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Gli aspetti fondamentali della riforma della societa’ a responsabilita’ limitata

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INDICE

 

§ 1) Introduzione: l’importanza e gli obbiettivi della riforma.

§ 2) La costituzione della società ed i conferimenti.

§ 3) La trasferibilità delle partecipazioni e l’espropriazione di esse da parte dei creditori del socio.

§ 4) Il diritto di recesso del socio ed il rimborso della partecipazione.

§ 5) L’amministrazione della società ed il diritto di controllo del socio.

§ 6) Le decisioni dei soci e le relative modalità di assunzione.

§ 7) Le obbligazioni emesse dalla Srl ed i finanziamenti dei soci.

§ 8) Le operazioni di aumento e di riduzione del capitale sociale.

 

            § 1) Introduzione: l’importanza e gli obbiettivi della riforma.

 

            La nuova disciplina della Società a Responsabilità Limitata (Srl), in vigore dal 1° Gennaio 2004, è stata introdotta dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n° 6 del 2003 (attuativo della Legge Delega n° 366 del 2001) avente per oggetto la riforma della disciplina delle società di capitali e delle cooperative. Questo articolo rinnova gli articoli 2462 – 2483 del Codice Civile. Le Srl iscritte nel Registro delle Imprese fino alla data del 1° Gennaio 2004 dovranno conformare i loro atti costitutivi e statuti alla nuova disciplina entro il termine del 30 Settembre 2004.

            Dedichiamo questo articolo all’esame dei principali punti della riforma di questa tipologia di società di capitali perché la Srl è un istituto giuridico fondamentale per un’economia come quella pugliese che conta una presenza di piccole imprese più alta del valore medio nazionale e un numero di medie e grandi aziende più basso dello stesso valore. Da ciò deriva che il problema fondamentale del nostro tessuto economico è la crescita di un discreto numero di piccole imprese verso la media dimensione e di qualche media impresa verso la grande.

            In questo processo evolutivo la Società a Responsabilità Limitata è la tipologia societaria che meglio si adatta alla gestione di questa fase di passaggio dalla piccola impresa individuale o familiare a quella di media dimensione in cui il singolo imprenditore, la famiglia od un nucleo ristretto di soci devono aprirsi a più consistenti apporti esterni di lavoro, di competenze manageriali, di capitale di rischio o di debito e limitare la responsabilità patrimoniale non più sostenibile da una o poche persone fisiche. Per fortuna, la nuova disciplina della Srl ci sembra essere la parte più riuscita della riforma che sta destando, invece, molti dubbi sulle norme relative alla Società per Azioni. Infatti, la disciplina della Srl è stata resa più flessibile, ampliando l’autonomia negoziale dei soci e, di conseguenza, quella statutaria della società senza per questo attenuare i meccanismi di controllo sulla gestione previsti dalla legge, anzi rafforzando parallelamente il potere di controllo ed il diritto di recesso del singolo socio, cosa che non è avvenuta per le Società per Azioni in merito ai meccanismi di tutela delle minoranze azionarie (in tempi di scandali a raffica, per giunta), avvicinandola così molto alla disciplina delle società di persone ma senza toccare la limitazione della responsabilità patrimoniale tipica della società di capitali.

 

 

            § 2) La costituzione della società ed i conferimenti.

 

            Iniziamo l’esame delle nuove norme partendo dall’articolo 2463 sulla costituzione della Srl. Esso stabilisce che la società può essere costituita non solo per contratto, ma anche per atto unilaterale (per la Srl unipersonale che, ricordiamo, fu introdotta dal Decreto Legislativo n° 88 del 1993), entrambi con la forma dell’atto pubblico da depositarsi entro dieci giorni presso il Registro delle Imprese a cura del notaio rogante. Il deposito ha efficacia costitutiva, in quanto con esso la società acquista la personalità giuridica che rende possibile la limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci a quanto conferito nella società (art. 2462).

            L’atto costitutivo deve contenere i dati relativi all’identificazione dei soci, della società, dell’attività che costituisce l’oggetto sociale, del capitale, dei conferimenti e delle quote di partecipazione di ciascun socio, i nomi degli amministratori, degli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile, le “norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza” e, di conseguenza, la ripartizione delle competenze fra i soci e gli amministratori (articoli 2463 e 2479). Da ciò deriva che nelle Srl l’atto costitutivo e lo statuto possono essere inclusi in un unico atto, mancando anche il richiamo all’art. 2328 che richiede per le società per azioni due documenti distinti.

