La disciplina delle imprese
sociali dopo il D.Lgs. 24/03/06 n. 155
1. Premessa
Con l'approvazione del d.lgs. 24 marzo 2006, n.
155 -pubblicato sulla G.U. del
27/04/06 n. 97- è stata data
attuazione, da parte del governo, alla delega di istituire e regolamentare
l'istituto dell'impresa sociale, contenuta nella l. 13 giugno 2005, n. 118.
La necessità di una normativa ad hoc sull'impresa sociale,
nasce dalla considerazione che le forme giuridiche più diffuse nel terzo settore
(associazione, fondazione e cooperative sociali), essendo caratterizzati da
sistemi di governance inadeguati, insufficienti risorse patrimoniali e
più in generale da pregnanti limiti legislativi, pongono seri limiti alla
crescita dimensionale e all'ampliamento degli ambiti d'intervento a servizi di
utilità sociale diversi da quelli socio-assistenziali e di inserimento
lavorativo.
In particolare, con il decreto legislativo in commento viene
riconosciuta nel nostro ordinamento l'esistenza di soggetti che esercitano, con
criteri diversi dal profitto, attività di pubblica utilità volte a soddisfare
bisogni collettivi, organizzate in forma d'impresa.
2. I requisiti soggettivi
In attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega, il d.lgs.
(.) individua la natura giuridica dei soggetti che: 1. possono, a determinate
condizioni, essere imprese sociali; 2. non possono, in ogni caso, essere
imprese sociali.
2.1 I soggetti che possono diventare imprese sociali
In base all'art. 1 del d.lgs. (.) possono acquisire la qualifica
di impresa sociale, uniformandosi ai requisiti sostanziali e formali di cui
diremo nel paragrafo 3, tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti
di cui al libro V del codice civile.
Il legislatore quindi, a parte la natura privata e non
pubblica dei soggetti, non pone particolari limiti per quanto riguarda la
struttura giuridica, potendo aspirare alla qualifica d'impresa sociale, oltre
alle organizzazioni che tipicamente operano nel terzo settore (associazioni,
fondazioni, comitati e cooperative), anche le società di persone, le società di
capitali e i consorzi.
Le cooperative sociali
Una particolare disciplina è prevista a favore delle cooperative
sociali e dei loro consorzi.Tali enti, infatti, risultano agevolati
nell'acquisizione dello status di impresa sociale, in quanto ad essi non
viene richiesto di uniformarsi a tutti i vincoli introdotti dalla nuova
disciplina.
Nello specifico, l'art. 17. comma 3, stabilisce che "le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della
normativa specifica delle cooperative"; ciò significa che le nuove disposizioni
ove si ponessero in contrasto con le norme del codice civile e delle leggi
speciali che disciplinano tali società, risulterebbero inapplicabili.
Gli unici vincoli che tassativamente le cooperative sociali
condividono che le altre imprese sociali riguardano (Cfr. art. 17, comma
3): l'obbligo di redigere e depositare presso il registro delle imprese il
bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle
finalità sociali da parte dell'impresa sociale; la previsione, anche
attraverso la redazione di appositi regolamenti, di forme di coinvolgimento dei
lavoratori e dei destinatari delle attività. Tali vincoli devono essere
espressamente previsti nello statuto; le conseguenti modifiche statuarie,
tuttavia, qualora effettuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, potranno essere apportate, senza l'intervento del notaio, con
le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria (Cfr. art. 17, comma 3).
Gli enti ecclesiastici
Anche gli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni
religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, sono
destinatari di una disciplina ad hoc .
Per salvaguardarne le specificità, viene, infatti, stabilito che
a tali soggetti le norme sull'impresa sociale si applicano limitatamente allo
svolgimento delle attività di utilità sociale elencate all'articolo 2, a
condizione che per tali attività: adottino un regolamento, in forma di
scrittura privata autenticata, contenente i requisiti richiesti agli atti
costitutivi delle altre imprese sociali; siano tenute separatamente le
scritture contabili previste dall'articolo 10 e di cui si dirà al paragrafo
6.
2.2 I soggetti che non possono diventare imprese
sociali
In base al comma 2, dell'art. 1, non possono mai assumere la
qualifica di impresa sociale: le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni; le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino,
anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli
soci, associati o partecipi.
3. I tratti essenziali della nozione d'impresa sociale
Dalla lettura del decreto legislativo gli elementi essenziali
della nozione di impresa sociale sembrano essere:
- i settori in cui l'impresa sociale deve operare;
- l'assenza di scopo di lucro;
- le caratteristiche della struttura proprietaria e/o di
controllo.
3.1 I settori di attività
L'impresa sociale è caratterizzata dall'esercizio di attività considerate di
utilità sociale ai sensi dell'art. 2 del decreto.
