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Il PACS e la situazione italiana. Breve esame delle disposizioni europee
Il 7 luglio 2005, su iniziativa del Senatore Gavino Angius del movimento
politico di centrosinistra, veniva presentato all'esame del Senato il disegno
di legge n. 3534 dal titolo "Disciplina del patto civile di
solidarieta e delle unioni di fatto", assegnato il successivo 14
settembre alla Seconda Commissione Giustizia in sede referente. Con lo
scioglimento delle Camere dello scorso 11 febbraio, che scandisce la fine della
quattordicesima legislatura, il disegno, ancora non presentato all'esame
dell'Assemblea plenaria, perde ogni valenza.
In attesa di sapere se e in quali termini nella prossima legislatura verra
presentato un nuovo progetto di legge in tal senso, l'iniziativa presa dal
gruppo dell'Unione funge da spunto per critiche e riflessioni, da parte di gente
comune e di addetti ai lavori, su un tema "caldo" dei nostri giorni: il ruolo
oggi assunto dalle sempre piu numerose forme "atipiche" di convivenza.
Finalita del disegno di legge era quella di dotare le unioni di
fatto, non disciplinate dal regime civilistico del matrimonio, di una
sorta di protezione giuridica, consentendo loro di optare per uno "strumento
regolativo pattizio piu snello e leggero", intermedio tra l'assoluta mancanza di
tutela della mera convivenza e il rigido formalismo del legame matrimoniale.
Il progetto, lungi dal voler imporre vincoli a quei soggetti che consciamente
fuggono ogni regolamentazione del loro rapporto, intendeva offrire tutela
legislativa al milione di famiglie di fatto che oggi vivono nel nostro paese
spogliate di ogni aspettativa, specie in costanza di eventi particolari o di
fasi patologiche del rapporto vissuto. Si pensi ai conviventi di lunga data i
quali, nonostante la serieta e la stabilita del legame, si vedono negati il
diritto di visita o di assistenza al partner malato, a causa del veto opposto
dai parenti dello stesso.
Se alle coppie eterosessuali il disegno avrebbe offerto una
nuova opzione, esso avrebbe dotato di prima tutela le unioni omosessuali, ad
oggi non consentite per legge. In effetti, nel secondo articolo del progetto si
leggeva che: "si intende per a) :
l'accordo tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, stipulato al
fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in
comune; b) : la convivenza stabile e continuativa tra
due persone, di sesso diverso o dello stesso sesso, che conducono una vita di
coppia. La dicitura "o dello stesso sesso" stava proprio a sottolineare la
possibilita, anche per le coppie omosessuali, di accedere alla normativa
pattizia.
Tra gli effetti apportati da un eventuale approvazione del progetto, e
doveroso richiamarne i piu importanti, primo fra tutti la norma di cui
all'art.15, che avrebbe esteso i diritti spettanti al coniuge, al "contraente
legato al defunto da un patto civile di solidarieta iscritto nel registro dello
stato civile". In sintesi, si sarebbe aperta la via alla facolta del de
cuius di nominare il convivente quale destinatario dell'eredita, senza che
venisse considerato al pari di un lascito a persone estranee, con le debite
conseguenze in punto di tassazione. Di seguito, l'articolo 16, in tema di
diritto al lavoro, avrebbe posto sullo stesso piano dei legittimi familiari, al
fine del conseguimento di titoli di preferenza nei pubblici concorsi o di altri
benefici, il contraente "un patto civile di solidarieta iscritto nel registro
dello stato civile".
Nel capo terzo del disegno di legge si leggono una serie di
disposizioni atte ad equiparare la famiglia di fatto alla condizione
giuridica di quella legittima, con interventi in materia di anagrafe,
di assistenza sanitaria e penitenziaria, di interdizione e inabilitazione, di
decisioni di carattere sanitario e circa la salute della persona. Di rilievo
anche le modifiche conseguenti a quanto previsto dall'articolo 22 del progetto
di riforma, ove "il contraente, straniero o apolide, di un patto civile di
solidarieta con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando
risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, se non
vi e stato scioglimento od annullamento del patto stesso". In punto di diritto
penale sostanziale e processuale, l'approvazione della legge di introduzione del
pacs, avrebbe portato con se la modifica delle disposizioni di cui agli articoli
199 del codice di rito e 307 del codice penale.
Senza voler entrare ancora di piu nello specifico del progetto di legge, e
interessante capire il substrato normativo e politico della scelta del termine
"patto", per meglio comprendere quali risvolti avrebbe avuto
sulla nostra societa l'eventuale approvazione del tal disegno.
