Tipologie
di lavoro flessibile nella P.A.
SOMMARIO:
1. Lavoro a tempo determinato; 2. Collaborazioni coordinate; 3. Rapporti
convenzionali; 4. Somministrazione; 5. Stabilizzazione; 6. Quanti
sono i precari nella p.a. E che fine faranno.
1. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato nella
P.A., disciplinato dal decreto legislativo 368/2001, l'apposizione del termine
deve essere accompagnata dalla espressa indicazione delle "ragioni" specifiche
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che ne
giustificano il ricorso.
In altre parole, non essendovi più una tipizzazione
puntuale, effettuata dalla contrattazione collettiva, delle situazioni che
giustificano l'apposizione della clausola, queste saranno esplicitate di volta
in volta in relazione alle specifiche esigenze.
Alla contrattazione collettiva resta il compito di
individuare i limiti quantitativi del ricorso ai contratti a termine.
Le ragioni che giustificano l'apposizione del
termine si riflettono anche sulla durata dei contratti che sostanzialmente viene
ancorata al permanere delle stesse. L'unica limitazione riguarda la durata della
proroga che non può superare, sommata alla durata originaria, i 36
mesi.
Come avviene l'assunzione dei lavoratori a
termine?
Anche dopo l'entrata in vigore della nuova
disciplina del D.lgs n. 368/2001, si deve escludere per il datore di lavoro
pubblico la possibilità, prevista invece per il datore di lavoro privato, di
provvedere all'assunzione diretta e nominativa dei soggetti interessati, data la
permanente vigenza nel settore di lavoro pubblico del principio generale,
imposto dall'art. 97 della Costituzione, dell'accesso ai pubblici impieghi sulla
base di procedure concorsuali o selettive pubbliche.
Poiché la materia dell'accesso agli impieghi esula
dalla competenza dei contratti collettivi, essendo oggetto di riserva di legge o
di atto unilaterale delle pubbliche amministrazioni, queste ultime, ai sensi
dell'art. 70, co. 13, del Dlgs n. 165/2001, disciplinano autonomamente,
nell'esercizio della loro potestà regolamentare, le procedure selettive per
l'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto dei principi
contenuti nell'art. 35 dello stesso D.lgs n. 165/2001.
A tale proposito, l'art. 4, comma 1, del D.L.
10.1.2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
ha introdotto il comma 4 bis dell'art. 35 del D.lgs 165/2001, che estende anche
alle procedure di reclutamento a tempo determinato, per contingenti superiori
alle 5 unità, la necessità di emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze per l'avvio delle procedure concorsuali.
Inoltre il medesimo art. 4, comma 2, ha introdotto
i commi 1-bis; 1-bis 1 e 1-ter all'art. 36 del d.lgs 165 del 2001
prevedendo che l'attivazione delle forme contrattuali flessibili debba avvenire
solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure
inerenti all'assegnazione di personale, anche temporanea, nonché previa
valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di
cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di
esternalizzazione e appalto di servizi. Tali disposizioni inoltre costituiscono
norme di principio per l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili negli enti
locali.
Infine, il comma 1-ter prevede che le
amministrazioni pubbliche trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e
delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le
convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
Per quanto riguarda i limiti di spesa imposti
dalla legge 27 dicembre 2006,n. 296 ( legge finanziaria 2007), deve farsi
riferimento al comma 538 per il quale, con effetto dall'anno 2007, all'art. 1,
comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole " 60 per cento" sono
sostituite dalle seguenti " 40 per cento" rispetto alla spesa sostenuta
nell'anno 2003.
Il comma citato va però coordinato con il
precedente comma 519 che prevede, per le amministrazioni interessate al processo
di stabilizzazione del personale a tempo determinato, che le stesse continuino
ad avvalersi dello stesso personale, nelle more della conclusione delle
procedure di inquadramento.
