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Il Patto di famiglia. Prime riflessioni
Con il Patto di famiglia il legislatore ha inteso
conciliare il diritto dei legittimari con l'esigenza dell'imprenditore che
intende garantire alla propria azienda (o alla propria partecipazione
societaria) una successione non aleatoria a favore di uno o piu dei propri
discendenti. Piu in particolare la ratio del provvedimento (vedi in
calce il testo) deve essere rinvenuta nell'esigenza di superare in
relazione alla successione di impresa la rigidita del divieto dei patti
successori che contrasta non solo con il fondamentale diritto all'esercizio
dell'autonomia privata, ma altresi e soprattutto con la necessita di garantire
la dinamicita degli istituti collegati all'attivita d'impresa. Il legislatore
ha dunque perseguito l'obiettivo di garantire il passaggio generazionale di
azienda evitando che la sua stabilita potesse essere intaccata dall'esperimento
di azioni di riduzione, dall'assoggettabilita a collazione e tutelando al
contempo le ragioni economiche dei legittimari attraverso la liquidazione dei
loro diritti di legittima.
Natura
giuridica
Il Patto di famiglia costituisce un nuovo negozio
giuridico distinto dalla donazione e dal testamento con una sua autonoma
disciplina ovvero un contenitore nel quale sono contenuti piu atti al pari del
cd contratto di matrimonio. La lettera della norma non e decisiva perche
utilizza il termine generico di contratto e parla di trasferimento. Elementi
rilevanti alla soluzione del quesito sono l'assenza di ogni riferimento ad un
corrispettivo della cessione e il disposto dell'articolo 768 quater che sottrae
alla collazione e all'azione di riduzione l'oggetto del patto di famiglia. Da
tale ultimo elemento emerge chiaramente la volonta del legislatore di
qualificare la fattispecie in oggetto come una donazione. Inoltre il patto di
famiglia, estromettendo i beni oggetto del patto dalla futura successione e
destinandoli a formare una massa a se stante rispetto all'asse ereditario si
pone come istituto alternativo al testamento affine alla divisio inter
liberos.
Patto di famiglia: una donazione con qualche
eccezione
Nella fattispecie in esame i legittimari non
assegnatari, in vita del donante, rinunziano prestando il loro assenso
all'operazione, sia nel caso in cui accettino, sia nel caso in cui rifiutino la
liquidazione. Tuttavia tale rinunzia all'azione di riduzione oltre ad essere
tacita e anche parziale perche limitata ai soli beni oggetto del patto, che non
necessariamente esauriscono l'asse ereditario. Di conseguenza, alla effettiva
apertura della successione del donante, i legittimari potranno avvalersi del
rimedio di cui agli art 563 e ss cc con la sola limitazione rappresentata dalla
non riducibilita dei beni oggetto del patto ex art 768 quater ultimo comma
c.c. Il testo di riforma sarebbe piu completo se prevedesse l'inserimento
dell'inciso "fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e ss" anche
nell'articolo 557 secondo comma c.c. L'articolo 768 quater deroga
all'articolo 737 c.c. prevedendo una dispensa ex lege da collazione dell'oggetto
della donazione derivante dal patto di famiglia. L'articolo 768 quater
inoltre stabilisce l'obbligo, per i legittimari del donante, ossia per il
coniuge e i suoi discendenti, di partecipare al patto di famiglia. Tale
patto, qualora venga concluso in assenza anche di uno solo dei soggetti che
sarebbero legittimari, se si aprisse la successione il giorno della stipula, si
deve ritenere nullo per violazione di norma imperativa in quanto sottratta alla
disponibilita delle parti (cd nullita virtuale). Accolta la matrice donativa
del patto di famiglia l'obbligo di liquidare i legittimari non assegnatari puo
essere qualificato come un onere a carico del donatario in termini di donazione
modale. L'onere viene adempiuto dal donatario contestualmente alla
conclusione del contratto situazione giustificata dalla presenza in atto degli
stessi beneficiari del modo.
