non invece il terzo, ancorché questi
riceva vantaggi dal contratto stesso, come nellipotesi dellart. 1411 c.c.
È pacifico che la disciplina sullerrore è applicabile anche allatto
unilaterale dellart. 1324 c.c.
2. Lerrore e linterpretazione del contratto
Linterpretazione del contratto e limpugnativa per errore
si pongono su piani diversi, tuttavia tra i due si stabilisce un inevitabile intreccio:
oggetto di interpretazione è tanto il contratto, quanto la dichiarazione di volontà dellerrante
(espressa o tacita, formale o non formale); la sussistenza dellerrore può desumersi
soltanto dopo aver compiuto una corretta interpretazione delluno come dellaltra.
Il problema si pone in concreto, giacché la dichiarazione ricevuta, una volta che
ingeneri nel destinatario la coscienza che essa sia espressiva della volontà del
dichiarante, tuttavia può essere «obiettivamente plurivoca».
I criteri codicistici di interpretazione del contratto consentono di appurare quale sia
stata la effettiva volontà contrattuale, attraverso lindagine sul comportamento
complessivo delle parti anche posteriore alla stipulazione (art. 1362 c.c.). Normalmente
si afferma che, se la effettiva volontà diverge da quella che letteralmente si desume dal
documento, la prima deve prevalere sulla seconda, ma con ciò si esclude la necessità di
accertare lerrore.
Se, ad esempio, Tizio, dopo una lunga trattativa svolta per acquistare un certo fondo,
invia una formale proposta per lacquisto di un altro fondo, il destinatario della
proposta ben può ritenere che il lapsus non può comportare la conclusione di un diverso
contratto da quello che avrebbe dovuto essere concluso a seguito della trattativa. Lo
stesso vale nei casi in cui, per un lapsus, sia incluso in un contratto un mappale
relativo ad una porzione immobiliare che, nel corso delle trattative, le parti hanno
sempre inteso escludere dalla vendita. Linterpretazione qui può sopperire alla
disciplina dellerrore ostativo, poiché corregge lerrore fin dal suo nascere,
facendo equivalere il voluto al dichiarato.
Ancora, linterpretazione oggettiva del contratto secondo buona fede può consentire
di far prevalere tra diverse interpretazioni quella più coerente con la natura e loggetto
del contratto; ciò anche tenuto conto della eventuale riconoscibilità dellerrore
che potrebbe derivare accogliendo una diversa soluzione interpretativa. Ed anche per
questa via si giunge ad escludere limpugnabilità del contratto per errore, se il
significato del contratto venga fatto coincidere con quello proprio del presunto errante.
Nellipotesi in cui linterpretazione del contratto non escluda una divergenza
tra il significato del contratto ed il significato che la parte aveva attribuito alla sua
dichiarazione, diviene attuale laccertamento sulla esistenza di un errore. Poiché
la volontà si manifesta nella dichiarazione, anche questa deve essere interpretata; di
qui il possibile intreccio fra interpretazione ed impugnativa per errore. Linterpretazione,
infatti, finisce per agire su due ambiti diversi: quello del contratto e quello della
dichiarazione della volontà.
Per dipanare correttamente questo intreccio, è necessario attribuire un diverso grado di
oggettività allinterpretazione sui due elementi: il contratto e la dichiarazione.
Quanto al contratto, essa deve tendere ad attribuirvi il significato sulla base di
elementi oggettivi come il comportamento delle parti e la buona fede, anche a prescindere
da come le parti intimamente avevano concepito lautoregolamento. Quanto alla
dichiarazione, linterpretazione deve consentire di accertare se il significato
attribuitovi dalla parte coincida con i canoni sociali e tipici delle espressioni
impiegate.
In altri termini, occorre accertare se, nelle medesime circostanze di tempo e di
luogo, avuto riguardo alle qualità delle persone in questione, chiunque avrebbe potuto
attribuire alla dichiarazione il significato divergente da quello divenuto volontà
contrattuale. A queste condizioni lerrore è accertato, se sussistono gli ulteriori
elementi della essenzialità e della riconoscibilità.
In definitiva linterpretazione opera tanto con riguardo al contratto, quanto con
riguardo alla dichiarazione; logicamente va eseguita prima sulluno, poi sul laltra;
per entrambi valuta oggettivamente fatti e comportamenti; tuttavia il grado di
oggettività è diverso in considerazione della diversità del contratto e della
dichiarazione suo presupposto. Loggettività riferita allinterpretazione del
contratto è data dalla natura e dalla causa della vicenda nel traffico giuridico; loggettività
riferita alla dichiarazione è data dal rapporto tra il dichiarante ed il sistema delle
relazioni sociali tipizzate.