La tentata riforma intendeva introdurre nel panorama normativo italiano il
"patto civile di solidarieta" sulla falsariga dei Pacs francesi, al fine di
allineare il nostro paese al trend europeo.
Panorama europeo
Il panorama europeo, seppur non omogeneo, appare teso verso
un graduale riconoscimento delle convivenze more uxorio , a condizione
che si tratti di unioni serie e durature, come sottolinea l'Europarlamento nel
cd. "rapporto Sylla" del 3 settembre del 2003. In quel contesto, nel dar vita ad
una risoluzione sui diritti umani, la Comunita esprime la necessita di porre
sullo stesso piano il nucleo familiare fondato sul matrimonio e quello di fatto,
incitando gli Stati Membri a riconoscere il diritto al matrimonio e all'adozione
anche alle coppie diversamente formate, ivi comprese quelle omosessuali.
Non dimenticando la Danimarca, primo Paese al mondo teso al
riconoscimento delle coppie "atipiche", con la creazione, nel 1989, del "
registreret partnerskab" cui annotare le sole unioni eterosessuali, e dal
versante francese che arriva la vera svolta.
La legge n. 944 del 1999, introduce in
Francia modifiche di rilevo al libro del codice civile
intitolato alle "persone". Per la prima volta si parla di "concubinato", quale
"unione di fatto caratterizzata da una convivenza stabile e continuativa tra due
persone di sesso diverso o dello stesso sesso, che vivono in coppia" e di "pacs"
quale "contratto concluso da due persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o
dello stesso sesso, per organizzare la loro vita in comune".
Per le novita apportate, la norma francese e stata subito tacciata di
incostituzionalita e portata al vaglio dell'organo consiliare deputatone al
controllo, che col suo placet ne ha consentito la promulgazione. I dubbi
sorgevano attorno alla natura del patto che, prima facie , era apparso
come un'opzione rispetto al tradizionale matrimonio; in realta, come chiariva le
Conseil Constitutionel, la riforma non ha inteso introdurre un istituto in grado
di incidere sullo stato civile delle parti, ma solo un nuovo modello
contrattuale grazie al quale i soggetti contraenti potessero assumere l'obbligo
reciproco di "aide mutuelle et materielle", senza che "l'etat civil des
personnes qui le concluent ne subissant aucune modification" .
Oltre al sostegno, fungono da elementi distintivi la comune residenza, la
vicinanza di interessi e il dovere di assistenza, solo patrimoniale, non potendo
imporre ai partners il rispetto dei doveri morali, primo l'obbligo di fedelta,
discendenti dal vincolo coniugale. Circa gli aspetti meramente economici,
sussiste solidarieta passiva reciproca per le obbligazioni nascenti dalla
soddisfazione di necessita "familiari", con possibilita di annotare nel
contratto la volonta di optare per la comunione dei beni mobili acquistati
successivamente alla firma del patto.
Ultime annotazioni sulla legge francese: appositi registri terranno memoria
degli elementi significativi del contratto, anche al fine di identificare il
dies a quo di un eventuale scioglimento. La rottura dell'unione
coincidera con l'annotazione di una comune volonta in tal senso, sotto forma di
dichiarazione scritta presentata al Tribunale di competenza. Invero, il patto
potra sciogliersi altresi per volonta unilaterale, ma gli effetti si avranno
solo decorsi tre mesi dal momento in cui il soggetto "recedente" avra notificato
il suo intento sia al partner che alla cancelleria di riferimento.
All'esempio della Francia segue quello del Belgio e della
Spagna, che legalizza il matrimonio tra persone dello stesso
sesso, sostituendo i termini civilistici "madre e padre" e "moglie e marito" con
"genitori" e "coniugi". Sulla stessa linea d'onda, Germania, Svizzera, Polonia,
Gran Bretagna, col famoso Civil partnership Bill, e altri Paesi europei .
Dando uno sguardo d'insieme alla situazione appena descritta, si evince che
attualmente solo il nostro Paese, oltre Irlanda e Grecia, non prevede alcuna
sorta di legislazione che dia veste giuridica alle unioni di fatto.
Normativa italiana
La normativa italiana attuale ruota tutta intorno al nucleo
sociale stretto dal vincolo matrimoniale, previsto e tutelato dall'articolo 29
del testo costituzionale: la famiglia legittima.
La famiglia legittima e oggi l'unica formazione sociale
formalmente riconosciuta dal legislatore e, pertanto, sola destinataria di
tutela normativa; di contro, la famiglia di fatto, basata sulla mera
affectio , resta allo stadio di societa naturale, priva di copertura
giuridica.
