[Il presente saggio
costituisce la trascrizione di parte dell'intervento al convegno "Amore e
Diritto" tenutosi a Ferrara il 19 giugno 2006. Per più compiute
argomentazioni si rimanda a Giuseppe Cassano, Rapporti familiari responsabilità
civile e danno esistenziale. Il risarcimento del danno non patrimoniale
all'interno della famiglia, Cedam 2006]
Sommario:
1. Premessa
2. I doveri dei genitori
3.
Atti illeciti commessi dai genitori nei confronti dei figli e responsabilità
civile
4. La responsabilità del genitore non affidatario per mancato
esercizio del diritto - dovere di visita
5. La responsabilità del
genitore affidatario che ostacola i rapporti con l'altro genitore
6.
Responsabilità da riconoscimento non veritiero di paternità. Il
disconoscimento di paternità
7. La
responsabilità da procreazione.
1. Premessa.
I doveri genitoriali trovano la loro fonte, oltre
che a livello costituzionale, mediante la previsione dell'art. 30 Cost,
anche nell'art. 147 c.c.
L'attuale formulazione dell'art. 147 c.c. (Doveri
verso i figli) prevede il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento,
all'istruzione e all'educazione dei figli, anche se nati al di fuori del
matrimonio, assecondandone le inclinazioni, le capacità e le
aspirazioni.
La norma codicistica è chiaramente ispirata dal
principio sancito all'art. 2 Cost. che tutela i diritti inviolabili della
persona sia come singolo che "nelle formazioni sociali in cui si svolge la
sua personalità".
Tra esse rientra in modo preminente la famiglia
-legittima o meno- intesa come "formazione sociale di cui la prole è parte
avente dignità di grado uguale a quello di ogni altro componente"
(Fraccon).
I doveri dei genitori nei riguardi dei figli,
dunque, nascono per il semplice fatto della procreazione, indipendentemente
dallo status filiationis, ossia dalla circostanza se siano nati
o meno in costanza di matrimonio.
Prima di giungere alla riforma del 1975 la
filiazione legittima, concepita in costanza di matrimonio, era nettamente
contrapposta a quella "illegittima". Soltanto la prima godeva di
considerazione sociale e di una integrale tutela, e la ratio era
quella di conferire dignità e rafforzare la sola famiglia legittima, intesa
quale unica entità sociale e giuridica - vera e propria istituzione - capace
di assolvere ai compiti di mantenimento, istruzione ed educazione necessari
per assicurare una ordinata vita sociale; ed altresì come struttura in grado
di garantire la conservazione e la trasmissione del patrimonio (Rescigno).
Il modello familiare accettato e ritenuto legittimo
- in quanto conforme al diritto ed al costume - era quello fondato sul
matrimonio, che rappresentava l'unico ambito in cui la filiazione trovava
dignità e piena protezione; il presupposto implicito del sistema - ben
avvertito nel costume sociale - era che la filiazione per essere lecita
dovesse sempre originare da genitori uniti in matrimonio (Sesta).
Oggi la prospettiva è radicalmente cambiata: in
primis alla filiazione naturale non è più attribuita l'espressione
"illegittima"; inoltre, in seguito alla riforma del diritto di
famiglia del 1975, il legislatore ha provveduto ad una sostanziale
equiparazione della filiazione naturale a quella legittima, sia nell'ambito
dei rapporti di carattere personale- mediante la previsione dell'art. 261
c.c. (Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento)- sia
nell'ambito dei rapporti di tipo successorio, attraverso l'introduzione
degli artt. 468, 536 e 537 c.c.
Inoltre le norme che hanno rimosso il divieto
dell'accertamento nei riguardi dei figli adulterini e quelle che hanno fissato i
principi della libertà della prova (art.269 c.c.) e dell'imprescrittibilità
dell'azione (270 c.c.) consentono al figlio naturale di conseguire
agevolmente l'accertamento del proprio status giuridico (Sesta).
L'individuazione codicistica dei doveri "mantenere,
istruire ed educare"- ripresa in maniera puntuale- dalla formulazione
dell'art. 30 Cost., si ritiene vada integrata con il dato normativo
contenuto nell'art. 12 della L. n. 184/1983, in cui alla triade viene
anteposta "l'assistenza morale", locuzione significante una relazione
rispettosa della persona del minore, ricca di interscambi di natura
affettiva e del sostegno necessario per una crescita sana ed
equilibrata (Fraccon).
Quanto alla natura giuridica dei doveri dei genitori
nei riguardi dei figli, si può senz'altro affermare che essi hanno contenuto
giuridico, visto che l'ordinamento predispone strumenti specifici- in
primis l'art. 330 e 333 c.c.- per soddisfare le esigenze filiali,
violate in seguito a comportamenti inadempienti dei genitori.
Infatti, ai sensi dell'art. 330 c.c., qualora i
genitori violino o trascurino i doveri inerenti alla prole o abusino dei
poteri ad essi relativi, con grave pregiudizio per i figli, il giudice
(Tribunale per i minorenni) può pronunziare la decadenza dalla potestà
genitoriale (che è venuta a sostituire la patria potestas
consistente nel potere del capofamiglia nei confronti della prole generata
da lui). Invece, nell'ipotesi in cui, ex art. 333 c.c., il comportamento del
genitore non sia tanto grave da comportare la pronuncia della decadenza
dalla potestà genitoriale, il giudice (Tribunale per i minorenni)
potrà adottare i provvedimenti che riterrà convenienti e disporre
eventualmente anche l'allontanamento del figlio dalla residenza
familiare.
Inoltre, sia nell'ipotesi contemplata dall'art. 330
che in quello dell'art. 333 c.c., - novità, questa, introdotta
dall'art.37 della L. n. 149/01 con lo scopo di proteggere il minore senza
comportare un suo sradicamento dal contesto familiare - è stata prevista anche la possibilità per il
giudice di disporre l'allontanamento dalla casa familiare del
genitore/convivente che maltratta o abusa del minore stesso.
In passato gli istituti di cui agli artt. 330 e 333
c.c si riteneva avessero natura sanzionatoria rispetto alla condotta
dei genitori, mentre attualmente hanno perso tale connotazione per assumere
funzione preventiva: tali misure, infatti, mirano ad evitare il perpetuarsi
di situazioni dannose e pregiudizievoli per il figlio o a prevenire
probabili lesioni successive (Villa,
Bucciante).
2. I doveri dei genitori.
I doveri dei genitori nei confronti dei figli,
elencati nell'art. 30 Cost. e richiamati pedissequamente dall'art. 147 c.c.
sono quelli al mantenimento all'istruzione e all'educazione.
Essi, tuttavia, non esauriscono l'ambito dei doveri
genitoriali verso la prole. Esistono, infatti, una serie di precetti
normativi destinati a soddisfare gli interessi del nucleo familiare che si
riferiscono, anche se indirettamente, pure ai figli. Inoltre, come
sopra accennato, l'art. 12 della L. n. 184/83 prevede un dovere di
assistenza morale del minore che, anche se non espressamente enunciato
nell'elencazione dell'art. 147 c.c., si ritiene applicabile non soltanto
alla filiazione adottiva ma anche nell'ambito della famiglia d'origine
(Villa, Trabucchi).
In linea generale può, dunque, affermarsi che i
genitori hanno il dovere di provvedere alla cura dei figli, facendo tutto il
possibile per soddisfare le loro esigenze e realizzare i loro interessi.
Deve tenersi conto del fatto che, nell'ambito del dovere di curare la prole,
gli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione costituiscono
delle manifestazioni tipiche, traducibili in specificazioni ulteriori, come
il dovere di custodire il figlio, evitando che arrechi danno a sé o a terzi,
oppure il dovere di correggerlo (Villa).
Il dovere di mantenimento deve essere
commisurato ai redditi, alla consistenza del patrimonio ed alla idoneità
lavorativa e professionale dei genitori; in particolare si ritiene che non
possa esaurirsi nelle cure prestate al figlio nella normale convivenza, ma
riguardi anche la sfera della vita di relazione e le esigenze di sviluppo
della personalità (Sesta).
L'obbligo di mantenimento, a differenza di quello
alimentare, non è limitata al soddisfacimento dei bisogni elementari
di vita, ma comprende anche ogni altra spesa necessaria per arricchire la
personalità del beneficiario; non è subordinato allo stato di bisogno del
beneficiario, ma discende automaticamente dalla posizione del singolo
all'interno della famiglia, a prescindere da qualsiasi altro presupposto;
inoltre l'onerato per essere esonerato deve dimostrare, oltre alla mancanza
di mezzi, anche l'incolpevole impossibilità di procurarseli (Dogliotti).
Il mantenimento dei figli grava su ciascun genitore,
il quale dovrà contribuirvi in proporzione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro, professionale o casalingo.
Nell'eventualità in cui soltanto uno dei genitori
abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, facendosi
carico anche della quota gravante sull'altro, lo stesso sarà legittimato ad
agire iure proprio nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di
detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda
Il genitore affidatario il quale continui a
provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti
maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti resta legittimato
non solo ad ottenere "iure proprio", e non già " capite filiorum", il
rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto
dall'altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il
mantenimento futuro dei figli stessi
(Cass. civ., sez. I, 16.2.01, n. 2289);
Il coniuge che abbia integralmente adempiuto
l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico
all'altro coniuge, è legittimato ad agire "iure proprio" nei confronti di
quest'ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore
alla domanda, atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per
effetto della filiazione e che nell'indicato comportamento del genitore
adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico
dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 cod. civ.
(Cass. civ., sez. I, 4.9.99, n. 9386);
Il coniuge che abbia integralmente adempiuto
l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico
all'altro coniuge, è legittimato ad agire "iure proprio" nei confronti di
quest'ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore
alla domanda, atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per
effetto della filiazione e che nell'indicato comportamento del genitore
adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico
dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 cod. civ.
(Cass. civ., sez. I, 5.12.96, n.
10849).