Patto di famiglia e divieto di patti
successori
Il provvedimento in commento ha premesso al primo
periodo dell'articolo 458 del codice civile l'inciso "fatto salvo quanto
disposto dagli articolo 768 bis e seguenti". Da cio emerge la convinzione del
legislatore che la disciplina disposta dagli articoli 768 bis e 768 octies
contenga un patto successorio eccezionalmente ammesso in forza per l'appunto
dell'inciso di cui all'articolo 458 c.c. In primo luogo ricorre un patto
successorio dispositivo in base al quale il donatario, all'atto della
stipulazione soddisfa le ragioni di legittimario dei non assegnatari(
=disponenti che alienano al donatario la porzione di legittima sul bene oggetto
del patto di famiglia)versando una somma corrispondente al valore della
legittima contestualmente calcolata fingendo che la successione del donante si
fosse teste aperta. In secondo ricorre un patto successorio rinunziativo
quando i non assegnatari rinunciano alla liquidazione(=diritti di legittima che
gli possono spettare sulla successione del genitore non ancora
aperta).
Causa
Tale contratto e caratterizzato da
una causa mista o complessa ove accanto alla causa di liberalita che
contraddistingue il trasferimento e presente una causa solutoria che concerne la
liquidazione dei diritti di legittima spettanti ai legittimari non assegnatari
salvo loro rinuncia. Nel caso in cui sia l'assegnatario di azienda a
procedere alla liquidazione dei diritti degli altri partecipanti al contratto
l'atto potrebbe configurarsi come una donazione modale in cui pero il modus e
imposto direttamente dalla legge. Viceversa nel caso in cui sia
l'imprenditore a procedere alla liquidazione a favore degli altri legittimari e
necessario operare una distinzione. Nel caso in cui egli agisca in
adempimento di un obbligo previsto dalla legge a venire in rilievo sarebbe la
causa solutoria. Mentre nel caso in cui egli agisca spontaneamente per puro
spirito di liberalita a venire in rilievo sarebbe il carattere donativo
dell'atto.
Il trasferente deve essere
l'imprenditore?
Il fatto che l'articolo 768 bis c.c. -intitolato
"nozione"- qualifichi imprenditore il trasferente dell'azienda e solo questo puo
suscitare il dubbio che lo stesso sia una condizione di applicabilita della
disciplina. In realta emerge da subito l'uso improprio del termine
imprenditore come emergente dalle disposizioni di cui all'art 768 quater (che
qualifica imprenditore tout court il partecipante al patto di famiglia) e 768
sexies (ove e la morte del solo imprenditore che viene disciplinata). Dunque
si puo concludere per il carattere atecnico con cui viene assunto dal
legislatore il termine imprenditore. Ne deriva giocoforza l'applicabilita
della novella anche alle ipotesi in cui il trasferente possegga l'azienda ma non
sia qualificabile come imprenditore.
Il negozio di
trasferimento
L'articolo 768 bis c.c. non qualifica la natura
del trasferimento. Trattasi certamente di negozio a titolo gratuito. Il
patto in oggetto dunque non solo dovra rispettare le regole tipologiche della
societa ma anche le singole discipline adottate volta per volta dalle societa
nell'ambito della loro autonomia normativa. C'e da chiedersi se nel caso
concreto possano trovare applicazione le regole che disciplinano la cessione per
atto tra vivi ovvero quelle dettate per il trasferimento mortis causa. Cio
rileva dal momento che tra le due fattispecie variano le regole, i limiti e le
condizioni previste. Il patto di famiglia, pur costituendo deroga ai patti
successori, ha effetti che per la societa e gli altri soci hanno valenza
immediata restando il profilo successorio limitato e solo a particolari effetti
ai partecipanti. Ne deriva che dovranno essere rispettate anche le eventuali
norme statutarie che disciplinano il trasferimento per atto tra
vivi.
Gli assegnatari: ascendenti e
discendenti
Al contratto devono partecipare anche il coniuge e
tutti coloro che sarebbero legittimari presupponendo quell'anche la
partecipazione di chi tale qualita non abbia quale appunto il discendente nipote
(= possibile assegnatario del bene). Del pari gli ascendenti se e vero che
non devono intervenire all'atto possono comunque parteciparvi. In tal modo
essi potranno da subito rinunziare ai diritti di legittima loro eventualmente
spettanti in futuro in modo da evitare una possibile eventuale futura ipotesi di
impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 768 sexies secondo comma del
codice civile.