Ed e proprio nelle disposizioni relative alle formazioni sociali, di cui agli
articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, che si cerca di trovare sostegno
normativo per offrire tutela alle unioni "non coniugali", inserendole nell'alveo
dei nuclei sociali alternativi: unica soluzione possibile se si tiene presente
l'impossibilita di applicazione analogica della normativa rivolta alla famiglia
legittima.
Al vuoto normativo in materia di convivenze more uxorio , si e
tentato di rimediare in tre differenti maniere: in primis , col ricorso
ad una sorta di autoregolamentazione del rapporto; in secondo luogo, con
l'intervento di giurisprudenza suppletiva e infine con l'ausilio della
legislazione europea.
Circa il primo rilevo, pur apprezzando il tentativo di alcune coppie di
colmare le lacune legislative sottoscrivendo convenzioni atte a regolare singoli
aspetti della loro convivenza, il buon intento trova un limite invalicabile in
materia di lasciti ereditari, laddove la disposizione di cui all'art. 458 del
codice civile fa divieto, pena la nullita, di stipulare patti successori.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, dal canto suo,
ha tentato vari approcci: talora riconducendo la fattispecie alla categoria
delle obbligazioni naturali, talaltra intervenendo su singoli aspetti, come fa
con la sentenza n. 2988/94 che riconosce al convivente in caso di uccisione del
partner, la pretesa al risarcimento del danno morale e patrimoniale, nei
confronti del terzo che ne abbia cagionato la morte.
Interessante e la tesi di chi afferma la possibilita di contrarre, anche in
Italia, il patto civile di solidarieta, sulla base del sostegno offerto dalla
Convenzione di Roma del 1980, stilata in tema di legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali. Ivi si legge, all'articolo terzo, che "Il contratto e
regolato dalla legge scelta dalle parti" . a patto che la scelta risulti univoca
e che la legge straniera indicata non contrasti con le cd. norme imperative.
Se ne deduce che, ove non pregiudizievole ad alcuna norma imperativa, ben
potrebbe stipularsi nel nostro paese un pacs per regolamentare la
convivenza more uxorio ; si tratterebbe solo
di optare, come la Convenzione consente, per la legge francese quale criterio
legislativo alla luce del quale normare la singola unione.
Un rilievo negativo balza agli occhi: pur volendo aderire a tale visione,
certo e che, un tale accordo non potrebbe produrre effetti al di fuori del
nucleo contraente, giusta la carenza, in Italia, di strutture organizzative che
registrino il patto, rendendolo opponibile a terzi.
La situazione si complica a seguito dell'intervento di riforma del diritto
internazionale privato, con legge n. 218 del 1995, che
restringe la scelta dei coniugi circa la legge "applicabile ai loro rapporti
personali" al solo caso in cui si tratti di "legge dello Stato di cui almeno uno
di essi e cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede".
Ridotta notevolmente la forbice di utilizzo della normativa francese, e al di
la degli spunti giurisprudenziali, il disegno di legge italiano, citato nelle
prime battute di questa riflessione, avrebbe potuto offrire talune delle
garanzie invocate a gran voce.
Visto da vicino, il progetto di legge avrebbe consentito di sottoscrivere un
"patto civile di solidarieta" in costanza di stabile convivenza
tra i contraenti, comunanza di interessi, volonta di cooperazione e reciproco
sostegno patrimoniale.
Se esso costituiva una speranza per le tante coppie di fatto in attesa di
tutela giuridica, tante sono state le critiche rivolte al tentativo di
introdurre la figura del pacs.
La principale critica al progetto de qua si radica nell'intendere il
pacs alla stregua di una forma atipica di matrimonio, con la temuta conseguenza
del forzoso riconoscimento delle coppie omosessuali; in effetti, si dimentica
che si sarebbe trattato di una regolamentazione rivolta genericamente alle
unioni di fatto, sia omo che eterosessuali.
Ci si e opposti, in secondo luogo, paventando, quale conseguenza del pacs, la
modifica dello status della prole nascente dai soggetti vincolati dal
patto, nonche degli stessi contraenti; in realta, nel progetto, il Pacs
rivestiva mera natura contrattuale, inidonea ad incidere sulla condizione
giuridica dei soggetti coinvolti.