Tale principio si ritiene applicabile anche con
riferimento alla filiazione naturale qualora il genitore che abbia
provveduto al mantenimento del figlio intenda agire nei confronti
dell'altro, una volta che sia emersa la genitorialità, a seguito di
riconoscimento o dichiarazione giudiziale.
Il riconoscimento del figlio naturale comporta
l'assunzione di tutti i diritti e doveri propri della procreazione
legittima, ivi compreso l'obbligo di mantenimento, che, per il suo carattere
essenzialmente patrimoniale, esula dallo stretto contenuto della potestà
genitoriale, e in relazione al quale, pertanto, non rileva, come, invece,
avviene con riguardo a quest'ultima, a norma dell'art. 317 bis cod. civ., la
circostanza che i genitori siano o no conviventi, incombendo detto obbligo
su entrambi, in quanto nascente dal fatto stesso della procreazione. Ne
consegue che, nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto,
integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei
genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero
della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del
rapporto tra condebitori solidali, come si desume, in particolare, dall'art.
148 cod. civ., richiamato dall'art. 261 cod. civ., che prevede l'azione
giudiziaria contro il genitore inadempiente, e senza, pertanto, che sia
configurabile un caso di gestione di affari altrui. L'obbligo in esame, non
avendo natura alimentare, e decorrendo dalla nascita, dalla stessa data deve
essere rimborsato "pro quota"
(Cass. civ., sez. I,
22.11.00, n. 15063).
Il dovere di mantenimento non viene meno con il
raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma si protrae fino a
quando il figlio stesso abbia raggiunto una propria indipendenza economica,
ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un
proprio reddito.
L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al
mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. non cessa,
"ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi
ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla
declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il
figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato
svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia
ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può
che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato
alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post -
universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del
lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia
indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Deve,
pertanto, in via generale escludersi che siano ravvisabili profili di colpa
nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non
adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue
attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei
limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole
possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto
sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia
(Cass. civ., sez. I, 3.4.02, n. 4765);
L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al
mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. non cessa,
"ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi
ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla
declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il
figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle
concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza
trarne utilmente profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta.
(Nella specie, è stato escluso la persistenza dell'obbligo di mantenimento
di un figlio trentacinquenne - e convivente con la madre - a carico del
padre separato per essere il figlio stesso ben lontano dal conseguimento
della laurea in medicina nonostante risultasse iscritto presso tale facoltà
da quindici anni, e senza che il suo comportamento potesse in qualche modo
derivare o risentire della presenza paterna, essendo trascorso un periodo
pressoché equivalente a quello necessario per l'utile completamento
dell'intero corso di studi da quando il padre aveva cessato di convivere con
moglie e figli)
(Cass. civ., sez. I, 30.8.99, n. 9109);
L'obbligo di mantenere il figlio non cessa
automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae,
qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora
dipendente dai genitori. Ne consegue che, in tale ipotesi, il coniuge
separato o divorziato, già affidatario è legittimato, iure proprio (ed in via concorrente con la diversa
legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a
quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere
dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del
figlio maggiorenne
(Cass. civ., sez. I, 18.2.99, n. 1353);
Anche in caso di separazione personale tra coniugi,
l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole di cui
all'art. 148 cod. civ., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente
con il raggiungimento, da parte di questi, della maggiore età, ma persiste
finché il figlio stesso non abbia raggiunto l'indipendenza economica (o sia
stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di
indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che, posto nelle
concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica,
egli non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa. Non può ritenersi,
peraltro, idonea ad esonerare il genitore non convivente dall'obbligo di
mantenimento la profferta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente
rifiutata dal figlio, dovendo essa risultare, per converso, del tutto idonea
rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane, sì da far
ritenere il suo eventuale rifiuto privo di qualsivoglia, accettabile
giustificazione (principio affermato dalla S.C. in relazione al rifiuto -
ritenuto, nella specie, legittimo, contrariamente a quanto stabilito dal
giudice di merito - opposto dal figlio ventenne di genitori separati ad una
offerta di ingaggio per un anno, e per la somma di ottocentomila lire
mensili più vitto ed alloggio, ricevuto da una società di pallacanestro. La
corte di legittimità, nel cassare la sentenza, ha, ancora, osservato che, in
essa, mancava ogni valutazione tanto in ordine alla precarietà dell'offerta
quanto alla ragionevolezza delle aspirazioni del giovane, che vi aveva
rinunciato per non sacrificare l'anno scolastico - V liceo scientifico - da
lui frequentato)
(Cass. civ., sez. I, 7. 5.98, n. 4616);
Poiché l'obbligo di mantenimento a carico dei
genitori permane fino al momento in cui il figlio maggiorenne abbia
raggiunto una propria indipendenza economica, sussiste la legittimazione
processuale del genitore (in via alternativa con quella del figlio
maggiorenne) ad ottenere - "iure proprio" - dall'altro coniuge, nel giudizio
di separazione personale, un contributo per il mantenimento del figlio
maggiorenne con esso convivente il quale non sia ancora in grado di
procurarsi autonomi mezzi di sostentamento
(Trib. Cagliari, 11.3.97).
In caso di inadempimento dell'obbligo di
mantenimento, il comma 2, dell'art. 148 c.c., prevede che il Presidente del
Tribunale possa ordinare, con decreto, che una quota dei redditi
dell'obbligato venga versata direttamente all'altro coniuge o a chi
(ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità) sopporta le spese
per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli.
Potranno trovare, inoltre, applicazione, le
limitazioni della potestà previste negli artt. 330 e 333 c.c., e potrà anche
giungersi alla dichiarazione dello stato di adottabilità se dovesse emergere
la condizione di abbandono- morale e materiale- del minore, da parte di
entrambi i genitori..
Inoltre la condotta omissiva del genitore, che non
provvede al dovere di mantenimento dei figli, su lui incombente, può
integrare gli estremi del delitto di violazione degli obblighi di assistenza
familiare, di cui all'art. 570 c.p., anche qualora i figli non vengano a
trovarsi in stato di bisogno, perché ad essi provvede l'altro genitore o
altri parenti (Cass. pen., sez. VI, 12.11.02, n. 57;
Cass.pen.,sez. VI, 21.3.96; Trib. Genova, 9.10.03; contra in dottrina Villa).
Nell'elencazione contenuta
nell'art. 147 c.c., al dovere di mantenimento seguono i doveri di istruzione e di educazione
della prole. La Costituzione riconosce e tutela un diritto
all'istruzione non soltanto in relazione al rapporto tra genitori e figli
(art. 30, comma 1, Cost.), ma anche con riguardo a quello tra minore e
istituzioni esterne alla famiglia (art. 34 Cost.).
In particolare, per quanto attiene ai
genitori, si evidenzia come la responsabilità per
l'istruzione deid figli fino ai quattordici anni venga sanzionata dall'art.
731 c.p., che punisce chiunque, rivestito di autorità o incaricato della
vigilanza sopra un minore, ometta senza giusto motivo di impartirgli o di
fargli impartire l'istruzione elementare (da estendersi anche a quella media
alla luce dell'art. 34 Cost.) (Moro).
Più
complessa, invece, risulta essere l'analisi relativa al dovere di
educazione, poiché trattasi di un concetto difficilmente definibile, il cui
contenuto è strettamente connesso con l'evoluzione sociale.
Una
conferma di tale evoluzione è rappresentata dal confronto con il previgente
testo dell'art. 147 c.c., in base al quale l'educazione doveva essere
conforme "ai principi della morale", concetto alquanto indeterminato.
Attualmente l'art. 147 c.c. è incentrato sul soggetto nei confronti del
quale va realizzata la funzione educativa, in quanto è fatto obbligo ai
genitori di tenere conto "delle capacità, dell' inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli". Il riferimento ai principi morali è
stato soppresso, ma ciò non significa che nell'educare il figlio non si
debba fare ricorso ai valori etici che disciplinano una vita corretta e
regolare (Finocchiaro).
La giurisprudenza di merito ha riconosciuto, già
da tempo, un dovere dei genitori di rispettare le scelte dei figli,
soprattutto con riferimento allo studio, alla formazione professionale,
all'impegno politico-sociale, alla fede religiosa (Trib. Min. Genova,
9.2.59; Trib. Min. Bologna, 13.5.72; trib. Min. Bologna,
26.10.73).
Si
ritiene comunemente che debbano essere considerati leciti soltanto quei
mezzi correttivi e disciplinari che, nel più profondo e sacro rispetto
dell'incolumità fisica e della personalità psichica e morale, risultino
necessari al raggiungimento del fine che il rapporto disciplinare si
propone, purchè vengano usati nella misura e nella entità richiesta.
Non
può assolutamente ritenersi lecito - e quindi è bandito dalla jus corrigendi - l'uso della violenza finalizzato a
scopi educativi. Ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla
dignità della persona, anche del "minore"- oramai considerato un soggetto
titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di
protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti-, sia
perché, usando mezzi violenti, non potrebbe perseguirsi l'obiettivo di
realizzare un armonico sviluppo della personalità sensibile ai valori di
pace, di tolleranza, di convivenza (Bonamore, Finocchiaro).
Con riguardo ai bambini il
termine "correzione" va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento
ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. In
ogni caso non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi
educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità
della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non
più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di
disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi,quale
meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile
ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo
violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l'eccesso di mezzi di
correzione violenti non rientra nella fattispecie dell'art. 571 cod. pen.
(abuso di mezzi di correzione) giacché intanto è ipotizzabile un abuso
(punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l'uso
(Cass. pen., sez.VI, 16.5.96).
3.
Atti illeciti commessi dai genitori nei confronti dei figli e responsabilità
civile.
In
ordine alle relazioni intercorrenti tra genitori e figli, prima della
riforma del diritto di famiglia del 1975, esisteva, nell'area privatistica,
una normativa relativamente immunitaria, considerata una logica conseguenza
della concezione della patria potestas accolta
nel codice del 1942 e dei poteri ad essa connessi.