            Con la riforma la legge non richiede più di stabilire una durata temporale limitata per le società: è ammissibile perciò anche la costituzione di una società a tempo indeterminato con l’unico obbligo della previsione di specifiche tutele per il recesso dei soci. Inoltre, in materia di indicazione della sede della società è sufficiente citare, nell’atto costitutivo, solo il comune dov’è ubicata la sede legale della società e quelli dove sono le eventuali sedi secondarie. Ciò consentirà di cambiare l’indirizzo della sede sociale senza dover modificare l’atto costitutivo.

 

            Passiamo ora ai conferimenti, disciplinati dall’art. 2464. La società non può costituirsi con un capitale inferiore a 10.000 Euro e il conferimento deve farsi in denaro se l’atto costitutivo non dispone diversamente, ma “possono essere conferiti (anche) tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” (beni mobili ed immobili, crediti, brevetti, licenze, prestazioni d’opera, ecc.), nessuno escluso. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo dovrà essere versato presso una banca almeno il 25% (e non più il 30%) dei conferimenti in denaro; se, invece, la società è costituita con atto unilaterale, è obbligatorio il versamento dell’intero capitale sociale.

            Al posto del versamento in denaro i soci possono optare per la stipula di una fideiussione bancaria od assicurativa di importo pari al capitale sociale le cui caratteristiche saranno determinate da un Decreto del Presidente del Consiglio. Questa soluzione, mutuata dall’ordinamento americano, non ci sembra adatta a società che debbono essere subito operative, ma piuttosto a quelle destinate a restare inattive per un certo tempo dopo la costituzione, evitando di tener bloccato il capitale versato. Se vengono conferiti beni in natura o crediti, le quote corrispondenti a tali conferimenti debbono essere integralmente liberate. La norma prevede che possono essere oggetto di conferimento anche prestazioni di opera o di servizi a favore della società, elementi sicuramente utili per l’attività della società anche se non si prestano a ricoprire uno specifico ruolo per la tutela dei creditori. I conferimenti di questo tipo debbono essere garantiti fino all’esecuzione con una polizza assicurativa od una fideiussione bancaria. Infine, qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite dovrà eseguire i versamenti ancora dovuti entro novanta giorni.

            L’art. 2465 prevede poi che chi conferisce beni in natura o crediti debba presentare la relazione giurata di stima di essi di un esperto o di una società di revisione iscritti nell’albo dei revisori contabili. La nomina dell’esperto potrà essere fatta dai soci (e non più dal Tribunale). La relazione dovrà essere allegata all’atto costitutivo, contenere la descrizione e la valutazione dei beni e dei crediti conferiti e l’attestazione che il valore di essi è almeno pari a quello considerato ai fini della determinazione del capitale sociale.

            L’obbligo di presentazione di una relazione (perizia) giurata di stima sussiste anche nel caso in cui la società, entro il biennio successivo alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, acquisti beni o crediti dei soci fondatori, dei soci attuali o degli amministratori per un valore pari o superiore ad un decimo del capitale sociale. Tale acquisto dovrà essere autorizzato dall’assemblea dei soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.

           

            I diritti sociali (peso del voto in assemblea e quota nella ripartizione degli utili, essenzialmente) spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale da ciascuno posseduta (art. 2468). Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci alla Srl sono determinate in misura proporzionale al valore del loro conferimento. L’atto costitutivo, inoltre, può prevedere l’attribuzione a singoli soci di “particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. Questi diritti possono essere modificati solo col consenso di tutti i soci.

 

 

            § 3) La trasferibilità delle partecipazioni e l’espropriazione di esse da parte dei            creditori del socio.

           

            L’art. 2469 prevede che le partecipazioni dei soci della Srl sono liberamente trasmissibili (trasferibili) per atto tra vivi e per successione a causa di morte, ma l’atto costitutivo può prevederne l’intrasferibilità assoluta (e questa è una novità) o subordinata al gradimento degli organi sociali, di soci o di terzi. In questi casi il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473. E’ esclusa da questa previsione un’eventuale clausola di prelazione dell’acquisto della quota del socio a favore degli altri soci perché essa, ovviamente, non blocca la vendita della partecipazione.