Limiti di compatibilita con l'impresa familiare e
con le differenti tipologie societarie
La qualifica di donazione
assegnata al patto di famiglia esclude che in capo ai partecipanti all'impresa
familiare sorga il diritto di prelazione sull'azienda trasferita il quale spetta
solo a fronte di contratti a titolo oneroso. Il riferimento alla disciplina
dell'impresa familiare puo essere interpretato nel senso che quanto attribuito
ai legittimari non deve costituire corrispettivo dell'attivita da loro svolta e
non deve integrare una partecipazione agli utili dell'impresa o agli incrementi
dell'azienda proporzionale alla quantita e qualita del lavoro prestato. Per
quanto concerne le societa di persone il patto di famiglia prospettato potra
trovare attuazione solo qualora sia stato preventivamente acquisito il consenso
unanime dei soci o della maggioranza degli stessi nel caso previsto
dall'articolo 2322 oppure vi sia nei patti sociali una clausola di libera
trasferibilita tra vivi della quota. Nelle societa di capitali il
trasferimento di una partecipazione sociale non costituisce modifica dell'atto
costitutivo e quindi la partecipazione e liberamente trasferibile in assenza di
un espressa previsione statutaria. Qualora tuttavia i patti sociali di una
srl o l'atto costitutivo di una spa prevedano limiti alla trasferibilita oppure
una clausola di gradimento la conclusione del patto di famiglia deve essere
sottoposta al rispetto di detti limiti e (nel caso ricorra una clausola di
gradimento) nella preventiva acquisizione del placet degli organi
sociali. Nel caso in cui oggetto di cessione siano partecipazioni azionarie e
necessario stabilire se rientri nell'ambito del patto di famiglia la cessione
anche di un esigua partecipazione. Del pari e necessario precisare quali sono
le tipologie di societa le cui partecipazioni possono essere oggetto di
cessione. In entrambi i casi il criterio da utilizzare e quello che fa
riferimento alla cessione di quelle partecipazioni in societa che consentano al
cessionario di continuare ad esercitare nell'azienda quel potere gestionale gia
presente in capo al cedente o, comunque, di influire sulle scelte gestionali
della societa.
Forma del patto
Il patto di
famiglia deve essere stipulato nella forma dell'atto pubblico a pena di
nullita. Senonche l'articolo 768 ter nel prescrivere per il contenuto in
esame la forma dell'atto pubblico non richiede la presenza dei testimoni. Si
deve prendere atto della scelta del legislatore che piu che imporre una regola
di rigore in realta riduce le cautele formali che sarebbero state ritenute
altrimenti applicabili avendo il presente negozio , almeno da parte del
trasferente, di regola, carattere donativo. E' quanto meno opportuno
includere nella legge notarile (in caso di modifica) questo negozio tra quelli
per i quali vi e obbligo di assistenza di testimoni.
Assegnazioni
a favore dei legittimari non assegnatari
Il secondo comma
prevede l'obbligo a carico dell'assegnatario dell'azienda (o di partecipazioni
azionarie) di liquidare i diritti di legittima spettanti agli altri legittimari
non assegnatari, calcolati, deve presumersi, sul valore netto dell'azienda o
delle partecipazioni societarie. Il terzo comma prevede che i beni assegnati
con lo stesso contratto (o con contratto successivo collegato) siano imputati
alle quote di legittima degli assegnatari. Dubbi sussistono in merito a chi
sia il soggetto che effettui tali assegnazioni se il solo imprenditore o anche
l'assegnatario di azienda. A deporre in quest'ultimo senso e un passo della
relazione alla proposta di legge ove si equiparano le assegnazioni di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 734 bis (ora commi 2 e 3 del'articolo 768 quater),
considerate entrambe atti di liquidazione della quota di legittima, come tali
aventi le medesime finalita. E' opportuno chiedersi nel caso si sia in
presenza di una divisio inter liberos da parte dell'imprenditore-donante se
occorra comunque che il donatario di azienda liquidi i diritti di legittima
spettanti agli altri legittimari. Facendo ricorso all'esigenza di garantire
il passaggio generazionale dell'azienda nel contempo tacitando i diritti di
legittima spettanti agli altri legittimari si giunge ancora una volta alla
soluzione del quesito. Nel caso in cui l'imprenditore-donante con un fascio
di donazioni tacitasse i diritti di legittima di tutti diventerebbe inutile un
ulteriore attribuzione da parte dell'assegnatario
dell'azienda.
