>>Dottrina >>Diritto Civile >>La disciplina dell'errore e l'annullabilità del contratto

Disciplina dell'errore e annullabilità del contratto    

 

1. L’errore e gli altri vizi del consenso

Nell’ordine, l’errore è il primo dei vizi del consenso disciplinato nella Sezione II, del Capo XII, rubricata «dei vizi del consenso». L’art. 1427 c.c. dispone che «il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti». Come è stato osservato, la formula di questo articolo diverge da quella dell’art. 1108 c.c. abr.: «il consenso non è valido, se fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo».
 Nella norma abrogata l’intervento autoritativo dell’ordinamento era dato a tutela della volontà del contraente; mentre nel sistema vigente il vizio della volontà costituisce solo il presupposto che, in concorso con un interesse ulteriore dato dalla meritevolezza dell’atto o del contratto stipulati, può legittimare la parte interessata a chiederne l’annullamento.
Come si vedrà in seguito, il concetto giuridico di errore è più ampio di quello comune, poiché comprende l’ignoranza anche questa causa della falsa rappresentazione della realtà. Tradizionalmente sull’errore si incentrano le trattazioni degli studiosi tese a dimostrare il cambiamento di prospettiva seguito dal legislatore che ha portato alla oggettivazione dello scambio, abbandonando definitivamente la prospettiva disegnata dalla teoria della volontà.
Gli indici di questo fenomeno sono principalmente due: l’equiparazione nella disciplina tra l’errore vizio o motivo, quello che cade nella fase formativa della volontà «deviandola sulla motivazione», e l’errore ostativo, quello che cade nella dichiarazione o nella trasmissione della volontà formata. Sebbene propriamente solo l’errore motivo costituisca un vizio della volontà, per entrambi la conseguenza è l’annullamento, a differenza di quanto avveniva in passato dove il secondo era causa di nullità dell’atto o del contratto.
Da ciò si desume l’abbandono di una concezione volontaristica incentrata sulla figura del soggetto di diritto, in favore di altra concezione incentrata sulla causa del­ l’atto, che colloca la dichiarazione della parte ed i suoi effetti nell’ambito della circolazione della ricchezza.
Ancorché, per effetto del vizio di dichiarazione o di trasmissione, effettivamente manchi la volontà interna del contratto (si voleva dire cento, invece è stato dichiarato o trasmesso centomila), nondimeno non è esclusa la formazione di un contratto, secondo la considerazione sociale che l’atto assume. La parte dichiarante, con la proposta o l’accettazione erratamente dichiarata o trasmessa, con ciò solo, ha accettato il rischio di immettersi nel traffico giuridico; ed è a suo carico anche il rischio che l’errata trasmissione dipenda dal fatto di un terzo, seppure non suo dipendente o ausiliario. Il problema, dunque, si sposta non sulla esistenza di un contratto (la nullità), che può esservi pur in mancanza di una volontà interna, bensì nelle modalità di tutela del dichiarante (l’annullabilità).
Il superamento della concezione volontaristica si denota altresì nella disciplina data all’errore, causa di annullamento. Ai sensi dell’art. 1428 c.c., infatti, l’errore è rilevante quando sia essenziale e riconoscibile dall’altro contraente, per gli atti a titolo oneroso. Come si vedrà fra breve, dall’indagine su questi caratteri si desume che il profilo psicologico della parte è completamente assente, in favore di un accertamento a proposito della concreta idoneità dell’atto ad esprimere gli interessi reali del dichiarante. Dall’essenzialità è assente il profilo della importanza soggettiva che l’errore ha avuto nella formazione e nella trasmissione della volontà, salvo che per l’errore di diritto; così come la riconoscibilità è altro dall’aspetto della scusabilità.
 Chi è in errore può, dunque, chiedere l’annullamento del contratto, seppure avrebbe potuto accorgersi dello sbaglio con l’uso della normale diligenza ed evitare di impegnarsi a quelle condizioni. Con questi ulteriori requisiti il legislatore ha inteso contemperare le esigenze del dichiarante, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspirazioni dal contratto, e le esigenze dell’altra parte contrattuale che potrebbe, al contrario, avere un interesse alla conservazione del contratto. La certezza dei traffici ha comportato la necessità di salvaguardare l’efficacia dell’atto in sé, anche al rischio di sacrificare l’interesse dell’errante.
L’errore si differenzia concettualmente e per la disciplina dagli altri vizi. Concettualmente l’errore è l’unico vizio che investe in via esclusiva la sfera della parte dichiarante, mentre per la violenza e per il dolo occorre valutare la sussistenza di un fattore estraneo al soggetto: chi minaccia o comunque incute timore e chi raggira inducendo la parte dichiarante in errore.
Sul piano della disciplina l’errore ha rilievo se sussistono gli elementi della essenzialità, della riconoscibilità o se, trattandosi di donazione o di testamento, la falsa rappresentazione risulti dall’atto; non invece per la violenza o per il dolo, i quali sono sempre cause di annullabilità. In particolare il dolo ha rilievo ancorché induca in un errore non essenziale o in un errore incidente, di norma quest’ultimo irrilevante, secondo un orientamento largamente seguito, sul quale si tornerà criticamente in seguio.
In errore può cadere solo la parte del contratto e non invece il terzo, ancorché questi riceva vantaggi dal contratto stesso, come nell’ipotesi dell’art. 1411 c.c.
È pacifico che la disciplina sull’errore è applicabile anche all’atto unilaterale dell’art. 1324 c.c.