In
sostanza la legge consentiva al genitore l'uso dei mezzi correzionali
adeguati alle diverse situazioni concrete. Ad una cattiva condotta del
figlio, qualora fosse necessario, poteva seguire una violenta reazione del
padre, che rappresentava esercizio legittimo della potestà e come tale non
poteva determinare alcun tipo di responsabilità (Patti).
L'immunità anche nei rapporti tra genitori e figli non
dipendeva da principi di diritto, ma era ancorata a regole del costume che
esprimevano una concezione della famiglia come gruppo chiuso, che non
lasciava trapelare le crisi che avvenivano al suo interno ma le risolveva in
base a regole proprie (Patti).
I
figli venivano trattati non alla stregua di soggetti di diritto, bensì come
componenti di un gruppo che si autodisciplinava e, in definitiva, soggetti
all'autorità paterna (Fracco*n).
Con
la riforma del diritto di famiglia si è ridefinito il ruolo genitoriale in
funzione dell'interesse morale e materiale della prole, anche se ci si è
astenuti- in applicazione del principio di libertà e di autonomia della
famiglia - dal proporre modelli, limitandosi, pertanto, a fornire la
direttiva contenuta nell'art. 147 c.c. che impone di tenere conto,
nell'adempimento dei doveri verso i figli, delle loro capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni (Fraccon).
Dunque, anche nei rapporti tra genitori e figli, la
mutata concezione della famiglia impone che il danneggiato non venga privato
della tutela garantita dalla legge, solamente perché un vincolo di parentela
lo lega a chi ha causato il danno.
Un
limite al potere discrezionale dei genitori nell'educazione della prole è,
dunque, rappresentato dal divieto di abusare delle proprie funzioni:
la condotta vietata, cioè, deve consistere nell'abuso, ovvero nell'eccesso,
nel superamento dei limiti consentiti e tale abuso deve provocare la
trasformazione della modalità lecita di correzione e disciplina in
mezzo illecito (ingrascì).
L'abuso, infatti, oltre che dar luogo ai provvedimenti
di cui agli artt. 330 e 333 c.c. può integrare gli estremi del reato di cui
all'art. 571 c.p. che punisce proprio l'abuso dei mezzi di correzione.
Se,
dunque, oggi può ancora parlarsi di jus corrigendi
dei genitori, certamente questo presenta connotazioni diverse rispetto
al passato e, inoltre, ad esso, sono connessi poteri coercitivi molto
sfumati (Patti).
Integra il reato di cui all'art. 571 cod. pen. l'uso
della violenza nei rapporti educativi come mezzo di correzione e disciplina,
comunque non consentito, qualora dal fatto derivi il pericolo di una
malattia del corpo e della mente o una lesione o la morte
(Cass. pen., sez. VI, 29.11.90);
Lo
jus corrigendi attribuito ai genitori non può mai giustificare condotte che
sovente provocano anche gravi lesioni ai malcapitati ragazzi e che,
comunque, non hanno una positiva valenza educativa
(Cass. pen., sez. V, 7224/2000);
L'abuso dei mezzi di correzione può commettersi
trasmodando nell'impiego di un mezzo lecito. Perciò anche un solo schiaffo,
quando sia vibrato con tale violenza da cagionare pericolo di malattia è
sufficiente a far avverare l'ipotesi criminosa dall'art. 571 c.p.
(Cass. pen., sez. I, n. 11935/1966).
Dunque manifestazioni brutali, eccessi o violenze dei
genitori- comportamenti ancora oggi parecchio diffusi- non possono
ricevere alcuna forma di tutela, né lasciano sopravvivere l'armonia
domestica che non si vorrebbe turbare ammettendo l'azione in giudizio per il
risarcimento dei danni subiti.
Infatti si ritiene (Fraccon) che
la rinuncia a far valere in giudizio il diritto al risarcimento non è una
soluzione normalmente "sana" di un conflitto- spesso profondo e grave- che
incide sul vissuto della vittima e pregiudica la possibilità di recuperare
una relazione equilibrata con il familiare responsabile di un illecito ai
suoi danni.
Dunque, dalla violazione dei doveri che ciascun
genitore ha nei confronti dei propri figli possono derivare non soltanto i
provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c., ma anche l'obbligo di
risarcire i danni che sono stati causati alla prole.
In modo particolare suscita
interesse una pronuncia della Suprema Corte (7.6.00, n. 7713), la quale ha
confermato la decisione dei giudici di merito, di condanna al risarcimento
del danno non patrimoniale di un genitore il quale, per lunghi periodi di
tempo, aveva sistematicamente e ostinatamente rifiutato di corrispondere i
mezzi di sussistenza al figlio giudizialmente dichiarato. Nel caso di
specie, non viene risarcito il danno morale da reato, in quanto il padre era
stato assolto, in sede penale, dal reato di cui all'art. 570 c.p., essendosi
accertato che aveva corrisposto, anche se in ritardo, tutto quanto da lui
dovuto a titolo di mantenimento o di concorso nel mantenimento nei confronti
del minore.
I giudici civili, invece,
riconoscono che la condotta del padre abbia determinato la lesione di
fondamentali diritti della persona, inerenti, in particolare, alla qualità
di figlio e di minore.
In
particolare la Suprema Corte nella pronuncia citata, precisa che il
pagamento effettuato a molti anni di distanza non avrebbe escluso comunque
il risarcimento della lesione in sé, che dal comportamento del ricorrente è
scaturita, di fondamentali diritti della persona, in particolare di quelli
inerenti alla qualità di figlio e di minore.
La
Cassazione
ricollega, quindi, l'art. 2043 c.c. agli artt. 2ss Cost., estendendo così
l'area operativa del primo, fino a ricomprendere il risarcimento di tutti i
danni ostacolanti le attività realizzatrici della persona umana.
Poiché l'articolo 2043 c.c.,
correlato agli articoli 2 ss. Costituzione, va necessariamente esteso fino a
ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto
patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le
attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di
rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto
in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali
ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza).
(Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la
decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del
danno, liquidato in via equitativa, del figlio naturale in conseguenza della
condotta del genitore, tale riconosciuto a seguito di dichiarazione
giudiziale, che per anni aveva ostinatamente rifiutato di corrispondere al
figlio i mezzi di sussistenza con conseguente "lesione in sé" di
fondamentali diritti della persona inerenti alla qualità di figlio e di
minore)
(Cass. civ., sez. I, 7.6.00, n.
7713).
La sentenza su citata è
ritenuta di enorme rilievo proprio per l'importanza del principio che si può
trarre da essa, secondo il quale la violazione dei doveri genitoriali è
idonea a determinare un danno ingiusto, allorché tale condotta leda
interessi costituzionalmente rilevanti della prole. Di conseguenza non è la
semplice violazione del dovere genitoriale a rappresentare il danno
ingiusto, quanto piuttosto la lesione di un interesse ulteriore, ravvisato,
nel caso di specie, nella violazione di doveri fondamentali della persona,
inerenti in particolare alla qualità di figlio e di minore (Facci).
Di
estremo rilievo è anche una pronuncia del Tribunale di Venezia (30.6.04) che
ha in sostanza sancito il principio secondo il quale la figlia che,
abbandonata dal padre, abbia vissuto nella totale assenza del ruolo paterno,
ha diritto al risarcimento del danno in ragione della lesione del suo
diritto all'assistenza morale e materiale da parte di ciascun genitore.
Costituisce un fatto illecito
che obbliga al risarcimento dei danni, il comportamento del padre che si
rifiuta di riconoscere il figlio e si rende inadempiente agli obblighi
alimentari imposti dal tribunale. Pertanto, il figlio ha diritto al
risarcimento del danno morale subito quale conseguenza del reato di
violazione degli obblighi familiari; ed ha altresì diritto al risarcimento
del danno legato alla totale assenza della figura paterna, considerato
l'obbligo, di rango costituzionale, che incombe sul genitore di occuparsi,
non solo economicamente, della prole e di educarla
(Trib. Venezia 30.6.04).
A
differenza della pronuncia della S.C. n. 7713\2000, tuttavia, il danno non è
ravvisato in re ipsa, coincidente, cioè, con la
lesione dell'interesse di rilievo costituzionale. Il Tribunale di Venezia,
infatti, mette in evidenza i pregiudizi causati dal comportamento omissivo
del genitore, sottolineando come la mancanza della figura paterna si sia
manifestata, in modo negativo, "nello sviluppo della personalità"
della figlia e nel "coacervo delle scelte esistenziali della crescita" della
stessa.
Viene evidenziato, poi, che la condotta illecita del
padre ha provocato ulteriore pregiudizio- meritevole di una riparazione
riequilibratoria -, rappresentato dalla consapevolezza raggiunta dalla
figlia di essere stata rifiutata ed abbandonata dal padre e di "essere stata
trattata come il figlio di un mammifero di specie diversa da quella umana".
Viene dunque riconosciuto dal Tribunale di Venezia il
risarcimento del danno esistenziale, qualificato anche come "danno non
patrimoniale non coincidente con il mero danno morale" (Facci).
Il convenuto, pervicace nel
disinteresse verso la figlia naturale anche in questo procedimento, è il
padre di F.V.; non se ne è mai interessato da alcun punto di vista;
ignorandone, sin dalla gravidanza dell'allora compagna, la nascita, le
sorti, la vita, le esigenze economiche, maturando, per così dire, un debito
per omessi contributi alimentari, certo non oggetto del presente
procedimento, di cospicua entità.
Ciò premesso in fatto la
domanda risarcitoria come svolta va qualificata e riferita dal Tribunale
adito al danno morale conseguente alla consumazione del reato p.e.p.
dall'art. 570 c.p., certo quivi astrattamente valutabile, nonché alle
ulteriori conseguenze lesive che le predette condotte, illecite ex art. 2043
c.c., avrebbero determinato nella sfera psico fisica e in ogni caso
esistenziale dell'attrice F. (.)