Eccezioni al principio di assegnazione a favore dei
legittimari non assegnatari
La legge prevede come ipotesi
normale la liquidazione a favore dei non assegnatari di una somma di danaro
corrispondente al valore delle loro quote di legittima il tutto necessariamente
e obbligatoriamente rapportato a quanto oggetto del patto. Salva la facolta per
i contraenti di concordare che il pagamento avvenga anche in natura. Il
carattere di assolutezza e imperativita di tale previsione corrispondente al
valore della loro legittima rapportata alla valutazione di quanto oggetto di
trasferimento e pero solo apparente. Da un lato e prevista la rinunzia totale
o parziale da parte dei non assegnatari di quanto ad essi astrattamente
dovuto. Dall'altro i partecipanti al patto possono concordare a favore dei
non assegnatari somme di danaro o beni di ammontare maggiore rispetto a quanto
corrisponda al risultato matematico legislativamente previsto. A conferma di
cio si puo invocare l'articolo 768, terzo comma, il quale nel prescrivere che
quanto attribuito ai non assegnatari sia imputabile alla legittima sembra
delineare una fattispecie che puo realizzarsi proprio sul presupposto che quanto
dato ai non assegnatari del bene impresa possa non corrispondere esattamente al
risultato del calcolo automatico. Se infatti la sola possibilita concessa ai
sottoscrittori del patto consistesse in un pagamento corrispondente alla quota
di riserva, essendo questa liquidata in sede di patto in corrispondenza del bene
impresa assegnato, il sistema risulterebbe chiuso, senza alcun rilievo di quanto
oggetto del patto sugli altri beni. La previsione di un rilievo da per
scontata la fattispecie in discussione vale a dire l'attribuzione piu di quanto
possa risultare dal calcolo che la legge impone come
obbligatorio.
I partecipanti al patto
Ci si puo
chiedere se al negozio possa attribuirsi natura personalissima necessitante in
quanto tale la presenza personale delle parti. Non c'e dubbio che ad
intervenire nel patto potra essere il solo trasferente potendosi solo discutere
circa l'ammissibilita del semplice nuncius. Quanto ai partecipanti non e a
priori da escludere che uno dei partecipanti al patto non intervenga
personalmente salvo il rispetto delle regole generali in materia di
rappresentanza volontaria e legale.
Contenuto del
patto
Resta da chiedersi quale sia il contenuto precettivo della
norma che impone un dovere di liquidazione. La ratio e senza dubbio
costituita dall'esigenza di una valutazione concordata e quindi definitiva del
bene oggetto del trasferimento. Si dovra avere cura nella stesura del patto,
qualora la somma concordata a favore dei non assegnatari non coincida con la
loro legittima sia per difetto che per eccesso di evidenziare tutto cio. In
caso contrario si dovra presumere che quanto liquidato corrisponda alla
legittima finendo per rendere vincolante tale valutazione per i legittimari
(tali divenuti successivamente al patto) con il diritto di essere liquidati
in relazione a tale valore con il solo riconoscimento degli interessi
legali.