Al riguardo, mutuando la terminologia utilizzata per classificare le
cooperative sociali, è possibile individuare due tipologie di imprese
sociali:
- le imprese sociali di tipo "A"
- le imprese sociali di tipo "B".
3.1.1 Le imprese sociali di tipo "A"
Rientrano in questa categoria le imprese sociali chiamate ad esercitare, in
via stabile e principale, un'attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a
realizzare finalità di interesse generale (Cfr. art. 1, comma 1).
Secondo l'art. 2, comma 1, rientrano nel novero beni e servizi di utilità
sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante
«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali»; b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazione di cui
al decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante
«Definizione dei livelli essenziali di assistenza », e successive
modificazioni; c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del
presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, recante «Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»; d)
educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,
recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale»; e) tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega
al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione», con esclusione delle
attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi; f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137»; g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29
marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del
turismo»; h) formazione universitaria e post-universitaria; i) ricerca ed
erogazione di servizi culturali; l) formazione extra-scolastica, finalizzata
alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e
formativo; m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti
in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa
sociale.
Ai fini dell'acquisizione della qualifica d'impresa sociale, le attività di
cui sopra devono essere svolte in via principale; e tale condizione è assolta
qualora i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi
dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. I criteri quantitativi e
temporali per il computo della percentuale del 70% dei ricavi complessivi
dell'impresa saranno definiti con decreto del ministro delle attività
produttive e del ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le
quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, la condizione di
"principalità ", deve essere verificata avendo riguardo, non all'intera
gestione, ma esclusivamente alle attività di utilità sociale indicate nel
regolamento di cui al paragrafo 2.2.2.
3.1.2 Le imprese sociali di tipo "B"
Diversamente dalle precedenti, a queste imprese sociali non si richiede di
operare in specifici settori, ma soltanto di promuovere iniziative
imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati.
L'art. 2, comma 2, stabilisce, infatti, che "Indipendentemente dall'esercizio
della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la
qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di
impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f),
punti I, IX e X, del regolamento (Ce) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della
Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce
agli aiuti di stato a favore dell'occupazione;
b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del
regolamento (Ce) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di stato a
favore dell'occupazione.
I lavoratori svantaggiati individuati dalla norma, la cui situazione dovrà
essere attestata ai sensi della normativa vigente, devono essere in misura non
inferiore al 30% dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa
Tale condizione si applica agli enti ecclesiastici avendo riguardo alle sole
attività finalizzate all'inserimento lavorativo, da disciplinarsi con l'apposito
regolamento di cui si è detto al paragrafo 2.2.2.
3.2 L'assenza di scopo di lucro
Ulteriore elemento caratterizzante l'impresa sociale è l'assenza dello scopo
di lucro. Le imprese sociali destinano gli utili e gli avanzi di gestione
esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del
patrimonio, essendo vietata qualsiasi forma di distribuzione di dividendi.
In particolare, all'art. viene posto il divieto di distribuzione, "anche in
forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché
fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o
collaboratori".
Per rendere effettivo tale divieto vengono poi individuate alcune operazioni
nei cui confronti opera una presunzione di distribuzione indiretta di utili; si
tratta in particolare della:
a) corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti
nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze,
ed in ogni caso con un incremento massimo del 20%; b)corresponsione ai
lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli
previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche
professionalità; c) remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle
azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari
autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di
riferimento.
Le presunzioni di cui sopra, come si legge nella relazione, non sono assolute
bensì relative, essendo ammessa la prova contraria.
3.3 La struttura proprietaria e/o di controllo
Il decreto legislativo, sottopone la struttura proprietaria dell'impresa
sociale a vincoli particolari, tendenti, soprattutto, ad escludere la
possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative
possano detenerne il controllo.
In particolare vengono introdotte le seguenti regole:
- le imprese private con finalità lucrative e le
amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e
detenere il controllo di un'impresa sociale.
- nel caso di decisione assunta con il voto o
l'influenza determinante dei soggetti di cui al punto 1), il relativo atto è
annullabile, e può essere impugnato in conformità delle norme del codice
civile entro il termine di 180 giorni; la legittimazione ad impugnare spetta
anche al ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli soggetti di
cui al punto 1).
Alla disciplina del gruppi di imprese sociali viene poi estesa la normativa
codicistica in materia di direzione e controllo e di gruppo cooperativo
paritetico, con le seguenti integrazioni:
- si considera, in ogni caso, esercitare attività di
direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per
qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli
organi di amministrazione;
- i gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare
l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese;
- i gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i
documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le
linee guida adottate con decreto del ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per ONLUS.
