FIGLI CONDIVISI OD ANCORA
CONTESI?
Confronti e riflessioni sull'evoluzione dei regimi di
affidamento della prole
A distanza di 3 anni
dall'entrata in vigore della legge 8/02/06 n.54, l'istituto dell'affidamento
condiviso, seppur introdotto come una rivoluzione dall'impatto dirompente,
sembra ormai acquisito nel comune sentire come una conquista ormai consolidata,
una realtà indiscussa, un dato di fatto.
I genitori - pur nella
disgregazione del rapporto coniugale - devono mantenere inalterato il proprio
paritetico ruolo genitoriale:"nulla di più ovvio" - verrebbe da
dirsi!
Tuttavia, come sovente
accade in questi casi, all'apodittica presa d'atto di un fenomeno considerato
radicato, non si accompagna la medesima consapevolezza dei suoi effettivi
contenuti.
La nuova normativa si
presta a numerosi spunti di riflessione che, in questa prima disamina, ci si
limita a focalizzare su due aspetti in particolare: il profilo concettuale
dell'espressione e l'ambito applicativo della nuova disciplina, per comprendere
quanto di realmente rivoluzionario ci sia nell'introduzione dell'istituto e
quanto, di fatto, esso abbia realmente mutato l'assetto
preesistente.
Definizioni e contenuti: prima e dopo la
riforma
Tutte le volte in cui, ci
si imbatte in una famiglia (legittima o di fatto) in fase di disgregazione,
oltre alle innumerevoli difficoltà connesse a tale delicato momento, si
registrano molte incertezze sull'uso, spesso improprio ed indiscriminato, dei
termini che si affiancano qualificando il regime di affidamento della prole
(condiviso, congiunto ed alternato). Ancora oggi, l'indifferenziata adozione di
tali espressioni fa - erroneamente - ritenere che trattasi di un identico
assetto al quale, solo per ragioni stilistiche, vengono attribuite definizioni
difformi.
Pertanto, al fine procedere ad una disamina consapevole
dell'istituto dell'affidamento condiviso, appare imprescindibile fugare il campo
da residuali incertezze concettuali, chiarendo le accezioni dei termini sopra
indicati:
a) Prima delle riforme..
Nell'intento di rendere più accativante l'esposizione del tema,
evitando di incorrere nei tecnicismi che ne renderebbero disagevole la lettura,
può apparire utile riportare l'attenzione di chi legge su un celebre ricordo
letterario. Anna Karenina lascia il marito per l'amante: "perde" così anche il
figlio, che resta con il padre; alla fine all'eroina di Tolstoj non resterà
altra scelta che il suicidio.
Questo era proprio il contesto socio giuridico dei tempi:
la donna che giungeva alla "infamia" di distruggere la famiglia legittima non
solo era dichiarata "colpevole" della separazione, ma anche - e soprattutto -
non aveva diritto all'affidamento dei figli, sui quali - peraltro - solo il
padre esercitava la potestà.
In Italia, l'assetto normativo dell'affidamento dei
minori a seguito della dissoluzione della famiglia si è retto, dall'epoca
napoleonica alle riforme degli anni settanta pressoché sui medesimi
principi.
D'altronde, fino al 1970, vigeva il principio della
indissolubilità del matrimonio: unico rimedio, in ipotesi di insanabile
contrasto tra i coniugi, era la separazione, che poteva essere però chiesta solo
per le ipotesi di colpa tassativamente indicate.
Il codice civile del 1865, e pressoché similmente quello
del 1942, prevedevano che il giudice doveva stabilire a quale genitore dovessero
essere affidati ("tenere presso di sé") i figli, senza indicare alcun criterio
di riferimento.
Nella prassi, l'affidamento, in particolare dei più
piccoli, era disposto in favore della madre, salvo che la separazione venisse
dichiarata per sua colpa, specialmente per adulterio, poichè il giudizio
negativo sulla condotta e la personalità del coniuge responsabile della
disgregazione dell'unità familiare si risolveva in un'equivalente inidoneità al
compito educativo.
b) ..e dopo le riforme.
L'introduzione del divorzio (1970) prima e la riforma del
diritto di famiglia (1975) poi, oltre ai numerosi interventi della Corte
Costituzionale, hanno radicalmente modificato il diritto di famiglia italiano.