Ipotesi particolari di assegnazione
La
nuova normativa non disciplina l'ipotesi frequente del genitore che attribuisce
ad alcuni figli il bene impresa e trasferisce ad altri i beni personali. In
questo caso si puo ipotizzare la donazione da parte della madre a tutti i figli
di beni personali cui fa seguito il patto di famiglia avente ad oggetto il
trasferimento del bene impresa con cui l'assegnatario dello stesso liquida gli
altri legittimari con quanto da lui precedentemente ricevuto dal
genitore. Tale ricostruzione incontra pero delle possibili controindicazioni
fiscali trattandosi di doppio trasferimento. A cio si aggiunga il generale
problema della qualificazione del pagamento in natura da parte dell'assegnatario
a favore degli altri legittimari potendo lo stesso essere qualificabile quale
trasferimento oneroso. Resta da considerare l'ipotesi del pagamento
successivo o del debito fatto da terzo nella specie coincidente con il
trasferente. A questo proposito il patto in quanto tale non puo avere ad
oggetto beni d'impresa diversi dalle partecipazioni e/o dall'azienda. Per
chiarire si ipotizzi un patto di famiglia in cui l'assegnatario concordi con gli
altri legittimari il pagamento di quanto dovuto mediante il trasferimento di un
bene dallo stesso precedentemente ricevuto in donazione dall'imprenditore. Il
valore del bene cosi dato in pagamento resta definito nel valore del patto senza
poter subire modificazioni con il passare del tempo come pure nessuna modifica
puo subire il valore del bene impresa rispetto a quanto convenuto nel
patto. Tuttavia quid iuris in relazione al valore del bene oggetto di
donazione precedentemente dall'imprenditore a favore dell'assegnatario del bene
impresa ? Tale risultato stabilizzante non potra valere per quanto non
strettamente inerente al patto. Ne deriva che la deroga alle norme
successorie, anche quelle valutative, e rilevante per quanto riguarda
l'imprenditore solo per i beni impresa non coinvolgendo altri
beni.
Contratto successivo
La previsione di un
contratto successivo al patto(pur se necessariamente collegato al primo) avente
per oggetto l'assegnazione di beni ai legittimari non beneficiati del bene
impresa presuppone che quest'ultimo abbia un contenuto diverso dall'assegnazione
e quindi natura non satisfattiva. In altri termini il patto predetermina in
modo vincolante il valore del bene impresa trasferito lasciando ad un accordo
successivo avente la forma di datio in solutum la liquidazione delle spettanze
degli altri non assegnatari. Il successivo contratto deve rivestire la stessa
forma del patto essendo integrativo di questo al pari di quanto accade per i
patti modificativi ex art 768 septies c.c. In tale ipotesi non si verifica
alcun patto successorio dispositivo :I legittimari non assegnatari ricevendo la
liquidazione alienano una porzione della quota di riserva su un bene gia uscito
dalla massa ereditaria. Il legislatore con l'introduzione del contratto
successivo al patto viene a disciplinare un'ipotesi di collegamento negoziale
volontario, non necessario e unilaterale. Resta da osservare che la norma
impone la partecipazione di tutti ma anche solo degli originari partecipanti al
patto o loro sostituti(=legittimari nel frattempo subentrati) lasciando scoperta
l'ipotesi di mutamenti soggettivi (nascita di altri figli). Eventuali
legittimari successivi troveranno tutela in base alle regole, di per se stesse
eccezionali, previste nell'articolo 768 sexies. Ne deriva in caso di mancato
intervento di un chiamato il possibile subentro di altro successibile
presupponendo un legame diretto tra quest'ultimo e il de cuius.
I
sostituiti
Nel caso di morte di un legittimario figlio al
contratto dovra partecipare il di lui figlio successore e cosi sostituto del
padre. Mentre nel caso di decesso del coniuge l'uso del termine sostituto induce
a ritenere che i successori dello stato in quanto tali non abbiano titolo per
partecipare al contratto.