            Il trasferimento delle partecipazioni (art. 2470) ha effetto di fronte alla società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci. L’atto scritto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è ubicata la sede della Srl. L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta del venditore o dell’acquirente, previa esibizione del titolo (contratto) da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella che tra esse ha effettuato in buona fede l’iscrizione dell’atto di trasferimento nel Registro delle Imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

 

            Per quanto riguarda la tutela dei creditori del socio, anche nel caso di fallimento di quest’ultimo, l’art. 2471, del tutto uguale al vecchio art. 2480, prevede che la partecipazione del socio possa essere oggetto di espropriazione da parte di questi creditori. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore ed alla società e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese. L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se l’atto costitutivo prevede che la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita di essa, la vendita ha luogo all’incanto, cioè all’asta, ma essa è priva di effetto se entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo (può essere anche uno dei soci). Un metodo per la determinazione del valore della quota espropriata, nel caso di trattativa fra il creditore e gli altri soci per l’acquisto di essa, potrebbe essere quello utilizzato per il rimborso della partecipazione all’atto del recesso del socio, esposto nel paragrafo successivo.

            La partecipazione del socio, inoltre, può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro a favore o da parte di terzi (art. 2471 – bis).

            In nessun caso la società potrà compiere operazioni sulle proprie partecipazioni, per esempio acquistandole od accentandole in garanzia per il pagamento di debiti dei soci od accordando prestiti ai terzi od ai soci per il l’acquisto o la sottoscrizione di esse (art. 2474).

 

 

            § 4) Il diritto di recesso del socio ed il rimborso della partecipazione.

 

            Uno dei punti fondamentali della nuova disciplina della Società a Responsabilità Limitata (Srl) introdotta dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n° 6 del 2003, sta nel fatto che alla più ampia autonomia nelle scelte dei soci per quanto riguarda i conferimenti, i diritti derivanti dalla partecipazione e le modalità dell’amministrazione sono stati posti i contrappesi dell’ampliamento del diritto di recesso del socio, che comporta il rimborso della sua quota e la relativa riduzione del capitale sociale, e del rafforzamento del suo potere di controllo sull’amministrazione della società.

            L’articolo 2473 stabilisce che l’atto costitutivo determina i casi in cui il socio può recedere dalla società e le relative modalità. Il diritto di recesso compete in ogni caso per legge al socio che non abbia acconsentito:

 

al cambiamento dell’oggetto sociale (cioè alla od alle attività della società previste dall’atto costitutivo che ora devono essere descritte con maggiore precisione rispetto agli oggetti sociali vastissimi che si sono visti finora nella pratica);

alla trasformazione, cioè al cambiamento della tipologia legale della società;

alla fusione od alla scissione della società;

alla revoca dello stato di liquidazione della società;

al trasferimento della sede all’estero;

al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale (idem sopra al primo punto);

al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione ai “particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili” attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma;

inoltre è consentito il recesso, in ogni momento, nel caso di società contratta a tempo indeterminato, purché il socio dia un preavviso di almeno sei mesi.

 

            Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio o dai suoi eredi anche ai sensi dell’art. 2469, secondo comma, qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni, ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti (che debbono essere oggettivi e non eccessivamente ampi) o ne impedisca il trasferimento a causa di morte. In questi tre casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il socio non può esercitare il recesso.

            Il rimborso della quota del socio (art. 2473, terzo e quarto comma) deve essere effettuata entro sei mesi dalla comunicazione del recesso, in proporzione al “patrimonio sociale”,  termine col quale si indica il “patrimonio netto” contabile, definito dall’art. 2424 (dedicato al contenuto sullo stato patrimoniale) dato da: capitale sociale + riserve + utile o - perdita dell’esercizio. Inoltre, per determinare il valore della quota da rimborsare si deve tenere conto anche del “valore di mercato” della partecipazione del socio al momento della dichiarazione di recesso. Ciò comporta che il valore minimo della partecipazione del socio da rimborsare è dato dalla corrispondente percentuale del patrimonio netto della società, ma si dovrà tener conto, ove esista, anche del valore superiore derivante dall’avviamento della società. In caso di disaccordo la determinazione del valore della partecipazione è fatta mediante la relazione (perizia) giurata di un esperto nominato dal tribunale.