Infine, attraverso linterpretazione, si può concludere che non è possibile
giungere alla comune volontà, con la conseguenza che, mancando un accordo, il contratto
è nullo, ed anche in questo modo limpugnativa per errore sarebbe infruttuosa.
3. Lerrore e laccordo ex art. 1325, n. 1, cod. civ.
Il fatto a fondamento del quale è data lazione di annullamento
per errore è diverso da quello che comporta la mancanza di uno degli elementi del
contratto: laccordo. Sul piano sistematico la totale mancanza della volontà deve
essere distinta da una volontà alterata, tale da non garantire la rispondenza concreta
degli interessi regolati alla causa dellatto riferibile al dichiarante; in questultima
ipotesi «la volontà, quantunque presente, è viziata».
In concreto, questa distinzione non sempre può risultare agevole. Valgano questi esempi.
Tizio dichiara di vendere a Caio lappartamento posto al piano terra di un certo
stabile; Caio accetta di acquistare lappartamento posto al secondo piano di quello
stabile. Qui non viene in rilievo lerrore nella formazione o nella trasmissione
della volontà, ma la mancanza della volontà stessa o addirittura la sua inesistenza,
data la non conformità tra proposta ed accettazione.
Ancora: Tizio dichiara di vendere a Caio lappartamento posto al primo piano di un
certo stabile (intendendo con ciò riferirsi a quello sovrastante al piano stradale); Caio
accetta di acquistare lappartamento posto al primo piano di quello stabile
(intendendo con ciò riferirsi al piano terra). Questo secondo esempio, riconducibile alla
figura del c.d. dissenso occulto, pone problemi più complessi.
Da un lato implica lindagine sulla sussistenza della volontà, ai sensi dellart.
1325, n. 1, c.c., dallaltro impone di verificare se trovi applicazione la disciplina
dellerrore, da ultimo comporta esaminare se, in concreto, il dissenso non possa
essere risolto con le regole dellinterpretazione del contratto (di questultima
soluzione si dirà nel paragrafo seguente), poiché costituisce una falsa demonstratio.
Secondo la concezione volontaristica anche questo esempio dovrebbe essere ricondotto al
profilo della mancanza di volontà, dunque dovrebbe comportare la nullità del contratto.
Invero, si sostiene, il problema non riguarda la formazione della volontà e la sua
esternazione, bensì la mancanza per ciascuna delle parti della effettiva coscienza del
loro volere.
Senonché a questa tesi è stato obbiettato che laccordo dellart. 1325 c.c.
deve essere inteso come consenso formatosi su dichiarazioni esternate in modo congruo, non
già come consenso formatosi su volontà psichicamente raggiunte senza fraintendimenti.
Con la conseguenza che, il dissenso occulto può trovare rimedio soltanto allinterno
del profilo dellerrore ostativo, sempre che ne ricorrano gli ulteriori presupposti,
altrimenti risulterà irrilevante. Al profilo dalla mancanza di accordo, invece, può
essere ricondotto soltanto il dissenso palese.
Il fatto di dover salvaguardare lesigenza dei traffici, quindi la stabilità dei
contratti conclusi, porta a ricondurre nellambito dellerrore vizi che
altrimenti sarebbero collocati altrove.
Un ulteriore caso da collegare al profilo della mancanza di volontà è quello che si
verifica qualora le parti concordino su un determinato oggetto (ad esempio una autovettura
utilitaria), ma successivamente nel contratto ne indichino un altro (ad esempio una
autovettura di lusso). Lesempio si riferisce al caso in cui il contratto non sia
formale, sicché la riproduzione in un documento assolva al solo fine riproduttivo; non
potrebbe invece valere per il contratto formale, come nella vendita di un bene immobile.
Solo per il primo caso si può sostenere che la volontà e la dichiarazione sono state
immuni da vizi, dato che il documento non è rappresentativo dellassetto degli
interessi. Sicché si può concludere che quel documento deve essere corretto con linterpretazione,
oppure, se una delle parti intende comunque farlo valere, che latto è nullo per
mancanza di accordo. Qui la prova dellerrore non vale per ottenere lannullamento
del contratto, semmai per provare la mancanza di accordo (continua).
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Omesse le note di riferimento bibliografico, queste pagine sono parte
di capitolo del volume collettaneo a cura di G.B.Ferri, Adolfo di Majo e Massimo Franzoni,
"La invalidità del contratto" che è quarto dei sette tomi dedicati alla
disciplina generale del contratto nel "Trattato di diritto privato" che Mario
Bessone dirige per l'editore Giappichelli.
Autore: Massimo Franzoni - dal sito: www.notiziariogiuridico.it
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