Ciò consente alle medesime amministrazioni di
derogare temporaneamente ai limiti fissati nel comma 538, fermo restando che, le
stesse, potranno effettuare nuove assunzioni in forma flessibile solo quando,
per effetto della stabilizzazione del personale interessato, la relativa spesa
sarà ricondotta all'interno dei limiti consentiti.
Di rilievo appare inoltre il comma 529, per il
quale, per il triennio 2007-2009, le pubbliche amministrazioni indicate al comma
523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti
ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'art. 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 dello stesso articolo 1, nel bandire
le relative prove selettive riservano una quota del 60% del totale dei posti
programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un
anno, raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime
abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.
2. Le collaborazioni coordinate e continuative sono
di rapporti che si concretano in prestazione d'opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art.
409 c.pc.)
Tale forma di assunzione, non più prevista per il
settore privato in quanto sostituita, ad opera della legge 14 febbraio 2003, n.
30 (cosiddetta legge Biagi), dal lavoro a progetto, permane nel settore pubblico
al quale il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione
delle deleghe contenute nella predetta legge, non è direttamente
applicabile.
Il ricorso alle collaborazioni esterne non è
affatto secondario nella vita delle pubbliche amministrazioni; ad esse si fa
ricorso, molte volte, in funzione di aggiramento di rigidità che invece non
sussistono in uguale misura nella disciplina prettamente lavoristica.
E' importante allora rimuovere queste prassi
improprie senza criminalizzare un istituto che ha una sua valenza specie in
situazioni di cambiamento in cui le amministrazioni si trovano a fronteggiare
situazioni nuove, spesso altamente complesse, senza poter contare su risorse
interne adeguate. In realtà, l'utilizzo di questa forma di reperimento di
risorse umane può avvenire solo in alcuni casi e con le dovute cautele. Infatti,
si deve sottolineare che su questo versante il datore di lavoro pubblico, a
differenza di quello privato, può fare ricorso a forme di lavoro non subordinato
solo in limiti ben precisi: quelli indicati in linea generale dall'articolo 7,
comma 6 del decreto legislativo 165/2001, così come modificato dall'art. 32 del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 248 del 4/8/2006, il quale
prevede che " Per le esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti
presupposti:
a) l'oggetto delle prestazioni deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad
obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura
temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati
durata, luogo, oggetto e compenso delle collaborazioni. Vengono infine
introdotti i commi 6-bis e 6-ter, secondo i quali " le amministrazioni pubbliche
disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione"; e " i
regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6".
Si può quindi affermare che nel pubblico, a
differenza che nel privato, il lavoro autonomo viene a configurasi come
un'eccezione.
Gli incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa hanno per oggetto prestazioni assai differenziate, sia a contenuto
intellettuale sia a contenuto esecutivo o manuale. Tra i soggetti destinatari di
detti incarichi figurano, quindi, sia esercenti professioni intellettuali
tradizionali ( quali architetti, ingegneri, legali, revisori contabili ecc. sia
nuove professionalità quali operatori web, web designer ecc): Nel settore
pubblico tipiche figure di collaboratori esterni sono i medici convenzionati al
S.S.N. e i dottorandi di ricerca.
Sebbene non sia consentito il ricorso alle
collaborazioni coordinate e continuative nell'espletamento di attività
routinarie, nella prassi varie amministrazioni pubbliche vi hanno fatto ricorso
per ottemperare al lavoro di ufficio in carenza di personale in
organico.
A tale proposito la crescita del fenomeno e
l'utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative hanno
portato il Dipartimento della funzione pubblica ad intervenire con proprie
circolari -circolare n. 4 del 15 luglio 2004, e circolare n. 5 del 21 dicembre
2006 - che hanno ribadito la necessità di ricorrere a tali tipologie solo per
prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia
e per assolvere a particolari e temporanee esigenze di servizio non
fronteggiabili con le risorse professionali reperibili all'interno
dell'amministrazione. La mancanza di reperibilità deve intendersi non in senso
quantitativo bensì qualitativo.