A tutt'oggi, dunque,
quand'anche si assuma che raggiunta la maggiore età F. goda o possa godere
di relativa autonomia patrimoniale, in effetti secondo l'esito della
istruttoria abbandonata l'università lavora come cameriera, il L. continua,
malgrado il detto esistente titolo giudiziale, a consumare il reato, non
avendo, in fatto, adempiuto all'adempimento dell'obbligo per circa
vent'anni
(Trib. Venezia, 30.6.2004).
In ordine alla liquidazione dei
danni la sentenza ha previsto che :
Ciò premesso, tenuto conto
della durata dell'inadempimento, della assenza di ragionevole motivazione
alcuna, della detta intensità del dolo, il Tribunale, anche in via
equitativa, liquida il danno morale in commento nella somma, espressa in
valori attualizzati e comprensiva degli interessi compensativi maturati, di
Euro 80.000,00.
Nessuna conseguenza
direttamente apprezzabile dal punto di vista del danno patrimoniale è in
effetti allegata in causa.
E' vero che la domanda, nella
sua genericità, consente il riferimento al coacervo di ogni astratta
possibile voce risarcitoria.
E' vero tuttavia che S.V.
possiede relativo titolo esecutivo per l'omessa contribuzione
alimentare.
Quanto ad ulteriori voci di
danno patrimoniale astrattamente correlabili all'inadempimento descritto,
riguardanti anche F., come riferibili, in sostanza, alle possibili occasioni
perdute, dal punto di vista della scolarizzazione e dell'inserimento
concorrenziale nella vita, ebbene nulla viene di fatto allegato (aut
richiesto).
L'interessata, per sua fortuna,
ha in effetti goduto dell'aiuto ed apporto economico della madre, di cui s'è
detto, e di terzi, estranei al presente giudizio.
La mancata prosecuzione negli
studi universitari non è seriamente correlata, in punto allegazioni e
offerta di prova, alla condotta del convenuto.
Si venga dunque, come
anticipato, alle ulteriori implicazione lesive della condotta del
convenuto.
L'espletata consulenza esclude,
piuttosto categoricamente che F.V. a tutt'oggi presenti un quadro
psico-fisico apprezzabile dal punto di vista della esistenza di un danno
biologico.
Si tratta di valutazioni
complete ed accurate che il Tribunale ritiene senz'altro di fare
proprie.
Quasi paradossalmente, d'altra
parte, proprio l'esistenza di congrue figure sostitutive, i nonni e
l'attuale marito della attrice, poi, e naturalmente l'impegno ed il coraggio
della stessa madre, hanno posto l'interessata nella condizione di crescere
secondo un percorso sostanzialmente regolare, con una regolare
evoluzione.
(Trib. Venezia, 30.6.2004).
Sostanzialmente di afferma
che la mancanza di un padre, del vero padre, non rende la condizione
della figlia assimilabile alla posizione di chi abbia goduto della presenza
fattiva, costruttiva ed affettuosa del genitore naturale.
Si tratta di una valutazione
tanto ovvia quanto irrilevante ai fini di causa dal punto di vista del
lamentato danno biologico: e tanto poiché non esistono elementi apprezzabili
dal punto di vista di un danno permanente quale lesione eclatante
all'integrità psico fisica della interessata.
Dette considerazioni aprono la
strada al tema ragionevolmente più delicato della controversia.
Liquidato il danno morale da
reato, accertata l'esistenza di un titolo esecutivo che copre il danno
patrimoniale sofferto dalla madre che, da sola, e comunque con l'aiuto di
terzi, ha sopperito all'obbligo alimentare e di mantenimento, esclusi
ulteriori profili di danni patrimoniali apprezzabili dal punto di vista
delle chances perdute dalla figlia, perché non allegate aut non provate;
escluso, ulteriormente, un danno biologico in senso stretto, per l'accertata
capacità di F. di correlazionarsi con la vita e con i rapporti sociali e
sentimentali senza presentare profili apprezzabili in punto disagi
clinicamente manifesti, resta da accertare se la condotta palesemente
illecita del L. abbia arrecato un danno ulteriore, non apprezzabile in senso
strettamente patrimoniale alla figlia, danno non coincidente con le mere
conseguenze risarcitorie del consumato reato ovvero con il liquidato danno
morale.
Va premesso, quanto alla fonte
dell'illecito le cui ulteriori conseguenze lesive sono in discussione, che
diritti soggettivi assoluti di rango costituzionale appaiono pacificamente
violati: perché il concepimento, che piaccia o meno, non si riduca a fatto
meramente materiale, come accade invece in buona parte del regno animale; la
nostra carta costituzionale obbliga i genitori, anche naturali e senza
distinzione alcuna sulla natura del vincolo che li lega, ad assistere
materialmente e moralmente la prole, dunque un obbligo non meramente
patrimoniale ma esteso, come è ovvio, alla assistenza educativa.
Solo in assenza aut incapacità
di costoro la stessa fonte costituzionale prevede forme sostitutive di
assistenza.
Inutile ricordare che si tratta
di una scelta assai chiara ed univoca, non essendo estranea alla esperienza
di ordinamenti pur vigenti nel ventesimo secolo l'individuazione di un ruolo
non solo meramente sostitutivo ovvero vicario e necessitato dello Stato
nell'assistenza ed educazione dei minori e della prole.
Non assolvere tale obbligo,
anzi omettere ogni condotta assimilabile all'assolvimento in questione, come
nel caso di specie, ove non si controverte di una non corretta gestione del
ruolo paterno ma della assoluta obliterazione del medesimo, è dunque un
fatto illecito.
La sanzione penale che lo
tipicizza e punisce ne è ulteriore riprova
(Trib. Venezia, 30.6.2004).
Interessante anche il
successivo passo della sentenza:
Il danno non patrimoniale
sofferto da F. è interamente assorbito ovvero coincide con il liquidato
danno morale?
O v'è piuttosto un ambito di
ulteriori conseguenze lesive che, se ed in quanto provate, anche per
presunzioni semplici, meritano tutela risarcitoria?
I noti recenti approdi della
S.C. e della stessa Corte Costituzionale, in una lettura congiunta, tendono,
certamente riproponendo chiavi di lettura non del tutto innovative, a
proporre all'interprete, anche con riferimento al c.d. danno esistenziale
(ma non solo e non perspicuamente) le seguenti linee guida: riconoscere un
danno non strettamente patrimoniale ulteriore e diverso dal danno morale,
quale tradizionalmente inteso; individuare, ben oltre le ipotesi previste
dalla legge (sostanzialmente quelle di cui all'art. 185 c.p.), situazioni
giuridiche suscettibili di una lesione-danno conseguenza - appunto
monetizzabile ma non patrimoniale; restringere all'ambito dei diritti
soggettivi costituzionalmente tutelati e come tali riconosciuti detta
tutela.
I detti recenti approdi, come
accennato, si inseriscono in un tema la cui soluzione è periodicamente
oscillante nella giurisprudenza delle corti superiori e, anche in
alternativa, di merito: ora l'utilizzazione dell'art. 2059 c.c. in termini
elastici; ora l'interpretazione costituzionalmente orientata del disposto
dell'art. 2043 c.c. (come fu nel rapporto con l'art. 32 della Costituzione;
ovvero, in altri meno noti approdi, come fu nel rapporto con l'art. 29 della
stessa), tanto al fine di estendere l'ambito delle situazioni giuridiche
soggettive tutelabili dal punto di vista del danno non strettamente
patrimoniale.
Quale che sia il percorso da
scegliere, rileva, piuttosto, in tema, un altro decisivo e non più
confutabile approdo della stessa giurisprudenza di legittimità: quello per
il quale l'ingiustizia del danno, salvo il criterio di imputazione della
condotta, sia esso schiettamente colposo o meno, giammai va strettamente
riferito alla natura della situazione legittimante (e che si assume
illecitamente compressa aut violata). Ecco allora gli estremi per una
ennesima pericolosa involuzione (da altro punto di vista argomentativo, ecco
i presupposti per un passo indietro rispetto all'approdo
predetto)
(Trib. Venezia, 30.6.2004).
Secondo il Tribunale il fine
degli autorevoli precedenti citati è quello di ampliare l'ambito della
tutela, ancorandola, tuttavia, in senso che può apparire limitativo (salvo
assumere che la detta rilevanza costituzionale legittimante la risarcibilità
del danno non patrimoniale vada riferita appunto al danno in quanto tale,
rectius al diritto costituzionale alla tutela risarcitoria), a situazioni
giuridiche degne della medesima ovvero i soli diritti
fondamentali.
Altro, in realtà, è il tema
dell'ambito delle situazioni giuridicamente apprezzabili e meritevoli di
tutela (tutte tranne le aspettative di mero fatto), rispetto al tema, più
accademico che altro, della giusta collocazione del danno non patrimoniale,
ulteriore e diverso dal danno morale strettamente inteso.
Chi scrive, dunque, non ritiene
che i citati recenti approdi della giurisprudenza della S.C. e della Corte
Costituzionale tolgano o aggiungano alcunché ad un dibattito che la
giurisprudenza di merito da molti anni ha pienamente scevrato e colto nei
suoi termini essenziali.
In ogni caso, anche alla luce
dei detti citati pronunciamenti, non v'è dubbio che anche astrattamente il
caso di specie rientri a pieno titolo nelle ipotesi descritte: si tratta in
tesi di un danno non strettamente morale; fa capo ad un diritto soggettivo
assoluto certamente di valenza costituzionale, appunto il diritto di ogni
figlio all'assistenza morale e materiale di ciascun genitore.
Che nella specie detta
assistenza non vi sia stata, non ve ne sia stata parvenza, è fuor di
dubbio.
Non rileva in questa sede
tentarne di dedurne le ragioni.
Invero tale impostazione può
essere utile ai soli fini, non certamente etici, di individuare l'ambito di
una lesione, salva la relativa qualificazione, e tentare, assumendone
provati i fatti costitutivi, una quantificazione possibile, anche in via
ineludibilmente equitativa.