4. La costituzione di una impresa sociale
4.1 L'atto costitutivo
Le imprese sociali, quale che sia la veste giuridica adottata, devono
costituirsi con atto pubblico, il cui contenuto deve essere individuato facendo
riferimento, in primo luogo, alle norme che disciplino le diverse forme
giuridiche; in particolare, occorrerà considerare le seguenti norme del codice
civile:
- per le associazioni riconosciute: l'art. 16.;
- per le associazioni non riconosciute: l'art. 36;
- per le fondazioni: l'art. 16;
- per le società in nome collettivo: l'art. 2295;
- per le società in accomandita semplice: gli artt.
2295 e 2316;
- per le società per azioni: l'art. 2328;
- per le società a responsabilità limitata: l'art.
2463;
- per le società in accomandita per azioni: gli artt.
2328 e 2455;
- per le società cooperative: l'art. 2521;
- per i consorzi: l'art. 2603;
- per le società consortili: l'art. 2615 - ter.
Il contenuto previsto dal codice civile, in base a quanto previsto
dall'art.5, comma 1, dovrà poi essere integrato in maniera tale da esplicitare
il carattere sociale dell'impresa, in conformità a quanto previsto dalla nuova
disciplina.
In particolare, nell'atto costitutivo e/o statuto dovranno essere regolati i
seguenti aspetti: 1. l'oggetto sociale, in conformità all'art. 2 (Cfr.
art. 5, comma 1); 2. l'assenza di scopo di lucro, in conformità all'articolo
3 (Cfr. art. 5, comma 1); 3. la denominazione contenente la locuzione
«impresa sociale» (Cfr. art. 7, comma 1); 4. la disciplina delle
cariche sociali, tenendo conto dei seguenti vincoli (Cfr. art. 8):
- la nomina della maggioranza dei componenti delle
cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla
organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente
previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e
compatibilmente con la sua natura;
- non possono rivestire cariche sociali soggetti
nominati da soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative;
- devono essere previsti specifici requisiti di onorabilità, professionalità
ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali;
5. l'obbligo di nomina, nel caso del superamento di due dei limiti indicati
nel comma 1 dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, di uno
o più sindaci, che vigilino sull'osservanza della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile; i sindaci possono in qualsiasi
momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e chiedere agli
amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali,
sull'andamento delle operazioni o su determinati affari; essi, inoltre,
esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali
da parte dell'impresa, dei cui risultati deve essere data risultanza in sede di
redazione del bilancio sociale (Cfr. art. 11);
6. l'obbligo di nomina, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due
esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis
del codice civile, di uno o più revisori contabili iscritti nel registro
istituito presso il ministero della giustizia cui affidare il controllo
contabile dell'ente; tale funzione può essere attribuita agli stessi sindaci,
qualora questi siano revisori contabili(Cfr. art. 11, comma 4);
7. le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, e il rapporto sociale
nel rispetto del principio di non discriminazione; in particolare, deve essere
prevista la facoltà dell'aspirante socio o del socio di adire l'assemblea nei
casi, rispettivamente, in cui sia destinatario di un provvedimento di diniego di
ammissione o di esclusione (Cfr. art. 9);
8. in mancanza di appositi regolamenti, le forme di coinvolgimento dei
lavoratori e dei destinatari delle attività; per coinvolgimento deve intendersi
qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la
partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività
possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate
nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano
direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi
prodotti o scambiati (Cfr. art. 12);
9. l'obbligo, in caso di cessazione dell'impresa, di devolvere il patrimonio
residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni,
comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme
statutarie(Cfr. art. 13, comma 3); la norma non si applica agli enti
ecclesiastici e alle cooperative per le quali vige la devoluzione ai fondi
mutualistici.
4.2 Iscrizione presso il registro delle imprese
L'atto costitutivo (e le sue modificazioni) deve essere depositato entro 30
giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per
l'iscrizione in apposita sezione; si applica l'articolo 31, comma 2, della
legge24 novembre 2000, n. 340 (Cfr. art. 5, comma 2);.
L'iscrizione ha natura costitutiva ai fini dell'acquisizione della qualifica
di impresa sociale.
Oltre all'atto costitutivo, dovranno essere iscritti nel registro delle
imprese anche altri fatti relativi all'impresa, da determinarsi con decreto del
ministro delle attività produttive e del ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese sono tenuti al deposito del solo
regolamento(Cfr. art. 5, comma 4);.
5. La responsabilità patrimoniale
La limitazione della responsabilità al solo patrimonio, tipica delle società
di capitali, delle cooperative e dei consorzi, viene estesa anche alle altre
imprese sociali.
Tale beneficio è però subordinata alla sussistenza di un patrimonio superiore
a ventimila euro (Cfr. art. 6, comma 1) e viene meno qualora, in
conseguenza di perdite, il patrimonio diminuisca di oltre un terzo rispetto a
tale importo minimo: in questo caso delle obbligazioni assunte rispondono
personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto
dell'impresa (Cfr. art. 6, comma 2).