Da qui anche un nuovo assetto del regime di affidamento
incentrato sul principio della tutela esclusiva dell'interesse dei minori:
questi ultimi, in genere vengono affidati alla madre - generalmente ritenuta più
idonea ai compiti di cura della prole - con diritto per la stessa di percepire
dall'altro coniuge un congruo (proporzionale all'entità delle risorse
economiche) assegno di mantenimento.
In definitiva, un rifacimento moderno di Anna Karenina
vedrebbe la protagonista- alla stregua dei principi "socio - giuridici"
introdotti dalla nuova riforma sul diritto di famiglia - non più togliersi la
vita, gettandosi sotto il famoso treno, quanto piuttosto partire in carrozza di
prima classe, grazie al mantenimento fornito dal marito, con compagno e figlio
al seguito.
L'AFFIDAMENTO
MONOGENITORIALE
Art.155 cod.civ. ANTE RIFORMA così recitava
"Il giudice che pronuncia la separazione dichiara a
quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale
di essa (1° comma).
In particolare, il
giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire
al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità
di esercizio dei suo diritti nei rapporti con essi (2°
comma)".
Ebbene non v'è chi non s'accorga di come, sotto l'egida
astrattamente nobile dell'interesse morale e materiale della prole, in realtà,
la scelta monogenitoriale si traduca in un retaggio della visione che nega la
centralità del minore nella vicenda familiare, considerandolo non come soggetto
bensì come oggetto della separazione, costretto a subire le conseguenze di una
vicenda processuale instaurata e condotta da altri.
Tale scelta ha perpetrato il consolidamento di un assetto
parentale basato sull'antitesi tra il genitore della routine quotidiana,
investito da auctoritas - ossia il
genitore affidatario - e il genitore del tempo libero - l'altro; semplificando,
senza voler prescindere dai singoli casi concreti, da un lato, vi è il primo,
rigido e gravato dalla potestà e dalla responsabilità di dover dire di no,
dall'altro vi è il genitore non affidatario, "buono", che accondiscende e vizia
il figlio.
Il genitore della quotidianità contrapposto al genitore
del week-end.
Fino al 2006 tale era l'assetto privilegiato, risultando
pressocchè disapplicati gli altri regimi di affidamento già
vigenti.
L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO
a) Il dato normativo: l'applicabilità anche alla
separazione
Sul presupposto che separazione e divorzio non fossero
eventi distruttivi, quanto processi modificativi delle forme delle relazioni
parentali e che dunque la coppia non più coniugale restasse comunque coppia
genitoriale, si innestava l'affidamento congiunto.
L'istituto introdotto nel nostro ordinamento dalla
novella del 1987 alla legge sul divorzio, era così previsto "Ove il tribunale
lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli
stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato (art. 6,
2° comma legge div.)". Non se ne dubita - né dubitava - l'applicabilità anche
alla separazione, almeno in via analogica, perché altrimenti non si sarebbe
giustificata la disparità della situazione della prole tra separazione e
divorzio. L'essenza dell'affidamento congiunto - similmente come oggi
l'affidamento condiviso - è riposta nella corresponsabilizzazione dei genitori
separati o divorziati i quali, adottata una linea comune nell'educazione del
minore, si impegnano a realizzarla entrambi contemporaneamente e
quotidianamente senza vincolare il minore a una prolungata convivenza
con uno di loro. L'istituto, pertanto, risponde ad una logica associativa dei
poteri sul minore, e dà pieno rilievo agli apporti educativi e affettivi delle
figure sia materna che paterna (mentre l'affidamento esclusivo ne marginalizza
una in un ruolo esterno di vigilanza).
Ai fini dell'affidamento congiunto, si affermava, per
prassi, che i presupposti applicativi fossero:
1)
La ricorrenza tra i
coniugi, nonostante la crisi della loro unione, di un'identità di vedute e di strumenti di
attuazione quanto all'allevamento e assistenza della prole, senza rischi di
tensioni e sovrapposizioni di ruoli.
2)
La richiesta concorde di siffatto regime
da ambedue i genitori;
3)
La vicinanza tra le abitazioni familiari o
quanto meno l'ubicazione nella stessa città
In tale ottimale - forse anche troppo ideale - contesto,
gli stessi rapporti tra i coniugi avrebbero garantito la corretta gestione della
separazione, senza significativi interventi del giudice: il termine stesso
congiunto indica ai componenti del nucleo familiare le modalità delle
reciproche interazioni: "a mani
giunte".