            Il rimborso potrà avvenire mediante l’acquisto della quota del socio receduto da parte degli altri soci in proporzione alle loro quote o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non sia possibile esso deve essere effettuato utilizzando le riserve disponibili od, in mancanza di queste, riducendo il capitale sociale e, qualora questo non sia sufficiente ad effettuare il rimborso, la società dovrà essere posta in liquidazione.

           

            Inoltre, per l’art. 2473 – bis, l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio che, in tal caso, non avrà diritto al rimborso della sua quota.

 

 

            § 5) L’amministrazione della società ed il diritto di controllo del socio.

 

            Per quanto riguarda l’amministrazione della Srl, il nuovo art. 2475 prevede che, salva una diversa disposizione dell’atto costitutivo che permetta (solo od anche) ai non soci di essere amministratori, essa è affidata ad uno (amministratore unico) o più soci, nominati con una decisione dei soci presa ai sensi dell’art. 2479. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione e non hanno la possibilità di nominare fra loro un amministratore (o consigliere) delegato od un comitato esecutivo.

            Oltre od in alternativa al c.d. “metodo collegiale” di funzionamento (attraverso la riunione dei membri), l’atto costitutivo potrà prevedere che le decisioni del consiglio di amministrazione siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (c.d. “metodo non collegiale” che può funzionare tramite lettera, fax, e-mail con firma digitale, telegramma, ecc., senza la necessità di una riunione degli amministratori).

            Nel caso dell’organo pluripersonale (consiglio di amministrazione) il potere di amministrazione potrà essere affidato dai soci in forma disgiuntiva ad ogni amministratore, ma col diritto di veto degli altri e la decisione sull’opposizione della maggioranza dei soci (senza per questo assumere poteri di amministrazione) determinata sulla base della parte degli utili attribuita a ciascun socio (art. 2257) oppure potrà essere attribuito a tutti gli amministratori in forma congiuntiva (art. 2258), con la necessità dell’unanimità nelle decisioni, od in forma mista disgiuntiva e congiuntiva a seconda, normalmente, che la tipologia degli atti da compiere sia di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

            La redazione del progetto di bilancio, dei progetti di  fusione o scissione della Srl e le decisioni di aumento di capitale a norma dell’art. 2481 sono in ogni caso adottate in forma congiuntiva dall’organo amministrativo (art. 2475, ultimo comma). In conclusione, possiamo dire che la forma più agile è senz’altro quella dell’amministratore unico (organo monocratico).

            Tutti gli amministratori hanno la rappresentanza legale generale della società (art. 2475 – bis), cioè il potere di agire nei confronti dei terzi e di stare in giudizio in nome e per conto della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dal loro atto di nomina (è una novità), anche se pubblicate nel Registro delle Imprese, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della società.

            Resta ferma, ovviamente, la possibilità per la Srl di avere una figura manageriale di Direttore Generale che non sia un amministratore anche senza una previsione dell’atto costitutivo.

 

            Per quanto riguarda il controllo individuale del socio, in tutte le Srl e non solo per quelle per cui è facoltativa la nomina del collegio sindacale (come prevedeva il vecchio art. 2489: ricordiamo che oggi queste Srl hanno anche l’opzione del revisore unico) che, per l’articolo 2477, è obbligatorio solo per quelle con un capitale sociale superiore ai 120.000 Euro, i soci non amministratori hanno diritto, come dispone il secondo comma dell’art. 2476:

 

ad avere notizia dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali;

di consultare, anche tramite professionisti di fiducia ed anche a cadenza infrannuale, i libri sociali ed “i documenti relativi all’amministrazione”, quindi anche i libri contabili e tutta la documentazione a supporto, cosa che prima non era possibile (lo era solo per i libri sociali, che sono rimasti gli stessi, nell’art. 2478, col cambio della sola denominazione da “libro delle adunanze e delle deliberazioni” a “libro delle decisioni” per tener conto delle decisioni prese col “metodo non collegiale”, cioè tramite consultazione e consenso per iscritto, da soci, amministratori e collegio sindacale che pure potrà decidere in tal modo).