A conferma, l'art.4 del disegno di legge prevedeva, per la costituzione del
rapporto, non gia una "celebrazione", bensi una semplice sottoscrizione
dell'accordo, dinanzi "all'ufficiale dello stato civile presso il comune di
residenza di uno dei contraenti, ovvero davanti al notaio territorialmente
competente in ragione della residenza di uno dei contraenti". Stessa direzione
seguita dall'art. 9, che ritiene applicabili "in quanto compatibili, le norme
del codice civile in materia di contratti", con riferimento ai tipici criteri
pattizi, laddove "ciascun contraente del patto civile di solidarieta e tenuto a
comportarsi secondo buona fede e correttezza, collaborando alla vita di coppia,
in ragione delle proprie capacita e possibilita". Si delinea cosi la natura del
patto, che fin dalla sua costituzione prende le distanze dalla figura
matrimoniale per vestire i panni di un puro accordo fra le parti.
Espunte le perplessita descritte, non e di poco conto la critica di presunta
incostituzionalita del patto civile di solidarieta, con riferimento all'art. 29
del testo costituzionale, che riconosce diritti solo alla famiglia intesa "come
societa naturale fondata sul matrimonio".
Ebbene, se da un lato la Costituzione non riconosce altre forme di legame
all'infuori del matrimonio, dall'altro non si pronuncia affatto su altre
tipologie di convivenza, ne vietandole e ne autorizzandole. Questa
considerazione, unita al dettato di cui all'articolo 3 della Carta, che impone
egual trattamento per eguali situazioni di fatto, apre uno spiraglio di
legittimita sul patto de qua . Tra l'altro, l'unione suggellata dal
pacs, potrebbe agilmente collocarsi tra le "formazioni sociali" tutelate
dall'articolo 2 del testo costituzionale, in quanto luoghi ove l'individuo
esplica la propria personalita, intesa come diritto inviolabile dell'uomo.
Se l'annovero delle famiglie di fatto tra le formazioni sociali cosi
garantite e principio ormai riconosciuto a piu voci, la Consulta porta la
discussione su altro piano: i conviventi, fuggendo lo status coniugalis
, sono consci di rinunciare a qualsiasi tutela giuridica, ragion per cui
sarebbe incostituzionale imporre loro una regolamentazione del rapporto. E'
esplicita la Corte quando afferma, nella sentenza n. 166 del 1998, che "la
convivenza more uxorio rappresenta l'espressione di una scelta di
liberta dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza del matrimonio"
e che l'applicazione alle unioni di fatto di una disciplina normativa "potrebbe
costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti".
Alle resistenze opposte dal mondo costituzionale, si aggiungono quelle
provenienti dal mondo cattolico, a partire dalla Dott.ssa Navarini, docente di
bioetica, che individua nella scelta di convivenza una volonta di vivere un
rapporto senza aspettative, di portarlo avanti "finche dura" e di poterlo
interrompere senza trauma alcuno. La Navarini riporta l'esempio di Arezzo, primo
comune italiano ad istituire un registro per le unioni di fatto, al quale
aderirono solo sette coppie, di cui cinque si sono sciolte, una ha contratto
matrimonio e una sola e ancora iscritta. Aspra e anche la critica del
vaticanista Marco Politi che si fa portavoce del timore della Ch iesa cattolica
di assistere al riconoscimento delle coppie gay, avvicinandole alle unioni
legalizzate.
In ultimo, non certo per importanza, la parola del sommo Pontefice, per il
quale "non si tratta qui di norme peculiari della morale cattolica, ma di
verita elementari che riguardano la nostra comune umanita", poiche "e
un grave errore oscurare il valore e le funzioni della famiglia legittima
fondata sul matrimonio, attribuendo ad altre forme di unione impropri
riconoscimenti giuridici, dei quali non vi e, in realta, alcuna effettiva
esigenza sociale".
Senza pretesa di aver delineato con chiarezza la situazione corrente in
Italia e in Europa in punto di patto civile di solidarieta, giusta la
discordanza di opinioni e la carenza di base normativa, i rilievi svolti
potranno comunque fungere da elemento di riflessione. La discussa proposta di
legge, cancellata con un colpo di spugna dal finire della quattordicesima
legislatura, ha lasciato dietro di se tracce indelebili, accendendo gli animi di
dottrina, giurisprudenza, mondo cattolico e gente comune. Con molta probabilita,
senza la presentazione di un tal disegno legislativo, non si sarebbero accesi i
riflettori su una questione che nel nostro paese e troppo spesso trascurata: la
tutela delle convivenze c.d. "atipiche".
Autore: Avv. Selene Pascasi - tratto dal sito: www.overlex.com
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