In effetti l'attrice allega
detta voce di danno: il danno, che lo si definisca pure esistenziale (le
parole e le definizioni servono alla dottrina più che agli uomini e alle
donne che agiscono per la tutela dei propri diritti), derivante dalla totale
ed immotivata privazione dell'apporto paterno, qualsiasi ne fosse stato, se
esercitato, il contenuto e il precipitato.
Non lamenta, per così dire, il
cattivo esercizio di un obbligo: lamenta la totale assenza dell'adempimento
dell'obbligo medesimo.
Lamenta, dunque, la privazione
assoluta di un padre, quello vero, reiterata e consumatasi negli anni, sino
alla maggiore età e, a ben vedere, perdurante
(Trib. Venezia, 30.6.2004).
La domanda che il Tribunale si
pone è se l'assenza di un padre comporti di per sé un danno?
La risposta non può essere
univoca, ferma l'azionabilità, per quanto osservato, della
pretesa.
In tesi la presenza di un padre
oppressivo o particolarmente ignorante, ovvero culturalmente violento,
ovvero ancora palesemente immaturo rispetto alla funzione che la natura gli
ha dato (se non imposto, perché no?), può costituire presenza ben più
alienante di una mera assenza: tanto più nel caso, come nella specie, in cui
altri abbiano preso sostanzialmente cura della interessata.
Se l'art. 30 della Costituzione
fosse eticamente interpretato nessun genitore, ragionevolmente, andrebbe,
astrattamente, esente da censure.
Il rischio, palese per chi
scrive, è, allora, la lettura distorta delle norme citate.
L'art. 30 II comma non si
limita ad imporre allo Stato una funzione assistenziale
sostitutiva.
Dice, cosa ben più importante,
che i figli non appartengono, come sarebbe argomentando
nazionalsocialisticamente, allo Stato medesimo; che ad esso e alle sue
diramazioni autoritative, anche alla giurisdizione, certo non è dato un
potere di valutazione, in chiave di dover essere, per così dire
eticheggiante, delle modalità dell'esercizio delle funzioni
genitoriali.
In sostanza è del mondo che
sono i figli: ai genitori l'obbligo, forse meglio dire il compito, di
contribuire, per quanto possibile, alla loro educazione, con progressivo
prudente inserimento di dati, utili, per quanto di ragione, ad uno sviluppo
sereno del bambino.
Non si esige una costante
qualificata presenza (quali i parametri di valutazione?); non si esige
l'appropriazione di un ruolo (come valutarne l'apporto concreto in termini
di contributo fattivo; forse alla mera luce delle ore trascorse insieme
senza alcuna valutazione qualitativa?); non si esige un
risultato.
Più semplicemente, ex art. 30
Costituzione, si esige lo spiegamento di forze, qualunque ne sia l'esito: in
altri termini tutto, o quasi tutto, salvi i maltrattamenti, purché al fatto
naturale del concepimento, proprio ad ogni specie animale, non consegua il
mero disinteresse, la morte presunta, per così dire, della figura
genitoriale.
Ed ecco allora, poiché detta
morte presunta, nella specie, si è consumata per certo con tutto quanto ne
consegue in termini schiettamente privativi, che il tema si sposta sul piano
probatorio e ancor prima eziologico.
Date le predette coordinate (il
dovere genitoriale di essere in qualche modo presente; nella specie la
totale immotivata reiterata e perdurante assenza del padre quivi convenuto),
ebbene F.V. ha sofferto conseguenze lesive, manifeste e apprezzabili, nel
suo percorso di maturazione e crescita evolutiva, fossero anche esse, come è
ovvio nella specie, fortemente legate alle stesse valutazioni soggettive
dell'interessata?
Soccorre, in primo luogo, il
dato tanto ovvio quanto empirico per il quale la circostanza, comprovata, di
una totale assenza di contributo assistenziale, oltre l'ambito strettamente
patrimoniale, sia, ragionevolmente, foriera di conseguenze
lesive.
F. ebbe negli anni, ma solo
progressivamente, l'apporto, anche affettivo, dei nonni e del marito della
madre: ma appunto solo progressivamente.
Come riferito al c.t.u., e non
v'è ragione di non credere alla interessata, (d'altra parte il convenuto
contumace nulla ci dice in merito), la bambina conosceva sin dall'età di tre
anni l'esistenza di un padre naturale che non viveva con la famiglia; a
tutt'oggi, su domanda del perito, indica nella madre la persona di
riferimento, con la quale sostituì, in sostanza, il padre; nega di avere
maturato, ma sarebbe strano il contrario, sentimenti affettivi negativi
verso la figura assente; ricorda, con senso critico, osserva il c.t.u.
sufficientemente elaborato, un senso di diversità rispetto ai compagni ai
tempi della frequentazione delle scuole elementari, un qual certo disagio
ovvero disorientamento nel dover riferire il cognome della madre; l'attrice,
F., è, a tutt'oggi, a conoscenza del tentativo del padre naturale di
inviare, senza successo, la madre ad una interruzione della gravidanza;
ricorda di avere sostanzialmente fantasticato sulla figura paterna, non
avendo altri dati a disposizione, sino, tuttavia, alla maturata e
determinata decisione di rintracciarlo; descrive, e si tratta di fatti
interessanti ai fini di causa, l'ansia che ha accompagnato la ricerca, la
brevità del colloquio infine ottenuto; la maturazione di aspettative per
altri incontri costruttivi, sino allo scambio dei rispettivi numeri di
telefono; l'esito sostanzialmente negativo di tale tentato contatto, sino
all'abbandono del relativo disegno; la delusione provata nella
constatazione, affatto scontata, a ben vedere, del detto esito così
deludente.
Quanto al resto, ma per ogni
altra valutazione per così dire storica, si fa espresso rinvio alla c.t.u. e
alla relativa anamnesi aut colloquio, la perizianda vive con serenità, oggi,
un proprio autonomo rapporto affettivo
(Trib. Venezia, 30.6.2004).
Come spesso accade in questi
casi non si discute di un danno biologico, non rilevandosi alcuna
apprezzabile patologia (non emergendo elemento alcuno dal punto di vista di
alterazione psicopatologicamente apprezzabile, data l'assenza, appunto, di
sintomi di disturbi comportamentali), ma di danno esistenziale.
Ma non è di questo, di un danno
biologico chiaramente da escludersi, che si va ora discorrendo.
Dunque, anche alla luce delle
dichiarazioni della interessata, ma si legga anche l'esito dell'indagine
istruttoria testimoniale, il convenuto non ha mai contattato né tentato di
contattare la figlia; una volta trovato, sembra proprio la parola giusta,
con ogni ragionevolezza, non ha messo la giovane nelle condizioni di
maturare un seppur tardivo contatto.
F. è consapevolmente cresciuta
nella consapevolezza di avere un padre (quello vero) completamente assente;
il marito della madre ha avuto un ruolo certo positivo, peraltro mai vissuto
come sostitutivo.
Non si è verificato, e questo
appare ragionevole, come osservato dal c.t.u., un improvviso distacco:
bensì, più realisticamente, una totale assenza, tuttavia nota,
consapevolmente nota, all'attrice.
Con specifico riferimento a
tale descritto ultimo deludente esito della annosa vicenda, non trascurando
certo il lungo tempo trascorso, ritiene dunque provato il Tribunale che la
totale assenza della figura paterna sia stata avvertita e sofferta, seppur
con la fortunata esistenza di strumenti compensativi che hanno consentito
alla giovane di sviluppare con sostanziale equilibrio la propria
personalità.
Ciò detto, malgrado l'assenza
di esiti apprezzabili sul piano psicopatologico, nonché valutato, anche
sulla base della c.t.u., il relativo predetto equilibrio complessivo e
l'assenza di turbe comportamentali, vi è stata e v'è lesione del diritto
fondamentale dell'attrice all'apporto anche morale ed assistenziale
chiaramente mancato.
Trattasi di un coacervo di
situazioni e fatti, apporti concreti, i quali, a prescindere dalla qualità
del di loro contenuto, certo non giudicabile dallo scrivente, non sono stati
forniti, malgrado l'obbligo di legge relativo.
L'effetto privativo, tanto
premesso, è eclatante: nello sviluppo della propria personalità, nel
coacervo delle scelte esistenziali della crescita di cui l'attrice avrebbe
potuto godere, con un contributo, con le modalità, i tempi ed i criteri,
sostanzialmente non sindacabili, offribili dal convenuto, F. non ha in
sostanza ricevuto alcunché.
La violazione del detto diritto
fondamentale - il diritto alla educazione, alla assistenza non solo
economica, comunque mancata - è stato in effetti reiteratamente violato: in
effetti ne perdura, senza nessuna giustificazione, la violazione.
La percezione di quanto sopra
da parte della interessata, che in tutti questi anni non ha ricevuto alcun
segnale da chi aveva, volente o nolente, che importa, contribuito alla di
lei generazione, ne è la prima prova, in uno con elementi presuntivi di
intuibile comprensione.
La consapevolezza, infine
raggiunta, dalla attrice di essere stata trattata come il figlio di un
mammifero di specie diversa da quella umana (sebbene molti mammiferi, a ben
vedere, pongono a lungo cura alla prole), è in sé una conseguenza lesiva
della altrui condotta illecita e merita un risarcimento
riequilibratorio.
La relativa domanda va dunque
accolta.
Quanto alla non semplice
entificazione del danno soccorre, nell'economia di liquidazione equitativa,
il coacervo degli elementi di fatto ricordati, anche con riferimento
all'intensità del dolo, riflesse nella percezione della
danneggiata.
Il
convenuto, a quanto è dato di conoscere in causa, una volta rifiutata la
paternità, per ragioni che, si ribadisce, non hanno rilievo, si è creato una
famiglia e una professionalità: la circostanza aggrava, per così dire, la
valutazione della di lui condotta dal punto di vista della percezione
negativa che della stessa ha avuto l'attrice, con quanto ne consegue in
punto intensità dell'immotivata dolorosa privazione di un apporto che la
Costituzione le garantiva (le avrebbe dovuto garantire)
(Trib. Venezia, 30.6.2004).