 

            Come si vede, il diritto di controllo individuale del socio sull’amministrazione della Srl è stato enormemente potenziato, in quanto la legge gli ha dato gli strumenti per essere quanto più presente possibile nella vita della società, e questo è un grosso merito del legislatore. Scompare, di conseguenza, il controllo giudiziario previsto dai vecchi articoli 2488 e 2409.

 

            Questo discorso è confermato dal terzo comma dell’articolo 2476 che disciplina l’azione di responsabilità contro gli amministratori per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri a loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società (compreso, riteniamo, anche l’obbligo di diligenza che non è espressamente citato dalle norme sulle Srl, ma che sarebbe illogico escludere per esse dal momento che è previsto per gli amministratori delle società per azioni e delle società di persone dagli articoli 2392 e 2260) che può essere proposta da ciascun socio (e non più soltanto dall’assemblea dei soci). Il socio che ha promosso l’azione può chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori che il giudice può subordinare al versamento di un’apposita cauzione da parte del richiedente.

            Salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinunzia o transazione da parte della Srl, purché vi consentano tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale e non vi si oppongano tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale. La rinuncia o la transazione non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno del socio o del terzo direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. La responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa od abbiano fatto constare il loro dissenso verso l’atto dannoso (ovviamente per iscritto). Infine, sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso od autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci od i terzi, comportandosi, quindi, come “amministratori di fatto”.

            Infine, l’articolo 2475 – ter disciplina i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la società che possono essere annullati dal giudice su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. E’, questa, una tutela piuttosto blanda: sarebbe stato meglio dare anche questo potere ai soci.

            La tutela contro questi conflitti è, però, rafforzata dal fatto che le decisioni assunte dal consiglio di amministrazione col voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, sono impugnabili ai fini del loro annullamento entro tre mesi dagli amministratori ed, ove esistenti, dai sindaci e dai revisori dei conti. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base agli atti compiuti in esecuzione della decisione. Anche qui vale l’osservazione fatta alla fine del capoverso precedente.

 

 

            § 6) Le decisioni dei soci e le relative modalità di assunzione.

 

            Un’altra importante novità della riforma della disciplina delle Società a responsabilità limitata è nel fatto che la riunione dell’assemblea (il c.d. “metodo collegiale”) non è più l’unico meccanismo che hanno i soci per prendere le decisioni sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge (che sono: l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori, dei sindaci o del revisore unico, le modificazioni dell’atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che modificano sostanzialmente l’oggetto sociale o i diritti dei soci), dall’atto costitutivo o sottoposte a loro da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Infatti, l’articolo 2479 prevede anche il sistema della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto (c.d. “metodo non collegiale” in cui è possibile decidere senza incontrarsi utilizzando lettere, fax, e-mail con firma digitale, telegrammi, ecc.). In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

            Scompare quindi l’assemblea straordinaria e l’unica categoria di decisioni che può essere presa dai soci solo col metodo collegiale, vale a dire con la riunione dell’assemblea, è quella relativa alle modificazioni dell’atto costitutivo, come dispone l’art. 2480. In questo caso il verbale dell’assemblea deve essere redatto da un notaio.

             In entrambi i metodi decisionali, “il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione”. A sua volta, come stabilisce l’art. 2468, la misura della partecipazione del socio è di regola proporzionale al valore del suo conferimento nel capitale sociale, ma potrà essere determinata in diversa misura dall’atto costitutivo. Per chiarire: se due soci apportano la stessa quantità di denaro nel capitale sociale, possono convenire che i diritti sociali, e fra questi il diritto di voto (ma anche quello alla percezione degli utili, salvo il divieto di esclusione totale del socio da questi, il c.d. “patto leonino”, vietato dall’art. 2265), spettino a loro in misure differenti.

            Per quanto riguarda il metodo collegiale, l’art. 2479 – bis prevede che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e che essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti: quindi col sistema del “voto per teste”, tipico delle società di persone, prima escluso. Questa nuova norma conferma il carattere “personalistico” delle nuove Srl, cioè dell’importanza del c.d. “intuitu personae”, vale a dire delle caratteristiche e delle qualità delle persone dei soci.

            Nel metodo non collegiale, l’art. 2479, ultimo comma, sancisce che, “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale”.