Collazione e
riduzione
L'ultimo comma dell'articolo 768 quater fa riferimento
a tutto quanto richiesto dai contraenti senza distinguere tra assegnazioni o
meno del bene impresa. Il terzo comma dell'articolo 768 quater in tema di
imputazione ex se la legge considera solo gli assegnatari dei beni diversi
dall'impresa. Quanto all'imputazione ex se di quanto ricevuto dall'assegnatario
del bene impresa la legge nulla dice nel suddetto comma. Forse che
l'assegnatario del bene dovra imputare ex se quanto ricevuto quantificabile
nella differenza del valore attribuito al bene impresa rispetto al valore di
quanto da lui liquidato agli altri legittimari? Non esistono motivi per
escludere tale possibilita con la sola precisazione che il bene impresa andra
pure esso imputato al valore determinato nel patto. A differenza della
disciplina dell'imputazione ex se testualmente espressa solo in relazione ai non
assegnatari l'esclusione dalla collazione e dall'azione di riduzione si
riferisce a tutti i partecipanti del patto e in relazione a tutto quanto in esso
convenuto e affermato senza eccezioni. L'intangibilita di quanto ricevuto dai
partecipanti al patto deve essere valutato in relazione alla disciplina dettata
dall'articolo 768 sexies. L'azione proposta dal legittimario non partecipante
al patto non puo qualificarsi tecnicamente di riduzione ma gli effetti ne sono
simili. La legge e chiara nella quantificazione di quanto spettante al
legittimario escluso. Meno chiaro e invece individuare la posizione dei
soggetti passivi. In caso di liquidazione cd minima si procedera ad un
ricalcalo delle somme dovute sulla base dei criteri applicabili in relazione
alla nuova situazione. Anche nel caso di liquidazioni generosa si puo
ragionevolmente sostenere che fermo il quanto dovuto, l'onere debba gravare in
proporzione a tutti i beneficiari. Inspiegabile e il motivo di prevedere
quale reazione ad un inadempimento l'utilizzo di uno strumento previsto per i
vizi del consenso e dei limiti ad un anno per l'esercizio dell'azione. Si
potrebbe ipotizzare che l'inciso "inosservanza delle disposizioni" non coincida
con l'inadempimento delle obbligazioni (quale per es il mancato pagamento del
dovuto) ma con il mancato funzionamento del sistema dovuto a vizi funzionali del
patto(quale per es imprecisione dell'aspetto valutativo). Quanto alla
determinazione del dies a quo del termine di un anno per la proposizione
dell'impugnativa del patto e possibile prospettare due soluzioni: 1)
decorrenza dalla stipula del patto o del contratto successivo; 2) decorrenza
dal giorno in cui e cessata la violenza o e stato scoperto l'errore o il dolo ex
art. 1442 c.c.
Legittimari sopravvenuti
E'
in facolta dei legittimari sopravvenuti chiedere ai beneficiari del patto una
somma commisurata al valore della quota di legittima solo qualora all'apertura
della successione non vi siano nell'asse ereditario altri beni sui quali
soddisfarsi. Il patto di famiglia non e revocabile per sopravvenienza di
figli. Si ha un caso di obbligazione solidale : i legittimari non
partecipanti al patto possono pretendere il pagamento della loro quota di
riserva, aumentata degli interessi, anche dai legittimari ai quali non e stata
assegnata l'azienda gia soddisfatti. Al momento di apertura della successione
possono essere effettuati due diversi calcoli della legittima. Oltre a quello
tradizionale cioe il computo in base al valore dei beni compresi nell'asse
ereditario all'epoca dell'aperta successione l'inconsistenza dell'asse
ereditario puo imporre il calcolo del valore della legittima alla data di
conclusione del patto di famiglia tenendo conto del patrimonio esistente a tale
epoca. La mancata liquidazione dei diritti dei legittimari sopravvenuti
costituisce motivo speciale di impugnazione che va ad aggiungersi alla
disciplina generale contenuta nell'articolo 768 quinquies che a sua volta
richiama gli art 1427 c.c.
Analisi della fattispecie: ipotesi e
soluzioni
Il legislatore prende in considerazione due
periodi: 1) il momento di stipula del patto di famiglia; 2) il momento di
apertura della successione.
Scopo del legislatore e di attuare una
anticipata successione che sia il piu possibile stabile nel tempo e a tal fine
vengono presi in considerazione: 1) il coniuge e tutti coloro che sarebbero
legittimari ove al momento di stipula del patto di famiglia si aprisse la
successione nel patrimonio dell'imprenditore legittimati ad intervenire al
patto di famiglia; 2) il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano
partecipato al contratto legittimati a richiedere il pagamento della somma di
cui all'articolo 768 quater, secondo comma, maggiorata degli interessi legali e,
in difetto, ad impugnare l'atto.