Al riguardo, soccorre la consolidata giurisprudenza
della Corte dei Conti, la quale ha ribadito l'impossibilità di affidare,
mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i medesimi
compiti che sono svolti dai dipendenti dell'amministrazione, proprio al fine di
evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio dei costi.
Per quanto attiene ai limiti di spesa imposti dalle
varie leggi finanziarie, è da sottolineare che il legislatore ha operato una
distinzione tra incarichi occasionali - classificandoli quali incarichi di
studio, consulenza o ricerca- e collaborazioni coordinate e continuative,
sottoponendoli a differenti limiti finanziari.
Tale circostanza non deve portare a qualificare
diversamente le due tipologie contrattuali per quanto riguarda i presupposti
necessari per l'affidamento dei relativi incarichi. Infatti, il legislatore,
intervenendo nella materia con l'art. 32 del predetto D.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto, n. 248, ha unificato le
due tipologie sotto l'unica denominazione di " contratti di collaborazione",
riferendosi a quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente
qualificate da svolgere in maniera autonoma, tanto di natura occasionale che di
carattere coordinato e continuativo, ma solo gli incarichi di collaborazione per
prestazioni occasionali possono essere conferiti al personale delle pubbliche
amministrazioni, purchè non dipendente dall'amministrazione
conferente.
La distinzione, presente nelle diverse leggi
finanziarie, è dunque operante solo ed elusivamente ai fini di individuare i
limiti di spesa pertinenti.
La legge finanziaria per il 2007 -legge 27 dicembre
2006, n. 296 - pone il relativo limite di spesa al comma 538, modificando il
precedente limite espresso dal comma 187 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 del 60 per cento della spesa del 2003 portandolo al 40 per
cento.
3. Il termine generico indica il contratto di
diritto privato stipulato tra due parti in cui vengono incluse tutte le clausole
che regolano i rapporti tra i soggetti.
Nel diritto del lavoro, per convenzione si intende
un rapporto di lavoro caratterizzato dalla più ampia autonomia nello svolgimento
della prestazione. Si tratta di contratto d'opera regolato dall'art. 2222 e
seguenti del codice civile, che così recita : " Quando una persona si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente." Si configura quindi come la tipologia di lavoro autonomo inteso in
senso stretto.
Normativa di riferimento nel pubblico impiego: Art.
7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato
dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 248 del
4/8/2006.
Tale tipologia contrattuale è utilizzata per il
reperimento di esperti di provata competenza, in assenza di analoghe
professionalità all'interno dell'amministrazione richiedente ed in presenza dei
presupposti indicati nell'articolo di legge di cui sopra.
Si tratta di incarichi temporanei ed occasionali a
cui l'amministrazione ricorre qualora necessiti di un supporto esterno per
risolvere determinate problematiche o effettuare particolari studi. In tali
casi, l'esperto svolgerà l'incarico conferitogli in totale autonomia, essendo
tenuto unicamente ad apportare un risultato finale la cui controprestazione
consisterà in un compenso globale onnicomprensivo.
Diversamente, l'amministrazione si avvarrà della
tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa quando
sarà richiesta all'esperto una presenza continuativa, coordinata e
prevalentemente personale all'interno dell'amministrazione, a fronte della quale
riceverà non un compenso forfetario bensì una retribuzione periodica di tipo
stipendiale.
Per l'anno 2007, l'art. 27 del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223 convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006, modificando il
comma 9 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pone, quale limite di spesa, il
40% di quella sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2004.
Inoltre, il comma 173 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 stabilisce che gli atti di spesa relativi agli incarichi di studi e
consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di
importo superiore a 5000 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione
della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla
gestione.
4. Le Pubbliche amministrazioni possono ricorrere
alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per espressa previsione
dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ne stabilisce i
limiti ed i presupposti.