            In questo secondo metodo decisionale si mantiene il sistema del voto proporzionale alla quota di capitale sociale posseduta dal socio, ma, anche in questo caso, con una grossa novità:  si è passati dalla “maggioranza del capitale sociale” ad “almeno la metà del capitale sociale”. Ciò significa che se una proposta ottiene il 50% dei voti a favore ed il 50% dei voti contrari, quella delibera è approvata. Il principio di maggioranza viene quindi sacrificato per l’obbiettivo di evitare la paralisi decisionale che può verificarsi quando il capitale appartiene in parti eguali a due gruppi di soci che hanno opinioni opposte sulla decisione da prendere.

            Questo principio è nuovo in ambito societario, ma è già presente nell’ordinamento. Infatti, il secondo comma dell’art. 1136, secondo comma, sulle assemblee condominiali, prevede infatti che le deliberazioni si adottano in quella sede con “il voto favorevole della maggioranza (numerica) degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio”. Così, in un condominio di 10 condomini in cui, ad esempio, nove condomini detengono complessivi 500 millesimi ed uno gli altri 500 millesimi, i primi nove prevalgono sull’ultimo, anche se non hanno la maggioranza, ma solo la metà esatta dei millesimi. In ogni caso, ricordiamo, l’atto costitutivo potrà disporre diversamente.

            Entrambi i sistemi di decisione sono abbastanza garantisti per i soci con piccole quote.

 

            In particolare, poi, per quanto riguarda il bilancio (art. 2478 – bis) ricordiamo che esso va presentato ai soci per la loro decisione di approvazione entro il termine previsto dall’atto costitutivo e comunque in uno non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e che la decisione che lo approva decide anche sulla eventuale distribuzione degli utili ai soci, ma quest’ultima, nel caso di perdita precedente che rende obbligatoria la riduzione e l’eventuale reintegrazione del capitale sociale al valore del minimo legale, è vietata fin quando il capitale non sia stato ridotto e reintegrato in misura corrispondente. Infine, gli utili erogati in violazione di queste disposizioni non devono essere restituiti alla società se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato da cui risultano utili netti corrispondenti.

 

            Infine, per l’art. 2749 – ter, i soci che non vi hanno consentito possono impugnare, entro tre mesi dalla trascrizione di esse nel libro delle decisioni dei soci, le decisioni non prese in conformità alla legge od all’atto costitutivo, quelle assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società che possa recare danno ad essa. Infine sono impugnabili entro tre anni dalla trascrizione di cui sopra le decisioni aventi oggetto illecito od impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione ai soci e, senza limite di tempo, le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili od illecite.

 

 

            § 7) Le obbligazioni emesse dalla Srl ed i finanziamenti dei soci.

 

            Per quanto riguarda le modalità di finanziamento della Società a responsabilità limitata, premesso che le partecipazioni dei soci al capitale sociale non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento (art. 2468, primo comma) e che, pertanto, le Srl non possono accedere al mercato dei capitali di rischio, la novità della riforma è nel fatto che, come stabilisce l’art. 2483, se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito, vale a dire obbligazioni (o bond).

            L’atto costitutivo della Srl attribuisce la competenza per l’emissione di questi titoli ai soci od agli amministratori, determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione di emissione che dovrà prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e la possibilità della modifica di queste ultime col consenso della maggioranza dei possessori dei titoli. Essa sarà iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

            Come previsto anche per le Società per azioni non quotate in Borsa dal nuovo art. 2412, i titoli emessi dalle Srl possono essere sottoscritti solo da investitori professionali (banche, Sim, ecc.) soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione di queste obbligazioni, chi le trasferisce (il venditore investitore professionale) risponde della solvenza della società (cioè del rimborso dei titoli sia per il capitale che per gli interessi) nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della stessa società emittente. Questa responsabilità solidale del venditore investitore professionale è importantissima per garantire il risparmiatore dall’eventuale sorpresa di un mancato rimborso a causa di difficoltà contingenti o di crisi definitive della società emittente.