2. L’errore e l’interpretazione del contratto

L’interpretazione del contratto e l’impugnativa per errore si pongono su piani diversi, tuttavia tra i due si stabilisce un inevitabile intreccio: oggetto di interpretazione è tanto il contratto, quanto la dichiarazione di volontà dell’errante (espressa o tacita, formale o non formale); la sussistenza dell’errore può desumersi soltanto dopo aver compiuto una corretta interpretazione dell’uno come dell’altra. Il problema si pone in concreto, giacché la dichiarazione ricevuta, una volta che ingeneri nel destinatario la coscienza che essa sia espressiva della volontà del dichiarante, tuttavia può essere «obiettivamente plurivoca».
I criteri codicistici di interpretazione del contratto consentono di appurare quale sia stata la effettiva volontà contrattuale, attraverso l’indagine sul comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla stipulazione (art. 1362 c.c.). Normalmente si afferma che, se la effettiva volontà diverge da quella che letteralmente si desume dal documento, la prima deve prevalere sulla seconda, ma con ciò si esclude la necessità di accertare l’errore.
Se, ad esempio, Tizio, dopo una lunga trattativa svolta per acquistare un certo fondo, invia una formale proposta per l’acquisto di un altro fondo, il destinatario della proposta ben può ritenere che il lapsus non può comportare la conclusione di un diverso contratto da quello che avrebbe dovuto essere concluso a seguito della trattativa. Lo stesso vale nei casi in cui, per un lapsus, sia incluso in un contratto un mappale relativo ad una porzione immobiliare che, nel corso delle trattative, le parti hanno sempre inteso escludere dalla vendita. L’interpretazione qui può sopperire alla disciplina dell’errore ostativo, poiché corregge l’errore fin dal suo nascere, facendo equivalere il voluto al dichiarato.
Ancora, l’interpretazione oggettiva del contratto secondo buona fede può consentire di far prevalere tra diverse interpretazioni quella più coerente con la natura e l’oggetto del contratto; ciò anche tenuto conto della eventuale riconoscibilità dell’errore che potrebbe derivare accogliendo una diversa soluzione interpretativa. Ed anche per questa via si giunge ad escludere l’impugnabilità del contratto per errore, se il significato del contratto venga fatto coincidere con quello proprio del presunto errante.
Nell’ipotesi in cui l’interpretazione del contratto non escluda una divergenza tra il significato del contratto ed il significato che la parte aveva attribuito alla sua dichiarazione, diviene attuale l’accertamento sulla esistenza di un errore. Poiché la volontà si manifesta nella dichiarazione, anche questa deve essere interpretata; di qui il possibile intreccio fra interpretazione ed impugnativa per errore. L’interpretazione, infatti, finisce per agire su due ambiti diversi: quello del contratto e quello della dichiarazione della volontà.
Per dipanare correttamente questo intreccio, è necessario attribuire un diverso grado di oggettività all’interpretazione sui due elementi: il contratto e la dichiarazione. Quanto al contratto, essa deve tendere ad attribuirvi il significato sulla base di elementi oggettivi come il comportamento delle parti e la buona fede, anche a prescindere da come le parti intimamente avevano concepito l’autoregolamento. Quanto alla dichiarazione, l’interpretazione deve consentire di accertare se il significato attribuitovi dalla parte coincida con i canoni sociali e tipici delle espressioni impiegate.
 In altri termini, occorre accertare se, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, avuto riguardo alle qualità delle persone in questione, chiunque avrebbe potuto attribuire alla dichiarazione il significato divergente da quello divenuto volontà contrattuale. A queste condizioni l’errore è accertato, se sussistono gli ulteriori elementi della essenzialità e della riconoscibilità.
In definitiva l’interpretazione opera tanto con riguardo al contratto, quanto con riguardo alla dichiarazione; logicamente va eseguita prima sull’uno, poi sul­ l’altra; per entrambi valuta oggettivamente fatti e comportamenti; tuttavia il grado di oggettività è diverso in considerazione della diversità del contratto e della dichiarazione suo presupposto. L’oggettività riferita all’interpretazione del contratto è data dalla natura e dalla causa della vicenda nel traffico giuridico; l’oggettività riferita alla dichiarazione è data dal rapporto tra il dichiarante ed il sistema delle relazioni sociali tipizzate.
Infine, attraverso l’interpretazione, si può concludere che non è possibile giungere alla comune volontà, con la conseguenza che, mancando un accordo, il contratto è nullo, ed anche in questo modo l’impugnativa per errore sarebbe infruttuosa.