Il legislatore ha limitato la
possibilita di rimettere in discussione il patto oltre che in caso di
errore, violenza e dolo alle seguenti condizioni: 1) si puo solo chiedere
il pagamento di una somma di danaro oltre agli interessi legali 2) tale somma
puo essere richiesta solo dal coniuge e dagli altri legittimari che non hanno
partecipato al contratto; 3) solo in caso di inosservanza di tale obbligo i
suddetti legittimari possono impugnare il patto.
Ipotesi 1 Rinunzia
all'eredita da parte del figlio dell'imprenditore ( partecipante al patto ma non
assegnatario dell'azienda) senza discendenti. In tale ipotesi il patto rimane
inalterato in ogni sua parte non occorrendo procedere ad aggiustamenti a favore
degli altri legittimari che, a seguito della rinunzia, vedono accrescersi le
loro quote. La liquidazione dei diritti di legittima ( ivi comprese le
eventuali rinunce) a favore dei partecipanti al patto si atteggia come un patto
successorio volto a definire da subito i futuri assetti successori tra i
contraenti. Fatto salvo naturalmente il diritto di impugnare l'atto da parte dei
partecipanti al patto in caso di errore, violenza o dolo. Diversamente
opinando si dovrebbe spiegare quale tipo di azione possano in concreto
esercitare i legittimari partecipanti al contratto in caso di lesione ex post
della loro quota di legittima. Per concludere che, in mancanza di un apposita
tutela giudiziaria (azione di riduzione e collazione, diritto di credito
previsto dall'articolo in commento nonche diritto di impugnare il contratto ex
articolo 768 sexies), non si vede di quale diritto sarebbero titolari i
legittimari lesi ex post partecipanti al contratto.
Ipotesi 2 Rinunzia
all'eredita da parte del figlio( partecipante al patto ma non assegnatario
dell'azienda) con subentro per rappresentazione dei suoi discendenti.
In
tal caso il problema e stabilire a chi vada richiesta la somma in
questione. Nel caso in esame i discendenti del figlio rinunziante, subentrati
nei diritti di legittima del loro genitore, potranno richiedere la stessa somma
percepita dal loro genitore ( oltre gli interessi legali nel frattempo
maturati)solamente a quest'ultimo venendo a compiere in tal modo un atto di
accettazione tacita di eredita. Se il genitore avesse rinunziato alla quota
di legittima spettategli in sede di patto di famiglia i suoi discendenti
avrebbero potuto allora chiedere la somma all'assegnatario di azienda. Se la
rinunzia e avvenuta in parte potranno chiedere la somma percepita dal loro
genitore a quest'ultimo e la differenza all'assegnatario dell'azienda. La
rinunzia alla quota di legittima in sede di patto di famiglia non preclude ai
discendenti per rappresentazione la possibilita di fare valere il diritto di
credito in questione essendo qualificati terzi con conseguente applicabilita
dell'articolo 1372, secondo comma, del codice civile. L'attribuzione a favore
del legittimario, in sede di patto di famiglia, non necessita per il suo
consolidarsi che questi accetti l'eredita. La mancata accettazione
dell'eredita cosi come la rinunzia rileva nel caso di subentro di
altri legittimari ma non determina di per se stessa la perdita
dell'attribuzione. Il legislatore si accontenta della sola qualita di
legittimario sia al momento della conclusione del patto di famiglia
(configurandosi l'attribuzione come donazione in conto di legittima che, salvo
l'esperimento dell'azione di riduzione, si consolida in capo al donatario a
prescindere dall'accettazione dell'eredita) sia nel momento di apertura della
successione (dando per presupposta la volonta di accettare l'eredita operando la
delazione ereditaria a favore del legittimario). La qualita di legittimario deve
sussistere al momento dell'attribuzione
patrimoniale.