 

            Oltre ai conferimenti nel capitale sociale, i soci, come prevede l’art. 2467, possono effettuare in qualsiasi forma (denaro, crediti, beni mobili o immobili, ecc.) dei finanziamenti alla società “nei momenti in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto (caso che interessa la maggioranza delle Srl italiane e meridionali in particolare, il cui assetto finanziario vede quasi sempre la preponderanza del capitale di debito sul capitale proprio) oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

            Questa forma più agile di finanziamento della società da parte dei soci (praticamente “brevi manu”, cioè senza bisogno della decisione dei soci o degli amministratori), rispetto a quella dell’aumento del capitale sociale, non gode di privilegio alcuno, anzi “il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è postergato (cioè viene dopo) rispetto alla soddisfazione degli altri creditori” (tutti, anche gli obbligazionisti di cui sopra). Inoltre, se detto rimborso è avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società esso deve essere restituito alla società stessa per confluire nella massa attiva che servirà a soddisfare i creditori: si ha, insomma, quasi una revocatoria nei confronti dei soci finanziatori (art. 2467, primo comma).

            In altre parole, il legislatore assimila correttamente questi finanziamenti al capitale sociale (o capitale di rischio), il cui rimborso ai soci può avvenire soltanto dopo la soddisfazione di tutti i creditori della società, anche quelli non garantiti (i chirografari).

 

 

            § 8) Le operazioni di aumento e di riduzione del capitale sociale.

 

            Per quanto riguarda le operazioni di variazione del capitale sociale, per l’aumento di esso vi sono delle importanti innovazioni: l’art. 2481 stabilisce che l’atto costitutivo, sia al momento della costituzione della società che dopo, con una apposita modifica dell’atto originario da parte dell’assemblea dei soci, può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. La legge non prevede limiti di tempo all’esercizio della delega, ma l’atto costitutivo potrà porli.

            La decisione degli amministratori dovrà risultare da un verbale redatto da un notaio nel corso della riunione e che dovrà essere depositato da quest’ultimo entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese (art. 2436: il metodo di decisone può essere solo quello collegiale). La decisione di aumento del capitale sociale non potrà essere eseguita fin quando i conferimenti precedentemente dovuti dai soci non saranno stati integralmente eseguiti.

            Nel caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, l’art. 2481 – bis dispone che ai soci spetta il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da loro possedute (è un “diritto di opzione”). L’atto costitutivo può prevedere però che l’aumento di capitale sia attuato mediante l’offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell’art. 2473.

            La Srl, con decisione dei soci o degli amministratori (sempre previa delega), può poi aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio, se disponibili (c.d. “aumento gratuito”). In questo caso l’aumento accresce in proporzione le quote possedute dai soci (art. 2481 – ter).

 

            La riduzione del capitale sociale per esuberanza (eccesso) dello stesso rispetto all’oggetto sociale (sempre rispettando il limite del minimo legale di 10.000 Euro) avviene mediante il proporzionale rimborso ai soci delle quote pagate o la liberazione dai versamenti in denaro o dai conferimenti di altro tipo ancora dovuti. I creditori sociali che temono un pregiudizio possono fare opposizione alla decisione presso il Tribunale entro tre mesi dall’iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese (art. 2482).

            Per quanto riguarda, invece, la riduzione del capitale sociale per perdite (art. 2482 – bis), quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo a causa di perdite, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Alla stessa dovrà essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore unico (se vi sono). Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo (per esempio, grazie agli utili conseguiti ed utilizzati per ripianarla), l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio (è escluso, in questo caso, l’utilizzo del “metodo non collegiale” di decisione dei soci) deve ridurre il capitale (e, quindi, le partecipazioni dei singoli soci) in proporzione alle perdite accertate.

            Se, a seguito di questa riduzione, il capitale sociale scende al di sotto del minimo legale, l’art. 2482 – ter stabilisce che nella stessa assemblea si deve deliberare il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E’ fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della Srl essenzialmente in società di persone (in Snc – Società in nome collettivo o in Sas – Società in accomandita semplice).

            Questo aumento di capitale dovrà essere sottoscritto da tutti i soci in proporzione alle partecipazioni possedute, non essendo possibile la “modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci” (art. 2482 – quater). Questa norma rende possibile solo in un momento successivo l’entrata di nuovi soci o la crescita delle partecipazioni solo di quei soci che vogliono investire di più nella ricapitalizzazione della società.

            Qualora tali possibilità fossero precluse si dovrà far luogo allo scioglimento ed alla relativa liquidazione della Srl od all’apertura di una procedura concorsuale qualora l’attivo patrimoniale risulti inferiore alle passività accertate.

Autore: Dott. Gianfranco Visconti - tratto dal sito www.diritto.it