3.  L’errore e l’accordo ex art. 1325, n. 1, cod. civ.

Il fatto a fondamento del quale è data l’azione di annullamento per errore è diverso da quello che comporta la mancanza di uno degli elementi del contratto: l’accordo. Sul piano sistematico la totale mancanza della volontà deve essere distinta da una volontà alterata, tale da non garantire la rispondenza concreta degli interessi regolati alla causa dell’atto riferibile al dichiarante; in quest’ultima ipotesi «la volontà, quantunque presente, è viziata».
In concreto, questa distinzione non sempre può risultare agevole. Valgano questi esempi. Tizio dichiara di vendere a Caio l’appartamento posto al piano terra di un certo stabile; Caio accetta di acquistare l’appartamento posto al secondo piano di quello stabile. Qui non viene in rilievo l’errore nella formazione o nella trasmissione della volontà, ma la mancanza della volontà stessa o addirittura la sua inesistenza, data la non conformità tra proposta ed accettazione.
Ancora: Tizio dichiara di vendere a Caio l’appartamento posto al primo piano di un certo stabile (intendendo con ciò riferirsi a quello sovrastante al piano stradale); Caio accetta di acquistare l’appartamento posto al primo piano di quello stabile (intendendo con ciò riferirsi al piano terra). Questo secondo esempio, riconducibile alla figura del c.d. dissenso occulto, pone problemi più complessi.
Da un lato implica l’indagine sulla sussistenza della volontà, ai sensi dell’art. 1325, n. 1, c.c., dall’altro impone di verificare se trovi applicazione la disciplina dell’errore, da ultimo comporta esaminare se, in concreto, il dissenso non possa essere risolto con le regole dell’interpretazione del contratto (di quest’ultima soluzione si dirà nel paragrafo seguente), poiché costituisce una falsa demonstratio.     
Secondo la concezione volontaristica anche questo esempio dovrebbe essere ricondotto al profilo della mancanza di volontà, dunque dovrebbe comportare la nullità del contratto. Invero, si sostiene, il problema non riguarda la formazione della volontà e la sua esternazione, bensì la mancanza per ciascuna delle parti della effettiva coscienza del loro volere.
Senonché a questa tesi è stato obbiettato che l’accordo dell’art. 1325 c.c. deve essere inteso come consenso formatosi su dichiarazioni esternate in modo congruo, non già come consenso formatosi su volontà psichicamente raggiunte senza fraintendimenti. Con la conseguenza che, il dissenso occulto può trovare rimedio soltanto all’interno del profilo dell’errore ostativo, sempre che ne ricorrano gli ulteriori presupposti, altrimenti risulterà irrilevante. Al profilo dalla mancanza di accordo, invece, può essere ricondotto soltanto il dissenso palese.
Il fatto di dover salvaguardare l’esigenza dei traffici, quindi la stabilità dei contratti conclusi, porta a ricondurre nell’ambito dell’errore vizi che altrimenti sarebbero collocati altrove.
Un ulteriore caso da collegare al profilo della mancanza di volontà è quello che si verifica qualora le parti concordino su un determinato oggetto (ad esempio una autovettura utilitaria), ma successivamente nel contratto ne indichino un altro (ad esempio una autovettura di lusso). L’esempio si riferisce al caso in cui il contratto non sia formale, sicché la riproduzione in un documento assolva al solo fine riproduttivo; non potrebbe invece valere per il contratto formale, come nella vendita di un bene immobile.
Solo per il primo caso si può sostenere che la volontà e la dichiarazione sono state immuni da vizi, dato che il documento non è rappresentativo dell’assetto degli interessi. Sicché si può concludere che quel documento deve essere corretto con l’interpretazione, oppure, se una delle parti intende comunque farlo valere, che l’atto è nullo per mancanza di accordo. Qui la prova dell’errore non vale per ottenere l’annullamento del contratto, semmai per provare la mancanza di accordo  (continua).

* * * * *

Omesse le note di riferimento bibliografico, queste pagine sono parte di capitolo del volume collettaneo a cura di G.B.Ferri, Adolfo di Majo e Massimo Franzoni, "La invalidità del contratto" che è quarto dei sette tomi dedicati alla disciplina generale del contratto nel "Trattato di diritto privato" che Mario Bessone dirige per l'editore Giappichelli.

Autore: Massimo Franzoni - dal sito: www.notiziariogiuridico.it