A tale proposito, con l'art. 4, comma 2, del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, il legislatore ha introdotto nel predetto articolo il comma 1
bis, che obbliga le pubbliche amministrazioni ad anteporre tale forma di
reperimento di personale, nonché l'esternalizzazione e l'appalto di servizi,
alle altre forme contrattuali flessibili, previa opportuna valutazione.
La materia trova disciplina negli articoli 20 e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato in
attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (cosiddetta Legge Biagi).
Tale disciplina è applicabile anche al pubblico
impiego pur se il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo
espressamente ne esclude l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni ed al
loro personale.
Infatti, il successivo comma 9 dell'art. 86 così
recita: " la previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui
all'art. 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova
applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a
tempo determinato.
Prima dell'entrata in vigore della nuova normativa,
la materia, nel pubblico impiego, trovava disciplina nel Contratto collettivo
nazionale quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto
con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, sottoscritto il 9 agosto
2000.
Attualmente, le norme contenute nel predetto
decreto legislativo stabiliscono le causali che consentono ai datori di lavoro
di ricorrere alla somministrazione, mentre l'individuazione dei limiti
quantitativi per il ricorso a tali contratti rimane materia
contrattuale.
Il contratto di somministrazione di lavoro può
essere concluso da ogni soggetto, denominato utilizzatore, che si rivolga ad
altro soggetto, denominato somministratore, a ciò autorizzato dalla legge e per
tutta la durata della somministrazione, i lavoratori svolgono la propria
attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo
dell'utilizzatore.
Nel pubblico impiego, tale tipologia contrattuale è
ammissibile solo per il lavoro a tempo determinato ed in tale caso il rapporto
di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ai sensi dell'art. 22
del D. Lgs n. 276/2003. Da ciò risulta chiaro che il rapporto di lavoro è
instaurato tra il somministratore ed il prestatore di lavoro e non già tra
quest'ultimo e l'utilizzatore.
Ciò spiega perché le varie leggi finanziarie, nel
fissare tetti massimi di spesa per l'utilizzazione di forme flessibili di
assunzione di personale, non annoverano tra queste la
somministrazione.
Tale spesa è invece contabilizzata nell'ambito
delle forniture di beni e servizi, dando la prevalenza all'aspetto di fornitura
di un servizio.
Ciò nonostante, tale forma di reperimento di
personale non potrà utilizzarsi al fine di eludere le disposizioni in
materia di divieto di assumere.
Pertanto, le pubbliche amministrazioni dovranno
ricorrere alla somministrazione esclusivamente all'interno delle regole dettate
dagli artt. 20 e 21, comma 1, lettera a),b),c),d) ed e) del predetto decreto
legislativo. Diversamente l'amministratore incorrerà in responsabilità contabile
nonché in responsabilità dirigenziale.
L'allarme sui costi della somministrazione viene
lanciato anche dalla Funzione pubblica con circolare del 12 febbraio 2007
rivolta ad autonomie locali, Asl e amministrazioni centrali che sottolinea la
necessità di porre un freno alla relativa spesa a prescindere dalla formale
imputazione delle voci nei rispettivi bilanci. Il controllo dei costi passa per
una corretta stima dei lavoratori da utilizzare prendendo in considerazione il
documento di programmazione dei fabbisogni ed il riscontro della sussistenza
delle ragioni previste dalla legge che permettono l'utilizzo della
somministrazione.
Inoltre, le pubbliche amministrazioni, ancorché
l'obbligazione economica verso il lavoratore gravi sull'Agenzia di
somministrazione e non sull'utilizzatore, sono responsabili in solido, dovendo
considerare che il lavoratore somministrato ha diritto ad un trattamento
economico complessivamente non inferiore a quello degli altri dipendenti che
svolgono le medesime mansioni all'interno dell'amministrazione, compresi gli
emolumenti previsti dalla contrattazione integrativa, dai rinnovi contrattuali
ecc. Pertanto dovranno porre attenzione, nel valutare le varie offerte, alla
congruità dell'importo richiesto, in considerazione delle tariffe stracciate
praticate a volte dalle Agenzie.