In
conclusione possiamo, quindi affermare che il genitore sarà tenuto al
risarcimento del danno non per la violazione in sè dei doveri genitoriali,
ma piuttosto qualora, violando i propri obblighi nei confronti dei figli,
abbia inciso negativamente sul corretto sviluppo della loro
personalità.
4.
La responsabilità del genitore non affidatario per mancato esercizio del
diritto - dovere di visita.
Una particolare ipotesi di
responsabilità a carico del genitore può ravvisarsi nell'ipotesi in cui
questi, non essendo affidatario della prole, ometta di esercitare il c.d.
diritto di visita, che costituisce lo strumento giuridico attraverso
il quale garantire la sussistenza del rapporto tra i figli e il genitori non
affidatario.
Tale diritto non è
espressamente previsto dal legislatore, ma va desunto dalle espressioni
contenute nell'art. 155, comma 2, c.c., e nell'art. 6, comma 3, della L. n.
898/70 che attribuiscono al giudice il compito di stabilire le modalità di
esercizio dei diritti del genitore non affidatario nei rapporti con i
figli.
In materia di affidamento dei
figli minori il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al
criterio fondamentale - posto, per la separazione, dal legislatore della
riforma del diritto di famiglia, nell'art. 155 comma primo cod. civ. (che ha
esplicitamente codificato un principio costantemente adottato in precedenza
dalla giurisprudenza e dalla dottrina), e, per il divorzio, dall'art. 6
della legge n. 898/70 - rappresentato dall'esclusivo interesse morale e
materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo
a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque
traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e
ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore.
In tale prospettiva consegue, da un lato, che la stessa posizione del
genitore affidatario si configuri piuttosto che come un "diritto", come un
"munus", e che la stessa regolamentazione del c.d. "diritto di visita" del
genitore non affidatario debba far conto del profilo per cui un tal
"diritto" si configuri esso stesso come uno strumento in forma affievolita o
ridotta per l'esercizio del fondamentale "diritto - dovere" di entrambi i
genitori, di mantenere, istruire ed educare i figli, il quale trova
riconoscimento costituzionale nell'art. 30, comma primo della Costituzione,
e viene posto, dall'art. 147 cod. civ., fra gli effetti del
matrimonio
(Cass. civ., sez. I, 19.4.02,
n. 5714 );
In tema di separazione
personale dei coniugi, il diritto del genitore non affidatario a mantenere
vivo il rapporto affettivo con i figli, interessandosi anche della loro
educazione e istruzione, essendo sempre finalizzato e subordinato al
perseguimento dell'interesse dei minori, può essere legittimamente
disciplinato dal giudice della separazione in modo da non recare pregiudizio
alla salute psicofisica dei minori medesimi, anche prevedendo particolari
cautele e restrizioni agli incontri, ovvero arrivando perfino a sospenderli
del tutto se necessario
(Cass. civ, sez. I, 17.1.96, n. 364).
Il
coniuge separato ha, quindi, diritto di vedersi assicurata una sufficiente
possibilità di rapporti con il figlio affidato all'altro coniuge, al fine di
essere in grado di guadagnarsi l'affetto ed il rispetto del figlio stesso.
Trattasi, però, di un diritto che, sia in
dottrina (De
Filippis) che in giurisprudenza (Cass. n. 6446/80) è ritenuto non illimitato, in quanto il giudice può
disconoscerlo e, quindi, escluderlo, qualora ricorrano gravi e comprovate
ragioni di incompatibilità del suo esercizio con la salute psico-fisica del
minore.
Il diritto del coniuge separato
di vedersi assicurata una sufficiente possibilità di rapporti con il figlio
minore affidato all'altro coniuge. ed anche al fine di essere in grado di
guadagnarsi l'affetto ed il rispetto del figlio stesso, ha carattere non
assoluto, atteso che resta subordinato ai preminenti interessi morali e
materiali del minore, sicché può essere limitato od anche disconosciuto dal
giudice, ove ricorrano gravi e comprovate ragioni d'incompatibilità del suo
esercizio con la salute psico-fisica del minore stesso
(Cass. civ., sez. I, 13.12.80,
n. 6446; Cass. civ., sez. I, 9.7.89, n. 3249).
Il diritto di visita del
genitore non affidatario, dunque, resta subordinato sempre al principio
basilare in tema di affidamento che è l'interesse morale e materiale della
prole.
La Suprema Corte, in passato, ha individuato
nella esasperata conflittualità dei coniugi, emersa in sede di separazione,
la causa di una possibile esclusione e/o limitazione del diritto di visita
da parte del genitore non affidatario, poiché gli incontri ripetuti e
frequenti del minore con quest'ultimo potrebbero pregiudicare il suo sano
sviluppo fisico e mentale.
In tema di provvedimenti
riguardanti la prole di genitori separati, il diritto del coniuge non
affidatario di vedersi assicurata una sufficiente possibilità di rapporti
con il figlio (cosiddetto diritto di visita), in correlazione della sua
potestà di controllarne l'educazione ed istruzione, se non può essere negato
per considerazioni di tipo sanzionatorio attinenti alla responsabilità della
separazione, né per mere valutazioni di opportunità relative al coniuge
affidatario, è suscettibile di esclusione o limitazione alla stregua dei
preminenti interessi del minore, alla cui tutela i suddetti provvedimenti
devono essere essenzialmente rivolti, come nel caso nel quale i frequenti
incontri del minore stesso con il genitore non affidatario,
indipendentemente da un comportamento censurabile di quest'ultimo, possano
implicare pregiudizio al suo sviluppo fisico e psichico (nella specie, in
considerazione di una esasperata conflittualità esistente fra i coniugi)
(Cass. civ., sez. I, 9.5.85, n.
2882).
La giurisprudenza ha inoltre
avuto modo di affermare che il diritto di visita, anche se deve essere
necessariamente subordinato al criterio guida del preminente interesse del
minore, non può, tuttavia, essere escluso, se non in presenza di gravi e
comprovati motivi:
In tema di separazione
personale dei coniugi, il diritto del genitore non affidatario dei figli a
vedersi assicurata una sufficiente possibilità di rapporti con i minori
affidati all'altro coniuge, per quanto non abbia carattere assoluto, essendo
subordinato ai preminenti interessi dei minori, nondimeno non può essere del
tutto escluso per un periodo più o meno lungo di tempo se non in presenza di
gravi motivi, che non possano essere ricondotti unicamente alla pregressa
condotta del genitore, occorrendo invece a tal fine aver riguardo anche e
soprattutto all'impatto psicologico sui minori delle vicende dalle quali si
fa derivare la sospensione del diritto di visita ed al conseguente
pregiudizio psico-fisico per questi ultimi
(Cass. civ., sez.I, 12.7.94, n.
6548);
In tema di separazione
personale dei coniugi, il diritto del genitore non affidatario a mantenere
vivo il rapporto affettivo con i figli, interessandosi anche della loro
educazione e istruzione, essendo sempre finalizzato e subordinato al
perseguimento dell'interesse dei minori, può essere legittimamente
disciplinato dal giudice della separazione in modo da non recare pregiudizio
alla salute psicofisica dei minori medesimi, anche prevedendo particolari
cautele e restrizioni agli incontri, ovvero arrivando perfino a sospenderli
del tutto se necessario
(Cass. civ., sez.I, 17.1.96, n.
364).
La visita del genitore
affidatario, inoltre, non deve essere inteso soltanto alla stregua di un
diritto, ma deve configurarsi anche come un dovere, il cui mancato esercizio
può essere comportare la decadenza dalla potestà parentale,ai sensi
dell'art. 330 c.c., e integrare gli estremi del reato di cui all'art. 570
c.p.(violazione degli obblighi di assistenza familiare).
L'esercizio della c.d. visita del non affidatario non è
solo facoltà ma anche dovere, da inquadrare tra le posizioni dei componenti
la famiglia e nella solidarietà che deve legarli nel gruppo, anche se i
genitori siano separati o divorziati..il dovere dell'affidatario verso il
figlio è un obbligo verso l'altro genitore, espressione della solidarietà
negli oneri per i figli
(Cass.civ., sez. I, 8.2.00, n.
1365);
Nell'ipotesi di separazione
personale dei coniugi (o di divorzio), il genitore non affidatario della
prole, oltre che il diritto, ha, al tempo stesso, il dovere/obbligo,
categorico e primario, di visitare i figli e permanere con essi anche nei
periodi, di regola coincidenti con le vacanze e con le festività, nei quali
i figli stessi hanno il diritto di permanere con il genitore non affidatario
per un, più o meno lungo, lasso continuativo di tempo
(Trib. Catania, 2.7.91).
Tutto ciò, però, non implica che si dia luogo ad un
obbligo coercibile, sia perché nessun rimedio giudiziario è previsto per il
caso di non attuazione (il genitore affidatario non può rivolgersi al
giudice, come invece il medesimo art. 155 c.c. prevede, al terzo comma, che
possa fare il non affidatario), sia perché non appare percorribile, data la
natura dell'obbligo e del provvedimento che lo prevede, la via del ricorso
all' art. 612 c.p.c. (esecuzione forzata di obblighi di fare) (De
Filippis).
Partendo, dunque, dalla considerazione che il c. d.
diritto di visita è configurato anche come dovere per il genitore non
affidatario, da svolgere nell'interesse della prole, il mancato adempimento
dello stesso può comportare, in primis, una
responsabilità nei confronti dei figli, e poi dare luogo anche ad una
responsabilità nei confronti del coniuge affidatario, in quanto "espressione
della solidarietà negli oneri per i figli" (Cass. civ., n.
1365/00).
È
stato infatti riconosciuto un risarcimento del danno patrimoniale a favore
del genitore affidatario di una figlia disabile, a titolo di rimborso per le
spese sostenute per l'assistenza della stessa nei giorni in cui il genitore
non affidatario avrebbe dovuto tenerla presso di sé (Cass. n. 1365/00).