Siffatte condizioni sono risultate solo teoriche,
espressione di una visione ideale dei rapporti coniugali e post coniugali, ma di
difficilissima realizzazione pratica: identità di vedute, assenza di contrasti,
massimo spirito di collaborazione sono difficilmente rinvenibili anche in coppie
in costanza di unione coniugale.figurarsi quando l'armonia viene meno.
L'AFFIDAMENTO ALTERNATO
L'affidamento alternato comporta una convivenza alternata
del figlio presso i due genitori, ciascuno dei quali nel periodo di convivenza
esercita per intero la potestà: la convivenza può essere paritaria (un periodo
con un genitore, un altro con l'altro, ma in tal modo si rischia di negare la
necessaria stabilità) o disuguale (es. l'anno scolastico con la madre, le
vacanze con il padre).
Nell'affidamento alternato sono i figli che ruotano
intorno ai genitori, andando nel mondo prima dell'uno e poi
dell'altro: i contesti educativi corrispondenti ai due genitori sono estranei e
non si fondono, il minore si deve adattare nel mondo genitoriale in cui si
trova.
L'istituto, pochissimo utilizzato nella pratica (in
genere con riferimento a coniugi che vivono in località diverse, anche
all'estero), ha suscitato perplessità proprio con riferimento alla sua
rispondenza all'interesse dei figli,
paventandosi, infatti, il rischio che l'alternarsi di abitudini, mentalità,
organizzazioni diverse e in conflitto tra loro potesse disorientare e nuocere
all'equilibrio psicofisico dei minori.
L'AFFIDAMENTO CONDIVISO: rivoluzione o mera petizione di
principio?
L'art.155
c.c. come sostituito dalla riforma
così recita:
( Provvedimenti riguardo ai figli ) "Anche in caso di
separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere
un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura,
educazione e istruzione di entrambi e di conservare rapporti significativi con
gli ascendenti e con parenti di
ciascun ramo genitoriale.
(.), il giudice che pronuncia la separazione personale
dei coniugi (.) Valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino
affidati ad entrambi i genitori (.)La potestà genitoriale è esercitata da
entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relativi
all'istruzione, l'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il
giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Ciò che, sin da una prima
rapida lettura, emerge, con dirompente evidenza, è il radicale cambiamento della
prospettiva dalla quale prende le mosse la riforma; il minore diviene davvero punto di
riferimento centrale, come "il
sole attorno al quale ruota tutto il sistema solare della famiglia e cioè i due
genitori"ed oggi gli ascendenti e parenti.
Nel nuovo impianto
normativo, l'affidamento condiviso diventa la regola generale: la separazione
dei coniugi, il venir meno della convivenza e la lacerazione della famiglia non
possono comportare il venir meno del rapporto parentale, nemmeno in presenza di forti conflittualità
tra i coniugi e persino quand'anche gli stessi vivano lontano (persino in
città distanti centinaia di Km). Và preservato inalterato in capo al minore
l'ineludibile diritto a mantenere un
rapporto continuato e continuativo non solo con ciascuno dei genitori, ma altresì degli ascendenti e parenti di
ciascuno. Principio quest'ultimo che più appare concretamente
innovativo, introducendo a chiare lettere il diritto - sancito e tutelato
giuridicamente - in capo a tutti i
legami familiari "ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale" di mantenere
significative relazioni affettive con il minore.
In concreto, si comprende -
e la prassi applicativa ne dà conferma
- come al concetto di affido condiviso non consegua o comunque non
necessariamente consegua un'equa o paritaria distribuzione dei tempi di
permanenza del minore con ciascuno dei genitori che, nell'impatto dirompente
della legge, ha ingenerato - tra i non addetti ai lavori - confusione tra affido
condiviso, congiunto e alternato.
Le maggiori preoccupazioni
in esito all'introduzione della riforma, convergevano sul timore che il figlio
potesse perdere punti di riferimento logistico, fonte di sicurezza e stabilità
in un momento già particolarmente delicato quale quello conseguente alla
disgregazione e destrutturazione del proprio modello familiare: il timore di un
aggravamento degli oneri organizzativi, il terrore di far vivere al figlio la
sindrome del "vagabondo", con una valigia sempre pronta per trascorrere periodi
di permanenza più o meno lunghi dall'uno o dall'altro dei genitori (a giorni
alterni o per settimane o mesi), con gravi comprensibili
problematiche.