In conclusione, in nessun caso la P.A. potrà
ricorrere alla somministrazione quale forma surrettizia di assunzione, al fine
di aggirare il divieto di assumere.
Tuttavia, in presenza di esigenze temporanee ed
eccezionali, previa opportuna valutazione, dovrà preferire tale tipologia
contrattuale alle altre forme flessibili in quanto, non costituendo, per
l'appunto, una forma di assunzione, non ingenererà eventuali aspettative di
futura stabilizzazione.
5. Si intende quel processo volto alla progressiva
conversione dei rapporti di lavoro flessibile in rapporti a tempo
indeterminato.
Tuttavia, l'unica forma contrattuale flessibile
interessata alla stabilizzazione è il tempo determinato.
Infatti, le altre forme di precariato, quali i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, le convenzioni e la
somministrazione costituiscono tipologie di lavoro autonomo di tipo
privatistico e non instaurano, di conseguenza, un rapporto di lavoro pubblico la
cui disciplina è improntata al principio fondamentale, totalmente estraneo al
rapporto di lavoro privato, dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art.
97, comma 3, della Costituzione.
Diversamente, il rapporto di lavoro a tempo
determinato, che costituisce l'unica forma flessibile di lavoro subordinato,
rientra a tutti gli effetti nel pubblico impiego a cui sono applicabili tutti
gli istituti contrattuali del personale a tempo indeterminato. Pertanto
l'accesso nelle amministrazioni è subordinato al rispetto delle
disposizioni sul reclutamento del personale che richiedono procedure selettive
pubbliche, seppure semplificate.
Il processo è stato avviato con la legge
finanziaria 2006, legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede, al comma 247, a
progressiva stabilizzazione, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami,
del cosiddetto "precariato storico" (7000 Unità) - personale a tempo determinato
dei Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute
e l'Agenzia del Territorio, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, degli organi della magistratura
amministrativa, dell'INPS, dell'INPDAP, dell'INAIL, dell'APAT, del CNIPA,
dell'ENPALS e del Corpo forestale dello Stato.
A tale scopo è stato istituito presso Il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2007, un apposito fondo di 180 milioni
di euro.
Dette procedure sono state poi inserite nel più
ampio processo di stabilizzazione del personale precario disposto dall'attuale
legge finanziaria - legge 27 dicembre 2006, n. 296 -.
Il comma 519 di quest'ultima legge, riguarda le
sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici
non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione e riserva
una quota pari al 20% del fondo di cui all'art.1, comma 96 della legge n.
311/2004 alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale assunto
a tempo determinato in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
1) aver prestato servizio per almeno un triennio
anche non continuativo alla data del 1° gennaio 2007;
2) aver conseguito il precedente requisito in
virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006,
eventualmente prorogati ai sensi di disposizioni legislative speciali. Non
possono essere considerate le eventuali proroghe, ai sensi del d.lvo 368/2001,
successive alla data di entrata in vigore della legge 296/2006;
3) aver prestato servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio
2007.
Il predetto personale deve essere stato assunto
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge
- ad esempio tramite le liste di collocamento, per le categorie per le quali è
previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo- ovvero sulla base di leggi
speciali o ordinanze di protezione civile.
Per il personale non in possesso di quest'ultimo
requisito si provvede alla stabilizzazione previo espletamento di prove
selettive. Tutto il personale destinatario della norma è comunque mantenuto in
servizio fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.
Le assunzioni in argomento sono autorizzate secondo
le modalità di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449.
Il comma 521 estende le modalità di assunzione di
cui al comma 519 al cosiddetto " precariato storico" già destinatario del comma
247 della legge finanziaria 2006, purchè in possesso dei prescritti requisiti,
fermo restando il relativo onere a carico del fondo di cui comma 251 della
stessa legge.