Per
quanto attiene, invece, alla responsabilità del genitore non affidatario,
assenteista, nei confronti del figlio, è necessario che questi abbia subito
un danno consistente per esempio nella lesione della sua serenità personale,
o in un pregiudizio allo sviluppo della sua personalità ecc. Insomma si
dovrà verificare che tale comportamento abbia inciso in maniera negativa sul
corretto sviluppo della personalità del figlio (Facci).
Ovviamente non sarà possibile imputare al genitore non
affidatario nessuna responsabilità qualora esista un rifiuto insuperabile da
parte del figlio, ad intrattenere rapporti col genitore stesso. In tale
ipotesi si potrà giungere anche ad una sospensione del diritto-dovere di
visita a tempo indeterminato, proprio per salvaguardare l'interesse del
minore ad una crescita serena ed equilibrata.
In tema di provvedimenti
relativi alla prole, conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, ed anche in base ai principi sanciti dalla
Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176
del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e
perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni,
provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o,
addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che
possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di
strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a
giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso
ed il coniuge non affidatario. Tale sospensione può essere disposta
indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori
rispetto all'atteggiamento del figlio ed indipendentemente anche dalla
fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti
sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al
fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore
avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici
della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della
stessa
(Cass. civ., sez. I, 15.1.98,
n. 317).
La sentenza su citata, si è
visto, non esclude il ricorso al supporto di strutture sociali e
psicopedagogiche, per superare la situazione di ostilità del minore, ma
conclude affermando che, se essa non è facilmente rimuovibile, deve portare
alla sospensione della facoltà di visita, a prescindere dal fatto che
l'animosità sia stata determinata da comportamenti negativi del
genitore.
Parte della dottrina (De Filippis,
Casaburi), ritiene che la conclusione raggiunta dalla sentenza
non possa essere elevata a principio generale, ma possa eventualmente essere
valida soltanto per singoli casi. Resta, infatti nella convinzione che il
rapporto tra figlio e genitore sia di fondamentale importanza per lo
sviluppo psichico dell'adolescente e che assecondare la volontà del ragazzo
di non frequentare il genitore può solo formalmente realizzare l'interesse
dello stesso, ma lo nega invece da un punto di vista sostanziale. Ciò a
maggior ragione se il coniuge non affidatario non abbia avuto comportamenti
negativi e non sia una persona la cui personalità o stile di vita possano
esercitare conseguenze negative sul minore.
Nello stesso periodo anche la Corte Europea dei diritti
dell'uomo affermava:
Anche se il genitore separato, divorziato, o, comunque,
non convivente più con il partner e non affidatario della prole ha il
diritto/dovere di visitarla, di permanere con essa e di mantenere costanti
rapporti parentali, l'esercizio di tale diritto/dovere può essere, anche a
tempo indeterminato, sospeso qualora la prole, a prescindere dai meriti o
dai demeriti del genitore non affidatario, manifesti, nei confronti di
quest'ultimo, anche in virtù dell'influenza esercitata da persone che la
circondano, radicati, costanti sentimenti di rifiuto e di ripulsa, dovendosi
riconoscere al diritto del minore alla serenità personale e familiare ed
all'integrale suo benessere psicologico poziorità assoluta
(Corte eur. dir. uomo, 21.10.98).
Risultano ispirate al principio del rispetto della
personalità del minore anche due pronunce del Tribunale catanese:
Nel
decidere in ordine alle modalità di esercizio del diritto di visita del
genitore, non affidatario, il giudice della separazione deve tenere conto
della volontà della prole adolescente (nella specie, di quindici e tredici
anni), per cui, qualora essa abbia manifestato il rifiuto di incontrare il
padre in giorni ed in orari prestabiliti, allegando di non voler subire
l'ossessionante, continuo recriminare paterno contro la madre, il giudice
non deve coartare la volontà della prole, ma deve disporre che gli incontri
con il genitore non affidatario avvengano una volta al mese, ma nel giorno
liberamente scelto dalla prole stessa
(Trib. Catania 17.4.96 );
Qualora in un procedimento di separazione personale tra
coniugi ravvisata l'opportunità di affidare al padre la figlia minore, ormai
adolescente, sia necessario regolare il diritto di visita della madre, il
giudice non può prescindere dalla particolare situazione psicologica della
minore, il cui rapporto con la genitrice sia talmente difficile e
conflittuale, fino all'esasperazione, da indurre la minore a rifiutare gli
incontri con la madre secondo modalità preordinate dal giudice e controllate
dagli operatori sociali; allo scopo, pertanto, di evitare la
radicalizzazione, forse irreversibile, di tale stato d'animo e di favorire,
anzi, il recupero del rapporto parentale, nel rispetto della volontà della
minore, va disposto che i suoi incontri con la madre avvengano, ma con le
modalità prescelte solo dalla stessa minore
(Trib. Catania 6.12.95).
5. La responsabilità del genitore affidatario che
ostacola i rapporti con l'altro genitore.
La
responsabilità di un genitore nei confronti del figlio può sussistere anche
nell'ipotesi in cui impedisca, ostacoli o comunque non agevoli i rapporti
dello stesso con l'altro genitore, perpetrando il più delle volte la
fattispecie di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice,
prevista e punita dall'art. 388, comma 2, c.p.
.
integra il reato di cui all'art. 388 c.p. il comportamento del coniuge che
non osservi i provvedimenti dati dal giudice di primo grado in tema di
affidamento dei figli minori.
(Cass. pen.,
sez. V, 16.3.00, n. 4730);
Pur
dovendosi ritenere che, di regola, la semplice inattività non possa
costituire la condotta "elusiva" dei provvedimenti del giudice in materia di
affidamento di minori, prevista come reato dall'art. 388 comma 2 c.p., deve
tuttavia riconoscersi la configurabilità di tale reato quando, richiedendosi
da parte del soggetto tenuto all'osservanza degli obblighi ingiunti con
taluno dei suddetti provvedimenti una certa attività collaborativa, questa
venga ingiustificatamente negata. (Nella specie, in applicazione di tale
principio, la S.C. dopo aver posto in luce il "ruolo centrale che assume il
genitore affidatario nel favorire gli incontri dei figli minori con l'altro
genitore", ha affermato che: "Il rifiuto di fatto opposto dal genitore
affidatario alla richiesta - verbale o scritta - dell'altro genitore di
esercitare il diritto di visita dei figli concreta l'elusione del
provvedimento giurisdizionale che regolamenta tale rapporto, proprio perché
l'atteggiamento omissivo dell'obbligato finisce con il riflettersi
negativamente sulla psicologia dei minori, indotti così a contrastare essi
stessi gli incontri col genitore non affidatario perché non sensibilizzati
ed educati al rapporto con costui dall'altro genitore")
(Cass. pen., sez. VI,
18.11.99, n. 2925);
Ai
fini della sussistenza del delitto di dolosa mancata esecuzione di un
provvedimento del giudice che concerna l'affidamento di minori, la condotta
cosiddetta "elusiva" deve essere intesa come comprensiva di qualsiasi
comportamento positivo o negativo, che non esige nè scaltrezza di sorta o
subdole modalità nè richiede che la pretesa di attuazione dell'ordine del
giudice debba essere avanzata nei modi e nelle forme della minacciata
esecuzione degli ordini di fare, secondo il rito processuale civile,
bastando anche il semplice rifiuto del soggetto obbligato alla istanza
verbale o scritta del privato interessato
Cass. pen., sez. VI, 8.5.96,
n. 6042);
Ai
fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388 cpv. c.p. il
termine "elude" va inteso in senso lato, comprensivo di qualsiasi
comportamento - positivo o negativo - ad evitare l'esecuzione del
provvedimento del giudice civile. (Nella specie, si è ritenuta sussistente
la condotta tipica nel fatto del genitore che abbia portato i figli minori,
da affidare alla madre per tre mesi, nell'abitazione del proprio fratello
anziché in quella di lei, ed abbia subordinato la consegna alla volontà dei
figli e al trasferimento della moglie nella propria abitazione)
(Cass. pen. sez. VI, 4.6.90);
In
tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile
concernente l'affidamento di un figlio minore, qualora il genitore
affidatario, pur obbligato a consentire l'esercizio del diritto di visita da
parte dell'altro genitore secondo le prescrizioni stabilite dal giudice,
viene a trovarsi in una concreta situazione di difficoltà determinata dalla
resistenza del minore, ed essendo egli nello stesso tempo tenuto a garantire
la crescita serena ed equilibrata del minore a norma dell'art. 155 comma 3
c.c., ha in ogni momento il diritto-dovere di assicurare massima tutela
all'interesse preminente del minore, ove tale interesse, per la naturale
fluidità di ogni situazione umana, non sia potuto essere tempestivamente
stato portato alla valutazione del giudice civile. Ne consegue che, ai fini
della sussistenza del dolo, occorre stabilire da parte del giudice penale se
il genitore affidatario, nell'impedire al genitore non affidatario il
diritto di visita ricusato dal minore, sia stato eventualmente mosso dalla
necessità di tutelare l'interesse morale e materiale del minore medesimo,
soggetto di diritti e non mero oggetto di finalità esecutive perseguite da
altri
(Cass. pen., sez. VI, 16.3.99,
n. 7077).
In
un caso di qualche anno fa il Tribunale di Roma si è trovato ad esaminare il
caso di una madre divorziata, cui era stata affidato il figlio, che
sistematicamente e senza giustificate ragioni impediva all'altro genitore di
intrattenere rapporti con il minore, contravvenendo, quindi alle specifiche
disposizioni dettate dal giudice e in sede di separazione e in sede di
divorzio.
Il
genitore non affidatario, quindi, vista la situazione, si rivolgeva al
Tribunale romano chiedendo la condanna della ex moglie al risarcimento del
danno biologico e morale sia suo che del figlio minore, poiché il
comportamento della donna aveva inciso "sulle loro proiezioni di vita, sul
loro inserimento sociale, sulla tutela e conservazione della famiglia, sui
loro rapporti affettivi, sui rapporti socio-culturali, sulle loro condizioni
fisio-psichiche".