La limitazione di responsabilità, comunque, non si applica agli enti
ecclesiastici, mancando una distinzione (se non meramente contabile) tra i beni
destinati all'esercizio dell'impresa sociale e quelli dell'ente che la
esercita(Cfr. art. 6, comma 3).
6. Il sistema informativo
L'impresa sociale, quali che siano la veste giuridica adotta e gli specifici
obblighi fiscali, deve, in ogni caso: 1. tenere il libro giornale e il libro
degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216
e 2217 del codice civile; 2. redigere e depositare presso il registro
delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione
patrimoniale ed economica dell'impresa (Cfr. art. 10, comma 1).
In aggiunta a questi adempimenti, inoltre, essa deve redigere e depositare
presso il registro delle imprese anche il bilancio sociale(Cfr. art. 10,
comma 2). .
La redazione del Bilancio sociale, da effettuarsi secondo linee guida
adottate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali (sentita
l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ha come
finalità quella di favorire l'espressione, da parte degli interlocutori
(stakeholder), di un giudizio consapevole sull'osservanza delle finalità
sociali da parte dell'impresa sociale.
Per gli enti ecclesiastici, gli obblighi contabili di cui sopra si applicano
limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
7. Lavoro nell'impresa sociale (Cfr. art. 14).
Particolari previsioni sono previste a tutela di coloro che prestano la
propria attività lavorativa nell'impresa sociale.
In particolare viene stabilito che ai lavoratori dell'impresa sociale non può
essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello
previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.
Viene anche disciplinato il ricorso il ricorso al lavoro volontario, che
nelle imprese sociali soggiace alle seguenti limitazioni: 1. i volontari non
possono superare il limite del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque
titolo impiegati nell'impresa sociale; 2. trova applicazione l'intera
disciplina, contenuta negli artt. articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, prevista per le associazioni di volontariato.
I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera,
hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e
con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi
di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del
coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.
8. Operazioni straordinarie (Cfr. art. 13)
Al fine di scongiurare possibili comportamenti elusivi, alcune vicende
straordinarie dell'impresa sociale sono sottoposte a cautele particolari dal
legislatore; nello specifico sono introdotte le seguenti limitazioni: adevono
essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti
risultanti da tali operazioni; b) la cessione d'azienda, da parte di
un'impresa sociale, deve essere realizzata in modo da preservare il
perseguimento delle finalità di interesse generale tipiche delle imprese sociali
anche in capo al cessionario.
- c) in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati,
fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie; tale
disposizione non si applica però alle società cooperative e agli enti
ecclesiastici.
Tutte le operazioni di cui sopra, prima di essere poste in essere, devono
essere autorizzate attraverso la procedura contenuta nell'art. 13, comma 4 , dal
ministero del lavoro e delle politiche sociali; per le operazioni di cui alle
lett. a) e b), in particolare, dovrà essere verificata la conformità alle linee
guida adottate con decreto dallo stesso ministero, sentita l'Agenzia per le
OLUS.
La mancata autorizzazione ha come conseguenza l'inefficacia degli atti posti
in essere.
L'intera disciplina di cui sopra, non trova però applicazione quando il
beneficiario dell'atto è un'altra impresa sociale, difettando in questo caso le
ragioni della tutela.
9. Le procedure concorsuali (Cfr. art. 15)
In caso di insolvenza, le imprese sociali, con l'esclusione degli enti
ecclesiastici, sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui
al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il patrimoni che residua al termine della procedura concorsuale deve essere
devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni,
comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie.
Perdita della qualifica d'impresa sociale (Cfr. art. 16)
Al ministero del lavoro è attribuita la vigilanza sulle imprese sociali; in
particolare, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le
funzioni ispettive al fine di verificare il rispetto da parte delle imprese
sociali dei vincoli di cui sono destinatari.
La violazione dei vincoli fondamentali, contenuti negli articoli 1 (Nozione),
2 (Utilità sociale), 3 (Assenza dello scopo di lucro) e 4 (Struttura
proprietaria e disciplina dei gruppi), comporta, se accertata, la perdita della
qualifica di impresa sociale e il conseguente obbligo di devoluzione del
patrimonio in conformità all'articolo 13, comma 3.
Alla violazione degli altri vincoli ovvero nel caso di gravi inadempienze
delle norme a tutela dei lavoratori, consegue l'irrogazione di una diffida a
regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso
inutilmente il quale trovano applicazione le sanzioni (perdita della qualifica e
devoluzione) di cui si appena detto.
Il ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge i propri compiti e
assume le determinazioni di cui sopra sentita l'Agenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale.
Autore: Dott. Sebastiano Di Diego - tratto da Il quotidiano giuridico
- Aprile 2006
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