E'di recentissima emanazione il D.P.C.M. di
ripartizione, tra le diverse amministrazioni, del contingente di personale
precario da stabilizzare, ai sensi del sopraccitato comma 521.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con
propria recente circolare chiarisce che i posti in organico vacanti da destinare
alla stabilizzazione debbono necessariamente corrispondere alla categoria/area o
profilo assegnato con il contratto a termine. A tal fine ritiene che possa
essere fatta valere la categoria/area di inquadramento relativa all'ultimo
contratto a tempo determinato stipulato dall'interessato, ferma restando
l'apposita regolamentazione o adozione di criteri che le singole amministrazioni
intendano prevedere nell'ambito della propria autonomia organizzativa e
gestionale.
Il comma 417 e segg. prevede l'istituzione di un
apposito fondo destinato a finanziare piani straordinari per l'assunzione a
tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie
contrattuali non a tempo indeterminato. Destinatarie sono tutte le pubbliche
amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 165.
Il successivo comma subordina l'utilizzazione del predetto fondo,
all'emanazione, entro il 30 aprile 2007, di un DPCM, adottato su proposta
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del
lavoro e della Previdenza Sociale, previo confronto con le organizzazioni
sindacali, che fissi i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse
disponibili ed i requisiti dei soggetti destinatari della
stabilizzazione.
Il fondo, per il cui finanziamento, a decorrere
dall'anno 2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, viene altresì
alimentato da quote di risparmi di interessi sul debito pubblico conseguenti a
determinate operazioni finanziarie.
Il comma 419, sancisce il divieto, per le
amministrazioni che usufruiscono del fondo, di ricorrere a nuovi rapporti di
lavoro precario, pena la responsabilità patrimoniale dell'autore della
violazione.
Varie norme, poi, disciplinano il processo di
stabilizzazione in particolari settori, quali:
Comma 526 - Stabilizzazione personale precario anni
2008- 2009;
Comma 528 - Conversione contratti di formazione
lavoro;
Comma 520 - Stabilizzazione personale ricerca
anno 2007;
Comma 558 - Stabilizzazione del personale precario
nel comparto enti locali;
Comma 1156, lett.f ) - Stabilizzazione di soggetti
impegnati in attività socialmente utili nei comuni con meno di 5.000
abitanti;
Comma 565 - Servizio Sanitario Nazionale -
Riduzione spesa per il personale per il triennio 2007-2009 e stabilizzazione
personale precario;
Comma 566 - Istituti Zooprofilattici
sperimentali -autorizzazione ad assumere entro determinati limiti
prioritariamente attraverso la stabilizzazione del personale
precario;
Comma 519- Stabilizzazione Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco;
Comma 940 - Stabilizzazione personale di taluni
enti parco.
6. Il lavoro precario o " atipico" sta assumendo
dimensioni preoccupanti nella P.A.
Rispetto a dieci anni fa quando il fenomeno nel
settore pubblico era pressoché inesistente, ora raggiunge livelli allarmanti.
Risulta, addirittura che rispetto ad altri settori privatistici, la P.A.
presenta un livello di flessibilità ben superiore alla media (19,5%)
comprendendo il personale volontario delle Forze armate e dei corpi di polizia
militare, il personale scolastico ed i docenti a contratto nelle
università.
Questo dato, nonostante le varie leggi finanziarie
succedutesi nel tempo tentino di limitare il fenomeno, è, nei fatti, destinato a
crescere calcolando l'ormai permanente blocco delle assunzioni del
personale a tempo indeterminato nonché la prossima, prevista, armonizzazione
della legge 30 (cosiddetta legge Biagi) alle pubbliche
amministrazioni.
Da uno studio effettuato dalla Ragioneria Generale
dello Stato, illustrato dall'Ispettore Generale Capo dell'I.G.O.P. Dott.