Il
giudice investito ha ravvisato, pertanto, nel comportamento della moglie gli
estremi del reato di "Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice", previsto all'art. 388 c.p., e ha riconosciuto al padre, ostacolato
nel rapporto col figlio, il diritto al risarcimento del danno morale e del
danno alla salute fisio-psichica (in realtà più che di danno biologico si
tratta di danno esistenziale):
.laddove egli non possa, incolpevolmente assolvere i
predetti suoi importanti doveri verso il proprio figlio, né soddisfare il
suo diritto di conoscerlo, di frequentarlo e di educarlo, in ragione e in
proporzione anche del proprio senso di responsabilità e del proprio
prolungato, ma vano, impegno posto in essere per il soddisfacimento di setto
diritto-dovere: circostanze tutte, queste, accertate nel caso di
specie.
Sicchè nella fattispecie è certamente ravvisabile e
risarcibile- a mente degli artt. 2043, 2057 e 2059 c.c, in relazione
all'art. 32 Cost.-il danno permanete biologico, oltre che morale, cagionato
dalla P.R. alla persona del B.A., la cui esistenza ontologica, in
termini di subito pregiudizio alle sue preesistenti condizioni
fisio-psichiche, è provata in re ipsa
e va
comunque presunta ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., trattandosi di
danno emergente che deriva dai prolungati turbamenti neuro-psichici, dal
dolore, dalle ansie e dalla logorante angoscia in lui prodottisi per
non aver potuto assolvere, non per la sua volontà, agli stringenti doveri
verso il figlio, né soddisfare i suoi legittimi diritti di padre, con
pregiudizievoli riflessi anche sulla propria vita di relazione (nei rapporti
parentali, speciali, ricreativi ecc.),menomazioni tutte fortemente incidenti
sulla salute fisio-psichica d un individuo anche in proiezione futura e,
perciò, di concreta e permanente rilevanza biologica, per le quali, quindi,
può essere fatta valere l'aspettativa riparatrice
(Trib. Roma, 13.6.00).
Il
risarcimento nei confronti del figlio, invece, riconosciuto in astratto,
veniva negato in concreto, per difetto di legitimatio ad processum (Trib. Roma,
13.6.00).
Più
recente, invece, è una pronuncia del Tribunale di Monza la quale ha
evidenziato come la compromissione sofferta dalla madre, nella sfera dei
rapporti affettivi con il figlio minore (affidato al padre), attraverso
l'interruzione di ogni apprezzabile relazione per un periodo di dieci anni -
dovuto al comportamento del padre che non ha mai dato un reale contributo
positivo all'evoluzione della relazione del figlio con la madre-, integri
una lesione di un diritto personale costituzionalmente garantito, e
rappresenti quindi un fatto costitutivo del diritto al risarcimento dei
danni non patrimoniali, sotto l'aspetto sia del danno morale soggettivo
(patema d'animo), sia dell'ulteriore pregiudizio derivante dalla privazione
delle positività derivanti dal rapporto parentale.
Il
genitore non affidatario che venga meno al fondamentale dovere, morale e
giuridico, di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione
dell'altro genitore alla crescita ed alla vita affettiva del figlio, è
responsabile per il grave pregiudizio arrecato al diritto personale del
genitore non affidatario alla piena realizzazione del rapporto parentale (
nel caso di specie, l'organo giudicante ha condannato il genitore
ostacolante a risarcire, a titolo di danno morale ed esistenziale, al
genitore non affidatario la somma di E. 50.000,00)
(Trib. Monza, 5.11.04);
Ha diritto al risarcimento del danno il genitore non
affidatario che non aveva potuto esercitare per lungo tempo il diritto di
visita al figlio per effetto, oltre che di problemi personali dello stesso
non affidatario, delle condotta ostruzionistica del
genitore affidatario
(Trib. Monza, 5.11.04).
In particolare, dunque, il Tribunale di Monza, con tale
pronuncia- che costituisce una delle prime decisioni che riconoscono la
risarcibilità del danno non patrimoniale sofferto dal genitore non
affidatario per gli ostacoli frapposti all'esercizio del diritto di visita
da parte dell'altro genitore- ha riconosciuto in capo alla madre il
diritto ad essere risarcita in relazione ai turbamenti prolungati, al
dolore, alle ansie prodottisi in lei per non avere potuto assolvere - non
per sua volontà - agli stringenti doveri verso il figlio, né soddisfare i
suoi legittimi diritti di madre a partecipare alla crescita ed alla vita
affettiva del figlio (Ramaccioni).
6. Responsabilità da riconoscimento non veritiero di
paternità. Il disconoscimento della paternità.
Può
sussistere responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., del genitore
nei confronti della prole, anche nell'ipotesi in cui venga accertato che sia
stato fatto un riconoscimento non veritiero di figlio naturale. Tale fatto,
oltre che integrare gli estremi del reato contemplato all'art. 483 c.p
(Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), può comportare
anche una lesione, un pregiudizio al figlio che, credendo- fino a quel
momento - di essere realmente figlio di quel genitore, scopra all'improvviso
che c'è una discrasia tra la situazione reale e quella legale.
Un
caso di tal specie è stato analizzato dal Tribunale di Torino nel 1992, il
quale, dopo aver accertato la nullità del riconoscimento della figlia
naturale, per difetto di veridicità, e aver riscontrato l'esistenza degli
estremi del reato di cui all'art. 483 c.p., aveva condannato il padre,
autore del falso riconoscimento, al risarcimento del danno in favore della
figlia allora dodicenne, per i pregiudizi alla stessa arrecati.
Nel
giudizio promosso dal preteso padre per la declaratoria di nullità, per
difetto di veridicità, del riconoscimento di figlio naturale, deve
considerarsi ammissibile e può nel merito essere accolta la domanda, del
curatore speciale del minore, diretta ad ottenere il risarcimento del danno
non patrimoniale causato al minore dal riconoscimento falso, danno
psicofisico e di carattere anche sociale inevitabilmente inferto; il danno
non patrimoniale è risarcibile perché il falso riconoscimento integra il
reato di falso ideologico
(Trib. Torino, 31.3.92).
Il
Tribunale evidenziava come, dalla situazione prospettata, la minore avrebbe
subito un notevole pregiudizio psico-fisico, consistente nella difficoltà a
reinserirsi col nuovo cognome nell'ambiente sociale e scolastico, nelle
notevoli sofferenze che le sarebbero derivate dai commenti dei terzi sul suo
conto e sulla sua vicenda e nel grave dolore nello scoprire all'improvviso
la nuova realtà.
Maggiore è, infatti l'età della persona interessata, e
più gravi saranno i danni da lei subiti, in quanto persona in grado di
rendersi pienamente conto della situazione circostante e di quanto accaduto
alla sua vita.
Nel
caso in esame l'impugnazione del riconoscimento da parte del falso padre era
avvenuto a distanza di molti anni sia dal riconoscimento stesso che dalla
rottura dei rapporti affettivi con la madre della bambina. Senza
dubbio, secondo l'opinione del giudice torinese, questo ha contribuito
ad aumentare le ripercussioni negative della vicenda sulla sfera personale
della bambina.
Anche il disconoscimento di paternità, che provoca la
perdita dello status di figlio legittimo, può
essere causa di grave pregiudizio- soprattutto di carattere non
patrimoniale- sia per il minore che per il figlio ormai adulto.
Comunque, in ogni caso, il termine abbastanza ristretto
per la proposizione della domanda (ad eccezione dell'ipotesi in cui la
stessa venga proposta dal figlio stesso entro un anno dal raggiungimento
della maggiore età o dal momento in cui venga a conoscenza dei fatti che
rendono ammissibile il disconoscimento), dovrebbe comportare una riduzione
dei pregiudizi subiti.
7. La responsabilità da procreazione.
Il
dibattito su questa problematica si è sviluppato nel nostro paese nei primi
anni '50, sulla scia di una pronuncia del Tribunale di Piacenza che
riconobbe ad una donna, venuta al mondo con lue congenita, il diritto al
risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti dei genitori (Trib.
Piacenza 31.7.1950).
La
questione, poi, non è stata riaffrontata nel merito dalla Corte d'Appello di
Bologna poiché, avendo il Tribunale di Piacenza dichiarato solidalmente
responsabili entrambi i genitori, è stata negata alla madre la
legittimazione ad agire per i danni quale rappresentante legale della
figlia, ritenendosi necessaria la nomina di un curatore speciale (App.
Bologna, 7.6.1951).
In
ogni caso numerose sono state le voci di critica che si sono sollevate in
merito alla pronuncia (Carnelutti, Rescigno).
Si
riteneva essenzialmente che esistessero degli ostacoli a ravvisare
l'esistenza di una responsabilità: in primis si
dubitava dell'esistenza di un danno, data la possibilià di curare la
malattia e la non apprezzabile diminuzione di rendimento lavorativo
del leutico, ma la difficoltà maggiore per la configurabilità dell'esistenza
di una responsabilità è stata individuata nell'impossibilità di configurare
una lesione alla salute, ossia un bene della vita, costituzionalmente
tutelato, in capo ad un soggetto non ancora vivente, essendo stata
l'infezione, nella fattispecie, contestuale al concepimento (Patti).
Altra parte della dottrina, pur se minoritaria (Rescigno),
osservava, invece, che "se l'illecito e la conseguenza dannosa possono
essere separati nel tempo, non è necessario che il soggetto passivo già
esista nel momento in cui l'atto è compiuto, così come non si richiede che
tuttora esista l'autore dell'illecito nel momento in cui il danno si
produce. Una conferma viene tratta dalla risarcibilità del danno morale per
un'ingiuria subita prima del nascere. Si pensi al caso del nascituro che
venga ingiuriato come bastardo: si potrebbe dire che, mancando il soggetto
manca l'opinione della propria onorabilità e la volontà di tutelarla. Ma la
nozione oggettiva di onore consente di risarcire il danno che il soggetto
subisce affacciandosi alla vita ed entrando nella
società.