Nei lavori parlamentari,
tuttavia, il dubbio viene dipanato, laddove si precisa "Il testo in esame non tende ad
un'analitica ripartizione dei tempi dei tempi di permanenza del minore con i
genitori: nel testo unificato, affidamento ad entrambi i genitori non significa
50% del tempo del figlio con ciascun genitore, né 50% delle competenze, né ping
pong tra due case, ma conservazione di una effettiva responsabilità genitoriale
per entrambi i genitori, con modalità di esercizio della potestà da stabilire
caso per caso."
Il reale contenuto dell'affidamento condiviso si
concretizza, di fatto, nella necessità che, pur venuto meno il rapporto
coniugale, i coniugi mantengano inalterato il ruolo e continuino ad esercitare
la potestà genitoriale, seguendo la vita della prole a tutti i livelli (ordinari
e straordinari) di scelte e decisioni e ciò a prescindere dall'entità dei tempi
di permanenza di ciascuno di essi con la prole. Di ciò ne costituiscono conferma
i primi provvedimenti resi dai nostri Tribunali locali, laddove lo schema
generalizzato non è difforme da quello tipico delle statuizioni antecedenti alla
riforma, se non per lievi modiche terminologiche (non si parla più di coniuge
affidatario esclusivo, essendo entrambi i coniugi co-affidatari, bensì di
genitore collocatario, ossia colui presso il quale il minore continua a vivere
stabilmente) ed una maggiore elasticità nell'individuazione dei rispettivi tempi
di permanenza (es. due o tre pomeriggi infrasettimanali, in luogo di uno solo,
rigidamente specificato).
Ciò premesso, si tratta di
verificare come possa concretamente realizzarsi l'ardito programma della legge
laddove la maggior parte delle separazioni sono connotate da una profonda ed
inestricabile conflittualità, ossia come
possano concretamente coniugi, intrisi da reciproche ostilità, essere in grado
di "gestire civilmente il disaccordo e affrontare in modo culturalmente diverso
rispetto a quanto avviene in attualità la loro ragione di
conflittualità".
La risposta è arrivata con
i riflessi delle prime concrete sperimentazioni: i provvedimenti giudiziali -
recependo la lettera della legge - prevedono esplicitamente che la potestà ordinaria venga esercitata
disgiuntamente in ragione dei tempi di permanenza del minore con
ciascuno dei genitori. Ciò sembra poter evitare o quanto meno limitare i rischi
concreti dinanzi al persistere della conflittualità coniugale, scongiurando
l'intuitivo rischio di un vorticoso insorgere di contenzioso per qualsivoglia
iniziativa che un coniuge volesse assumere, senza riuscire ad ottenere il
consenso dell'altro.
Similmente a come accadeva
nel passato ed in ossequio a quanto espressamente previsto dal 3° c., art.155
c.c., ciascuno dei genitori continua ad esercitare liberamente il proprio ruolo
genitoriale - nell'ambito della sfera "ordinaria" - ogni qualvolta tiene presso
di sé il minore, così come le decisioni di maggior interesse afferenti scelte di
carattere educativo, scolastico, medico-sanitario, che oltrepassino l'ordinaria
amministrazione, continuano a dover essere prese, di comune accordo tra i
genitori. Resta salva la facoltà di rimettere al giudice le controversie in
merito alle decisioni di maggior interesse per i figli relative
all'istruzione, l'educazione ed alla salute che i genitori non siano in grado di
assumere di comune accordo.
Qualche novità sembra essere introdotta sul fronte
degli aspetti economici e dell'istituto dell'assegnazione del domicilio
coniugale per i quali si rinvia ad ulteriori approfondimenti che consentono di
anticipare qualche perplessità sulla reale portata rivoluzionaria della riforma
che tuttavia, ha il pregio di aver
indotto ad articolate - e forse mai sopite - riflessioni sulle tematiche
che ruotano intorno ad una realtà tanto delicata, intima quanto sfuggevole, in
quanto connotata da dinamiche "irrazionali ed emozionali" che, singolarmente, il
diritto è, sempre più prepotentemente, chiamato a disciplinare: LA
FAMIGLIA.
Autore: Avv. Marina Florio - Foro di Catania - febbraio
2009
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