Giuseppe Lucibello davanti alla commissione Lavoro della Camera, nell'ambito
della indagine conoscitiva sulle cause e le dimensioni del lavoro precario nel
pubblico e nel privato, risulta che i precari nella pubblica amministrazioni
sono oltre 500 mila, e di questi oltre la metà, lavorano nella scuola, con un
deciso trend di crescita nel periodo 2001-2005.
Viene evidenziato che, nell'anno 2005, le unità dei
contratti a tempo determinato ammontano a 103.349, formazione e lavoro 4.786,
somministrazione di manodopera 9.067 e lavori socialmente utili 34.457. A questi
vanni aggiunti i 225.716 precari del comparto scuola, 93.239 collaborazioni
coordinate e continuative e 35.354 consulenze di studio e ricerca.
Il numero più rilevante di lavoratori precari è
rappresentato dai contratti a tempo determinato per effetto, soprattutto, della
progressiva conversione dei lavoratori socialmente utili. Difatti, in
controtendenza, il numero di questi ultimi si riduce quasi della metà nel
periodo 2001-2005 e vengono ormai utilizzati quasi esclusivamente nelle
autonomie locali.
Il processo di evoluzione del precariato nasce nel
corso degli anni 90 con la riforma Bassanini di riorganizzazione del pubblico
impiego che contiene in sé i germi di tutte le future esternalizzazioni nel
settore pubblico.
Vengono introdotte nel D.Lvo n. 29/1993 le varie
forme di assunzione di personale in forma flessibile e la contrattazione
collettiva ha provveduto a disciplinare talune tipologie di prestazione
lavorativa (contratti di formazione e lavoro ed interinali).
Successivamente la Legge Biagi, pur se non
direttamente applicabile alla P.A. struttura contratti lavorativi individuali
brevi configurando un mercato del lavoro estremamente flessibile.
A ciò aggiungasi che la flessibilità offre la
possibilità di superare vincoli normativi, permette di eludere le norme
costituzionali in tema di accesso ai pubblici impieghi, di aggirare il blocco
delle assunzioni.
Ciò non deve portare a demonizzare ogni forma di
assunzione diversa dal tempo indeterminato nel pubblico impiego in quanto la
flessibilità contribuisce al contenimento, alla razionalizzazione ed al
controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, purchè correttamente
utilizzata.
E' quanto mai opportuno, infatti, che le pubbliche
amministrazioni non rimangano imbrigliate nei propri organici gonfiati a
dismisura, ma adattino alle proprie esigenze, - soprattutto se occasionali e
particolari, per le quali sia più confacente l'apporto temporaneo di personale
esterno -, le modalità assunzionali.
Ciò non deve portare, come nei fatti è successo, ad
avvalersi di lavoratori precari per sopperire a carenze di organico utilizzando
surrettiziamente tipologie contrattuali deputate ad altri scopi ingenerando, nel
contempo, aspettative in migliaia di lavoratori utilizzati al di là dei limiti
temporali consentiti e magari in attività identiche a quelle del personale
assunto a tempo indeterminato.
La progressiva stabilizzazione mira quindi a sanare
questa situazione di fatto anche se nella Finanziaria 2007 compare una norma che
sembra bloccare tutto. Il comma 410 prescrive, infatti, il divieto di assumere,
per gli anni 2007 e 2008, a qualunque titolo e con qualsiasi tipo di contratto,
per tutte quelle amministrazioni che non rispettino l'obbligo di presentare
entro il 28 febbraio il proprio piano di riorganizzazione.
Seppure la prevista stabilizzazione libera da una
condizione di instabilità molti lavoratori, non serve a bloccare il fenomeno
dell'espansione della precarietà nel pubblico impiego se non saranno adottati
controlli pregnanti circa il rispetto dei vincoli normativi e l'introduzione di
ulteriori limiti numerici nella contrattazione collettiva.
Autrice: Dott.ssa Paola Pinna - tratto da
www.lexitalia.it
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