Scioglimento
Il negozio diretto a
sciogliere o modificare il patto di famiglia rientra nella stessa definizione
contenuta nell'articolo 1321 c.c. ove il contratto e definito come l'accordo di
due o piu parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico
patrimoniale. La singolarita della norma risiede nel facolta riconosciuta ai
contraenti del patto di sciogliere o di modificare lo stesso contratto sia con
un nuovo negozio diverso dal precedente sia mediante recesso. Si puo
affermare che il negozio al quale si riferisce l'articolo 768 septies n 1 c.c.
deve essere qualificato come mutuo dissenso art 1372 c.c.anche quando ha ad
oggetto lo scioglimento di un contratto i cui effetti si sono interamente
prodotti. Questa norma sembrerebbe legittimare gli atti di mutuo dissenso dei
contratti di donazione aventi immediati effetti traslativi. Con il mutuo
dissenso del patto l'azienda o le partecipazioni sociali trasferite ritornano
nel patrimonio del disponente,ripristinando la situazione precedente. Il
mutuo dissenso dovra essere concludo da tutti coloro che hanno preso parte al
patto di famiglia e, di conseguenza, i non assegnatari saranno tenuti a
restituire quanto ricevuto a titolo di liquidazione. La facolta riconosciuta
ai contraenti di sciogliere o modificare il patto di famiglia mediante recesso e
difficilmente attuabile scontrandosi con il disposto dell'articolo 1373 del
codice civile. Il recesso risulta inapplicabile a quei contratti con effetti
reali immediati quale il patto di famiglia. L'inciso e salvo in ogni caso il
patto contrario contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 1373 del codice civile
non viene interpretato nel senso che una diversa convenzione intervenuta tra le
parti sia idonea a munire il recesso di efficacia retroattiva in presenza di
un contratto ad effetti reali gia prodotti. Non e chiaro se in caso di
recesso la dichiarazione certificata dal notaio sia una dichiarazione
autenticata o a fortori ricevuta dal notaio o si tratti di un vero e proprio
certificato nel qual caso la dichiarazione di recesso deve essere da lui
ricevuta o presso di lui depositata ex art 67
L.N.
Controversie
Negli atti notarili sara bene
prevedere la devoluzione delle controversie a tali organismi di conciliazione
sorti in seno al Notariato attesa la delicatezza della materia e la sua estrema
complessita.
Altri spunti
Quid iuris del padre di
famiglia che distribuisca i suoi beni in vita ai figli in modo da rispettare i
diritti di riserva di tutti qualora uno dei figli premuoia al padre rimanendo
erede la moglie. Al momento della successione del donante i suoi eredi
potranno agire contro la moglie del fratello In quanto il fratello premorto
non sarebbe il legittimario del padre. Oltre al caso di sottoscrizione del
patto da parte di un coniuge dopo divorziato (che fine fanno i beni allo stesso
assegnati? Restano definitivamente allo stesso attribuiti?) nel caso di nuovo
coniuge nell'azione dallo stesso proposta ai sensi dell'articolo 768 sexies che
riduzione subira il precedente coniuge ?
* * * * *
Testo definitivamente approvato dal Senato in data 31/01/06:
Art. 1
1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice
civile sono premesse le seguenti parole: .
Art. 2
1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 e aggiunto
il seguente capo:
DEL PATTO DI
FAMIGLIA
Art. 768-bis. - (Nozione). E patto
di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia
di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie,
l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di
partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad
uno o piu discendenti.
Art. 768-ter. - (Forma). A
pena di nullita il contratto deve essere concluso per atto
pubblico.
Art. 768-quater. -
(Partecipazione). Al contratto devono partecipare anche il
coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse
la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Gli assegnatari dell'azienda
o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al
contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di
una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e
seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in
parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri
partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in
contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione
puo essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente
dichiarato collegato al primo e purche vi intervengano i medesimi soggetti che
hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano
sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non e soggetto a collazione o a
riduzione.
Art. 768-quinquies. - (Vizi del
consenso). Il patto puo essere impugnato dai partecipanti ai sensi
degli articoli 1427 e seguenti. L'azione si prescrive nel termine di un
anno.
Art. 768-sexies. - (Rapporti con i
terzi). All'apertura della successione dell'imprenditore, il
coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono
chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista
dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi
legali. L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo
di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.
Art.
768-septies. - (Scioglimento). Il contratto puo essere sciolto
o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei
modi seguenti: 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche
e i medesimi presupposti di cui al presente capo; 2) mediante recesso, se
espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso
dichiarazione agli altri contraenti certificata da un
notaio.
Art. 768-octies. - (Controversie). Le
controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute
preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5>.
tratto
dal sito: www.dirittonotarile.it
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